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Document 52008AP0403

Ammissibilità dei paesi dell'Asia centrale di cui alla decisione 2006/1016/CE del Consiglio * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 settembre 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio sull'ammissibilità dei paesi dell'Asia centrale di cui alla decisione 2006/1016/CE del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (COM(2008)0172 — C6-0182/2008 — 2008/0067(CNS))

OJ C 295E, 4.12.2009, p. 168–171 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 295/168


Giovedì 4 settembre 2008
Ammissibilità dei paesi dell’Asia centrale di cui alla decisione 2006/1016/CE del Consiglio *

P6_TA(2008)0403

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 settembre 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio sull’ammissibilità dei paesi dell’Asia centrale di cui alla decisione 2006/1016/CE del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (COM(2008)0172 — C6-0182/2008 — 2008/0067(CNS))

2009/C 295 E/45

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0172),

visto l’articolo 181A del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0182/2008),

vista la sua risoluzione del 20 febbraio 2008 su una strategia dell’Unione europea per l’Asia centrale (1),

vista la strategia dell’Unione europea per un nuovo partenariato con l’Asia centrale, adottata dal Consiglio europeo il 21 e 22 giugno 2007,

vista la causa C-155/07, Parlamento europeo contro Consiglio dell’Unione europea, pendente dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee,

visto l’articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione per il commercio internazionale (A6-0317/2008);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell’articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

invita la Commissione a ritirare la sua proposta qualora venisse annullata la decisione 2006/1016/CE, attualmente all’esame della Corte di giustizia delle Comunità europee;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di decisione

Considerando 3 bis (nuovo)

 

(3 bis)

Si riconosce la necessità che i prestiti concessi dalla BEI in Asia centrale si incentrino su progetti di approvvigionamento energetico e di trasporto dell’energia che vadano anche a vantaggio degli interessi energetici dell’UE.

Emendamento 2

Proposta di decisione

Considerando 3 ter (nuovo)

 

(3 ter)

Per quanto riguarda l’approvvigionamento di energia e i progetti nel campo dei trasporti, le operazioni di finanziamento della BEI in Asia centrale dovrebbero essere coerenti con gli obiettivi politici dell’UE di diversificazione delle fonti energetiche e con gli obblighi di Kyoto e dovrebbero sostenere tali obiettivi e obblighi, rafforzando nel contempo la protezione ambientale.

Emendamento 3

Proposta di decisione

Considerando 3 quater (nuovo)

 

(3 quater)

Tutte le operazioni di finanziamento della BEI in Asia centrale dovrebbero essere coerenti con le politiche esterne dell’UE, compresi gli obiettivi regionali specifici, e sostenerle, e dovrebbero contribuire all’obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, all’obiettivo del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché all’osservanza degli accordi internazionali in materia di ambiente di cui la Comunità europea o i suoi Stati membri sono parti.

Emendamento 4

Proposta di decisione

Considerando 3 quinquies (nuovo)

 

(3 quinquies)

La BEI dovrebbe garantire che i singoli progetti siano sottoposti a una valutazione dell’impatto sulla sostenibilità, effettuata in modo indipendente rispetto ai promotori dei progetti e alla stessa BEI.

Emendamento 5

Proposta di decisione

Considerando 4

(4)

Le condizioni macroeconomiche che caratterizzano i paesi dell’Asia centrale, e in particolare la situazione dei conti con l’estero e la sostenibilità del debito, sono migliorate negli ultimi anni a seguito della forte crescita economica e di politiche macroeconomiche prudenti e tali paesi dovrebbero pertanto avere accesso al finanziamento della BEI.

(4)

Le condizioni macroeconomiche che caratterizzano i paesi dell’Asia centrale, e in particolare la situazione dei conti con l’estero e la sostenibilità del debito, sono migliorate negli ultimi anni a seguito della forte crescita economica e di politiche macroeconomiche prudenti e tali paesi dovrebbero pertanto avere accesso al finanziamento della BEI; dovrebbero tuttavia essere previste precondizioni per la loro ammissibilità a prestiti BEI: tali paesi devono dimostrare di aver compiuto evidenti progressi nell’attuazione dello Stato di diritto, della libertà di parola e dei media e della libertà delle ONG nonché nella realizzazione degli obiettivi di sviluppo del Millennio, come previsto negli accordi di partenariato e cooperazione dell’UE; non dovrebbero essere soggetti a sanzioni dell’UE per violazioni dei diritti umani e dovrebbero aver compiuto effettivi progressi quanto alla situazione di tali diritti, come richiesto dalla risoluzione del Parlamento europeo del 20 febbraio 2008 sulla strategia dell’UE per l’Asia centrale (2).

Emendamento 6

Proposta di decisione

Considerando 5 bis (nuovo)

 

(5 bis)

Le attività di prestito dovrebbero sostenere l’obiettivo politico dell’UE di promuovere la stabilità nella regione.

Emendamento 10

Proposta di decisione

Articolo 1

Il Kazakistan, il Kirghizistan, il Tagikistan, il Turkmenistan e l’Uzbekistan sono ammissibili al finanziamento della BEI con garanzia della Comunità in conformità della decisione 2006/1016/CE del Consiglio.

Il Kazakistan, il Kirghizistan, il Tagikistan, il Turkmenistan sono ammissibili al finanziamento della BEI con garanzia della Comunità in conformità della decisione 2006/1016/CE del Consiglio. L’Uzbekistan sarà ammissibile non appena saranno state tolte le sanzioni UE contro il paese.

Emendamento 7

Proposta di decisione

Articolo 1 bis (nuovo)

 

Articolo 1 bis

L’accordo di garanzia tra la Commissione e la BEI, come previsto all’articolo 8 della decisione 2006/1016/CE del Consiglio, stabilisce in dettaglio le disposizioni e le procedure relative alla garanzia della Comunità e contiene le condizioni con chiari parametri di riferimento relativamente al rispetto dei diritti umani .

Emendamento 8

Proposta di decisione

Articolo 1 ter (nuovo)

 

Articolo 1 ter

Fondandosi sulle informazioni ricevute dalla BEI, la Commissione presenta una valutazione e una relazione, su base annuale, al Parlamento europeo e al Consiglio, sulle operazioni di finanziamento della BEI effettuate a titolo della presente decisione. La relazione dovrebbe includere una valutazione del contributo delle operazioni di finanziamento della BEI alla realizzazione degli obiettivi di politica estera dell’UE e, in particolare, del contributo all’obiettivo generale dello sviluppo e del consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, all’obiettivo del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e all’osservanza degli accordi internazionali in materia ambientale di cui sono firmatari la Comunità europea o i suoi Stati membri.

Emendamento 9

Proposta di decisione

Articolo 1 quater (nuovo)

 

Articolo 1 quater

La BEI garantisce che gli accordi quadro tra la Banca e i paesi interessati siano messi a disposizione del pubblico e che siano messe a disposizione informazioni oggettive adeguate e tempestive per consentire loro di svolgere pienamente il proprio ruolo nel processo decisionale.


(1)  Testi approvati, P6_TA(2008)0059.

(2)   Testi approvati, P6_TA(2008)0059.


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