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Document 52010AP0217

Adozione dell'euro da parte dell'Estonia il 1 °gennaio 2011 * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 giugno 2010 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'adozione dell'euro da parte dell'Estonia il 1 °gennaio 2011 (COM(2010)0239 – C7-0131/2010 – 2010/0135(NLE))

OJ C 236E, 12.8.2011, p. 181–183 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 236/181


Mercoledì 16 giugno 2010
Adozione dell'euro da parte dell'Estonia il 1o gennaio 2011 *

P7_TA(2010)0217

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 giugno 2010 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'adozione dell'euro da parte dell'Estonia il 1o gennaio 2011 (COM(2010)0239 – C7-0131/2010 – 2010/0135(NLE))

2011/C 236 E/43

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2010)0239),

visti la relazione 2010 della Commissione sulla convergenza (COM(2010)0238), per quanto riguarda l'Estonia e il rapporto della Banca centrale europea sulla convergenza, del maggio 2010,

vista la sua risoluzione del 1o giugno 2006 sull'allargamento dell'area dell'euro (1),

vista la sua risoluzione del 25 marzo 2010 sul rapporto annuale della BCE per il 2008 (2),

vista la sua risoluzione del 25 marzo 2010 sulla relazione relativa alla dichiarazione annuale sull'area dell'euro e sulle finanze pubbliche per il 2009 (3),

vista la sua risoluzione del 18 novembre 2008 sull'UEM @10: successi e sfide di un decennio di Unione economica e monetaria (4) (risoluzione sull'UEM @10),

vista la sua risoluzione del 20 giugno 2007 sul miglioramento delle modalità di consultazione del Parlamento europeo nelle procedure relative all'allargamento dell'area dell'euro (5),

vista la sua risoluzione del 13 marzo 2003 sulla raccomandazione della BCE per una decisione del Consiglio concernente una modifica dell'articolo 10.2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (6),

vista la decisione del Consiglio 2003/223/CE, del 21 marzo 2003, concernente una modifica dell'articolo 10.2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (7),

visto l'articolo 140, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0131/2010),

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7–0182/2010),

A.

considerando che l'articolo 140, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) definisce la realizzazione di un alto grado di sostenibile convergenza con riferimento al rispetto dei seguenti criteri da parte di ciascuno Stato membro: il raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi, la sostenibilità della situazione della finanza pubblica, il rispetto dei margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio e i livelli dei tassi di interesse a lungo termine che riflettano la stabilità della convergenza raggiunta dallo Stato membro e della sua partecipazione al meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo,

B.

considerando che l'Estonia si è conformata ai criteri di Maastricht in linea con l'articolo 140, paragrafo 1 del TFUE e il protocollo (n. 13) sui criteri di convergenza allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE,

C.

considerando che il relatore si è recato in visita in Estonia con lo scopo di valutare se tale paese fosse pronto a entrare nell'area dell'euro,

D.

considerando che la Commissione ha affermato che EUROSTAT, in stretta cooperazione con l'ufficio statistico estone, ha esaminato la qualità di tutti i dati pertinenti trasmessi dalle autorità estoni,

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

esprime parere favorevole riguardo all'adozione dell'euro da parte dell'Estonia il 1o gennaio 2011;

3.

osserva che la valutazione della Commissione e della Banca centrale europea (BCE) ha avuto come sfondo la crisi finanziaria, economica e sociale mondiale, che ha inciso negativamente sulle prospettive di convergenza nominale di numerosi altri Stati membri;

4.

rileva che l'Estonia è riuscita a rispettare i criteri grazie agli sforzi determinati, credibili e sostenuti del governo e del popolo estone;

5.

esprime preoccupazione riguardo alle discrepanze ravvisabili tra la relazione sulla convergenza della Commissione e il rapporto sulla convergenza della BCE per quanto attiene alla sostenibilità della stabilità dei prezzi;

6.

osserva che nel suo rapporto del 2010 sulla convergenza la BCE è del parere che, una volta terminato il processo di aggiustamento economico in corso, il mantenimento della convergenza dell'inflazione rappresenterà una sfida di rilievo;

7.

invita il governo estone a mantenere, dinanzi ai futuri squilibri macroeconomici e ai futuri rischi per la stabilità dei prezzi, la sua prudente posizione in materia di politica di bilancio, così come le sue politiche globali orientate alla stabilità;

8.

invita gli Stati membri a consentire alla Commissione di valutare il rispetto dei criteri di Maastricht sulla base di dati precisi, indipendenti, attuali, affidabili e di elevata qualità;

9.

chiede alla Commissione di simulare l'effetto del pacchetto di salvataggio dell'area euro sul bilancio estone una volta che il paese avrà aderito all'area euro e sarà diventato quindi membro del gruppo che garantisce il fondo di salvataggio;

10.

invita la Commissione e la BCE a prendere in considerazione tutti gli aspetti quando si tratterà di raccomandare il tasso di cambio finale per la corona estone;

11.

invita le autorità estoni ad accelerare i preparativi pratici per garantire un processo di transizione senza scosse; invita il governo estone ad assicurare che l'introduzione dell'euro non sia utilizzata per nascondere aumenti dei prezzi;

12.

chiede alla Commissione e alla BCE di presentargli una relazione sulle misure previste per ridurre al minimo l'inflazione degli attivi dovuta ai bassi tassi di interesse;

13.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

14.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

15.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché alla Banca centrale europea, all'Eurogruppo e ai governi degli Stati membri.


(1)  GU C 298 E dell'8.12.2006, pag. 249.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2010)0090.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2010)0072.

(4)  GU C 16 E del 22.1.2010, pag. 8.

(5)  GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 251.

(6)  GU C 61 E del 10.3.2004, pag. 374.

(7)  GU L 83 dell'1.4.2003, pag. 66.


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