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Document 52009IP0374

Aspetti finanziari del trattato di Lisbona Risoluzione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sugli aspetti finanziari del trattato di Lisbona (2008/2054(INI))

OJ C 212E, 5.8.2010, p. 46–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 212/46


Giovedì 7 maggio 2009
Aspetti finanziari del trattato di Lisbona

P6_TA(2009)0374

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sugli aspetti finanziari del trattato di Lisbona (2008/2054(INI))

2010/C 212 E/09

Il Parlamento europeo,

visto il trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato il 13 dicembre 2007 («trattato di Lisbona»),

visto il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, quale emendato dall'Atto unico europeo, nonché i trattati di Maastricht, Amsterdam e Nizza,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1),

vista la risoluzione dell'11 marzo 2003 sulla riforma della procedura di bilancio: possibili opzioni in vista della revisione dei trattati (2),

vista la risoluzione del 29 marzo 2007 sul futuro delle risorse proprie dell'Unione europea (3),

vista la risoluzione dell'8 giugno 2005 sulle sfide e i mezzi finanziari dell'Unione allargata nel periodo 2007-2013 (4),

viste le conclusioni del Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 2008 sulla ripresa dei lavori riguardanti il trattato di Lisbona,

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale(A6-0183/2009),

A.

considerando che il trattato di Lisbona introduce profonde modifiche in materia di finanze dell'Unione, soprattutto in riferimento alle relazioni interistituzionali e alle procedure decisionali,

B.

considerando che esso stabilisce una precisa gerarchia degli atti fondamentali della vita finanziaria e di bilancio dell'Unione, operando in tal modo la necessaria chiarificazione del sistema decisionale,

C.

considerando che il quadro finanziario pluriennale (QFP), cioè la programmazione per più anni delle spese che traduce le priorità politiche dell'Unione in termini finanziari e massimizza le spese dell'Unione durante un periodo determinato, diventa con il trattato di Lisbona un atto giuridicamente vincolante fondato su una nuova specifica base giuridica per l'adozione del regolamento che lo contiene,

D.

considerando che la mancanza di contemporaneità tra i quadri finanziari e i mandati del Parlamento europeo e della Commissione ha finora contribuito a spossessare in parte il Parlamento dei propri poteri in materia di bilancio in quanto è spesso legato a un quadro finanziario negoziato e approvato nella legislatura precedente,

E.

considerando che se non verrà operato nessun cambiamento nel calendario certe legislature del Parlamento non saranno mai in grado di prendere decisioni di bilancio che le impegnano in quanto il quadro finanziario approvato dai precedenti deputati copre l'intera durata del loro mandato,

F.

considerando che la scarsa ampiezza dei margini attualmente disponibili per ciascuna rubrica e la ridotta dotazione dei meccanismi di flessibilità disponibili rendono assai difficile un'adeguata reazione dell'Unione a elementi politici imprevisti e rischiano di svuotare di sostanza la procedura di bilancio annuale,

G.

considerando che l'entrata in vigore del trattato di Lisbona esige che le istituzioni responsabili delle decisioni finanziarie e di bilancio dell'Unione trovino un accordo su una transizione ottimale verso i nuovi atti giuridici e le nuove procedure decisionali,

H.

considerando che, per il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria, è necessario tener conto del bilancio dell'Unione nel coordinare le strategie di bilancio degli Stati membri;

I.

considerando che il Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 2008 ha ribadito che il trattato di Lisbona è necessario per aiutare l'Unione allargata a funzionare in maniera più efficace, più democratica e più efficiente, anche sulla scena internazionale, e ha definito un approccio e garanzie giuridiche che rispondono alle preoccupazioni espresse dagli elettori irlandesi, per consentire che il trattato entri in vigore entro la fine del 2009, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità dei trattati,

Valutazione globale

1.

si compiace dei progressi compiuti con il trattato di Lisbona in materia di controllo democratico e di trasparenza delle finanze dell'Unione; segnala la necessità di migliorare e adattare i meccanismi di concertazione interistituzionale e i metodi di cooperazione interna volti a permettere al Parlamento di avvalersi pienamente dei suoi nuovi poteri;

Risorse proprie

2.

deplora, per quanto riguarda le risorse proprie dell'Unione, che gli Stati membri non abbiano colto l'occasione di istituire un sistema di autentiche risorse proprie dell'Unione più equo, più trasparente e più agevolmente percettibile da parte del cittadino e soggetto a una procedura decisionale più democratica;

3.

deplora in particolare che nessun progresso sia stato compiuto per associare il Parlamento alla definizione dei limiti e del tipo di risorse proprie di cui l'Unione dispone; ricorda che la separazione tra la decisione sulle entrate e quella sulle spese continua a sussistere;

4.

plaude, tuttavia, agli sforzi compiuti per quanto riguarda la possibilità di adottare norme d'attuazione della decisione sulle risorse proprie grazie a una procedura legislativa speciale secondo cui il Consiglio decide a maggioranza qualificata solo dopo l'approvazione del Parlamento;

5.

chiede al Consiglio di utilizzare al massimo tale modalità per rendere la procedura decisionale più flessibile;

Quadro finanziario pluriennale

6.

si compiace del fatto che nel trattato di Lisbona sia stato formalizzato il QFP, che diventa un atto giuridicamente vincolante; ricorda che tale quadro stabilisce la programmazione delle spese dell'Unione e le massimizza per un periodo determinato contribuendo al rafforzamento della disciplina di bilancio;

7.

accoglie positivamente il fatto che il regolamento che fissa il QFP dovrà essere approvato congiuntamente dal Parlamento e dal Consiglio attraverso una procedura speciale;

8.

deplora tuttavia il fatto che il trattato di Lisbona abbia mantenuto l'esigenza della decisione all'unanimità del Consiglio per l'adozione del QFP rendendo la procedura decisionale molto difficile e favorendo un negoziato sul cosiddetto «minimo comune denominatore»; incoraggia pertanto il Consiglio europeo a utilizzare, non appena possibile, la clausola che gli permette, attraverso una decisione all'unanimità, di passare alla maggioranza qualificata per l'adozione del QFP;

9.

deplora altresì il fatto che nella nuova procedura il Parlamento abbia solo un diritto di approvazione e non un vero e proprio potere di codecisione; sottolinea comunque che il trattato di Lisbona ha previsto che le istituzioni devono fare tutto il possibile sin dall'inizio della procedura per garantirne il successo finale; invita dunque il Consiglio a rendersi disponibile sin dall'inizio della procedura per instaurare un dialogo politico strutturato con il Parlamento onde tenere pienamente conto delle priorità di quest'ultimo;

10.

constata che il trattato di Lisbona indica che il QFP verterà non solo sugli «importi» dei «massimali annui degli stanziamenti per impegni per categoria di spesa e del massimale annuo degli stanziamenti per i pagamenti», ma anche su «ogni altra disposizione utile per il corretto svolgimento della procedura annuale di bilancio» (5);

Durata del QFP

11.

si compiace del fatto che il trattato di Lisbona rende possibile una programmazione finanziaria superiore a cinque anni in modo da abbinarla, per quanto possibile e a condizione che vengano realizzati gli adattamenti necessari, con il mandato del Parlamento e della Commissione come richiesto dalla logica democratica; sottolinea che potrebbero rendersi necessari particolari accordi per affrontare le necessità di politiche specifiche per cicli finanziari più lunghi;

12.

sostiene dunque il passaggio a un QFP quinquennale, ma è cosciente che una piena coincidenza tra il QFP e il mandato del Parlamento e della Commissione può essere difficile se si considera che possono essere necessari tempi negoziali di un anno per consentire a ogni nuova legislatura del Parlamento e a ogni nuovo mandato della Commissione di prendere le decisioni politico-finanziarie fondamentali durante il loro mandato;

13.

ritiene molto positiva l'integrazione del QFP nella logica globale della programmazione strategica interistituzionale – concetto questo che peraltro è rafforzato nel trattato di Lisbona – come suggerito nella relazione della commissione per gli affari costituzionali sull'equilibrio istituzionale (6);

14.

sostiene la proposta formulata in tale relazione secondo cui il nuovo collegio dei commissari, in sede di presentazione del suo «programma per il mandato» deve sottoporre proposte sugli orientamenti del quadro finanziario che considera necessari alla realizzazione delle priorità politiche del suo mandato, priorità che, una volta condiviso tra le istituzioni il programma di legislatura, verrebbero sviluppate attraverso le sue proposte nel QFP;

15.

ritiene d'altra parte che durante i dibattiti in plenaria e le audizioni davanti alle commissioni parlamentari il candidato alla presidenza della Commissione dovrebbe essere già in grado di fornire indicazioni sulle conseguenze finanziarie prevedibili degli obiettivi politici che la nuova Commissione intende perseguire;

16.

sottolinea che la transizione verso un sistema di programmazione finanziaria quinquennale, come già menzionato, potrebbe esigere il prolungamento e l'aggiustamento del QFP attuale fino al 2016 per fare in modo che il prossimo QFP quinquennale possa entrare in vigore all'inizio del 2017 (7); raccomanda che i negoziati sul successivo QFP siano in ogni caso conclusi alla fine del primo trimestre del 2016 per far sì che la procedura di bilancio 2017 sia pronta secondo i parametri del quadro che entrerà in vigore nel 2017;

17.

sottolinea che i negoziati dovranno essere condotti in modo che le istituzioni prevedano l'entrata in vigore del nuovo QFP nel 2016;

18.

ritiene che il prolungamento e aggiustamento dell'attuale QFP debba esser preso in considerazione in sede di prossima riunione di metà percorso nel 2010;

Flessibilità

19.

sottolinea che il carattere giuridicamente vincolante del QFP richiede, oggi più che mai, l'introduzione di una maggiore flessibilità per consentire all'Unione di reagire alle sfide impreviste, sia al suo interno che all'esterno in modo sufficientemente flessibile e efficace;

20.

richiama l'attenzione sul fatto che il trattato di Lisbona prevede la reiterazione dei massimali e delle altre disposizioni del QFP corrispondente all'ultimo anno qualora il nuovo quadro non abbia potuto essere approvato prima della scadenza del precedente; è del parere che ciò rappresenta un argomento in più a favore di una maggiore flessibilità;

21.

insiste a tal fine sull'importanza di rafforzare i meccanismi di flessibilità all'interno di ciascuna rubrica e tra di esse, da un lato, e attraverso strumenti di flessibilità specializzati e attivabili al di fuori dei margini, dall'altro;

22.

ricorda che la commissione per i bilanci sarà indotta a pronunciarsi su tali questioni in sede di adozione della sua relazione sulla revisione di metà percorso del QFP 2007-2013;

Passaggio dall'accordo interistituzionale al QFP

23.

ribadisce la necessità di trovare in tempo utile prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona un accordo tra le istituzioni sul modo di passare dall'attuale accordo interistituzionale a un QFP contenuto in un atto legislativo come previsto dal trattato di Lisbona; rammenta che è necessario un periodo di otto settimane per l'esame dei progetti di atti legislativi da parte dei parlamenti nazionali;

24.

ritiene al riguardo che occorrerà trovare un accordo sulla distribuzione delle norme ora contenute nell'accordo interistituzionale e che devono «scivolare» verso il QFP, sulle norme che troverebbero posto nel futuro regolamento finanziario o ancora su quelle che giustificherebbero, se del caso, il mantenimento di un accordo interistituzionale – eventualmente arricchito di nuove disposizioni – sulla cooperazione di bilancio; ricorda che tale divisione delle norme dell'attuale accordo interistituzionale dovrà avvenire tenendo conto dei criteri enunciati nel trattato di Lisbona stesso;

Procedura di bilancio annuale

25.

accoglie assai favorevolmente la soppressione della distinzione tra le spese obbligatorie (SO) e le spese non obbligatorie (SNO) che implica il diritto del Parlamento di decidere in termini di parità di competenze con il Consiglio sull'insieme delle spese dell'Unione;

26.

sottolinea che la soppressione della distinzione tra SO e SNO non confligge con l'obbligo dell'Unione di rispettare i propri impegni finanziari e si compiace del fatto che il trattato di Lisbona riconosce che spetta al Parlamento, al Consiglio e alla Commissione vigilare «sulla disponibilità dei mezzi finanziari necessari a consentire all'Unione di rispettare gli obblighi giuridici nei confronti dei terzi» (8);

27.

nota che i cambiamenti introdotti nella procedura annuale dovrebbero tendere verso la sua semplificazione creando una lettura unica per ciascuna istituzione e attuando vari dispositivi destinati a facilitare l'accordo i due rami dell'autorità di bilancio; sottolinea che questi cambiamenti devono permettere di ridurre la burocrazia;

Ruolo della Commissione

28.

sottolinea il rafforzamento del ruolo conferito alla Commissione che acquisisce il diritto di iniziativa in materia di bilancio e può modificare il proprio progetto di bilancio fino al momento in cui è convocato il comitato di conciliazione;

29.

si compiace del fatto che il trattato riconosce altresì che spetta alla Commissione prendere tutte le iniziative necessarie per ravvicinare le posizioni del Parlamento e del Consiglio durante i lavori del comitato di conciliazione e la invita pertanto ad assumere pienamente il suo ruolo di mediatore tra il Parlamento e il Consiglio in vista dell'ottenimento dell'accordo;

Una logica completamente nuova

30.

richiama l'attenzione sul fatto che la nuova procedura comporta una lettura unica da parte di ciascuna delle istituzioni sul progetto di bilancio; sottolinea che la nuova procedura e la lettura unica non consentono più de facto alle istituzioni di correggere la rispettiva posizione in seconda lettura, come poteva avvenire prima; è pertanto convinto che questa procedura implicherà l'esigenza per il Parlamento di mettere a punto le sue priorità politiche in una fase precedente, adattando di conseguenza l'approccio operativo e i metodi organizzativi finalizzati a raggiungere la totalità degli obiettivi fissati;

31.

ricorda che tale lettura unica deve far affermare le priorità politiche del Parlamento permettendogli altresì di trovare l'accordo con il Consiglio al termine del comitato di conciliazione (ovvero votare nuovamente i propri emendamenti a larga maggioranza, in caso di approvazione da parte del Parlamento e di reiezione da parte del Consiglio del testo convenuto in comitato di conciliazione);

32.

insiste in tale contesto sull'importanza di mantenere un calendario pragmatico simile a quello attuale, pur prevedendo per tempo dei meccanismi di concertazione; ricorda d'altra parte che l'introduzione di meccanismi informali di dialogo tra le istituzioni è fondamentale se si vuol facilitare l'accordo sin dall'inizio della procedura e poi durante la medesima;

33.

è convinto che il trattato di Lisbona rafforzerà i poteri del Parlamento a condizione che quest'ultimo si doti dei mezzi per gestire efficacemente l'accorciamento del calendario e l'esigenza crescente di anticipazione indotta dalla nuova procedura;

34.

è del parere che in futuro la risoluzione del Parlamento che precede la prima riunione di conciliazione avrà un'importanza maggiore in quanto consentirà al Parlamento di enunciare formalmente le sue priorità di bilancio per l'esercizio finanziario a venire, senza essere condizionato da considerazioni tattiche derivanti dalla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio; ritiene che detta risoluzione consentirà così alle altre istituzioni di discernere chiaramente quali sono le priorità del Parlamento prima dei negoziati interistituzionali; aggiunge che ciò offrirà al Parlamento l'opportunità di fornire alcune linee guida iniziali riguardanti i progetti pilota e le azioni preparatorie;

35.

ricorda anche che tali priorità saranno di grande utilità per il Parlamento in quanto potranno costituire linee direttrici per la sua lettura del progetto di bilancio come pure mandato alla sua delegazione per i negoziati al comitato di conciliazione;

36.

insiste sull'importanza di organizzare a luglio di ogni anno un dialogo a tre al fine di consentire a ciascuna istituzione di avere un'indicazione chiara delle priorità delle altre parti e al Parlamento di portare a conoscenza delle altre istituzioni il contenuto della risoluzione di luglio sul progetto di bilancio;

37.

evidenzia l'utilità politica di istituire, nel rispetto delle competenze proprie di ciascuno, un dialogo approfondito con le omologhe commissioni dei parlamenti nazionali sul progetto di bilancio e sulle priorità del Parlamento per la procedura di bilancio annuale;

Comitato di conciliazione

38.

sottolinea l'importanza che avrà in futuro il comitato di conciliazione in quanto sede di composizione delle divergenze politiche tra i due rami dell'autorità di bilancio; ricorda che tale comitato sarà incaricato di trovare, in 21 giorni, un accordo su un testo di compromesso che entrerà in vigore se non sarà respinto dall'autorità di bilancio; ritiene che occorra assicurare a tale comitato una composizione politica di altissimo livello;

39.

si compiace del fatto che il trattato di Lisbona attribuisce un ruolo decisivo al Parlamento alla fine della procedura; rileva infatti che:

il testo del comitato di conciliazione («progetto comune») non sarà considerato approvato se il Parlamento vi si oppone (a maggioranza dei membri che lo compongono);

se il Consiglio respinge il progetto comune mentre il Parlamento lo approva, esso entra in vigore tal quale oppure il Parlamento può imporre gli emendamenti che aveva approvato durante la sua lettura del progetto di bilancio a maggioranza qualificata (a maggioranza dei membri che lo compongono più i tre/quinti dei voti espressi);

40.

sottolinea l'auspicio che la delegazione del Parlamento al comitato di conciliazione sia presieduta dal presidente della commissione per i bilanci e comprenda, se necessario e fatto salvo il carattere politico della nomina dei suoi membri da parte dei gruppi politici, oltre ai membri di tale commissione, i membri delle commissioni parlamentari specializzate, nel caso in cui sia oggetto di negoziato una questione specifica che ricade nel loro ambito di competenza;

41.

invita il Consiglio a trovare rapidamente un accordo con il Parlamento sulle modalità di funzionamento del comitato di conciliazione;

42.

ritiene da parte sua che il comitato di conciliazione dovrebbe poter riunirsi almeno due volte, se ciò sarà necessario per trovare un accordo al massimo livello politico, mentre le sue riunioni dovrebbero essere precedute da un trilogo politico preparatorio secondo la formula tradizionale; ricorda la necessità che i rappresentanti il Consiglio siano dotati di un mandato politico negoziale per tali incontri;

43.

propone che i lavori siano preparati da un gruppo preparatorio interistituzionale composto dal relatore generale accompagnato dai rappresentanti dei gruppi politici per il Parlamento e dal rappresentante permanente del paese che esercita la Presidenza dell'Unione, lasciando aperta la possibilità che questi sia accompagnato dai rappresentanti di altre due presidenze a livello di troika;

44.

ricorda altresì che le istituzioni devono mettersi d'accordo sulla composizione della segreteria di tale comitato che dovrebbe verosimilmente essere composta di funzionari di entrambi i rami dell'autorità di bilancio e assistita dalla Commissione;

Questioni agricole

45.

richiama l'attenzione sul fatto che la regola secondo cui la Commissione non può più modificare il suo progetto dopo la convocazione del comitato di conciliazione non consente più il ricorso alla tradizionale lettera rettificativa d'autunno per tener conto delle previsioni aggiornate sulla politica agricola e le sue implicazioni di bilancio; ritiene che in tal caso la procedura più adeguata sia quella della presentazione da parte della Commissione, se necessario, di un progetto di bilancio rettificativo specifico («BR agricolo») una volta definitivamente stabiliti tutti i dati agricoli;

Relazioni con il potere legislativo

46.

sottolinea che il parallelismo tra l'estensione del potere di bilancio del Parlamento a tutte le spese dell'Unione e la quasi generalizzazione della codecisione in materia legislativa richiede una maggiore presa in considerazione della dimensione finanziaria dell'attività legislativa; ritiene necessario a tal fine accrescere la cooperazione tra la commissione per i bilanci e le commissioni settoriali per tenere in debita considerazione l'impatto dell'attività legislativa del Parlamento in materia finanziaria soprattutto per quanto riguarda le ripercussioni sul QFP e sul bilancio annuale; propone in tale ottica che i comitati di conciliazione legislativa su materie che hanno un impatto finanziario comprendano un membro della commissione per i bilanci; rammenta, in proposito, i lavori del gruppo di lavoro sulla riforma parlamentare, in particolare per quel che riguarda le forme specifiche di cooperazione tra le commissioni parlamentari di cui alla terza relazione interlocutoria;

47.

ricorda altresì che il trattato di Lisbona estende a tutte le istituzioni dell'Unione l'obbligo di vigilare sul rispetto della disciplina di bilancio; ribadisce che il regolamento interno del Parlamento prevede già una procedura specifica per garantire il rispetto di tale principio; reputa che occorra rendere tale procedura più operativa ed efficace;

Regolamento finanziario

48.

si compiace del fatto che il regolamento finanziario diventa un regolamento approvato conformemente alla procedura legislativa ordinaria (codecisione) dal Parlamento europeo e dal Consiglio, previo parere della Corte dei conti;

49.

ricorda che il trattato di Lisbona contiene le principali disposizioni per operare la distinzione tra le norme dell'attuale accordo interistituzionale che dovrebbero trovar posto nel futuro accordo e quelle che dovrebbero invece essere integrate nel QFP;

50.

nota tuttavia che il regolamento finanziario dovrebbe includere tutte le norme necessarie per definire la procedura conformemente alle disposizioni del trattato (9); ritiene che tale formulazione coprirebbe il funzionamento del comitato di conciliazione, il meccanismo di allerta e ovviamente l'aggiornamento delle norme del regolamento finanziario direttamente interessate dalle modifiche del trattato di Lisbona (vale a dire l'abolizione della differenza tra SO e SNO, una nuova procedura di codecisione per gli storni, ecc.);

51.

ritiene cruciale che le istituzioni trovino a tempo debito un accordo politico su tali questioni affinché, una volta entrato in vigore il trattato di Lisbona, possano essere rapidamente apportate le modifiche necessarie del regolamento finanziario secondo la nuova procedura e si possano adottare, se necessario, accordi provvisori che consentano il regolare proseguimento della procedura di bilancio;

52.

invita la Commissione a presentare a tempo debito una proposta suscettibile di permettere al Parlamento e al Consiglio di trovare un accordo sull'applicazione della distinzione di cui al paragrafo 49 al contenuto dell'attuale accordo interistituzionale;

53.

sostiene che tale adeguamento del regolamento finanziario non debba in alcun caso essere confuso con la sua revisione triennale prevista per il 2010;

Impatto di bilancio delle modifiche istituzionali e delle nuove competenze dell'Unione europea

54.

nota che l'entrata in vigore del trattato di Lisbona avrà anche un impatto sul bilancio dell'Unione per quanto riguarda le innovazioni che introduce a livello istituzionale, in particolare l'elevazione del Consiglio europeo al rango di istituzione accompagnata dalla creazione di una presidenza fissa nonché dalla creazione della carica di Alto rappresentante e del Servizio europeo per l'azione esterna, il cui compito è quello di appoggiarne l'azione;

55.

ribadisce sin d'ora la sua intenzione di esercitare pienamente i propri poteri di bilancio per quanto riguarda tali innovazioni istituzionali e sottolinea l'importanza di pervenire in tempo utile a un accordo politico con il Consiglio sul finanziamento del Consiglio europeo e in particolare della sua presidenza fissa, nonché sul finanziamento del futuro Servizio europeo per l'azione esterna; sottolinea che il finanziamento di tale servizio deve rimanere totalmente sotto il controllo dell'autorità di bilancio;

56.

fa rilevare che nel quadro della PESC e della politica di sicurezza e di difesa comune il trattato di Lisbona prevede l'istituzione di nuove procedure per un rapido accesso al bilancio dell'Unione e per la creazione di un fondo di avvio costituito dai contributi degli Stati membri; sottolinea tuttavia che tutte le azioni esterne dell'Unione dovrebbero di norma essere finanziate con stanziamenti comunitari e soltanto in via eccezionale – in caso di emergenza – con contributi che esulano dal bilancio dell'Unione;

57.

constata che il trattato di Lisbona avrà altresì un impatto finanziario, al momento limitato, in conseguenza delle nuove competenze specifiche attribuite all'Unione; si dichiara pronto ad analizzare, al momento opportuno, le conseguenze concrete dell'esercizio di tali nuove competenze; è del parere che la loro attuazione, nella loro globalità, non avverrà certamente immediatamente dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, ma via via che verranno elaborate le pertinenti proposte legislative; ritiene tuttavia che il loro finanziamento non debba avvenire a danno del finanziamento delle attuali attività dell'Unione;

Coordinamento con i bilanci nazionali

58.

desidera invitare i parlamenti nazionali a partecipare ogni anno, prima dell'esame dei rispettivi progetti di bilancio, a un dibattito comune e pubblico sugli orientamenti delle politiche di bilancio nazionali e comunitarie in modo da introdurre, sin dalla fase iniziale, un quadro di riflessione comune per il coordinamento delle politiche nazionali degli Stati membri tenendo conto dell'apporto comunitario;

59.

rileva che la decisione sulla ripartizione delle spese del bilancio dell'Unione europea per quel che riguarda i grandi obiettivi dell'Unione, potrebbe essere utilmente illustrata dalla pubblicazione annuale da parte di ciascuno Stato membro, degli stanziamenti di bilancio nazionali ed eventualmente regionali che contribuiscono alla realizzazione di questi obiettivi;

*

* *

60.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU C 61 E del 10.3.2004, pag. 143.

(3)  GU C 27 E del 31.1.2008, pag. 214.

(4)  GU C 124 E del 25.5.2006, pag. 373.

(5)  Articolo 312, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(6)  Relazione Dehaene del 18 marzo 2009 sull'impatto del trattato di Lisbona sullo sviluppo dell'equilibrio istituzionale dell'Unione europea (A6-0142/2009).

(7)  Secondo il modello descritto nella tabella seguente della relazione della commissione per i bilanci del 26 febbraio 2009 sul riesame di metà percorso del quadro finanziario 2007-2013 (A6-0110/2009).

Anno

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

prep. bilancio

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020


Legislatura

2004 / 2009

2009 / 2014

2014 / 2019

QFP

Riesame 2007 / 2013

2013 / 2016

2017 / 2021

(8)  Articolo 323 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(9)  Secondo l'articolo 322, paragrafo 1, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea esso deve includere «le regole finanziarie che stabiliscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio».


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