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Document 52008AP0403
Eligibility of Central Asian countries under Council Decision 2006/1016/EC * European Parliament legislative resolution of 4 September 2008 on the proposal for a Council decision on the eligibility of Central Asian countries under Council Decision 2006/1016/EC granting a Community guarantee to the European Investment Bank against losses under loans and loan guarantees for projects outside the Community (COM(2008)0172 — C6-0182/2008 — 2008/0067(CNS))
Ammissibilità dei paesi dell'Asia centrale di cui alla decisione 2006/1016/CE del Consiglio * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 settembre 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio sull'ammissibilità dei paesi dell'Asia centrale di cui alla decisione 2006/1016/CE del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (COM(2008)0172 — C6-0182/2008 — 2008/0067(CNS))
Ammissibilità dei paesi dell'Asia centrale di cui alla decisione 2006/1016/CE del Consiglio * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 settembre 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio sull'ammissibilità dei paesi dell'Asia centrale di cui alla decisione 2006/1016/CE del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (COM(2008)0172 — C6-0182/2008 — 2008/0067(CNS))
OJ C 295E, 4.12.2009, p. 168–171
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
4.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 295/168 |
Giovedì 4 settembre 2008
Ammissibilità dei paesi dell’Asia centrale di cui alla decisione 2006/1016/CE del Consiglio *
P6_TA(2008)0403
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 settembre 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio sull’ammissibilità dei paesi dell’Asia centrale di cui alla decisione 2006/1016/CE del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (COM(2008)0172 — C6-0182/2008 — 2008/0067(CNS))
2009/C 295 E/45
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0172),
visto l’articolo 181A del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0182/2008),
vista la sua risoluzione del 20 febbraio 2008 su una strategia dell’Unione europea per l’Asia centrale (1),
vista la strategia dell’Unione europea per un nuovo partenariato con l’Asia centrale, adottata dal Consiglio europeo il 21 e 22 giugno 2007,
vista la causa C-155/07, Parlamento europeo contro Consiglio dell’Unione europea, pendente dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee,
visto l’articolo 51 del suo regolamento,
visti la relazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione per il commercio internazionale (A6-0317/2008);
1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
2. |
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell’articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE; |
3. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
4. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
5. |
invita la Commissione a ritirare la sua proposta qualora venisse annullata la decisione 2006/1016/CE, attualmente all’esame della Corte di giustizia delle Comunità europee; |
6. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
TESTO DELLA COMMISSIONE |
EMENDAMENTO |
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Emendamento 1 |
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Proposta di decisione Considerando 3 bis (nuovo) |
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Emendamento 2 |
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Proposta di decisione Considerando 3 ter (nuovo) |
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Emendamento 3 |
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Proposta di decisione Considerando 3 quater (nuovo) |
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Emendamento 4 |
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Proposta di decisione Considerando 3 quinquies (nuovo) |
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Emendamento 5 |
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Proposta di decisione Considerando 4 |
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Emendamento 6 |
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Proposta di decisione Considerando 5 bis (nuovo) |
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Emendamento 10 |
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Proposta di decisione Articolo 1 |
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Il Kazakistan, il Kirghizistan, il Tagikistan, il Turkmenistan e l’Uzbekistan sono ammissibili al finanziamento della BEI con garanzia della Comunità in conformità della decisione 2006/1016/CE del Consiglio. |
Il Kazakistan, il Kirghizistan, il Tagikistan, il Turkmenistan sono ammissibili al finanziamento della BEI con garanzia della Comunità in conformità della decisione 2006/1016/CE del Consiglio. L’Uzbekistan sarà ammissibile non appena saranno state tolte le sanzioni UE contro il paese. |
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Emendamento 7 |
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Proposta di decisione Articolo 1 bis (nuovo) |
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Articolo 1 bis L’accordo di garanzia tra la Commissione e la BEI, come previsto all’articolo 8 della decisione 2006/1016/CE del Consiglio, stabilisce in dettaglio le disposizioni e le procedure relative alla garanzia della Comunità e contiene le condizioni con chiari parametri di riferimento relativamente al rispetto dei diritti umani . |
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Emendamento 8 |
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Proposta di decisione Articolo 1 ter (nuovo) |
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Articolo 1 ter Fondandosi sulle informazioni ricevute dalla BEI, la Commissione presenta una valutazione e una relazione, su base annuale, al Parlamento europeo e al Consiglio, sulle operazioni di finanziamento della BEI effettuate a titolo della presente decisione. La relazione dovrebbe includere una valutazione del contributo delle operazioni di finanziamento della BEI alla realizzazione degli obiettivi di politica estera dell’UE e, in particolare, del contributo all’obiettivo generale dello sviluppo e del consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, all’obiettivo del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e all’osservanza degli accordi internazionali in materia ambientale di cui sono firmatari la Comunità europea o i suoi Stati membri. |
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Emendamento 9 |
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Proposta di decisione Articolo 1 quater (nuovo) |
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Articolo 1 quater La BEI garantisce che gli accordi quadro tra la Banca e i paesi interessati siano messi a disposizione del pubblico e che siano messe a disposizione informazioni oggettive adeguate e tempestive per consentire loro di svolgere pienamente il proprio ruolo nel processo decisionale. |
(1) Testi approvati, P6_TA(2008)0059.
(2) Testi approvati, P6_TA(2008)0059.