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Document 52011IP0258

Agenzie di rating del credito Risoluzione del Parlamento europeo dell' 8 giugno 2011 sulle agenzie di rating del credito: prospettive future (2010/2302(INI))

OJ C 380E, 11.12.2012, p. 24–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 380/24


Mercoledì 8 giugno 2011
Agenzie di rating del credito

P7_TA(2011)0258

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2011 sulle agenzie di rating del credito: prospettive future (2010/2302(INI))

2012/C 380 E/05

Il Parlamento europeo,

vista la nota di IOSCO (Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari) del marzo 2009 sulla"Cooperazione internazione sul controllo delle agenzie di rating del credito" (International cooperation in oversight of credit rating agencies),

visto il Joint forum sulla "Valutazione dell'uso dei rating del credito" (Stocktaking on the use of credit ratings) del giugno 2009,

vista la relazione del Comitato di stabilità finanziaria ai leader del G20 dal titolo "Migliorare la regolamentazione finanziaria" (Improving financial regulation) del 25 settembre 2009,

vista la relazione del Fondo monetario internazionale del 29 ottobre 2010 dal titolo "Relazione sulla stabilità finanziaria mondiale: Fondi sovrani, finanziamenti e liquidità sistemica" (Global Financial Stability Report: Sovereigns, Funding and Systemic Liquidity),

vista la dichiarazione del Vertice del G20 di Toronto del 26 e 27 giugno 2010,

vista la relazione del Comitato di stabilità finanziaria sui "Principi per ridurre la dipendenza dai rating delle agenzie di rating del credito" (Principles for reducing reliance on CRA ratings) del 27 ottobre 2010,

vista la consultazione pubblica lanciata dalla Commissione il 5 novembre 2010,

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A7-0081/2011),

A.

considerando che si compiace delle attuali attività svolte a livello mondiale, internazionale ed europeo per regolamentare le agenzie di rating del credito (CRA),

B.

considerando che le CRA dovrebbero essere intermediarie dell'informazione, che riducono le asimmetrie dell'informazione nei mercati di capitali e facilitano l'accesso al mercato mondiale, riducono i costi dell'informazione e ampliano il parco potenziale di prenditori di credito e investitori, fornendo così liquidità e trasparenza ai mercati e contribuendo alla reperibilità dei prezzi,

C.

considerando che la legislazione recente ha affidato alle CRA un altro ruolo che può essere classificato di "certificazione", riflettendo la crescente importanza dei rating rispetto ai requisiti patrimoniali obbligatori,

D.

considerando che gli operatori finanziari hanno fatto eccessivo affidamento sul giudizio delle CRA,

E.

considerando che le CRA valutano tre settori differenti, il settore pubblico, le società e gli strumenti finanziari strutturati e considerando che le CRA hanno svolto un ruolo significativo nello sviluppo della crisi finanziaria, con l'assegnazione di rating incorretti a strumenti finanziari strutturati, che nel corso della crisi hanno dovuto essere ridotti in media di tre o quattro gradi,

F.

considerando che con il regolamento (CE) n. 1060/2009, prima reazione alla crisi finanziaria, si sono già affrontati i temi più pressanti, assoggettando le CRA a controlli e a regolamentazione; considerando che tuttavia esso non affronta tutti i problemi fondamentali e di fatto crea alcune nuove barriere all'accesso,

G.

considerando che la mancanza di certezza normativa in questo settore sta mettendo a rischio il corretto funzionamento dei mercati finanziari dell'UE e richiede pertanto che la Commissione, prima di proporre ulteriori modifiche del regolamento (CE) n. 1060/2009, identifichi correttamente le lacune del nuovo quadro e fornisca una valutazione d'impatto sulle varie alternative disponibili per colmarle, ivi compresa la possibilità di ulteriori proposte legislative,

H.

considerando che fra i vari problemi del settore quello fondamentale è la mancanza di concorrenza, di strutture oligopolistiche, di accountability e trasparenza; che il problema delle agenzie di rating dominanti è il modello di pagamento e che il problema fondamentale del sistema di regolamentazione è l'eccessiva dipendenza dai rating creditizi esterni,

I.

considerando che il modo migliore per aumentare la concorrenza sarebbe creare un ambiente normativo capace di promuovere l'accesso, e procedere a un'analisi più approfondita delle attuali barriere all'accesso e di altri fattori che incidono sulla concorrenza,

J.

considerando che in momenti di congiuntura favorevole gli attori del mercato tendono a interpretare incorrettamente o a non tenere conto della metodologia usata e del significato dei rating creditizi, che cercano di identificare la "probabilità di default",

K.

considerando che i recenti sviluppi della crisi dell'euro hanno sottolineato il ruolo importante del rating del debito sovrano, nonché l'incongruenza e la prociclicità dell'uso normativo dei rating,

L.

considerando che l'indipendenza dei rating da interferenze del mercato e politiche dev'essere garantita a prescindere dalle nuove strutture e dai nuovi modelli d'impresa che potranno emergere nel contesto della governance economica e delle prove di stress,

M.

considerando che, mentre i rating possono cambiare, e di fatto cambiano, in seguito ad adeguamenti fondamentali al profilo di rischio o a nuove informazioni, essi dovrebbero essere concepiti in modo da essere stabili e non fluttuare in base al clima del mercato,

N.

considerando che il sistema Basilea II ha determinato un eccessivo affidamento sui rating esterni, comportando in alcuni casi la rinuncia, da parte delle banche, a compiere valutazioni autonome sulle esposizioni da loro assunte,

O.

considerando che la recente regolamentazione negli Stati Uniti in materia di rating, con il Dodd Frank Act, ha optato per un minor affidamento normativo sui giudizi delle agenzie,

Livello macro: regolamentazione dei mercati finanziari

Dipendenza eccessiva

1.

ritiene che, visto il cambiamento dell'uso che viene fatto dei rating creditizi, nei quali l'emittente viene notato per ottenere un trattamento preferenziale in un quadro regolamentare e non per ottenere accesso ai mercati dei capitali mondiali, l'eccessiva dipendenza del sistema regolamentare finanziario mondiale dai rating creditizi esterni debba essere ridotta il più possibile e in tempi realistici;

2.

ritiene che debbano essere ridotte le distorsioni della concorrenza causate dalla prassi comune di agenzie di rating del credito che valutano i partecipanti al mercato e contemporaneamente ottengono ordini da loro;

3.

concorda con i principi fissati dal Comitato di stabilità finanziaria nell'ottobre 2010 che formulavano orientamenti generali sul come ridurre la dipendenza dai rating creditizi esterni e si compiace della consultazione pubblica avviata dalla Commissione nel novembre 2010; chiede alla Commissione di riesaminare se e come gli Stati membri usino i rating a fini regolamentari, allo scopo di ridurre il generale eccesso di dipendenza da essi del sistema di regolamentazione finanziaria;

4.

sottolinea le carenze dell'approccio standardizzato del quadro regolamentare di Basilea II che consente che i requisiti patrimoniali obbligatori delle istituzioni finanziarie siano fissati sulla base di rating creditizi esterni; ritiene importante stabilire un quadro di regolamentazione patrimoniale che assicuri un'efficace valutazione interna dei rischi, un miglior controllo di tale valutazione e un migliore accesso alle informazioni rilevanti ai fini del credito; a tale riguardo, sostiene un maggiore uso dell'impostazione basata sui rating interni (IRB), purché sia affidabile e sicura e le dimensioni, la capacità e la sofisticazione dell'istituto finanziario consentano un'adeguata valutazione del rischio; rileva che, al fine di garantire la parità di condizioni, è importante che i modelli interni rispettino i parametri stabiliti dalla regolamentazione dell'UE e siano sottoposti a una rigorosa procedura di approvazione da parte dalle autorità di vigilanza; ritiene anche che gli attori più piccoli, meno sofisticati e con capacità minori debbano essere in grado di usare rating esterni qualora non siano disponibili valutazioni del rischio interne, purché adempiano adeguati e debiti criteri di diligenza;

5.

pone l'accento sull'importanza di seguire gli sviluppi nell'ambito di Basilea III e della procedura di definizione della quarta direttiva sui requisiti patrimoniali attualmente in corso;

6.

ritiene necessario ripristinare la capacità degli investitori di adoperare la dovuta diligenza quale prerequisito per consentire un maggiore uso di modelli propri interni per la valutazione dei rischi creditizi; suggerisce che le banche e gli altri attori finanziari facciano ricorso molto più spesso ad adeguate valutazioni del rischio interne;

7.

sottolinea che i partecipanti al mercato non devono investire in prodotti strutturati o di altro tipo qualora non possano valutare da soli il rischio del credito soggiacente o che in alternativa devono applicare la massima ponderazione del rischio;

8.

chiede alla Banca centrale europea e alle banche centrali nazionali di rivedere il proprio uso dei rating esterni e le sollecita a creare strumenti per la concezione di modelli propri di valutazione dello standard creditizio dei cosiddetti "eligible assets"utilizzati come garanzia per operazioni di immissione di liquidità e a ridurre la loro dipendenza dai rating esterni;

9.

suggerisce di valutare attentamente l'eventuale ricorso a strumenti alternativi per misurare il rischio di credito;

Maggiori competenze delle autorità di vigilanza

10.

è consapevole del conflitto di interessi insito nel fatto che gli operatori del mercato redigano valutazioni interne dei rischi creditizi rispetto ai propri requisiti patrimoniali e pertanto ritiene necessario aumentare le responsabilità, le capacità, i poteri e le risorse delle autorità di vigilanza per quanto riguarda il controllo, la valutazione e la vigilanza dell'adeguatezza dei modelli interni e per imporre misure prudenziali; ritiene altresì che se un modello interno non può essere adeguatamente valutato dalle autorità di vigilanza perché eccessivamente complesso, esso non debba essere approvato per l'uso normativo; suggerisce che anche la trasparenza delle valutazioni accademiche indipendenti ha un suo ruolo;

11.

ritiene che, al fine di esercitare efficacemente il proprio potere di vigilanza, l'autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) debba avere il diritto di svolgere indagini senza preavviso e ispezioni in loco e che, nell'esercizio dei poteri di vigilanza, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati dovrebbe dare alle persone soggette a un procedimento l'opportunità di essere ascoltate in modo da rispettare i loro diritti di difesa;

Parità di condizioni

12.

sottolinea la natura globale del settore del rating creditizio e sollecita la Commissione e gli Stati membri a elaborare, di concerto con altri paesi del G20, un'impostazione globale, basata sugli standard più elevati, sia per la regolamentazione delle CRA che per quella prudenziale e dei mercati in materia di rating, al fine di ridurre la dipendenza eccessiva dal rating di credito esterno e impedire l'arbitraggio regolamentare pur mantenendo i mercati aperti;

13.

ritiene che gli incentivi alla concorrenza, la promozione della trasparenza e la questione di un modello di pagamento futuro rappresentino i compiti più importanti, e che il problema dell'origine di una CRA sia invece secondario;

14.

rammenta che il regolamento (CE) n. 1060/2009 prevede due sistemi per trattare i rating del credito esterno emessi nei paesi terzi e che l’idea soggiacente ai sistemi di garanzia consiste nell’autorizzare l’utilizzo, nell’Unione europea, dei rating di credito esterni di paesi terzi ritenuti non equivalenti nel momento in cui una CRA assume chiaramente la responsabilità di avallare i rating;

Livello intermedio: struttura del settore

Concorrenza

15.

sottolinea che un aumento della concorrenza nel settore non implica automaticamente una migliore qualità del rating e ribadisce che tutte le agenzie di rating devono rispettare i più elevati standard in materia di integrità, comunicazione, trasparenza e gestione dei conflitti d'interessi, a norma del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito, al fine di assicurare la qualità del rating e di evitare il cosiddetto fenomeno del '"rating shopping";

Fondazione europea di rating creditizio

16.

chiede alla Commissione di realizzare un'attenta valutazione d'impatto e un'attenta analisi dei costi, dei benefici e della potenziale struttura di governance di una Fondazione europea di rating del credito (ECRaF) totalmente indipendente che intervenga in tutti e tre i settori del rating; ritiene che la Commissione debba prendere in considerazione i costi di finanziamento iniziali per coprire i primi tre/al massimo cinque anni d'attività dell'ECRaF e che essi debbano essere valutati con attenzione; sottolinea che le eventuali proposte legislative a tal fine devono essere formulate con considerevole attenzione onde evitare di compromettere le iniziative politiche parallele preposte a ridurre la dipendenza eccessiva dalle valutazioni del credito e ad incoraggiare l'entrata nel mercato di nuove agenzie di rating del credito;

17.

chiede alla Commissione di redigere, oltre a quanto figura al paragrafo 9, una valutazione d'impatto, uno studio di fattibilità e una stima dei costi in merito al finanziamento necessario a tale proposito; è fermamente convinto che il finanziamento dei costi non debba ricadere sui contribuenti fiscali e ritiene che non debbano essere forniti finanziamenti ulteriori e che la nuova ECRaF dovrebbe essere pienamente autosufficiente e in grado di finanziare il proprio bilancio dopo il triennio iniziale;

18.

ritiene che per garantirne la credibilità i dirigenti, il personale e la struttura di governance della nuova Agenzia debbano essere del tutto autonomi, ovvero non vincolati da istruzioni, nei confronti degli Stati membri, della Commissione e di tutti gli altri enti pubblici nonché dell'industria finanziaria e altre CRA e che debbano operare in conformità del regolamento (CE) n. 1060/2009;

19.

chiede alla Commissione di svolgere un'indagine approfondita sui costi, i vantaggi e la struttura di governance di una tale rete di agenzie di rating europee che esamini anche le possibili modalità per incoraggiare le agenzie di rating attive a livello nazionale a formare partenariati o strutture di reti congiunte per sfruttare le risorse e il personale esistenti, provvedimento che potrebbe eventualmente consentire loro di fornire una maggiore copertura e di competere con le CRA attive a livello transfrontaliero; suggerisce che la Commissione potrebbe studiare metodi per sostenere reti di agenzie di rating, ma ritiene che ogni rete del genere debba nascere per iniziativa del settore;

20.

ritiene vi sia l'esigenza potenziale di sostenere la creazione iniziale di questa rete ma ritiene che essa dovrebbe essere autosufficiente e redditizia e basarsi sulle proprie entrate; chiede alla Commissione di valutare quali fabbisogni e quali mezzi possano essere necessari per finanziare l'avvio e le eventuali strutture giuridiche di questo progetto;

21.

ritiene che la Commissione debba altresì esaminare e valutare la possibilità di creare un'Agenzia europea di rating del credito realmente indipendente; invita la Commissione ad esaminare in particolare le questioni del personale dell'Agenzia, che dovrebbe essere del tutto indipendente, e delle sue risorse, che dovrebbero provenire da tasse versate dal settore finanziario privato;

Divulgazione e accesso all'informazione

22.

è del parere che i rating del credito abbiano il compito di aumentare l'informazione al mercato, in modo che gli investitori possano disporre di una valutazione coerente del rischio di credito relativo ai diversi settori e paesi; ritiene che sia importante permettere agli utenti di esaminare in modo migliore le agenzie di rating del credito e, a tal proposito, sottolinea il ruolo centrale di una trasparenza maggiore nelle loro attività;

23.

sottolinea che per consentire agli investitori di valutare adeguatamente i rischi e di adempiere ai loro obblighi fiduciari e di dovuta diligenza, è necessario divulgare maggiori informazioni sui prodotti per consentire agli investitori di formulare decisioni oculate; ritiene che gli investitori sofisticati debbano essere in grado di valutare la base creditizia su cui possono calcolare il rischio di un prodotto cartolarizzato; sostiene le iniziative esistenti organizzate dalla BCE e da altri istituti miranti a mettere a disposizione maggiori informazioni sugli strumenti finanziari strutturati a tale riguardo; invita la Commissione a valutare la necessità di divulgare informazioni su tutti i prodotti nel settore degli strumenti finanziari;

24.

osserva che, oltre ad eseguire attività di rating, la maggior parte delle agenzie di rating del credito pubblicano un certo numero di prospettive, revisioni, avvertenze e osservazioni che esercitano un notevole impatto sui mercati; è del parere detti documenti dovrebbero essere divulgati secondo criteri e protocolli predeterminati che garantiscano la trasparenza e la confidenzialità;

25.

chiede alla Commissione di proporre la revisione della direttiva 2003/71/CE e della direttiva 2004/109/CE per garantire la disponibilità di sufficienti informazioni accurate e complete sugli strumenti finanziari strutturati e una loro maggiore diffusione;

26.

ritiene fondamentale, a tale riguardo, che gli aspetti relativi alla protezione dei dati siano pienamente considerati in ogni futura misura;

27.

considera se sarebbe vantaggioso obbligare i creditori a discutere contenuti e metodi che sottendono uno strumento finanziario strutturato con un operatore terzo che svolga un'attività di rating dei crediti non richiesta o che formuli una valutazione interna del rischio;

28.

rammenta l’obbligo fatto alla Commissione, ai sensi del considerando 5 del regolamento (CE) n. 1060/2009 modificato, per quanto riguarda la trasparenza dell’informazione; invita la Commissione a effettuare i necessari esami e a presentare le conclusioni, corredate di eventuali emendamenti alla normativa, al Parlamento e al Consiglio nel quadro della revisione che ha intrapreso del regolamento (CE) n. 1060/2009;

29.

rileva i progressi conseguiti dai regolamenti CRA1 e CRA2 in materia di trasparenza e informazione; esorta la Commissione a effettuare una valutazione d'impatto dei regolamenti dopo il completamento della procedura di registrazione delle agenzie di rating, al fine di evidenziare i futuri settori in cui una maggiore trasparenza può essere utile agli utenti;

30.

insieme alla maggiore trasparenza della procedura di rating e alla sua revisione interna, invita a una maggiore vigilanza sulle agenzie di rating da parte delle autorità di vigilanza dell'UE e a una vigilanza più "intrusiva" da parte delle competenti autorità nazionali sull'uso o la dipendenza dai rating da parte delle istituzioni finanziarie;

Due rating obbligatori

31.

ritiene che la Commissione debba valutare se in determinate circostanze il ricorso a due rating obbligatori sia adeguato ad esempio per gli strumenti finanziari strutturati, qualora a fini regolamentari si utilizzi un rating creditizio esterno, e se il rating creditizio esterno più conservativo, ovvero il meno favorevole, debba essere considerato il riferimento a fini regolamentari; chiede alla Commissione di fornire una valutazione d'impatto sull'uso potenziale di due rating obbligatori;

32.

ritiene che i costi di entrambi i rating debbano essere sostenuti dall'emittente e che il primo rating creditizio esterno debba essere effettuato da una CRA a scelta dell'emittente, mentre per il secondo dovrebbero essere prese in esame diverse opzioni di rating creditizio esterno per l'assegnazione, compresa l'assegnazione da parte dell'ESMA, a una CRA diversa, sulla base di criteri specifici, definiti e obiettivi, tenendo conto dei risultati conseguiti in passato, e comunque favorendo la creazione di nuove agenzie di rating, evitando al contempo qualsiasi distorsione della concorrenza;

33.

sottolinea che la reputazione non può essere imposta da un'autorità di regolamentazione: ogni nuova agenzia di rating sarà accettata solo se acquisisce credibilità;

Rating del debito sovrano

34.

è consapevole del fatto che gli attori del mercato sono contrari a rating creditizi volatili visti gli alti costi (delle decisioni connesse di vendere o acquistare) derivanti da un aggiustamento del rating; ritiene tuttavia che in tale situazione i rating tendano a essere prociclici e in ritardo rispetto alle evoluzioni del mercato finanziario;

35.

ritiene che le CRA debbano utilizzare criteri chiari per valutare la performance di un paese; è consapevole del fatto che il rating effettivo non consiste nella ponderazione meccanica di questi elementi; chiede al settore di chiarire quale metodologia e quali valutazioni sono utilizzate per calibrare i rating del debito sovrano e di spiegare lo scostamento da questi rating basati su modelli e dalle previsioni delle principali istituzioni finanziarie internazionali;

36.

rileva che, in base al FMI, i rating potrebbero spiegare fino quasi il 70 % degli spread dei CDS; esprime preoccupazione in merito alle possibili conseguenze procicliche dei rating e chiede che si rivolga una particolare attenzione a tali sensibili questioni;

37.

ritiene che, al fine di ridurre gli abbattimenti improvvisi (i cosiddetti "cliff effects") dei prezzi e degli spread implicati dalle variazioni di rating, le disposizioni che collegano strettamente le decisioni di acquisto e vendita ai rating debbano essere eliminate;

38.

ritiene che, poiché quasi tutte le informazioni sui debiti sovrani sono di pubblico dominio, tali informazioni debbano essere messe a disposizione in modo più semplice, coerente e comparabile, affinché gli attori di mercato più grandi e sofisticati siano indotti ad affidarsi al proprio giudizio per valutare il rischio creditizio sovrano;

39.

ritiene che, date le conseguenze che i rating del debito sovrano possono avere sul mercato, la trasparenza sui metodi e i motivi delle decisioni nonché la responsabilità delle agenzie di rating in questo settore debbano essere potenziate; invita a realizzare uno studio volto ad associare in detti rating la Fondazione europea di rating del credito e l'Agenzia europea indipendente di rating del credito di futura istituzione;

40.

sostiene una maggiore divulgazione e illustrazione delle metodologie, dei modelli e delle ipotesi chiave di rating, anche alla luce dell'impatto sistemico che un declassamento sul debito sovrano può produrre;

Indice europeo di rating (EURIX)

41.

ritiene che informazioni pubbliche sulla media dei rating creditizi esterni emessi da agenzie di rating accreditate siano preziose; suggerisce quindi di definire un indice europeo di rating (EURIX) che incorpori tutti i rating delle agenzie registrate disponibili sul mercato;

Livello micro: modello commerciale

Modelli di pagamento

42.

è favorevole all'esistenza di vari modelli di pagamento nel settore, ma sottolinea l'esistenza di conflitti di interesse che devono essere risolti mediante un'adeguata trasparenza e la regolamentazione, non imponendo un modello che non sia di comprovata efficacia; chiede alla Commissione di presentare, sulla base delle consultazioni recenti, proposte di modelli alternativi realistici di pagamento che coinvolgano emittenti e utilizzatori; invita a tal riguardo la Commissione a valutare in particolare la possibilità di passare a un modello "investor pays" (pagamento da parte dell'investitore), in particolare per i rating regolamentari, analizzando nel dettaglio e ponderando pro e contro, affinché il rating sia meno esposto ai conflitti di interesse;

43.

ritiene che la buona governance delle agenzie di rating sia fondamentale per garantire la qualità dei rating stessi e invita le agenzie ad assicurare la massima trasparenza sugli assetti di governance esistenti;

Responsabilità finanziaria e civile

44.

sottolinea che, ai sensi del regolamento (CE) 1060/2009, l'ESMA è responsabile dell'applicazione e del rispetto del CRA; invita la Commissione ad assicurarsi che l'ESMA disponga delle risorse necessarie per svolgere il proprio compito di vigilanza sulle agenzie di rating; ritiene che se i rating creditizi esterni adempiono un fine regolamentare, essi non debbano essere classificati come semplici opinioni e che le CRA debbano essere ritenute responsabili dell'applicazione coerente della metodologia soggiacente dei loro rating creditizi; raccomanda pertanto di aumentare la loro responsabilità civile in caso di gravi negligenze o scorrettezze professionali, definite su base consistente nell'UE, e che la Commissione individui vie di responsabilità civile che siano inserite in tal senso nel codice civile degli Stati membri;

45.

sottolinea che la responsabilità definitiva delle decisioni di investimento incombe all'operatore del mercato finanziario, cioè il gestore dei beni, l'istituto finanziario o l'investitore sofisticato; rileva che la responsabilità/rendicontabilità sarà ulteriormente supportata dal repertorio centrale (CEREP) istituito dal regolamento CRA1, che pubblica i dati in formato standardizzato sui risultati dei rating effettuati dalle agenzie registrate nell'UE, ciò consentirà agli investitori di effettuare le proprie valutazioni su determinate agenzie di rating, esercitando in tal modo una maggiore pressione in termini di reputazione; fa notare che gli investitori dovrebbero disporre di efficaci capacità di gestione del rischio soggette a un adeguato controllo da parte dell'amministrazione;

46.

propone che ogni CRA registrata svolga un riesame annuo per valutare i propri risultati in termini di rating dei crediti e inserisca queste informazioni in una relazione di responsabilità destinata all'autorità di vigilanza; propone che l'ESMA svolga controlli randomizzati e regolari sulle relazioni di responsabilità per garantire un elevato livello di qualità dei rating creditizi;

*

* *

47.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


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