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Document 52001AE1485
Opinion of the Economic and Social Committee on the "Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on establishing common rules in the field of civil aviation security"
Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile"
Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile"
OJ C 48, 21.2.2002, p. 70–73
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile"
Gazzetta ufficiale n. C 048 del 21/02/2002 pag. 0070 - 0073
Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile" (2002/C 48/17) Il Consiglio, in data 5 novembre 2001, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 80, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra. Il CES ha deciso di affidare alla Sezione "Trasporti, energia, infrastrutture, società dell'informazione" il compito di preparare i lavori in materia sulla base del rapporto introduttivo del Relatore Green. Il Comitato economico e sociale nel corso della 386a sessione plenaria, del il 28 e 29 novembre 2001 (seduta del 28 novembre), tenuto conto dell'urgenza dei lavori, ha nominato Green Relatore generale ed ha adottato con 74 voti favorevoli e 2 astensioni, il seguente parere. 1. Antefatto 1.1. All'indomani degli attentati dell'11 settembre 2001 a New York e Washington, i Capi di governo, la Presidente del Parlamento europeo, il Presidente della Commissione e l'Alto rappresentante incaricato della politica estera e di sicurezza comune hanno deciso che l'Unione europea doveva prendere decisioni immediate per far fronte a questa nuova minaccia. Il Consiglio dell'Unione europea, riunitosi lo stesso giorno, ha chiesto ai ministri dei trasporti di valutare l'efficacia delle decisioni prese per garantire la sicurezza dei trasporti aerei e l'opportunità di adottare ulteriori misure integrative. 1.2. Il 14 settembre, riunito in sessione straordinaria a livello di ministri dei trasporti, il Consiglio ha deliberato sulla necessità della piena introduzione delle norme fondamentali per prevenire atti illeciti diretti contro l'aviazione civile, contenute nel Documento 30 della Conferenza europea dell'aviazione civile (CEAC)(1). 1.3. Infine, il Consiglio europeo, riunito in sessione straordinaria il 21 settembre, ha chiesto al Consiglio "Trasporti" di adottare, nella prossima sessione del 15 ottobre, "le misure necessarie a rafforzare la sicurezza dei trasporti aerei". Queste misure riguardano in particolare: - la classificazione delle armi - la formazione tecnica degli equipaggi - il controllo dei bagagli alla registrazione e in seguito - la protezione dell'accessibilità alla cabina di pilotaggio - il controllo qualitativo delle misure di sicurezza applicate dagli Stati membri. 2. Proposta della Commissione 2.1. Gli Stati membri sono stati in grado di reagire adeguatamente alle precedenti ondate di attacchi terroristici aerei, collaborando con l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile(2) e la CEAC. Tra il 1970 e il 1999, benché il numero di passeggeri sia quadruplicato e il numero di voli sia raddoppiato, gli atti che mettono a rischio la sicurezza dell'aviazione sono scesi da 100 a 6 e il numero delle vittime da 92 a 0. 2.2. I recenti eventi hanno intanto dimostrato che la situazione è cambiata radicalmente: tutta l'UE deve adesso fronteggiare la stessa minaccia, cioè che qualsiasi aereo può essere dirottato alla partenza da un qualsiasi aeroporto e potenzialmente usato come una bomba contro qualsiasi città che si trovi sulla sua rotta. 2.3. La consapevolezza di questa interdipendenza è una delle conclusioni emerse dalle riunioni di cui sopra, che hanno portato a prendere atto della necessità di un'attuazione comune delle raccomandazioni contenute nel Documento 30 della CEAC sia per i voli internazionali che per quelli interni. Si dovrebbe inoltre introdurre un meccanismo collettivo per controllare l'applicazione di tali norme. 2.4. Alla luce di tutto ciò e dato l'urgente bisogno di ricreare la fiducia dei cittadini nei trasporti aerei, la Commissione ritiene che un regolamento rappresenti lo strumento migliore per garantire l'adozione comune delle norme proposte, dato che una direttiva richiederebbe tempi troppo lunghi. Secondo la Commissione un regolamento rientra nelle competenze della politica comune dei trasporti, e quindi nel disposto dell'articolo 80, paragrafo 2, del Trattato. 2.5. Come già detto, si concorda sul fatto che il Documento 30 della CEAC dovrà costituire la base del regolamento, ma le misure in esso descritte non sono abbastanza dettagliate da consentire di monitorarne l'applicazione: la soluzione di questo problema presuppone quindi la definizione di standard tecnici. Inoltre non tutti gli Stati membri hanno attuato tutte le misure raccomandate nel Documento 30 della CEAC. Sarà quindi necessario attuare gradualmente le norme proposte. A questo proposito sarà determinante che ogni Stato membro nomini un'autorità competente per garantire il coordinamento degli sforzi in merito. 2.6. Le regole proposte devono dare alla Comunità gli strumenti per garantire la sicurezza dell'aviazione civile con le seguenti misure: - il controllo dell'accesso alle zone sensibili degli aeroporti e agli aeromobili; - il controllo dei passeggeri e del loro bagaglio a mano; - il controllo e il monitoraggio del bagaglio registrato; - il controllo delle merci e della posta; - la formazione del personale di terra; - la definizione delle specifiche applicabili alle apparecchiature utilizzate per effettuare i suddetti controlli; - la classificazione delle armi e altri oggetti di cui è vietata l'introduzione a bordo degli aeromobili e nelle zone sensibili degli aeroporti. 2.7. Visto che potrebbero verificarsi situazioni particolari, per le quali le misure comuni non sono idonee a gestire una minaccia concreta su determinati voli, gli Stati membri devono essere in grado di prendere misure eccezionali. Tali disposizioni supplementari possono avere un effetto nocivo sulle misure di carattere generale. La Comunità deve quindi disporre di un meccanismo di controllo per proteggere dalle conseguenze negative delle norme specifiche nazionali e consentire di porre termine alle "varianti nazionali" che non sono più giustificabili. 2.8. La Commissione propone inoltre la creazione di un efficace sistema di controllo che possa, tra l'altro, aiutare a diffondere le buone pratiche. 2.9. È importante chiarire che il regolamento proposto è applicabile solo nel territorio UE, e non riguarda, quindi, i voli provenienti da paesi terzi che atterrano negli Stati membri o che li sorvolano. Di conseguenza sarà ancora necessario garantire la sicurezza globale dell'aviazione civile, concludendo accordi bilaterali o multilaterali. L'ICAO sta già lavorando in questo senso: l'UE ha proposto un irrigidimento delle norme sulla sicurezza dell'aviazione civile contenute nell'allegato 17 alla convenzione di Chicago. 3. Osservazioni di carattere generale 3.1. Il Comitato accoglie con favore la proposta di regolamento in quanto rappresenta una risposta rapida ed efficace alla necessità di garantire un elevato livello di sicurezza, intervenendo per evitare atti illeciti contro l'aviazione civile. 3.2. Di conseguenza, la forma dell'atto giuridico adottata dalla Commissione (un regolamento invece di una direttiva) viene approvata. Il regolamento, in linea di principio, è applicabile direttamente in tutti gli Stati membri, senza attendere di essere trasposto nel diritto nazionale. 3.3. Il Comitato fa presente che gli standard comuni in materia di misure di sicurezza negli aeroporti e le specifiche tecniche per le apparecchiature a supporto della sicurezza dell'aviazione civile si basano sugli attuali standard del Documento 30 della CEAC, e figurano nell'allegato al regolamento. Questo allegato tecnico viene continuamente rivisto, in base ad una procedura di comitato. Il Comitato condivide tale procedura per l'adozione di meccanismi tecnici di attuazione dettagliati. 3.4. Il Comitato ritiene che i recenti eventi verificatisi negli USA richiedano decisioni rapide ma anche ben ponderate, nello sforzo di garantire un elevato livello di sicurezza dell'aviazione civile. 3.5. L'UE sta attualmente considerando le seguenti tre altre proposte sulla sicurezza dell'aviazione civile: - un regolamento che rechi modifica ai requisiti tecnici e alle procedure amministrative nel campo dell'aviazione civile (JAR-OPS); - una proposta di direttiva sulla prevenzione degli incidenti e la raccolta e diffusione di informazioni in materia di aviazione civile; - una proposta di direttiva sui requisiti di sicurezza e l'attestazione delle competenze professionali del personale di volo. 3.6. Queste proposte, che si ripercuotono sulla sicurezza dei voli, dovrebbero essere promosse e adottate quanto prima. 3.7. Il titolo della proposta di regolamento della Commissione non è adeguato, in quanto la proposta tratta soltanto di disposizioni di sicurezza precedenti all'imbarco degli aeromobili, non di misure a bordo. 3.8. Dovrebbe essere attuata quanto prima una legislazione efficace sulla sicurezza a bordo, che comprenda, tra l'altro, l'accesso alla cabina di pilotaggio, la sicurezza del personale di bordo e il mantenimento di un'efficace comunicazione aria-terra in caso di emergenza. 3.9. In pratica il regolamento propone che le raccomandazioni esposte nel Documento 30 della CEAC vengano integrate nella legislazione UE. 3.10. Si propone che il regolamento entri in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 3.11. Questo calendario non è realistico, soprattutto per le proposte relative alle infrastrutture. 3.12. L'attuazione delle proposta comporterà costi rilevanti. 3.13. Il Comitato ritiene ingiusto che gli aeroporti e le compagnie aeree debbano sostenere questi costi aggiuntivi. Dovrebbero essere gli Stati membri a garantire la sicurezza pubblica negli aeroporti. 4. Osservazioni specifiche 4.1. Ambito di applicazione (articolo 3) 4.1.1. Il Comitato si chiede se l'articolo 3 della proposta di regolamento, che stabilisce che "le misure prescritte dal presente regolamento si applicano a tutti gli aeroporti e alle altre infrastrutture di navigazione aerea situate nel territorio degli Stati membri" non sia in contraddizione con il suo principale obiettivo. Il Comitato chiede se gli aeromobili provenienti da paesi terzi non debbano essere autorizzati ad atterrare negli aeroporti UE solo se il livello di sicurezza applicabile nell'aeroporto dorigine è almeno equivalente alle disposizioni del regolamento. 4.1.2. Il concetto di sicurezza non è territoriale, e non dovrebbe quindi limitarsi al territorio dell'UE. 4.2. Norme comuni (articolo 4, paragrafo 1) 4.2.1. Sarebbe opportuno un riferimento diretto agli attuali standard del Documento 30 della CEAC. 4.3. Facoltà di adottare misure più severe (articolo 6) 4.3.1. Il Comitato si interroga sulle disposizioni contenute nell'articolo 6 della proposta di regolamento, che consente agli Stati membri di applicare misure più severe rispetto a quelle che figurano nel regolamento. L'obiettivo del regolamento è già quello di garantire un elevato livello di sicurezza. 4.3.2. Se le disposizioni di questo articolo vengono mantenute, è essenziale che la Commissione controlli la sua applicazione per garantire che esse non siano discriminatorie o inutilmente restrittive. 4.4. Controllo dell'applicazione (articolo 7, paragrafo 3) 4.4.1. Il fatto che le ispezioni degli aeroporti vengano annunciate, implica che la Commissione ne informi gli Stati membri in tempo utile. 4.4.2. Il Comitato ritiene che un sistema di monitoraggio basato sulle ispezioni non annunciate sarà molto più efficace nel garantire l'attuazione delle disposizioni contenute nel regolamento. 4.5. Pubblicazione delle informazioni (articolo 9) 4.5.1. La relazione annuale della Commissione sull'applicazione del regolamento deve essere pubblicata tenendo conto dei requisiti di riservatezza. 5. Conclusioni 5.1. Il Comitato condivide la proposta, inclusa la decisione di elaborare un regolamento piuttosto che una direttiva, la cui applicazione richiederebbe troppo tempo. 5.2. Dovrebbero essere promosse e adottate quanto prima altre tre proposte relative alla sicurezza dell'aviazione. 5.3. Questa proposta si occupa soltanto di misure di sicurezza precedenti all'imbarco degli aeromobili. Sarebbe opportuno promuovere e adottare quanto più rapidamente possibile una legislazione che si occupi della sicurezza a bordo. 5.4. Quanto alle infrastrutture, il calendario suggerito per attuare le proposte non è realistico. 5.5. Le grosse spese extra legate all'attuazione delle proposte dovrebbero essere sostenute dagli Stati membri. Bruxelles, 28 novembre 2001. Il Presidente del Comitato economico e sociale Göke Frerichs (1) La Conferenza europea dell'aviazione civile (CEAC) è un'associazione volontaria delle associazioni europee dell'aviazione, che ha adottato varie raccomandazioni, soprattutto nel campo della sicurezza dell'aviazione. (2) L'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) è l'agenzia ONU per l'aviazione civile.