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Document 52020XC0602(04)
Information from the Commission concerning the non-application of certain provisions of Regulation (EU) 2020/698 by Finland COVID-19 outbreak
Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte della Finlandia Pandemia di Covid‐19
Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte della Finlandia Pandemia di Covid‐19
OJ C 182I, 2.6.2020, p. 3–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
2.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
CI 182/3 |
Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte della Finlandia
Pandemia di Covid‐19
[Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell’epidemia di Covid‐19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10)]
(2020/C 182 I/03)
Notifica da parte di: Finlandia
Conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2020/698, la Finlandia ha informato la Commissione in data 28 maggio 2020 di aver deciso di non applicare determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698.
Disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 che la Finlandia ha deciso di non applicare:
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articolo 4, paragrafo 1, relativo alle ispezioni periodiche dei tachigrafi nel settore dei trasporti su strada a norma del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1); |
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articolo 5, paragrafo 1, relativo ai termini per i controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei relativi rimorchi a norma della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2); |
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articolo 5, paragrafo 2, relativo alla validità dei certificati di revisione a norma della direttiva 2014/45/UE. |
(1) Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).
(2) Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).