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Document 51995IR0368
Opinion of the Committee of the Regions on the 'Evaluation of the financial and administrative consequences for local and regional authorities of EU legislation'
Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Valutazione delle conseguenze finanziarie e amministrative degli atti giuridici dell'UE per gli enti locali e regionali»
Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Valutazione delle conseguenze finanziarie e amministrative degli atti giuridici dell'UE per gli enti locali e regionali»
CdR 368/95
OJ C 126, 29.4.1996, p. 1–7
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Valutazione delle conseguenze finanziarie e amministrative degli atti giuridici dell'UE per gli enti locali e regionali» CdR 368/95
Gazzetta ufficiale n. C 126 del 29/04/1996 pag. 0001
Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Valutazione delle conseguenze finanziarie e amministrative degli atti giuridici dell'UE per gli enti locali e regionali» (96/C 126/01) Osservazioni preliminari Il 5 dicembre 1994, l'Ufficio di presidenza ha incaricato la Sottocommissione 1 di elaborare, in base al diritto d'iniziativa, un documento di principio in merito alla valutazione delle conseguenze finanziarie e amministrative per gli enti locali e regionali in relazione allo sviluppo della legislazione dell'Unione europea. La Sottocommissione 1 ha designato Relatore Joakim Ollén. Essa ha inoltre ricevuto l'incarico di descrivere le strutture amministrative e finanziarie esistenti a livello locale e regionale. Tale compito verrà svolto separatamente da un gruppo di esperti e costituirà la base del documento di principio riguardante le conseguenze finanziarie e amministrative degli atti giuridici dell'UE. Nel corso della 10a sessione plenaria del 15 e 16 novembre 1995 (seduta del 15 novembre), il Comitato ha adottato il seguente parere: IL COMITATO DELLE REGIONI, Considerando il Trattato che istituisce l'Unione europea e, in particolare, l'articolo 198 c); Visti:- le dichiarazioni contenute nel Trattato sulla Comunità europea sul modo in cui vanno prese in considerazione le conseguenze sui costi e sull'impatto ambientale; - il Regolamento finanziario dell'UE; - la posizione del Consiglio d'Europa sulle autonomie locali; - il parere del Comitato delle regioni del 21 aprile 1995 sulla revisione del Trattato sull'Unione europea; A. Il Comitato sottoscrive ai criteri enunciati nel Trattato sull'Unione europea, nonché all'articolo 3 b) riguardante il principio della sussidiarietà. B. Tutti gli oneri, finanziari e amministrativi, che incombono sulla Comunità, sui governi nazionali, sugli enti locali, sulle imprese e sui cittadini devono essere ridotti al minimo e proporzionati all'obiettivo perseguito. Le azioni della Comunità devono lasciare il maggior spazio possibile alle decisioni prese a livello nazionale. Come regola generale, gli standard UE devono essere in primo luogo requisiti minimi e le disposizioni comunitarie devono essere quanto più semplici possibile. Ciò implica che, a parità di condizioni, le direttive sono da preferire ai regolamenti e le direttive quadro alle misure particolareggiate. C. Secondo le dichiarazioni contenute nel Trattato, i costi e l'impatto ambientale delle misure comunitarie devono essere considerati come segue: «La conferenza prende atto che la Commissione s'impegna, basandosi eventualmente sulle consultazioni che ritenga necessarie e rafforzando il suo sistema di valutazione della legislazione comunitaria, a tener conto, per quanto attiene alle sue proposte legislative, dei costi e dei benefici per le pubbliche autorità degli Stati membri e per l'insieme degli interessati». «La conferenza prende atto dell'impegno della Commissione nel formulare le sue proposte, nonché di quello degli Stati membri nell'attuarle, di tenere pienamente conto degli effetti di tali proposte sull'ambiente nonché del principio della crescita sostenibile.» D. A norma del disposto del Regolamento finanziario dell'UE, gli atti giuridici comunitari devono essere corredati da una valutazione dell'impatto che prevedibilmente avranno sul bilancio UE. Non è richiesto invece alcun resoconto sistematico di tale impatto sui bilanci nazionali, regionali e locali. E. Wulf-Mathies, membro della Commissione, ha dichiarato dinnanzi all'assemblea plenaria del 21 aprile 1995 che la Commissione intende rafforzare il ruolo consultivo del Comitato delle regioni e che chiederà il suo parere su una quarantina di argomenti contenuti nel programma di lavoro. Molti di questi argomenti esulano dai settori in cui, secondo le disposizioni del Trattato sull'Unione europea, la consultazione del Comitato delle regioni è obbligatoria. F. Nel corso dell'assemblea plenaria del 21 aprile 1995, il Comitato ha espresso la propria opinione sulla prossima revisione del Trattato sull'Unione europea. Una delle proposte contenute nel parere auspica che il Comitato sia obbligatoriamente consultato in merito ad alcuni temi supplementari. Vi si afferma inoltre che le misure prese dall'Unione europea aventi effetti precisi sull'economia a livello locale e regionale devono essere valutate accuratamente prima di essere applicate. Introduzione 1. Gli atti giuridici dell'UE comportano conseguenze finanziarie dirette o indirette per gli enti locali e regionali. Nel documento si presentano proposte riguardanti il modo in cui tale impatto può essere preso in considerazione prima che le istituzioni dell'UE interessate prendano una decisione. Tale impatto può assumere le seguenti forme diverse: - Molte delle disposizioni EU mirano a garantire la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali che può avere effetti positivi per gli Stati membri a livello regionale e locale. - Le norme riguardanti gli appalti pubblici che prevedono un aumento della concorrenza possono ridurre i costi per i comuni e le regioni. - L'armonizzazione comporta un sempre minore ricorso a norme nazionali diverse e può portare a semplificazioni a livello locale e regionale. - In molti casi gli Stati membri delegano agli enti regionali e locali la responsabilità di rispondere delle conseguenze pratiche della legislazione dell'UE, la quale può comportare per loro conseguenze finanziarie dirette. - Gli atti giuridici dell'UE possono avere conseguenze per le strutture amministrative degli enti regionali e locali a causa delle condizioni previste per la procedura, per le relazioni, o altre. - Le procedure amministrative previste dall'UE possono accollare agli enti locali e regionali costi amministrativi supplementari. 2. La realizzazione degli atti giuridici dell'UE dipende spesso dalle possibilità economiche e amministrative degli enti locali e regionali. È essenziale che le decisioni prese dall'UE si traducano nella pratica. Tenendo conto delle conseguenze di queste ultime per gli enti locali e regionali, si possono quindi creare maggiori opportunità di progresso e di miglioramento della qualità dell'azione comunitaria, favorendone così l'attuazione e l'osservanza. 3. Il presente documento riguarda unicamente le ripercussioni per gli enti locali e regionali e non a livello nazionale. Si riferisce a tutti gli atti giuridici dell'UE, ovvero sia ai regolamenti sia alle direttive, ma soltanto a quelli che possono avere ripercussioni finanziarie e amministrative significative per gli enti locali e regionali. Anche i libri verdi, i libri bianchi e i piani di investimento possono contenere tali proposte. 4. Per mezzo, tra l'altro, dei fondi strutturali, l'UE può sostenere lo sviluppo locale e regionale negli Stati membri. Il documento non tratta dell'attuazione di questi programmi, che in molti casi è basata sul contatto diretto con gli enti locali e regionali. In parecchi Stati membri tuttavia tali contatti non sono sufficientemente sviluppati. A questo proposito, bisogna prendere in considerazione delle modifiche del processo, come ad esempio il fatto che l'UE richiede che i livelli locali e regionali vengano rappresentanti all'interno dei comitati di sorveglianza dei fondi strutturali. All'interno dei programmi di sostegno all'agricoltura è necessario iscrivere i requisiti corrispondenti a ciascun progetto. 5. Il documento non affronta la questione della revisione della legislazione EU esistente, nell'intento di semplificare il compito degli enti regionali e locali. Tale questione dovrà essere trattata dal Comitato delle regioni nel quadro di un'iniziativa specifica. Esempi di ripercussioni finanziarie e amministrative della legislazione EU 6. Negli ultimi anni, la legislazione UE ha avuto in vari settori un notevole impatto finanziario e amministrativo per gli enti locali e regionali. Tali enti forniscono gran parte dei servizi e dei posti di lavoro in molti Stati membri. Gli esempi qui citati non hanno la pretesa di essere esaurienti. Come affermato nell'introduzione, le ripercussioni possono essere sia positive che negative. Gli esempi sono presentati qui di seguito in modo sommario e più dettagliatamente nell'allegato. 7. La direttiva sugli appalti pubblici può produrre effetti positivi, ovvero costi inferiori dovuti ad una maggiore concorrenza. Ne può però derivare anche un aumento della burocrazia dovuto ai bassi valori soglia e un rallentamento delle procedure di reperimento dei prestiti per il settore pubblico rispetto alle normali condizioni commerciali. Ciò può anche rendere più difficile il processo di scissione delle imprese pubbliche. 8. La direttiva sul trasferimento di imprese può complicare la cessione di attività in subappalto in condizioni sane sul piano commerciale. Si prevede che la direttiva sulle condizioni di lavoro dei lavoratori a tempo parziale provocherà un pesante aumento dei costi e che quella sui supporti tecnici a domicilio comporterà gravosi costi supplementari. La direttiva sui controlli alle importazioni di prodotti alimentari implicherà nuove procedure e metodi di misurazione. 9. La nuova proposta di direttiva sulle acque di balneazione apporterà delle semplificazioni ma anche nuove esigenze concernenti analisi che saranno costose da realizzare e implicheranno un ulteriore onere amministrativo. La direttiva sulle acque destinate al consumo umano implica l'obbligo di sostituire le tubature idrauliche. I costi considerevoli associati a tale esigenza possono richiedere forme di finanziamento a livello comunitario. I suddetti esempi vengono descritti con più precisione nell'allegato 1. Osservazioni Principi 10. La legislazione EU può semplificare l'azione degli enti pubblici a livello regionale e locale, ma può anche causare un aumento dei costi e problemi di realizzazione. Il Comitato ritiene che il Consiglio e la Commissione non debbano prendere decisioni in materia senza aver accertato quali saranno le ripercussioni di tali decisioni. 11. In futuro la Commissione prenderà nuove iniziative. Il Comitato è del parere che sia necessario introdurre all'interno dell'UE un nuovo metodo di lavoro, affinché le conseguenze delle proposte relative ai nuovi atti giuridici dell'UE a livello locale e regionale vengano evidenziate con chiarezza. 12. Ciò è indispensabile per tre ragioni principali: A. In primo luogo, è essenziale che gli enti locali siano in grado di svolgere il proprio compito in modo efficiente e che quindi non siano vincolati da una legislazione troppo dettagliata, né a livello nazionale né di UE. B. In secondo luogo, al fine di elevare il livello qualitativo delle decisioni comunitarie, è essenziale che si migliori l'informazione relativa alla situazione esistente a livello locale e regionale. C. In terzo luogo, per rendere più efficiente l'attuazione e il rispetto delle direttive UE, occorre che queste ultime si riallaccino alla realtà locale. 13. Attualmente l'impatto economico della legislazione UE si manifesta in molti casi troppo tardi, ovvero quando gli atti giuridici vengono incorporati nella legislazione nazionale o messi in pratica a livello locale o regionale. 14. Affinché gli effetti delle proposte possano essere analizzati per tempo e il lavoro della Commissione sia più efficiente, occorre introdurre un metodo di lavoro differente. Per raggiungere tale scopo, è necessario che l'impatto per gli enti locali e regionali venga identificato prima che la decisione sia presa. 15. È necessario sottolineare che la legislazione EU produce effetti diversi nei diversi paesi, a seconda delle competenze degli enti locali. 16. Il numero di enti regionali e locali e le dimensioni dei rispettivi organi variano considerevolmente all'interno degli Stati membri. Gli enti locali sono circa 80 000. Il numero degli enti regionali è di circa 900. 17. Anche per quanto riguarda il finanziamento degli enti locali vi sono grandi disparità. Vi è ad esempio un'ampia differenza tra la quota di spese locali che viene finanziata attraverso fonti di reddito che si trovano sotto controllo locale. 18. La struttura amministrativa decentrata degli Stati dell'UE fa sì che le funzioni attribuite agli enti locali siano considerevolmente differenti. La suddivisione delle responsabilità tra gli organi statali e gli enti regionali e locali varia da uno Stato membro all'altro, come anche le strutture finanziarie ed amministrative. 19. Tali differenze devono essere rispettate e tenute in considerazione quando si presenta una proposta legislativa. Non è auspicabile l'armonizzazione delle attività, dei sistemi di finanziamento e dei compiti a livello locale e regionale. Gli sviluppi all'interno dell'UE non possono costringere gli Stati membri entro un determinato schema che parte dal presupposto che gli enti locali e regionali funzionino nello stesso modo in tutti gli Stati membri. 20. Il processo decisionale deve quindi essere ampliato in modo tale che il Comitato abbia la responsabilità di garantire che le conseguenze a livello regionale e locale saranno chiarite in maniera soddisfacente prima che le proposte vengano esaminate dal Consiglio. Fattori di valutazione delle conseguenze finanziarie e amministrative 21. Per consentire la valutazione delle conseguenze finanziarie e amministrative per gli Stati membri, i presupposti su cui si basano le decisioni dovrebbero generalmente chiarire i seguenti aspetti. Tuttavia, gli aspetti da approfondire devono essere precisati per ogni caso specifico. A. L'aumento dei costi per gli enti locali e regionali dei rispettivi Stati direttamente risultanti dalla direttiva proposta, espressi in costi totali o, in relazione ai gruppi demografici interessati, sotto forma di modifica dell'obbligo di servizio o dei costi di produzione (ad esempio, per la mano d'opera). Aumento dei costi risultanti indirettamente dalla direttiva e relativi ai controlli, alla contabilità, resoconti, ecc. B. La riduzione dei costi dovuta all'eliminazione degli obblighi amministrativi, finanziari e giuridici che ostacolano lo sviluppo e lo svolgimento delle attività locali e regionali (ad esempio, sistemi di controllo semplificati o trasferiti in un altro paese). C. L'incremento delle entrate dovuto ad un ampliamento della base imponibile determinato dall'aumento dell'occupazione, dalla possibilità di riscuotere maggiori imposte, entrate più sicure grazie al miglioramento delle procedure. D. La riduzione delle entrate dovuta ad un restringimento della base imponibile o a una minore riscossione di imposte. E. L'impatto ambientale, in linea con la dichiarazione del Trattato di Maastricht, che impone di tenere conto di tale impatto. F. Gli effetti della limitazione della concorrenza. La formulazione di determinate regole può limitare la concorrenza in maniera controproducente. Nuovi metodi di lavoro all'interno dell'Unione 22. Il Comitato è dell'opinione che il resoconto delle conseguenze finanziarie e amministrative per gli enti regionali e locali debba attenersi ai nuovi principi esposti qui di seguito: 23. Il Comitato rammenta la sua posizione sul fatto che la responsabilità finale di valutare se le conseguenze finanziarie e amministrative per gli enti locali e regionali siano state sufficientemente e correttamente chiarite nelle proposte della Commissione, debba spettare al Comitato stesso. 24. A questo scopo, si propone il seguente metodo di lavoro: A. Nel dialogo annuale tra la Commissione e il Comitato riguardante gli argomenti di consultazione del Comitato nel corso dell'anno, devono figurare specificatamente le questioni aventi ripercussioni finanziarie considerevoli per gli enti locali e regionali. B. Nella fase preparatoria, la Commissione deve avere la responsabilità di chiarire le conseguenze riguardanti gli enti regionali e locali. C. La Commissione deve essere tenuta a consultare il Comitato circa la possibilità di cooperare nella fase preparatoria. D. Il Comitato deve avere la responsabilità finale di valutare se il resoconto delle conseguenze, che costituisce il presupposto della decisione, sia sufficiente e corretto. E. Se il Comitato ritiene che l'impatto non sia stato valutato correttamente, dovrà avere diritto a prolungare il termine di consultazione, ad esempio per interrogare i rappresentanti a livello regionale e locale negli Stati membri. Programma delle consultazioni 25. Il metodo di lavoro proposto può essere descritto più dettagliatamente come segue: A. Nel dialogo annuale tra la Commissione e l'Ufficio di presidenza del Comitato viene stabilito il programma delle questioni che verranno sottoposte alla consultazione del Comitato. In tale programma devono essere specificati esattamente gli argomenti che, secondo il metodo di lavoro proposto, richiedono un esame particolare al fine di approfondire le conseguenze finanziarie e amministrative a livello locale e regionale. Tale categoria deve comprendere soltanto gli argomenti che presentano aspetti economici significativi per gli enti locali e regionali. B. Il Comitato deve informare i rappresentanti a livello locale e regionale degli Stati membri circa il programma delle consultazioni, affinché questi ultimi abbiano il tempo di fornire i propri punti di vista riguardo alle questioni che saranno sottoposte all'esame particolare. C. Nel dialogo relativo al programma delle consultazioni, il Comitato e la Commissione devono accordarsi circa la misura in cui i rappresentanti del Comitato potranno contribuire a mettere a fuoco in tempo utile l'impatto a livello locale e regionale. La valutazione deve essere effettuata caso per caso. La Commissione deve essere tenuta a consultare il Comitato circa la cooperazione nella fase preparatoria. D. A questo proposito, il Comitato insiste affinché tutti gli enti regionali e locali che partecipano finanziariamente ai programmi realizzati grazie ai fondi comunitari vengano coinvolti nel processo di utilizzazione di tali fondi a livello nazionale. 26. La cooperazione del Comitato nella fase preparatoria può avvenire in vari modi: A. Il Comitato può mettere a disposizione della Commissione esperti che rappresentano il livello locale e regionale. Questo genere di collaborazione di esperti può essere adottato anche per proposte circa le quali il Comitato non sarà consultato, ma che possono comunque comportare determinate conseguenze. B. Il Comitato può costituire gruppi di studio comuni con la Commissione al fine di evidenziare le conseguenze. C. Il Comitato può designare un rappresentante che sia disposto ad assistere la Commissione in vista di consultazioni precoci e approfondite. Qualora venga designato un tale rappresentante, è importante che agisca di concerto con la Commissione competente del Comitato, dato che le circostanze variano tra i diversi Stati membri. D. Il Comitato può raccogliere direttamente le idee a livello locale e regionale degli Stati membri, al fine di ottenere in tempo dati più completi e meglio elaborati in merito alle conseguenze per ciascuno degli Stati membri. E. Nel corso della fase preparatoria presso la Commissione, il Comitato è rappresentato dai propri delegati. Tuttavia, gli argomenti non devono essere discussi ufficialmente dalle commissioni o dall'assemblea plenaria prima che la proposta della Commissione non sia sottoposta al Comitato per consultazione. Però per facilitare il compito dei relatori questi vanno designati non appena viene raggiunto l'accordo sul programma delle consultazioni. Si deciderà caso per caso se tali relatori dovranno anche rappresentare il Comitato presso la Commissione in vista di consultazioni precoci e approfondite. 27. In generale, spetta alla Commissione la responsabilità di chiarire in modo soddisfacente le conseguenze delle proprie proposte prima che si passi alle ulteriori fasi del processo decisionale delle istituzione UE. Nel corso dell'elaborazione della proposta, quest'ultima sarà quindi tenuta a fare un resoconto di tutti gli aspetti pertinenti, compresa una valutazione delle conseguenze per gli enti locali e regionali. 28. Al Comitato dovrebbe spettare la responsabilità finale di giudicare se le conseguenze finanziarie e amministrative a livello regionale e locale siano state chiarite in maniera soddisfacente e corretta nella proposta della Commissione, prima della decisione del Consiglio dell'UE. È dunque compito del Comitato esaminare i fatti presentati dalla Commissione e valutare se occorra una relazione complementare. In tal caso, il Comitato dovrà disporre di un termine più lungo per la presentazione del parere. Ciò sarà particolarmente necessario se si dovranno raccogliere informazioni complementari presso gli enti regionali e locali degli Stati membri, qualora ciò non fosse avvenuto nella fase preparatoria. 29. Il tempo necessario per effettuare tali valutazioni è lo stesso, indipendentemente da chi richiede le informazioni o dal momento in cui vengono richieste nel corso dell'elaborazione della proposta. Spetta quindi al Comitato la responsabilità finale di far sì che vengano raccolte le informazioni corrette a livello degli enti regionali e locali degli Stati membri, possibilmente per ciascuno degli Stati membri. 30. Il Comitato richiama l'attenzione sul fatto che è stata riconosciuta alla DG XXIII una competenza particolare per gli argomenti relativi alle piccole e medie imprese. Data la funzione del Comitato, quale organo dell'Unione incaricato specificatamente di vigilare sugli aspetti regionali e locali, risulta naturale che gli venga affidata la competenza particolare proposta. Conclusioni, proposte di modifica del processo decisionale 31. Le proposte presentate dovrebbero tradursi nelle seguenti modifiche del processo decisionale del Consiglio: 32. che il principio della valutazione delle conseguenze degli atti giuridici dell'UE per gli enti locali e regionali dev'essere sancito dall'articolo 190 del Trattato (disposizioni comuni per le istituzioni comunitarie). 33. il Regolamento finanziario deve ratificare il principio generale secondo cui le conseguenze finanziarie e amministrative degli atti giuridici dell'UE per gli enti locali e regionali costituiscono uno dei fattori sui quali si fonda la decisione; 34. al Comitato va attribuita la responsabilità finale di valutare se il resoconto delle conseguenze finanziarie e amministrative per gli enti locali e regionali costituisce una base soddisfacente e corretta per la decisione. La Commissione e il Comitato dovranno concordare, nel corso di un dialogo annuale, un programma delle consultazioni e, fra queste, menzionare argomenti che comportano conseguenze finanziarie significative; 35. al Comitato va affidato il compito supplementare (da aggiungere all'articolo 198 C del Trattato di Maastricht) di rendere conto delle conseguenze finanziarie e amministrative significative per gli enti locali e regionali degli Stati membri relative alle proposte in merito alle quali la Commissione o il Consiglio chiedono il parere del Comitato o riguardanti questioni che il Comitato auspica trattare di propria iniziativa; 36. la Commissione deve decidere che il proprio comitato di esperti consulti e coinvolga in maniera più ampia i rappresentanti degli enti regionali e locali, tramite il Comitato delle regioni; 37. la Commissione e il Comitato adottano delle regole per il resoconto delle conseguenze finanziarie e amministrative per gli enti locali e regionali basandosi sugli elementi evidenziati nel presente parere, da applicare caso per caso. Bruxelles, 15 novembre 1995. Il Presidente del Comitato delle regioni Jacques BLANC ALLEGATO Esempi di conseguenze finanziarie e amministrative degli atti giuridici dell'UE La maggior parte delle decisioni dell'UE riguardano una parte o la totalità degli Stati membri ed hanno ripercussioni a livello locale e regionale. Ciò implica che gli esempi presentati qui di seguito non sono validi in assoluto. Come osservato nell'introduzione, tali ripercussioni possono essere sia positive sia negative. Direttiva sugli appalti pubblici: L'aumento della concorrenza produce effetti positivi che si manifestano con la riduzione dei costi dei beni e dei servizi, ma nello stesso tempo le relative regole possono causare problemi. Il valore soglia di 200 000 ECU, previsto dalla direttiva, è da considerare troppo basso. Ciò può causare un aumento delle prassi burocratiche, poiché i contratti per somme limitate vengono assai raramente assegnati a fornitori stranieri. L'esperienza fino ad ora acquisita dimostra che la direttiva ha un effetto limitato sul commercio transfrontaliero e che inoltre i piccoli appalti il cui valore si aggira intorno al valore soglia, comportano una mole sproporzionata di oneri amministrativi per le procedure di offerta e i capitolati. I costi amministrativi di una procedura di appalto pubblico, condotta correttamente secondo le regole dell'UE, possono facilmente superare le economie potenziali. Le regole in materia di appalti pubblici impongono che la cooperazione tra municipalità sia sottoposta alla concorrenza. Spesso vi sono dei compiti obbligatori per i quali non esiste un mercato nel senso convenzionale del termine. Le regole sugli appalti pubblici dovrebbero implicare che i prestiti per il settore pubblico, siano sottoposti all'offerta pubblica, il che non permette la rapidità normale nel settore commerciale. Analogamente, tali regole prevedono restrizioni per i dipendenti pubblici che desiderano avviare la propria impresa, per il fatto che le nuove imprese devono essere trattate come gli altri imprenditori, ovvero, sottoposte ad offerta pubblica, cosa che può rendere difficile il processo di scissione di imprese pubbliche. L'impatto della direttiva varia a seconda della misura in cui viene applicata nei diversi Stati membri. Direttiva sul trasferimento di imprese: Nel caso del trasferimento di impresa, i contratti di assunzione del personale devono essere rispettati senza alcuna modifica dall'acquirente. Ciò può causare problemi qualora si vogliano dare in subappalto dei lavori a condizioni sane dal punto di vista commerciale. Ad esempio, se un lavoro ritorna al committente iniziale (ad esempio a causa di difetti di funzionalità o relativi alla qualità) egli è tenuto a riprendere il personale che in origine era passato al subappaltatore, e che lavora ancora per quest'ultimo, nonché il personale che il subappaltatore stesso aveva assunto per realizzare il lavoro. Il 21 aprile 1995, il CdR si è pronunciato in merito alla direttiva dichiarando di condividere le riserve espresse da alcuni enti locali e regionali concernenti la proposta di estendere gli obblighi comuni relativi agli impegni contrattuali, poiché ciò può comportare pesanti oneri per gli enti locali e regionali. Direttiva sulle condizioni di lavoro dei lavoratori a tempo parziale: Si prevede che la direttiva provocherà un aumento dei costi per gli enti locali e regionali di alcuni Stati membri. Ad esempio, l'incremento dei costi è stato stimato, in via preliminare, intorno ai 70 000 milioni di ECU per la Svezia e intorno ai 62 000 milioni di ECU per la Danimarca. In questi paesi, il problema della regolamentazione è stato risolto per mezzo di accordi collettivi tra gli enti locali e regionali e i sindacati dei lavoratori. Direttiva sui supporti tecnici a domicilio: La direttiva stabilisce che le persone portatrici di handicap motori dovrebbero poter disporre, in misura maggiore che in passato, di supporti tecnici a domicilio, nelle cliniche, ecc. Si calcola che in Danimarca la direttiva comporterà costi supplementari per quasi 135 000 milioni di ECU. Direttiva sui controlli all'importazione di prodotti alimentari: I comuni che comprendono posti di frontiera devono applicare le nuove procedure di controllo veterinario e i nuovi metodi di misurazione riguardanti, ad esempio, la salmonella. La possibilità di coprire i costi mediante tasse è ridotta. Spetta ai comuni la responsabilità di diffondere le informazioni circa il trattamento di prodotti alimentari che possono essere contaminati. Direttiva sulle acque di balneazione: La proposta di direttiva, che sostituisce una direttiva precedente, fissa i requisiti minimi riguardanti i metodi, la frequenza e il momento della raccolta dei campioni, nonché per il controllo della qualità delle acque di balneazione. La raccolta dei campioni deve essere effettuata dalle municipalità. Il Comitato si era pronunciato in merito alla proposta di direttiva il 27-28 settembre 1994 (). Il Comitato aveva espresso seria preoccupazione circa il fatto che alcune analisi diventeranno obbligatorie e aveva indicato che gli enti locali e regionali avranno difficoltà ad attenersi a tale obbligo, dati gli elevati costi e la mole di lavoro amministrativo che ciò implica. Per questo motivo, il Comitato aveva chiesto alla Commissione di studiare la possibilità di rendere più flessibili i requisiti di tali analisi. La Commissione dovrebbe inoltre esaminare la possibilità di sostituire le analisi sopracitate con altre meno onerose. Direttiva sulla qualità delle acque destinate al consumo umano: La proposta implica la sostituzione delle tubature in piombo o altro materiale contenente piombo. In totale, si calcola che in Francia siano coinvolte 20 milioni di abitazioni e 4 milioni di condutture. Si prevede che le spesa relativa all'applicazione di tali norme raggiungerà quasi i 40 milioni di ECU ed avrà ripercussioni sul prezzo dell'acqua per i consumatori, oltre che sui bilanci degli enti coinvolti. Il 21 settembre 1995, il Comitato ha esaminato il parere relativo alla proposta di direttiva () nel quale si afferma che il Comitato «ritiene giusto rendere più rigorosi i valori parametrici relativi al piombo nell'interesse della salute pubblica, ma fa notare nel contempo che i costi significativi connessi all'adempimento delle condizioni poste richiedono una forma di finanziamento comunitario».