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Document 52001AE0531

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 93/7/CEE relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro"

OJ C 193, 10.7.2001, p. 84–85 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001AE0531

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 93/7/CEE relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro"

Gazzetta ufficiale n. C 193 del 10/07/2001 pag. 0084 - 0085


Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 93/7/CEE relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro"

(2001/C 193/17)

Il Consiglio, in data 22 gennaio 2001, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 95 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione "Occupazione, affari sociali e cittadinanza", incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Sepi, in data 6 aprile 2001.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 25 aprile 2001, nel corso della 381a sessione plenaria, con 62 voti favorevoli e 1 astensione il seguente parere.

1. Sintesi della proposta della Commissione

1.1. Il Regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, relativo all'esportazione di beni culturali, e la Direttiva 93/7/CEE del Consiglio, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro, costituiscono misure di accompagnamento all'istituzione del mercato interno che mirano a conciliare il principio fondamentale della libera circolazione dei beni culturali con quello della protezione del patrimonio nazionale. Il regolamento stabilisce un controllo preventivo uniforme delle esportazioni dei beni culturali alle frontiere esterne della Comunità che permette alle autorità competenti degli Stati membri (Cultura e Dogane) a partire dai quali i beni culturali saranno esportati verso un paese terzo di tenere conto degli interessi degli altri Stati membri. La direttiva funge da complemento a questo strumento preventivo prevedendo meccanismi e una procedura di restituzione dei beni culturali nazionali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro.

1.2. Allo scopo di delimitare il loro campo di applicazione, il Regolamento (CEE) n. 3911/92 e la Direttiva 93/7/CEE elencano, in allegati dal contenuto identico, una serie di categorie di beni culturali. Si tratta di categorie stabilite in funzione di criteri relativi alla natura stessa dei beni in questione e alla loro età a cui si aggiunge un valore economico espresso in ecu. Tali allegati segnalano che la data di conversione nelle monete nazionali di questi valori espressi in ecu è il 1o gennaio 1993.

1.3. A norma del Regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997(1), relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro, qualsiasi riferimento all'ecu contenuto negli atti giuridici è sostituito, a partire dal 1o gennaio 1999, con un riferimento all'euro, previa conversione al tasso di 1 per 1. Se non interviene una modifica della Direttiva 93/7/CEE e quindi del tasso di cambio fisso corrispondente al tasso in vigore il 1o gennaio 1993, gli Stati membri che adottano l'euro continueranno ad applicare importi diversi, convertiti in base ai tassi di cambio del 1993 e non ai tassi di conversione irrevocabilmente fissati il 1o gennaio 1999, e questa situazione si manterrà sino a quando tale norma di conversione costituirà parte integrante della direttiva.

1.4. È necessario quindi modificare l'ultimo comma della rubrica B dell'allegato della Direttiva 93/7/CEE affinché, a partire dal 1o gennaio 2002, gli Stati membri che adottano l'euro applichino direttamente i valori in euro previsti dalla legislazione comunitaria. Per gli altri Stati membri, che continueranno a convertire tali soglie nella moneta nazionale, occorre fissare il tasso di cambio a una data appropriata e comunque anteriore al 1o gennaio 2002 e prevedere che questi Stati procedano a un adattamento automatico e periodico di tale tasso per compensare le variazioni di tasso di cambio verificatesi fra la moneta nazionale e l'euro.

1.5. Si è inoltre constatato che il valore 0 (zero) che compare nella rubrica B dell'allegato alla Direttiva 93/7/CEE, in riferimento ad alcune categorie di beni culturali, può essere oggetto di un'interpretazione pregiudizievole all'efficace applicazione della direttiva. Il valore 0 (zero) indica che i beni appartenenti alle categorie considerate, qualunque sia il loro valore, e quindi anche in caso di valore trascurabile o nullo, vanno ritenuti beni culturali ai sensi della direttiva, ma alcune autorità l'hanno interpretato nel senso che i beni di cui trattasi non possiedono alcun valore, negando quindi ad essi la protezione prevista dalla direttiva.

1.6. La proposta della Commissione mira dunque ad introdurre due modifiche tecniche dell'allegato alla Direttiva 93/7/CEE:

- da un lato, la sostituzione della cifra 0, che è uno dei valori espressi nella rubrica B, con il testo "qualunque sia il valore",

- dall'altro, modificare la nota a piè di pagina che compare nella rubrica B, fissando, per gli Stati che non partecipano all'UEM, una data di conversione nelle monete nazionali dei valori espressi in euro e un adattamento periodico degli importi nelle monete nazionali ogni due anni. La data di riferimento scelta è il 31 dicembre 2001, ultimo giorno del periodo di transizione verso l'euro. Per l'adattamento periodico ogni due anni il sistema prescelto segue il modello degli adattamenti periodici stabilito dalle direttive sugli appalti pubblici.

2. Osservazioni generali

2.1. Il Comitato economico e sociale accoglie favorevolmente la proposta presentata dalla Commissione.

2.2. Concorda infatti sull'opportunità di fissare, per gli Stati membri che non partecipano all'UEM, al 31 dicembre 2001 la data di conversione delle monete nazionali dei valori espressi in euro, con un adattamento periodico degli importi nelle monete nazionali ogni due anni.

2.3. Il Comitato ritiene inoltre opportuno, onde evitare qualsiasi confusione, sostituire la cifra 0 (zero), con un'espressione più chiara.

Bruxelles, 25 aprile 2001.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Göke Frerichs

(1) GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1.

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