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Document C2004/091E/02

PROCESSO VERBALE
Martedì, 16 dicembre 2003

OJ C 91E, 15.4.2004, p. 21–128 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

15.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 91/21


PROCESSO VERBALE

(2004/C 91 E/02)

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

PRESIDENZA: Pat COX

Presidente

1.   Apertura della seduta

La seduta è aperta alle 09.10.

2.   Discussione su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto (comunicazione delle proposte di risoluzione presentate)

I seguenti deputati o gruppi politici hanno presentato, conformemente all'articolo 50 del regolamento, alcune richieste di organizzare una tale discussione per le seguenti proposte di risoluzione:

I.

GEORGIA

Anne André-Léonard, a nome del gruppo ELDR, sulla Georgia: elezioni presidenziali e parlamentari (B5-0547/2003),

Demetrio Volcic e Margrietus J. van den Berg, a nome del gruppo PSE, sulla Georgia: elezioni presidenziali e parlamentari (B5-0550/2003),

Bastiaan Belder, a nome del gruppo EDD, sulla Georgia: elezioni presidenziali e parlamentari (B5-0554/2003),

Helmuth Markov, a nome del gruppo GUE/NGL, sulla Georgia (B5-0556/2003),

Per Gahrton, Marie Anne Isler Béguin e Miquel Mayol i Raynal, a nome del gruppo Verts/ALE, sulla Georgia (B5-0560/2003),

Marielle De Sarnez, Bernd Posselt e Ursula Schleicher, a nome del gruppo PPE-DE, sulla Georgia: elezioni presidenziali e parlamentari (B5-0566/2003).

II.

FILIPPINE: TERMINE DELLA MORATORIA SULLA PENA DI MORTE

Bob van den Bos, a nome del gruppo ELDR, sul termine della moratoria sulla pena di morte nelle Filippine (B5-0545/2003),

Margrietus J. van den Berg, a nome del gruppo PSE, sul termine della moratoria sulla pena di morte nelle Filippine (B5-0551/2003),

Giuseppe Di Lello Finuoli e Lucio Manisco, a nome del gruppo GUE/NGL, sul termine della moratoria sulla pena di morte nelle Filippine (B5-0557/2003),

Patricia McKenna e Matti Wuori, a nome del gruppo Verts/ALE, sul termine della moratoria sulla pena di morte nelle Filippine (B5-0562/2003),

Bernd Posselt e Ilkka Suominen, a nome del gruppo PPE-DE, sul termine della moratoria sulla pena di morte nelle Filippine (B5-0567/2003),

Cristiana Muscardini e Luís Queiró, a nome del gruppo UEN, sul termine della moratoria sulla pena di morte nelle Filippine (B5-0569/2003).

III.

MOLDAVIA

Ole Andreasen, Anne André-Léonard e Bob van den Bos, a nome del gruppo ELDR, sulla Moldavia (B5-0546/2003),

Bastiaan Belder, a nome del gruppo EDD, sulla Moldavia (B5-0555/2003),

Giuseppe Di Lello Finuoli e Helmuth Markov, a nome del gruppo GUE/NGL, sulla Moldavia (B5-0558/2003),

Jan Marinus Wiersma, a nome del gruppo PSE, sulla situazione politica in Moldavia (B5-0559/2003),

Marie Anne Isler Béguin e Elisabeth Schroedter, a nome del gruppo Verts/ALE, sulla situazione politica in Moldavia (B5-0561/2003),

Michael Gahler, Bernd Posselt, Lennart Sacrédeus e Charles Tannock, a nome del gruppo PPE-DE, sulla Moldavia (B5-0568/2003).

Il tempo di parola sarà ripartito conformemente all'articolo 120 del regolamento.

3.   Consiglio europeo/CIG/Presidenza italiana (dichiarazioni seguite da discussione)

Relazione del Consiglio europeo e dichiarazione della Commissione: Riunione del Consiglio europeo (Bruxelles, 12/13 dicembre 2003)

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione: Vertice dei capi di Stato e di governo sulla CIG (Bruxelles, 12 e 13 dicembre 2003)

Dichiarazione della Presidenza in carica del Consiglio: Semestre di attività della Presidenza italiana

Il Presidente del Parlamento riferisce brevemente sulle questioni che, a nome del Parlamento, ha presentato al Consiglio europeo e alla Conferenza intergovernativa.

Silvio Berlusconi (Presidente in carica del Consiglio) e Romano Prodi (Presidente della Commissione) fanno le dichiarazioni.

Intervengono Hans-Gert Poettering, a nome del gruppo PPE-DE, Enrique Barón Crespo, a nome del gruppo PSE, Graham R. Watson, a nome del gruppo ELDR, Francis Wurtz, a nome del gruppo GUE/NGL, Monica Frassoni, a nome del gruppo Verts/ALE, Cristiana Muscardini, a nome del gruppo UEN, William Abitbol, a nome del gruppo EDD, Marco Pannella, non iscritto, Jonathan Evans, Giorgio Napolitano, Andrew Nicholas Duff, Fausto Bertinotti, Johannes Voggenhuber, Charles Pasqua, Jens-Peter Bonde, Francesco Enrico Speroni, Elmar Brok, Klaus Hänsch, Francesco Rutelli, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josu Ortuondo Larrea, Georges Berthu, Gerardo Galeote Quecedo, Richard Corbett, Giorgio Calò, Camilo Nogueira Román, Íñigo Méndez de Vigo, Martin Schulz, Francesco Fiori, Pervenche Berès, Ilkka Suominen, Johannes (Hannes) Swoboda, Othmar Karas, Carlos Carnero González, Markus Ferber, Carlos Lage, Philippe Morillon, Giorgos Katiforis, Antonio Tajani, Pasqualina Napoletano, Silvio Berlusconi, Monica Frassoni, che rivolge una domanda alla Commissione, e Romano Prodi, il quale all'inizio del suo intervento risponde alla domanda di Monica Frassoni.

Proposte di risoluzione presentate ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento, per concludere la discussione:

a)

CIG:

Jonathan Evans, Robert Atkins, Richard A. Balfe, Christopher J.P. Beazley, John Bowis, Philip Charles Bradbourn, Philip Bushill-Matthews, Martin Callanan, John Alexander Corrie, Nirj Deva, Den Dover, James E.M. Elles, Jacqueline Foster, Robert Goodwill, Daniel J. Hannan, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Roger Helmer, Caroline F. Jackson, Bashir Khanbhai, Timothy Kirkhope, Edward H.C. McMillan-Scott, James Nicholson, Neil Parish, James L.C. Provan, Struan Stevenson, Stockton, Robert William Sturdy, David Sumberg, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden e Theresa Villiers, sulla riunione dei Capi di Stato e/o di governo sulla CIG (Bruxelles, 12-13 dicembre 2003) (B5-0535/2003),

Enrique Barón Crespo, Klaus Hänsch, Giorgio Napolitano e Richard Corbett, a nome del gruppo PSE, sul Vertice dei capi di Stato e di governo sulla CIG (B5-0573/2003),

Hans-Gert Poettering, Francesco Fiori, Elmar Brok e Íñigo Méndez de Vigo, a nome del gruppo PPE-DE, sull'esito della Conferenza intergovernativa (B5-0574/2003),

Andrew Nicholas Duff, a nome del gruppo ELDR, sulla riunione della Conferenza intergovernativa (CIG) svoltasi a Bruxelles, il 12 e 13 dicembre 2003 (B5-0575/2003),

Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni e Neil MacCormick, a nome del gruppo Verts/ALE, sull'esito della CIG (B5-0576/2003),

Francis Wurtz, a nome del gruppo GUE/NGL, sui risultati della CIG (B5-0579/2003),

Charles Pasqua, Cristiana Muscardini e Luís Queiró, a nome del gruppo UEN, sul Vertice dei capi di Stato e di governo sulla CIG (B5-0581/2003).

b)

Consiglio europeo:

Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni e Nelly Maes, a nome del gruppo Verts/ALE, sulle conclusioni del Consiglio europeo del 12-13 dicembre 2003 (B5-0570/2003),

Enrique Barón Crespo, a nome del gruppo PSE, sull'esito del Consiglio europeo di Bruxelles (12-13 dicembre 2003) (B5-0577/2003),

Francis Wurtz, a nome del gruppo GUE/NGL, sulle conclusioni del Consiglio europeo del 12 e 13 dicembre 2003 (B5-0578/2003),

Andrew Nicholas Duff e Cecilia Malmström, a nome del gruppo ELDR, sui risultati del Consiglio europeo di Bruxelles del 12-13 dicembre 2003 (B5-0580/2003),

Charles Pasqua, Cristiana Muscardini, Gerard Collins e Luís Queiró, a nome del gruppo UEN, sul Consiglio europeo di Bruxelles del 12 e 13 dicembre 2003 (B5-0582/2003),

Hans-Gert Poettering, Ilkka Suominen, Othmar Karas, Philippe Morillon, Arie M. Oostlander e Hubert Pirker, a nome del gruppo PPE-DE, sull'esito del Consiglio europeo di Bruxelles del 12 e 13 dicembre 2003 (B5-0583/2003).

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 15 e punto 20 del PV del 18.12.2003.

4.   Tutela dei dati (nomina di un controllore europeo e di un controllore aggiunto)

Il Presidente comunica che, conformemente all'articolo 286 del trattato CEE e al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, la Conferenza dei Presidenti ha, nella sua riunione dell'11 dicembre 2003, e in seguito alle deliberazioni della commissione LIBE, approvato la nomina congiunta da parte del Parlamento e del Consiglio di Peter Johan Hustinx, quale controllore, e di Joaquin Bayo Delgado, quale controllore aggiunto.

5.   Firma dell'accordo interistituzionale «Meglio legiferare»

Il Presidente fa una breve dichiarazione nella quale ricorda i negoziati che hanno portato alla conclusione dell'accordo interistituzionale e gli obiettivi di tale accordo.

*

* *

Il Presidente Pat Cox, Franco Frattini (Presidente in carica del Consiglio) e Romano Prodi (Presidente della Commissione) procedono alla firma del documento in presenza di Johannes (Hannes) Swoboda, Giuseppe Gargani, Monica Frassoni, Nicholas Clegg che hanno condotto i lavori a nome del Parlamento, nonché di Loyola de Palacio (Vicepresidente della Commissione) e di Silvio Berlusconi (Consiglio).

Interviene Caroline F. Jackson, la quale chiede al Presidente di illustrare le sue proposte sull'esecuzione di tale accordo (il Presidente le risponde che il processo verrà eseguito gradualmente).

PRESIDENZA: James L.C. PROVAN

Vicepresidente

TURNO DI VOTAZIONI

I risultati dettagliati delle votazioni (emendamenti, votazioni distinte, votazioni per parti separate, ecc.) figurano nell'allegato 1, unito al processo verbale.

6.   Richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità parlamentari presentata dall'on. Giuseppe Gargani (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità parlamentari presentata dall'on. Giuseppe Gargani [2003/2182(IMM)] — Commissione giuridica e per il mercato interno. Relatore: (A5-0421/2003).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 1)

PROGETTO DI DECISIONE

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2003)0553)

Interventi sulla votazione:

Bruno Gollnisch, ha ritenuto che i deputati che hanno presentato richieste di difesa delle loro immunità parlamentari avessero il diritto di rivolgersi all'Assemblea e ha annunciato che avrebbe presentato una proposta di modifica del regolamento in tal senso.

7.   Richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità parlamentari presentata dall'on. Olivier Dupuis (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla richiesta di difesa dell'immunità parlamentare e dei privilegi presentata dall'on. Olivier Dupuis [2003/2059(IMM)] — Commissione giuridica e per il mercato interno. Relatore: (A5-0450/2003).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 2)

PROGETTO DI DECISIONE

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2003)0554)

8.   Fondo di coesione *** (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Raccomandazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un Fondo di coesione (versione codificata) [COM(2003) 352 — C5-0291/2003 — 2003/0129(AVC)] — Commissione giuridica e per il mercato interno. Relatore: (A5-0454/2003).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 3)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2003)0555)

9.   Sementi (2004-2005) * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che fissa gli importi dell'aiuto concesso nel settore delle sementi per la campagna di commercializzazione 2004/05 [COM(2003) 552 — C5-0459/2003 — 2003/0212(CNS)] — Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. Relatore: (A5-0416/2003).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 4)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2003)0556)

10.   Settore lattiero-caseario nelle Azzorre (prelievo supplementare) * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1453/2001 recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima) per quanto riguarda l'applicazione del prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario nelle Azzorre [COM(2003) 617 — C5-0500/2003 — 2003/0244(CNS)] — Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. Relatore: (A5-0415/2003).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 5)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2003)0557)

11.   Ritiro dalla produzione di seminativi 2004/2005 * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che deroga al regolamento (CE) n. 1251/1999 per quanto riguarda l'obbligo di ritiro dalla produzione dei seminativi per la campagna di commercializzazione 2004/2005 [COM(2003) 691 — C5-0559/2003 — 2003/0271(CNS)] — Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. Relatore: (A5-0460/2003).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 6)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2003)0558)

12.   OCM nel settore del tabacco greggio * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2075/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio [COM(2003) 633 — C5-0517/2003 — 2003/0251(CNS)] — Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. Relatore: Joseph Daul (A5-0462/2003).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 7)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2003)0559)

13.   Rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica CE-USA * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo inteso a rinnovare l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d'America [COM(2003) 569 — C5-0503/2003 — 2003/0223(CNS)] — Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia. Relatore: (A5-0436/2003).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 8)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2003)0560)

14.   Emissioni di biossido di carbonio e consumo di carburante dei veicoli N1 ***II (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive del Consiglio 70/156/CEE e 80/1268/CEE per quanto riguarda la misurazione delle emissioni di biossido di carbonio e il consumo di carburante dei veicoli N1 [5997/1/2003 — C5-0491/2003 — 2001/0255(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori. Relatore: (A5-0432/2003).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 9)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarato approvato (P5_TA(2003)0561)

15.   Precursori di droghe ***II (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe [9732/1/2003 — C5-0462/2003 — 2002/0217(COD)] — Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni. Relatore: (A5-0430/2003).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 10)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarato approvato (P5_TA(2003)0562)

16.   CULTURA 2000 ***I (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 508/2000/CE del 14 febbraio 2000 che istituisce il programma «Cultura 2000» [COM(2003) 187 — C5-0178/2003 — 2003/0076(COD)] — Commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport. Relatore: (A5-0417/2003).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 11)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2003)0563)

17.   Statistiche degli scambi di beni ***I (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri [COM(2003) 364 — C5-0285/2003 — 2003/0126(COD)] — Commissione per i problemi economici e monetari. Relatore: (A5-0426/2003).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 12)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Astrid Lulling (relatore) fa una dichiarazione in virtù dell'articolo 110 bis, paragrafo 4, del regolamento.

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2003)0564)

18.   Convenzione: discarico 2002 *** (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Raccomandazione sulla decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riguardo allo scarico da dare al Segretario generale della Convenzione per l'esecuzione del bilancio della Convenzione per l'esercizio finanziario 2002 [C5-0406/2003 — 2003/0903(AVC)] — Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: (A5-0414/2003).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 13)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2003)0565)

19.   Provvedimenti di deroga e il conferimento di competenze di esecuzione in materia di IVA * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda la procedura di adozione di provvedimenti di deroga e il conferimento di competenze di esecuzione [COM(2003) 335 — C5-0281/2003 — 2003/0120(CNS)] — Commissione per i problemi economici e monetari. Relatore: (A5-0427/2003).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 14)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2003)0566)

20.   Regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi [COM(2003) 462 — C5-0427/2003 — 2003/0179(CNS)] — Commissione per i problemi economici e monetari. Relatore: (A5-0472/2003).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 15)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2003)0567)

21.   Controllo delle attività di pesca dell'Antartico * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico [COM(2003) 384 — C5-0430/2003 — 2002/0137(CNS)] — Commissione per la pesca. Relatore: (A5-0440/2003).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 16)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2003)0568)

22.   Misure tecniche applicabili alle attività di pesca nelll'Antartico * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce talune misure tecniche applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico [COM(2003) 384 — C5-0431/2003 — 2002/0138(CNS)] — Commissione per la pesca. Relatore: (A5- 0437/2003).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 17)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2003)0569)

23.   Tessuti e cellule d'origine umana ***II (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla definizione di parametri di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, l'analisi, la lavorazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule d'origine umana [10133/3/2003 — C5-0416/2003 — 2002/0128(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori. Relatore: (A5-0387/2003).

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 18)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

Dichiarata approvata quale emendata (P5_TA(2003)0570)

Interventi sulla votazione:

Peter Liese (relatore) sugli emendamenti 38 e 58.

24.   Offerte pubbliche di acquisto (OPA) ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le offerte pubbliche di acquisto [COM(2002) 534 — C5-0481/2002 — 2002/0240(COD)] — Commissione giuridica e per il mercato interno. Relatore: (A5-0469/2003).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 20)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2003)0571)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2003)0571)

Interventi sulla votazione:

Rocco Buttiglione (Presidente in carica del Consiglio) si compiace per l'esito della votazione.

25.   IVA nel settore postale * (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente all'imposta sul valore aggiunto nel settore postale [COM(2003) 234 — C5-0227/2003 — 2003/0091(CNS)] — Commissione per i problemi economici e monetari. Relatore: (A5-0467/2003).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 21)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Reiezione

Interviene António Vitorino (membro della Commissione), che indica di aver preso atto dell'esito della votazione e che avrebbe sollevato la questione dinanzi alla Commissione. In seguito il Parlamento verrebbe informato sulla posizione della stessa. Il Presidente, constatando che, con tali affermazioni, la Commissione non avrebbe ritirato la sua proposta, ha pertanto, conformemente all'article 68, paragrafo 3, del regolamento, rinviato nuovamente la questione alla commissione competente.

26.   Regolamentazione di mercato e norme di concorrenza per i liberi professionisti (votazione)

Proposte di risoluzione B5-0430, 0431 e 0432/2003

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 22)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE COMUNE RC-B5-0430/2003

(in sostituzione delle B5-0430, 0431 e 0432/2003):

presentata da

Klaus-Heiner Lehne, Othmar Karas, Giuseppe Gargani, Marianne L.P. Thyssen, Stefano Zappalà, a nome del gruppo PPE-DE,

Manuel Medina Ortega, a nome del gruppo PSE,

Willy C.E.H. De Clercq, a nome del gruppo ELDR

Approvazione (P5_TA(2003)0572)

27.   Dichiarazioni di voto

Dichiarazioni di voto scritte:

Le dichiarazioni di voto scritte, ai sensi dell'articolo 137, paragrafo 3, del regolamento, figurano nel resoconto integrale delle discussioni della presente seduta.

Dichiarazioni di voto orali:

Relazione Lehne — A5-0469/2003

Carlo Fatuzzo

Relazione Olle Schmidt — A5-0467/2003

Carlo Fatuzzo

28.   Correzioni di voto

I deputati il cui nominativo è riportato in appresso hanno comunicato le seguenti correzioni di voto:

Relazione Liese — A5-0387/2003

emendamento 38

a favore: Caroline Lucas, Christopher J.P. Beazley

contro: Michel Rocard, Thierry Cornillet

astensione: Efstratios Korakas

emendamento 58

a favore: Charlotte Cederschiöld, Hans-Gert Poettering

Relazione Lehne — A5-0469/2003

proposta modificata

a favore: Helle Thorning-Schmidt

astensione: Hans-Peter Martin

risoluzione legislativa

a favore: Helle Thorning-Schmidt

Arlette Laguiller, Armonia Bordes e Chantal Cauquil erano presenti ma non hanno partecipato alle votazioni sugli emendamenti 34, 36, 43, 37, 44, 39, 45 e 38 della relazione Lehne (A5-0469/2003).

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

(La seduta, sospesa alle 13.05, è ripresa alle 15.00)

PRESIDENZA: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA

Vicepresidente

29.   Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Emma Bonino ha comunicato di essere stata presente ma che il suo nome non figura sull'elenco dei presenti.

Interviene Ioannis Patakis il quale segnala che avrebbe auspicato fare, nella seduta di ieri, un intervento di un minuto, conformemente all'articolo 121 del regolamento, e chiede di farlo ora (il Presidente risponde che il regolamento non lo autorizza e che trasmetterà la richiesta al Presidente del Parlamento).

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

30.   Progetto di bilancio generale 2004, modificato dal Consiglio (tutte le sezioni)/Lettere rettificative n. 1, 2 e 3/2004 (discussione)

Relazione sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004, modificato dal Consiglio (tutte le sezioni)

[11357/2003 — C5-0600/2003 — 2003/2001(BUD) — 2003/2002(BUD)]

e sulle lettere rettificative n. 1, 2 e 3/2004

[14837/2003 — C5-0570/2003, 14838/2003 — C5-0571/2003, 14839/2003 - C5-0572/2003]

al progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004

Sezione I, Parlamento europeo

Sezione II, Consiglio

Sezione III, Commissione

Sezione IV, Corte di giustizia

Sezione V, Corte dei conti

Sezione VI, Comitato economico e sociale

Sezione VII, Comitato delle regioni

Sezione VIII (A), Mediatore europeo

Sezione VIII (B), Garante europeo della protezione dei dati — Commissione per i bilanci. Relatori: Jan Mulder e Neena Gill (A5-0473/2003).

Jan Mulder e Neena Gill illustrano la loro relazione.

Interviene Michaele Schreyer (membro della Commissione).

Intervengono Salvador Garriga Polledo, a nome del gruppo PPE-DE, Terence Wynn, a nome del gruppo PSE, Kyösti Tapio Virrankoski, a nome del gruppo ELDR, Esko Olavi Seppänen, a nome del gruppo GUE/NGL, Kathalijne Maria Buitenweg, a nome del gruppo Verts/ALE, Franz Turchi, a nome del gruppo UEN, Rijk van Dam, a nome del gruppo EDD, James E.M. Elles e Ralf Walter.

PRESIDENZA: Gérard ONESTA

Vicepresidente

Intervengono Anne Elisabet Jensen, Liam Hyland, Den Dover, Bárbara Dührkop Dührkop, Johan Van Hecke, Markus Ferber, Catherine Guy-Quint, Juan Andrés Naranjo Escobar, Göran Färm, Gianfranco Dell'Alba, Bartho Pronk, Giovanni Pittella, John Joseph McCartin, Edward H.C. McMillan-Scott, Armin Laschet e Jan Mulder (relatore generale per il bilancio).

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 10 del PV del 18.12.2003

(La seduta, sospesa alle 16.55 in attesa dell'ora delle interrogazioni, è ripresa alle 17.30)

PRESIDENZA: Alonso José PUERTA

Vicepresidente

31.   Ora delle interrogazioni (interrogazioni al Consiglio)

Il Parlamento esamina una serie di interrogazioni al Consiglio (B5-0416/2003).

Interrogazione 1 di Camilo Nogueira Román: Impegni dell'Unione europea in Iraq.

Roberto Antonione (Presidente in carica del Consiglio) risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Josu Ortuondo Larrea.

Intervengono Josu Ortuondo Larrea e Camilo Nogueira Román.

Interrogazione 2 di Alexandros Alavanos: Marittimi greci bloccati in Pakistan.

Roberto Antonione risponde all'interrogazione.

Interviene Alexandros Alavanos.

Interrogazioni 3 e 4 di Bernd Posselt e Dana Rosemary Scallon: Salute riproduttiva.

Roberto Antonione risponde alle interrogazioni nonchè alle domande complementari di Bernd Posselt e Dana Rosemary Scallon.

Interviene Bruno Gollnischil quale fa rilevare che, conformemente all'articolo 43 del regolamento, l'ora è denominata «ora delle interrogazioni al Consiglio e alla Commissione» e deplora l'assenza di un rappresentante della Commissione (il Presidente ne prende atto).

Interrogazione 5 di Miguel Angel Martínez Martínez: Ragioni delle differenze delle politiche dell'UE nei confronti di Cina e Cuba.

Roberto Antonione risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Miguel Angel Martínez Martínez.

Interrogazione 6 di Philip Bushill-Matthews: Orario di servizio dei conducenti.

Roberto Antonione risponde all'interrogazione.

Interviene Philip Bushill-Matthews per rivolgere una domanda complementare, che Roberto Antonione si impegna a trasmettere al Consiglio.

Interrogazione 7 di Marco Cappato: Decisione omofobica del Consiglio radiotelevisivo nazionale della Grecia.

Roberto Antonione risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Maurizio Turco (in sostituzione dell'autore).

Interrogazione 8 di María Luisa Bergaz Conesa: Violazione dei diritti umani negli Stati Uniti.

Roberto Antonione risponde all'interrogazione.

Interviene Pedro Marset Campos (in sostituzione dell'autore) per rivolgere una domanda complementare, alla quale Roberto Antonione comunica che fornirà una risposta dettagliata in un momento successivo.

Intervengono Konstantinos Alyssandrakis e Miguel Angel Martínez Martínez per rivolgere domande complementari alle quali Roberto Antonione risponde.

Interrogazione 9 di María Izquierdo Rojo: Politiche in materia di migrazione e migrazioni temporanee.

Roberto Antonione risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di María Izquierdo Rojo.

Interrogazione 10 di Christos Zacharakis: Misure da adottare per difendere la democrazia in Albania.

Roberto Antonione risponde all'interrogazione.

Interviene Christos Zacharakis.

Interrogazione 11 di Manuel Medina Ortega: Accordi con paesi terzi sul controllo dell'immigrazione.

Roberto Antonione risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Manuel Medina Ortega.

Interrogazione 12 di Bill Newton Dunn: Statistiche sui crimini relativi a tutta l'Unione europea.

Roberto Antonione risponde all'interrogazione.

Interviene Bill Newton Dunn.

Intervengono John Hume e Paul Rübig per rivolgere domande complementari alle quali Roberto Antonione risponde.

Interrogazione 13 di Esko Olavi Seppänen: Autorità europea per la sicurezza alimentare.

Roberto Antonione risponde all'interrogazione.

Interviene Esko Olavi Seppänen.

Interrogazione 14 di Paulo Casaca: Condono di multe per superamento delle quantità di riferimento della produzione lattiera.

Roberto Antonione risponde all'interrogazione.

Interviene Paulo Casaca per rivolgere una domanda complementare, alla quale Roberto Antonione comunica che fornirà una risposta dettagliata in un momento successivo.

Interrogazione 15 di Olivier Dupuis: Georgia.

Roberto Antonione risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Olivier Dupuis.

Interrogazione 16 di Niels Busk: Aiuti statali ai produttori di latte italiani.

Roberto Antonione risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Ole Andreasen (in sostituzione dell'autore).

Interrogazione 17 di Ioannis Souladakis: Relazioni dell'Unione europea con il paesi del Caucaso.

Roberto Antonione risponde all'interrogazione.

Interviene Ioannis Souladakis.

Interrogazione 18 di Proinsias De Rossa: Normativa sulle apparecchiature relative alla tortura.

Roberto Antonione risponde all'interrogazione.

Interviene Proinsias De Rossa per rivolgere una domanda complementare, alla quale Roberto Antonione comunica che fornirà una risposta dettagliata in un momento successivo.Interviene Ioannis Souladakis.

Le interrogazioni che, per mancanza di tempo, non hanno ricevuto risposta, la riceveranno per iscritto.

L'ora delle interrogazioni riservata al Consiglio è chiusa.

(La seduta, sospesa alle 19.00, è ripresa alle 21.00)

PRESIDENZA: Giorgos DIMITRAKOPOULOS

Vicepresidente

32.   Agenzia europea di valutazione dei medicinali ***II — Codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano ***II — Codice comunitario relativo ai medicinali veterinari ***II (discussione)

Raccomandazione per la seconda lettura concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione, la sorveglianza dei medicinali a uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea dei medicinali [10949/2/2003 — C5-0463/2003 — 2001/0252(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori. Relatore: (A5-0425/2003)

Raccomandazione per la seconda lettura concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano [10950/3/2003 — C5-0464/2003 — 2001/0253(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori. Relatore: (A5-0446/2003)

Raccomandazione per la seconda lettura concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari [10951/3/2003 — C5-0465/2003 — 2001/0254(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori. Relatore: (A5-0444/2003)

Rosemarie Müller presenta la raccomandazione per la seconda lettura (A5-0425/2003).

Françoise Grossetête presenta le raccomandazioni per la seconda lettura (A5-0446/2003 e A5-0444/2003).

Interviene Erkki Liikanen (membro della Commissione).

Intervengono Giuseppe Nisticò, a nome del gruppo PPE-DE, Phillip Whitehead, a nome del gruppo PSE, Frédérique Ries, a nome del gruppo ELDR, Didier Rod, a nome del gruppo Verts/ALE, Johannes (Hans) Blokland, a nome del gruppo EDD, Caroline F. Jackson, Saïd El Khadraoui, Alexander de Roo, Peter Liese, Dorette Corbey, Ria G.H.C. Oomen-Ruijten, Véronique De Keyser, Avril Doyle, Catherine Stihler, Robert William Sturdy, Rosemarie Müller, James Nicholson, Neil Parish, Françoise Grossetête, Erkki Liikanen, Ria G.H.C. Oomen-Ruijten, Dorette Corbey, Avril Doyle, queste ultime per chiedere che la Commissione risponda alle loro interrogazioni, e Erkki Liikanen, il quale risponde.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 8, punto 9 e punto 10 del PV del 17.12.2003

33.   Farmaci vegetali tradizionali ***II (discussione)

Raccomandazione per la seconda lettura concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, per quanto riguarda i medicinali vegetali tradizionali, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano [12754/1/2003 — C5-0519/2003 — 2002/0008(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori. Relatore: Giuseppe Nisticò (A5-0452/2003).

Giuseppe Nisticò presenta la raccomandazione per la seconda lettura.

Intervengono: Erkki Liikanen (membro della Commissione).

Intervengono Avril Doyle, a nome del gruppo PPE-DE, Catherine Stihler, a nome del gruppo PSE, Patricia McKenna, a nome del gruppo Verts/ALE, Bent Hindrup Andersen, a nome del gruppo EDD, Graham H. Booth e Nuala Ahern.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 11 del PV del 17.12.2003

34.   Strumenti di misura ***II (discussione)

Raccomandazione per la seconda lettura concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura [9681/4/2003 — C5-0417/2003 — 2000/0233(COD)] — Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia. Relatore: Giles Bryan Chichester (A5-0458/2003).

Giles Bryan Chichester presenta la raccomandazione per la seconda lettura.

Interviene Erkki Liikanen (membro della Commissione).

Intervengono Norbert Glante, a nome del gruppo PSE, Eryl Margaret McNally, Hans-Peter Martin e Erkki Liikanen.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 12 del PV del 17.12.2003

35.   Ordine del giorno della prossima seduta

L'ordine del giorno della seduta di domani è fissato (documento «Ordine del giorno» PE 338.624/OJME).

36.   Chiusura della seduta

La seduta è tolta alle 23.30.

Julian Priestley

Segretario generale

Joan Colom i Naval

Vicepresidente


ELENCO DEI PRESENTI

Hanno firmato:

Aaltonen, Abitbol, Adam, Nuala Ahern, Ainardi, Alavanos, Almeida Garrett, Alyssandrakis, Andersen, Andersson, Andreasen, André-Léonard, Andrews, Andria, Angelilli, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Atkins, Attwooll, Auroi, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bakopoulos, Balfe, Baltas, Banotti, Barón Crespo, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Belder, Berend, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Bergaz Conesa, Berger, Berlato, Bernié, Berthu, Bertinotti, Beysen, Bigliardo, Blokland, Bodrato, Böge, Bösch, von Boetticher, Bonde, Bonino, Boogerd-Quaak, Booth, Bordes, Borghezio, van den Bos, Boselli, Boudjenah, Boumediene-Thiery, Bourlanges, Bouwman, Bowe, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Breyer, Brie, Brok, Brunetta, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Butel, Callanan, Calò, Camisón Asensio, Campos, Camre, Cappato, Cardoso, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Caullery, Cauquil, Cederschiöld, Celli, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Chichester, Claeys, Clegg, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Collins, Corbett, Corbey, Cornillet, Corrie, Paolo Costa, Cox, Crowley, Cushnahan, van Dam, Darras, Dary, Daul, Davies, De Clercq, Decourrière, Dehousse, De Keyser, Dell'Alba, Della Vedova, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, Dhaene, Díez González, Di Lello Finuoli, Dillen, Dimitrakopoulos, Di Pietro, Doorn, Dover, Doyle, Dührkop Dührkop, Duff, Duhamel, Duin, Dupuis, Dybkjær, Ebner, Echerer, El Khadraoui, Elles, Eriksson, Esclopé, Ettl, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert J.E. Evans, Färm, Farage, Fatuzzo, Fava, Ferber, Fernández Martín, Ferrández Lezaun, Ferrer, Ferri, Fiebiger, Figueiredo, Fiori, Fitzsimons, Flautre, Flesch, Florenz, Folias, Ford, Formentini, Foster, Fourtou, Frahm, Fraisse, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gahrton, Galeote Quecedo, Garaud, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garot, Garriga Polledo, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Gawronski, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Gil-Robles Gil-Delgado, Glante, Glase, Gobbo, Goebbels, Goepel, Görlach, Gollnisch, Gomolka, Goodwill, Gorostiaga Atxalandabaso, Gouveia, Graefe zu Baringdorf, Graça Moura, Gröner, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hager, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Herzog, Hieronymi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Huhne, van Hulten, Hume, Hyland, Iivari, Ilgenfritz, Imbeni, Inglewood, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jové Peres, Junker, Karamanou, Karas, Karlsson, Kastler, Katiforis, Kaufmann, Keppelhoff-Wiechert, Keßler, Khanbhai, Kindermann, Glenys Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korakas, Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krivine, Kronberger, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lagendijk, Laguiller, Lalumière, Lamassoure, Lambert, Lang, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, de La Perriere, Laschet, Lavarra, Lechner, Lehne, Leinen, Liese, Linkohr, Lipietz, Lisi, Lombardo, Lucas, Lulling, Lund, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McCartin, MacCormick, McKenna, McMillan-Scott, McNally, Malliori, Malmström, Manders, Manisco, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Marchiani, Marinho, Marini, Marinos, Markov, Marques, Marset Campos, Martens, David W. Martin, Hans-Peter Martin, Hugues Martin, Martinez, Martínez Martínez, Mastorakis, Mathieu, Matikainen-Kallström, Mauro, Hans-Peter Mayer, Xaver Mayer, Mayol i Raynal, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Mennitti, Menrad, Messner, Miller, Miranda de Lage, Modrow, Mombaur, Monsonís Domingo, Montfort, Moraes, Morgan, Morgantini, Morillon, Müller, Mulder, Murphy, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Naïr, Napoletano, Napolitano, Naranjo Escobar, Nassauer, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, Nisticò, Nobilia, Nogueira Román, Nordmann, Ojeda Sanz, Olsson, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Ortuondo Larrea, O'Toole, Paasilinna, Pacheco Pereira, Pack, Paisley, Pannella, Papayannakis, Parish, Pasqua, Pastorelli, Patakis, Paulsen, Pérez Álvarez, Pérez Royo, Perry, Pesälä, Pex, Piecyk, Piétrasanta, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Pittella, Podestà, Poettering, Pohjamo, Poignant, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Poos, Posselt, Prets, Procacci, Pronk, Provan, Puerta, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Raymond, Read, Redondo Jiménez, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rocard, Rod, de Roo, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Ruffolo, Rutelli, Sacconi, Sacrédeus, Saint-Josse, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Sandberg-Fries, Sandbæk, Sanders-ten Holte, Santer, Santini, dos Santos, Sartori, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Sbarbati, Scallon, Scapagnini, Scarbonchi, Schaffner, Scheele, Schierhuber, Schleicher, Herman Schmid, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schörling, Ilka Schröder, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Segni, Seppänen, Sichrovsky, Simpson, Sjöstedt, Skinner, Smet, Soares, Sörensen, Sommer, Sornosa Martínez, Souchet, Souladakis, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stirbois, Stockmann, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Swiebel, Swoboda, Sørensen, Tajani, Tannock, Theato, Theorin, Thomas-Mauro, Thorning-Schmidt, Thors, Thyssen, Titford, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Trentin, Tsatsos, Turchi, Turco, Turmes, Twinn, Uca, Vachetta, Väyrynen, Valdivielso de Cué, Valenciano Martínez-Orozco, Vallvé, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varaut, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vattimo, Veltroni, van Velzen, Vermeer, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vinci, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Volcic, Wachtmeister, Wallis, Walter, Watson, Watts, Weiler, Wenzel-Perillo, Whitehead, Wiersma, von Wogau, Wuermeling, Wuori, Wurtz, Wyn, Wynn, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener, Zorba, Zrihen.

Osservatori

Bagó, Balsai, Bastys, Biela, Bielan, Bonnici, Chronowski, Zbigniew Chrzanowski, Cilevičs, Cybulski, Demetriou, Didžiokas, Drzęźla, Fazakas, Filipek, Ilves, Iwiński, Jakič, Kelemen, Kiršteins, Klich, Kłopotek, Klukowski, Kriščiūnas, Daniel Kroupa, Kuzmickas, Kvietkauskas, Lachnit, Laštůvka, Andrzej Zbigniew Lepper, Libicki, Litwiniec, Lydeka, Łyżwiński, Maldeikis, Mallotová, Manninger, Matsakis, Őry, Alojz Peterle, Pieniążek, Plokšto, Podgórski, Pospíšil, Protasiewicz, Janno Reiljan, Rutkowski, Savi, Siekierski, Smorawiński, Surján, Szabó, Szájer, Szczygło, Tabajdi, Tomczak, Vaculík, Valys, Vastagh, Vella, Vėsaitė, Veteška, Wiśniowska, Wittbrodt, Zahradil, Żenkiewicz, Žiak.


ALLEGATO 1

RISULTATI DELLE VOTAZIONI

Significato delle abbreviazioni e dei simboli utilizzati

+

approvato

-

respinto

decaduto

R

ritirato

AN (..., ..., ...)

votazione per appello nominale (favorevoli, contrari, astenuti)

VE ( ..., ..., ...)

votazione elettronica (favorevoli, contrari, astenuti)

vs

votazioni per parti separate

vd

votazione distinta

em

emendamento

EC

emendamento di compromesso

PC

parte corrispondente

S

emendamento di soppressione

=

emendamenti identici

§

paragrafo

art

articolo

cons

considerando

PR

proposta di risoluzione

PRC

proposta di risoluzione comune

SEC

votazione a scrutinio segreto

1.   Richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità parlamentari di Giuseppe Gargani

Relazione: MACCORMICK (A5-0421/2003)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

2.   Richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità parlamentari di Olivier Dupuis

Relazione: MACCORMICK (A5-0450/2003)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

3.   Fondo di coesione ***

Raccomandazione: GARGANI (A5-0454/2003)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

4.   Sementi (2004-2005) *

Relazione: DAUL (A5-0416/2003)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

AN

+

515, 12, 23

Richieste di votazione per appello nominale:

PPE-DE: votazione unica

5.   Settore lattiero-caseario nelle Azzorre (prelievo supplementare) *

Relazione: DAUL (A5-0415/2003)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

6.   Ritiro dalla produzione di seminativi 2004/2005 *

Relazione: DAUL (A5-0460/2003)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

7.   OCM nel settore del tabacco greggio *

Relazione: DAUL (A5-0462/2003)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

8.   Rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica CE-USA *

Relazione: BERENGUER FUSTER (A5-0436/2003)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

9.   Emissioni di biossido di carbonio e consumo di carburante dei veicoli N1 ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: GOODWILL (A5-0432/2003)

Oggetto

 

approvazione senza votazione

dichiarata approvata

10.   Precursori di droghe ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: PIRKER (A5-0430/2003)

Oggetto

 

approvazione senza votazione

dichiarata approvata

11.   CULTURA 2000 ***I

Relazione: ROCARD (A5-0417/2003)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

12.   Statistiche degli scambi di beni ***I

Relazione: LULLING (A5-0426/2003)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

13.   Convenzione: discarico 2002 ***

Raccomandazione: KUHNE (A5-0414/2003)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

14.   Provvedimenti di deroga e conferimento di competenze di esecuzione in materia di IVA *

Relazione: BLOKLAND (A5-0427/2003)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

15.   Regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi *

Relazione: KARAS (A5-0472/2003)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

16.   Controllo delle attività di pesca dell'Antartico *

Relazione: STEVENSON (A5-0440/2003)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

17.   Misure tecniche applicabili alle attività di pesca nell'Antartico *

Relazione: STEVENSON (A5-0437/2003)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

18.   Tessuti e cellule di origine umana ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: LIESE (A5-0387/2003)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

insieme del testo

blocco n. 1

commissione

 

+

 

blocco n. 2

PPE-DE, ELDR, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL

 

+

 

blocco n. 3

commissione

 

 

art 15 e cons 11

38

commissione

AN

-

88, 446, 19

58

PPE-DE, ELDR, UEN, GUE/NGL

AN

+

503, 42, 12

resto del testo

blocco n. 4

commissione

 

-

 

Blocco n. 1 = compromesso «parte A» (emendamenti 4, 6, 12, 23, 25, 27, 37 e 45)

Blocco n. 2 = compromesso «parte B» (emendamenti 57 e da 59 a 77)

Blocco n. 3 = commissione per l'ambiente (emendamenti 1, 3, 10, 11, 13, 16, 22, 24, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 41, 43, 44, 46, 47, 48 e 52)

Blocco n. 4 = commissione per l'ambiente (emendamenti 2, 5, 7, 8, 9, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 30, 32, 35, 39, 40, 42, 49, 50, 51, 53, 54, 55 e 56)

Varie

Il gruppo Verts/ALE non è firmatario dell'em. 58.

Richieste di votazione per appello nominale

Verts/ALE: emm. 58, 38

19.   Offerte pubbliche di acquisto (OPA) ***I

Relazione: LEHNE (A5-0469/2003)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1-5

7

8

10-26

28-30

commissione

 

+

 

art 4, § 2, lettera e)

33

GUE/NGL

 

-

 

art 6, dopo il § 1

34 =

36 =

43 =

GUE/NGL

PSE

Verts/ALE

AN

-

260, 288, 3

art 9, § 5

31 =

37 =

44 =

GUE/NGL

PSE

Verts/ALE

AN

-

268, 281, 2

art 18

39

PPE-DE + ELDR

AN

+

486, 58, 9

27

commissione

 

 

cons 20

35

PSE

 

-

 

45

Verts/ALE

AN

-

265, 290, 1

6

commissione

 

+

 

32

GUE/NGL

 

-

 

cons 26

38

PPE-DE + ELDR

AN

+

358, 197, 1

9

commissione

 

 

votazione: proposta modificata

AN

+

325, 221, 7

votazione: risoluzione legislativa

AN

+

321, 219, 9

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE: emm. 39, 38, proposta modificata e votazione finale

ELDR: votazione finale

Verts/ALE: emm. 43, 44, 45

Varie

Gli emm. 40, 41 e 42 sono stati ritirati.

20.   IVA nel settore postale *

Relazione: OLLE SCHMIDT (A5-0467/2003)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

insieme del testo

1-13

ELDR + PPE-DE

VE

-

253, 278, 12

votazione: proposta

 

-

 

votazione: risoluzione legislativa

 

 

rinviata in commissione (art. 68 del regolamento)

21.   Organizzazione del mercato e regole di concorrenza per le libere professioni

Proposte di risoluzione: B5-0430, 0431, 0432/2003

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

proposta di risoluzione comune RC5-0430/2003 (PPE-DE, PSE, ELDR)

§ 3

 

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 4

 

testo originale

vd

+

 

votazione: risoluzione (insieme del testo)

AN

+

457, 60, 18

proposte di risoluzione dei gruppi politici

B5-0430/2003

 

ELDR

 

 

B5-0431/2003

 

PSE

 

 

B5-0432/2003

 

PPE-DE

 

 

Richieste di votazione per parti separate

ELDR

§ 3

prima parte:«rileva che ogni attività ... deve essere considerata separatamente»

seconda parte:«affinché le norme ... nell'interesse dei propri membri»

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE: risoluzione (risoluzione comune)

Richieste di votazione distinta

ELDR: § 4


ALLEGATO II

RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE

Relazione Daul A5-0416/2003

Risoluzione

Favorevoli: 515

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sbarbati, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez, Sichrovsky, Souchet, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Decourrière, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, Berger, Bösch, Boselli, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Corbett, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 12

EDD: Andersen, Bonde, Booth, Farage, Sandbæk, Titford

PSE: Andersson, van den Berg, Corbey, van Hulten, Thorning-Schmidt, Wiersma

Astensioni: 23

ELDR: Paulsen, Schmidt

NI: Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Gobbo, Kronberger, Pannella, Speroni, Turco

PPE-DE: Callanan, Foster, Heaton-Harris, Helmer, Nicholson, Parish, Stockton, Sumberg, Tannock, Twinn, Van Orden

Raccomandazione Liese A5-0387/2003

Emendamento 38

Favorevoli: 88

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam

NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Martinez, Souchet, Speroni, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Cornillet, De Mita, Deva, Dover, Evans Jonathan, Florenz, Heaton-Harris, Hermange, Karas, Kirkhope, Korhola, Marques, Pirker, Posselt, Rack, Rübig, Sacrédeus, Scallon, Schierhuber, Stenzel, Stockton, Twinn

PSE: Kuckelkorn, Martin Hans-Peter

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Caullery, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Celli, Evans Jillian, Flautre, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lambert, Lannoye, Lipietz, McKenna, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, Schörling, Turmes, Wuori, Wyn

Contrari: 446

EDD: Mathieu

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Pannella, Sichrovsky, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cushnahan, Daul, Decourrière, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hernández Mollar, Herranz García, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Lamassoure, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scapagnini, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Boselli, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Camre, Pasqua

Verts/ALE: Aaltonen, Bouwman, Buitenweg, Lagendijk, MacCormick, Messner, de Roo, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber

Astensioni: 19

EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Booth, Esclopé, Farage, Sandbæk, Titford

GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis

NI: Kronberger

PPE-DE: Bradbourn

PSE: Rocard

UEN: Collins

Verts/ALE: Dhaene, Echerer, Ferrández Lezaun, Lucas, Rühle

Raccomandazione Liese A5-0387/2003

Emendamento 58

Favorevoli: 503

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez, Sichrovsky, Souchet, Speroni, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Brunetta, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Daul, Decourrière, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Florenz, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Boselli, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, De Keyser, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Celli, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 42

ELDR: André-Léonard

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Laguiller

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Pannella, Turco

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Bushill-Matthews, Chichester, Cushnahan, Fiori, Foster, Grönfeldt Bergman, Hannan, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Matikainen-Kallström, Purvis, Stevenson, Sturdy, Van Orden, Villiers

PSE: Dehousse, Goebbels, Medina Ortega, Poos

Verts/ALE: Bouwman, Buitenweg, Lagendijk, MacCormick, de Roo, Sörensen, Staes

Astensioni: 12

EDD: Booth, Farage, Titford

NI: Kronberger

PPE-DE: Bradbourn, Nicholson, Podestà

PSE: McNally, Wynn

Verts/ALE: Cohn-Bendit, Ferrández Lezaun, Frassoni

Relazione Lehne A5-0469/2003

Emendamenti 34+36+43

Favorevoli: 260

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Calò, Di Pietro, Procacci

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martinez, Stirbois

PPE-DE: Bodrato, Cocilovo, Cushnahan, Sacrédeus

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 288

EDD: Abitbol, Booth, Farage, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Blak

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Garaud, Gobbo, Hager, Kronberger, de La Perriere, Pannella, Sichrovsky, Souchet, Speroni, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Decourrière, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Breyer

Astensioni: 3

PPE-DE: De Mita, Schleicher

PSE: Carraro

Relazione Lehne A5-0469/2003

Emendamenti 31+37+44

Favorevoli: 268

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Calò, Di Pietro, Procacci, Rutelli

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Bordes, Boudjenah, Brie, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martinez, Stirbois

PPE-DE: Bodrato, Cocilovo, Cushnahan, Marques, Menrad, Sacrédeus

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 281

EDD: Booth, Farage, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Blak

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Gobbo, Hager, de La Perriere, Pannella, Sichrovsky, Souchet, Speroni, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Decourrière, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Andrews, Angelilli, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 2

GUE/NGL: Korakas

NI: Garaud

Relazione Lehne A5-0469/2003

Emendamento 39

Favorevoli: 486

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Gobbo, Hager, de La Perriere, Pannella, Sichrovsky, Souchet, Speroni, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Decourrière, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Herranz García, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Boselli, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 58

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Booth, Esclopé, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Procacci

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Dimitrakopoulos, Hermange, Mennitti

Astensioni: 9

NI: Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Kronberger, Lang, Martinez, Stirbois

Relazione Lehne A5-0469/2003

Emendamento 45

Favorevoli: 265

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Calò, Di Pietro, Procacci

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Boudjenah, Brie, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martinez, Stirbois

PPE-DE: Bodrato, Valdivielso de Cué

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Boselli, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 290

EDD: Booth, Farage, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Blak

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Garaud, Gobbo, Hager, Kronberger, de La Perriere, Pannella, Sichrovsky, Souchet, Speroni, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Decourrière, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 1

EDD: Abitbol

Relazione Lehne A5-0469/2003

Emendamento 38

Favorevoli: 358

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Garaud, Gobbo, Hager, Kronberger, de La Perriere, Pannella, Sichrovsky, Speroni, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Decourrière, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Bullmann, van den Burg, Dehousse, Duin, Ettl, Färm, Gebhardt, Hedkvist Petersen, Karlsson, Keßler, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Martin Hans-Peter, Müller, Piecyk, Pittella, Sandberg-Fries, Sornosa Martínez, Theorin

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 197

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Booth, Esclopé, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Procacci

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martinez, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Suominen

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Boselli, Bowe, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, De Keyser, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Fava, Ford, Fruteau, Garot, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kinnock, Koukiadis, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Astensioni: 1

PSE: Rothley

Relazione Lehne A5-0469/2003

Proposta Commissione

Favorevoli: 325

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Blak, Frahm

NI: Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Garaud, Gobbo, Hager, Kronberger, Pannella, Sichrovsky, Speroni, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Decourrière, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hortefeux, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Corbett, Färm, Ford, Gill, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Karlsson, Kinnock, Linkohr, McAvan, McCarthy, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Miller, Moraes, Morgan, Murphy, O'Toole, Sandberg-Fries, Skinner, Stihler, Theorin, Watts, Whitehead, Wynn

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Ahern, Breyer, Echerer, Ferrández Lezaun, MacCormick, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Ortuondo Larrea, Rühle

Contrari: 221

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Booth, Esclopé, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Procacci

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martinez, Stirbois

PPE-DE: Inglewood, Sacrédeus

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Boselli, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, McNally, Malliori, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Napoletano, Napolitano, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Simpson, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Weiler, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Camre

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, McKenna, Messner, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 7

NI: Berthu, de La Perriere, Souchet

PPE-DE: Bodrato, Cocilovo

PSE: Rothley, Schulz

Relazione Lehne A5-0469/2003

Risoluzione

Favorevoli: 321

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Blak, Frahm

NI: Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Garaud, Gobbo, Hager, Kronberger, Pannella, Sichrovsky, Speroni, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Decourrière, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Herranz García, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Corbett, Färm, Ford, Gill, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Karlsson, Kinnock, Linkohr, McAvan, McCarthy, Mann Erika, Martin David W., Miller, Moraes, Murphy, O'Toole, Sandberg-Fries, Skinner, Stihler, Theorin, Thorning-Schmidt, Watts, Whitehead, Wynn

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Breyer, Echerer, MacCormick, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Ortuondo Larrea, Rühle

Contrari: 219

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Booth, Esclopé, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Calò, Di Pietro, Procacci

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martinez, Stirbois

PPE-DE: Sacrédeus

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Boselli, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hughes, van Hulten, Hume, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, McNally, Malliori, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Napoletano, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Simpson, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Torres Marques, Tsatsos, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Weiler, Wiersma, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, McKenna, Messner, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori

Astensioni: 9

NI: Berthu, de La Perriere, Souchet

PPE-DE: Bodrato

PSE: Martin Hans-Peter, Morgan, Rothley, Schulz

UEN: Camre

RC — B5-0430/2003 — Libere professioni

Risoluzione

Favorevoli: 457

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Beysen, Borghezio, Garaud, Gobbo, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Decourrière, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Herranz García, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Morillon, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Boselli, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Contrari: 60

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Booth, Esclopé, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Lang, Martinez, Stirbois

PPE-DE: Podestà

PSE: De Keyser

Astensioni: 18

NI: Berthu, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, de La Perriere, Pannella, Souchet, Turco, Varaut

PSE: Dehousse, Zrihen

UEN: Camre, Caullery, Pasqua, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Rod


TESTI APPROVATI

 

P5_TA(2003)0553

Richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità parlamentari di Giuseppe Gargani

Decisione del Parlamento europeo sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità parlamentari presentata da Giuseppe Gargani (2003/2182(IMM))

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta di difesa della sua immunità parlamentare, nel contesto di un procedimento giudiziario dinanzi al tribunale di Milano sezione I, giudice istruttore Rosa, presentata dall'on. Giuseppe Gargani e comunicata in seduta plenaria il 25 settembre 2003,

visti l'articolo 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 e l'articolo 4, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,

viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964 e del 10 luglio 1986 (1),

visti gli articoli 6 e 6 bis del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0421/2003),

A.

considerando che l'on. Giuseppe Gargani è stato eletto deputato al Parlamento europeo a seguito della quinta elezione a suffragio universale diretto del 10-13 giugno 1999 e che i suoi poteri sono stati verificati dal Parlamento europeo il 15 dicembre 1999 (2),

B.

considerando che i membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni (3),

C.

considerando che l'immunità dai procedimenti giudiziari di cui godono i membri del Parlamento europeo si estende anche ai procedimenti civili,

D.

considerando che i membri del Parlamento europeo sono tenuti a partecipare alla vita politica nella loro circoscrizione elettorale e, di conseguenza, quando pubblicano articoli in riviste o giornali su questioni controverse si ritiene che siano impegnati nell'esercizio delle loro funzioni di deputati al Parlamento europeo,

1.

decide di difendere i privilegi e l'immunità dell'on. Giuseppe Gargani;

2.

propone, in base all'articolo 9 del citato protocollo e nel rispetto delle procedure dello Stato membro interessato, di ritenere improcedibile la causa in oggetto e invita il giudice a trarre le debite conclusioni;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione alla sezione I del tribunale di Milano.


(1)  Causa 101/63, Wagner/Fohrmann e Krier, Raccolta 1964, pag. 383, e causa 149/85, Wybot/Faure, Raccolta 1986, pag. 2391.

(2)  Decisione del Parlamento europeo sulla verifica dei poteri a seguito della quinta elezione a suffragio universale diretto del Parlamento europeo del 10-13 giugno 1999 (GU C 296 del 18.10.2000, pag. 93).

(3)  Articolo 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

P5_TA(2003)0554

Richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità parlamentari di Olivier Dupuis

Decisione del Parlamento europeo sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità parlamentari di Olivier Dupuis (2003/2059(IMM))

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta di difesa della sua immunità in relazione ai procedimenti penali pendenti dinanzi a un tribunale italiano, presentata in data 7 marzo 2003 dall'on. Olivier Dupuis e annunciata in seduta plenaria il 26 marzo 2003,

visti gli articoli 9 e 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 nonché l'articolo 4, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,

viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964 e del 10 luglio 1986 (1),

visti gli articoli 6 e 6 bis del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0450/2003),

A.

considerando che l'Articolo 10, lettera a), del Protocollo conferisce ai membri del Parlamento europeo sul territorio del proprio Stato un'immunità da procedimenti giudiziari equivalente a quella di cui beneficia un membro del Parlamento di detto Stato,

B.

considerando che l'on. Olivier Dupuis è stato eletto deputato al Parlamento europeo in Italia, nonostante sia cittadino belga,

C.

considerando che l'on. Olivier Dupuis è stato sottoposto a procedimenti giudiziari in Italia in relazione ad azioni pubbliche concernenti l'uso di droghe vietate,

D.

considerando che siffatte azioni facevano chiaramente parte della sua attività politica attuata in buona fede e comprendenti atti collettivi di violazione simbolica della legge,

E.

considerando tuttavia che, a quanto pare, i membri del Parlamento italiano non godono dell'immunità parlamentare in relazione a procedimenti giudiziari in siffatte circostanze,

F.

considerando che, sulla base delle prove fornite, l'on. Olivier Dupuis non è tutelato dall'immunità parlamentare in relazione ai procedimenti giudiziari che sono stati portati all'attenzione del Presidente del Parlamento europeo,

1.

decide che non sarebbe opportuno prendere azioni per sollevare presso le autorità italiane questioni concernenti l'attività politica dell'on. Olivier Dupuis.


(1)  Causa 101/63, Wagner/Fohrmann e Krier, Racc. 1964, pag. 195 e causa 149/85 Wybot/Faure, Racc. 1986, pag. 2391.

P5_TA(2003)0555

Fondo di coesione ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un Fondo di coesione (versione codificata) (COM(2003) 352 — C5-0291/2003 — 2003/0129(AVC))

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di regolamento del Consiglio (COM(2003) 352) (1),

vista la domanda di parere conforme presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma, in combinato con il disposto dell'articolo 161 del trattato CE (C5-0291/2003),

visti gli articoli 86, paragrafo 1 e 158, paragrafo 1 del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0454/2003),

1.

esprime il suo parere conforme sulla proposta di regolamento del Consiglio;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2003)0556

Sementi (2004-2005) *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che fissa gli importi dell'aiuto concesso nel settore delle sementi per la campagna di commercializzazione 2004/05 (COM(2003) 552 — C5-0459/2003 — 2003/0212(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 552) (1),

visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0459/2003),

visto l'articolo 67 e l'articolo 158, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A5-0416/2003),

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2003)0557

Settore lattiero-caseario nelle Azzorre (prelievo supplementare) *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1453/2001 recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima) per quanto riguarda l'applicazione del prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario nelle Azzorre (COM(2003) 617 — C5-0500/2003 — 2003/0244(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 617) (1),

visto l'articolo 299, paragrafo 2 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0500/2003),

visto l'articolo 67 e l'articolo 158, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A5-0415/2003),

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2003)0558

Ritiro della produzione di seminativi 2004/2005 *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che deroga al regolamento (CE) n. 1251/1999 per quanto riguarda l'obbligo di ritiro dalla produzione dei seminativi per la campagna di commercializzazione 2004/2005 (COM(2003) 691 — C5-0559/2003 — 2003/0271(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 691) (1),

visti gli articoli 36 e 37 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C5-0559/2003),

visti gli articoli 67 e 158, paragrafo 1 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A5-0460/2003),

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2003)0559

OCM nel settore del tabacco greggio *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2075/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (COM(2003) 633 — C5-0517/2003 — 2003/0251(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 633) (1),

visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0517/2003),

visti gli articoli 67 e 158, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A5-0462/2003),

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2003)0560

Cooperazione scientifica e tecnologica CE-USA *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo inteso a rinnovare l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d'America (COM(2003) 569 — C5-0503/2003 — 2003/0223(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2003) 569) (1),

visti gli articoli 170 e 300, paragrafo 2, primo comma del trattato CE,

visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0503/2003),

visti gli articoli 67, 97, paragrafo 7, e 158, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0436/2003),

1.

approva la conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e parlamenti degli Stati membri e degli Stati Uniti d'America.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2003)0561

Emissioni di biossido di carbonio e consumo di carburante dei veicoli N1 ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive del Consiglio 70/156/CEE e 80/1268/CEE per quanto riguarda le emissioni di biossido di carbonio e il consumo di carburante dei veicoli N1 (5997/1/2003 — C5-0491/2003 — 2001/0255(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione comune del Consiglio (5997/1/2003 — C5-0491/2003) (1),

vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2001) 543) (3),

visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

visto l'articolo 78 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0432/2003),

1.

approva la posizione comune;

2.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune;

3.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;

4.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

(2)  GU C 273 E del 14.11.2003, pag. 74.

(3)  GU C 51 E del 26.2.2002, pag. 317.

P5_TA(2003)0562

Precursori di droghe ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe (9732/1/2003 — C5-0462/2003 — 2002/0217(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione comune del Consiglio (9732/1/2003 — C5-0462/2003) (1),

vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 494) (3),

vista la proposta modificata della Commissione (COM(2003) 304) (4),

visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

visto l'articolo 78 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0430/2003),

1.

approva la posizione comune;

2.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune;

3.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;

4.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 277 E del 18.11.2003, pag. 31.

(2)  Testi approvati dell'11.3.2003, P5_TA(2003)0069.

(3)  GU C 20 E del 28.1.2003, pag. 160.

(4)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2003)0563

CULTURA 2000 ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 508/2000/CE 2000 che istituisce il programma «Cultura 2000» (COM(2003) 187 — C5-0178/2003 — 2003/0076(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 187) (1),

visti gli articoli 251, paragrafo 2 e 151 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0178/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport e il parere della commissione per i bilanci (A5-0417/2003),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

ritiene che la scheda finanziaria della proposta della Commissione sia compatibile con il massimale della rubrica 3 delle prospettive finanziarie e non comporti restrizioni per altre politiche;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TC1-COD(2003)0076

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 dicembre 2003 in vista dell'adozione della decisione n. .../2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 508/2000/CE del 14 febbraio 2000 che istituisce il programma «Cultura 2000»

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 151,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione n. 508/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 febbraio 2000 che istituisce il programma «Cultura 2000» (3) ha istituito un programma unico di finanziamento e di programmazione relativo alla cooperazione culturale per il periodo compreso tra il primo gennaio 2000 e il 31 dicembre 2004.

(2)

Occorre garantire la continuità dell'azione culturale comunitaria nel contesto dei compiti affidati alla Comunità dall'articolo 151 del trattato.

(3)

Pertanto è opportuno prolungare il programma «Cultura 2000» di due anni supplementari, fino al 2006.

(4)

La revisione delle prospettive finanziarie nell'ottica dell'allargamento comporta un aumento del massimale della rubrica 3, che deve essere rispettato dall'autorità legislativa in caso di proroga dei programmi esistenti.

(5)

È fondamentale che la Commissione presenti, entro il 31 dicembre 2005, una relazione di valutazione completa e circostanziata sul programma «Cultura 2000», onde permettere al Parlamento europeo e al Consiglio di esaminare la proposta relativa a un nuovo programma quadro di azione comunitaria in materia di cultura, annunciato per il 2004 e destinato a entrare in vigore nel 2007,

DECIDONO:

Articolo primo

La decisione n. 508/2000/CE è modificata come segue:

(1)

All'articolo 1, primo comma, la data del 31 dicembre 2004 è sostituita da quella del 31 dicembre 2006.

(2)

All'articolo 3, primo comma, l'importo di 167 milioni di EUR è sostituito da quello di 236,5 milioni di EUR.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

È applicabile a partire dal primo gennaio 2005.

Fatto a ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C ... del ..., pag. ...

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2003.

(3)  GU L 63 del 10.3.2000, pag. 1.

P5_TA(2003)0564

Statistiche degli scambi di beni tra Stati membri ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri (COM(2003) 364 — C5-0285/2003 — 2003/0126(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 364) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0285/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A5-0426/2003),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TC1-COD(2003)0126

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 dicembre 2003 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991, relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri (3) ha realizzato un sistema di raccolta dei dati totalmente nuovo, semplificato a due riprese. Allo scopo di migliorare la trasparenza di tale sistema e di facilitarne la comprensione è opportuno sostituire il regolamento (CEE) n. 3330/91 con il presente regolamento.

(2)

Tale sistema deve essere mantenuto in quanto le politiche comunitarie connesse con lo sviluppo del mercato interno e l'analisi dei propri mercati specifici da parte delle imprese europee continuano a richiedere un livello d'informazione statistica sufficientemente dettagliato. Inoltre, l'analisi dell'evoluzione dell'Unione economica e monetaria esige la rapida disponibilità di dati aggregati e agli Stati membri deve essere concesso di raccogliere informazioni che soddisfino loro esigenze specifiche.

(3)

Occorre, tuttavia, migliorare la formulazione delle norme relative all'elaborazione di statistiche degli scambi di beni tra Stati membri al fine di facilitarne la comprensione da parte delle imprese incaricate di fornire i dati, dei servizi nazionali responsabili della raccolta e degli utenti.

(4)

È necessario mantenere un sistema di soglie, ma in forma semplificata al fine di rispondere in modo adeguato alle esigenze degli utenti, limitando tuttavia l'onere di risposta gravante sui fornitori delle informazioni statistiche, in particolare sulle piccole e medie imprese.

(5)

Va mantenuto uno stretto legame tra il sistema di raccolta delle informazioni statistiche e le formalità fiscali in essere nel contesto degli scambi di beni tra Stati membri. Tale legame consente, in particolare, di verificare la qualità delle informazioni raccolte.

(6)

La qualità dell'informazione statistica prodotta, la sua valutazione in base a indicatori comuni e la trasparenza in questo settore rappresentano obiettivi importanti che richiedono una disciplina a livello comunitario.

(7)

Poiché gli scopi dell'iniziativa prevista, ossia l'istituzione di un quadro giuridico per la produzione sistematica di statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(8)

Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (4) costituisce il quadro di riferimento delle disposizioni del presente regolamento. Il livello molto dettagliato delle informazioni nell'ambito delle statistiche sugli scambi di beni richiede tuttavia norme specifiche in materia di riservatezza.

(9)

È importante garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento e prevedere a tal fine una procedura comunitaria che permetta di definirne le modalità d'applicazione in tempi adeguati e di procedere agli adeguamenti tecnici necessari.

(10)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«merci»: tutti i beni mobili, compresa la corrente elettrica;

b)

«merci o movimenti particolari»: le merci o movimenti particolari che, per loro natura, giustifichino l'adozione di disposizioni specifiche, quali gli impianti industriali, le navi e aeromobili, i prodotti del mare, le merci fornite a navi o aeromobili, gli invii scaglionati, le merci militari, le merci destinate a impianti in alto mare o provenienti da tali impianti, i veicoli spaziali, le parti di veicoli e di aeromobili, i rifiuti;

c)

«autorità nazionali»: istituti nazionali di statistica e altri organismi responsabili in ciascuno Stato membro della produzione di statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri;

d)

«merci comunitarie»:

i)

merci interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità, senza l'apporto di merci provenienti da paesi terzi o da territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità,

ii)

merci provenienti da paesi o territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità, che sono in libera circolazione in uno Stato membro,

iii)

merci ottenute, nel territorio doganale della Comunità, dalle merci di cui al punto ii) oppure dalle merci di cui al punto i) e al punto ii);

e)

«Stato membro di spedizione»: lo Stato membro come definito in base al suo territorio statistico, dal quale le merci sono spedite a una destinazione in un altro Stato membro;

f)

«Stato membro d'arrivo»: lo Stato membro come definito in base al suo territorio statistico, nel quale arrivano merci provenienti da un altro Stato membro;

g)

«merci in semplice circolazione tra Stati membri»: merci comunitarie spedite da uno Stato membro ad un altro, che nel viaggio verso lo Stato membro destinatario attraversano direttamente un altro Stato membro o vi sostano per ragioni legate unicamente al trasporto delle merci.

Articolo 3

Campo d'applicazione

1.   Le statistiche degli scambi tra Stati membri rilevano le spedizioni e gli arrivi di merci.

2.   Le spedizioni riguardano le seguenti merci in uscita dallo Stato membro di spedizione e destinate a un altro Stato membro:

a)

merci comunitarie, eccettuate le merci in semplice circolazione tra Stati membri;

b)

merci collocate nello Stato membro di spedizione in regime doganale di perfezionamento attivo o in quello della trasformazione sotto controllo doganale.

3.   Gli arrivi riguardano le seguenti merci in entrata nello Stato membro d'arrivo e inizialmente spedite da un altro Stato membro:

a)

merci comunitarie, eccettuate le merci in semplice circolazione tra Stati membri;

b)

merci collocate precedentemente nello Stato membro di spedizione in regime doganale di perfezionamento attivo o in regime di trasformazione sotto controllo doganale, che sono mantenute in regime doganale di perfezionamento attivo o di trasformazione sotto controllo doganale oppure che sono immesse in libera circolazione nello Stato membro d'arrivo.

4.   Disposizioni diverse o specifiche stabilite dalla Commissione con la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, possono applicarsi a merci o a movimenti particolari.

5.   Sono escluse dalle statistiche , per motivi di ordine metodologico, alcune merci il cui elenco è definito dalla Commissione con la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Articolo 4

Territorio statistico

1.   Il territorio statistico degli Stati membri coincide con il loro territorio doganale quale definito dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario  (6).

2.   In deroga al paragrafo 1, il territorio statistico della Germania include l'isola di Helgoland.

Articolo 5

Fonti dei dati

1.   Un sistema particolare di raccolta dei dati, in prosieguo sistema Intrastat, si applica per la rilevazione di informazioni statistiche relative a spedizioni ed arrivi di merci comunitarie non facenti oggetto di un Documento amministrativo unico a fini doganali o fiscali.

2.   Almeno una volta al mese le informazioni statistiche relative a spedizioni ed arrivi di altre merci sono fornite direttamente dalle dogane alle autorità nazionali.

3.   Per le merci o i movimenti particolari possono essere utilizzate fonti d'informazione diverse dal sistema Intrastat o dalle dichiarazioni doganali.

4.   Ogni Stato membro definisce le modalità di trasmissione dei dati Intrastat da parte dei soggetti obbligati a fornire le informazioni. Per facilitare il compito di questi ultimi la Commissione (Eurostat) e gli Stati membri provvedono a creare le condizioni per un maggiore ricorso al trattamento automatico e alla trasmissione elettronica dei dati.

Articolo 6

Periodo di riferimento

Il periodo di riferimento delle informazioni da fornire a norma dell'articolo 5 coincide con il mese di calendario di spedizione o di arrivo delle merci.

Il periodo di riferimento può essere modificato per tenere conto degli obblighi doganali e in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), in virtù delle disposizioni adottate dalla Commissione con la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Articolo 7

Soggetti obbligati a fornire le informazioni nell'ambito del sistema Intrastat

1.   Sono obbligati a fornire le informazioni per Intrastat:

a)

le persone fisiche o giuridiche soggette all'IVA nello Stato membro di spedizione che:

i)

hanno stipulato il contratto, ad eccezione del contratto di trasporto, che consente la spedizione delle merci oppure

ii)

provvedono o fanno provvedere alla spedizione delle merci oppure

iii)

sono in possesso delle merci oggetto della spedizione;

b)

le persone fisiche o giuridiche soggette all'IVA nello Stato membro di arrivo che:

i)

hanno stipulato il contratto, ad eccezione del contratto di trasporto, che consente la consegna delle merci oppure

ii)

provvedono o fanno provvedere alla consegna delle merci oppure

iii)

sono in possesso delle merci oggetto della consegna.

2.   I soggetti obbligati a fornire le informazioni possono delegare il compito a terzi, tuttavia tale delega non riduce in alcun modo la loro responsabilità in materia.

3.   I soggetti obbligati a fornire le informazioni che non adempiono agli obblighi imposti a norma del presente regolamento sono passibili di sanzioni fissate dagli Stati membri.

Articolo 8

Registri

1.   Le autorità nazionali istituiscono e gestiscono un registro di operatori intracomunitari che contenga almeno gli speditori, alla spedizione, e i destinatari, all'arrivo.

2.   Al fine di identificare i soggetti obbligati a fornire le informazioni di cui all'articolo 7 e di verificare le informazioni fornite, le amministrazioni fiscali competenti di ogni Stato membro trasmettono alle autorità nazionali:

a)

almeno una volta al mese, gli elenchi delle persone fisiche o giuridiche che hanno dichiarato di aver consegnato merci in altri Stati membri o di aver acquisito merci provenienti da altri Stati membri nel periodo in questione; gli elenchi indicano il valore complessivo di tali merci dichiarato da ciascuna persona fisica o giuridica a fini fiscali;

b)

di propria iniziativa o su richiesta delle autorità nazionali, qualsiasi informazione fornita per adempiere agli obblighi fiscali che possa migliorare la qualità delle statistiche.

Le modalità della trasmissione delle informazioni sono precisate dalla Commissione con la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Le autorità nazionali trattano le informazioni che sono loro comunicate a norma delle disposizioni applicate in materia dall'amministrazione fiscale.

3.   L'amministrazione fiscale ricorda agli operatori assoggettati all'IVA gli obblighi ai quali possono essere tenuti in quanto soggetti obbligati a fornire le informazioni richieste da Intrastat.

Articolo 9

Dati da rilevare nel quadro del sistema Intrastat

1.   Le autorità nazionali rilevano le seguenti informazioni:

a)

il numero di identificazione attribuito al soggetto obbligato a fornire le informazioni a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 77/388/CEE del Consiglio  (7) , nella versione di cui all'articolo 28 nonies;

b)

il periodo di riferimento;

c)

il flusso (arrivi o spedizioni);

d)

l'identificazione delle merci con il codice a otto cifre della nomenclatura combinata quale definito dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (8);

e)

lo Stato membro associato;

f)

il valore delle merci;

g)

la quantità delle merci;

h)

la natura della transazione.

Le informazioni di cui al primo comma, lettere da e) a h) sono definite nell'Allegato. Le modalità di rilevazione di tali informazioni, segnatamente i codici da utilizzare, sono precisate dalla Commissione, ove necessario, con la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

2.   Gli Stati membri possono anche raccogliere informazioni aggiuntive, quali:

a)

l'identificazione delle merci secondo un livello più dettagliato di quello della nomenclatura combinata;

b)

il paese d'origine all'arrivo;

c)

la regione d'origine, alla spedizione, e la regione di destinazione, all'arrivo;

d)

le condizioni di consegna;

e)

il modo di trasporto;

f)

il regime statistico.

Le informazioni di cui al primo comma, lettere da b) a f) sono definite nell'Allegato. Le modalità di rilevazione di tali informazioni, segnatamente i codici da utilizzare, sono precisate dalla Commissione, ove necessario, con la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Articolo 10

Semplificazione del sistema Intrastat

1.   Per soddisfare le esigenze degli utenti in merito alla disponibilità di informazioni statistiche, senza imporre eccessivi oneri agli operatori economici, gli Stati membri fissano ogni anno soglie espresse in valori annuali di scambi commerciali intracomunitari, al di sotto delle quali gli operatori sono esentati dal fornire informazioni Intrastat o possono fornire informazioni semplificate.

2.   Ciascuno Stato membro fissa le soglie, separatamente per gli arrivi e per le spedizioni.

3.   Per definire le soglie al di sotto delle quali gli operatori sono esentati dal fornire informazioni Intrastat, gli Stati membri si assicurano che le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a f), siano fornite dai fornitori di informazioni in modo da comprendere almeno il 97 % del totale degli scambi commerciali dei pertinenti Stati membri espresso in valore.

4.   Gli Stati membri possono definire altre soglie al di sotto delle quali gli operatori beneficiano delle seguenti semplificazioni:

a)

esenzione dall'indicare la quantità delle merci;

b)

esenzione dall'indicare la natura della transazione;

c)

possibilità di dichiarare un massimo di dieci delle sottovoci dettagliate della nomenclatura combinata più utilizzate in termini di valore e di raggruppare gli altri prodotti secondo disposizioni fissate dalla Commissione con la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Ciascuno Stato membro che applica tali soglie verifica che gli scambi di questi operatori rappresentino al massimo il 6 % dei suoi scambi totali.

5.   Gli Stati membri possono semplificare, a determinate condizioni , che rispondano ad esigenze di qualità e che sono definite dalla Commissione con la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, le informazioni richieste per singole transazioni minori.

6.   Le informazioni relative alle soglie applicate dagli Stati membri sono comunicate alla Commissione (Eurostat) al più tardi il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di applicazione.

Articolo 11

Riservatezza dei dati

In caso di richiesta da parte dei fornitori di informazioni, le autorità nazionali decidono se i risultati statistici che consentono un'identificazione indiretta non vengono diffusi oppure vengono modificati in modo che la loro diffusione non pregiudichi il segreto statistico.

Articolo 12

Trasmissione dei dati alla Commissione

1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i risultati mensili delle statistiche sugli scambi tra Stati membri non oltre:

a)

40 giorni di calendario dalla fine del mese di riferimento nel caso di risultati aggregati che la Commissione deve definire , conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2 ;

b)

70 giorni di calendario dalla fine del mese di riferimento nel caso di risultati dettagliati contenenti le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, lettere da b) a h).

Per quanto concerne il valore delle merci, questi risultati si riferiscono unicamente al valore statistico, secondo quanto definito all'Allegato.

I dati riservati sono trasmessi dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat).

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i risultati mensili relativi ai loro scambi totali di beni, se necessario ricorrendo a stime.

3.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati in forma elettronica, in conformità a una norma d'interscambio.

Le modalità pratiche della trasmissione dei dati alla Commissione sono stabilite da quest'ultima con la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Articolo 13

Qualità

1.   Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari per garantire la qualità dei dati trasmessi in base agli indicatori di qualità e alle norme vigenti.

2.   Gli Stati membri inviano alla Commissione (Eurostat) una relazione annuale sulla qualità dei dati trasmessi.

3.   Gli indicatori e le norme di valutazione della qualità dei dati, la struttura delle relazioni sulla qualità che gli Stati membri sono tenuti a fornire e tutti i provvedimenti necessari alla valutazione e al miglioramento della qualità dei dati sono stabiliti dalla Commissione con la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Articolo 14

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato delle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri («comitato Intrastat»), in prosieguo «il comitato».

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo previsto dall'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 15

Disposizioni finali

Il regolamento (CEE) n. 3330/91 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Si applica a partire dal [1° gennaio 2005].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C ... del ..., pag. ...

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2003.

(3)  GU L 316 del 16.11.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1624/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 187 del 26.7.2000, pag. 1).

(4)  GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(5)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(6)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(7)  Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/92/CE (GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 8).

(8)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2205/2003 della Commissione (GU L 330 del 18.12.2003, pag. 10).

ALLEGATO

DEFINIZIONI DEI DATI STATISTICI

1.

Stato membro associato

a)

All'arrivo, lo Stato membro associato è lo Stato membro di provenienza. Si tratta dello Stato membro di spedizione nei casi in cui le merci entrano direttamente da un altro Stato membro. Se, prima di raggiungere lo Stato membro d'arrivo, le merci sono transitate in uno o più Stati membri intermedi nei quali sono intervenute soste o atti giuridici non inerenti al trasporto (per esempio, trasferimento della proprietà), viene considerato Stato membro di provenienza l'ultimo Stato membro nel quale hanno avuto luogo tali soste o atti.

b)

Alla spedizione, lo Stato membro associato è lo Stato membro di destinazione. Si tratta dell'ultimo Stato membro verso il quale le merci devono essere spedite sulla base delle informazioni disponibili al momento della spedizione.

2.

Quantità delle merci

La quantità delle merci può essere indicata in due modi:

a)

la massa netta, ossia la massa effettiva delle merci senza alcun imballaggio;

b)

le unità supplementari, ossia le unità di misura di quantità diverse dalla massa netta, quali sono menzionate nel regolamento della Commissione che aggiorna annualmente la nomenclatura combinata.

3.

Valore delle merci

Il valore delle merci può essere indicato in due modi:

a)

la base imponibile, ossia il valore da determinare a fini fiscali in conformità alla direttiva 77/388/CEE;

b)

il valore statistico, ossia il valore calcolato alla frontiera nazionale degli Stati membri. Esso comprende unicamente le spese accessorie (di trasporto e di assicurazione) che si riferiscono, in caso di spedizione, alla parte di percorso situata nel territorio dello Stato membro di spedizione e, in caso di arrivo, alla parte di percorso situata all'esterno del territorio dello Stato membro d'arrivo. Il valore statistico è definito valore FOB (franco a bordo) per le spedizioni e valore CIF (costo, assicurazione e nolo) per gli arrivi.

4.

Natura della transazione

Per natura della transazione s'intendono le diverse caratteristiche (acquisto/vendita, lavorazioni conto terzi, ecc.) giudicate utili per distinguere le transazioni tra loro.

5.

Paese d'origine

Il paese d'origine corrisponde, unicamente all'arrivo, al paese del quale le merci sono originarie.

Sono originarie di un paese le merci interamente ottenute o prodotte in tale paese.

Le merci nella cui produzione è intervenuto più di un paese sono considerate originarie del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo e che abbia come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenti una fase importante della fabbricazione.

6.

Regione d'origine o di destinazione

a)

Alla spedizione, per regione d'origine s'intende la regione dello Stato membro di spedizione in cui le merci sono state prodotte oppure hanno costituito l'oggetto di operazioni di montaggio, assemblaggio, trasformazione, riparazione o manutenzione; diversamente, la regione d'origine è la regione da cui le merci sono state spedite, oppure in cui si è svolta l'attività di commercializzazione.

b)

All'arrivo, per regione di destinazione s'intende la regione dello Stato membro d'arrivo nella quale le merci devono essere consumate o costituire l'oggetto di operazioni di montaggio, assemblaggio, trasformazione, riparazione o manutenzione; diversamente, la regione di destinazione è la regione verso cui le merci sono spedite, oppure la regione in cui deve svolgersi l'attività di commercializzazione.

7.

Condizioni di consegna

Per condizioni di consegna si intendono le disposizioni del contratto di vendita che specificano i rispettivi obblighi del venditore e dell'acquirente, conformemente agli Incoterm della Camera di commercio internazionale (CIF, FOB, ecc.).

8.

Modo di trasporto

Il modo di trasporto è determinato, alla spedizione, dal mezzo di trasporto attivo con il quale si presume che le merci debbano lasciare il territorio statistico dello Stato membro di spedizione e, all'arrivo, dal mezzo di trasporto attivo con il quale si presume che le merci siano entrate nel territorio statistico dello Stato membro d'arrivo.

9.

Regime statistico

Per regime statistico si intendono le diverse caratteristiche giudicate utili per distinguere arrivi e spedizioni a fini statistici.

P5_TA(2003)0565

Convenzione: discarico 2002 ***

Risoluzione del Parlamento europeo sulla decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riguardo allo scarico da dare al Segretario generale della Convenzione per l'esecuzione del bilancio della Convenzione per l'esercizio finanziario 2002 (C5-0406/2003 — 2003/0903(AVC))

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 20 della decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 21 febbraio 2002, che istituisce un Fondo destinato a finanziare la Convenzione sul futuro dell'Unione europea e che stabilisce le norme finanziarie relative alla sua gestione (2002/176/UE) (1),

visti il conto di gestione e il bilancio finanziario della Convenzione per l'esercizio finanziario 2002, trasmessi al Parlamento europeo con lettera in data 15 maggio 2003 (SN 2802/2003 — I5-0016/2003 — C5-0406/2003),

vista la relazione della Corte dei conti, del 10 aprile 2003, sui conti compilati dal Segretario generale della Convenzione sul futuro dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2002 (21 febbraio 2002 — 31 dicembre 2002) corredata delle osservazioni del Segretario generale della Convenzione (I5-0013/2003) (2),

vista la consultazione da parte del Consiglio (9736/2003),

visto l'articolo 86, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0414/2003),

A.

considerando che la Corte dei conti dichiara nella sua relazione che l'esame svolto le ha permesso di stabilire, con un grado di certezza ragionevole, che i conti della Convenzione per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2002 sono affidabili e che le operazioni che ne stanno alla base sono, nel complesso, legittime e regolari,

B.

considerando che i conti della Convenzione per l'esercizio finanziario 2002 non danno luogo a questioni che richiedano osservazioni,

1.

esprime il suo parere conforme sulla concessione dello scarico al Segretario generale della Convenzione per l'esecuzione del bilancio della Convenzione per l'esercizio finanziario 2002;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio e alla Corte dei conti.


(1)  GU L 60 dell'1.3.2002, pag. 56.

(2)  GU C 122 del 22.5.2003.

P5_TA(2003)0566

Provvedimenti di deroga e competenze di esecuzione (IVA) *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda la procedura di adozione di provvedimenti di deroga e il conferimento di competenze di esecuzione (COM(2003) 335 — C5-0281/2003 — 2003/0120(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 335) (1),

visto l'articolo 93 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0281/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A5-0427/2003),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

CONSIDERANDO 2

(2)

A fini di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno far sì che ogni deroga autorizzata a norma degli articoli 27 o 30 della direttiva 77/388/CEE sia oggetto di una decisione esplicita adottata dal Consiglio su proposta della Commissione.

(2)

A fini di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno far sì che ogni deroga autorizzata a norma degli articoli 27 o 30 della direttiva 77/388/CEE sia oggetto di una decisione esplicita adottata dal Consiglio su proposta della Commissione previa notifica al Parlamento europeo .

Emendamento 2

CONSIDERANDO 13

(13)

Tenuto conto del loro campo di applicazione circoscritto, è opportuno prevedere che le norme di applicazione della direttiva 77/388/CEE siano adottate dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione, secondo una procedura analoga a quella prevista nella stessa direttiva per l'adozione di misure di deroga.

(13)

Tenuto conto del loro campo di applicazione circoscritto, è opportuno prevedere che le norme di applicazione della direttiva 77/388/CEE siano adottate dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione, secondo una procedura analoga a quella prevista nella stessa direttiva per l'adozione di misure di deroga. Tuttavia, al fine di garantire la trasparenza del processo, il Parlamento europeo viene pienamente e regolarmente informato.

Emendamento 3

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1

Articolo 27, paragrafo 4 (direttiva 77/388/CEE)

4.

Entro i tre mesi successivi all'invio dell'informazione di cui al paragrafo 3, la Commissione presenta al Consiglio una proposta appropriata o, qualora la domanda di deroga susciti obiezioni da parte sua, una comunicazione nella quale espone tali obiezioni.

4.

Entro i tre mesi successivi all'invio dell'informazione di cui al paragrafo 3, la Commissione presenta al Consiglio una proposta appropriata o, qualora la domanda di deroga susciti obiezioni da parte sua, una comunicazione nella quale espone tali obiezioni. La proposta o comunicazione viene trasmessa per informazione al Parlamento europeo e contemporaneamente al Consiglio.

Emendamento 4

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 29 bis (direttiva 77/388/CEE)

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, adotta le norme necessarie per l'applicazione della presente direttiva.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, previa notifica al Parlamento europeo, adotta le norme necessarie per l'applicazione della presente direttiva.

Emendamento 5

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 3

Articolo 30, paragrafo 1, comma 1 (direttiva 77/388/CEE)

1.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro a concludere con un paese terzo o con un'organizzazione internazionale un accordo che contenga deroghe alla presente direttiva.

1.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, previa notifica al Parlamento europeo , può autorizzare uno Stato membro a concludere con un paese terzo o con un'organizzazione internazionale un accordo che contenga deroghe alla presente direttiva.

Emendamento 6

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 3

Articolo 30, paragrafo 3 (direttiva 77/388/CEE)

3.

Entro i tre mesi successivi all'invio dell'informazione di cui al paragrafo 2, la Commissione presenta al Consiglio una proposta appropriata o, qualora la domanda di deroga susciti obiezioni da parte sua, una comunicazione nella quale espone tali obiezioni.

3.

Entro i tre mesi successivi all'invio dell'informazione di cui al paragrafo 2, la Commissione presenta al Consiglio una proposta appropriata o, qualora la domanda di deroga susciti obiezioni da parte sua, una comunicazione nella quale espone tali obiezioni. La proposta o comunicazione viene trasmessa per informazione al Parlamento europeo e contemporaneamente al Consiglio.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2003)0567

Regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (COM(2003) 462 — C5-0427/2003 — 2003/0179(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 462) (1),

visto l'articolo 94 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0427/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0472/2003),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

CONSIDERANDO 7

(7)

Per estendere i vantaggi della direttiva 90/435/CEE, la quota di partecipazione minima per poter considerare una società come società madre e l'altra come società figlia deve essere abbassata dal 25 % al 10 % .

(7)

La maggior parte degli Stati membri non applica affatto soglie nazionali o applica soglie molto basse per il regime fiscale dei dividendi intersocietari; per allineare maggiormente i casi transfrontalieri coperti dalla direttiva 90/435/CEE al trattamento dei gruppi nazionali , la quota di partecipazione minima per poter considerare una società come società madre e l'altra come società figlia deve essere abbassata dal 25 % al 5 % .

Emendamento 2

ARTICOLO 1, PUNTO 1

Articolo 1, paragrafo 1, trattino 3 (Direttiva 90/435/CEE)

alla distribuzione degli utili percepita da stabili organizzazioni di società di altri Stati membri situate in tale Stato membro e provenienti dalle loro società figlie di uno Stato membro.

alla distribuzione degli utili percepita da stabili organizzazioni di società di altri Stati membri situate in tale Stato membro e provenienti dalle loro società figlie di uno Stato membro diverso dallo Stato nel quale è situata la stabile organizzazione .

Emendamento 3

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) (Direttiva 90/435/CEE)

a)

la qualità di società madre è riconosciuta almeno ad ogni società di uno Stato membro che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 2 e che detenga nel capitale di una società di un altro Stato membro che soddisfi le medesime condizioni una partecipazione minima del 10 % ;

a)

la qualità di società madre è riconosciuta almeno ad ogni società di uno Stato membro che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 2 e che detenga nel capitale di una società di un altro Stato membro che soddisfi le medesime condizioni una partecipazione minima del 5 % ;

Emendamento 4

ARTICOLO 1, PUNTO 3, LETTERA a)

Articolo 4, paragrafo 1, trattino 2 (Direttiva 90/435/CEE)

o li sottopongono ad imposizione, autorizzando però detta società madre o la sua stabile organizzazione a dedurre dalla sua imposta la frazione dell'imposta dovuta a fronte dei suddetti utili dalla società figlia o da una sua sub-affiliata, entro i limiti dell'ammontare dell'imposta corrispondente.

o li sottopongono ad imposizione, autorizzando però detta società madre o la sua stabile organizzazione a dedurre dalla sua imposta la frazione dell'imposta dovuta a fronte dei suddetti utili dalla società figlia o da una sua sub-affiliata rispondente agli stessi requisiti , entro i limiti dell'ammontare dell'imposta corrispondente.

Emendamento 5

ARTICOLO 1, PUNTO 3, LETTERA c)

Articolo 4, paragrafo 2, comma 2 (Direttiva 90/435/CEE)

Alla società madre è consentito fornire prove delle spese di gestione realmente sostenute, che sono da considerare come non deducibili.

Se la società madre prova che le spese di gestione realmente sostenute, che sono da considerare come non deducibili, sono inferiori all'importo forfetario, l'importo non deducibile non può essere superiore alle spese reali .

Emendamento 6

ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA a)

Articolo 5, paragrafo 1 (Direttiva 90/435/CEE)

1.

Gli utili distribuiti da una società figlia alla sua società madre, almeno quando quest'ultima detiene una partecipazione minima del 10 % nel capitale della società figlia, sono esenti dalla ritenuta alla fonte.

1.

Gli utili distribuiti da una società figlia alla sua società madre, almeno quando quest'ultima detiene una partecipazione minima del 5 % nel capitale della società figlia, sono esenti dalla ritenuta alla fonte.

Emendamento 7

ALLEGATO

Allegato, lettera z bis) (nuova) (Direttiva 90/435/CEE)

 

z bis)

le cooperative registrate a norma del regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE)  (2), e della direttiva 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della Società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori  (3) .


(1)  Non ancora pubblicata sulla Gazzetta ufficiale.

(2)   GU L 207 del 18.8.2003, pag. 1.

(3)   GU L 207 del 18.8.2003, pag. 25.

P5_TA(2003)0568

Conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico — Misure di controllo *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta modificata di regolamento del Consiglio che stabilisce talune misure di controllo applicabili all'attività di pesca della zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (COM(2002) 356 — C5-0356/2002 — COM(2003) 384 — C5-0430/2003 — 2002/0137(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2002) 356) (1) e la proposta modificata (COM(2003) 384) (2),

visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale il Consiglio ha consultato il Parlamento (C5-0430/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la pesca (A5-0440/2003),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Articolo 3, paragrafo 4 bis (nuovo)

 

4 bis.

Gli Stati membri non rilasciano permessi di pesca speciali a pescherecci che intendono effettuare pesca con palangari nella zona della convenzione che non si conformano alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma del regolamento del Consiglio (CE) n. ... (.../200...) che stabilisce talune misure tecniche applicabili alle attività di pesca nel settore disciplinato dalla convenzione.

Emendamento 2

Articolo 6, paragrafo1

1.

È vietato l'esercizio di una nuova attività di pesca nella zona di applicazione della convenzione, salvo qualora sia stato autorizzato a norma del paragrafo 4 .

1.

È vietato l'esercizio di una nuova attività di pesca nella zona di applicazione della convenzione, salvo qualora sia stato autorizzato a norma dei paragrafi da 2 a 5 .

Emendamento 3

Articolo 7, paragrafo1

1.

È vietato l'esercizio di attività di pesca sperimentale nella zona di applicazione della convenzione, salvo qualora sia stato autorizzato a norma dei paragrafi da 2 a 6 .

1.

È vietato l'esercizio di attività di pesca sperimentale nella zona di applicazione della convenzione, salvo qualora sia stato autorizzato a norma dei paragrafi da 2 a 7 .

Emendamento 4

Articolo 24, paragrafo 6, commi 1 e 2

6.

Se un peschereccio rifiuta di fermarsi o di agevolare in altro modo l'imbarco di un osservatore o di un ispettore, o se il capitano o l'equipaggio di un peschereccio interferiscono con le attività autorizzate di un osservatore o di un ispettore, l'osservatore o l'ispettore in questione redige un rapporto dettagliato comprendente una descrizione completa delle circostanze e lo trasmette allo Stato che l'ha designato, conformemente alle pertinenti disposizioni dell'articolo 25.

6.

Se un peschereccio rifiuta di fermarsi o di agevolare in altro modo l'imbarco di un ispettore, o se il capitano o l'equipaggio di un peschereccio interferiscono con le attività autorizzate di un ispettore, l'ispettore in questione redige un rapporto dettagliato comprendente una descrizione completa delle circostanze e lo trasmette allo Stato che l'ha designato, conformemente alle pertinenti disposizioni dell'articolo 25.

Eventuali interferenze con l'attività di un osservatore o di un ispettore o il rifiuto ad assecondare le richieste ragionevoli avanzate da un osservatore o da un ispettore nello svolgimento delle proprie funzioni sono trattate dallo Stato membro di bandiera come se l'osservatore o l'ispettore appartenessero a detto Stato membro.

Eventuali interferenze con l'attività di un ispettore o il rifiuto ad assecondare le richieste ragionevoli avanzate da un ispettore nello svolgimento delle proprie funzioni sono trattate dallo Stato membro di bandiera come se l'ispettore appartenesse a detto Stato membro.

Emendamento 5

Articolo 28, paragrafo 2

2.

Nel caso dei pescherecci comunitari, i riferimenti alle misure di conservazione CCAMLR ai sensi del paragrafo 1 si intendono fatti alle pertinenti disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. (XXX/2003), alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1035/2001, o alle disposizioni del regolamento che stabilisce annualmente le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.

2.

Nel caso dei pescherecci comunitari, i riferimenti alle misure di conservazione CCAMLR ai sensi del paragrafo 1 si intendono fatti alle pertinenti disposizioni di applicazione del presente regolamento, alle disposizioni del regolamento (CE) n. (XXX/2003), alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1035/2001, o alle disposizioni del regolamento che stabilisce annualmente le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.

Emendamento 6

Articolo 30 bis (nuovo)

 

Articolo 30 bis

Misure rispetto alle parti contraenti nazionali

1.

Gli Stati membri cooperano e adottano tutte le misure necessarie conformemente al diritto nazionale e al diritto comunitario al fine di:

a)

garantire che i cittadini soggetti alla loro giurisdizione non sostengano o non pratichino attività di pesca INN, né svolgano attività a bordo di pescherecci che figurano nell'elenco di pescherecci INN di cui all'articolo 29;

b)

individuare i cittadini che sono gli armatori o i capitani effettivi di pescherecci che svolgono attività di pesca di INN.

2.

Gli Stati membri garantiscono che le sanzioni per attività di pesca INN comminate ai cittadini soggetti alla loro giurisdizione siano di severità sufficiente a prevenire, dissuadere ed eliminare in modo efficace la pesca INN e a privare i trasgressori dei benefici derivanti da tale attività illegale.


(1)  GU C 262 del 29.10.2002, pag. 310.

(2)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2003)0569

Conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico — Misure tecniche *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta modificata di regolamento del Consiglio che stabilisce talune misure tecniche applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (COM(2002) 355 — C5-0355/2002 — COM(2003) 384 — C5-0431/2003 — 2002/0138(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

viste la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2002) 355) (1) e la proposta modificata (COM(2003) 384) (2),

visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0431/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la pesca (A5-0437/2003),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Articolo 8, paragrafo 3, comma 2

Gli Stati membri possono rilasciare permessi di pesca speciali esclusivamente ai pescherecci dotati di impianti di trasformazione degli scarti o che dispongono di un'adeguata capacità di stoccaggio degli scarti a bordo o ancora che possono effettuare il riversamento degli scarti sul fianco opposto della nave rispetto a quello dal quale vengono recuperati i palangari.

Le navi sono configurate in modo tale da disporre di impianti di trasformazione degli scarti o di un'adeguata capacità di stoccaggio degli scarti a bordo o ancora della possibilità di effettuare il riversamento degli scarti sul fianco opposto della nave rispetto a quello dal quale vengono recuperati i palangari.


(1)  GU C 262 del 29.10.2002, pag. 295.

(2)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2003)0570

Tessuti e cellule umani ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani (10133/3/2003 — C5-0416/2003 — 2002/0128(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione comune del Consiglio (10133/3/2003 — C5-0416/2003) (1),

vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 319) (3),

vista la proposta modificata della Commissione (COM(2003) 340) (4),

visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

visto l'articolo 80 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0387/2003),

1.

modifica come segue la posizione comune;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 240 E del 7.10.2003, pag. 12.

(2)  Testi approvati del 10.4.2003, P5_TA(2003)0182.

(3)  GU C 227 E del 24.9.2002, pag. 505.

(4)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P5_TC2-COD(2002)0128

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 16 dicembre 2003 in vista dell'adozione della direttiva 2004/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, lettera a),

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il trapianto di tessuti e cellule umani è un settore della medicina in rapida crescita, che offre notevoli opportunità per il trattamento di malattie finora incurabili. Occorre garantire la qualità e la sicurezza delle sostanze in questione, in particolare per prevenire la trasmissione di malattie.

(2)

La disponibilità di tessuti e cellule umani utilizzati a fini terapeutici dipende dai cittadini della Comunità che sono disposti a farne dono. Al fine di salvaguardare la salute pubblica e prevenire la trasmissione di malattie infettive per mezzo di tali tessuti e cellule, occorre adottare tutte le misure di sicurezza durante la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione degli stessi.

(3)

È necessario promuovere campagne d'informazione e di sensibilizzazione sul piano nazionale e europeo per quanto riguarda la donazione di tessuti, cellule e organi basate sul tema «siamo tutti donatori potenziali». Tali campagne dovrebbero avere lo scopo di incoraggiare i cittadini europei a divenire donatori quando sono ancora in vita e a far conoscere la loro volontà alla loro famiglia o al loro rappresentante legale. Poiché occorre garantire la disponibilità di tessuti e cellule per le cure mediche, gli Stati membri dovrebbero promuovere la donazione di tessuti e di cellule, comprese le cellule progenitrici ematopoietiche, di elevata qualità e sicurezza, aumentando anche l'autosufficienza della Comunità.

(4)

È urgentemente necessario un quadro unificato atto ad assicurare norme elevate di qualità e di sicurezza relativamente ad approvvigionamento, controllo, lavorazione, stoccaggio e distribuzione di tessuti e cellule all'interno della Comunità e a facilitarne gli scambi per i pazienti che ogni anno si sottopongono a questo tipo di terapia. È pertanto essenziale che, quale che ne sia l'uso previsto, le disposizioni comunitarie assicurino qualità e sicurezza comparabili ai tessuti e alle cellule umani. La definizione di tali norme contribuirà quindi a rassicurare il pubblico in merito al fatto che i tessuti e le cellule umani reperiti in altri Stati membri offrono le stesse garanzie di quelli del proprio paese.

(5)

Dato che la terapia basata sull'impiego di tessuti e cellule rappresenta un settore caratterizzato da intensi scambi a livello mondiale, è auspicabile giungere a una definizione di norme a livello mondiale. La Comunità dovrebbe pertanto sforzarsi di promuovere il livello più elevato possibile di protezione a tutela della salute pubblica per quanto concerne la qualità e la sicurezza di tessuti e cellule. La Commissione dovrebbe inserire nella relazione al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sui progressi realizzati a tale riguardo.

(6)

I tessuti e le cellule destinati ad essere utilizzati per prodotti fabbricati a livello industriale, compresi i dispositivi medici, dovrebbero rientrare nella sfera d'applicazione della presente direttiva soltanto per quanto riguarda la donazione, l'approvvigionamento e il controllo quando la lavorazione, lo stoccaggio e la distribuzione sono disciplinati da altre normative comunitarie. Le fasi ulteriori di fabbricazione sono disciplinate dalla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (4).

(7)

La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai tessuti e alle cellule, tra cui le cellule staminali ematopoietiche del sangue periferico, del sangue del cordone ombelicale e del midollo osseo, alle cellule riproduttive (ovuli, sperma), ai tessuti e alle cellule fetali e alle cellule staminali adulte ed embrionali.

(8)

La presente direttiva esclude dal suo ambito il sangue e suoi prodotti (diversi dalle cellule progenitrici ematopoietiche), gli organi umani e gli organi, i tessuti o le cellule di origine animale. Attualmente, il sangue e i suoi prodotti sono regolamentati dalle direttive 2001/83/CE e 2000/70/CE (5), dalla raccomandazione 98/463/CE (6) e dalla direttiva 2002/98/CE (7). Sono parimenti esclusi dall'applicazione della presente direttiva i tessuti e le cellule utilizzati per il trapianto autologo (tessuti rimossi e trapiantati nuovamente sullo stesso individuo) nell'ambito dello stesso intervento e non soggetti a un processo di inserimento in una banca. Le considerazioni di qualità e sicurezza collegate con tale processo sono completamente differenti.

(9)

Sebbene l'uso di organi sollevi in certa misura gli stessi problemi dell'uso di tessuti e cellule, sussistono comunque profonde differenze, ragion per cui le due tematiche non dovrebbero essere oggetto della medesima direttiva.

(10)

La presente direttiva disciplina i tessuti e le cellule destinati all'applicazione sull'uomo, compresi i tessuti e le cellule umani utilizzati per la preparazione di prodotti cosmetici. Tuttavia, tenuto conto del rischio di trasmissione di malattie trasmissibili, l'uso di cellule e tessuti in prodotti cosmetici è vietato dalla direttiva 95/34/CE della Commissione, del 10 luglio 1995, recante adattamento al progresso tecnico degli allegati II, III, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (8).

(11)

La presente direttiva non disciplina la ricerca che fa uso di tessuti e cellule umani, ad esempio per fini diversi dall'applicazione al corpo umano, come la ricerca in vitro o su modelli animali. Solo le cellule e i tessuti che, nel corso di esperimenti clinici, sono applicati al corpo umano dovrebbero corrispondere alle norme di qualità e sicurezza di cui alla presente direttiva.

(12)

La presente direttiva non dovrebbe interferire con le decisioni degli Stati membri relativamente all'uso o non uso di particolari tipi di cellule umane, comprese le cellule germinali e le cellule staminali dell'embrione. Se però uno Stato membro autorizza un uso particolare di tali cellule, la presente direttiva disporrà l'applicazione di tutte le disposizioni necessarie alla tutela della sanità pubblica, in considerazione dei rischi specifici di tali cellule in base alle conoscenze scientifiche e alla loro natura particolare, e garantirà il rispetto dei diritti fondamentali. Inoltre, la presente direttiva non dovrebbe interferire con le disposizioni degli Stati membri che definiscono il termine giuridico di «persona» o «individuo».

(13)

La donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani destinati all'applicazione sull'uomo dovrebbero essere conformi a norme elevate di qualità e sicurezza, così da garantire un elevato livello di tutela della salute nella Comunità. La presente direttiva dovrebbe istituire norme per ciascuna delle fasi del processo di applicazione di tessuti e cellule umani.

(14)

L'uso clinico di tessuti e cellule di origine umana ai fini dell'applicazione umana può essere limitato da una scarsa disponibilità. Sarebbe pertanto auspicabile che i criteri di accesso a tali tessuti e cellule siano definiti in maniera trasparente, sulla base di una valutazione obiettiva delle esigenze mediche.

(15)

Occorre aumentare la fiducia fra gli Stati membri per quanto riguarda la qualità e sicurezza dei tessuti e delle cellule donati, la tutela della salute dei donatori viventi e il rispetto per i donatori deceduti, nonché la sicurezza del processo di applicazione.

(16)

I tessuti e le cellule utilizzati a fini terapeutici allogenici possono essere prelevati da donatori viventi o deceduti. Al fine di assicurare che lo stato di salute di un donatore vivente non risulti compromesso dalla donazione dovrebbe essere richiesto un esame medico preventivo. Dovrebbe essere rispettata la dignità del donatore deceduto, in particolare mediante la ricomposizione della salma del medesimo, in modo che sia il più somigliante possibile all'originaria forma anatomica.

(17)

L'uso di tessuti e cellule destinati ad essere applicati al corpo umano può causare malattie ed effetti indesiderati. La maggior parte di tali inconvenienti può essere evitata mediante un'attenta valutazione dei donatori ed il controllo di ciascuna donazione in conformità delle norme stabilite e aggiornate in conformità dei migliori pareri scientifici disponibili.

(18)

In via di principio, i programmi di applicazione di tessuti e cellule dovrebbero basarsi sulla filosofia della donazione volontaria e gratuita, dell'anonimato del donatore e del ricevente, dell'altruismo del donatore e della solidarietà tra donatore e ricevente. Gli Stati membri sono invitati ad adottare misure per incoraggiare un forte contributo del settore pubblico e del settore non profit alla prestazione di servizi per l'applicazione di cellule e tessuti e al relativo impegno in termini di ricerca e sviluppo.

(19)

Le donazioni volontarie e gratuite di tessuti e cellule rappresentano un elemento che può contribuire a standard elevati di sicurezza per tessuti e cellule e quindi alla tutela della salute umana.

(20)

Qualsiasi istituto può essere accreditato in qualità di istituto dei tessuti e delle cellule, purché rispetti le norme vigenti.

(21)

Con il dovuto rispetto del principio di trasparenza, tutti gli istituti dei tessuti, accreditati, designati, autorizzati o titolari di una licenza ai sensi della presente direttiva, compresi quelli che fabbricano prodotti a base di tessuti e cellule umani, soggetti o meno ad altra normativa comunitaria, dovrebbero avere accesso a tessuti e cellule prelevati nel rispetto delle disposizioni della presente direttiva, fatte salve le disposizioni in vigore negli Stati membri relative all'uso di tessuti e cellule.

(22)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali, ottempera ai principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (9) e tiene debitamente conto della convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e la dignità dell'essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina: convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina. Né la Carta né la convenzione prevedono espressamente un'armonizzazione, né vietano agli Stati membri di adottare requisiti più rigorosi nella propria legislazione.

(23)

È necessario adottate tutte le misure necessarie a garantire ai possibili donatori di tessuti e cellule la riservatezza di qualunque informazione collegata con la loro salute che sia stata fornita al personale autorizzato, dei risultati dei controlli effettuati sulle loro donazioni e della futura rintracciabilità della loro donazione.

(24)

La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (10) si applica ai dati personali trattati in applicazione della presente direttiva. L'articolo 8 di tale direttiva vieta in via di principio il trattamento dei dati relativi alla salute. Sono previste deroghe limitate a tale divieto. La direttiva 95/46/CE stabilisce anche che il responsabile del trattamento deve attuare misure tecniche ed organizzative appropriate al fine di garantire la protezione dei dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dall'alterazione, dalla diffusione o dall'accesso non autorizzati, o da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.

(25)

Dovrebbe istituire negli Stati membri un sistema di accreditamento degli istituti dei tessuti e un sistema di notifica di eventi e reazioni avversi connessi con l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.

(26)

Gli Stati membri dovrebbero organizzare misure d'ispezione e di controllo, attuate da funzionari che rappresentino le autorità competenti, per assicurare che gli istituti dei tessuti si conformino alle disposizioni della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero fare in modo che i funzionari incaricati delle misure di ispezione e di controllo siano adeguatamente qualificati e ricevano una formazione adeguata.

(27)

Il personale che interviene direttamente nella donazione, nell'approvvigionamento, nel controllo, nella lavorazione, nella conservazione, nello stoccaggio e nella distribuzione di tessuti e cellule umani dovrebbe essere in possesso della necessaria qualificazione e ricevere una formazione opportuna e adeguata. Le disposizioni della presente direttiva riguardanti la formazione non dovrebbero influire sulla normativa comunitaria vigente sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

(28)

Occorrerebbe istituire un sistema adeguato per assicurare la rintracciabilità dei tessuti e delle cellule umani. Ciò consentirebbe inoltre di verificare il rispetto delle norme di sicurezza e qualità. La rintracciabilità dovrebbe essere ottenuta mediante accurate procedure di identificazione delle sostanze, dei donatori, dei riceventi, degli istituti dei tessuti e dei laboratori, nonché mediante la tenuta di registri e un appropriato sistema di etichettatura.

(29)

In linea di principio l'identità del o dei riceventi non dovrebbe essere rivelata al donatore o alla sua famiglia e viceversa, fatta salva la legislazione in vigore negli Stati membri sulle condizioni di comunicazione dell'identità, che potrebbe autorizzare in casi eccezionali, in particolare nel caso della donazione di gameti, la revoca dell'anonimato del donatore.

(30)

Al fine di rafforzare l'effettiva attuazione delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva, è opportuno stabilire sanzioni da applicarsi da parte degli Stati membri.

(31)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire fissare norme elevate di qualità e di sicurezza per i tessuti e le cellule umani in tutta la Comunità, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(32)

Occorre che la Comunità disponga della migliore consulenza scientifica possibile in materia di sicurezza dei tessuti e delle cellule, in particolare al fine di assistere la Commissione nell'adeguamento delle disposizioni della presente direttiva al progresso scientifico e tecnico, in particolare alla luce del rapido progresso delle conoscenze e delle pratiche della biotecnologia nel settore dei tessuti e delle cellule umani.

(33)

Si è tenuto conto dei pareri del comitato scientifico per i prodotti medicinali e i dispositivi medici e del Gruppo europeo di etica delle scienze e nuove tecnologie, nonché dell'esperienza internazionale acquisita nel settore; tali pareri saranno ricercati in futuro ogniqualvolta ciò risulti necessario.

(34)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (11),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Obiettivi

La presente direttiva stabilisce norme di qualità e di sicurezza per i tessuti e le cellule umani destinati ad applicazioni sull'uomo, al fine di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   La presente direttiva si applica alla donazione, all'approvvigionamento, al controllo, alla lavorazione, alla conservazione, allo stoccaggio e alla distribuzione di tessuti e cellule umani destinati ad applicazioni sull'uomo nonché a prodotti fabbricati derivati da tessuti e cellule umani destinati ad applicazioni sull'uomo.

Qualora tali prodotti fabbricati siano disciplinati da altre direttive, la presente direttiva si applica soltanto alla donazione, all'approvvigionamento e al controllo degli stessi.

2.   La presente direttiva non si applica a:

a)

tessuti e cellule utilizzati per un trapianto autologo nell'ambito dello stesso intervento chirurgico;

b)

sangue e suoi componenti secondo la definizione della direttiva 2002/98/CE;

c)

organi o parti di organi qualora la loro funzione sia quella di essere utilizzati per lo stesso scopo dell'organo intero nel corpo umano.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a)

«cellule», le cellule umane singole o un insieme di cellule umane non collegate da alcuna forma di tessuto connettivo;

b)

«tessuto», tutte le parti costituenti del corpo umano formate da cellule;

c)

«donatore», qualsiasi fonte umana, vivente o deceduta, di cellule o tessuti umani;

d)

«donazione», l'atto di donare tessuti o cellule umani destinati ad applicazioni sull'uomo;

e)

«organo», una parte differenziata e vitale del corpo umano, formata da diversi tessuti, che mantiene la propria struttura, vascolarizzazione e capacità di sviluppare funzioni fisiologiche con un sensibile livello di autonomia;

f)

«approvvigionamento», il processo che rende disponibile il tessuto o le cellule;

g)

«lavorazione», tutte le operazioni connesse con la preparazione, la manipolazione, la conservazione e l'imballaggio dei tessuti o delle cellule destinati ad applicazioni sull'uomo;

h)

«conservazione», l'uso di agenti chimici, alterazioni delle condizioni ambientali o altri mezzi impiegati durante la lavorazione per impedire o ritardare il deterioramento biologico o fisico di cellule o tessuti;

i)

«quarantena», lo stato dei tessuti o cellule prelevati, o di un tessuto isolato fisicamente o tramite altri mezzi appropriati, in attesa di una decisione sulla loro accettazione o sul loro rifiuto;

j)

«stoccaggio», il mantenimento del prodotto in condizioni adeguate e controllate fino alla sua distribuzione;

k)

«distribuzione», il trasporto e la consegna di tessuti o cellule destinati ad applicazioni sull'uomo;

l)

«applicazione sull'uomo», l'uso di tessuti o cellule su o in un ricevente umano nonché le applicazioni extra-corporali;

m)

«evento avverso grave», qualunque evento negativo collegato con l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule che possa provocare la trasmissione di malattie trasmissibili, la morte o condizioni di pericolo di vita, di invalidità o incapacità dei pazienti, o ne produca o prolunghi l'ospedalizzazione o lo stato di malattia;

n)

«reazione avversa grave», una risposta non voluta nel donatore o nel ricevente, compresa una malattia trasmissibile, connessa con l'approvvigionamento o l'applicazione sull'uomo di tessuti o cellule che provochi la morte, metta in pericolo la vita o produca invalidità o incapacità dell'interessato, o ne produca o prolunghi l'ospedalizzazione o lo stato di malattia;

o)

«istituto dei tessuti», una banca dei tessuti o un'unità di un ospedale o un altro organismo in cui si effettuano attività di lavorazione, conservazione, stoccaggio o distribuzione di tessuti e cellule umani. L'istituto dei tessuti può inoltre essere incaricato dell'approvvigionamento o del controllo dei tessuti e delle cellule;

p)

«uso allogenico», cellule o tessuti prelevati da una persona ed applicati ad un'altra;

q)

«uso autologo», cellule o tessuti prelevati da una persona ed applicati sulla stessa persona.

Articolo 4

Attuazione

1.   Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti, che sono responsabili per l'attuazione dei requisiti stabiliti dalla presente direttiva.

2.   La presente direttiva non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre misure di protezione più rigorose, purché siano conformi alle disposizioni del trattato.

In particolare, uno Stato membro può prevedere che la donazione sia volontaria e gratuita e in particolare vietare o limitare le importazioni di tessuti e cellule umani, per garantire un livello elevato di tutela della sanità pubblica, purché siano rispettati i requisiti previsti dal trattato.

3.   La presente direttiva non pregiudica le decisioni adottate dagli Stati membri per vietare la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio, la distribuzione o l'utilizzo di tipi specifici di tessuti e di cellule umani o di cellule aventi un'origine particolare, anche qualora tali decisioni riguardino l'importazione dei medesimi tipi di tessuti o cellule umani.

4.   Nell'esercitare le attività contemplate dalla presente direttiva, la Commissione può fare ricorso all'assistenza tecnica e/o amministrativa, a reciproco vantaggio della Commissione e dei beneficiari, in riferimento all'identificazione, preparazione, gestione, monitoraggio, verifica e controllo, nonché in riferimento alle spese di sostegno.

CAPO II

OBBLIGHI DELLE AUTORITÀ DEGLI STATI MEMBRI

Articolo 5

Vigilanza sull'approvvigionamento dei tessuti e delle cellule umani

1.   Gli Stati membri assicurano che l'approvvigionamento e il controllo dei tessuti e delle cellule siano effettuati da personale che abbia una formazione e un'esperienza adeguate e si svolgano secondo modalità a tal fine accreditate, definite, autorizzate o oggetto di licenza dall'autorità competente o dalle autorità competenti.

2.   L'autorità competente o le autorità competenti adottano tutte le misure necessarie per assicurare che l'approvvigionamento dei tessuti e delle cellule sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 28, lettere b), e) e f). I controlli richiesti per i donatori sono effettuati da un laboratorio a tal fine accreditato, designato, autorizzato dalle autorità competenti o titolare di una licenza rilasciata dalle stesse.

Articolo 6

Accreditamento, designazione, autorizzazione o rilascio di licenza per gli istituti dei tessutie per i procedimenti di preparazione dei tessuti e delle cellule

1.   Gli Stati membri garantiscono che gli istituti dei tessuti in cui si svolgono attività di controllo, lavorazione, conservazione, stoccaggio o distribuzione di tessuti e cellule umani destinati a applicazioni sull'uomo siano accreditati, designati, o autorizzati ai fini dello svolgimento di tali attività da un'autorità competente o titolari di una licenza rilasciata dalle stesse.

2.   L'autorità competente o le autorità competenti, dopo aver verificato che l'istituto dei tessuti ottemperi ai requisiti di cui all'articolo 28, lettera a), accreditano, designano, autorizzano o rilasciano una licenza allo stesso e indicano le attività che può svolgere e a quali condizioni. Esse autorizzano i procedimenti di preparazione dei tessuti e delle cellule che l'istituto dei tessuti può svolgere conformemente ai requisiti di cui all'articolo 28, lettera g). Gli accordi di cui all'articolo 24 conclusi fra un istituto dei tessuti e terzi sono esaminati nell'ambito di tale procedura.

3.   L'istituto dei tessuti non apporta modifiche sostanziali alle proprie attività senza la previa autorizzazione scritta dell'autorità competente o delle autorità competenti.

4.   L'autorità competente o le autorità competenti possono sospendere o revocare l'accreditamento, la designazione, l'autorizzazione o la licenza di un istituto dei tessuti o di un procedimento di preparazione dei tessuti e delle cellule qualora l'ispezione o le misure di controllo dimostrino che tale istituto o procedimento non soddisfa i requisiti della presente direttiva.

5.   Con l'accordo dell'autorità competente o delle autorità competenti, alcuni tessuti e cellule specifici, che saranno determinati conformemente ai requisiti di cui all'articolo 28, lettera i), possono essere distribuiti direttamente per il trapianto immediato al ricevente a condizione che il fornitore abbia ottenuto l'accreditamento, la designazione, l'autorizzazione o la licenza per tale attività.

Articolo 7

Ispezioni e misure di controllo

1.   Gli Stati membri assicurano che l'autorità competente o le autorità competenti organizzino ispezioni e che gli istituti dei tessuti mettano in atto misure di controllo adeguate per assicurare il rispetto dei requisiti della presente direttiva.

2.   Gli Stati membri assicurano inoltre che siano adottate le appropriate misure di controllo per quanto riguarda l'approvvigionamento di tessuti e cellule umani.

3.   L'autorità competente o le autorità competenti organizzano ispezioni e attuano misure di controllo a intervalli regolari. L'intervallo tra due ispezioni non supera i due anni.

4.   Tali ispezioni e misure di controllo sono effettuate da funzionari che rappresentano l'autorità competente e che hanno il potere di:

a)

ispezionare gli istituti dei tessuti e le strutture di terzi specificate all'articolo 24;

b)

valutare e verificare le procedure e le attività svolte negli istituti dei tessuti nonché nelle strutture di terzi, nella misura in cui sono rilevanti rispetto ai requisiti della presente direttiva;

c)

esaminare qualsiasi documento o altre registrazioni connessi ai requisiti della presente direttiva.

5.   Secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2 vengono stabiliti orientamenti relativi alle condizioni delle ispezioni e delle misure di controllo, nonché alla formazione e alla qualificazione del personale interessato, al fine di raggiungere un livello omogeneo di competenza e rendimento.

6.   L'autorità competente o le autorità competenti organizzano ispezioni ed attuano misure di controllo adeguate in caso di reazioni o eventi avversi gravi. In tal caso sono inoltre organizzate ispezioni e attuate misure di controllo su richiesta debitamente motivata dell'autorità competente o delle autorità competenti di un altro Stato membro.

7.   Gli Stati membri, su richiesta di un altro Stato membro o della Commissione, forniscono informazioni sui risultati delle ispezioni e delle misure di controllo attuate in relazione ai requisiti della presente direttiva.

Articolo 8

Rintracciabilità

1.   Gli Stati membri garantiscono che tutti i tessuti e le cellule prelevati, lavorati, stoccati o distribuiti sul loro territorio siano rintracciabili nel percorso dal donatore al ricevente e viceversa. Tale rintracciabilità riguarda altresì tutti i dati pertinenti concernenti prodotti e materiali che entrano in contatto con i tessuti e le cellule in questione.

2.   Gli Stati membri garantiscono l'istituzione di un sistema di individuazione dei donatori che assegni un codice unico a ciascuna donazione e a ciascuno dei prodotti ad essa correlati.

3.   Tutti i tessuti e le cellule devono essere identificati tramite un'etichetta contenente le informazioni o i riferimenti che consentono un collegamento con le stesse di cui all'articolo 28, lettere f) e h).

4.   Gli istituti dei tessuti conservano i dati necessari ad assicurare la rintracciabilità in tutte le fasi. I dati richiesti ai fini della completa rintracciabilità sono conservati per un periodo minimo di 30 anni successivamente all'uso clinico. L'archiviazione dei dati può avvenire anche in forma elettronica.

5.   I requisiti di rintracciabilità per tessuti e cellule, così come per prodotti e materiali che entrano in contatto con i tessuti e le cellule in questione e che ne influenzano la qualità e la sicurezza sono fissati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

6.   Le procedure volte a garantire la rintracciabilità a livello comunitario sono stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

Articolo 9

Importazione ed esportazione di tessuti e cellule umani

1.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare che tutte le importazioni di tessuti e cellule da paesi terzi siano effettuate da istituti dei tessuti accreditati, designati, autorizzati o titolari di una licenza ai fini dello svolgimento di dette attività e che i tessuti e le cellule importati siano rintracciabili dal donatore al ricevente e viceversa secondo le procedure di cui all'articolo 8. Gli Stati membri e gli istituti dei tessuti che ricevono tali importazioni da paesi terzi assicurano che esse siano conformi a norme di qualità e sicurezza equivalenti a quelle fissate dalla presente direttiva.

2.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare che tutte le esportazioni di tessuti e cellule verso paesi terzi siano effettuate da istituti dei tessuti accreditati, designati, autorizzati o titolari di una licenza ai fini dello svolgimento di dette attività. Gli Stati membri che effettuano tali esportazioni verso paesi terzi assicurano che esse siano conformi ai requisiti della presente direttiva.

3.

a)

L'importazione o l'esportazione di tessuti e cellule di cui all'articolo 6, paragrafo 5 può essere autorizzata direttamente dall'autorità competente o dalle autorità competenti.

b)

In caso di emergenza, l'importazione o l'esportazione di tessuti e cellule specifici può essere autorizzata direttamente dall'autorità competente o dalle autorità competenti.

c)

L'autorità competente o le autorità competenti adottano tutte le misure necessarie per assicurare che le importazioni e le esportazioni dei tessuti e cellule di cui alle lettere a) e b) siano conformi a norme di qualità e di sicurezza equivalenti a quelle fissate dalla presente direttiva.

4.   Le procedure volte a verificare il rispetto delle norme di qualità e di sicurezza equivalenti di cui al paragrafo 1 sono determinate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

Articolo 10

Registro degli istituti dei tessuti e obbligo di presentare relazioni

1.   Gli istituti dei tessuti tengono un registro delle loro attività, nel quale sono riportati altresì i tipi e le quantità di tessuti e/o di cellule prelevati, controllati, conservati, lavorati, stoccati e distribuiti o diversamente utilizzati, nonché l'origine e la destinazione dei tessuti e delle cellule destinati ad applicazioni sull'uomo, conformemente ai requisiti di cui all'articolo 28, lettera f). Essi presentano all'autorità competente o alle autorità competenti una relazione annuale su tali attività. Tale relazione è accessibile al pubblico.

2.   L'autorità competente o le autorità competenti istituiscono e aggiornano un registro degli istituti dei tessuti, accessibile al pubblico, nel quale sono specificate le attività per le quali ciascun istituto è stato accreditato, designato, autorizzato o ha ottenuto una licenza.

3.   Gli Stati membri e la Commissione istituiscono una rete dei registri nazionali degli istituti dei tessuti.

Articolo 11

Notifica di eventi e reazioni avversi gravi

1.   Gli Stati membri assicurano l'esistenza di un sistema atto a notificare, controllare, registrare e trasmettere le informazioni riguardanti eventi e reazioni avversi gravi che possono influire sulla qualità e la sicurezza di tessuti e cellule e che possono essere connessi all'approvvigionamento, al controllo, alla lavorazione, allo stoccaggio e alla distribuzione dei tessuti e delle cellule, nonché qualsiasi altra reazione avversa grave osservata nel corso o a seguito dell'applicazione clinica, che possa essere in rapporto con la qualità e la sicurezza dei tessuti e delle cellule.

2.   Le persone o gli istituti che utilizzano tessuti e cellule umani disciplinati dalla presente direttiva comunicano ogni informazione pertinente agli istituti coinvolti nella donazione, nell'approvvigionamento, nel controllo, nella lavorazione, nello stoccaggio e nella distribuzione di tessuti e cellule umani, per facilitare la rintracciabilità e garantire il controllo della qualità e della sicurezza.

3.   La persona responsabile di cui all'articolo 17 garantisce che l'autorità competente o le autorità competenti siano informate degli eventi o reazioni avversi gravi di cui al paragrafo 1 e ricevano una relazione d'analisi delle relative cause e conseguenze.

4.   La procedura di notifica di eventi e reazioni avversi gravi è stabilita dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

5.   Ciascun istituto dei tessuti assicura l'esistenza di una procedura accurata, rapida e verificabile che gli consenta di ritirare dalla distribuzione qualsiasi prodotto che possa essere connesso a eventi o reazioni avversi.

CAPO III

SELEZIONE E VALUTAZIONE DEI DONATORI

Articolo 12

Principi della donazione di tessuti e cellule

1.   Gli Stati membri si adoperano per garantire donazioni volontarie e gratuite di tessuti e cellule.

I donatori possono ricevere un'indennità, strettamente limitata a far fronte alle spese e agli inconvenienti risultanti dalla donazione. In tal caso, gli Stati membri stabiliscono le condizioni alle quali viene concessa l'indennità.

Gli Stati membri presentano relazioni alla Commissione in merito a tali misure anteriormente al ... (12) e in seguito ogni tre anni. Sulla base di tali relazioni, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio circa ulteriori misure necessarie che essa intenda adottare a livello comunitario.

2.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare che le attività di promozione e pubblicità a favore della donazione di tessuti e cellule umani siano conformi agli orientamenti o alle disposizioni legislative degli Stati membri. Tali orientamenti o disposizioni legislative comprendono le opportune restrizioni o divieti alla pubblicità della necessità o della disponibilità di tessuti e cellule umani al fine di offrire od ottenere un vantaggio pecuniario o un vantaggio analogo.

Gli Stati membri si adoperano per garantire che l'approvvigionamento di tessuti e cellule in quanto tali avvenga su base non lucrativa.

Articolo 13

Consenso

L'approvvigionamento di tessuti o cellule umani è autorizzato solo se sono soddisfatti tutti i requisiti obbligatori relativi al consenso o all'autorizzazione in vigore nello Stato membro interessato.

Gli Stati membri, in conformità alla normativa nazionale, adottano tutte le misure necessarie per assicurare che i donatori, i loro congiunti o le persone che danno l'autorizzazione per conto dei donatori ricevano tutte le informazioni appropriate di cui all'allegato.

Articolo 14

Protezione dei dati e riservatezza

1.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare che tutti i dati, comprese le informazioni genetiche, raccolti nell'ambito della presente direttiva e a cui abbiano accesso terzi siano resi anonimi in modo tale che né il donatore né il ricevente siano identificabili.

2.   A tal fine essi provvedono affinché:

a)

siano adottate misure di protezione dei dati e misure di salvaguardia per prevenire aggiunte, soppressioni o modifiche dei dati non autorizzate negli archivi riguardanti i donatori o nei registri dei donatori esclusi, o qualunque trasferimento di informazioni;

b)

siano istituite procedure volte a risolvere le divergenze tra i dati; e

c)

non vi sia alcuna divulgazione non autorizzata di informazioni, garantendo al tempo stesso la rintracciabilità delle donazioni.

3.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare che l'identità del o dei riceventi non sia rivelata al donatore o alla sua famiglia e viceversa, fatta salva la legislazione in vigore negli Stati membri sulle condizioni di divulgazione, in particolare nel caso della donazione di gameti.

Articolo 15

Selezione, valutazione e approvvigionamento

1.   Le attività connesse all'approvvigionamento dei tessuti sono effettuate in modo da assicurare che la valutazione e la selezione del donatore si svolgano conformemente ai requisiti di cui all'articolo 28, lettere d) e e) e che i tessuti e le cellule siano prelevati, imballati e trasportati conformemente ai requisiti di cui all'articolo 28, lettera f).

2.   In caso di donazione autologa, i criteri di adeguatezza sono stabiliti conformemente ai requisiti di cui all'articolo 28, lettera d).

3.   I risultati delle procedure di valutazione e controllo dei donatori sono documentati e qualsiasi risultato anomalo significativo è notificato ai sensi dell'allegato.

4.   L'autorità competente o le autorità competenti garantiscono che tutte le attività connesse con l'approvvigionamento dei tessuti si svolgano conformemente ai requisiti di cui all'articolo 28, lettera f).

CAPO IV

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ E SICUREZZA DEI TESSUTI E DELLE CELLULE

Articolo 16

Gestione della qualità

1.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare che ciascun istituto dei tessuti istituisca e aggiorni un sistema di qualità, fondato sui principi di buona pratica.

2.   La Commissione fissa le norme e le specifiche comunitarie di cui all'articolo 28, lettera c) per le attività relative al sistema di qualità.

3.   Gli istituti dei tessuti adottano tutte le misure necessarie per assicurare che il sistema di qualità comprenda almeno la seguente documentazione:

procedure operative standard;

orientamenti;

manuali di formazione e di riferimento;

moduli per le relazioni;

dati relativi ai donatori;

informazioni sulla destinazione finale dei tessuti o delle cellule.

4.   Gli istituti dei tessuti adottano tutte le misure necessarie per assicurare che tale documentazione sia disponibile per l'ispezione da parte dell'autorità competente o delle autorità competenti.

5.   Gli istituti dei tessuti conservano i dati necessari per garantire la rintracciabilità ai sensi dell'articolo 8.

Articolo 17

Persona responsabile

1.   Ciascun istituto dei tessuti designa un responsabile, che soddisfa le seguenti condizioni e possiede le seguenti qualifiche minime:

a)

possesso di un diploma, certificato o altro titolo che sancisca una qualificazione formale nel settore delle scienze mediche o biologiche rilasciato al termine di un corso di studi universitario o un corso di studi riconosciuto equivalente dallo Stato membro interessato,

b)

esperienza pratica di almeno due anni nei settori pertinenti.

2.   La persona designata a norma del paragrafo 1 ha le seguenti responsabilità:

a)

assicurare che i tessuti e le cellule umani destinati a applicazioni sull'uomo nell'istituto di cui tale persona è responsabile siano prelevati, controllati, lavorati, stoccati e distribuiti ai sensi della presente direttiva e alle leggi vigenti nello Stato membro;

b)

fornire informazioni all'autorità competente o alle autorità competenti, a norma dell'articolo 6;

c)

attuare nell'istituto dei tessuti i requisiti di cui agli articoli 7, 10, 11, 15, 16 e agli articoli da 18 a 24.

3.   Gli istituti dei tessuti notificano all'autorità competente o alle autorità competenti il nome del responsabile di cui al paragrafo 1. Se il responsabile è sostituito in modo temporaneo o permanente, l'istituto dei tessuti fornisce immediatamente all'autorità competente il nome del nuovo responsabile e la data in cui ha assunto l'incarico.

Articolo 18

Personale

Il personale degli istituti dei tessuti che interviene direttamente nelle attività connesse con l'approvvigionamento, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule possiede le qualifiche necessarie a svolgere tali mansioni e riceve la formazione di cui all'articolo 28, lettera c).

Articolo 19

Ricevimento dei tessuti e delle cellule

1.   Gli istituti dei tessuti assicurano che tutte le donazioni di tessuti e cellule umani siano sottoposte a controlli conformemente ai requisiti di cui all'articolo 28, lettera e) e che la selezione e l'accettazione dei tessuti e delle cellule siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 28, lettera f).

2.   Gli istituti dei tessuti assicurano la conformità dei tessuti e delle cellule umani, e della documentazione relativa, ai requisiti di cui all'articolo 28, lettera f).

3.   Gli istituti dei tessuti verificano e registrano la conformità delle condizioni d'imballo dei tessuti e delle cellule umani ricevuti ai requisiti di cui all'articolo 28, lettera f). I tessuti e le cellule non conformi a tali disposizioni sono scartati.

4.   L'accettazione o il rifiuto dei tessuti o delle cellule ricevuti sono documentati.

5.   Gli istituti dei tessuti assicurano la corretta e costante identificazione dei tessuti e delle cellule umani. A ogni consegna o partita di tessuti o cellule è attribuito un codice d'identificazione, a norma dell'articolo 8.

6.   I tessuti e le cellule sono tenuti in quarantena sino al soddisfacimento dei requisiti relativi al controllo e all'informazione del donatore, a norma dell'articolo 15.

Articolo 20

Lavorazione dei tessuti e delle cellule

1.   Gli istituti dei tessuti includono nelle proprie procedure operative standard ogni processo di lavorazione che incida sulla qualità e la sicurezza, e assicurano lo svolgimento di tali processi in condizioni controllate. Gli istituti dei tessuti assicurano che il materiale utilizzato, l'ambiente di lavoro, nonché l'organizzazione, il convalidamento e le condizioni di controllo dei processi siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 28, lettera h).

2.   Qualunque modifica dei processi utilizzati nella preparazione dei tessuti e delle cellule è parimenti conforme ai criteri di cui al paragrafo 1.

3.   Nelle proprie procedure operative standard gli istituti dei tessuti adottano speciali disposizioni per la manipolazione dei tessuti e delle cellule da scartare, al fine di impedire la contaminazione di altri tessuti o cellule, dell'ambiente in cui avviene la lavorazione o del personale.

Articolo 21

Condizioni di stoccaggio dei tessuti e delle cellule

1.   Gli istituti dei tessuti assicurano che tutte le procedure connesse con lo stoccaggio di tessuti e cellule siano documentate dalle procedure operative standard e che le condizioni di stoccaggio siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 28, lettera h).

2.   Gli istituti dei tessuti assicurano lo svolgimento di tutti i processi di stoccaggio in condizioni controllate.

3.   Gli istituti dei tessuti istituiscono e attuano procedure per il controllo dei reparti di imballo e stoccaggio, al fine di prevenire qualunque evento che possa compromettere la funzione o l'integrità dei tessuti e delle cellule.

4.   I tessuti o cellule lavorati non sono distribuiti fino a che tutti i requisiti della presente direttiva non siano stati soddisfatti.

5.   Gli Stati membri assicurano che gli istituti dei tessuti dispongano di accordi e procedure intesi a garantire che, in caso di cessazione dell'attività per qualsivoglia ragione, i tessuti e le cellule stoccati siano trasferiti, secondo il consenso per essi richiesto, ad altro istituto o istituti dei tessuti accreditati, designati, autorizzati o titolari di licenza a norma dell'articolo 6, fatta salva la legislazione degli Stati membri in materia di smaltimento di tessuti o cellule donati.

Articolo 22

Etichettatura, documentazione e imballo

Gli istituti dei tessuti assicurano la conformità dell'etichettatura, della documentazione e dell'imballo ai requisiti di cui all'articolo 28, lettera f).

Articolo 23

Trasporto e distribuzione

Gli istituti dei tessuti assicurano la qualità dei tessuti e delle cellule durante la distribuzione. Le condizioni di distribuzione sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 28, lettera h).

Articolo 24

Rapporti fra istituti dei tessuti e terzi

1.   Gli istituti dei tessuti concludono un accordo scritto con terzi ogniqualvolta vi sia un intervento esterno e tale attività influisca sulla qualità e la sicurezza dei tessuti e delle cellule lavorati in cooperazione con terzi, in particolare nei seguenti casi:

a)

qualora l'istituto dei tessuti affidi a terzi una fase della lavorazione dei tessuti o cellule;

b)

qualora i terzi forniscano beni e servizi aventi un'incidenza sulla garanzia di qualità e di sicurezza dei tessuti o cellule, inclusa la loro distribuzione;

c)

qualora un istituto dei tessuti fornisca servizi a un istituto dei tessuti non accreditato;

d)

qualora un istituto dei tessuti distribuisca tessuti o cellule lavorati da terzi.

2.   Gli istituti dei tessuti valutano e selezionano i terzi in base alla loro capacità di ottemperare alle norme della presente direttiva.

3.   Gli istituti dei tessuti conservano un elenco completo degli accordi di cui al paragrafo 1 che essi hanno concluso con terzi.

4.   Gli accordi conclusi fra un istituto dei tessuti e terzi specificano le responsabilità che spettano ai terzi e le relative procedure dettagliate.

5.   Gli istituti dei tessuti forniscono copia degli accordi conclusi con terzi su richiesta dell'autorità competente o delle autorità competenti.

CAPO V

SCAMBIO DI INFORMAZIONI, RELAZIONI E SANZIONI

Articolo 25

Codificazione delle informazioni

1.   Gli Stati membri istituiscono un sistema per l'identificazione dei tessuti e delle cellule umani al fine di garantirne la completa rintracciabilità, a norma dell'articolo 8.

2.   La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, elabora un unico sistema europeo di codificazione, al fine di fornire informazioni sulle caratteristiche e proprietà fondamentali dei tessuti e delle cellule.

Articolo 26

Relazioni

1.   Gli Stati membri inviano alla Commissione, anteriormente al ... (13), e successivamente ogni tre anni, una relazione sulle attività svolte in riferimento alle disposizioni della presente direttiva, comprendente un rendiconto delle misure adottate in materia di ispezione e di controllo.

2.   La Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni le relazioni presentate dagli Stati membri sull'esperienza acquisita nell'attuazione della presente direttiva.

3.   Anteriormente al ... (14), e successivamente ogni tre anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'attuazione dei requisiti della presente direttiva, in particolare quelli relativi all'ispezione e al controllo.

Articolo 27

Sanzioni

Gli Stati membri determinano le sanzioni da comminare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali provvedimenti alla Commissione entro ... (15) e la informano immediatamente circa eventuali modifiche successive.

CAPO VI

CONSULTAZIONE DEI COMITATI

Articolo 28

Requisiti tecnici e loro adeguamento al progresso scientifico e tecnico

I seguenti requisiti tecnici e il loro adeguamento al progresso scientifico e tecnico sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2:

a)

requisiti per l'accreditamento, la designazione, l'autorizzazione o la licenza degli istituti dei tessuti;

b)

requisiti per l'approvvigionamento di tessuti o cellule umani;

c)

sistema di qualità, compresa la formazione;

d)

criteri di selezione dei donatori di tessuti e/o cellule;

e)

esami di laboratorio richiesti per i donatori;

f)

procedure per l'approvvigionamento di cellule e/o tessuti e ricevimento all'istituto dei tessuti;

g)

requisiti per i procedimenti di preparazione di tessuti e cellule;

h)

lavorazione, stoccaggio e distribuzione di tessuti e cellule;

i)

requisiti per la distribuzione diretta al ricevente di tessuti e cellule specifici.

Articolo 29

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 30

Consultazione di uno o più comitati scientifici

La Commissione, quando stabilisce o quando adegua al progresso scientifico e tecnico i requisiti tecnici di cui all'articolo 28, può consultare il Comitato scientifico competente o i comitati scientifici competenti.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ... (16). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri possono decidere, per un anno a decorrere dalla data di cui al paragrafo 1, primo comma, di non applicare i requisiti della presente direttiva agli istituti dei tessuti che prima dell'entrata in vigore della presente direttiva erano soggetti a disposizioni nazionali.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi hanno adottato o adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 32

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 33

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ..., addì

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C 227 E del 24.9.2002, pag. 505.

(2)  GU C 85 dell'8.4.2003, pag. 44.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 10 aprile 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 22 luglio 2003 (GU C 240 E del 7.10.2003, pag. 12) e posizione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2003.

(4)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/63/CE della Commissione (GU L 159 del 27.6.2003, pag. 46).

(5)  Direttiva 2000/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, che modifica la direttiva 93/42/CEE del Consiglio per quanto riguarda i dispositivi medici che incorporano derivati stabili del sangue o del plasma umano (GU L 313 del 13.12.2000, pag. 22).

(6)  Raccomandazione del Consiglio del 29 giugno 1998 sull'idoneità dei donatori di sangue e di plasma e la verifica delle donazioni di sangue nella Comunità europea (GU L 203 del 21.7.1998, pag. 14).

(7)  Direttiva 2002/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti. (GU L 33 dell'8.2.2003, pag. 30).

(8)  GU L 167 del 18.7.1995, pag. 19.

(9)  GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

(10)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(11)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(12)  Due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

(13)  Cinque anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.

(14)  Quattro anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.

(15)  Due anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.

(16)  24 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

ALLEGATO

INFORMAZIONI DA FORNIRE SULLA DONAZIONE DI TESSUTI E/O DI CELLULE

A.   DONATORI VIVENTI

1.

La persona responsabile del processo di donazione garantisce che il donatore sia stato adeguatamente informato almeno degli aspetti relativi al processo di donazione e approvvigionamento di cui al punto 3. Le informazioni devono essere fornite prima dell'approvvigionamento.

2.

Le informazioni devono essere fornite da una persona qualificata, capace di trasmetterle in modo chiaro e adeguato, usando termini facilmente comprensibili per il donatore.

3.

Dette informazioni devono comprendere: scopo e natura dell'approvvigionamento, sue conseguenze e rischi; esami analitici, se effettuati; registrazione e protezione dei dati del donatore, riservatezza medica; scopo terapeutico e potenziali benefici, nonché informazioni sulle salvaguardie applicabili volte a tutelare il donatore.

4.

Al donatore deve essere comunicato che ha il diritto di ottenere i risultati confermati degli esami analitici e di ricevere spiegazioni chiare in merito a tali risultati.

5.

Devono inoltre essere fornite informazioni sulla necessità di richiedere il consenso, la certificazione e l'autorizzazione previsti dalle normative affinché si possa procedere all'approvvigionamento di tessuti e/o cellule.

B.   DONATORI DECEDUTI

1.

Devono essere fornite tutte le informazioni ed essere stati ottenuti tutti i consensi e le autorizzazioni necessari in conformità della legislazione vigente negli Stati membri.

2.

I risultati confermati della valutazione del donatore devono essere comunicati e spiegati chiaramente alle persone interessate in conformità della legislazione vigente negli Stati membri.

P5_TA(2003)0571

Offerte pubbliche d'acquisto (OPA) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le offerte pubbliche d'acquisto (COM(2002) 534 — C5-0481/2002 — 2002/0240(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 534) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 44, paragrafo 1 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0481/2002),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per l'occupazione e gli affari sociali nonché della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0469/2003),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 45 E del 25.2.2003, pag. 1.

P5_TC1-COD(2002)0240

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 dicembre 2003 in vista dell'adozione della direttiva 2004/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le offerte pubbliche di acquisto

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 44, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 44, paragrafo 2, lettera g) del trattato è necessario coordinare, al fine di renderle equivalenti in tutta la Comunità, talune garanzie che gli Stati membri esigono dalle società disciplinate dalle leggi di uno Stato membro ed i cui titoli sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato di uno Stato membro, per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi.

(2)

È necessario tutelare gli interessi dei possessori di titoli delle società disciplinate dalle leggi degli Stati membri quando dette società sono oggetto di offerte pubbliche di acquisto, ovvero si verificano cambiamenti nel controllo di dette società, ed almeno una parte dei loro titoli è ammessa alla negoziazione su un mercato regolamentato in uno Stato membro.

(3)

È necessario creare un contesto chiaro e trasparente a livello comunitario per quanto riguarda i problemi giuridici da risolvere nel caso di offerte pubbliche di acquisto e prevenire distorsioni nei processi di ristrutturazione societaria a livello comunitario causate da diversità arbitrarie nelle culture di regolamentazione e di gestione.

(4)

In considerazione delle finalità di interesse pubblico perseguite dalle banche centrali degli Stati membri, sembra inconcepibile che esse possano essere oggetto di un'offerta pubblica di acquisto. Dal momento che per ragioni storiche i titoli di alcune di queste banche centrali sono quotati sui mercati regolamentati di Stati membri, è necessario escluderle espressamente dall'ambito di applicazione della presente direttiva.

(5)

Ciascuno Stato membro dovrebbe designare una o più autorità competenti a vigilare sugli aspetti dell'offerta disciplinati dalla presente direttiva e ad assicurare che le parti dell'offerta rispettino le norme adottate ai sensi della presente direttiva. Tutte queste autorità dovrebbero cooperare tra loro.

(6)

Per essere efficaci, le norme sulle offerte pubbliche di acquisto dovrebbero essere flessibili e adattabili ad eventuali nuove circostanze e, di conseguenza, dovrebbero contemplare la possibilità di eccezioni e deroghe. Tuttavia, nell'applicare le disposizioni o le eccezioni stabilite o nel concedere eventuali deroghe le autorità di vigilanza dovrebbero rispettare determinati principi generali.

(7)

La vigilanza dovrebbe poter essere esercitata da organi di autoregolamentazione.

(8)

Secondo i principi generali del diritto comunitario e, in particolare, il diritto di difesa, le decisioni di un'autorità di vigilanza dovrebbero poter essere riesaminate, secondo opportune procedure, da un organo giurisdizionale indipendente. Tuttavia, è opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di stabilire se conferire diritti da far valere in via amministrativa o giudiziaria, nei confronti di un'autorità di vigilanza o tra le parti dell'offerta.

(9)

È opportuno che gli Stati membri adottino le misure necessarie per tutelare i possessori di titoli, in particolare quelli con partecipazioni di minoranza, quando viene acquisito il controllo delle loro società. Gli Stati membri dovrebbero assicurare tale tutela obbligando chiunque acquisisca il controllo di una società a promuovere un'offerta rivolta a tutti i possessori di titoli di tale società, proponendo loro di acquisire la totalità dei loro titoli ad un prezzo equo definito in comune. Gli Stati membri dovrebbero poter istituire altri strumenti per la tutela degli interessi dei possessori di titoli, come l'obbligo di promuovere un'offerta parziale quando l'offerente non acquisisce il controllo della società o l'obbligo di promuovere un'offerta simultaneamente all'assunzione di controllo della società.

(10)

L'obbligo di promuovere un'offerta rivolta a tutti i possessori di titoli non si dovrebbe applicare a coloro che detengono già una partecipazione di controllo alla data dell'entrata in vigore delle disposizioni nazionali che recepiscono la presente direttiva.

(11)

L'obbligo di promuovere un'offerta non si dovrebbe applicare in caso di acquisto di titoli che non conferiscono diritti di voto nelle assemblee generali ordinarie degli azionisti. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia avere la facoltà di stabilire che l'obbligo di promuovere un'offerta rivolta a tutti i possessori di titoli non abbia per oggetto soltanto i titoli con diritto di voto ma anche quelli che conferiscono diritto di voto solo in determinate circostanze o che non conferiscono tale diritto.

(12)

Per limitare le possibilità di abuso di informazioni privilegiate, occorre che l'offerente sia obbligato ad annunciare il più tempestivamente possibile la decisione di promuovere un'offerta e ad informarne l'autorità di vigilanza.

(13)

I possessori di titoli dovrebbero essere adeguatamente informati sul contenuto dell'offerta per mezzo di un apposito documento. Informazioni adeguate dovrebbero essere fornite anche ai rappresentanti dei lavoratori della società emittente o, in loro mancanza, direttamente ai lavoratori interessati.

(14)

È necessario regolamentare il termine entro il quale l'offerta può essere accettata.

(15)

Per assolvere alle proprie funzioni in modo soddisfacente, le autorità di vigilanza dovrebbero, in qualsiasi momento, poter esigere che le parti dell'offerta comunichino informazioni relative all'offerta stessa e cooperare e fornire, in modo efficace, efficiente e tempestivo, informazioni ad altre autorità preposte alla vigilanza sui mercati di capitali.

(16)

Per evitare atti od operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta, è necessario limitare i poteri dell'organo di amministrazione della società emittente in ordine al compimento di atti od operazioni di carattere straordinario, senza ostacolare indebitamente tale società nella sua attività normale.

(17)

L'organo di amministrazione della società emittente dovrebbe essere tenuto a pubblicare un documento contenente il suo parere motivato sull'offerta, inclusa la sua opinione sugli effetti della stessa su tutti gli interessi della società e, in particolare, sull'occupazione.

(18)

Per rafforzare l'efficacia delle disposizioni esistenti in materia di libera negoziazione dei titoli delle società soggette alla presente direttiva e di libero esercizio del diritto di voto, è necessario che le strutture e i meccanismi di difesa previsti da queste società siano trasparenti e siano periodicamente oggetto di una relazione presentata all'assemblea generale degli azionisti.

(19)

Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire a qualsiasi offerente la possibilità di acquisire una partecipazione di maggioranza in altre società e di esercitarvi il pieno controllo. A tale scopo, le restrizioni al trasferimento di titoli, le restrizioni al diritto di voto, i diritti straordinari di nomina e i diritti di voto plurimi dovrebbero essere soppressi o sospesi durante il periodo entro il quale l'offerta deve essere accettata o quando l'assemblea generale degli azionisti decide su misure di difesa, su modifiche dello statuto o sulla revoca o la nomina di membri dell'organo di amministrazione nella prima assemblea generale degli azionisti che segue la chiusura dell'offerta. Se i detentori di titoli subiscono perdite a seguito della soppressione di diritti, occorrerebbe prevedere un equo indennizzo, secondo modalità tecniche definite dagli Stati membri.

(20)

Tutti i diritti speciali detenuti nelle società dagli Stati membri dovrebbero essere considerati nel quadro della libera circolazione dei capitali e delle pertinenti disposizioni del trattato. I diritti speciali, previsti dal diritto nazionale privato o pubblico detenuti nelle società da Stati membri, dovrebbero essere esclusi dalla regola di neutralizzazione qualora siano compatibili con il trattato.

(21)

Tenendo conto delle differenze esistenti nei meccanismi e nelle strutture del diritto societario negli Stati membri, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di non esigere che le società stabilite nel loro territorio applichino le disposizioni della presente direttiva che limitano i poteri dell'organo di amministrazione della società emittente nel periodo entro il quale l'offerta deve essere accettata, e le disposizioni che rendono inefficaci le barriere previste dallo statuto o da accordi specifici. In tale caso, gli Stati membri dovrebbero perlomeno conferire alle società stabilite nel loro territorio la facoltà, che deve essere reversibile, di applicare queste disposizioni. Fatti salvi gli accordi internazionali di cui la Comunità europea è parte contraente, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di non imporre alle società che applicano queste disposizioni conformemente agli accordi opzionali, l'obbligo di applicarle quando sono oggetto di offerte lanciate da società che non applicano le stesse disposizioni in conseguenza del fatto che si avvalgono di questi accordi opzionali.

(22)

È necessario che gli Stati membri provvedano a che siano adottate norme intese a disciplinare i casi in cui l'offerta decade, il diritto dell'offerente di modificare l'offerta, la possibilità di promuovere offerte concorrenti sui titoli di una società, la pubblicità dei risultati dell'offerta e l'irrevocabilità dell'offerta e le condizioni ammissibili.

(23)

L'informazione e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori della società offerente e della società emittente dovrebbero essere disciplinate dalle disposizioni nazionali pertinenti, in particolare quelle approvate in applicazione della direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (4), della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (5), della direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (6) e della direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea (7). Occorre tuttavia prevedere la possibilità per i lavoratori delle società interessate, o i loro rappresentanti, di esprimere il loro parere sulle ripercussioni prevedibili dell'offerta in materia di occupazione. Fatte salve le disposizioni della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abuso di mercato) (8), gli Stati membri possono sempre applicare o introdurre disposizioni nazionali sull'informazione e sulla consultazione dei rappresentanti dei dipendenti della società offerente prima di lanciare un'offerta.

(24)

Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per permettere a un offerente che abbia acquisito, a seguito di un'offerta pubblica di acquisto, una certa percentuale del capitale con diritto di voto di una società, di obbligare i detentori dei rimanenti titoli a vendergli i loro titoli. Parimenti, quando un offerente ha acquisito, a seguito di un'offerta pubblica di acquisto, una certa percentuale di capitale con diritto di voto di una società con i detentori dei rimanenti titoli dovrebbero avere la possibilità di obbligarlo ad acquistare i loro titoli. Queste procedure di cessione obbligatoria e di riscatto obbligatorio si dovrebbero applicare soltanto a condizioni specifiche connesse con le offerte pubbliche di acquisto. Al di fuori di queste condizioni gli Stati membri possono continuare ad applicare la legislazione nazionale alle procedure di cessione obbligatoria e di riscatto obbligatorio.

(25)

Poiché gli scopi dell'azione proposta (definire cioè orientamenti minimi per lo svolgimento delle offerte pubbliche d'acquisto e assicurare una tutela adeguata ai possessori di titoli in tutta la Comunità) non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri a causa della necessità di trasparenza e certezza giuridica in caso di acquisizioni e assunzioni del controllo aventi dimensione transfrontaliera e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(26)

L'adozione di una direttiva è il mezzo appropriato per istituire un quadro che fissi alcuni principi comuni e un numero limitato di requisiti generali che gli Stati membri siano tenuti a far applicare mediante norme più particolareggiate conformemente ai rispettivi ordinamenti e contesti culturali nazionali.

(27)

Occorre che gli Stati membri prevedano sanzioni per qualsiasi infrazione alle disposizioni nazionali di attuazione delle presente direttiva.

(28)

Per tener conto dei nuovi sviluppi sui mercati finanziari possono rendersi saltuariamente necessari orientamenti tecnici e misure di attuazione delle norme contenute nella presente direttiva. Per talune disposizioni la Commissione dovrebbe quindi essere autorizzata ad adottare misure di attuazione, purché queste non modifichino gli elementi essenziali della presente direttiva e la Commissione agisca secondo i principi fissati nella stessa, previa consultazione del Comitato europeo dei valori mobiliari istituito con la decisione 2001/528/CE (9) della Commissione. Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (10) e tenendo debitamente conto della dichiarazione della Commissione al Parlamento europeo, in data 5 febbraio 2002, riguardante l'attuazione della normativa relativa ai servizi finanziari. Per le altre disposizioni è importante conferire a un comitato di contatto il compito di assistere gli Stati membri e le autorità di vigilanza nell'attuazione della presente direttiva, e suggerire, se necessario, alla Commissione, integrazioni o modifiche alla presente direttiva. In tale contesto il comitato di contatto può avvalersi delle informazioni concernenti le offerte pubbliche di acquisto effettuate sui loro mercati regolamentati che gli Stati membri forniranno sulla base della presente direttiva.

(29)

La Commissione dovrebbe facilitare la transizione verso un'armonizzazione equa ed equilibrata della normativa in materia di offerte pubbliche d'acquisto nell'Unione europea. A tal fine la Commissione dovrebbe essere in grado di presentare proposte per una tempestiva revisione della direttiva.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   La presente direttiva stabilisce misure di coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative, dei codici di condotta e degli altri strumenti regolatori degli Stati membri, ivi compresi quelli stabiliti da organismi ufficialmente preposti alla regolamentazione dei mercati (in seguito «norme»), riguardanti le offerte pubbliche di acquisto di titoli di una società di diritto di uno Stato membro, quando una parte o la totalità di detti titoli sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 93/22/CEE del Consiglio (11), in uno o più Stati membri (in seguito «mercato regolamentato»).

2.   Le misure prescritte dalla presente direttiva non si applicano alle offerte pubbliche di acquisto di titoli emessi da società il cui oggetto è l'investimento collettivo di capitali raccolti presso il pubblico e che operano secondo il principio della ripartizione del rischio e le cui quote, a richiesta dei possessori, sono riscattate o rimborsate, direttamente o indirettamente, attingendo alle attività di dette società. Gli atti o le operazioni compiuti da queste società per garantire che la quotazione in borsa delle loro quote non vari in modo significativo rispetto al loro valore netto d'inventario sono considerati equivalenti a un tale riscatto o rimborso.

3.   La presente direttiva non si applica alle offerte pubbliche di acquisto di titoli emessi dalle banche centrali degli Stati membri.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a)

«offerta pubblica di acquisto» o «offerta»: un'offerta pubblica (esclusa l'offerta della società stessa sui propri titoli) rivolta ai possessori dei titoli di una società per acquisire la totalità o una parte di tali titoli, a prescindere dal fatto che l'offerta sia obbligatoria o volontaria, a condizione che sia successiva o strumentale all'acquisizione del controllo secondo il diritto nazionale della società emittente;

b)

«società emittente»: la società i cui titoli costituiscono oggetto dell'offerta;

c)

«offerente»: qualsiasi persona fisica o giuridica, di diritto pubblico o privato, che promuove un'offerta;

d)

«persone che agiscono di concerto»: persone fisiche o giuridiche che cooperano con l'offerente o la società emittente sulla base di un accordo, sia esso espresso o tacito, verbale o scritto, e volto ad ottenere il controllo della società emittente o a contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.

e)

«titoli»: valori mobiliari che conferiscono diritto di voto in una società;

f)

«parti dell'offerta»: l'offerente, i membri dell'organo di amministrazione dell'offerente, se l'offerente è una società, la società emittente, i possessori di titoli della società emittente e i membri dell'organo di amministrazione della società emittente o le persone che agiscono di concerto con le suddette parti.

g)

«titoli con diritto di voto plurimo»: titoli inclusi in una categoria distinta e separata e che danno diritto a più di un voto.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera d), le persone controllate da un'altra persona ai sensi dell'articolo 87 della direttiva 2001/34/CE (12) sono considerate persone che agiscono di concerto con detta persona e tra di loro.

Articolo 3

Principi generali

1.   Ai fini dell'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri provvedono a che siano applicati i seguenti principi:

a)

tutti i possessori di titoli di una società emittente della stessa categoria devono beneficiare di un trattamento equivalente; inoltre, se una persona acquisisce il controllo di una società, gli altri possessori di titoli devono essere tutelati;

b)

i possessori di titoli di una società emittente devono disporre di un lasso di tempo e di informazioni sufficienti per poter decidere con cognizione di causa in merito all'offerta; qualora consigli i possessori di titoli, l'organo di amministrazione della società emittente presenta il suo parere per quanto riguarda le ripercussioni dell'eventuale successo dell'offerta sull'occupazione, le condizioni di occupazione ed i siti di lavoro della società;

c)

l'organo di amministrazione di una società emittente deve agire nell'interesse della società nel suo insieme e non può negare ai possessori di titoli la possibilità di decidere del merito dell'offerta;

d)

non si devono creare mercati fittizi per i titoli della società emittente, della società offerente o di qualsiasi altra società interessata dall'offerta in modo tale da innescare aumenti o cali artificiali delle quotazioni dei titoli e da falsare il normale funzionamento dei mercati;

e)

un offerente può annunciare un'offerta solo dopo essersi messo in condizione di poter far fronte pienamente ad ogni impegno di pagamento del corrispettivo in contanti, se questo è stato offerto, e dopo aver adottato tutte le misure ragionevoli per assicurare il soddisfacimento degli impegni relativi a corrispettivi di altra natura;

f)

la società emittente non deve essere ostacolata nelle sue attività oltre un ragionevole lasso di tempo, per effetto di un'offerta sui suoi titoli.

2.   Perché siano applicati i principi enunciati nel paragrafo 1, gli Stati membri:

a)

provvedono a che siano soddisfatti i requisiti minimi stabiliti dalla presente direttiva;

b)

possono fissare ulteriori condizioni e disposizioni più rigorose di quelle prescritte dalla presente direttiva per regolamentare le offerte.

Articolo 4

Autorità di vigilanza e diritto applicabile

1.   Gli Stati membri designano la o le autorità cui compete la vigilanza sull'offerta ai fini delle norme adottate o introdotte in base alla presente direttiva. Le autorità così designate sono pubbliche amministrazioni o associazioni o organismi privati riconosciuti dal diritto nazionale ovvero da pubbliche amministrazioni a ciò espressamente preposte dal diritto nazionale. Gli Stati membri informano la Commissione di tali designazioni e precisano ogni eventuale ripartizione delle funzioni. Gli Stati membri provvedono affinché tali autorità esercitino le loro funzioni in modo imparziale ed indipendente da tutte le parti dell'offerta.

2.

a)

L'autorità cui compete la vigilanza sull'offerta è quella dello Stato membro in cui la società emittente ha la propria sede legale se i titoli di tale società sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato di tale Stato membro.

b)

Se i titoli della società emittente non sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato dello Stato membro in cui la società ha la propria sede legale, l'autorità cui compete la vigilanza sull'offerta è quella dello Stato membro sul cui mercato regolamentato i titoli della società sono ammessi alla negoziazione.

Se i titoli della società emittente sono ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati di più Stati membri, l'autorità cui compete la vigilanza sull'offerta è quella dello Stato membro sul cui mercato regolamentato i titoli della società sono stati ammessi alla negoziazione per la prima volta.

c)

Se i titoli della società emittente sono ammessi per la prima volta alla negoziazione contemporaneamente sui mercati regolamentati di più Stati membri, la società emittente determina a quale delle autorità di tali Stati membri compete la vigilanza sull'offerta informando i suddetti mercati e le loro autorità di vigilanza il primo giorno della negoziazione.

Se i titoli della società emittente sono già ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati di più Stati membri alla data di cui all'articolo 21, paragrafo 1 e sono stati ammessi contemporaneamente, le autorità di vigilanza di tali Stati membri convengono a quale tra di loro competa la vigilanza sull'offerta entro quattro settimane dalla data precisata nel suddetto articolo. In mancanza di una decisione delle autorità di vigilanza, è la società emittente a determinare quale sia tra di loro l'autorità competente il primo giorno della negoziazione successivo alla scadenza di tale termine di quattro settimane.

d)

Gli Stati membri provvedono a che siano rese pubbliche le decisioni di cui alla lettera c).

e)

Nei casi di cui alle lettere b) e c), sono trattate secondo le norme dello Stato membro dell'autorità competente: le questioni inerenti al corrispettivo offerto nel caso di un'offerta, in particolare il prezzo e le questioni inerenti alla procedura dell'offerta, in particolare le informazioni sulla decisione dell'offerente di procedere ad un'offerta, il contenuto dei documenti di offerta e la divulgazione dell'offerta. Per le questioni riguardanti l'informazione che dev'essere fornita ai dipendenti della società emittente e per le questioni che rientrano nel diritto delle società, in particolare la percentuale dei diritti di voto che conferisce il controllo e le deroghe all'obbligo di promuovere un'offerta, nonché le condizioni in presenza delle quali l'organo di amministrazione della società emittente può compiere atti od operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta, le norme applicabili e l'autorità competente sono quelle dello Stato membro in cui la società emittente ha la propria sede legale.

3.   Gli Stati membri prescrivono che tutte le persone che svolgono o abbiano svolto un'attività presso le loro autorità di vigilanza siano tenute al segreto professionale. Le informazioni coperte dal segreto professionale possono essere divulgate ad un privato o ad un'autorità solo in forza di norme di legge.

4.   Le autorità di vigilanza degli Stati membri ai sensi della presente direttiva e le altre autorità di vigilanza sui mercati dei capitali, in particolare ai sensi della direttiva 93/22/CEE, della direttiva 2001/34/CE, della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abuso di mercato) (13) e della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (14) cooperano tra loro e si scambiano informazioni, ogni qualvolta ciò risulti necessario per l'applicazione delle norme emanate ai sensi della presente direttiva e, in particolare, nei casi di cui al paragrafo 2, lettere b), c) ed e). Le informazioni così scambiate sono coperte dal segreto professionale cui sono tenute le persone che svolgono o abbiano svolto un'attività presso le autorità di vigilanza che ricevono le informazioni stesse. La cooperazione comprende la possibilità di notificare gli atti necessari per l'esecuzione delle misure che le autorità competenti adottino in relazione all'offerta, nonché qualsiasi altra assistenza che possa ragionevolmente essere richiesta dalle autorità di vigilanza interessate al fine di accertare una violazione, effettiva o supposta, delle norme redatte o adottate in applicazione della presente direttiva.

5.   Le autorità di vigilanza dispongono di tutti i poteri necessari per l'esercizio delle loro funzioni, tra cui l'obbligo di assicurarsi che le parti dell'offerta rispettino le norme adottate in applicazione della presente direttiva.

A condizione che siano rispettati i principi generali stabiliti dall'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri possono prevedere nelle norme nazionali redatte o adottate ai sensi della presente direttiva deroghe a tali norme:

i)

introducendo tali deroghe nelle loro norme nazionali per tener conto di circostanze determinate a livello nazionale; e/o

ii)

conferendo alle loro autorità di vigilanza, nei casi di loro competenza, la facoltà di derogare a tali norme nazionali o per tener conto delle circostanze di cui al punto i) o in altre circostanze specifiche, con obbligo, in quest'ultimo caso di una decisione motivata.

6.   La presente direttiva lascia impregiudicato il potere degli Stati membri di designare le autorità giudiziarie o di altra natura competenti a dirimere le controversie e a pronunciarsi sulle irregolarità eventualmente commesse durante lo svolgimento dell'offerta, nonché il potere degli Stati membri di stabilire se e in quali circostanze le parti dell'offerta hanno il diritto di avviare procedimenti amministrativi o giudiziari. In particolare, la presente direttiva lascia impregiudicato il potere eventualmente conferito all'autorità giudiziaria di uno Stato membro di rifiutare di conoscere di una controversia e di decidere se tale controversia possa incidere sull'esito dell'offerta. La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di determinare il diritto in materia di responsabilità delle autorità di vigilanza o regolamento delle controversie tra le parti di un'offerta.

Articolo 5

Tutela degli azionisti di minoranza; offerta obbligatoria e prezzi equi

1.   Gli Stati membri provvedono a che, qualora una persona fisica o giuridica, per effetto di propri acquisti o dell'acquisto da parte di persone che agiscono di concerto con essa, detenga titoli di una società di cui all'articolo 1, paragrafo 1, che, sommati ad una partecipazione già in suo possesso e ad una partecipazione di persone che agiscono di concerto con essa, le conferiscano, direttamente o indirettamente, diritti di voto in detta società in una percentuale tale da esercitare il controllo della stessa, detta persona sia tenuta a promuovere un'offerta per tutelare gli azionisti di minoranza di tale società. L'offerta è promossa quanto prima ed è indirizzata a tutti i possessori dei titoli per la totalità delle loro partecipazioni, al prezzo equo definito nel paragrafo 4.

2.   Non sussiste l'obbligo di promuovere un'offerta di cui al paragrafo 1 qualora il controllo sia stato ottenuto a seguito di un'offerta volontaria presentata conformemente alla presente direttiva a tutti i possessori di titoli per la totalità dei titoli in loro possesso.

3.   La percentuale di diritti di voto sufficiente a conferire il controllo ai sensi del paragrafo 1 e le modalità del calcolo sono determinate dalle norme dello Stato membro in cui la società ha la propria sede legale.

4.   È considerato prezzo equo il prezzo massimo pagato per gli stessi titoli dall'offerente, o da persone che agiscono di concerto con lui, in un periodo, che spetta agli Stati membri determinare, di non meno di sei e non più di dodici mesi antecedenti all'offerta di cui al paragrafo 1. Se, dopo che l'offerta è stata resa pubblica e prima della scadenza del termine per l'accettazione dell'offerta, l'offerente o qualsiasi persona che agisca di concerto con lui acquista titoli a un prezzo superiore a quello dell'offerta, l'offerente deve aumentare la sua offerta a non meno del prezzo massimo pagato per i titoli così acquistati.

Nel rispetto dei principi generali contenuti nell'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare le autorità di vigilanza a modificare il prezzo di cui al comma precedente in circostanze e secondo criteri chiaramente determinati. A tale scopo, possono redigere un elenco di circostanze nelle quali il prezzo massimo può essere modificato, verso l'alto o verso il basso, come ad esempio se il prezzo massimo è stato concordato tra l'acquirente ed un venditore, se i prezzi di mercato dei titoli in oggetto sono stati manipolati, se i prezzi di mercato in generale o in particolare sono stati influenzati da eventi eccezionali, o per permettere il salvataggio di un'impresa in difficoltà. Possono altresì definire i criteri da utilizzare in questi casi, come ad esempio il valore medio di mercato su un certo periodo, il valore di liquidazione della società o altri criteri oggettivi di valutazione generalmente utilizzati nell'analisi finanziaria.

Qualsiasi decisione delle autorità di vigilanza che modifica il prezzo equo deve essere motivata e resa pubblica.

5.   L'offerente può offrire, quale corrispettivo, titoli, contanti o una combinazione di contanti e titoli.

Tuttavia, quando il corrispettivo proposto dall'offerente non consiste in titoli liquidi ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato, tale corrispettivo include un'alternativa in contanti.

In ogni caso, l'offerente deve proporre, almeno come alternativa, un corrispettivo in contanti quando, egli o persone che agiscono di concerto con lui, ha acquisito in contanti titoli che conferiscono il 5 % o una percentuale maggiore di diritti di voto della società emittente, in un periodo che inizia contemporaneamente al periodo deciso dallo Stato membro in conformità del paragrafo 4 e si conclude alla scadenza del termine per l'accettazione dell'offerta.

Gli Stati membri possono prevedere che un corrispettivo in contanti debba essere proposto, almeno come alternativa, in tutti i casi.

6.   In aggiunta alla tutela di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono prevedere altri strumenti per la tutela degli interessi dei possessori di titoli nella misura in cui tali strumenti non ostacolino il corso normale dell'offerta.

Articolo 6

Informazione sull'offerta

1.   Gli Stati membri provvedono a che viga l'obbligo di rendere immediatamente pubblica la decisione di promuovere un'offerta e di informarne l'autorità di vigilanza. Gli Stati membri possono richiedere che l'autorità di vigilanza sia informata prima che la decisione sia resa pubblica. Non appena l'offerta sia stata resa pubblica, gli organi di amministrazione della società emittente e dell'offerente ne informano i rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di rappresentanti, i lavoratori stessi.

2.   Gli Stati membri provvedono a che viga l'obbligo per l'offerente di redigere e rendere pubblico, in tempo utile, un documento di offerta contenente le informazioni necessarie affinché i possessori di titoli della società emittente possano decidere in merito alla stessa con cognizione di causa. Prima che il documento d'offerta sia reso pubblico, l'offerente deve trasmetterlo all'autorità di vigilanza. Non appena il documento sia stato reso pubblico, gli organi di amministrazione della società emittente e dell'offerente lo trasmettono ai rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di rappresentanti, ai lavoratori stessi.

Qualora il documento di offerta di cui al comma precedente sia stato sottoposto all'approvazione preliminare delle autorità di vigilanza e sia stato approvato, è riconosciuto, previa eventuale traduzione, negli altri Stati membri, sui cui mercati sono ammessi alla negoziazione i titoli della società emittente, senza che occorra l'approvazione dell'autorità di vigilanza di detti Stati membri. Questi ultimi possono richiedere l'aggiunta di informazioni complementari nel documento d'offerta soltanto se queste informazioni sono peculiari al mercato dello Stato membro o degli Stati membri ove i titoli della società emittente sono ammessi alla negoziazione e riguardano le formalità da assolvere per accettare l'offerta e ricevere il corrispettivo dovuto alla chiusura dell'offerta, nonché il regime fiscale al quale sarà soggetto il corrispettivo offerto ai possessori di titoli.

3.   Il documento di offerta di cui al paragrafo 2 contiene almeno le seguenti indicazioni:

a)

il contenuto dell'offerta;

b)

l'identità dell'offerente ovvero, se l'offerente è una società, la forma, la denominazione e la sede legale della medesima;

c)

i titoli o, se del caso, la o le categorie di titoli oggetto dell'offerta;

d)

il corrispettivo offerto per titolo o per categoria di titoli e, in caso di offerte di acquisto obbligatorie, il metodo di valutazione applicato per determinare detto corrispettivo, nonché le modalità di corresponsione del corrispettivo;

e)

l'indennizzo offerto per i diritti che potrebbero essere soppressi a seguito della regola di neutralizzazione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, specificando le modalità di pagamento della compensazione e il metodo impiegato per determinarla;

f)

le percentuali o le quantità massime e minime di titoli che l'offerente si impegna ad acquistare;

g)

l'indicazione di eventuali partecipazioni detenute dall'offerente, e dalle persone che agiscono di concerto con lo stesso, nella società emittente;

h)

tutte le condizioni alle quali l'offerta è subordinata;

i)

le intenzioni dell'offerente per quanto riguarda l'attività futura dell'attività della società emittente e, in quanto sia influenzata dall'offerta, della società offerente e quanto al mantenimento del suo personale e dei suoi amministratori, compresa qualsiasi modifica sostanziale delle condizioni occupazionali. Ciò riguarda in particolare i piani strategici dell'offerente per queste società e le ripercussioni probabili sull'occupazione ed i siti di lavoro;

j)

i termini entro i quali l'offerta deve essere accettata;

k)

qualora nel corrispettivo offerto dall'offerente siano inclusi titoli di qualsivoglia natura, informazioni relative a tali titoli;

l)

le informazioni sul finanziamento dell'operazione da parte dell'offerente;

m)

l'identità delle persone che agiscono di concerto con l'offerente o con la società emittente, e, se si tratta di società, la loro forma, ragione sociale e sede legale, e i loro rapporti con l'offerente e, se possibile, con la società emittente;

n)

l'indicazione della legislazione nazionale che disciplinerà i contratti stipulati tra l'offerente ed i possessori di titoli della società emittente e derivanti dall'offerta, e le giurisdizioni competenti.

4.   La Commissione adotta, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, le modalità di applicazione del paragrafo 3 del presente articolo.

5.   Gli Stati membri provvedono a che viga l'obbligo per le parti di un'offerta di fornire alle autorità di vigilanza del loro Stato membro, su richiesta di tali autorità, tutte le informazioni di cui dispongono sull'offerta che sono necessarie per l'espletamento delle loro funzioni.

Articolo 7

Termini entro i quali l'offerta deve essere accettata

1.   Gli Stati membri provvedono affinché il termine entro il quale l'offerta deve essere accettata non possa essere inferiore a due settimane né superiore a dieci settimane a decorrere dalla data di pubblicazione dei documenti di offerta. Fermo restando il rispetto del principio generale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), gli Stati membri possono prevedere che il termine di dieci settimane sia prorogato purché l'offerente annunci, almeno due settimane prima, la propria intenzione di chiudere l'offerta.

2.   Gli Stati membri possono prevedere norme che modificano il termine di cui al paragrafo 1 in appropriati casi specifici. Uno Stato membro può autorizzare le autorità di vigilanza a concedere una deroga al termine indicato nel paragrafo 1, affinché la società emittente possa convocare un'assemblea generale degli azionisti per esaminare l'offerta.

Articolo 8

Pubblicità dell'offerta

1.   Gli Stati membri provvedono a che viga l'obbligo di pubblicare l'offerta in una forma tale da garantire la trasparenza e l'integrità dei mercati per i titoli della società emittente, dell'offerente o di qualsiasi altra società interessata dall'offerta, al fine di evitare, in particolare, la pubblicazione o la diffusione di informazioni false o fuorvianti.

2.   Gli Stati membri prescrivono, per qualsiasi informazione o documento previsto dall'articolo 6, forme di pubblicità tali da assicurarne l'immediata e agevole conoscenza da parte dei possessori di titoli, almeno negli Stati membri in cui i titoli della società emittente sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato, nonché dei rappresentanti dei lavoratori della società emittente e dell'offerente o, in mancanza di rappresentanti, dei lavoratori stessi.

Articolo 9

Obblighi dell'organo di amministrazione della società emittente

1.   Gli Stati membri provvedono a che vigano norme intese ad assicurare l'osservanza degli obblighi di cui ai successivi paragrafi da 2 a 5.

2.   Per il periodo definito al secondo comma, l'organo di amministrazione della società emittente è tenuto ad ottenere l'autorizzazione preventiva dell'assemblea generale degli azionisti concessa a tal fine prima di intraprendere qualsiasi atto od operazione che possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta, ad eccezione della ricerca di altre offerte, e, in particolare, prima di procedere all'emissione di azioni che possano avere l'effetto di impedire durevolmente all'offerente di acquisire il controllo della società emittente.

Tale autorizzazione è obbligatoria almeno a partire dal momento in cui l'organo di amministrazione della società emittente riceve le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, prima frase relative aal'offerta e finché il risultato dell'offerta non sia stato reso pubblico ovvero l'offerta stessa decada. Gli Stati membri possono prevedere di anticipare il momento a partire dal quale questa autorizzazione deve essere ottenuta, ad esempio a partire da quando l'organo di amministrazione della società emittente è a conoscenza dell'imminenza dell'offerta.

3.   Per quanto riguarda le decisioni che sono state prese prima dell'inizio del periodo di cui al paragrafo 2, secondo comma, e che non sono ancora state attuate in tutto o in parte, l'assemblea generale degli azionisti deve approvare o ratificare ogni decisione che non si iscrive nel corso normale delle attività della società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.

4.   Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione preventiva, dell'approvazione o della ratifica dei possessori di titoli, di cui ai paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono prevedere norme che permettono la convocazione di un'assemblea generale a breve termine, a condizione che questa assemblea non si tenga prima di due settimane dalla notifica.

5.   L'organo di amministrazione della società emittente redige e rende pubblico un documento contenente il suo parere motivato sull'offerta, compreso il suo parere sugli effetti che il suo eventuale successo avrà su tutti gli interessi della società, compresa l'occupazione e sui piani strategici dell'offerente per la società emittente e le loro ripercussioni probabili sull'occupazione ed i siti di lavoro indicati nel documento di offerta conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, lettera i). L'organo di amministrazione della società emittente comunica nello stesso tempo questo parere ai rappresentanti dei lavoratori della società o, in loro mancanza, ai lavoratori direttamente se l'organo di amministrazione della società emittente riceve in tempo utile un parere distinto dai rappresentanti dei lavoratori quanto alle ripercussioni sull'occupazione, quest'ultimo è allegato al predetto documento.

6.   Ai fini del paragrafo 2, quando l'organo di amministrazione ha struttura dualistica per organo di amministrazione s'intende sia l'organo di gestione sia il consiglio di sorveglianza.

Articolo 10

Informazione sulle società di cui all'articolo 1, paragrafo 1

1.   Gli Stati membri provvedono a che le società di cui all'articolo 1, paragrafo 1 siano tenute a pubblicare informazioni dettagliate riguardanti:

a)

la struttura del capitale, compresi i titoli che non sono negoziati su un mercato regolamentato di uno Stato membro, eventualmente con l'indicazione delle varie categorie di azioni e, per ogni categoria di azioni, i diritti e gli obblighi connessi e la percentuale del capitale sociale che rappresenta;

b)

qualsiasi restrizione al trasferimento di titoli, ad esempio limitazioni al possesso di titoli o l'obbligo di autorizzazione della società o di altri possessori di titoli, fatto salvo l'articolo 46 della direttiva 2001/34/CE;

c)

le partecipazioni importanti nel capitale, dirette o indirette (ad esempio tramite strutture piramidali o di partecipazione azionaria incrociata), ai sensi dell'articolo 85 della direttiva 2001/34/CE;

d)

i possessori di ogni titolo che conferisce diritti speciali di controllo ed una descrizione di questi diritti;

e)

il meccanismo di controllo dei voti previsto in un eventuale sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti, quando il diritto di voto non è esercitato direttamente da questi ultimi;

f)

qualsiasi restrizione al diritto di voto, ad esempio limitazioni dei diritti di voto ad una determinata percentuale o ad un certo numero di voti, dei termini imposti per l'esercizio del diritto di voto o sistemi in cui, con la cooperazione della società, i diritti finanziari connessi ai titoli sono separati dal possesso di titoli;

g)

gli accordi tra azionisti che sono noti alla società e possono comportare restrizioni al trasferimento di titoli e/o ai diritti di voto, ai sensi della direttiva 2001/34/CE;

h)

le norme applicabili alla nomina ed alla sostituzione dei membri dell'organo di amministrazione ed alla modifica dello statuto della società;

i)

i poteri dei membri dell'organo di amministrazione, in particolare per quanto riguarda la possibilità di emettere o riacquistare azioni;

j)

gli accordi significativi dei quali la società è parte e che acquistano efficacia, sono modificati o perdono efficacia in caso di cambiamento di controllo della società a seguito di un'offerta pubblica di acquisto, ed i loro effetti, tranne quando sono di natura tale per cui la loro divulgazione arrecherebbe grave pregiudizio alla società; tale deroga non si applica qualora la società sia specificamente tenuta a divulgare tali informazioni sulla base di altri requisiti di legge;

k)

gli accordi tra la società ed i membri dell'organo di amministrazione o dipendenti, che prevedono indennità se i membri dell'organo di amministrazione o i dipendenti si dimettono o sono licenziati senza giusta causa o se il loro rapporto di lavoro cessa a seguito di un'offerta pubblica di acquisto.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 devono essere pubblicate nella relazione sulla gestione della società, ai sensi dell'articolo 46 della direttiva 78/660/CEE (15) del Consiglio e dell'articolo 36 della direttiva 83/349/CEE. (16)

3.   Gli Stati membri provvedono a che viga l'obbligo di garantire che, nella società i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro, l'organo di amministrazione presenti una relazione esplicativa all'assemblea generale annuale degli azionisti sulle materie di cui al paragrafo 1.

Articolo 11

Regola di neutralizzazione

1.   Fermi restando gli altri diritti e gli obblighi previsti dal diritto comunitario per le società di cui all'articolo 1, paragrafo 1, gli Stati membri provvedono a che si applichino le norme di cui ai paragrafi da 2 a 7 quando un'offerta è stata resa pubblica.

2.   Tutte le restrizioni al trasferimento di titoli previste nello statuto della società emittente non si applicano nei confronti dell'offerente durante il periodo, previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, entro il quale l'offerta deve essere accettata.

Tutte le restrizioni al trasferimento di titoli previste in accordi contrattuali tra la società emittente e possessori di titoli di questa società o in accordi contrattuali tra possessori di titoli della società emittente conclusi dopo l'adozione della presente direttiva non si applicano nei confronti dell'offerente durante il periodo, previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, entro il quale l'offerta deve essere accettata.

3.   Le restrizioni al diritto di voto previste nello statuto della società emittente non hanno effetto nell'assemblea generale degli azionisti che decide su eventuali misure di difesa conformemente all'articolo 9.

Le restrizioni al diritto di voto previste in accordi contrattuali tra la società emittente e possessori di titoli di questa società o in accordi contrattuali tra possessori di titoli della società emittente conclusi dopo l'adozione della presente direttiva, non hanno effetto nell'assemblea generale degli azionisti che decide su eventuali misure di difesa conformemente all'articolo 9.

I titoli a voto plurimo conferiscono soltanto un voto nell'assemblea generale degli azionisti che decide su eventuali misure di difesa conformemente all'articolo 9.

4.   Quando, a seguito di un'offerta, l'offerente detiene il 75 % o più del capitale con diritto di voto, le eventuali restrizioni al trasferimento di titoli e ai diritti di voto di cui ai paragrafi 2 e 3 e qualsiasi diritto straordinario degli azionisti riguardante la nomina o la revoca di membri dell'organo di amministrazione previsto nello statuto della società emittente non vengono applicati; i titoli a voto plurimo conferiscono soltanto un voto nella prima assemblea generale degli azionisti che segue la chiusura dell'offerta, convocata dall'offerente per modificare lo statuto societario o revocare o nominare i membri dell'organo di amministrazione.

A tal fine, l'offerente deve avere il diritto di convocare un'assemblea generale degli azionisti a breve termine, a condizione che questa assemblea non si tenga nelle due settimane successive alla sua notifica.

5.   Quando si sopprimono diritti sulla base dei paragrafi 2, 3 o 4 e/o dell'articolo 12 è d'obbligo fornire un equo indennizzo per qualsiasi perdita subita dai titolari di questi diritti. Le condizioni per determinare questa compensazione e le modalità del pagamento sono fissate dagli Stati membri.

6.   I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai titoli quando le restrizioni ai diritti di voto sono compensate con vantaggi pecuniari specifici.

7.   Il presente articolo non si applica quando gli Stati membri detengono titoli nella società emittente che conferiscono allo Stato membro speciali diritti compatibili con il trattato, ai diritti speciali previsti dagli ordinamenti nazionali, che sono compatibili con il trattato, e alle cooperative.

Articolo 12

Accordi opzionali

1.   Gli Stati membri possono riservarsi il diritto di non esigere che le società di cui all'articolo 1, paragrafo 1 con sede sociale nel loro territorio, applichino l'articolo 9, paragrafi 2 e 3 e/o l'articolo 11.

2.   Qualora si avvalgano dell'opzione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri devono comunque conferire alle società con sede sociale nel loro territorio la facoltà, che è reversibile, di applicare l'articolo 9, paragrafi 2 e 3, e/o l'articolo 11, fermo restando l'articolo 11, paragrafo7.

La decisione della società è presa, in conformità alle norme applicabili alle modifiche dello statuto, dall'assemblea generale degli azionisti in conformità delle norme dello Stato membro in cui la società ha la sua sede sociale. La decisione deve essere notificata all'autorità di vigilanza dello Stato membro dove la società ha la sua sede sociale e a tutte le autorità di vigilanza degli Stati membri in cui i suoi titoli sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o in cui è stata chiesta tale ammissione

3.   Gli Stati membri possono, alle condizioni stabilite dagli ordinamenti nazionali, esonerare le società che applicano l'articolo 9, paragrafi 2 e 3 e/o l'articolo 11 dall'applicazione dell'articolo 9, paragrafi 2 e 3 e/o l'articolo 11, se esse sono oggetto di un'offerta lanciata da una società che non applica gli stessi articoli o da una società controllata, direttamente o indirettamente, da quest'ultima, conformemente all'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE.

4.   Gli Stati membri provvedono a che le disposizioni applicabili alle rispettive società siano divulgate tempestivamente.

5.   Qualsiasi misura applicata secondo quanto disposto dal paragrafo 3, è soggetta dall'autorizzazione dell'assemblea generale degli azionisti della società emittente, la quale deve essere concessa non anteriormente a 18 mesi prima che l'offerta sia resa pubblica ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 13

Altre norme applicabili allo svolgimento delle offerte

Inoltre, gli Stati membri prevedono norme sullo svolgimento delle offerte che disciplinino almeno i seguenti aspetti:

a)

decadenza dell'offerta;

b)

revisione delle offerte;

c)

offerte concorrenti;

d)

pubblicazione dei risultati delle offerte;

e)

irrevocabilità dell'offerta e condizioni ammesse.

Articolo 14

Informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori

La presente direttiva non pregiudica le regole sull'informazione, la consultazione e, se così disposto dagli Stati membri, la compartecipazione dei rappresentanti dei lavoratori della società offerente e della società emittente, disciplinate dalle disposizioni nazionali pertinenti, ed in particolare da quelle adottate in applicazione delle direttive 94/45/CE, 98/59/CE, 2001/86/CE e 2002/14/CE.

Articolo 15

Diritto di acquisto

1.   Gli Stati membri provvedono a che, a seguito di un'offerta indirizzata a tutti i possessori di titoli della società emittente e riguardante la totalità dei loro titoli, si applichino le disposizioni dei paragrafi da 2 a 5.

2.   Gli Stati membri provvedono a che un offerente possa esigere da tutti i possessori dei restanti titoli di vendergli tali titoli ad un giusto prezzo. Gli Stati membri introducono questo diritto in uno dei seguenti casi:

a)

quando l'offerente detiene titoli che rappresentano non meno del 90 % del capitale con diritto di voto e del 90 % dei diritti di voto della società emittente, oppure

b)

quando a seguito dell'accettazione dell'offerta l'offerente ha acquistato o si è impegnato contrattualmente ad acquistare, titoli che rappresentano non meno del 90 % del capitale con diritto di voto della società emittente e del 90 % dei diritti di voto compresi nell'offerta.

Nel caso di cui alla lettera a), gli Stati membri possono fissare una soglia più elevata che comunque non deve superare il 95 % del capitale con diritto di voto e il 95 % dei diritti di voto.

3.   Gli Stati membri provvedono a che vigano norme che permettono di calcolare quando è raggiunta la soglia.

Se la società emittente ha emesso più di una classe di titoli, gli Stati membri possono stabilire che il diritto di acquisto può essere esercitato soltanto nella classe in cui si sia raggiunta la soglia fissata al paragrafo 2.

4.   L'offerente deve esercitare il diritto di acquisto entro tre mesi dallo scadere del periodo entro il quale deve essere accettata l'offerta di cui all'articolo 7.

5.   Gli Stati membri provvedono a che sia garantito un giusto prezzo. Tale prezzo assume la stessa forma del corrispettivo proposto nell'offerta o è costituito da contanti. Gli Stati membri possono prevedere che la forma in contanti sia proposta almeno come opzione.

A seguito di un'offerta volontaria, nei due casi di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 2, il corrispettivo proposto nell'offerta è da considerare giusto se l'offerente ha acquistato, attraverso l'accettazione dell'offerta, titoli che rappresentano non meno del 90 % del capitale con diritto di voto compreso nell'offerta.

A seguito di un'offerta obbligatoria, il corrispettivo proposto nell'offerta è da considerare giusto.

Articolo 16

Obbligo di acquisto

1.   Gli Stati membri provvedono a che, a seguito di un'offerta indirizzata a tutti i possessori di titoli della società emittente e riguardante la totalità dei loro titoli, si applichino le disposizioni dei paragrafi 2 e 3.

2.   Gli Stati membri provvedono a che il detentore dei restanti titoli possa esigere che l'offerente acquisti i suoi titoli da lui a un giusto prezzo e alle stesse condizioni definite all'articolo 15, paragrafo 2.

3.   Mutatis mutandis, si applicano le disposizioni dell'articolo 15, paragrafi da 2 a 5.

Articolo 17

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono il regime delle sanzioni per la violazione delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro la data stabilita all'articolo 21, paragrafo 1, le disposizioni adottate a tal fine; qualsiasi successiva modifica ad esse apportate va comunicata quanto prima.

Articolo 18

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal Comitato europeo dei valori mobiliari istituito con la decisione 2001/528/CE (in appresso denominato «il Comitato»).

2.   Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto dell'articolo 8, purché le misure attuative adottate secondo tale procedura non modifichino le disposizioni essenziali della presente direttiva.

3.   Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

4.   Fatte salve le misure attuative già adottate, allo scadere del periodo di quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, viene sospesa l'applicazione delle sue disposizioni che impongono l'adozione di norme tecniche e decisioni conformemente al paragrafo 2. Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio possono rinnovare le disposizioni interessate, secondo la procedura definita all'articolo 251 del trattato e, a tale scopo, essi procedono alla loro revisione prima dello scadere del periodo sopra indicato.

Articolo 19

Comitato di contatto

1.   È nominato un comitato di contatto con i seguenti compiti:

a)

facilitare, fatti salvi gli articoli 226 e 227 del trattato, l'applicazione armonizzata della presente direttiva attraverso riunioni ordinarie che affrontino i problemi pratici derivanti dalla sua applicazione;

b)

suggerire, se necessario, alla Commissione, integrazioni o modifiche alla presente direttiva.

2.   Non spetta al comitato di contatto valutare il merito delle decisioni prese dalle autorità di vigilanza nei singoli casi.

Articolo 20

Revisione

Cinque anni dopo la data stabilita all'articolo 21, paragrafo 1, la Commissione esamina la presente direttiva alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicarla e, se necessario, propone una revisione, che comprenda un esame delle strutture di controllo e barriere alle offerte pubbliche d'acquisto non coperte dalla presente direttiva.

A tal fine, gli Stati membri forniscono ogni anno alla Commissione informazioni sulle offerte pubbliche d'acquisto lanciate su società i cui titoli sono ammessi alla negoziazione nei loro mercati regolamentati. Tali informazioni comprendono la nazionalità delle società implicate, l'esito dell'offerta e qualsiasi altro elemento importante per capire le modalità pratiche di funzionamento delle offerte pubbliche d'acquisto.

Articolo 21

Recepimento della direttiva

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ... (17). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 22

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 23

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C 45 E del 25.2.2003, pag. 1.

(2)  GU C 208 del 3.9.2003, pag. 55.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2003.

(4)  GU L 254 del 30.9.1994, pag. 64. Direttiva modificata dalla direttiva 97/74/CE (GU L 10 del 16.1.1998, pag. 22).

(5)  GU L 225 del 12.8.1998, pag. 16.

(6)  GU L 294 del 10.11.2001, pag. 22.

(7)  GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29.

(8)  GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.

(9)  GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45. Decisione modificata dalla decisione 2004/8/CE (GU L 3 del 7.1.2004, pag. 33).

(10)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(11)  Direttiva 93/22/CEE del Consiglio del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1).

(12)  Direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori (GU L 184 del 6.7.2001, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/71/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64).

(13)  GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.

(14)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.

(15)  Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16).

(16)  Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti consolidati (GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/51/CE.

(17)  2 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

P5_TA(2003)0572

Regolamentazioni di mercato e norme di concorrenza per le libere professioni

Risoluzione del Parlamento europeo sulle regolamentazioni di mercato e le norme di concorrenza per le libere professioni

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 6, 43, 45, 49, 81 e 82 del trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sua risoluzione del 5 aprile 2001 sulle tabelle degli onorari e le tariffe obbligatorie per talune libere professioni, in particolare per gli avvocati, e sulla particolarità del ruolo e della posizione delle libere professioni nella società moderna (1),

visto l'articolo 42, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che le libere professioni sono uno dei pilastri del pluralismo e dell'indipendenza all'interno della società e svolgono ruoli di pubblico interesse,

B.

considerando che le attività delle libere professioni devono essere aperte quanto più possibile alla libera concorrenza, sia all'interno dei singoli Stati membri che al di là delle frontiere interne dell'Unione, nell'interesse dei consumatori, della qualità del servizio e dell'economia UE nel suo insieme,

C.

considerando che l'importanza del comportamento etico, della tutela della riservatezza con i clienti e di un elevato livello di conoscenza specialistica richiedono l'organizzazione di sistemi di autoregolamentazione analoghi a quelli attualmente utilizzati dagli organismi e dagli ordini professionali,

D.

considerando che la Commissione deve tener conto della natura specifica dei vari rami dell'economia, delle preoccupazioni sociali e delle considerazioni connesse al perseguimento del pubblico interesse;

1.

ribadisce che le libere professioni sono espressione di un ordinamento democratico fondamentale basato sul diritto e, più specificamente, rappresentano un elemento essenziale delle società europee;

2.

sottolinea l'importanza di norme che sono necessarie, nel contesto specifico di ogni professione, per garantire l'imparzialità, la competenza, l'integrità e la responsabilità dei membri della professione, in modo da assicurarne la qualità dei servizi, a vantaggio dei suoi clienti, la società in generale e a tutela del pubblico interesse;

3.

rileva che ogni attività dell'associazione professionale in questione deve essere considerata separatamente, affinché le norme sulla concorrenza siano applicate all'associazione solo qualora operi esclusivamente nell'interesse dei propri membri;

4.

evidenzia che un organismo professionale non costituisce un'impresa o un gruppo di imprese ai fini dell'articolo 82 del trattato CE;

5.

prende atto delle elevate qualifiche richieste per l'esercizio delle libere professioni, della necessità di salvaguardare tali qualifiche che contraddistinguono dette professioni a beneficio dei cittadini europei nonché della necessità di instaurare tra i liberi professionisti e i loro clienti un rapporto specifico fondato sulla fiducia;

6.

evidenzia che speciali considerazioni dovrebbero applicarsi alle professioni liberali attive nel settore sanitario, al fine di garantire il rispetto dei principi sanciti dall'articolo 152 del trattato;

7.

ritiene che le diversità aventi le loro radici nella cultura, nella storia giuridica, nella sociologia e nell'etnologia delle varie categorie professionali degli Stati membri debbano essere limitate dall'esigenza di rispondere ai requisiti di una comune società europea;

8.

evidenzia che è necessario e vantaggioso per i liberi professionisti promuovere la concorrenza e la libertà di fornire servizi nei propri Stati membri e in tutta l'Unione europea;

9.

ritiene tuttavia che l'obiettivo di promuovere la concorrenza nelle professioni debba essere conciliato, in ogni singolo caso, con quello di mantenere norme puramente etiche proprie a ciascuna professione e di rispettare i compiti di interesse pubblico affidati alle libere professioni;

10.

fa presente che le caratteristiche specifiche dei mercati dei servizi professionali richiedono un'adeguata regolamentazione;

11.

conclude che, dal punto di vista generale, sono necessarie norme nel contesto specifico di ciascuna professione, in particolare quelle riguardanti l'organizzazione, le qualifiche, l'etica professionale, la vigilanza, la responsabilità, l'imparzialità e la competenza dei membri della professione o norme destinate ad impedire conflitti di interesse e forme di pubblicità ingannevole purché:

a)

offrano agli utenti finali l'assicurazione di godere delle necessarie garanzie in materia di integrità ed esperienza, e

b)

non costituiscano restrizioni della concorrenza;

12.

invita la Commissione a considerare attentamente i principi e le preoccupazioni espressi nella presente risoluzione all'atto dell'analisi delle norme che disciplinano l'esercizio delle varie libere professioni negli Stati membri;

13.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione europea.


(1)  GU C 21 E del 24.1.2002, pag. 364.


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