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Document 51995PC0256

Proposta de REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell' ambito della politica commune della pesca

/* COM/95/256 def. - CNS 95/0146 */

OJ C 188, 22.7.1995, p. 8–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51995PC0256

Proposta de REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell' ambito della politica commune della pesca /* COM/95/256 DEF - CNS 95/0146 */

Gazzetta ufficiale n. C 188 del 22/07/1995 pag. 0008


Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca

(95/C 188/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(95) 256 def. - 95/0146(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 13 giugno 1995)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il regolamento (CE) n. . . ./95 del Consiglio, del . . . 1995, che istituisce un regime di gestione dello sforzo di pesca stabilisce i livelli massimi annui per lo sforzo di pesca in alcune zone;

considerando che ai sensi del regolamento (CE) n. 685/95 del Consiglio, del 27 marzo 1995, relativo alla gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie (1) è necessario istituire misure di controllo e sorveglianza per garantire che venga rispettato il regime di gestione dello sforzo di pesca;

considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3 del suddetto regolamento, gli Stati membri debbono adottare le misure necessarie per obbligare i pescherecci battenti la loro bandiera a comunicare le entrate e le uscite dalle zone oggetto di limitazioni dello sforzo o della capacità di pesca, comprese le entrate e le uscite dai porti situati all'interno di quelle zone, nonché nella zona situata a sud di 56°30′ di latitudine nord, a est di 12° di longitudine ovest e a nord di 50°30′ di latitudine nord, in appresso denominata «Irish Box»;

considerando che è necessario prevedere le modalità d'applicazione di questo regime di comunicazione delle entrate e delle uscite, nonché le modalità per la realizzazione, entro il 1° gennaio 1998, delle infrastrutture comunitarie per la gestione dei dati concernenti le catture delle navi comunitarie;

considerando che, a tal fine, occorre garantire allo Stato membro responsabile dei controlli e alla Commissione l'accesso al sistema informatico integrato di controllo dei dati;

considerando che è necessario controllare i giorni passati in zona dalle navi che battono bandiera degli Stati membri e che è pertanto fondamentale che i capitani dei pescherecci registrino nei loro giornali di bordo i giorni trascorsi in ciascuna zona di pesca e che le autorità competenti degli Stati membri ne vengano informate, per garantire il controllo delle relative attività di pesca;

considerando che ogni Stato membro deve adottare le disposizioni necessarie per controllare, mediante sondaggio, le attività di pesca delle navi esonerate dall'obbligo di tenere il giornale di bordo;

considerando che l'accesso alle zone di pesca e all'«Irish Box» deve essere controllato sia dallo Stato membro di bandiera che dallo Stato membro responsabile del controllo nelle acque soggette alla sua giurisdizione o alla sua sovranità in cui viene praticato un certo tipo di pesca; che occorre a tal fine prevedere che lo Stato membro di bandiera trasmetta con mezzi informatici alla Commissione gli elenchi nominativi delle navi autorizzate ad esercitare le loro attività nelle zone di pesca e nell'«Irish Box» e garantire che lo Stato membro responsabile del controllo abbia accesso a questi dati;

considerando che il contenimento dello sforzo di pesca deve essere gestito sia a livello degli Stati membri che a livello comunitario; che gli Stati membri debbono registrare lo sforzo di pesca per ogni zona e trasmettere mensilmente alla Commissione i dati aggregati relativi a tale sforzo;

considerando che occorre prevedere, nei casi in cui uno Stato membro abbia esaurito il livello di sforzo di pesca complessivo per una determinata zona, che le navi battenti bandiera di tale Stato membro cessino di esercitare la loro attività in tale zona;

considerando che è necessario prevedere disposizioni relative all'impiego degli attrezzi da pesca, per garantire che i pescherecci rispettino le limitazioni dello sforzo di pesca;

considerando che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio (1),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2847/93 è modificato nel seguente modo:

1) Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

«TITOLO II bis

Controllo dello sforzo di pesca

Articolo 19 bis

Le disposizioni del presente titolo si applicano ai pescherecci comunitari che esercitano l'attività di pesca nelle zone stabilite dal regolamento (CE) n. 685/95, nonché alle navi comunitarie che esercitano l'attività di pesca per la cattura delle specie demersali nella zona situata a sud di 56°30′ di latitudine nord, ad est di 12° di longitudine ovest e a nord di 50°30′ di latitudine nord, in appresso denominata Irish Box.

Articolo 19 ter

1. I capitani dei pescherecci comunitari comunicano mediante un rapporto denominato Effort Report:

- i dati per l'identificazione della nave,

- ciascuna uscita ed entrata in un porto situato all'interno di una zona,

- ciascuna entrata in una zona ed il giorno di avvio delle operazioni di pesca nella zona interessata,

- ciascuna uscita dalla zona ed il giorno in cui sono terminate le operazioni di pesca,

- entro il 1° gennaio 1998, le catture detenute a bordo all'entrata e all'uscita da ciascuna zona.

2. I capitani dei pescherecci comunitari che non hanno comunicato le informazioni richieste non possono esercitare l'attività di pesca nelle zone in questione.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i capitani delle navi che battono la loro bandiera rispettino l'obbligo di comunicare le informazioni.

Articolo 19 quater

1. I capitani dei pescherecci provvedono a comunicare simultaneamente, via telex o via radio per il tramite di una stazione radio autorizzata a norma della legislazione comunitaria a ricevere tali comunicazioni, le informazioni di cui all'articolo 19 ter alle seguenti autorità competenti:

- quelle dello Stato membro di bandiera,

- quelle dello Stato membro responsabile del controllo qualora la nave abbia la possibilità di esercitare le proprie attività di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di tale Stato membro.

2. Tuttavia, per i pescherecci attrezzati con un sistema di sorveglianza automatico in tempo reale e autorizzato a norma della legislazione comunitaria, le comunicazioni possono essere effettuate mediante tale sistema.

3. Nell'ambito di un sistema integrato di controllo dei dati di cui all'articolo 19 quinquies, i dati vengono comunicati esclusivamente alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera.

Articolo 19 quinquies

1. Per agevolare la raccolta e il trattamento, nonché l'accesso alle informazioni di cui all'articolo 19 ter, gli Stati membri istituiscono, entro il 1° gennaio 1998, un sistema informatico integrato per il controllo dei dati. A tal fine, essi provvedono a creare basi dati informatizzate nelle quali vengono registrati, in tempo reale, tutti i dati di cui all'articolo 19 ter. La Commissione può accedere, per via informatica, ai dati contenuti nelle basi dati degli Stati membri.

2. Lo Stato membro di bandiera garantisce alle autorità competenti responsabili del controllo l'accesso al sistema informatico integrato affinché possano consultare in modo diretto e immediato i dati di cui all'articolo 19 ter relativi alle navi che esercitano attività di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro interessato.

Articolo 19 sexies

1. I capitani delle navi registrano e contabilizzano nel loro giornale di bordo il tempo trascorso in una determinata zona secondo le seguenti modalità:

per gli attrezzi mobili:

- il giorno dell'entrata della nave nella zona in questione, o dell'uscita da un porto situato nella zona;

- il giorno dell'uscita della nave dalla zona, o dell'entrata in un porto situato nella zona;

- il numero di giorni trascorsi dalla nave nella zona.

per gli attrezzi fissi:

- il giorno dell'entrata della nave che utilizza l'attrezzo fisso nella zona interessata, o dell'uscita da un porto situato nella zona;

- il giorno dell'uscita dell'attrezzo fisso dalla zona, o dell'entrata in un porto situato nella zona;

- il numero di giorni trascorsi dall'attrezzo fisso nella zona.

2. Per le navi che sono esonerate dall'obbligo di tenere un giornale di bordo, lo Stato membro di bandiera procede a controlli per sondaggio, per stabilire il numero complessivo di giorni trascorsi nella zona.

3. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite, se del caso, secondo la procedura di cui all'articolo 36.

Articolo 19 septies

1. Lo Stato membro di bandiera completa lo schedario o gli schedari che ha creato conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 109/94 della Commissione, del 19 gennaio 1994, relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca(*) inserendovi i dati contenuti negli elenchi nominativi delle navi di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 685/95.

2. Lo Stato membro di bandiera trasmette per via informatica, e di preferenza per posta elettronica, i dati di cui al paragrafo 1, secondo le procedure previste dal regolamento (CE) n. 109/94.

3. Lo Stato membro responsabile del controllo ha immediatamente accesso ai dati di cui al paragrafo 1 contenuti nello schedario comunitario delle navi per quanto concerne l'identificazione delle navi autorizzate ed esercitare un'attività di pesca nella zona soggetta alla sua giurisdizione o alla sua sovranità.

Articolo 19 octies

Ciascuno Stato membro registra gli sforzi di pesca delle navi battenti la propria bandiera in ognuna delle zone di pesca e nell'Irish Box di cui all'articolo 19 bis per la pesca delle specie demersali, in base alle informazioni disponibili ed in particolari a quelle contenute nei giornali di bordo e a quelle raccolte conformemente alle disposizioni dell'articolo 19 sexies, paragrafo 2.

Articolo 19 nouies

Ciascuno Stato membro valuta globalmente gli sforzi di pesca delle navi battenti la sua bandiera e di lunghezza inferiore a 15 m tra perpendicolari nelle zone di pesca e nell'Irish Box di cui all'articolo 19 bis.

Articolo 19 decies

Ciascuno Stato membro notifica per via informatica alla Commissione, secondo le procedure previste dal regolamento (CE) n. 109/94, i dati aggregati relativi allo sforzo di pesca entro i seguenti termini:

- anteriormente al 15 di ciascun mese per lo sforzo realizzato nel corso del mese precedente in ciascuna delle zone di pesca e nell'Irish Box di cui all'articolo 19 bis, per le specie demersali;

- entro la fine del primo mese di ciascun trimestre civile per lo sforzo realizzato nel corso del trimestre precedente per ciascuna delle zone di cui all'articolo 19 bis per le specie pelagiche.

(*) GU n. L 19 del 22. 1. 1994, pag. 5.»

2) Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

«Articolo 20 bis

1. Nei casi in cui le navi da pesca esercitino la loro attività nelle zone di pesca e nell'Irish Box di cui all'articolo 19 bis, esse possono trasportare e utilizzare solamente gli attrezzi da pesca corrispondenti.

2. Tuttavia, le navi da pesca che nel corso di una stessa bordata esercitano la propria attività anche in zone di pesca diverse da quelle di cui al paragrafo 1 possono trasportare gli attrezzi necessari per la loro attività nelle zone in questione, a condizione che gli attrezzi presenti a bordo che non possono essere utilizzati nella zona di pesca e nell'Irish Box di cui all'articolo 19 bis siano sistemati in modo tale da non risultare agevolmente utilizzabili, conformemente alle disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 1, secondo comma.

3. Le disposizioni relative all'identificazione degli attrezzi da pesca fissi sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 36.»

3) Dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 21 bis

Ogni Stato membro stabilisce la data alla quale ritiene che le navi battenti la propria bandiera, o registrate nel suo territorio, abbiano raggiunto lo sforzo di pesca massimo per una determinata zona stabilito dal regolamento (CE) n. . . ./95.

Esso vieta provvisoriamente, a decorrere da tale data, l'attività di pesca ai pescherecci in questione nella zona di pesca considerata.

Tale misura è comunicata immediatamente alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 21 ter

Qualora si ritenga che le navi battenti bandiera di uno Stato membro abbiano utilizzato il 70 % dello sforzo di pesca massimo per una determinata zona stabilito dal regolamento (CE) . . ./95, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CE) n. 685/95.

Articolo 21 quater

1. In base alle informazioni di cui all'articolo 19 decies la Commissione vigila affinché i livelli massimi dello sforzo di pesca stabiliti dal regolamento (CE) n. . . ./95 vengano rispettati.

2. In seguito ad una notifica effettuata a norma dell'articolo 21 bis o di propria iniziativa la Commissione stabilisce, in base alle informazioni disponibili, la data alla quale si ritiene che il livello massimo dello sforzo di pesca di uno Stato membro per una determinata zona sia stato raggiunto. A partire da questa data, le navi battenti bandiera di tale Stato membro non hanno più accesso alla zona di pesca considerata.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(1) GU n. L 71 del 31. 3. 1995, pag. 5.

(1) GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

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