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Document 52008AP0118

Attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e accesso dei pescherecci di paesi terzi alle acque comunitarie
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 aprile 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie (COM(2007)0330 — C6-0236/2007 — 2007/0114(CNS))

OJ C 247E, 15.10.2009, p. 87–91 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 247/87


Giovedì 10 aprile 2008
Attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e accesso dei pescherecci di paesi terzi alle acque comunitarie *

P6_TA(2008)0118

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 aprile 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie (COM(2007)0330 — C6-0236/2007 — 2007/0114(CNS))

2009/C 247 E/21

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0330),

visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0236/2007),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per lo sviluppo (A6-0072/2008);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Articolo 1, lettera (b)

(b)

l'autorizzazione di navi battenti bandiera di uno Stato membro che non siano pescherecci della Comunità a praticare attività di pesca fuori dalle acque comunitarie nell'ambito di un accordo;

soppresso

Emendamento 2

Articolo 2, lettera (m)

(m)

infrazione grave: un'infrazione grave quale definita dal regolamento (CE) n. 1447/99 del Consiglio, del 24 giugno 1999, recante l'elenco dei comportamenti che violano gravemente le norme della politica comune della pesca, o un'infrazione o violazione grave dell'accordo in questione;

(m)

infrazione grave: un'infrazione grave quale definita dal regolamento (CE) n. 1447/1999 del Consiglio, del 24 giugno 1999, recante l'elenco dei comportamenti che violano gravemente le norme della politica comune della pesca, o un'infrazione o violazione grave dell'accordo in questione; un'infrazione deve essere confermata da un perseguimento giuridico dall'esito positivo secondo la legislazione nazionale pertinente;

Emendamento 3

Articolo 2, lettera (n)

(n)

elenco IUU: l'elenco dei pescherecci identificati da un'ORGP come pescherecci che hanno praticato la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

(n)

elenco IUU: l'elenco dei pescherecci identificati da un'ORGP oppure dalla Commissione in base al regolamento del Consiglio (CE) n. …/ … del … [che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata]  (1) come pescherecci che hanno praticato la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

Emendamento 5

Articolo 3

Possono praticare attività di pesca nelle acque soggette ad un accordo unicamente i pescherecci comunitari cui sia stata rilasciata un'autorizzazione in conformità del presente regolamento.

Possono praticare attività di pesca al di fuori delle acque comunitarie unicamente i pescherecci comunitari cui sia stata rilasciata un'autorizzazione in conformità del presente regolamento.

Emendamento 6

Articolo 4, paragrafo 1

1.

Alla conclusione di un accordo, la Commissione ne informa gli Stati membri.

1.

La Commissione può sollecitare gli Stati membri a manifestare dichiarazioni d'interesse prima dell'avvio dei negoziati relativi ad un accordo, fatta salva la conferma al momento della conclusione degli accordi e dell'assegnazione delle possibilità di pesca. Alla conclusione di un accordo da parte di un paese terzo e previa approvazione del Consiglio , la Commissione ne informa gli Stati membri.

Emendamento 7

Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)

a)

che non abbiano titolo all'autorizzazione di pesca nell'ambito dell'accordo di cui trattasi o che non figurino nell'elenco delle navi notificato in conformità dell'articolo 4 ;

a)

che non abbiano titolo all'autorizzazione di pesca nell'ambito dell'accordo di cui trattasi;

Emendamento 8

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b)

b)

che nei precedenti 12 mesi di attività di pesca esercitata nell'ambito dell'accordo di cui trattasi o, nel caso di un nuovo accordo, di attività di pesca esercitata nell'ambito dell'accordo anteriore a tale accordo, abbiano commesso un'infrazione grave o, se del caso, non si siano ancora conformati alle condizioni previste dall'accordo per il periodo considerato;

b)

che nei precedenti 12 mesi di attività di pesca esercitata nell'ambito dell'accordo di cui trattasi o, nel caso di un nuovo accordo, di attività di pesca esercitata nell'ambito dell'accordo anteriore a tale accordo, abbiano commesso un'infrazione grave o, se del caso, non si siano ancora conformati alle condizioni previste dall'accordo per il periodo considerato, tranne quando è già stata comminata una sanzione alla nave contravventrice, ove sia comprovato che l'infrazione non era grave e/o sia cambiato il proprietario della nave e il nuovo proprietario garantisca il rispetto delle norme.

Emendamento 9

Articolo 7, paragrafo 1, lettera d)

d)

per i quali i dati contenuti nel registro della flotta comunitaria e nel sistema comunitario di informazione sulle autorizzazioni di pesca ai sensi dell'articolo 16 siano incompleti o inesatti;

d)

per i quali i dati contenuti nel registro della flotta comunitaria e nel sistema comunitario di informazione sulle autorizzazioni di pesca ai sensi dell'articolo 16 siano incompleti o inesatti, fino a che non si proceda alla correzione degli stessi ;

Emendamento 10

Articolo 9, paragrafo 1, alinea

1.

La Commissione non trasmette le domande all'autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni nel caso in cui:

1.

La Commissione, dopo avere dato agli Stati membri l'opportunità di presentare le loro osservazioni, non trasmette le domande all'autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni nel caso in cui:

Emendamento 11

Articolo 9, paragrafo 1, lettera a)

a)

i dati forniti dallo Stato membro siano incompleti;

a)

i dati forniti dallo Stato membro siano incompleti rispetto alle informazioni richieste in forza dell'accordo di pesca in questione ;

Emendamento 12

Articolo 10

Nel caso in cui la Commissione abbia motivo di ritenere che uno Stato membro non si sia conformato agli obblighi previsti all'allegato I in relazione a un accordo specifico, essa ne informa lo Stato membro dandogli l'opportunità di presentare le proprie osservazioni. Se la Commissione, alla luce delle osservazioni presentate dallo Stato membro, constata che il medesimo è venuto meno agli obblighi suddetti, essa decide , tenuto debito conto dei principi di legittimo affidamento e di proporzionalità, di escludere le navi di detto Stato membro da qualsiasi ulteriore partecipazione all'accordo.

Nel caso in cui la Commissione sia a conoscenza, sulla base di elementi debitamente provati, del fatto che uno Stato membro non si è conformato agli obblighi previsti all'allegato I in relazione a un accordo specifico, essa ne informa lo Stato membro dandogli l'opportunità di presentare le proprie osservazioni. Se alla luce delle osservazioni presentate dallo Stato membro risultasse provato che il medesimo è venuto meno agli obblighi suddetti, la Commissione può decidere , tenuto debito conto dei principi di legittimo affidamento e di proporzionalità, di escludere le navi di detto Stato membro da qualsiasi ulteriore partecipazione all'accordo.

Emendamento 13

Articolo 17, paragrafo 1

1.

Fatte salve le disposizioni previste ai titoli II e II bis del regolamento (CEE) n. 2847/93, i pescherecci comunitari cui è stata rilasciata un'autorizzazione di pesca ai sensi della sezione II o della sezione III trasmettono giornalmente alle rispettive autorità nazionali competenti i dati relativi alle catture e allo sforzo di pesca.

1.

Fatte salve le disposizioni previste ai titoli II e II bis del regolamento (CEE) n. 2847/93, i pescherecci comunitari cui è stata rilasciata un'autorizzazione di pesca ai sensi della sezione II o della sezione III trasmettono alle rispettive autorità nazionali competenti i dati relativi alle catture e allo sforzo di pesca. Tali dati devono essere trasmessi con una frequenza adeguata all'accordo e al tipo di pesca in questione. Tale trasmissione deve essere compatibile a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1966/2006 del 21 dicembre 2006 concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento  (2).

Emendamento 14

Articolo 19, paragrafo 1

1.

Fatto salvo il disposto dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2847/93, se uno Stato membro ritiene esaurite le possibilità di pesca che gli sono state assegnate, esso vieta immediatamente l'esercizio della pesca per la zona, lo stock o il gruppo di stock considerati.

1.

Fatto salvo il disposto dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2847/93, se uno Stato membro ritiene esaurite le possibilità di pesca che gli sono state assegnate, esso vieta immediatamente l'esercizio della pesca per la zona, lo stock o il gruppo di stock considerati e revoca le autorizzazioni che sono già state rilasciate.

Emendamento 15

Articolo 19, paragrafo 3

3.

Nel caso in cui siano state rilasciate autorizzazioni per la pesca multispecifica e uno degli stock o gruppi di stock risulti esaurito, lo Stato membro vieta tutte le attività di pesca che fanno parte della pesca multispecifica .

3.

Nel caso in cui siano state rilasciate autorizzazioni per la pesca multispecifica e uno degli stock o gruppi di stock risulti esaurito, lo Stato membro vieta l'attività concreta che minaccia lo stock a rischio di esaurimento .

Emendamento 16

Articolo 20, paragrafo 1

1.

Se un peschereccio comunitario ha commesso un'infrazione grave, lo Stato membro provvede affinché a detto peschereccio non sia più consentito avvalersi dell'autorizzazione di pesca rilasciata nell'ambito dell'accordo considerato per il rimanente periodo di validità della medesima e ne informa senza indugio la Commissione per via elettronica.

1.

Se un peschereccio comunitario ha commesso un'infrazione grave svolgendo attività di pesca nell'ambito di un accordo , lo Stato membro provvede affinché a detto peschereccio non sia più consentito avvalersi dell'autorizzazione di pesca rilasciata nell'ambito dell'accordo considerato per il rimanente periodo di validità della medesima e ne informa senza indugio la Commissione per via elettronica.

Emendamento 17

Articolo 20, paragrafo 3

3.

I rapporti di ispezione e sorveglianza elaborati da ispettori della Commissione, da ispettori comunitari, da ispettori degli Stati membri o da ispettori di un paese terzo che sia parte dell'accordo in questione costituiscono elementi di prova ammissibili nell'ambito di procedimenti amministrativi e giudiziari in qualsiasi Stato membro. Ai fini dell'accertamento dei fatti, essi sono considerati equivalenti ai rapporti di ispezione e di sorveglianza degli Stati membri.

3.

I rapporti di ispezione e sorveglianza elaborati da ispettori della Commissione, da ispettori comunitari, da ispettori degli Stati membri o da ispettori di un paese terzo che sia parte dell'accordo in questione costituiscono elementi di prova ammissibili nell'ambito di procedimenti amministrativi e giudiziari in qualsiasi Stato membro. Ai fini dell'accertamento dei fatti, essi sono considerati equivalenti ai rapporti di ispezione e di sorveglianza degli Stati membri, in conformità della legislazione nazionale pertinente.

Emendamento 18

Articolo 21, paragrafo 1, lettera a)

a)

di tutti gli utilizzatori interessati degli Stati membri e delle autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni, sul sito Internet del sistema di comunitario di informazione sulle autorizzazioni di pesca. L'accesso fornito a tali soggetti è limitato ai dati di cui essi necessitano ai fini del rilascio delle autorizzazioni di pesca;

a)

delle autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni, sul sito Internet del sistema di comunitario di informazione sulle autorizzazioni di pesca. L'accesso fornito a tali soggetti è limitato ai dati di cui essi necessitano ai fini del rilascio delle autorizzazioni di pesca;

Emendamento 19

Articolo 21, paragrafo 1, lettera b)

b)

di tutti gli utilizzatori interessati delle competenti autorità di ispezione, sul sito Internet del sistema di comunitario di informazione sulle autorizzazioni di pesca. L'accesso fornito a tali soggetti è limitato ai dati di cui essi necessitano per lo svolgimento delle attività ispettive.

b)

delle competenti autorità di ispezione, sul sito Internet del sistema di comunitario di informazione sulle autorizzazioni di pesca. L'accesso fornito a tali soggetti è limitato ai dati di cui essi necessitano per lo svolgimento delle attività ispettive.


(1)   COM(2007)0602.

(2)   GU L 409 del 30.12.2006, pag. 1 .


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