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Document 52009IP0357

Indicazione del consumo di energia dei televisori Risoluzione del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sul progetto di direttiva della Commissione relativa all'applicazione e alla modifica della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto concerne l'indicazione del consumo di energia dei televisori

OJ C 212E, 5.8.2010, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 212/6


Mercoledì 6 maggio 2009
Indicazione del consumo di energia dei televisori

P6_TA(2009)0357

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sul progetto di direttiva della Commissione relativa all'applicazione e alla modifica della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto concerne l'indicazione del consumo di energia dei televisori

2010/C 212 E/03

Il Parlamento europeo,

vista la direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (1), in particolare gli articoli 9 e 12,

visto il progetto di direttiva della Commissione relativa all'applicazione e alla modifica della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto concerne l'indicazione del consumo di energia dei televisori,

visto il parere reso il 30 marzo 2009 dal comitato di cui all'articolo 10 della direttiva 92/75/CEE,

vista la comunicazione della Commissione, del 19 ottobre 2006, dal titolo «Piano d'azione per l'efficienza energetica: concretizzare le potenzialità» (COM(2006)0545),

vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi al consumo energetico, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (COM(2008)0778), presentata dalla Commissione il 13 novembre 2008,

vista la sua posizione del 5 maggio 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi al consumo energetico, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (rifusione) (2),

visto l'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera b), della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (3),

visto l'articolo 81, paragrafo 2 e paragrafo 4, lettera b), del suo regolamento,

A.

considerando che lo scopo principale della direttiva 92/75/CEE (in appresso «la direttiva quadro») enunciato all'articolo 1 è di «consentire l'armonizzazione delle misure nazionali sulla pubblicazione, realizzata in particolare mediante etichettatura e informazioni sul prodotto, di informazioni sul consumo di energia e altre risorse essenziali nonché di informazioni complementari per taluni tipi di apparecchi domestici, in modo che i consumatori possano scegliere apparecchi più efficienti dal punto di vista energetico»,

B.

considerando che la direttiva quadro afferma altresì che «la fornitura di informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo specifico di energia degli apparecchi domestici può orientare la scelta dei consumatori verso gli apparecchi che offrono il minor consumo di energia»,

C.

considerando che, come indicato nella valutazione d'impatto della Commissione che accompagna la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi al consumo energetico, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (SEC(2008)2862), il sistema iniziale di etichettatura sulla scala dalla A alla G, che si è dimostrato molto efficace, è stato utilizzato come modello in diversi paesi nel mondo, quali il Brasile, la Cina, l'Argentina, il Cile, l'Iran, Israele e il Sudafrica,

D.

considerando che i televisori sono apparecchi ad elevato consumo di energia e che, di conseguenza, l'inclusione di questa categoria di apparecchi nel sistema di etichettatura di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva quadro offre un considerevole potenziale di risparmio energetico,

E.

considerando che l'indicazione del consumo di energia dei televisori dovrebbe essere per quanto possibile coerente con i sistemi di etichettatura energetica di altri apparecchi domestici,

F.

considerando che nella summenzionata comunicazione della Commissione si afferma che «le classificazioni esistenti in materia di etichettatura saranno aggiornate e adeguate ogni cinque anni, o ogniqualvolta lo sviluppo tecnologico lo giustifichi, sulla base degli studi di progettazione ecocompatibile e nella prospettiva di assegnare l'etichetta “A” al 10-20 % delle apparecchiature più efficienti»,

G.

considerando che, ai fini di una corretta applicazione del sistema di etichettatura energetica, è essenziale introdurre misure intese a fornire informazioni sull'efficienza energetica degli apparecchi domestici che siano chiare, esaustive, comparabili e facilmente comprensibili per i consumatori,

H.

considerando che, privilegiando l'acquisto di apparecchi più efficienti dal punto di vista energetico rispetto a quelli meno efficienti, i consumatori permetterebbero di aumentare i proventi dei produttori di tali apparecchi,

I.

considerando che il progetto di direttiva della Commissione introduce un'altra modifica, in particolare per quanto concerne il design dell'etichettatura energetica e le classi di efficienza energetica, aggiungendo nuove classi A (ad esempio A-20 %, A-40 %, A-60 %), il che rischia di creare ulteriore confusione per i consumatori, di ostacolare la loro corretta comprensione del sistema di etichettatura energetica e di compromettere la loro capacità di scegliere gli apparecchi con una maggiore efficienza energetica,

J.

considerando che un numero contenuto di adeguamenti tecnici all'etichetta sarebbe sufficiente a renderla molto più chiara e comprensibile per i consumatori,

K.

considerando che è dimostrato che la scala da A a G risulta chiara per i consumatori, ma che la Commissione non ha effettuato alcuna analisi d'impatto volta a determinare se l'introduzione delle classi A-20 %, A-40 %, A-60 %, assieme a classi inferiori vuote, sia utile per i consumatori o rischi invece di creare confusione,

L.

considerando che la riclassificazione dei prodotti esistenti, per inserirli in una scala chiusa da A a G, permetterebbe in particolare di evitare la creazione di classi inferiori vuote che potrebbero risultare fuorvianti per i consumatori,

M.

considerando che l'introduzione di queste classi di efficienza energetica aggiuntive sulle esistenti etichette da A a G, anche per quanto riguarda altri prodotti, rischia di creare confusione in merito al fatto se la classe «A» corrisponde a un prodotto efficiente o a un prodotto inefficiente,

N.

considerando che una siffatta misura non è utile ai fini del conseguimento dello scopo della direttiva quadro di fornire ai consumatori informazioni accurate, pertinenti e comparabili,

O.

considerando che la proposta di rifusione della direttiva quadro presentata dalla Commissione potrebbe introdurre ulteriori cambiamenti che avrebbero un impatto sulle misure di esecuzione proposte,

1.

si oppone all'adozione del progetto di direttiva della Commissione relativa all'applicazione e alla modifica della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto concerne l'indicazione del consumo di energia dei televisori;

2.

ritiene che il progetto di direttiva della Commissione non sia compatibile con lo scopo dell'atto di base;

3.

invita la Commissione a ritirare il progetto di direttiva e a presentarne uno nuovo, basato su una scala da A a G chiusa, al comitato di cui all'articolo 10 della direttiva 92/75/CEE quanto prima possibile, e in ogni caso non oltre il 30 settembre 2009;

4.

ritiene che il modello dell'etichetta sia un elemento essenziale della direttiva sull'etichettatura energetica, che dovrebbe essere deciso nell'ambito della revisione e della rifusione attualmente all'esame mediante procedura di codecisione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16.

(2)  Testi approvati, P6_TA(2009)0345.

(3)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.


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