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Document 52009IP0373

Nuove competenze e prerogative del Parlamento nell'applicazione del trattato di Lisbona Risoluzione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sulle nuove competenze e prerogative del Parlamento nell'applicazione del trattato di Lisbona (2008/2063(INI))

OJ C 212E, 5.8.2010, p. 37–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 212/37


Giovedì 7 maggio 2009
Nuove competenze e prerogative del Parlamento nell'applicazione del trattato di Lisbona

P6_TA(2009)0373

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sulle nuove competenze e prerogative del Parlamento nell'applicazione del trattato di Lisbona (2008/2063(INI))

2010/C 212 E/08

Il Parlamento europeo,

visto il trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea (trattato di Lisbona), firmato il 13 dicembre 2007,

visti il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, modificato dall'Atto unico europeo e dai trattati di Maastricht, Amsterdam e Nizza,

vista la Carta dei diritti fondamentali del 12 dicembre 2007,

vista la dichiarazione di Laeken del 15 dicembre 2001 sul futuro dell'Unione europea,

visto il trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, firmato il 29 ottobre 2004, a Roma,

vista la sua risoluzione del 7 giugno 2007 sul tracciato per il processo costituzionale dell'Unione (1),

vista la sua risoluzione dell'11 luglio 2007 sulla convocazione della Conferenza intergovernativa (CIG): parere del Parlamento europeo (articolo 48 del trattato sull'Unione europea) (2),

vista la sua risoluzione del 20 febbraio 2008 sul trattato di Lisbona (3),

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali nonché i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per il commercio internazionale, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la pesca, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione giuridica, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e della commissione per le petizioni (A6-0145/2009),

Nuove politiche

Nuovi obiettivi e clausole orizzontali

1.

accoglie con favore il carattere vincolante che il trattato di Lisbona conferisce alla Carta dei diritti fondamentali e si compiace del riconoscimento dei diritti, delle libertà e dei principi che vi figurano per tutti i cittadini e i residenti nell'Unione europea; sottolinea che il trattato di Lisbona s'impegna ad assicurare il pieno rispetto della Carta;

2.

plaude al rafforzamento della democrazia rappresentativa e partecipativa grazie, tra l'altro, all'introduzione della cosiddetta «iniziativa dei cittadini» (articolo 11 del trattato dell'Unione europea, quale modificato dal trattato di Lisbona (TUE)), in base alla quale i cittadini dell'Unione europea, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono invitare la Commissione a presentare una proposta di atto giuridico;

3.

si compiace del fatto che la protezione dell'ambiente occupi una posizione preminente in tutte le politiche dell'Unione europea e che il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, quale modificato dal trattato di Lisbona (TFUE), contenga, all'articolo 191, un riferimento specifico alla lotta ai cambiamenti climatici a livello internazionale; sottolinea che il Parlamento europeo dovrebbe continuare a spingere l'Unione europea ad assumere un ruolo guida in tutte le politiche relative alla lotta ai cambiamenti climatici e al riscaldamento globale;

4.

valuta positivamente il fatto che il TFUE colleghi la realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al rispetto dei diritti fondamentali e degli ordinamenti giuridici dell'Unione europea e dei suoi Stati membri (articolo 67 del TFUE);

5.

prende atto in particolare dell'obiettivo di creare «un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale e (…) un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente» (articolo 3, paragrafo 3, del TUE), collegando in tal modo l'obiettivo del completamento del mercato interno ad altre finalità;

6.

prende atto con soddisfazione del fatto che la parità tra donne e uomini è stata inserita tra i valori (articolo 2 del TUE) e gli obiettivi (articolo 3, paragrafo 3, del TUE) dell'Unione europea;

7.

si compiace del fatto che, conformemente all'articolo 208, paragrafo 1, del TFUE «la politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea e quella degli Stati membri si completano e si rafforzano reciprocamente», mentre, ai sensi dell'articolo 177, paragrafo 1, del TCE, attualmente in vigore, «la politica della Comunità nel settore della cooperazione allo sviluppo […] integra quelle svolte dagli Stati membri»; sottolinea l'accresciuta responsabilità del Parlamento, dato che l'Unione europea svolgerà un ruolo maggiore a livello d'iniziativa nella definizione delle politiche che, a sua volta, dovrebbe contribuire a migliorare il coordinamento tra i donatori e la divisione del lavoro nonché l'efficacia degli aiuti ai fini della «riduzione e, a termine, dell'eliminazione della povertà» nel contesto degli obiettivi di sviluppo del millennio;

8.

ritiene che l'inclusione della coesione territoriale quale obiettivo dell'Unione europea (articolo 3 del TUE) completi gli obiettivi della coesione economica e sociale e che l'introduzione di basi giuridiche nelle rispettive aree accrescerà la capacità del Parlamento di valutare l'impatto territoriale delle politiche chiave dell'Unione europea; rileva con soddisfazione che lo statuto speciale delle regioni ultraperiferiche è confermato dagli articoli 349 e 355 del TFUE;

9.

valuta positivamente l'introduzione di disposizioni orizzontali per quanto riguarda un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana, la lotta contro la discriminazione e la tutela dell'ambiente, che costituiscono i principi generali alla base del processo decisionale dell'Unione europea (articoli 9, 10 e 11 del TFUE);

10.

saluta inoltre il rafforzamento della protezione dei consumatori in quanto compito trasversale nella definizione e attuazione delle altre politiche comunitarie, dal momento che tale compito ha ora una collocazione più visibile nell'articolo 12 del TFUE;

11.

si compiace della clausola sulla solidarietà contenuta nell'articolo 122 del TFUE, in base alla quale il Consiglio può decidere le misure adeguate qualora sorgano gravi difficoltà nell'approvvigionamento di determinati prodotti, in particolare nel settore dell'energia;

12.

si compiace del fatto che l'articolo 214 del TFUE riconosca che l'aiuto umanitario rientra a pieno titolo tra le politiche dell'Unione europea; esprime l'opinione che la parte quinta, titolo III, capo 1 (cooperazione allo sviluppo) e capo 3 (aiuto umanitario) del TFUE costituiscano una chiara base giuridica per gli aiuti umanitari e l'assistenza allo sviluppo ai quali si applica la procedura legislativa ordinaria;

13.

si compiace, altresì, del rafforzamento delle competenze dell'Unione europea nel settore della protezione civile, per fornire assistenza e soccorso puntuali nei paesi terzi in caso di catastrofi (articolo 214 del TFUE);

Nuove basi giuridiche

14.

sottolinea che l'ampliamento dell'azione esterna dell'Unione europea prevista dal trattato di Lisbona, compresa la predisposizione di nuove basi giuridiche e di strumenti concernenti settori che rientrano nella politica estera (azione esterna e politica estera e di sicurezza comune (PESC)/politica europea in materia di sicurezza e di difesa) richiede un nuovo equilibrio interistituzionale che garantisca un adeguato controllo democratico da parte del Parlamento;

15.

plaude al fatto che l'energia trovi ora la sua collocazione distinta nella parte 3, titolo XXI, e che le azioni in tale settore abbiano quindi una base giuridica (articolo 194 del TFUE); rileva, tuttavia, che, sebbene in linea generale sarà applicata la procedura legislativa ordinaria, le decisioni sul mix energetico resteranno di competenza degli Stati membri, mentre per le misure fiscali in tale settore continuerà ad essere richiesta solo la consultazione del Parlamento europeo;

16.

prende atto con soddisfazione dei valori comuni dell'Unione europea per quanto riguarda i servizi di interesse economico generale e si compiace che la base giuridica consenta la definizione di principi e condizioni che disciplinano la prestazione di servizi di interesse economico generale secondo la procedura legislativa ordinaria (articolo 14 del TFUE e protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale);

17.

ritiene che le modifiche introdotte dal trattato di Lisbona nel settore della politica commerciale comune (PCC) (articoli 206 e 207 del TFUE) contribuiscano nel complesso a potenziare la sua legittimità democratica e la sua efficacia, in particolare con l'introduzione della procedura legislativa ordinaria e il requisito dell'approvazione per tutti gli accordi; rileva che tutte le questioni rientranti nella PCC diventeranno di esclusiva competenza dell'Unione, il che significa che non si avranno più accordi commerciali misti, conclusi sia dall'Unione che dagli Stati membri;

18.

esprime la propria soddisfazione per l'inserimento di una disposizione sulla politica spaziale europea (articolo 189 del TFUE) e si compiace dell'opportunità offerta al Parlamento e al Consiglio di adottare, con la procedura legislativa ordinaria, le misure necessarie per istituire un programma spaziale europeo; ritiene tuttavia che la formulazione «ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri» figurante nell'articolo summenzionato possa creare degli ostacoli in vista dell'attuazione di una politica spaziale europea comune;

19.

sottolinea che il trattato di Lisbona comprende una nuova base giuridica che prevede la procedura di codecisione ai fini della protezione dei diritti di proprietà intellettuale (articolo 118 del TFUE);

20.

si compiace che sia stato esteso il campo d'azione dell'Unione europea nel settore della politica per la gioventù, incoraggiando così la partecipazione dei giovani alla vita democratica in Europa (articolo 165 del TFUE);

21.

plaude alla nuova base giuridica stabilita all'articolo 298 del TFUE il quale prevede che «nell'assolvere i loro compiti le istituzioni, organi e organismi dell'Unione europea si basano su un'amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente», in quanto fornisce la base per un regolamento che disciplini le procedure amministrative dell'Unione europea;

22.

plaude al rafforzamento della base giuridica per l'adozione di misure comunitarie nel campo della prevenzione e della lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea (articolo 325 del TFUE); fa notare che il trattato di Lisbona sopprime la precisazione contenuta nell'attuale articolo 280 del TCE secondo cui «tali misure non riguardano l'applicazione del diritto penale nazionale o l'amministrazione della giustizia negli Stati membri»;

23.

sottolinea che le nuove disposizioni del trattato concernenti la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale comprendono una base giuridica per l'adozione di misure di sostegno alla formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari (articoli 81 e 82 del TFUE);

24.

sottolinea che il trattato di Lisbona prevede inoltre l'eventuale istituzione di una Procura europea per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea (articolo 86 del TFUE);

25.

si compiace del fatto che il trattato di Lisbona introduca disposizioni vincolanti per la tutela dei diritti del minore, nel quadro degli obiettivi della politica interna ed esterna dell'Unione europea (articolo 3, paragrafo 3, comma 2, e paragrafo 5, del TUE);

26.

si compiace del fatto che il turismo sia incluso, con un nuovo titolo, nel trattato di Lisbona (articolo 195 del TFUE) il quale prevede che l'Unione europea completi l'azione degli Stati membri nel settore; si compiace altresì del fatto che la procedura legislativa ordinaria disciplinerà l'adozione delle proposte legislative che rientrano in questo titolo;

27.

apprezza il fatto che il trattato di Lisbona abbia incluso lo sport tra i settori per i quali è prevista una base giuridica (articolo 165 del TFUE); sottolinea, in particolare, che l'Unione europea può finalmente intervenire a favore dello sviluppo dello sport e della sua dimensione europea, tenendo in debita considerazione le specificità dello sport nell'ambito dell'attuazione di altre politiche europee;

Nuovi poteri al Parlamento

Nuovi poteri di codecisione

28.

plaude al fatto che il trattato di Lisbona rafforzerà considerevolmente la legittimità democratica dell'Unione europea, estendendo i poteri di codecisione del Parlamento;

29.

si compiace del fatto che lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia sia pienamente integrato nel TFUE (articoli 67 - 89), mettendo in tal modo formalmente fine al terzo pilastro; si compiace che la maggior parte delle decisioni concernenti le politiche nel campo della giustizia civile, dell'asilo, dell'immigrazione e dei visti nonché la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale siano soggette alla procedura legislativa ordinaria;

30.

ritiene che l'introduzione della procedura legislativa ordinaria nel settore della politica agricola comune (PAC) migliori la responsabilità democratica dell'Unione europea, dal momento che il Parlamento europeo potrà colegiferare su un piano di parità con il Consiglio; sottolinea che la codecisione si applicherà a tutta la legislazione del settore, a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE e che ciò riguarderà in particolare i quattro testi orizzontali principali in campo agricolo (organizzazione comune unica dei mercati agricoli, il regolamento sui pagamenti diretti, il regolamento sullo sviluppo rurale e il finanziamento della PAC); sottolinea, inoltre, che anche la legislazione sulla qualità, l'agricoltura biologica e la sua promozione rientreranno nel campo di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE;

31.

fa notare come tutte le misure che il Consiglio può adottare ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE siano assoggettate alla previa approvazione, secondo la procedura legislativa ordinaria, di un atto normativo ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE, che stabilisce le condizioni e i limiti relativi ai poteri conferiti al Consiglio; è del parere che l'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE non istituisca un potere autonomo per l'adozione o la modifica di atti del Consiglio già in vigore nell'ambito della PAC né fornisca una base giuridica in tal senso; invita il Consiglio ad astenersi dall'adottare le misure di cui all'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE senza consultare preventivamente il Parlamento;

32.

prende atto del fatto che il trattato di Lisbona modifica profondamente il processo decisionale per la politica comune della pesca (PCP) aumentandone altresì la responsabilità democratica; si compiace del fatto che il Parlamento e il Consiglio stabiliranno, nel quadro della procedura legislativa ordinaria, le norme necessarie per conseguire gli obiettivi della PCP (articolo 43, paragrafo 2, del TFUE); ritiene, a tale riguardo, che qualsiasi argomento formalmente inserito nel regolamento annuale, diverso dalla fissazione delle possibilità di pesca e della distribuzione delle quote, come le misure tecniche o lo sforzo di pesca, o l'incorporazione di accordi adottati nel quadro delle organizzazioni regionali di pesca, che hanno la propria base giuridica, dovrebbe essere soggetto alla procedura legislativa ordinaria;

33.

si compiace dell'introduzione della procedura legislativa ordinaria per l'adozione di norme dettagliate sulla procedura di sorveglianza multilaterale (articolo 121, paragrafo 6, del TFUE), che dovrebbe rafforzare il coordinamento economico;

34.

ritiene che il riconoscimento della Banca centrale europea (BCE) in quanto istituzione dell'Unione europea rafforzi la sua responsabilità di riferire in materia di politica monetaria; si compiace del fatto che numerose disposizioni dello statuto del Sistema europeo delle banche centrali (SEBC) e della BCE possano essere modificate previa consultazione del Parlamento, ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 2, di detto statuto; è del parere che tale possibilità non sia in conflitto con l'indipendenza della BCE nell'ambito della politica monetaria o con le priorità stabilite nel trattato;

35.

ritiene che l'articolo 182 del TFUE rappresenti un miglioramento, in quanto il programma quadro pluriennale e l'attuazione dello spazio europeo della ricerca, che l'articolo prevede, saranno soggetti alla procedura legislativa ordinaria; rileva, tuttavia, che i programmi specifici menzionati nell'articolo saranno adottati secondo una procedura legislativa speciale, che comporta la semplice consultazione del Parlamento europeo (articolo 182, paragrafo 4, del TFUE);

36.

si compiace del fatto che, per quanto riguarda l'attuazione dei Fondi strutturali, il trattato di Lisbona collochi il Parlamento europeo sullo stesso piano del Consiglio, sostituendo l'attuale procedura del parere conforme con la procedura legislativa ordinaria; ritiene che ciò sia particolarmente significativo per quanto riguarda i Fondi strutturali nel periodo successivo al 2013, in quanto rafforza la trasparenza ed aumenta la responsabilità, per quanto concerne tali fondi, verso i cittadini;

37.

rileva che la legislazione che vieta le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale sarà oggetto di una procedura legislativa speciale e richiederà l'approvazione del Parlamento europeo (articolo 19 del TFUE);

38.

si compiace del fatto che la procedura legislativa ordinaria si applicherà alle misure volte a combattere la tratta degli esseri umani, in particolare delle donne e dei bambini, e lo sfruttamento sessuale (articoli 79, paragrafo 2, e 83, paragrafo 1, del TFUE);

39.

valuta positivamente l'estensione del processo decisionale a maggioranza qualificata al settore dell'istruzione, compreso lo sport (articolo 165, paragrafo 4, del TFUE);

40.

si compiace del fatto che in futuro la codecisione si applicherà allo statuto dei funzionari dell'Unione europea (articolo 336 del TFUE), nel senso che ciò consentirà al Parlamento di prender parte su un piano di parità con il Consiglio all'adeguamento di tali disposizioni;

Nuovi poteri di bilancio

41.

prende atto del fatto che il trattato di Lisbona introduce modifiche radicali a livello di finanze dell'Unione europea, in particolare per quanto riguarda le relazioni interistituzionali e le procedure decisionali;

42.

sottolinea che il Consiglio e il Parlamento devono concordare, entro i limiti delle risorse proprie, la programmazione della spesa che diventa giuridicamente vincolante (articolo 312 del TFUE); si compiace del fatto che il bilancio nel suo complesso debba essere adottato congiuntamente dal Parlamento e dal Consiglio, in conformità del quadro finanziario pluriennale, nonché dell'abolizione della distinzione tra spese obbligatorie e non obbligatorie (articolo 314 del TFUE) e del fatto che l'adozione del regolamento finanziario sarà soggetta alla procedura legislativa ordinaria (articolo 322 del TFUE);

43.

si richiama alla sua risoluzione del 7 maggio 2009 sugli aspetti finanziari del trattato di Lisbona (4);

Nuova procedura di approvazione

44.

si compiace del fatto che la procedura di revisione semplificata per quanto riguarda l'introduzione della votazione a maggioranza qualificata e della procedura legislativa ordinaria in un dato settore, nel quadro del titolo V del TUE o del TFUE, richiede l'approvazione del Parlamento;

45.

prende atto dell'introduzione di una «clausola di recesso» per gli Stati membri (articolo 50 del TUE); sottolinea che l'accordo che stabilisce le modalità secondo cui uno Stato membro può recedere dall'Unione europea non può essere concluso se non previa approvazione del Parlamento;

46.

si compiace del fatto che l'approvazione del Parlamento sarà richiesta per tutta una serie di accordi internazionali firmati dall'Unione europea; sottolinea la propria intenzione di chiedere, se del caso, al Consiglio di non avviare negoziati in materia di accordi internazionali finché il Parlamento non avrà espresso la sua posizione, di consentire al Parlamento, sulla base di una relazione della commissione competente per il merito, di approvare raccomandazioni in qualsiasi fase dei negoziati e di tenerne conto prima della conclusione dei negoziati stessi;

47.

chiede che qualsiasi futuro accordo «misto», che associ elementi non-PESC e PESC, sia, di norma, fondato su un'unica base giuridica, che dovrebbe essere quella direttamente collegata all'oggetto dell'accordo; constata che il Parlamento avrà il diritto di essere consultato, tranne nel caso in cui l'accordo riguardi esclusivamente la PESC;

Nuovi poteri di controllo

48.

si compiace del fatto che il Presidente della Commissione sarà eletto dal Parlamento europeo, su proposta del Consiglio europeo, tenendo conto delle elezioni per il Parlamento europeo; si richiama alla sua risoluzione del 7 maggio 2009 sull'impatto del trattato di Lisbona sullo sviluppo dell'equilibrio istituzionale dell'Unione europea (5);

49.

si compiace del fatto che il Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza sarà soggetto a un voto di approvazione del Parlamento europeo, unitamente agli altri membri della Commissione, in quanto Collegio, oltre che a un voto di censura, e sarà tenuto a render conto del suo operato al Parlamento;

50.

plaude alla nuova procedura per la nomina dei giudici e degli avvocati generali della Corte di giustizia e del Tribunale, prevista dall'articolo 255 del TFUE, in base alla quale la decisione dei governi nazionali deve essere preceduta da un parere sull'adeguatezza dei candidati all'esercizio delle funzioni, espresso da un comitato di sette personalità, uno dei quali è proposto dal Parlamento europeo;

51.

sottolinea l'esigenza di trasparenza e controllo democratico per quanto riguarda l'istituzione del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) in conformità dell'articolo 27, paragrafo 3, del TUE, e ribadisce il proprio diritto ad essere consultato in merito a tale istituzione; ritiene che il SEAE dovrebbe dipendere amministrativamente dalla Commissione;

52.

attende maggiore chiarezza per quanto riguarda i criteri nonché la nomina e la valutazione dei Rappresentanti speciali dell'Unione europea, compresa la definizione e l'obiettivo delle loro funzioni, la durata del mandato, il coordinamento e la complementarietà con le future delegazioni dell'Unione europea;

53.

sottolinea l'esigenza di trasparenza e controllo democratico per quanto riguarda l'Agenzia europea per la difesa (AED) e le sue attività, in particolare assicurando un regolare scambio di informazioni tra il direttore esecutivo dell'Agenzia e la commissione competente del Parlamento europeo;

54.

plaude al nuovo ruolo consultivo che gli sarà conferito ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 2, dello statuto del SEBC e della BCE, per quanto riguarda la modifica della composizione del consiglio direttivo della BCE;

55.

plaude al fatto che le agenzie, in particolare Europol ed Eurojust, saranno soggette a un maggiore controllo parlamentare (articoli 85 e 88 del TFUE); ritiene, quindi, che il mantenimento della procedura di consultazione per la creazione di imprese comuni nei settori della ricerca e dello sviluppo tecnologico (articoli 187 e 188 del TFUE) rischi di non essere conforme allo spirito degli atti normativi dell'Unione europea sulla costituzione di agenzie;

Nuovi diritti d'informazione

56.

invita il Presidente del Consiglio europeo a tenere pienamente informato il Parlamento sulla preparazione delle riunioni del Consiglio europeo e a riferire sui risultati di tali riunioni, ove possibile entro due giorni lavorativi (se necessario nell'ambito di una seduta straordinaria del Parlamento);

57.

invita il Presidente di turno del Consiglio a informare il Parlamento in merito ai programmi della Presidenza e ai risultati conseguiti;

58.

esorta il futuro Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza a concordare, con il Parlamento, modalità adeguate per tenerlo pienamente informato e a consultarlo sull'azione esterna dell'Unione europea, associando debitamente tutte le commissioni parlamentari che sono competenti per i settori che rientrano nel mandato dell'Alto Rappresentante;

59.

sottolinea che, per quanto riguarda il negoziato e la conclusione di accordi internazionali, la Commissione avrà l'obbligo giuridico di informare il Parlamento sui progressi compiuti, ponendolo sullo stesso piano del comitato speciale designato dal Consiglio, come stabilito dall'articolo 218 del TFUE; chiede che tali informazioni siano fornite nella stessa misura e contemporaneamente al pertinente comitato del Consiglio, ai sensi del suddetto articolo;

Nuovi diritti d'iniziativa

60.

si compiace del nuovo ruolo del Parlamento nel proporre modifiche ai trattati; si riserva di avvalersi di tale diritto e presenterà nuove idee per il futuro dell'Europa allorché nuove sfide lo renderanno necessario;

61.

plaude al fatto che il Parlamento avrà il diritto d'iniziativa per quanto riguarda le proposte concernenti la sua composizione, nel rispetto dei principi stabiliti nei trattati (articolo 14 del TUE);

62.

rileva che il trattato di Lisbona introduce una procedura legislativa speciale per l'adozione di disposizioni che stabiliscono le modalità e le competenze delle commissioni temporanee d'inchiesta (articolo 226 del TFUE);

Nuove procedure

Controllo da parte dei parlamenti nazionali

63.

plaude ai nuovi diritti conferiti ai parlamenti nazionali in relazione al controllo preliminare sull'applicazione del principio di sussidiarietà in tutta la legislazione dell'Unione europea; ritiene che il rafforzamento del controllo sulle politiche europee da parte dei parlamenti razionali renderà anche più consapevole l'opinione pubblica delle attività dell'Unione europea;

64.

sottolinea che le nuove prerogative dei parlamenti nazionali devono essere pienamente rispettate sin dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona;

65.

plaude all'impegno delle autorità locali e regionali a favore del rispetto del principio di sussidiarietà; prende atto del diritto del Comitato delle regioni di adire la Corte di giustizia qualora ritenga che il principio di sussidiarietà sia stato violato (articolo 8, paragrafo 2, del protocollo n. 2);

Atti delegati

66.

apprezza i miglioramenti derivanti dalle nuove disposizioni sugli atti e la gerarchia delle norme, in particolare la creazione dell'atto delegato (articolo 290 del TFUE) che consente di delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale o di modificare elementi non essenziali di un atto legislativo; sottolinea che gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata di tale delega devono essere chiaramente definiti dal Parlamento e dal Consiglio nell'atto legislativo;

67.

accoglie con favore, in particolare, la disposizione dell'articolo 290, paragrafo 2, del TFUE, che conferisce al Parlamento (e al Consiglio) il diritto di revocare la delega e di sollevare obiezioni in merito a singoli atti delegati;

68.

rileva che il TFUE non prevede una base giuridica per una misura quadro concernente gli atti delegati, ma propone che le istituzioni concordino una formula standard per tali deleghe che verrebbe regolarmente inserita dalla Commissione nella proposta di atto legislativo; sottolinea che ciò salvaguarderebbe la libertà del legislatore;

69.

chiede alla Commissione di chiarire come intende interpretare la dichiarazione 39 allegata all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona, per quanto riguarda la consultazione di esperti del settore dei servizi finanziari, e come intende applicare tale interpretazione, al di là delle disposizioni sugli atti delegati contenute nel TFUE;

Atti di esecuzione

70.

rileva che il trattato di Lisbona abroga l'attuale articolo 202 del trattato CE sulle competenze di esecuzione e introduce, all'articolo 291 del TFUE, una nuova procedura - gli «atti di esecuzione» - che prevede la possibilità di conferire competenze di esecuzione alla Commissione allorché «sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione»;

71.

rileva che l'articolo 291, paragrafo 3, del TFUE richiede che il Parlamento e il Consiglio stabiliscano preventivamente le regole concernenti le modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione;

72.

rileva che il trattato di Lisbona non contiene più alcuna base per la procedura di comitatologia e che le proposte legislative pendenti che non sono adottate prima della sua entrata in vigore devono essere modificate per soddisfare ai requisiti degli articoli 290 e 291 del TFUE;

73.

è del parere che sia possibile negoziare con il Consiglio una soluzione interlocutoria per il periodo iniziale, in modo da non incontrare ostacoli a seguito di un eventuale vuoto giuridico e il legislatore possa adottare i nuovi atti previo debito esame delle proposte della Commissione;

Priorità per il periodo transitorio

74.

chiede alla Commissione di trasmettere ai colegislatori tutte le proposte pendenti, alle quali si applichino nuove basi giuridiche e modifiche delle procedure legislative;

75.

sottolinea che il Parlamento deciderà quale posizione assumere in merito ai pareri che sono già stati adottati nel quadro delle procedure di consultazione su questioni che passano alla procedura legislativa ordinaria, a prescindere dal fatto che ciò comporti la conferma della sua posizione precedente o l'approvazione di una nuova; sottolinea che la conferma di pareri espressi come posizione del Parlamento in prima lettura può essere votata dal Parlamento solo dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona;

76.

ribadisce la necessità di concludere un accordo interistituzionale che precluda l'adozione di proposte legislative pendenti rientranti nel «terzo pilastro» e che vertano sui diritti fondamentali fino all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, in modo da consentire un controllo giurisdizionale integrale in relazione a tali questioni, mentre le misure che hanno solo un impatto limitato, o non ne hanno alcuno, sui diritti fondamentali possono essere adottate prima della sua entrata in vigore;

Proposte

77.

invita le altre istituzioni ad avviare negoziati su un accordo interistituzionale concernente:

a)

i principali obiettivi che l'Unione europea dovrà conseguire dopo il 2009, ad esempio sotto forma di un accordo quadro su un programma di lavoro per la durata della legislatura e del mandato della Commissione, a partire dal 2009;

b)

le misure di esecuzione che dovranno essere adottate affinché il trattato diventi un successo per le istituzioni e per i cittadini dell'Unione europea;

78.

chiede l'aggiornamento dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento e il Consiglio che definisce i loro rapporti di lavoro, per quanto riguarda la politica estera, compresa lo scambio d'informazioni riservate, sulla base degli articoli 14 e 36 del TUE e dell'articolo 295 del TFUE;

79.

invita il Consiglio e la Commissione a considerare la possibilità di negoziare un nuovo accordo con il Parlamento inteso a fornire a quest'ultimo una definizione concreta della sua partecipazione in tutte le fasi che portano alla conclusione di un accordo internazionale;

80.

chiede, a seguito delle nuove disposizioni concernenti il quadro finanziario pluriennale (articolo 312 del TFUE) e il regolamento finanziario (articolo 322 del TFUE), la revisione dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria;

81.

ritiene che occorra compiere tutti i passi necessari per istituire una politica europea d'informazione e comunicazione e considera la dichiarazione politica congiunta sulla comunicazione formulata dalle tre istituzioni un importante primo passo in vista del conseguimento del citato obiettivo;

82.

invita la Commissione a presentare rapidamente una proposta per l'attuazione della «iniziativa dei cittadini», che preveda condizioni chiare, semplici e comprensibili per l'esercizio di questo diritto civile; si richiama alla sua risoluzione del 7 maggio 2009 recante richiesta alla Commissione di presentare una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per l'attuazione dell'iniziativa dei cittadini (6);

83.

invita la Commissione ad adottare regolamenti per l'attuazione dell'articolo 298 del TFUE sulla buona amministrazione, che rispondano all'invito, ribadito a più riprese dal Parlamento e dal Mediatore europeo, ad istituire un ordinamento amministrativo comune che disciplini l'amministrazione europea;

84.

rileva che il trattato di Lisbona consente l'inserimento del Fondo europeo di sviluppo nel bilancio dell'Unione e quindi incrementa la legittimazione democratica di una parte importante della politica di sviluppo dell'Unione europea; invita il Consiglio e la Commissione a compiere i passi necessari per il bilancio dell'Unione europea in occasione della revisione intermedia 2008/2009;

85.

raccomanda l'urgente riesame e il rafforzamento dello status dell'Unione nelle organizzazioni internazionali, una volta che il trattato di Lisbona sarà entrato in vigore e l'Unione succederà alle Comunità europee;

86.

invita il Consiglio e la Commissione a concordare con il Parlamento una strategia intesa a garantire la coerenza tra la legislazione adottata e la Carta dei diritti fondamentali, nonché le norme dei trattati concernenti politiche quali la prevenzione delle discriminazioni, la protezione dei richiedenti asilo, il miglioramento della trasparenza, la protezione dei dati, i diritti delle minoranze e i diritti delle vittime e degli imputati;

87.

chiede al Consiglio e alla Commissione di contribuire a migliorare le relazioni tra le autorità europee e nazionali, in particolare in campo legislativo e giurisdizionale;

88.

chiede al Consiglio e alla Commissione di adoperarsi per la realizzazione di un'efficace politica energetica comune, ai fini di un coordinamento efficiente dei mercati energetici degli Stati membri dell'Unione europea e del loro sviluppo, integrando al contempo gli aspetti esterni riguardanti le fonti e le vie dell'approvvigionamento energetico;

89.

invita il Consiglio a valutare, assieme al Parlamento, le modalità di utilizzo delle disposizioni dell'articolo 127, paragrafo 6, del TFUE, che consentono al Consiglio di affidare alla BCE compiti specifici «in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, escluse le imprese di assicurazione»;

90.

si impegna ad adattare la propria organizzazione interna ottimizzando e razionalizzando l'esercizio delle nuove competenze conferite dal trattato;

*

* *

91.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU C 125 E del 22.5.2008, pag. 215.

(2)  GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 347.

(3)  Testi approvati, P6_TA(2008)0055.

(4)  Testi approvati, P6_TA(2009)0374.

(5)  Testi approvati, P6_TA(2009)0387.

(6)  Testi approvati, P6_TA(2009)0389.


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