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Document JOC_2003_045_E_0184_01

Proposta di regolamento del Consiglio inteso ad evitare la deviazione verso l'Unione europea di taluni medicinali essenziali [COM(2002) 592 def. — 2002/0257(ACC)]

OJ C 45E, 25.2.2003, p. 184–190 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002PC0592

Proposta di regolamento del Consiglio inteso ad evitare la deviazione verso l'Unione europea di taluni medicinali essenziali /* COM/2002/0592 def. - ACC 2002/0257 */

Gazzetta ufficiale n. 045 E del 25/02/2003 pag. 0184 - 0190


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO inteso ad evitare la deviazione verso l'Unione europea di taluni medicinali essenziali

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Nel settembre 2000 la Commissione ha presentato una strategia per un''Azione accelerata di lotta contro le principali malattie trasmissibili nel quadro della riduzione della povertà' [1], che mette in rilievo la necessità di un intervento rapido in questo campo. Essa illustra come le malattie trasmissibili rappresentino un fardello per le popolazioni più povere e un ostacolo allo sviluppo, analizza le principali questioni politiche connesse a questo problema, espone i motivi per i quali la Comunità deve intensificare la sua azione e stabilisce un quadro costituito da tre grandi settori per un intervento mirato: (1) ottenere la massima incidenza con gli strumenti esistenti, i servizi e i prodotti di base finalizzati alle principali malattie trasmissibili che colpiscono le popolazioni più povere; (2) rendere i farmaci essenziali economicamente più accessibili attraverso un approccio globale e sinergico; (3) incrementare gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo di beni pubblici mondiali per la lotta contro le tre principali malattie infettive.

[1] COM (2000) 585 del 20.9.2000.

Molti dei paesi in via di sviluppo più poveri si trovano ad affrontare gravi crisi sanitarie e hanno urgentemente bisogno di migliorare l'accesso a medicinali essenziali a prezzi sostenibili per il trattamento di malattie trasmissibili. Questi paesi dipendono di solito fortemente dalle importazioni di farmaci, poiché la loro produzione locale è estremamente limitata. Tra le ragioni di questa situazione si contano, ma non sono le uniche, gli effetti delle politiche dei prezzi internazionali e nazionali, dei dazi e delle imposte nonché dell'attuazione degli accordi sui diritti di proprietà intellettuale. Tra le possibilità di migliorare l'accessibilità concreta ed economica di questi medicinali vi è, tra l'altro, l'applicazione durevole di un sistema di graduazione dei prezzi, stabilito nel quadro di un approccio globale.

Nel febbraio 2001 la Commissione ha adottato un Programma d'azione: azione accelerata di lotta contro l'HIV/AIDS, la malaria e la tubercolosi nel quadro della riduzione della povertà [2] che definisce una risposta ampia e coerente della Comunità per il periodo 2001-2006, in vista di risolvere l'emergenza mondiale causata dalle tre principali malattie trasmissibili.

[2] COM (2001) 96 del 21.2.2001.

Il programma d'azione propone che i produttori e gli esportatori di medicinali applichino i prezzi più bassi possibile nelle loro vendite ai paesi in via di sviluppo più poveri, individuati nel programma [3], senza che i loro profitti siano minacciati nei paesi sviluppati [4]. Questo sistema dovrebbe basarsi su un rapporto equilibrato tra volume e prezzo, nel quale i paesi più poveri usufruiscono dei prezzi differenziati più bassi. È necessaria una differenziazione dei prezzi tra i mercati dei paesi sviluppati e quelli dei paesi in via di sviluppo più poveri.

[3] Si tratta dei paesi meno sviluppati il cui elenco è stabilito dalle Nazioni Unite, che sono attualmente 49: Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Capo Verde, Repubblica Centrafricana, Ciad, Comore, Repubblica Democratica del Congo, Gibuti, Guinea equatoriale, Eritrea, Etiopia, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Kiribati, Repubblica democratica popolare del Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar, Nepal, Niger, Ruanda, Samoa, Saõ Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Isole Salomone, Somalia, Sudan, Togo, Tuvalu, Uganda, Repubblica unita di Tanzania, Vanuatu, Yemen, Zambia) e dei paesi a basso reddito il cui elenco è stabilito dal DAC, che sono attualmente 23: Armenia, Azerbaigian, Camerun, Cina, Repubblica del Congo, Costa d'Avorio, Timor orientale, Ghana, Honduras, India, Indonesia, Kenya, Repubblica democratica popolare di Corea, Repubblica di Kirghizistan, Moldavia, Mongolia, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Tagikistan, Turkmenistan, Vietnam, Zimbabwe).

[4] La graduazione dei prezzi si pratica da molto tempo per i vaccini per l'infanzia.

Nella maggior parte dei paesi sviluppati esistono strumenti legislativi e di regolamentazione per prevenire l'importazione, in determinate circostanze, di prodotti farmaceutici, ma essi rischiano di risultare insufficienti poiché sui mercati dei paesi in via di sviluppo più poveri saranno venduti grossi quantitativi di farmaci fortemente scontati e l'interesse economico di una deviazione degli scambi verso i mercati a prezzi alti può aumentare sostanzialmente. Devono perciò essere introdotte misure efficaci per prevenire tale deviazione. Queste misure dovrebbero anche servire ad incoraggiare le industrie farmaceutiche ad impegnarsi ad offrire medicinali essenziali a prezzi graduati su base duratura. In futuro la graduazione dei prezzi per i paesi in via di sviluppo più poveri non dovranno più essere l'eccezione, bensì la regola.

Per raggiungere gli obiettivi stabiliti dal programma d'azione il regolamento proposto vieta l'ingresso sul territorio doganale della Comunità [5] dei prodotti per i quali sia stata approvata una graduazione dei prezzi e che siano stati successivamente esportati in uno dei paesi poveri in via di sviluppo summenzionati. Perché un prodotto possa essere considerato graduato nel prezzo ai sensi del regolamento proposto, deve figurare nell'allegato 1 del presente regolamento del Consiglio. Vengono inclusi nell'elenco dell'allegato 1 i prodotti per i quali sia stata presentata domanda conformemente alle disposizioni e alle procedure indicate nel regolamento stesso. Le domande sono volontarie. In questa fase il regolamento proposto affronta le tre principali malattie trasmissibili e i paesi in via di sviluppo più poveri, ossia fa proprio l'ambito d'intervento fissato nel programma d'azione. Esso prevede tuttavia un riesame in futuro per quanto riguarda le malattie e i paesi beneficiari interessati, alla luce delle crisi sanitarie attuali e future nel mondo in via di sviluppo nonché dei criteri generali di attuazione dell'articolo 3, in base all'esperienza acquisita in termini di andamento del volume dei farmaci forniti ai paesi più poveri (cfr. allegati 2, 3 e 4).

[5] Come definito all'articolo 3 del regolamento (CE) 2913/92 del Consiglio.

2002/0257 (ACC)

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO inteso ad evitare la deviazione verso l'Unione europea di taluni medicinali essenziali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione [6],

[6] GU C [...], [...], pag. [...].

sentito il parere del Parliamento europeo [7],

[7] GU C [...], [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

(1) Il 21 febbraio 2001 la Commissione ha adottato una comunicazione al Consiglio e al Parlamento relativa ad un'azione accelerata di lotta contro l'HIV/AIDS, la malaria e la tubercolosi nel quadro della riduzione della povertà (COM (2001) 96, nella quale la Commissione è incaricata, tra l'altro, di definire un sistema globale di graduazione dei prezzi per i medicinali essenziali di prevenzione, diagnosi e trattamento dell'HIV/AIDS, della tubercolosi e della malaria nonché delle malattie ad esse connesse per i paesi in via di sviluppo più poveri, e di prevenire la deviazione degli scambi di questi prodotti verso altri mercati con l'introduzione di efficaci misure di salvaguardia.

(2) In una risoluzione del 14 maggio 2001, relativa ad un'azione accelerata conro l'HIV, la tubercolosi e la malaria, il Consiglio ha sottolineato la necessità di rafforzare le disposizioni di salvaguardia contro la deviazione dei farmaci a basso prezzo destinati ai mercati poveri e di prevenire l'erosione dei prezzi sui mercati dei paesi sviluppati.

(3) In una risoluzione del 15 marzo 2001 sull'accesso ai medicinali per le vittime dell'HIV/AIDS nei paesi in via di sviluppo, il Parlamento europeo ha rilevato l'inclusione di un impegno nei confronti di una graduazione dei prezzi nel programma d'azione della Commissione, chiedendo che venisse istituito un sistema che consenta ai cittadini dei paesi in via di sviluppo di acquistare medicinali e vaccini a prezzi economicamente accessibili.

(4) Molti dei paesi in via di sviluppo più poveri hanno urgentemente bisogno di accedere ai medicinali essenziali a prezzi abbordabili per il trattamento delle malattie trasmissibili. Questi paesi dipendono fortemente dalle importazioni di farmaci poiché la loro produzione locale è minima.

(5) È necessaria una differenziazione dei prezzi tra i mercati dei paesi sviluppati e quelli dei paesi in via di sviluppo più poveri, per garantire che questi ultimi possano rifornirsi di prodotti farmaceutici essenziali a prezzi fortemente ridotti.

(6) Nella maggior parte dei paesi sviluppati esistono strumenti legislativi e di regolamentazione per prevenire l'importazione, in determinate circostanze, di prodotti farmaceutici, ma essi rischiano di risultare insufficienti poiché sui mercati dei paesi in via di sviluppo più poveri saranno venduti grossi volumi di farmaci fortemente scontati e l'interesse economico di una deviazione degli scambi verso i mercati a prezzi alti può aumentare sostanzialmente.

(7) È necessario incoraggiare le industrie farmaceutiche a mettere a disposizione prodotti farmaceutici a prezzi fortemente ridotti in quantità sostanzialmente più consistenti, assicurando, con il presente regolamento, che tali prodotti restino sui mercati cui sono destinati. Le donazioni di prodotti farmaceutici dovrebbero rientrare nel presente regolamento, alle stess condizioni, tenendo presente che non contribuiscono a migliorare durevolmente l'accesso ai prodotti in questione.

(8) Ai fini del presente regolamento è necessario definire una procedura che individui i prodotti, i paesi e le malattie oggetto del presente regolamento.

(9) La procedura definita nel presente regolamento prevede il divieto d'importazione nell'Unione europea ai fini dell'ingresso, dell'immissione in libera pratica, della riesportazione o del collocamento in regime sospensivo, in una zona franca o in un deposito franco, dei prodotti a prezzi graduati venduti ai paesi di destinazione e si applica non appena le merci sono sottoposte alla sorveglianza doganale, ai sensi dell'articolo 38 del regolamento (CE) 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 che istituisce un codice doganale comunitario [8].

[8] GU L 302 del 19.11.1992, pag. 1.

(10) I fabbricanti dei prodotti a prezzi graduati devono differenziarne l'aspetto per agevolarne l'individuazione.

(11) Sarà opportuno prendere in considerazione la possibilità di ampliare il campo di applicazione del presente regolamento a comprendere altre malattie e altri paesi alla luce, tra l'altro, dell'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento.

(12) Conformemente all'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [9], le misure di esecuzione del presente regolamento devono essere adottate ricorrendo alla procedura di consultazione di cui all'articolo 3 della stessa decisione.

[9] GU L 184, 17.7.1999, pag. 23.

(13) Per quanto riguarda i prodotti a prezzi graduati contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori e destinati all'uso personale, si applicano le stesse disposizioni del regolamento (CE) 3295/94 del Consiglio del 22 dicembre 1994, attualmente in revisione, che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione e il vincolo ad un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci usurpative [10],

[10] GU L 341 del 30.12.1994, pag. 8.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento definisce:

(a) i criteri per stabilire che cosa sia un prodotto a prezzo graduato;

(b) le condizioni alle quali le autorità doganali devono intervenire;

(c) le misure che dovranno essere prese dalle competenti autorità degli Stati membri.

2. Ai fini del presente regolamento s'intende per:

(a) 'prodotto a prezzo graduato', qualsiasi prodotto farmaceutico utilizzato per prevenire, diagnosticare o trattare le malattie di cui all'allegato 4, il cui prezzo sia fissato conformemente ad uno dei metodi facoltativi di calcolo dei prezzi previsti all'articolo 3, verificato dalla Commissione come descritto all'articolo 4 e figurante nell'elenco dei prodotti a prezzi graduati di cui all'allegato 1;

(b) 'paesi di destinazione' di cui all'articolo 4, i paesi elencati nell'allegato 2;

(c) 'autorità competente', l'autorità designata da uno Stato membro per stabilire se i prodotti sospesi dalle autorità doganali dello stesso Stato membro siano prodotti a prezzi graduati e per dare istruzione di distruggere o svincolare i prodotti a seconda del risultato dell'esame.

Articolo 2

1. È vietato importare nella Comunità i prodotti a prezzi graduati elencati nell'allegato 1 e provvisti del logo di cui all'articolo 7 del presente regolamento ai fini dell'ingresso, dell'immissione in libera pratica, della riesportazione o del collocamento in regime sospensivo, in una zona franca o in un deposito franco.

2. I trasferimenti di prodotti a prezzi graduati ai fini dell'esportazione in uno dei paesi definiti all'articolo 1, debitamente documentati, non sottostanno al divieto di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

Il prezzo graduato di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punto (ii) del presente regolamento può, a scelta del produttore o esportatore che faccia domanda, essere:

(a) non superiore alla percentuale stabilita nell'allegato 3 del prezzo medio franco fabbrica applicato da un produttore nei mercati dell'OCSE per lo stesso prodotto al momento della domanda, oppure, in alternativa,

(b) pari ai costi di produzione diretti del produttore, verificati e certificati da un controllore indipendente nominato previo accordo tra il produttore e la Commissione, addizionati di una percentuale massima stabilita nell'allegato 3.

L'opzione b) potrebbe essere presa in considerazione da un produttore qualora i costi di produzione diretti di un determinato prodotto siano elevati e il prezzo ottenuto con l'opzione a) risulti essere insufficiente a coprirli. Qualsiasi informazione comunicata da un produttore al controllore finanziario indipendente resta costantemente coperta dall'obbligo di riservatezza.

Articolo 4

1. Perché un prodotto farmaceutico possa beneficiare del presente regolamento, i produttori o gli esportatori del prodotto devono presentare domanda alla Commissione.

2. Ogni domanda rivolta alla Commissione deve contenere le seguenti informazioni:

(i) il nome del prodotto, la sua composizione e sufficienti informazioni per verificare quale malattia esso è inteso a prevenire, diagnosticare o trattare;

(ii) il prezzo proposto, in relazione ad una delle opzioni di calcolo indicate all'articolo 3 con dettagli sufficienti a consentire una verifica; qualora il richiedente scelga l'opzione b), dev'essere presentata solo la certificazione dei costi di produzione emessa dal controllore finanziario indipendente accompagnata dal margine addizionale consentito;

(iii) il paese o i paesi di destinazione al quale/ai quali il richiedente intende vendere il prodotto in questione.

3. In conformità delle procedure di cui all'articolo 5, la Commissione determina se un prodotto soddisfa i criteri stabiliti nel presente regolamento.

4. Se sono soddisfatti i requisiti previsti dal presente regolamento, il prodotto è aggiunto all'elenco dell'allegato 1 nell'aggiornamento immediatamente successivo. Il richiedente è informato della decisione della Commissione entro 15 giorni.

5. Qualora una domanda non contenga sufficienti dettagli per consentire un esame di merito, la Commissione sollecita per iscritto il richiedente a presentare le informazioni mancanti. Se il richiedente non completa la domanda entro il termine stabilito nella comunicazione, la domanda è considerata nulla e non avvenuta.

6. Se la Commissione conclude che la domanda non soddisfa i criteri esposti nel presente regolamento, la domanda è respinta e il richiedente è informato entro 15 giorni dalla decisione. Nulla osta a che un produttore o un esportatore ripresentino una domanda modificata per lo stesso prodotto.

7. I produttori o gli esportatori possono notificare con la stessa procedura le donazioni, perché siano approvate e inserite nell'elenco dell'allegato 1.

8. L'allegato 1 del presente regolamento è aggiornato ogni due mesi dalla Commissione.

Articolo 5

1. La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Si applica la procedura di consultazione prevista all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE.

2. Sulle domande presentate conformemente all'articolo 4 del presente regolamento, la commissione consulta il comitato di cui al paragrafo 1. Nel determinare se il prodotto o i prodotti oggetto della domanda possano essere considerati prodotti a prezzi graduati, la Commissione tiene nella massima considerazione l'opinione espressa dal comitato in merito a ciascuna domanda.

3. Nei casi in cui sono necessari adeguamenti degli allegati 2, 3 e 4, si applica la procedura di consultazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 6

Un prodotto approvato in quanto prodotto a prezzo graduato e iscritto nell'elenco dell'allegato 1 resta in tale elenco fintantoché sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4 e sono presentate alla Commissione relazioni annuali sulla vendite a norma dell'articolo 11. Il richiedente è tenuto a informare la Commissione di ogni cambiamento intervenuto nel campo di applicazione o nelle condizioni di cui all'articolo 4, per assicurare il rispetto dei relativi requisiti.

Articolo 7

1. Quando un prodotto è stato approvato come prodotto a prezzo graduato a norma del presente regolamento ed è stato inserito nell'elenco dell'allegato 1, il produttore e l'esportatore applicano il logo indicato all'allegato 5 su ogni imballaggio, ogni prodotto e ogni documento relativo al prodotto approvato, venduto a prezzo graduato ai paesi definiti all'articolo 1. Tale obbligo vige fintantoché il prodotto in questione figura nell'elenco dell'allegato 1.

2. I produttori o gli esportatori dei prodotti a prezzi graduati venduti nei paesi in via di sviluppo più poveri possono in aggiunta rendere identificabili tali prodotti applicando su tutti gli imballaggi la dicitura "Approvato dalla CE come prodotto a prezzo graduato a norma del regolamento ...." in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea o differenziandoli nel modo che sembrerà loro più opportuno.

3. Qualsiasi informazione supplementare relativa ai prodotti a prezzo graduato esportati (mezzi di trasporto, percosrso commerciale, numero di partita ecc.) a disposizione dell'esportatore, dovrebbe essere comunicata alle autorità doganali per aiutarle a ripartire e a individuare i prodotti come indicato all'articolo 8. Se possibile, dovrebbero essere fornite alle autorità doganali informazioni tecniche supplementari relative ai prodotti e al loro imballaggio, per facilitarne l'identificazione.

Articolo 8

1. Le autorità doganali sospendono lo svincolo dei prodotti a prezzi graduati elencati nell'allegato 1 e provvisti del logo di cui all'articolo 7, o li trattengono, ai fini indicati all'articolo 2 per il tempo necessario all'adozione di una decisione definitiva sul carattere delle merci da parte delle competenti autorità.

2. Il fatto che un prodotto figuri nell'elenco dell'allegato 1 e siano disponibili sufficienti informazioni del tipo indicato all'articolo 7, paragrafo 3 per ritenere che il prodotto in questione sia un prodotto a prezzo graduato è motivo sufficiente perché le autorità doganali lo trattengano o ne sospendano lo svincolo.

3. Le autorità doganali notificano immediatamente all'autorità competente dello Stato membro interessato la sospensione dello svincolo o il trattenimento del prodotto e le trasmettono tutte le informazioni di cui dispongono sul prodotto in questione tenendo conto delle disposizioni nazionali relative alla protezione dei dati personali, al segreto commerciale e industriale e alla riservateza professionale e amministrativa. L'importatore deve avere ampia possibilità di fornire all'autorità competente le informazioni da esso ritenute appropriate in merito al prodotto.

Articolo 9

1. Se l'autorità competente constata che i prodotti sospesi i trattenuti dalle autorità doganali sono prodotti a prezzi graduati secondo la definizione del presente regolamento, essa emette una decisione con la quale istruisce le autorità doganali a distruggere tali prodotti, a meno che l'importatore non accetti di metterli a disposizione dei paesi elencati nell'allegato 2 per scopi umanitari. La distruzione è effettuata normalmente a spese dell'importatore e comunque senza costi per l'erario.

2. Se l'autorità competente accerta che i prodotti sospesi o trattenuti dalle autorità doganali non sono qualificabili di prodotti a prezzi graduati secondo la definizione del presente regolamento, l'autorità competente emette una decisione che abilita le autorità doganali a svincolare i prodotti al destinatario.

3. L'autorità competente informa la Commissione di tutte le decisioni adottate a norma del presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento non si applica ai prodotti di carattere non commerciale contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori e destinati all'uso personale, entro i limiti previsti per la concessione della franchigia doganale.

Articolo 11

1. La Commissione controlla annualmente i volumi delle esportazioni dei prodotti a prezzi graduati elencati nell'allegato 1 ed esportati nei paesi definiti all'articolo 1 in base alle informazioni fornitele dai produttori farmaceutici e dagli esportatori. A tal fine la Commissione emetterà un modulo standard. I produttori e gli esportatori sono tenuti a presentare ogni anno alla Commissione relazioni di carattere riservato sulle vendite di ciascun prodotto a prezzo graduato.

2. La Commissione riferisce periodicamente al Consiglio sui volumi dei prodotti a prezzi graduati esportati. La relazione esamina il ventaglio dei paesi e delle malattie nonché i criteri generali di applicazione dell'articolo 3.

Articolo 12

1. L'applicazione del presente regolamento non pregiudica in alcun modo le procedure contemplate nella direttiva 2001/83 e nel regolamento 309/93 del Consiglio relativi alla produzione, all'utilizzo, alla valutazione e alla sorveglianza dei medicinali ad uso umano e veterinario all'interno dell'Unione europea.

2. Il presente regolamento non pregiudica i diritti di proprietà intellettuale e i diritti dei titolari della proprietà intellettuale.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

[...]

ALLEGATO 1

Elenco dei prodotti a prezzo graduato

Prodotto Produttore/esportatore Paese di destinazione Data di approvazione

ALLEGATO 2

Paesi di destinazione

Afghanistan

Angola

Armenia

Azerbaigian

Bangladesh

Benin

Bhutan

Burkina Faso

Burundi

Cambogia

Camerun

Capo Verde

Repubblica centrafricana

Ciad

Repubblica popolare cinese

Comore

Repubblica democratica del Congo

Repubblica del Congo

Gibuti

Timor orientale

Guinea equatoriale

Eritrea

Etiopia

Gambia

Ghana

Guinea

Guinea-Bissau

Haiti

Honduras

India

Indonesia

Costa d'Avorio

Kenya

Kiribati

Repubblica democratica popolare della Corea

Repubblica di Kirghizistan

Repubblica democratica popolare del Laos

Lesotho

Liberia

// Madagascar

Malawi

Maldive

Mali

Mauritania

Moldavia

Mongolia

Mozambico

Myanmar

Nepal

Nicaragua

Niger

Nigeria

Pakistan

Ruanda

Samoa

São Tomé e Príncipe

Senegal

Sierra Leone

Isole Salomone

Somalia

Sudan

Tagikistan

Repubblica unita di Tanzania

Togo

Turkmenistan

Tuvalu

Uganda

Vanuatu

Vietnam

Yemen

Zambia

Zimbabwe

ALLEGATO 3

Percentuali di cui all'articolo 3

Percentuale di cui all'articolo 3, lettera (a): 20%

Percentuale di cui all'articolo 3, lettera (b): 10%

ALLEGATO 4

Malattie contemplate

HIV/AIDS, malaria, tubercolosi e malattie opportunistiche collegate.

ALLEGATO 5

Logo

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Stelle gialle e un "E" azzurro su fondo bianco

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