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Document 52003AE0401

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare" (COM(2003) 1 def. — 2003/001 (COD))

OJ C 133, 6.6.2003, p. 23–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52003AE0401

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare" (COM(2003) 1 def. — 2003/001 (COD))

Gazzetta ufficiale n. C 133 del 06/06/2003 pag. 0023 - 0025


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare"

(COM(2003) 1 def. - 2003/001 (COD))

(2003/C 133/05)

Il Consiglio, in data 23 gennaio 2003, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 80 del trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione specializzata Trasporti, energia, infrastrutture, società dell'informazione, incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Chagas, in data 13 marzo 2003.

Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il 26 marzo 2003, nel corso della 398a sessione plenaria, con 97 voti favorevoli e 3 astensioni, il seguente parere.

1. Antefatto

1.1. Il 13 gennaio 2003 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva in merito all'istituzione, a livello comunitario, di un sistema efficiente ed affidabile che consenta di riconoscere i certificati di abilitazione rilasciati ai marittimi al di fuori dell'Unione europea, con l'obiettivo di garantire la competenza di quegli equipaggi che, pur operando a bordo di navi degli Stati membri, vengono reclutati da paesi terzi.

1.2. Tra gli strumenti già in vigore figurano i seguenti:

- la direttiva 94/58/CE, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare(1);

- la direttiva 98/35/CE, che modifica la direttiva 94/58/CE(2);

- la direttiva consolidata 2001/25/CE(3).

1.3. Secondo la procedura vigente, quando uno Stato membro riconosce, mediante convalida, un certificato rilasciato da un paese terzo, è tenuto a notificarlo alla Commissione, dopo aver verificato se il paese terzo in questione soddisfa i requisiti della convenzione STCW 95 (convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio di certificati e ai servizi di guardia). La Commissione provvede poi ad informare gli altri Stati membri della notifica ricevuta, offrendo loro così la possibilità di sollevare obiezioni.

1.4. La nuova proposta resta coerente con l'obiettivo delle direttive precedenti, cioè la definizione di una procedura specifica e di criteri per il riconoscimento, da parte degli Stati membri, di certificati di abilitazione emessi da paesi terzi in conformità con le disposizioni adottate dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) nel quadro della convenzione STCW del 1978 (emendata).

1.5. La Commissione formula inoltre proposte intese ad adeguare le disposizioni esistenti alle convenzioni internazionali, stabilendo un regime linguistico applicabile ai certificati della gente di mare e alle comunicazioni tra la nave e le autorità di terra.

1.6. La proposta della Commissione contiene una serie di modifiche alla direttiva 2001/25/CE, intese a:

- migliorare, rafforzare e semplificare l'attuale procedura di riconoscimento dei certificati rilasciati da paesi terzi, istituendo un sistema comunitario per il riconoscimento della conformità dei paesi terzi ai requisiti minimi stabiliti dalla convenzione STCW;

- introdurre procedure specifiche per la proroga e la revoca del riconoscimento comunitario dei certificati dei paesi terzi nonché per il costante monitoraggio della conformità di tali paesi ai pertinenti requisiti della convenzione STCW;

- adeguare la direttiva per quanto riguarda il regime linguistico applicabile ai certificati della gente di mare e alle comunicazioni tra la nave e le autorità di terra, conformemente ai pertinenti requisiti della convenzione STCW e della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (1974), così come emendata (convenzione SOLAS);

- disporre specifiche procedure di modifica per adeguare la direttiva alle future evoluzioni della legislazione comunitaria.

2. Osservazioni di carattere generale

2.1. Il CESE prende atto della necessità di una procedura di riconoscimento dei certificati di abilitazione rilasciati da paesi terzi, cosa che consentirebbe agli armatori di reclutare marittimi titolari di tali certificati perché prestino servizio a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato membro.

2.2. L'applicazione di tale procedura costituisce pertanto, anche secondo il CESE, una condizione indispensabile per il reclutamento di marittimi extracomunitari a bordo di una nave comunitaria e garantirebbe la sicurezza della vita in mare e la protezione dell'ambiente marino.

2.3. Il CESE riconosce inoltre la necessità di uniformare il processo di riconoscimento e di garantire che l'onere amministrativo sia ridotto al minimo, per salvaguardare l'integrità del sistema applicato. Se effettuato dopo averne valutato i sistemi di formazione e di abilitazione dei marittimi, il riconoscimento di un paese terzo risponde ai requisiti della STCW 95.

2.4. La Commissione attribuisce all'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) una funzione fondamentale nel garantire la qualità delle procedure, al fine di evitare la duplicazione delle attività di valutazione. Il CESE non può che osservare che deve trattarsi di una funzione integrale e completa, visto che il riconoscimento dei sistemi e delle procedure di un paese terzo avverrà in modo globale a livello comunitario. Per garantirne l'efficacia sarà necessario mettere a disposizione risorse adeguate di carattere finanziario, umano e tecnico.

2.5. Il CESE prende atto del fatto che, per un paese terzo, il periodo di validità della convalida sarà di cinque anni, rilevando tuttavia che, per tener conto di mutamenti imprevedibili della sua situazione, è stata prevista una disposizione sulla proroga o la revoca del riconoscimento.

2.6. Esso accoglie con favore la precisazione relativa ai requisiti linguistici per i certificati di abilitazione emessi dagli Stati membri.

2.7. Il CESE richiama l'attenzione della Commissione sulle conseguenze negative che possono discendere dalla possibilità concessa ai marittimi di paesi terzi di prestare servizio su un numero illimitato di navi degli Stati membri. Benché in alcuni casi ciò possa rivelarsi necessario, la mancanza di restrizioni al numero di certificati emessi rappresenta una grave minaccia alla continuità dell'occupazione dei marittimi originari degli Stati membri e alla sostenibilità della base di competenze marittime di cui dispongono.

2.7.1. Il Comitato esorta gli Stati membri a collaborare con le parti sociali per dar vita a un regime di lavoro equilibrato e in grado di assicurare la sostenibilità di questa base di competenze.

2.8. Il CESE si dichiara contrariato in quanto, nell'adeguamento delle attuali procedure relative all'emissione di certificati per i cittadini di paesi terzi, non si prevedono disposizioni sociali volte a proteggerne l'occupazione e a garantire così la stessa tutela offerta dalla legislazione degli Stati membri in materia.

2.9. Deplora inoltre che, nonostante le perplessità espresse dalla Commissione nella comunicazione del 2002 sulla formazione e il reclutamento della gente di mare, in particolare per quanto riguarda la necessità di attrarre i giovani europei verso questa professione, l'unica misura concreta introdotta avrà esattamente l'effetto contrario, in quanto faciliterà l'accesso alle imbarcazioni dell'UE ai marittimi provenienti da paesi terzi nei quali il costo del lavoro è più basso.

2.10. Il Comitato rileva con interesse l'intenzione della Commissione di affrontare in altri strumenti legislativi il problema posto dalle condizioni di lavoro e dalla protezione sociale dei marittimi operanti a bordo di navi degli Stati membri dell'UE. Potrebbe trattarsi di uno sviluppo positivo al fine di assicurare, a livello UE, che tutti i marittimi ricevano un trattamento adeguato a prescindere dalla loro cittadinanza.

3. Osservazioni di carattere specifico

3.1. Articolo 1, paragrafo 1

Il Comitato accetta la proposta di inserire nelle pertinenti disposizioni della direttiva un riferimento alla regola I/2, paragrafo 1, e all'articolo VI, paragrafo 1, della convenzione STCW, riguardanti il requisito della traduzione in inglese dei certificati e delle convalide non redatti originariamente in questa lingua ("Se la lingua usata non è quella inglese, la convalida dovrà includere una traduzione in questa lingua"). Analogamente, prende atto che le convalide saranno emesse in conformità con l'articolo VI, paragrafo 2, della convenzione STCW. Il Comitato condivide la formulazione di queste due modifiche.

3.2. Articolo 1, paragrafo 2

La modifica proposta dovrebbe garantire l'applicazione della regola 14, paragrafo 4, del capitolo V della convenzione SOLAS, che stabilisce che "sul ponte l'inglese debba essere utilizzato come lingua di lavoro per le comunicazioni di sicurezza tra la nave e le autorità di terra, a meno che gli interlocutori direttamente coinvolti abbiano una lingua comune diversa dall'inglese".

3.3. Articolo 1, paragrafo 3, lettera b)

Benché esistano argomenti a favore di una proroga più estesa del riconoscimento di un paese terzo, la proposta della Commissione dovrebbe essere accettata senza ulteriori modifiche, che avrebbero come unica conseguenza quella di ritardare il processo di riconoscimento e, quindi, di introdurre ulteriori e inutili rischi. Per questo motivo il termine di tre mesi proposto dovrebbe restare invariato.

3.4. Articolo 1, paragrafo 3, lettera d)

Il CESE prende atto che, quando il comitato per la sicurezza marittima dell'IMO avrà constatato che un paese terzo già riconosciuto non ha pienamente adempiuto alle disposizioni della convenzione STCW, la Commissione ne riesaminerà il riconoscimento, e gli Stati membri interessati adotteranno le misure adeguate ai fini dell'attuazione della decisione presa, in conformità con le procedure stabilite. Riconoscendo la necessità di una certa flessibilità per la sostituzione dei marittimi operanti sulle navi, il CESE propone di concedere un periodo transitorio massimo di tre mesi.

3.5. Articolo 1, paragrafo 4

Il CESE propone di prendere la decisione di prorogare un riconoscimento almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di validità. L'anticipo di un mese previsto dalla proposta della Commissione non è sufficiente per consentire alle società che gestiscono servizi marittimi di organizzarsi adeguatamente per procedere alla sostituzione dei membri dell'equipaggio i cui certificati, già convalidati, non saranno prorogati.

Il CESE suggerisce inoltre che anche gli Stati membri che intendono revocare un riconoscimento diano alle società che gestiscono servizi marittimi il tempo sufficiente per procedere alla sostituzione dei marittimi interessati, proponendo un periodo di almeno tre mesi.

4. Conclusione

4.1. Fatte salve le osservazioni formulate, il CESE prende atto della proposta della Commissione.

4.2. Pur condividendo l'opportunità di introdurre un sistema efficiente ed affidabile per il riconoscimento dei certificati di abilitazione emessi al di fuori dell'UE, il CESE esprime grande perplessità quanto alle future possibilità occupazionali dei marittimi originari dell'UE e al mantenimento della base di competenze marittime di cui dispone l'Europa.

4.3. Esso prende atto del ruolo previsto per l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) nel garantire l'integrità delle procedure e chiede che risorse adeguate in tal senso siano rese disponibili sia a livello nazionale che a livello comunitario.

4.4. Pur riconoscendo l'importanza che la Commissione conferisce alla formazione dei marittimi nell'interesse della sicurezza della vita in mare e della protezione dell'ambiente marino, il CESE esprime preoccupazione riguardo all'assenza di ulteriori misure intese a garantire che i cittadini di paesi terzi non vengano sfruttati sulle navi degli Stati membri. Esorta quindi la Commissione a procedere verso la presentazione di proposte legislative che instaurino una tutela adeguata a bordo delle navi in transito nei porti dell'UE.

Bruxelles, 26 marzo 2003.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Roger Briesch

(1) Direttiva 94/58/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GU L 319 del 12.12.1994, pag. 28) - Parere CESE: GU C 34 del 2.2.1994, pag. 10.

(2) Direttiva 98/35/CE del Consiglio, del 25 maggio 1998, che modifica la direttiva 94/58/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GU L 172 del 17.6.1998, pag. 1) - Parere CESE: GU C 206 del 7.7.1997, pag. 29.

(3) Direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GU L 136 del 18.5.2001, pag. 17) - Parere CESE: GU C 14 del 16.1.2001, pag. 41.

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