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Document 32001Y0203(02)

Comunicazione della Commissione - Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente

OJ C 37, 3.2.2001, p. 3–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 08 Volume 002 P. 76 - 88
Special edition in Estonian: Chapter 08 Volume 002 P. 76 - 88
Special edition in Latvian: Chapter 08 Volume 002 P. 76 - 88
Special edition in Lithuanian: Chapter 08 Volume 002 P. 76 - 88
Special edition in Hungarian Chapter 08 Volume 002 P. 76 - 88
Special edition in Maltese: Chapter 08 Volume 002 P. 76 - 88
Special edition in Polish: Chapter 08 Volume 002 P. 76 - 88
Special edition in Slovak: Chapter 08 Volume 002 P. 76 - 88
Special edition in Slovene: Chapter 08 Volume 002 P. 76 - 88
Special edition in Bulgarian: Chapter 08 Volume 003 P. 251 - 263
Special edition in Romanian: Chapter 08 Volume 003 P. 251 - 263

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007

32001Y0203(02)

Comunicazione della Commissione - Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente

Gazzetta ufficiale n. C 037 del 03/02/2001 pag. 0003 - 0015


Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente

(2001/C 37/03)

A. INTRODUZIONE

1. La Commissione ha adottato nel 1994 una disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente(1), con scadenza 31 dicembre 1999. Conformemente a quanto disposto al punto 4.3 di detta disciplina, la Commissione ha esaminato nel 1996 i risultati della sua applicazione, concludendo che non era necessario introdurre modifiche prima di detta scadenza. Il 22 dicembre 1999, la Commissione ha deciso di prorogare l'efficacia di tale disciplina fino al 30 giugno 2000(2), e il 28 giugno 2000 ha deciso un ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2000(3).

2. Dopo l'adozione della disciplina del 1994, gli interventi in materia ambientale hanno ricevuto nuovi indirizzi, sia per iniziativa degli Stati membri e della Comunità, sia a livello mondiale, in particolare dopo la conclusione del protocollo di Kyoto. Gli interventi degli Stati membri sono ad esempio più numerosi nel settore dell'energia e si manifestano in forme prima inusitate, come sgravi od esenzioni fiscali. Tendono a svilupparsi analogamente nuove forme di aiuti al funzionamento. Pare perciò necessario adottare una nuova disciplina per far conoscere agli Stati membri e alle imprese i criteri che la Commissione applicherà nel decidere se gli aiuti prospettati dagli Stati membri sono compatibili o meno con il mercato comune.

3. A norma dell'articolo 6 del trattato CE, la politica in materia di controllo degli aiuti nel settore ambientale definita e attuata dalla Commissione deve includere le esigenze connesse con la politica dell'ambiente, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile. La politica della concorrenza e la politica dell'ambiente non sono quindi antagoniste: le esigenze della tutela dell'ambiente devono essere incluse nella definizione e nell'attuazione della politica della concorrenza, in particolare per promuovere lo sviluppo sostenibile(4).

4. La necessità di tenere conto, a lungo termine, delle esigenze ambientali non implica tuttavia che ogni aiuto debba essere autorizzato. A tale riguardo devono essere presi in considerazione gli effetti degli aiuti in termini di sviluppo sostenibile e di piena applicazione del principio "chi inquina paga". Alcuni interventi rientrano incontestabilmente nella categoria degli aiuti rispondenti a tali esigenze, soprattutto quando permettono di raggiungere un livello elevato di tutela ambientale senza essere in contrasto con il principio dell'internalizzazione dei costi. Altri aiuti, invece, oltre ad avere effetti negativi sugli scambi fra Stati membri e sulla concorrenza, possono essere contrari al criterio "chi inquina paga" e costituire un freno per l'instaurazione dello sviluppo sostenibile. Ciò potrebbe accadere, ad esempio, nel caso di taluni aiuti destinati unicamente a favorire l'adeguamento a nuove norme comunitarie obbligatorie.

5. Nella presente disciplina l'impostazione della Commissione consiste quindi nel determinare in quale misura e a quali condizioni gli aiuti di Stato possano risultare necessari alla tutela dell'ambiente ed allo sviluppo sostenibile senza esplicare effetti sproporzionati sulla concorrenza e sulla crescita economica. L'analisi va condotta alla luce degli insegnamenti che si possono trarre dal funzionamento della disciplina adottata nel 1994 e delle modifiche nel frattempo intervenute in materia di politica dell'ambiente.

B. DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE

6. Concetto di tutela dell'ambiente: nella presente disciplina la Commissione considera come diretta alla tutela dell'ambiente qualsiasi azione volta a portare rimedio o a prevenire un pregiudizio all'ambiente fisico o alle risorse naturali, o a promuovere l'utilizzazione razionale di tali risorse.

La Commissione considera quindi che anche le azioni in favore del risparmio energetico e quelle a favore delle fonti di energia rinnovabili rientrino nella categoria degli interventi per la tutela dell'ambiente. Con le prime si intendono in particolare le azioni che consentono alle imprese di ridurre il consumo dell'energia utilizzata nel ciclo di produzione. La messa a punto e la fabbricazione di macchine o di mezzi di trasporto che richiedano meno risorse naturali per funzionare non rientrano nella presente disciplina. Le azioni realizzate all'interno di stabilimenti o altri impianti produttivi per migliorare la sicurezza o l'igiene sono senz'altro importanti e possono eventualmente essere ammesse al beneficio di taluni aiuti, ma esulano dall'ambito della presente disciplina.

Principio dell'internalizzazione dei costi: il principio in base al quale le imprese devono includere nei loro costi di produzione l'insieme dei costi legati alla tutela dell'ambiente.

Principio: "chi inquina paga": il principio in base al quale i costi della lotta contro l'inquinamento devono essere sostenuti dall'inquinatore.

Inquinatore: chiunque degradi direttamente o indirettamente l'ambiente, ovvero crea le condizioni che portano alla sua degradazione(5).

Principio della veridicità dei prezzi: il principio in base al quale, nei prezzi delle merci e dei servizi, devono essere inclusi i costi esterni legati agli effetti negativi derivanti all'ambiente dalla loro produzione e commercializzazione.

Norma comunitaria: qualsiasi norma comunitaria obbligatoria che fissi i livelli di tutela ambientale da raggiungere e l'obbligo, fondato sul diritto comunitario, di utilizzare la migliore tecnologia disponibile non comportante costi eccessivi ("best available techniques" o BAT)(6).

Fonti di energia rinnovabili: le fonti rinnovabili non fossili (energia eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, delle centrali idroelettriche) di capacità inferiore a 10 MW e della biomassa nelle sue diverse forme (prodotti dell'agricoltura e della silvicoltura, scarti vegetali provenienti dall'agricoltura, dalla silvicoltura e dall'industria alimentare, nonché cascami di legno e di sughero non trattati)(7).

Elettricità da fonti energetiche rinnovabili: l'elettricità prodotta da centrali alimentate esclusivamente con fonti energetiche rinnovabili, inclusa la quota di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili nelle centrali miste che usano fonti di energia convenzionali, in particolare a fini di riserva(8).

Imposte ambientali: "per essere considerato 'ambientale' un tributo dovrebbe avere una base imponibile che abbia manifesti effetti negativi sull'ambiente. Può peraltro essere considerato ambientale anche un tributo i cui effetti positivi sull'ambiente sono manifesti ma comunque chiaramente individuabili. In linea di principio, è compito specifico del singolo Stato membro dimostrare l'effetto ambientale stimato del tributo"(9).

7. Campo d'applicazione: la presente disciplina si applica agli aiuti(10) per la tutela dell'ambiente concessi in qualsiasi settore contemplato dal trattato CE, compresi quelli soggetti a norme comunitarie specifiche in materia di aiuti di Stato [industria siderurgica(11), cantieristica navale, industria automobilistica, fibre sintetiche, trasporti e pesca], ad eccezione di quelli rientranti nel campo d'applicazione degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo(12). Le disposizioni della presente disciplina si applicano ai settori della pesca e dell'acquacoltura, fatte salve le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1993(13), che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali della Comunità nel settore della pesca, e quella delle linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura(14). Gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo nel settore dell'ambiente sono soggetti alla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca ed allo sviluppo(15). La Commissione è inoltre dell'avviso che gli aiuti alle attività di formazione nel settore dell'ambiente non presentino specificità tali da giustificare un trattamento distinto: essi verranno pertanto esaminati alla luce del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, riguardante l'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione(16).

Per effetto dell'articolo 3 della decisione n. 2496/96/CECA della Commissione, del 18 dicembre 1996, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia(17), gli aiuti per la tutela dell'ambiente concessi nel settore della siderurgia continueranno, fino alla scadenza del trattato CECA, ad essere esaminati in base alle disposizioni della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente pubblicata nella Gazzetta ufficiale C 72 del 10 marzo 1994.

Le disposizioni della presente disciplina non si applicano al settore dei "costi incagliati" ("stranded costs"), che formeranno oggetto di un testo normativo specifico(18).

La Commissione ricorda che in forza del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")(19), gli aiuti di importo non superiore a 100000 EUR, concessi alle imprese nell'arco di tre anni, non rientrano nelle disposizioni dell'articolo 87 del trattato. Tale regolamento non si applica tuttavia ai settori dell'agricoltura, della pesca, e dei trasporti, né ai settori contemplati dal trattato CECA.

C. POLITICA DI CONTROLLO DEGLI AIUTI DI STATO E POLITICA DELL'AMBIENTE

8. Nel corso degli anni '70 e '80 la politica comunitaria in materia ambientale è stata caratterizzata sostanzialmente dall'intento di correggere i problemi che si presentavano. L'accento veniva posto sull'elaborazione di norme interessanti i principali aspetti della politica ambientale.

9. Il quinto programma comunitario di azione per l'ambiente: "Verso uno sviluppo sostenibile", adottato nel 1993, segna una certa rottura con questa impostazione. Esso insiste sulla necessità di praticare ormai una politica a lungo termine per instaurare uno sviluppo sostenibile. L'obiettivo consiste nel conciliare a lungo termine lo sviluppo dell'economia europea e la tutela dell'ambiente. Come prevede esplicitamente l'articolo 6 del trattato CE (quale modificato dal trattato di Amsterdam), l'azione comunitaria non deve più limitarsi a reagire ai problemi ambientali, ma occorre che le esigenze di tutela dell'ambiente siano integrate a monte, nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed azioni comunitarie, e che sia promossa la partecipazione attiva degli operatori socioeconomici(20).

10. L'articolo 174 del trattato dispone inoltre che la politica della Comunità sia fondata sul principio "chi inquina paga". I costi connessi alla tutela dell'ambiente devono essere sostenuti dalle imprese alla stessa stregua degli altri costi di produzione. A tal fine la Comunità deve avvalersi di una serie di strumenti: la regolamentazione, in particolare l'adozione di norme, ma anche liberi accordi o strumenti economici.

11. Nel 1996 la Commissione ha elaborato una relazione sullo stato di avanzamento del quinto programma comunitario d'azione per l'ambiente, in cui rileva la validità della strategia globale e degli obiettivi del quinto programma. L'inclusione delle considerazioni ambientali e di sostenibilità nelle altre politiche comunitarie è incontestabilmente progredita. Tuttavia manca ancora un vero e proprio cambiamento nell'atteggiamento di tutti i soggetti interessati: responsabili politici, imprese, cittadini. Di fronte ai problemi ambientali occorre elaborare la nozione di responsabilità comune e sensibilizzare ogni cittadino all'importanza della posta in gioco.

12. La Commissione ha inoltre presentato nel 1999 una valutazione globale del quinto programma d'azione. La relazione indica che, benché detto programma abbia permesso di sensibilizzare maggiormente i soggetti interessati, i cittadini e i responsabili di altri settori, in merito alla necessità di perseguire attivamente gli obiettivi ambientali, i progressi realizzati per orientare diversamente le tendenze economiche e sociali nocive per l'ambiente sono stati nel complesso insufficienti.

13. Secondo tale valutazione, inoltre, "diventa sempre più chiaro che i danni all'ambiente comportano costi per l'intera società e che, inversamente, l'azione ambientale può produrre benefici sotto forma di crescita economica, occupazione e competitività". La relazione segnala altresì che "l'effettiva applicazione del principio 'chi inquina paga' e la piena internalizzazione dei costi ambientali a carico di chi inquina rimangono un processo fondamentale"(21).

14. La politica della Commissione in materia di controllo degli aiuti di Stato a favore dell'ambiente deve perciò rispondere ad una duplice esigenza:

a) assicurare il funzionamento concorrenziale dei mercati promuovendo al tempo stesso il completamento del mercato interno e una maggiore competitività delle imprese;

b) garantire il recepimento delle esigenze di tutela ambientale nella definizione e nell'attuazione della politica di concorrenza, in particolare per promuovere lo sviluppo sostenibile. In tale contesto, la Commissione è del parere che l'internalizzazione dei costi ambientali costituisca un obiettivo prioritario da raggiungere. Essa può essere realizzata con mezzi diversi (in particolare con strumenti d'azione basati sulle leggi di mercato oppure con strumenti basati su un'impostazione regolamentare) scegliendo quelli più efficaci per conseguire gli obiettivi sopra indicati.

15. L'internalizzazione dei costi concorre al conseguimento della veridicità dei prezzi in quanto gli operatori economici decidono l'impiego delle loro risorse finanziarie in funzione dei prezzi dei beni e dei servizi che intendono procurarsi. La relazione sullo stato di avanzamento del quinto programma comunitario sottolinea che tale veridicità non è ancora stata raggiunta in quanto i prezzi non rispecchiano i costi ecologici. Tale incongruità dei prezzi riduce le possibilità di sensibilizzare i cittadini all'importanza della questione e favorisce l'eccessivo sfruttamento delle risorse naturali.

16. La veridicità dei prezzi in tutti gli stadi del processo economico costituisce il miglior mezzo per sensibilizzare tutti gli operatori sul costo della protezione dell'ambiente. Gli aiuti di Stato, oltre ad avere effetti potenzialmente negativi sugli scambi e sulla concorrenza, in generale contrastano con l'obiettivo della veridicità, permettendo a talune imprese di ridurre artificialmente i loro costi e di non rivelare ai consumatori i costi in termini di tutela dell'ambiente. A lungo termine, perciò, taluni aiuti possono essere contrari agli obiettivi dello sviluppo sostenibile.

17. La disciplina comunitaria degli aiuti di Stato adottata dalla Commissione nel 1994 si inserisce nel quadro di questa politica comunitaria. In generale il principio "chi inquina paga" e la necessità che le imprese internalizzino i costi ambientali contrastano a priori con la concessione di aiuti alle imprese.

18. La disciplina precisa tuttavia che gli aiuti possono giustificarsi in due casi:

a) in talune situazioni specifiche, l'internalizzazione totale dei costi non è ancora possibile e gli aiuti possono allora stimolare le imprese ad adeguarsi alle norme costituendo una soluzione alternativa temporanea;

b) gli aiuti possono altresì avere un effetto incentivante, soprattutto per stimolare le imprese ad andare al di là delle norme vigenti o a compiere investimenti supplementari volti a rendere gli impianti meno inquinanti.

19. Nella disciplina degli aiuti in materia ambientale adottata nel 1994, la Commissione aveva considerato che, in taluni casi, l'internalizzazione totale dei costi non fosse ancora possibile e che gli aiuti potessero risultare temporaneamente indispensabili. Dal 1994 sono tuttavia intervenute le seguenti modifiche:

a) Dall'adozione del quinto programma comunitario per l'ambiente, già fondato sul principio "chi inquina paga" e sulla necessaria internalizzazione dei costi, le imprese hanno beneficiato di un periodo di 7 anni per adeguarsi all'attuazione progressiva di tale principio.

b) La relazione della Commissione del 1996 sullo stato di avanzamento del quinto programma, nonché la relazione relativa alla valutazione globale del 1999, ribadiscono la necessità dell'internalizzazione dei costi e dell'impiego degli strumenti di mercato al fine di progredire significativamente verso il miglioramento dell'ambiente.

c) Il ricorso agli strumenti di mercato e alla veridicità dei prezzi è caldeggiato anche dal protocollo di Kyoto sul cambiamento climatico.

20. La Commissione è quindi del parere che la concessione di aiuti non debba più supplire alla mancata internalizzazione dei costi. Il recepimento durevole delle esigenze ambientali presuppone la veridicità dei prezzi e l'internalizzazione totale dei costi connessi alla difesa dell'ambiente. La Commissione reputa perciò che la concessione di aiuti non sia più giustificata nel caso degli investimenti destinati semplicemente a conformare gli impianti a norme tecniche comunitarie nuove o già vigenti. La Commissione ritiene tuttavia che, per rispondere alle difficoltà particolari incontrate dalle piccole e medie imprese (PMI), occorra prevedere la possibilità di concedere aiuti a quest'ultime perché si conformino a nuove norme comunitarie durante un periodo di tre anni dall'adozione delle norme stesse. Per contro, gli aiuti possono rivelarsi utili quando costituiscono un incentivo per conseguire un livello di tutela più elevato di quello richiesto dalle norme comunitarie. Ciò avviene quando uno Stato membro decide di adottare norme nazionali più rigorose di quelle comunitarie, che siano volte a ottenere un livello più elevato di tutela ambientale, nonché quando le imprese realizzano investimenti per tutelare l'ambiente o in misura superiore a quanto richiesto dalle norme comunitarie più rigorose o in assenza di norme comunitarie.

21. Il carattere incentivante dell'aiuto non sussiste invece in caso di semplice osservanza di norme tecniche comunitarie nuove o già vigenti. Tali norme costituiscono disposizioni di diritto comune che le imprese devono comunque rispettare e non appare necessario erogare aiuti per indurre le imprese a rispettare la legge(22).

Il caso specifico del settore dell'energia e degli sgravi fiscali

22. Dopo l'adozione della disciplina del 1994, il settore dell'energia ha registrato importanti mutamenti che occorre prendere in considerazione.

23. Alcuni Stati membri hanno adottato, stanno adottando o potrebbero adottare imposte o tasse aventi effetti positivi per la tutela dell'ambiente. Talvolta si prevedono esenzioni o sgravi d'imposta per determinate categorie di imprese, onde evitare di metterle in una situazione concorrenziale difficile. La Commissione ritiene che queste misure possano configurare aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato. Gli aspetti negativi di tali aiuti possono tuttavia essere controbilanciati dagli aspetti positivi derivanti dall'applicazione delle imposte. La Commissione ritiene quindi che siffatte deroghe, se necessarie per l'adozione o il mantenimento in vigore di imposte gravanti su tutti i prodotti, possano essere ammesse a determinate condizioni e per un periodo limitato, che potrà essere di 10 anni quando siano soddisfatte determinate condizioni. Al termine di tale periodo di 10 anni, gli Stati membri conservano la possibilità di notificare di nuovo le misure alla Commissione, che potrebbe quindi seguire la stessa impostazione nell'ambito della sua analisi, prendendo in considerazione nel contempo i risultati positivi ottenuti in termini di miglioramento dell'ambiente.

24. Negli ultimi anni gli Stati membri hanno intensificato i loro interventi in favore delle energie rinnovabili e della cogenerazione di calore ed elettricità: la Comunità promuove l'utilizzazione di questi strumenti per gli elevati benefici che ne derivano all'ambiente. La Commissione ritiene quindi che le misure in favore delle energie rinnovabili e della cogenerazione di calore e di elettricità, laddove configurino aiuti di Stato, possano essere ammesse a determinate condizioni. In particolare, si dovrà accertare che detti aiuti non violino altre disposizioni del trattato o di diritto derivato.

D. ENTITÀ RELATIVA DEGLI AIUTI A FAVORE DELL'AMBIENTE

25. I dati raccolti nell'ambito dell'ottavo censimento degli aiuti di Stato nell'Unione europea(23) mostrano che fra il 1996 e il 1998 gli aiuti a favore dell'ambiente hanno rappresentato in media solo l'1,85 % dell'importo totale degli aiuti concessi al settore manifatturiero e a quello dei servizi.

26. Nel periodo 1994/1999, gran parte degli aiuti a favore dell'ambiente sono stati concessi sotto forma di sovvenzioni. In proporzione, le altre forme d'aiuto (prestiti agevolati, garanzie di Stato, ecc.) sono rimaste poco utilizzate.

27. Quanto ai settori che hanno beneficiato della concessione di aiuti, nel periodo 1998/1999 si è osservato un intensificarsi degli interventi nel settore dell'energia, destinati al risparmio energetico, allo sviluppo di nuove forme di energia o allo sviluppo di energie rinnovabili e realizzati in particolare nella forma di "ecotasse".

E. CONDIZIONI GENERALI D'AUTORIZZAZIONE DEGLI AIUTI IN FAVORE DELL'AMBIENTE

E.1. Aiuti agli investimenti

E.1.1. Aiuti transitori agli investimenti, concessi a favore delle PMI per l'osservanza di nuove norme comunitarie

28. Per un periodo di tre anni a decorrere dall'adozione di nuove norme comunitarie obbligatorie possono essere autorizzati aiuti agli investimenti concessi alla PMI per l'osservanza delle norme stesse, entro i limiti del 15 % lordo dei costi ammissibili.

E.1.2. Condizioni generali d'autorizzazione degli aiuti agli investimenti per il superamento delle norme comunitarie

29. Gli aiuti agli investimenti che consentano alle imprese di ottenere un livello di tutela ambientale più elevato di quello richiesto dalle norme comunitarie in vigore possono essere autorizzati fino a un'intensità massima lorda del 30 % dei costi d'investimento ammissibili, quali definiti al punto 37. Tale condizione vige parimenti qualora le imprese realizzino investimenti in assenza di norme comunitarie obbligatorie o debbano effettuare investimenti per conformarsi a disposizioni nazionali più rigorose rispetto alle norme comunitarie vigenti.

E.1.3. Investimenti nel settore dell'energia

30. Gli investimenti nel settore del risparmio energetico ai sensi del punto 6, sono equiparati agli investimenti per la tutela dell'ambiente. Essi svolgono infatti un ruolo fondamentale al fine di raggiungere, in maniera economica, gli obiettivi comunitari in materia di ambiente(24). Questi investimenti possono perciò beneficiare di aiuti all'investimento aventi un'intensità di base pari al 40 % dei costi ammissibili.

31. Gli investimenti nel settore della cogenerazione di elettricità e di calore possono anch'essi beneficiare delle disposizioni della presente disciplina se è dimostrato che tali azioni vanno a vantaggio della tutela dell'ambiente, o perché il rendimento di conversione(25) è particolarmente elevato, o perché esse permettono di ridurre il consumo di energia, o perché il procedimento di produzione impiegato è meno dannoso per l'ambiente. A tale riguardo, la Commissione prenderà in considerazione in particolare il tipo di energia primaria utilizzata nel procedimento di produzione. Va tenuto conto anche del fatto che il maggior impiego di energia ottenuta dalla cogenerazione costituisce un obiettivo prioritario per la politica ambientale comunitaria(26). Per questi investimenti sono pertanto ammessi aiuti all'investimento al tasso di base pari al 40 % dei costi ammissibili.

32. Gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili sono equiparati agli investimenti a favore dell'ambiente realizzati in assenza di norme comunitarie obbligatorie. Va considerato inoltre che le azioni a favore delle energie rinnovabili costituiscono una delle priorità comunitarie in materia ambientale(27); esse rientrano infatti fra le azioni a lungo termine che vanno maggiormente incoraggiate. Di conseguenza, per gli investimenti realizzati a favore delle energie rinnovabili il tasso di base dell'aiuto è pari al 40 % dei costi ammissibili.

La Commissione ritiene altresì che occorra favorire gli impianti di energie rinnovabili che permettano l'approvvigionamento in autosufficienza di un'intera comunità, come un'isola o un agglomerato urbano. Gli investimenti effettuati in tale ambito possono beneficiare di una maggiorazione d'intensità pari a 10 punti percentuali rispetto al tasso di base del 40 % dei costi ammissibili.

La Commissione ritiene che, nei casi in cui risulti dimostrata l'indispensabilità dell'aiuto, gli Stati membri potranno concedere aiuti agli investimenti in favore delle energie rinnovabili fino a concorrenza del 100 % dei costi ammissibili. I relativi impianti non potranno tuttavia beneficiare di nessuna altra forma di sostegno.

E.1.4. Maggiorazione per le imprese situate in regioni assistite

33. Nelle regioni ammissibili ai regimi nazionali di aiuti a finalità regionale, le imprese possono fruire di aiuti accordati ai fini dello sviluppo regionale. Per incentivare dette imprese ad effettuare investimenti complementari in favore dell'ambiente occorre che esse possano eventualmente beneficiare di aiuti di maggiore entità, in considerazione dell'investimento ambientale effettuato secondo le disposizioni di cui al punto 29(28).

34. Di conseguenza, nelle regioni ammissibili agli aiuti regionali ("regioni assistite"), il tasso massimo d'aiuto ambientale da applicarsi sui costi ammissibili, quali definiti al punto 37, è così determinato:

Nelle regioni assistite, il tasso massimo è quello più elevato fra le due seguenti alternative:

a) il tasso di base per gli aiuti agli investimenti a favore dell'ambiente, ossia: il 30 % lordo (regime comune), o il 40 % lordo (nel caso degli investimenti destinati al risparmio energetico, alle energie rinnovabili o alla cogenerazione), o il 50 % lordo (nel caso degli investimenti realizzati nel settore delle energie rinnovabili che permettono l'approvvigionamento di un'intera comunità), maggiorato di 5 punti percentuali lordi nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), e di 10 punti percentuali lordi nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a)(29);

b) il tasso d'aiuto regionale maggiorato di 10 punti percentuali lordi.

E.1.5. Maggiorazione a favore delle PMI

35. Per le piccole e medie imprese che effettuano gli investimenti di cui ai precedenti punti 29-32 è ammessa una maggiorazione dell'aiuto di 10 punti percentuali lordi(30). Ai fini della presente disciplina, la definizione delle piccole e medie imprese risulta dai testi comunitari applicabili(31).

Le summenzionate maggiorazioni per le imprese situate in regioni assistite e per le PMI possono essere ma il tasso massimo d'aiuto ambientale non può superare in nessun caso il 100 % lordo dei costi ammissibili. Le PMI non possono tuttavia beneficiare di una doppia maggiorazione, quale risulterebbe dall'applicazione contemporanea delle disposizioni relative agli aiuti regionali e di quelle stabilite in materia ambientale(32).

E.1.6. Gli investimenti presi in considerazione

36. Gli investimenti interessati sono quelli realizzati in terreni, sempreché siano rigorosamente necessari per soddisfare obiettivi ambientali, nonché in fabbricati, impianti e attrezzature destinati a ridurre o ad eliminare l'inquinamento e i fattori inquinanti o ad adattare i metodi di produzione in modo da proteggere l'ambiente.

Possono essere inoltre prese in considerazione le spese legate al trasferimento di tecnologie mediante acquisizione di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate o non brevettate. Tali attività immateriali devono tuttavia rispondere alle condizioni seguenti:

a) essere considerate elementi patrimoniali ammortizzabili;

b) essere acquisite a condizioni di mercato presso imprese nelle quali l'acquirente non disponga di alcun potere di controllo, diretto o indiretto;

c) essere iscritte all'attivo del bilancio dell'impresa e permanere ed essere sfruttate nell'azienda del beneficiario dell'aiuto per almeno cinque anni a decorrere dalla concessione dell'aiuto stesso, salvo che tali attività immateriali corrispondano a tecniche manifestamente superate. Qualora siano rivendute nel corso del quinquennio, gli introiti ottenuti dalla cessione devono essere dedotti dai costi ammissibili, ed implicano l'eventuale parziale o totale rimborso dell'importo dell'aiuto.

E.1.7. Costi ammissibili

37. I costi ammissibili sono rigorosamente limitati ai costi d'investimento supplementari ("sovraccosti") necessari per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale.

Questo principio comporta alcuni corollari: quando il costo dell'investimento per la tutela ambientale non è facilmente isolabile dal costo totale, la Commissione si avvarrà di metodi di calcolo oggettivi e trasparenti, fondandosi per esempio sul costo di un investimento che sia analogo sotto il profilo tecnico ma che non consenta di raggiungere lo stesso grado di tutela ambientale.

In ogni caso, i costi ammissibili devono essere calcolati al netto dei vantaggi apportati dall'eventuale aumento di capacità, risparmi di spesa ottenuti nei primi cinque anni di vita dell'impianto e delle produzioni accessorie aggiuntive realizzate nell'arco dello stesso periodo quinquennale(33).

Nel campo delle energie rinnovabili i costi d'investimento ammissibili corrispondono di regola ai sovraccosti sostenuti dall'impresa rispetto a quelli inerenti ad un impianto di produzione di energia tradizionale avente la stessa capacità in termini di produzione effettiva di energia.

Nell'ipotesi dell'adeguamento a nuove norme comunitarie, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento sostenuti per raggiungere il livello di tutela ambientale prescritto dalle nuove norme comunitarie.

Nell'ipotesi dell'adeguamento a norme nazionali adottate in assenza di norme comunitarie, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento sostenuti per ottenere il livello di tutela ambientale prescritto dalle norme nazionali.

Nell'ipotesi dell'adeguamento a norme nazionali più rigorose di quelle comunitarie, o in caso di superamento volontario delle norme comunitarie, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento sostenuti per conseguire una tutela ambientale di livello superiore a quello prescritto dalle norme comunitarie. I costi degli investimenti necessari per ottenere il livello di tutela richiesto dalle norme comunitarie non sono ammissibili.

In caso di inesistenza di norme, i costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento necessari per conseguire un livello di tutela ambientale superiore a quello che verrebbe raggiunto dall'impresa o dalle imprese interessate in assenza di qualsiasi aiuto a favore dell'ambiente.

E.1.8. Bonifica di siti industriali inquinati

38. Possono rientrare nel campo d'applicazione della presente disciplina gli interventi realizzati da imprese che contribuiscano a riparare danni ambientali mediante la bonifica di siti industriali inquinati(34) in caso di degrado della qualità del suolo e delle acque di superficie o delle falde freatiche(35).

Il responsabili dell'inquinamento, se chiaramente individuati, deve finanziare la bonifica in base al principio di responsabilità e senza il sostegno di alcun aiuto di Stato. Il concetto di "responsabile dell'inquinamento" è definito dal diritto vigente in ogni Stato membro, salva l'adozione di norme comunitarie in tale materia.

Qualora il responsabile dell'inquinamento non sia individuato o non possa essere chiamato a rispondere, la persona responsabile dell'esecuzione dei lavori può beneficiare di un aiuto per i lavori stessi(36).

L'importo dell'aiuto per la bonifica dei siti inquinati può raggiungere il 100 % dei costi ammissibili, maggiorato mediante il 15 % dell'importo dei lavori. I costi ammissibili sono pari al costo dei lavori di bonifica, meno l'incremento di valore del terreno.

L'importo totale dell'aiuto non potrà in nessun caso essere superiore alle spese effettive sostenute dall'impresa.

E.1.9. Trasferimento di imprese

39. La Commissione ritiene che in linea di massima il trasferimento di imprese in un nuovo sito non rientri nell'ambito della tutela ambientale e non dia quindi diritto alla concessione di aiuti in applicazione della presente disciplina.

La concessione di aiuti può tuttavia essere giustificata se un'impresa, ubicata in ambiente urbano o in una zona designata "Natura 2000", ed esercente - nel rispetto della legislazione in vigore - un'attività che provoca un grave inquinamento, deve, proprio a causa di tale ubicazione, lasciare il luogo in cui è insediata spostandosi in una zona più adeguata.

Devono essere soddisfatti cumulativamente i seguenti criteri:

a) Il cambiamento dell'ubicazione dev'essere motivato da considerazioni di tutela ambientale e far seguito ad una decisione amministrativa o giudiziaria che ordini il trasferimento.

b) L'impresa deve rispettare le norme ambientali più rigorose vigenti nella nuova regione di insediamento.

L'impresa che soddisfi tali condizioni può beneficiare di un aiuto all'investimento conformemente al punto 29. Si applicano le disposizioni del punto 35 in merito alle maggiorazioni previste a favore delle PMI.

Nel determinare l'importo dei costi ammissibili per gli aiuti al trasferimento di imprese, la Commissione prenderà in considerazione: da un lato, il ricavato della rivendita o della locazione degli impianti e terreni sgomberati nonché l'indennizzo in caso di esproprio; dall'altro, i costi connessi all'acquisto di terreni, alla costruzione o all'acquisto di nuovi impianti di identica capacità. Potranno essere presi in considerazione, se del caso, altri benefici inerenti al trasferimento degli impianti, in particolare i benefici derivanti dal miglioramento della tecnologia utilizzata, attuato in occasione del trasferimento e le plusvalenze contabili derivanti dalla rivalutazione degli impianti. Gli investimenti relativi all'eventuale aumento della capacità non possono essere presi in considerazione nel calcolo dei costi ammissibili per la concessione di aiuti a favore dell'ambiente.

Se la decisione amministrativa o giudiziaria che ordina il trasferimento comporta la risoluzione anticipata del contratto di locazione di terreni o di immobili, le eventuali penali sostenute dall'impresa per la risoluzione stessa possono essere prese in considerazione nel calcolo dei costi ammissibili.

E.1.10. Disposizioni comuni

40. Non possono essere accordati aiuti per investimenti destinati al superamento delle norme comunitarie, o realizzati in caso d'inesistenza di tali norme, se il superamento riguarda la semplice osservanza di norme già adottate ma non ancora in vigore. L'impresa può beneficiare di aiuti per conformarsi a norme nazionali che siano più rigorose di quelle comunitarie, o che vigano in assenza di norme comunitarie, solo qualora ottemperi a tali norme nazionali entro il termine da queste stabilito. Gli investimenti realizzati dopo tale data non possono essere presi in considerazione(37).

E.2. Aiuti alle attività di assistenza-consulenza in materia ambientale destinate alle PMI

41. Le azioni di assistenza-consulenza svolgono un ruolo importante per le piccole e medie imprese, consentendo loro di realizzare progressi nella tutela dell'ambiente. La Commissione considera pertanto che tali iniziative debbano poter beneficiare di aiuti secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 70/2001(38).

E.3. Aiuti al funzionamento

E.3.1. Norme sugli aiuti al funzionamento concessi per la gestione dei rifiuti e per il risparmio energetico

42. Le disposizioni seguenti si applicano per due categorie specifiche di aiuti al funzionamento, ossia:

a) gli aiuti alla gestione dei rifiuti, purché questa corrisponda alla classificazione gerarchica dei principi di gestione dei rifiuti(39);

b) gli aiuti nel settore del risparmio energetico.

43. Gli aiuti di questo tipo, sempreché risultino indispensabili, devono limitarsi rigorosamente alla compensazione dei sovraccosti di produzione rispetto ai prezzi di mercato dei prodotti o servizi in questione(40). Devono inoltre essere temporanei e in linea di massima decrescenti in modo da stimolare le imprese a rispettare, entro tempi ragionevoli, il principio della veridicità dei prezzi.

44. La Commissione considera che le imprese debbano sostenere di regola il costo del trattamento dei rifiuti industriali, in ottemperanza al principio "chi inquina paga". Possono tuttavia rendersi necessari aiuti al funzionamento qualora siano adottate norme nazionali più rigorose delle norme comunitarie applicabili, oppure qualora siano adottate norme nazionali in assenza di norme comunitarie, che comportino per le imprese una perdita temporanea di competitività a livello internazionale.

Le imprese che fruiscono di aiuti al funzionamento per il trattamento dei rifiuti industriali o non industriali devono finanziare tale servizio proporzionalmente alla quantità di rifiuti da esse prodotta e/o al costo del loro trattamento.

45. Per tutti questi aiuti al funzionamento, la durata è limitata a 5 anni se l'aiuto è decrescente. L'intensità può raggiungere il 100 % dei sovraccosti nel primo anno ma deve diminuire in maniera lineare per raggiungere il tasso zero alla fine del quinto anno.

46. In caso di aiuto non decrescente, la durata è limitata a 5 anni e l'intensità al 50 % dei sovraccosti.

E.3.2. Disposizioni riguardanti tutti gli aiuti al funzionamento concessi sotto forma di sgravi o esenzioni fiscali

47. Nell'adottare imposte gravanti su determinate attività e giustificate da motivi di tutela ambientale (ecotasse), gli Stati membri possono considerare necessarie deroghe temporanee a favore di talune imprese, in particolare laddove non esista un'armonizzazione a livello europeo o vi siano rischi temporanei di perdita di competitività internazionale per determinate imprese. Siffatte deroghe configurano in genere aiuti al funzionamento ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE. Nell'analizzare tali misure occorre accertare se l'imposta tragga origine da una decisione comunitaria o da una decisione autonoma dello Stato.

48. Se l'imposta dipende da una decisione autonoma dello Stato, le imprese interessate possono incontrare rilevanti difficoltà nell'adeguarsi rapidamente ai nuovi oneri fiscali. In tal caso può giustificarsi una deroga temporanea per talune imprese, affinché queste possano adeguarsi alla nuova situazione.

49. Se l'imposta dipende da una direttiva comunitaria, possono presentarsi due casi:

a) lo Stato membro applica a determinati prodotti un'aliquota d'imposta superiore a quella minima prescritta dalla direttiva comunitaria e prevede una deroga a favore di determinate imprese, che saranno perciò soggette ad un'aliquota inferiore, benché almeno uguale all'aliquota minima prescritta dalla direttiva. La Commissione è del parere che in tal caso la previsione di una deroga temporanea possa essere giustificata dal fine di consentire alle imprese d'adeguarsi ad un'imposizione superiore, e orientarle verso modalità operative più favorevoli per l'ambiente;

b) lo Stato membro applica a determinati prodotti un'aliquota d'imposta pari a quella minima prescritta dalla direttiva comunitaria e prevede una deroga a favore di determinate imprese, le quali saranno perciò soggette ad un'imposizione inferiore all'aliquota minima. Se non è ammessa dalla direttiva comunitaria, tale deroga costituisce un aiuto incompatibile ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE; se è invece ammessa, la Commissione potrà considerarla compatibile alla luce dell'articolo 87, sempreché sia necessaria e non sia sproporzionata rispetto agli obiettivi comunitari prefissi. La Commissione considererà particolarmente rilevante la rigorosa limitazione nel tempo di tali deroghe.

50. In linea generale le misure fiscali di cui trattasi devono contribuire significativamente alla tutela dell'ambiente. Occorre verificare che le deroghe o esenzioni non compromettano, in quanto tali, gli obiettivi generali perseguiti.

51. Tali deroghe possono costituire forme di aiuto al funzionamento, che possono essere autorizzate secondo le seguenti modalità:

1. Se uno Stato membro introduce una nuova imposta per motivi ambientali, in un certo settore d'attività o per determinati prodotti, in assenza di un'armonizzazione fiscale comunitaria, o se l'imposta prevista dallo Stato membro è superiore all'aliquota fissata dalla norma comunitaria, la Commissione considera che possono giustificarsi decisioni di esenzione, aventi efficacia decennale e forma decrescente, nei seguenti due casi:

a) Quando gli sgravi sono subordinati alla conclusione di accordi tra lo Stato membro interessato e le imprese beneficiarie, con cui le imprese o le loro associazioni s'impegnano a conseguire determinati obiettivi di tutela ambientale nel corso del periodo d'applicazione degli sgravi, oppure quando le imprese s'impegnino a stipulare liberi accordi aventi lo stesso effetto. Tali accordi o impegni possono vertere, per esempio, sulla riduzione del consumo d'energia, sulla riduzione delle emissioni inquinanti o su un'altra azione proficua per l'ambiente. Il contenuto degli accordi dev'essere negoziato da ciascuno Stato membro e sarà valutato dalla Commissione in sede di esame dei progetti d'aiuto notificati. Lo Stato membro deve organizzare controlli rigorosi sull'adempimento degli impegni sottoscritti dalle imprese o dalle associazioni di imprese. Gli accordi conclusi tra lo Stato membro e le imprese o associazioni di imprese interessate devono prevedere le modalità relative alle sanzioni da irrogare in caso di mancato adempimento degli impegni assunti.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nell'ipotesi in cui lo Stato membro subordini lo sgravio fiscale a condizioni che abbiano lo stesso effetto degli accordi o impegni suddetti.

b) Detti sgravi possono anche non essere subordinati alla conclusione di accordi fra lo Stato membro e le imprese beneficiarie, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni alternative:

- ove lo sgravio riguardi un'imposta comunitaria, l'importo effettivamente pagato dalle imprese a seguito della riduzione deve restare significativamente superiore al minimo comunitario, e comunque a un livello tale da incentivare le imprese ad agire per migliorare la tutela dell'ambiente,

- ove lo sgravio riguardi un'imposta nazionale applicata in assenza di imposte comunitarie, le imprese beneficiarie della riduzione devono comunque pagare una parte significativa dell'imposta nazionale.

2. Le disposizioni di al punto 51.1 possono essere applicate alle imposte vigenti se sono soddisfatte cumulativamente le due condizioni seguenti:

a) l'imposta deve avere un significativo effetto positivo in termini di tutela dell'ambiente;

b) le deroghe a favore delle imprese interessate devono essere state decise al momento dell'adozione dell'imposta, o devono rendersi necessarie a causa di un mutamento significativo delle condizioni economiche che ponga le imprese in una situazione concorrenziale particolarmente difficile. In quest'ultima ipotesi l'importo della riduzione fiscale non può superare l'aumento degli oneri derivanti dal mutamento delle condizioni economiche. Quando tale aumento degli oneri viene meno, deve cessare anche lo sgravio fiscale.

3. Gli Stati membri possono inoltre promuovere lo sviluppo di procedimenti destinati alla produzione dell'elettricità con fonti di energia tradizionale, come ad esempio il gas, che permettano di ottenere un'efficienza energetica sensibilmente superiore a quella raggiunta con i procedimenti produttivi classici. In tal caso la Commissione ritiene che, alla luce dell'importanza che tali tecniche assumono per la tutela dell'ambiente (e purché l'energia primaria utilizzata minimizzi notevolmente gli effetti negativi sull'ambiente) possano giustificarsi esenzioni totali dalle imposte per un periodo di 5 anni e in forma non decrescente. Possono essere altresì concesse deroghe di 10 anni alle condizioni di cui ai punti 51.1. e 51.2.

52. Quando un'imposta vigente subisca un aumento significativo, e lo Stato membro ritenga che siano necessarie deroghe per talune imprese, si applicano condizioni analoghe a quelle stabilite nel punto 51.1 per le nuove imposte.

53. Se le riduzioni riguardano un'imposta armonizzata a livello comunitario e l'imposta nazionale è inferiore o pari al minimo comunitario, la Commissione considera che non si giustifichino esenzioni per periodi prolungati. In questo caso gli eventuali sgravi devono rispondere condizioni stabilite ai punti 45 e 46, e devono essere espressamente autorizzate in deroga al minimo comunitario.

In tutti i casi di sgravi fiscali lo Stato membro conserva la facoltà di concedere aiuti al funzionamento alle condizioni indicate sopra ai punti 45 e 46.

E.3.3. Condizioni applicabili agli aiuti al funzionamento concessi per le energie rinnovabili

54. Gli aiuti al funzionamento concessi per la produzione di energie rinnovabili costituiscono in linea di principio aiuti a favore dell'ambiente cui si applicano le disposizioni della presente disciplina.

55. La Commissione ritiene che per tali aiuti possano essere adottate disposizioni specifiche, a causa delle difficoltà che impediscono a questi tipi di energia di competere efficacemente con quelle tradizionali. Va inoltre preso in considerazione il fatto che la politica della Commissione tende a promuovere lo sviluppo di tali forme di energia segnatamente per motivi ecologici. Gli aiuti possono risultare necessari, in particolare, quando i procedimenti tecnici disponibili non permettono una produzione d'energia a costi unitari simili a quelli delle fonti energetiche tradizionali.

56. In tale ipotesi la concessione di aiuti al funzionamento può essere giustificata dal fine di compensare la differenza fra il costo di produzione dell'energia da fonti energetiche rinnovabili e il prezzo di mercato dell'energia stessa. La forma di tali aiuti può variare a seconda del tipo di energia primaria e delle modalità di sostegno stabilite dagli Stati membri. La Commissione terrà inoltre conto, nell'analisi dei singoli casi, della posizione concorrenziale di ciascun tipo di energia.

57. Gli Stati membri possono concedere aiuti a favore delle energie rinnovabili secondo le seguenti modalità:

E.3.3.1. Alternativa 1

58. Nel campo delle energie rinnovabili, i costi d'investimento unitari sono particolarmente elevati e rappresentano in genere una parte determinante dei costi delle imprese, che non possono quindi praticare prezzi competitivi nei mercati in cui vendono l'energia.

59. A fronte di questa barriera che impedisce alle energie rinnovabili di accedere al mercato, gli Stati membri possono concedere aiuti che compensino la differenza tra i costi di produzione delle energie rinnovabili e i relativi prezzi di mercato. Gli eventuali aiuti al funzionamento potranno essere concessi solo per garantire l'ammortamento degli impianti. L'energia supplementare prodotta dall'impianto non potrà beneficiare di alcun sostegno finanziario. L'aiuto potrà coprire le spese finanziarie e una congrua remunerazione del capitale, purché gli Stati membri siano in grado di dimostrare che esso è indispensabile, in particolare per la scarsa competitività di certe energie rinnovabili.

Nel determinare l'importo degli aiuti al funzionamento si dovrà tenere conto anche degli eventuali aiuti agli investimenti versati all'impresa per la realizzazione dell'impianto.

Nei regimi di aiuto notificati alla Commissione dovranno essere indicate le specifiche disposizioni stabilite in materia di sostegno dagli Stati membri, e in particolare le modalità di calcolo dell'importo degli aiuti. Una volta che i regimi siano stati autorizzati dalla Commissione, lo Stato membro interessato dovrà applicare tali disposizioni e modalità nel concedere gli aiuti alle imprese.

60. A differenza delle altre fonti energetiche rinnovabili, la biomassa richiede investimenti relativamente meno elevati ma comporta costi di funzionamento più cospicui. Di conseguenza la Commissione potrà autorizzare aiuti al funzionamento che vadano al di là della semplice copertura delle spese d'investimento, qualora gli Stati membri possano dimostrare che i costi totali sostenuti dalle imprese dopo l'ammortamento degli impianti continuano a superare i prezzi di mercato dell'energia.

E.3.3.2. Alternativa 2

61. Gli Stati membri possono concedere sostegni a favore delle energie rinnovabili mediante meccanismi di mercato, quali ad esempio i certificati verdi o i sistemi basati su bandi di gara. Tali sistemi consentono all'insieme dei produttori di energie rinnovabili di beneficiare indirettamente di una domanda garantita per l'energia prodotta, a un prezzo superiore al prezzo di mercato dell'energia convenzionale. Il prezzo dei certificati verdi non deve essere fissato in anticipo, ma discendere dalla legge della domanda e dell'offerta.

62. Qualora costituiscano aiuti di Stato, tali sistemi possono essere autorizzati dalla Commissione purché gli Stati membri siano in grado di dimostrare che il sostegno è indispensabile per garantire la redditività delle energie rinnovabili, che non determina globalmente una sovraccompensazione a vantaggio di tali energie e non disincentiva i produttori dall'aumentare la competitività. Per poter verificare l'osservanza di tali criteri, la Commissione intende autorizzare i sistemi di aiuto suddetti per periodi di 10 anni. Allo scadere del periodo decennale si dovrà effettuare un bilancio per valutare se sia necessaria la proroga della misura di sostegno.

E.3.3.3. Alternativa 3

63. Gli Stati membri possono concedere, per i nuovi impianti di produzione di energie rinnovabili, aiuti al funzionamento calcolati sulla base dei costi esterni evitati. Si definiscono "costi esterni evitati" i costi ambientali che la società dovrebbe sostenere se la stessa quantità di energia fosse prodotta da un impianto funzionante con energie convenzionali. Tali costi ambientali si determinano in base alla differenza tra i costi esterni generati ma non pagati dai produttori di energia rinnovabile e quelli corrispondenti generati e non pagati dai produttori di energia non rinnovabile. I relativi calcoli dovranno essere effettuati dallo Stato membro con un metodo di calcolo internazionalmente riconosciuto e comunicato alla Commissione. Lo Stato membro dovrà, fra l'altro, fornire un'analisi comparativa (motivata e quantificata) dei costi ambientali, recante una valutazione dei costi esterni generati dai produttori di energie concorrenti, in modo da dimostrare che l'aiuto costituisce effettivamente una compensazione di costi esterni non coperti.

In ogni caso, l'importo dell'aiuto concesso in tal modo al produttore di energia rinnovabile non può superare 0,05 EUR per kWh.

Inoltre l'importo dell'aiuto ai produttori che ecceda l'importo risultante dall'alternativa 1 deve essere obbligatoriamente reinvestito dalle imprese nel settore delle energie rinnovabili. Tale importo sarà preso in considerazione dalla Commissione qualora l'attività di cui trattasi benefici di altri aiuti di Stato.

64. Affinché l'applicazione dell'alternativa 3 resti coerente con le norme generali sulla concorrenza, la Commissione deve avere la certezza che l'aiuto non dia luogo a distorsioni di concorrenza contrarie all'interesse comune. In altri termini, la Commissione deve essere certa che l'aiuto porterà ad un effettivo sviluppo globale delle energie rinnovabili rispetto alle energie convenzionali e non si risolva nel semplice spostamento di quote di mercato tra le varie energie rinnovabili. Dovranno perciò essere soddisfatte le condizioni seguenti:

- l'aiuto erogato conformemente a quest'alternativa deve far parte di un sistema che tratti in modo paritario tutte le imprese presenti nel settore delle energie rinnovabili,

- il sistema deve prevedere la concessione degli aiuti senza discriminazioni tra le imprese che producono la stessa energia rinnovabile,

- il funzionamento del sistema deve essere verificato dalla Commissione ogni cinque anni.

E.3.3.4. Alternativa 4

65. Gli Stati membri hanno comunque la facoltà di concedere aiuti al funzionamento in base alle disposizioni generali sugli aiuti al funzionamento di cui ai punti 45 e 46.

E.3.4. Condizioni applicabili agli aiuti al funzionamento concessi per la cogenerazione

66. La Commissione ritiene che aiuti al funzionamento per la cogenerazione di elettricità e calore possano giustificarsi quando siano soddisfatte le condizioni di cui al punto 31. Tali aiuti possono essere concessi alle imprese che provvedono alla distribuzione pubblica di calore ed elettricità se i costi di produzione dell'elettricità o del calore superano i relativi prezzi di mercato. In tali circostanze la concessione degli aiuti al funzionamento è ammessa alle condizioni stabilite nei punti da 58 a 65. L'indispensabilità dell'aiuto sarà determinata prendendo in considerazione i costi e i proventi risultanti dalla produzione e dalla vendita del calore e dell'elettricità.

67. Gli aiuti al funzionamento possono essere concessi alle stesse condizioni a favore dell'utilizzazione industriale della cogenerazione di calore ed elettricità, quando sia effettivamente dimostrato che il costo di produzione di un'unità d'energia ottenuta mediante tale tecnica è superiore al prezzo di mercato di un'unità di energia tradizionale. Nel costo di produzione può essere inclusa la normale redditività dell'impianto, deducendo però gli eventuali benefici ottenuti dall'impresa in termini di produzione di calore.

F. POLITICHE, MISURE E STRUMENTI PER LA RIDUZIONE DEI GAS A EFFETTO SERRA

68. Il protocollo di Kyoto firmato dagli Stati membri della Comunità nel 1997 prevede che le parti contraenti si impegnino, per il periodo 2008-2012, a limitare o ridurre i gas a effetto serra. L'obiettivo per l'insieme della Comunità è quello di ridurre le emissioni di tali gas dell'8 % rispetto al livello del 1990.

69. Gli obiettivi di riduzione dei gas a effetto serra potranno essere raggiunti dagli Stati membri e dalla Comunità, in quanto parti del protocollo, da un lato con l'attuazione di politiche e misure comuni e coordinate a livello comunitario(41), ivi inclusi gli strumenti economici, e d'altro lato usando gli strumenti istituiti dallo stesso protocollo, ossia le autorizzazioni negoziabili, l'attuazione congiunta e il meccanismo di sviluppo ecologico.

70. In assenza di normative comunitarie, e fermo restando il diritto d'iniziativa della Commissione di proporle, spetta ai singoli Stati membri definire le politiche, le misure e gli strumenti che intendono utilizzare per conformarsi agli obiettivi sottoscritti nel quadro del protocollo di Kyoto.

71. La Commissione ritiene che alcune delle modalità adottate dagli Stati membri per conformarsi agli obiettivi di tale protocollo potrebbero configurare aiuti di Stato, ma che sia prematuro definirne fin d'ora le relative condizioni di autorizzazione.

G. BASE GIURIDICA DELLA DEROGA IN ORDINE A TUTTI I PROGETTI ESAMINATI DALLA COMMISSIONE

72. Nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla presente disciplina, gli aiuti in favore dell'ambiente saranno autorizzati dalla Commissione a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, riguardanti gli "aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse".

73. Gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo, prevalentemente imperniati sulla protezione dell'ambiente ed aventi spesso effetti benefici al di là delle frontiere dello Stato membro o degli Stati membri interessati, possono essere autorizzati in forza della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE. Occorre tuttavia che l'aiuto sia necessario per la realizzazione del progetto, il quale deve essere specifico, ben definito e qualitativamente rilevante e deve inoltre fornire un contributo esemplare, chiaramente individuabile, alla realizzazione degli interessi della Comunità europea. Nell'applicare tale deroga, la Commissione può autorizzare percentuali di aiuto più elevate rispetto ai massimali stabiliti per gli aiuti autorizzati sulla base dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c).

H. CUMULO DI AIUTI DI DIVERSA ORIGINE

74. I massimali d'aiuto fissati dalla presente disciplina si applicano indipendentemente dal fatto che l'aiuto sia finanziato integralmente mediante risorse statali, o in tutto o in parte mediante risorse comunitarie. Gli aiuti autorizzati in applicazione della presente disciplina non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, né con altri finanziamenti comunitari, se tale cumulo comporta un'intensità d'aiuto superiore a quella prevista dalla presente disciplina.

In caso di aiuti di Stato aventi finalità diverse ma riguardanti gli stessi costi ammissibili, si applica il massimale d'aiuto più favorevole.

I. OPPORTUNE MISURE AI SENSI DELL'ARTICOLO 88, PARAGRAFO 1, DEL TRATTATO CE

75. La Commissione proporrà agli Stati membri le seguenti opportune misure ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato, relativamente ai regimi di aiuti vigenti

76. Per poter valutare la concessione di aiuti d'importo rilevante erogati nell'ambito di regimi già approvati e la loro compatibilità con il mercato comune, la Commissione proporrà agli Stati membri, in quanto opportuna misura ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato, che ogni progetto individuale di aiuto destinato agli investimenti, concesso in base a un regime autorizzato, le sia preventivamente notificato ove i costi ammissibili superino 25 milioni di EUR e l'aiuto ecceda i 5 milioni di EUR in termini di equivalente sovvenzione lorda. La notificazione dovrà essere effettuata mediante un formulario conforme al modello contenuto nell'allegato.

77. La Commissione proporrà inoltre, in quanto opportuna misura ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato, che gli Stati membri adeguino i loro regimi di aiuto in favore dell'ambiente per renderli compatibili con la presente disciplina entro il 1o gennaio 2002.

78. La Commissione inviterà gli Stati membri a comunicarle l'eventuale accettazione della proposta relativa alle opportune misure di cui ai punti da 75, 76 e 77 entro il termine di un mese dal ricevimento della proposta stessa. Qualora non riceva alcuna risposta, la Commissione considererà che la proposta non è accettata.

79. La Commissione ricorda che, eccezion fatta per i regimi di aiuto qualificati de minimis in base al regolamento (CE) n. 69/2001(42), la presente disciplina non esonera gli Stati membri dall'obbligo di notificare, in forza dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, tutti i regimi di aiuto, tutte le modifiche degli stessi nonché ogni misura individuale di aiuto concesso alle imprese al di fuori dei regimi autorizzati.

80. La Commissione intende assoggettare l'autorizzazione di qualsiasi regime futuro all'osservanza delle disposizioni della presente disciplina.

J. EFFICACIA DELLA DISCIPLINA

81. La presente disciplina si applica dal momento della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee è efficace fino al 31 dicembre 2007. La Commissione potrà - previa consultazione degli Stati membri - modificarla prima di tale scadenza per importanti motivi connessi alla politica della concorrenza, alla politica ambientale o in considerazione di altre politiche comunitarie o di impegni internazionali.

82. La Commissione applicherà le disposizioni della presente disciplina a tutti i progetti di aiuto notificati sui quali essa deciderà dopo la pubblicazione della disciplina nella Gazzetta ufficiale, anche qualora i progetti siano stati notificati prima della pubblicazione stessa.

Per gli aiuti non notificati la Commissione applicherà:

a) le disposizioni della presente disciplina se l'aiuto è stato concesso dopo la pubblicazione della stessa nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;

b) in ogni altro caso, la disciplina in vigore al momento della concessione dell'aiuto.

K. INCLUSIONE DELLA POLITICA AMBIENTALE NELLE ALTRE DISCIPLINE IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

83. L'articolo 6 del trattato stabilisce che "le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie di cui all'articolo 3, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile".

In occasione dell'adozione o della revisione di altre discipline comunitarie in materia di aiuti di Stato, la Commissione valuterà in quale misura possano essere prese maggiormente in considerazione tali esigenze. A tal fine esaminerà l'eventuale opportunità di chiedere agli Stati membri di fornire una valutazione d'impatto ambientale all'atto della notificazione di qualsiasi rilevante progetto d'aiuto in qualunque settore di attività.

(1) GU C 72 del 10.3.1994, pag. 3.

(2) GU C 14 del 19.1.2000, pag. 8.

(3) GU C 184 dell'1.7.2000, pag. 25.

(4) La volontà della Commissione di integrare la politica ambientale nelle altre politiche è stata richiamata anche nel "Rapporto di Colonia sull'integrazione delle esigenze ambientali" del 26 maggio 1999, nonché nella relazione al Consiglio europeo di Helsinki sull'integrazione della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile nelle politiche comunitarie [SEC(1999) 1941 def.].

(5) Raccomandazione del Consiglio, del 3 marzo 1975, concernente l'imputazione dei costi e l'intervento dei pubblici poteri in materia di ambiente (GU L 194 del 25.7.1975, pag. 1).

(6) Il concetto di "migliore tecnologia disponibile" (BAT) è stato introdotto nella legislazione comunitaria (con i termini di "migliori mezzi tecnici disponibili") dalla direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (GU L 129 del 18.5.1976, pag. 23), e ripreso, con qualche modifica, dalla direttiva 84/360/CEE, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali (GU L 188 del 16.7.1984, pag. 20). La direttiva 96/61/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento [GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26 (direttiva "IPPC")] ha sviluppato e confermato questo concetto. Il campo d'applicazione della direttiva "IPPC" è costituito dagli impianti industriali ad alto potenziale d'inquinamento. Per gli impianti nuovi o in caso di modifiche sostanziali apportate ad un impianto esistente, la direttiva si applica dal novembre 1999. Gli impianti esistenti devono conformarsi alle norme della direttiva "IPPC" entro ottobre del 2007. Fino a tale data restano applicabili le disposizioni relative al concetto di BAT delle due direttive succitate. Come regola generale le norme in concreto - ossia i valori limite di emissione o di consumo basati sull'impiego delle migliori tecniche disponibili - non sono fissate dalla Comunità, ma dalle autorità nazionali.

(7) Definizione contenuta nella proposta della Commissione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili sul mercato interno dell'elettricità (GU C 311 del 31.10.2000, pag. 320). Una volta che la direttiva sarà stata adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, la Commissione applicherà la definizione di cui al testo definitivo.

(8) Cfr. nota precedente.

(9) Tasse e imposte ambientali nel mercato unico [COM(97) 9 def. del 26.3.1997].

(10) La presente disciplina non rimette in discussione il concetto di aiuto di Stato, quale risulta dalle disposizioni dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado.

(11) Nei limiti delle disposizioni previste al punto 7, terzo comma, della presente disciplina.

(12) GU C 28 dell'1.2.2000, pag. 2.

(13) GU C 337 del 30.12.1999, pag. 10.

(14) GU C 100 del 23.7.1997, pag. 12. La Commissione ricorda che la presente disciplina riguarda esclusivamente gli aiuti di Stato a favore dell'ambiente, lasciando impregiudicata l'applicabilità di altre disposizioni comunitarie sugli aiuti di Stato, entro i limiti delle norme sul cumulo di cui al punto 74 della disciplina stessa.

(15) GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.

(16) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20.

(17) GU L 338 del 28.12.1996.

(18) Per "costi incagliati" ("stranded costs") s'intendono i costi che le imprese devono sostenere in conseguenza di impegni precedentemente contratti, che non possono più onorare a causa della liberalizzazione del settore considerato.

(19) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.

(20) GU C 138 del 17.5.1993, pag. 1.

(21) L'ambiente in Europa: quali direzioni per il futuro? Valutazione globale del programma di politica e azione della Comunità europea a favore dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, "Verso la sostenibilità", COM(1999) 543 def.

(22) Con l'eccezione delle PMI, di cui al punto 20 della presente disciplina.

(23) COM(2000) 205 def.

(24) Piano d'azione per migliorare l'efficienza energetica nella Comunità [COM(2000) 247 def.].

(25) S'intende per rendimento di conversione il rapporto fra quantità di energia primaria utilizzata per produrre energia secondaria e quantità di energia secondaria effettivamente prodotta, rendimento che viene calcolato come segue: energia elettrica prodotta + energia termica prodotta/energia utilizzata.

(26) Risoluzione del Consiglio, del 18 dicembre 1997, concernente una strategia comunitaria per promuovere la produzione combinata di calore e di elettricità (GU C 4 dell'8.1.1998, pag. 1).

(27) Risoluzione del Consiglio, dell'8 giugno 1998, sulle fonti energetiche rinnovabili (GU C 198 del 24.6.1998, pag. 1).

(28) Le maggiorazioni non si applicano quando lo Stato membro concede aiuti agli investimenti in applicazione delle disposizioni di cui al punto 32, terzo comma (aiuti pari al 100 % dei costi ammissibili).

(29) Nelle regioni assistite gli aiuti agli investimenti possono essere erogati solo nel rispetto delle condizioni di cui agli orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità regionale (GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9).

(30) La maggiorazione non si applica quando lo Stato membro concede aiuti agli investimenti in applicazione delle disposizioni di cui al punto 32, terzo comma (aiuti pari al 100 % dei costi ammissibili).

(31) Raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese (GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4).

(32) Gli investimenti effettuati da PMI possono beneficiare di aiuti all'investimento in forza del regolamento (CE) n. 70/2001, della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33).

(33) Se gli investimenti riguardano esclusivamente la tutela ambientale, senza dar luogo ad altri vantaggi economici, non si applicheranno riduzioni supplementari per determinare i costi ammissibili.

(34) La Commissione ricorda che le opere di bonifica realizzate dalle autorità pubbliche non rientrano, in quanto tali, nel campo d'applicazione dell'articolo 87 del trattato. Possono tuttavia sorgere problemi di aiuti di Stato se, dopo la bonifica, i terreni sono ceduti a imprese a un valore inferiore a quello di mercato.

(35) Per la bonifica dei siti inquinati, si considerano come investimenti tutte le spese sostenute dall'impresa per la bonifica del terreno, a prescindere dal fatto che sotto il profilo contabile possano o meno essere iscritte in bilancio fra le immobilizzazioni.

(36) La definizione di persona responsabile dell'esecuzione dei lavori lascia impregiudicata la definizione di persona responsabile dell'inquinamento.

(37) Queste disposizioni non pregiudicano quelle di cui al punto 28 sugli aiuti alle PMI.

(38) Cfr. nota 32.

(39) Classificazione definita nella srategia comunitaria per la gestione dei rifiuti [COM(96) 399 def. del 30.7.1996]. In tale comunicazione la Commissione rammenta che la gestione dei rifiuti costituisce un obiettivo prioritario per la Comunità, in particolare per ridurre i rischi per l'ambiente. Il concetto di valorizzazione dei rifiuti va visto nella triplice dimensione di riutilizzo, riciclaggio e recupero di energia. I rifiuti la cui produzione sia inevitabile devono essere valorizzati ed eliminati senza costituire un pericolo.

(40) Il concetto di costi di produzione deve intendersi al netto di qualsiasi aiuto, ma comprensivo di un normale profitto.

(41) Per i dettagli di tali politiche e misure comuni e coordinate, cfr. in particolare "Preparazione dell'attuazione del protocollo di Kyoto" [COM(1999) 230 del 19.5.1999].

(42) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.

ALLEGATO

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI DA FORNIRE DI REGOLA NELLE NOTIFICAZIONI DEGLI AIUTI DI STATO A FAVORE DELL'AMBIENTE IN FORZA DELL'ARTICOLO 88, PARAGRAFO 3, DEL TRATTATO

(Regimi, aiuti concessi in applicazione di un regime approvato, aiuti ad hoc)

Informazioni da includere nel questionario generale della sezione A, allegato II, della lettera del 2 agosto 1995 inviata dalla Commissione agli Stati membri sulle notifiche e relazioni annuali standardizzate

1. Obiettivi

Descrizione dettagliata degli obiettivi della misura di aiuto e del tipo di tutela ambientale che si intende incentivare.

2. Descrizione della misura.

Descrizione dettagliata della misura e dei beneficiari.

Descrizione dei costi totali di investimento e dei costi ammissibili.

Se la misura in questione è già stata applicata in passato, quali risultati sono stati ottenuti sul piano ambientale?

Se si tratta di una misura nuova, quali sono i risultati previsti sul piano ambientale, e in quale arco di tempo?

Per gli aiuti motivati da un superamento delle norme, precisare la norma vigente, e in che modo la misura in questione permette di ottenere un livello di tutela dell'ambiente significativamente superiore.

Per gli aiuti concessi in caso di inesistenza di norme obbligatorie, precisare in modo dettagliato come sono determinati i costi ammissibili.

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