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Document 52010IP0130
Evaluation and assessment of the Animal Welfare Action Plan 2006-2010 European Parliament resolution of 5 May 2010 on evaluation and assessment of the Animal Welfare Action Plan 2006-2010 (2009/2202(INI))
Valutazione del Piano d'azione per il benessere degli animali 2006–2010 Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sulla valutazione e la verifica del programma d’azione per il benessere degli animali 2006-2010 (2009/2202(INI))
Valutazione del Piano d'azione per il benessere degli animali 2006–2010 Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sulla valutazione e la verifica del programma d’azione per il benessere degli animali 2006-2010 (2009/2202(INI))
OJ C 81E, 15.3.2011, p. 25–32
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
15.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 81/25 |
Mercoledì 5 maggio 2010
Valutazione del Piano d'azione per il benessere degli animali 2006–2010
P7_TA(2010)0130
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sulla valutazione e la verifica del programma d’azione per il benessere degli animali 2006-2010 (2009/2202(INI))
2011/C 81 E/05
Il Parlamento europeo,
vista la Comunicazione della Commissione del 23 gennaio 2006 su un programma d'azione comunitario per la protezione ed il benessere degli animali 2006-2010 (COM(2006)0013),
vista la sua risoluzione del 12 ottobre 2006 su un programma d'azione comunitario per la protezione e il benessere degli animali 2006-2010 (1),
vista la sua risoluzione del 22 maggio 2008 su una nuova strategia per la salute degli animali nell'Unione europea (2007–2013) (2),
vista la sua risoluzione del 6 maggio 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (3),
visto l’articolo 13 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il quale stabilisce che, nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l’Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale,
vista la comunicazione della Commissione del 28 ottobre 2009 concernente le opzioni di etichettatura relativa al benessere animale e l'istituzione di una rete europea di centri di riferimento per la protezione e il benessere degli animali (COM(2009)0584),
vista la comunicazione della Commissione del 28 ottobre 2009«Migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa» (COM(2009)0591),
visto l'articolo 48 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7–0053/2010),
A. |
considerando che le norme in materia di salute animale sono di importanza cruciale nella gestione dell'allevamento europeo, in quanto incidono in misura sempre maggiore sul livello di competitività delle aziende, |
B. |
considerando che l’armonizzazione della protezione degli animali da reddito in seno all’Unione deve essere accompagnata da una regolamentazione delle importazioni con lo stesso obiettivo, al fine di evitare di mettere i produttori europei in una posizione di svantaggio sul mercato europeo, |
C. |
considerando che ogni attività inerente alla protezione e al benessere degli animali deve muovere dal principio che gli animali sono esseri senzienti, che occorre tener conto delle loro specifiche esigenze e che, nel ventunesimo secolo il benessere degli animali è un’espressione della nostra umanità e una sfida per la civiltà e la cultura europee, |
D. |
considerando che lo scopo di una strategia in materia di benessere degli animali deve essere quello di garantire che si tenga adeguatamente conto dei maggiori costi risultanti dal benessere degli animali e che, senza un dialogo in ambito europeo e mondiale e un'incisiva campagna di sensibilizzazione e di informazione dentro e fuori l'Europa sui vantaggi di più elevati livelli di benessere degli animali, vale a dire se sviluppata unilateralmente dall'Unione europea, un'ambiziosa politica in tale settore potrà soltanto conseguire risultati parziali, |
E. |
considerando che, oltre a maggiori sforzi nel campo della ricerca, un ulteriore sviluppo della protezione degli animali nella Comunità postula l’integrazione di tale aspetto in tutte le relative valutazioni d’impatto, unitamente al coinvolgimento di tutti i gruppi d’interesse nel processo decisionale; considerando che la trasparenza, l'accettazione e l'applicazione uniforme delle disposizioni vigenti nonché il controllo del rispetto delle stesse, a tutti i livelli, costituiscono una premessa ai fini di una strategia europea vincente in materia di protezione degli animali, |
F. |
considerando che negli ultimi anni l'Europa ha adottato un'ampia serie di leggi in materia di benessere degli animali ed ha raggiunto i massimi livelli mondiali al riguardo, |
G. |
considerando che, nella sua risoluzione del 2006, il Parlamento aveva chiesto alla Commissione di presentare una relazione sull'evoluzione della politica relativa al benessere animale prima di presentare il successivo programma d'azione, e di includere la tematica del benessere animale in tutti gli ambiti della sua agenda in materia di negoziati internazionali, |
H. |
considerando che, già nel 2006, il Parlamento aveva sottolineato la necessità di migliorare le informazioni fornite ai cittadini in merito al benessere degli animali e agli sforzi realizzati dai nostri produttori per rispettare la normativa al riguardo, |
I. |
considerando che il benessere degli animali non deve essere trascurato, in quanto può costituire un vantaggio comparativo per l’Unione europea, a condizione, tuttavia, che quest’ultima garantisca, in un mercato aperto, che tutti gli animali e le carni importati da paesi terzi rispondano agli stessi requisiti di benessere applicabili al suo interno, |
J. |
considerando che al momento della valutazione e della revisione del programma d’azione comunitario per la protezione e il benessere degli animali 2006-2010 l’Unione europea deve impegnarsi a garantire il riconoscimento di norme sul benessere degli animali all’interno del capitolo agricolo del prossimo accordo dell’OMC, prima della conclusione finale di un accordo generale, |
K. |
considerando che esiste un nesso fra il benessere degli animali, la loro salute e la sicurezza dei prodotti e che un elevato livello di benessere degli animali, dall'allevamento alla macellazione, può incidere positivamente sulla sicurezza e la qualità dei prodotti, |
L. |
considerando che una determinata categoria di consumatori accetta prezzi più alti per prodotti che soddisfano norme più elevate in materia di benessere degli animali, mentre l'ampia maggioranza dei consumatori sceglie ancora prodotti a prezzo inferiore, |
M. |
considerando che nella summenzionata risoluzione del 2006 il Parlamento europeo insisteva sulla necessità di adottare norme, standard e indicatori basati sui più recenti progressi tecnici e scientifici, sottolineando che occorre tener conto anche degli aspetti economici in quanto uno standard elevato di benessere animale comporta, in particolare, anche oneri aziendali, finanziari e amministrativi per gli agricoltori dell’UE; considerando che il mancato rispetto del principio di reciprocità pone a rischio la concorrenza leale nei confronti dei produttori non comunitari, |
N. |
considerando che, in occasione della revisione del programma d’azione comunitario sulla protezione e il benessere degli animali 2006–2010 e alla vigilia delle prime riflessioni sulla PAC per il periodo successivo al 2013, l’Unione europea deve adottare una posizione equilibrata sul benessere, tenendo conto delle conseguenze economiche in termini di costi supplementari per gli allevatori, collegata ad un sostegno sufficiente al loro reddito attraverso una politica dei prezzi e dei mercati e/o aiuti diretti, |
O. |
considerando che ad una politica europea in materia di protezione degli animali deve tassativamente far riscontro una coerente politica commerciale basata sul fatto che, malgrado gli sforzi dell’UE, né l’accordo quadro del luglio 2004 né altri importanti documenti del round di Doha tengono conto delle preoccupazioni legate al benessere degli animali; considerando, pertanto, che, fino a quando i principali partner commerciali in seno all’OMC non avranno modificato in modo sostanziale il proprio atteggiamento, non sarà possibile introdurre ulteriori norme in materia di benessere degli animali che potrebbero avere ripercussioni negative sulla competitività internazionale dei produttori, |
P. |
considerando che il benessere degli animale è generalmente considerato il risultato dell’applicazione di standard e norme in materia di benessere e salute degli animali, concepiti per soddisfare esigenze specifiche delle specie nonché esigenze sotto il profilo del benessere a lungo termine; considerando che l’Organizzazione internazionale per la salute animale (OIE) riconosce, tra gli altri, quali requisiti essenziali per il benessere degli animali: cibo e acqua, la possibilità di assumere un comportamento naturale e l’assistenza veterinaria, |
Q. |
considerando che la comunicazione della Commissione dal titolo «Migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa», dell’ottobre 2009, sottolinea che «si osservano con frequenza notevoli squilibri nel potere negoziale delle parti contraenti» e che tali squilibri «hanno ripercussioni negative sulla competitività della filiera alimentare, talora obbligando operatori piccoli ma efficienti ad operare con minori margini di beneficio, limitandone così la capacità e gli incentivi ad investire per migliorare la qualità del prodotto e per innovare i processi di produzione», |
R. |
considerando che i citati incrementi dei costi possono portare a una delocalizzazione della produzione in zone caratterizzate da un livello inferiore di protezione degli animali, |
Programma d'azione per il periodo 2006–2010
1. |
accoglie con favore la decisione della Commissione di concentrarsi, in un programma d'azione pluriennale per il benessere degli animali, su alcuni settori principali d'azione in cui intervenire; |
2. |
accoglie con favore il programma d’azione comunitario per la protezione e il benessere degli animali 2006–2010 che, per la prima volta, ha tradotto il protocollo sulla protezione e il benessere degli animali allegato al trattato d’Amsterdam in un approccio integrato allo sviluppo della protezione degli animali in Europa; |
3. |
rileva che la maggior parte delle misure contenute nel vigente programma d'azione sono state attuate in modo soddisfacente; |
4. |
rileva che il benessere degli animali ha registrato sviluppi positivi grazie al programma d’azione 2006–2010, ma nota che gli allevatori europei non hanno beneficiato dei loro sforzi sui mercati e nel commercio internazionale e afferma che questo aspetto dovrebbe essere sottolineato nel prossimo programma d'azione; |
5. |
apprezza il lavoro svolto per sviluppare metodi alternativi alla sperimentazione animale, ma lamenta l’insufficienza degli sforzi compiuti finora per garantire che ci si avvalga di tali metodi alternativi ogniqualvolta questi sono disponibili, come previsto dalla normativa dell’Unione in materia; |
6. |
riconosce gli sforzi profusi dalla Commissione al fine di inserire, negli accordi commerciali bilaterali, aspetti di carattere non commerciale, tra cui il benessere degli animali, ma sottolinea che detti aspetti devono essere promossi in modo efficiente nel quadro dell’OMC; |
7. |
invita la Commissione a illustrare i progressi compiuti nell’ambito dei negoziati dell’OMC in merito al riconoscimento dei cosiddetti aspetti di carattere non commerciale, fra i quali rientra il benessere degli animali nonché in quale misura, nell’ambito del round di Doha dei negoziati dell’OMC, si sia tenuto conto delle questioni e delle norme connesse al benessere degli animali; |
8. |
rileva con grande soddisfazione i progressi realizzati nell’ambito del progetto «Animal Welfare Quality» per l’acquisizione di nuova scienza e conoscenza in materia di indicatori della salute e del benessere degli animali; rileva, tuttavia, che di fatto tale progetto non ha tenuto appieno conto dell'uso di tali indicatori; |
9. |
riconosce che vi è la necessità di seguire e garantire la corretta applicazione delle norme esistenti in materia di trasporto degli animali negli Stati membri dell'Unione europea, con particolare riferimento al problema dello sviluppo di un sistema satellitare per monitorare tali trasporti, ed esorta la Commissione, nel tempo che ancora rimane prima della scadenza del programma d'azione, ad adempiere alle proprie responsabilità in questo settore e a presentare lo studio richiesto dal Parlamento cui si fa riferimento all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1/2005; chiede di realizzare un'analisi dell'impatto economico sui sistemi di allevamento prima dell'applicazione di ogni nuova normativa, che dovrebbe essere basata su indicatori scientificamente provati e oggettivi; |
10. |
è del parere che sarebbe opportuno incentivare l’allevamento, la commercializzazione e la macellazione degli animali in ambito regionale onde evitare il trasporto di animali a lungo raggio, sia nel caso degli animali da riproduzione che dei capi da macello; |
11. |
crede che i giardini zoologici svolgano un ruolo importante al fine di informare l’opinione pubblica circa la conservazione e il benessere della fauna selvatica; esprime preoccupazione riguardo alla mancanza di controlli rigorosi in fatto di ottemperanza alla direttiva 1999/22/CE (4) del Consiglio relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici ed esorta la Commissione a avviare uno studio circa l’efficacia e l’attuazione di detta direttiva in tutti gli Stati membri dell’Unione europea; |
12. |
accoglie con favore i progressi compiuti in relazione al rispetto dei requisiti per l'allevamento dei suini, anche se si registrano ancora casi di mancata osservanza; è preoccupato, tuttavia, che, nonostante le raccomandazioni della Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA) a questo proposito, mancano ancora piani realizzabili per quanto riguarda l'attuazione delle singole disposizioni della direttiva 2008/120/CE del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, e chiede, pertanto, alla Commissione, agli Stati membri e ai settori interessati di individuare i casi di non conformità e i motivi di tale comportamento, e di compiere gli sforzi necessari per garantire una maggiore conformità a tale direttiva; |
13. |
sollecita la Commissione a garantire altresì che il divieto di sistemi che non dispongono di gabbie con nidi per le galline ovaiole, che entrerà in vigore nel 2012, sia pienamente rispettato, e invita la Commissione e gli Stati membri a introdurre le misure necessarie per assicurare che il settore sia in grado di rispettare tale obbligo e a monitorare il processo di attuazione negli Stati membri; sostiene che l’importazione di uova nell’UE dovrà analogamente rispettare le condizioni di produzione imposte ai produttori europei; |
14. |
chiede il divieto a livello UE del commercio di uova non conformi alla normativa; |
15. |
giunge alla conclusione che l’applicazione dell’attuale programma d’azione è lacunosa sotto diversi aspetti e sottolinea la necessità di applicare le norme in vigore prima di elaborarne di nuove; rileva a tal proposito l’importanza della comminazione in tutti gli Stati membri di sanzioni efficaci in caso di mancata ottemperanza; |
16. |
sottolinea che occorre una valutazione propria della Commissione, da realizzare nel 2010, contenente un’analisi approfondita dei risultati e delle lezioni da trarre da potenziali errori; |
17. |
lamenta che la Commissione, durante questi anni, non abbia proposto una chiara strategia di comunicazione sul valore dei prodotti conformi alle norme sul benessere degli animali, limitandosi alla relazione presentata nell’ottobre 2009; |
18. |
riconosce che la Comunità considera tutti gli animali esseri senzienti (articolo 13 del Trattato); ammette che finora gli interventi si sono prevalentemente concentrati sugli animali destinati alla produzione di alimenti, e che occorre inserire altre categorie di animali nel programma d’azione 2011–2015; |
Programma d'azione per il periodo 2011–2015
19. |
ricorda che già nella sua summenzionata risoluzione del 2006 chiedeva che l’attuale programma d’azione fosse seguito da un nuovo programma, e invita pertanto la Commissione a presentare, sulla base di nuove prove ed esperienze scientifiche, una relazione che valuti l'attuazione del programma vigente e la situazione della politica del benessere degli animali nell'UE, e quindi ad elaborare il programma d’azione per il benessere degli animali per il periodo 2011–2015; |
20. |
chiede l’adozione di misure volte a garantire l’applicazione senza indugi della normativa esistente, l’armonizzazione delle norme e condizioni paritarie nel mercato interno; raccomanda di valutare qualsiasi proposta di nuova legislazione rispetto all’alternativa di applicare appieno la legislazione esistente, onde evitare inutili doppioni; |
21. |
suggerisce alla Commissione di analizzare nella sua relazione di valutazione, tra le altre cose, in che misura l'attuale programma d'azione ha risposto alle esigenze della società europea in materia di benessere degli animali, esaminando al contempo la sostenibilità del sistema per i produttori europei e l'impatto dell'applicazione del programma sul funzionamento del mercato interno; |
22. |
invita la Commissione a illustrare l’impatto delle norme in materia di benessere degli animali e a tenere ampiamente conto delle interazioni tra vari fattori, quali, ad esempio, il benessere degli animali, la sostenibilità, la salute degli animali, l’ambiente, la qualità dei prodotti e la redditività economica; |
Una legislazione europea generale sul benessere degli animali
23. |
rileva che l'articolo 13 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ha creato una nuova situazione giuridica in base alla quale, nella formulazione e nell'attuazione della politica dell'Unione europea nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri devono, essendo gli animali esseri senzienti, tenere pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale; ritiene che tale articolo si applichi a tutti gli animali da reddito e in cattività, come gli animali destinati alla produzione di alimenti, gli animali da compagnia, gli animali da circo e gli animali nei giardini zoologici o gli animali randagi, tenendo presente che caratteristiche e condizioni di vita diverse richiedono trattamenti diversi; |
24. |
invita la Commissione, alla luce dell'articolo 13 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a presentare, entro il 2014 e sulla base di uno studio d'impatto, previa consultazione delle parti interessate, una proposta motivata di legislazione generale per l'UE sul benessere degli animali che, sulla base delle prove scientifiche disponibili e di comprovata esperienza, possa contribuire a una comprensione comune del concetto di benessere degli animali, dei costi ad esso associati e delle condizioni fondamentali applicabili; |
25. |
ritiene che tale legislazione generale sul benessere degli animali debba includere, in conformità con la normativa in materia di salute animale, linee guida adeguate per un allevamento animale responsabile, per un sistema uniforme di monitoraggio e per la raccolta di dati comparabili, nonché requisiti relativi alla formazione degli addetti agli animali e disposizioni che stabiliscano le responsabilità specifiche di proprietari, allevatori e guardiani; ritiene che tutti questi requisiti dovrebbero andare di pari passo con la messa a disposizione di risorse per i produttori in modo da garantirne un'adeguata realizzazione; |
26. |
ritiene che la legislazione europea sul benessere degli animali dovrebbe definire un livello comune di base quanto al benessere degli animali nell'Unione europea, che è il presupposto per la libera ed equa concorrenza nel mercato interno sia per i prodotti nazionali che per le importazioni da paesi terzi; ritiene, tuttavia, che gli Stati membri e le regioni dovrebbero avere la possibilità di consentire a singoli produttori o a gruppi di produttori di introdurre sistemi volontari di più ampia portata, evitando distorsioni della concorrenza e tutelando la competitività dell'Unione europea sui mercati internazionali; |
27. |
ritiene che i prodotti importati debbano rispettare gli stessi requisiti in materia di benessere degli animali di quelli imposti agli operatori europei; |
28. |
chiede di prevedere compensazioni a favore degli agricoltori europei per l’aumento dei costi di produzione associati a standard più elevati in materia di benessere degli animali; suggerisce di integrare il finanziamento di misure a favore del benessere degli animali nei nuovi regimi di sostegno della politica agricola comune a partire dal 2013; |
29. |
ritiene altresì che le informazioni fornite ai cittadini in merito all'elevato livello di benessere degli animali nell'UE e agli sforzi realizzati dai diversi settori interessati debbano essere un elemento chiave di tale politica; |
30. |
ritiene che l'introduzione di requisiti in materia di benessere degli animali negli accordi internazionali sia essenziale per consentire ai nostri produttori di competere in un mercato globalizzato ed evitare la delocalizzazione della produzione in regioni dove i livelli di benessere animale sono inferiori e che, pertanto, esercitano una concorrenza sleale nei confronti del nostro modello; |
31. |
accoglie con favore il dibattito concernente diverse possibilità di etichettatura relativa al benessere animale figuranti nella summenzionata comunicazione della Commissione del 28 ottobre 2009; ricorda, tuttavia, la necessità di prenderle in considerazione in un quadro più ampio, tenendo conto, in particolare, dei diversi sistemi di etichettatura esistenti in materia di ambiente, di nutrizione e di clima; sottolinea che le informazioni in materia destinate ai consumatori europei dovranno assolutamente poggiare su basi scientifiche, solide e consensuali nonché risultare chiare al consumatore; |
32. |
raccomanda che le informazioni fornite sull'etichetta dovrebbero essere precise e dirette e fare riferimento agli elevati standard ambientali richiesti dall'UE; rileva che la Commissione ha il compito di far arrivare ai cittadini le informazioni necessarie sul sistema di benessere degli animali, così da garantire un'informazione obiettiva; |
33. |
raccomanda che si riesamini la coerenza della politica sul benessere animale rispetto al resto delle politiche dell'UE; |
34. |
esorta la Commissione ad effettuare una attenta valutazione dei possibili problemi di competitività che le norme europee in materia di benessere degli animali comportano per i nostri produttori e a rivedere i meccanismi di sostegno ai produttori relativi all'applicazione di tali norme; |
35. |
ritiene che, prima di elaborare eventuali nuove disposizioni legislative, le norme vigenti - di carattere generale o specifico - andrebbero adeguatamente applicate; segnala, a titolo di esempio, il divieto di gabbie di batteria per le galline, le norme sui suini e le norme sul trasporto degli animali e l'allevamento di anatre e oche; sottolinea che ulteriori misure relative al benessere degli animali dovrebbero essere in linea con gli altri obiettivi comunitari, quali lo sviluppo sostenibile, in particolare la produzione zootecnica e il consumo sostenibili, la tutela dell'ambiente e della biodiversità, una strategia per migliorare l'applicazione del vigente legislazione e una strategia coerente per accelerare i progressi verso una ricerca che non utilizza gli animali; |
Una rete europea di centri di riferimento in materia di benessere degli animali
36. |
ritiene che una rete europea coordinata per il benessere degli animali dovrebbe essere istituita nell'ambito delle esistenti istituzioni della Comunità o degli Stati membri, e che il suo lavoro dovrebbe basarsi sulla normativa generale in materia di benessere degli animali sopra proposta; ritiene che una tale rete dovrebbe designare una istituzione come organismo di coordinamento incaricato di svolgere i compiti assegnati all' 'Istituto centrale di coordinamento' cui si fa riferimento nella menzionata comunicazione della Commissione del 28 ottobre 2009; ritiene, inoltre, che tale organismo di coordinamento non dovrebbe in alcun modo duplicare i compiti della Commissione o di altre agenzie, ma dovrebbe diventare uno strumento di sostegno atto a fornire assistenza alla Commissione, agli Stati membri, agli attori della catena alimentare e ai cittadini per quanto concerne la formazione e l'istruzione, le migliori pratiche, l'informazione e la comunicazione con i consumatori nonché a valutare e a fornire le proprie opinioni sulle future proposte legislative e politiche e sul loro impatto sul benessere degli animali, a valutare le norme sul benessere degli animali basando sulle più recenti conoscenze disponibili e a coordinare un sistema UE per la sperimentazione di nuove tecniche; |
37. |
è del parere che, sulla base delle conoscenze scientifiche, le informazioni sui bisogni degli animali ed i modi corretti di trattarli andrebbero trasmesse al pubblico in modo appropriato e responsabile; sottolinea che una rete europea di centri di riferimento dovrebbe essere responsabile dell'attuazione di misure in materia di istruzione e informazione, dal momento che, per evitare posizioni estreme, è essenziale che la trasmissione del sapere avvenga sulla base di criteri di qualità standardizzati; |
Migliore controllo del rispetto della legislazione vigente
38. |
invita la Commissione a valutare quanto prima possibile il costo, per i produttori europei, delle misure in materia di benessere degli animali, e a proporre, al più tardi nel 2012, raccomandazioni, orientamenti e altre misure necessarie per affrontare la perdita di competitività degli allevatori dell'Unione europea; |
39. |
invita gli Stati membri ad adottare iniziative adeguate per garantire che l'idea di protezione e benessere degli animali sia diffusa a livello scolastico; |
40. |
ritiene che l’obiettivo debba consistere in un sistema di controllo mirato, basato su un’analisi del rischio, incentrato su fattori oggettivi e nel cui ambito gli Stati membri nei quali si registrano livelli di infrazione superiori alla media debbano aspettarsi controlli più rigorosi; |
41. |
sottolinea che gli squilibri presenti nella filiera alimentare, descritti nella comunicazione della Commissione dal titolo «Migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa», vanno spesso a detrimento dei produttori primari; ricorda che i costi supplementari dovuti a tali squilibri limitano la capacità di investimento degli stessi produttori primari; |
42. |
sottolinea che il bilancio dell’Unione europea deve includere dotazioni sufficienti per consentire alla Commissione di esercitare i suoi compiti di controllo, di fornire, ove necessario, sostegno ai produttori e di arginare la perdita di competitività dei produttori dovuta all'introduzione di nuove e mutevoli norme sul benessere animale, tenendo conto della necessità che il costo di tali norme non si ripercuota sui ricavi dell'allevatore derivanti dalla vendita dei suoi prodotti; |
43. |
sottolinea che occorre continuare a migliorare e a rafforzare la competitività del settore dell’allevamento attraverso la promozione e il rispetto delle norme vigenti in materia di benessere degli animali, nonché in conformità dei requisiti di protezione dell’ambiente; |
44. |
invita gli Stati membri ad assicurare che qualsiasi violazione delle norme dell'Unione sul benessere degli animali sia oggetto di sanzioni efficaci e proporzionate e che in ogni singolo caso tali sanzioni siano accompagnate da una vasta azione d'informazione e di orientamento da parte delle autorità competenti nonché dalle opportune misure correttive; |
45. |
invita gli Stati membri ad adottare le iniziative adeguate per prevenire future violazioni delle regolamentazioni sul benessere degli animali; |
46. |
accoglie con favore la notevole riduzione dell'uso di antibiotici per animali negli Stati membri, in quanto il loro uso come promotori di crescita è stato vietato nella UE, mentre è ancora consentito negli Stati Uniti e in altri paesi; si attende, tuttavia, che la Commissione e gli Stati membri affrontino in modo responsabile il crescente problema della resistenza agli antibiotici degli animali; invita la Commissione a raccogliere e analizzare dati sull'uso dei prodotti per la salute degli animali, compresi gli antibiotici, al fine di garantire l'utilizzazione efficace di tali prodotti; |
Indicatori e nuove tecniche
47. |
chiede che venga valutato e ulteriormente sviluppato il progetto «Animal Welfare Quality», in particolare per quanto riguarda la semplificazione di tale strumento e la sua applicazione pratica; |
48. |
ritiene che si rivelerà complesso misurare questi indicatori del benessere animale nel caso dei prodotti d’importazione; sottolinea che, senza metterne in dubbio l’utilità o la validità, tali strumenti non dovrebbero tradursi in una distorsione della concorrenza a scapito dei produttori europei; |
49. |
invita la Commissione, sulla base della relazione finale del progetto «Animal Welfare Quality», a proporre un periodo di prova per la valutazione del benessere degli animali all'interno dell'Unione europea ricorrendo ai metodi sviluppati nel quadro di suddetto progetto; |
50. |
invita gli Stati membri, in tale contesto, a sfruttare meglio le opportunità di sostegno a favore della ricerca applicata nonché di investimenti nell’innovazione e nella modernizzazione a beneficio del benessere degli animali, offerte nel quadro dei fondi di sviluppo rurale dell’UE e del 7o programma quadro (2007–2013); invita inoltre gli Stati membri e la Commissione ad aumentare gli investimenti finanziari nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie e tecniche nel settore del benessere degli animali; |
51. |
esorta la Commissione e gli Stati membri a fare del proprio meglio affinché gli orientamenti dell’OIE sul benessere degli animali promuovano buoni livelli di benessere che riflettano in modo adeguato l'evidenza scientifica in questo settore; |
*
* *
52. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU C 308 E del 16.12.2006, pag. 170.
(2) GU C 279 E del 19.11.2009, pag. 89.
(3) GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1.
(4) GU L 94 del 9.4.1999, pag. 24.