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Document JOC_2002_203_E_0082_01

Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce le disposizioni transitorie relative alle misure antidumping e antisovvenzioni adottate conformemente alle decisioni n. 2277/96/CECA e n. 1889/98/CECA della Commissione, nonché alle inchieste, alle denunce e alle domande antidumping e antisovvenzioni presentate conformemente a dette decisioni e ancora pendenti [COM(2002) 194 def.]

OJ C 203E, 27.8.2002, p. 82–85 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002PC0194

Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce le disposizioni transitorie relative alle misure antidumping e antisovvenzioni adottate conformemente alle decisioni n. 2277/96/CECA e n. 1889/98/CECA della Commissione, nonché alle inchieste, alle denunce e alle domande antidumping e antisovvenzioni presentate conformemente a dette decisioni e ancora pendenti /* COM/2002/0194 def. - ACC 2002/0089 */

Gazzetta ufficiale n. 203 E del 27/08/2002 pag. 0082 - 0085


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce le disposizioni transitorie relative alle misure antidumping e antisovvenzioni adottate conformemente alle decisioni n. 2277/96/CECA e n. 1889/98/CECA della Commissione, nonché alle inchieste, alle denunce e alle domande antidumping e antisovvenzioni presentate conformemente a dette decisioni e ancora pendenti

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il trattato sulla Comunità europea del carbone e dell'acciaio (Trattato CECA) scade il 23 luglio 2002. Dopo questa data, i prodotti a cui precedentemente si applicava il trattato CECA saranno coperti dal trattato CE.

La Commissione ha adottato due decisioni di base, rispettivamente la decisione n. 2277/96/CECA e la decisione n. 1889/98/CECA, che disciplinano le inchieste antidumping e antisovvenzioni e le relative misure per i prodotti CECA.

Varie misure adottate conformemente a queste due decisioni saranno ancora in vigore il 23 luglio, e potrebbe essere ancora pendente una serie di denunce, domande o inchieste.

La proposta allegata si propone di chiarire la situazione giuridica relativa a tali misure, denunce o inchieste, stabilendo esplicitamente che dopo il 23 luglio 2002 esse saranno disciplinate dalle disposizioni dei regolamenti antidumping e antisovvenzioni di base (regolamenti (CE) n. 384/96 e (CE) n. 2026/97 del Consiglio), adottati conformemente all'articolo 133 del trattato CE.

2002/0089 (ACC)

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce le disposizioni transitorie relative alle misure antidumping e antisovvenzioni adottate conformemente alle decisioni n. 2277/96/CECA e n. 1889/98/CECA della Commissione, nonché alle inchieste, alle denunce e alle domande antidumping e antisovvenzioni presentate conformemente a dette decisioni e ancora pendenti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

visto la proposta della Commissione [1],

[1]

considerando quanto segue:

(1) Il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (qui di seguito denominato "il trattato CECA") scade il 23 luglio 2002.

(2) Dal 24 luglio 2002 i prodotti attualmente contemplati nel trattato CECA saranno disciplinati dal trattato che istituisce la Comunità europea.

(3) La Commissione ha adottato una serie di misure antidumping conformemente alla decisione n. 2277/96/CECA della Commissione relativa alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (qui di seguito denominata " la decisione antidumping di base") [2]. Di norma, le misure sono istituite per un periodo quinquennale conformemente all'articolo 11, paragrafo 2 della decisione antidumping di base. Tuttavia, alcune misure non saranno ancora giunte al loro termine alla data di scadenza del trattato CECA ("misure antidumping CECA"). Alcune inchieste, avviate conformemente alla decisione antidumping di base, saranno ancora in corso alla scadenza del trattato CECA ("inchieste antidumping in corso"). Analogamente, alla stessa data saranno ancora pendenti denunce o altre domande di apertura d'inchiesta presentate conformemente alla disposizioni stabilite nella decisione antidumping di base ("domande antidumping pendenti").

[2] GU L 308 del 29.11.1996, pag. 11; decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 435/2001/CECA (GU L 63 del 3.3.2001, pag. 14).

(4) È pertanto opportuno garantire l'applicazione delle misure antidumping CECA nel quadro del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (qui di seguito denominato "il regolamento antidumping di base") [3] dopo la data di scadenza del trattato CECA e a decorrere da questa data applicare a tali misure le disposizioni del regolamento antidumping di base. Le inchieste antidumping in corso dopo la data di scadenza del trattato CECA proseguiranno e saranno portate a termine conformemente alle disposizioni del regolamento antidumping di base e le misure antidumping adottate saranno disciplinate dalle disposizioni di detto regolamento. Analogamente, dopo la scadenza del trattato CECA le domande antidumping pendenti saranno evase conformemente alle disposizioni del regolamento antidumping di base.

[3] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

(5) In questo contesto, va notato che le disposizioni della decisione antidumping di base sono, fatta eccezione per quelle sulla procedura decisionale della Comunità, praticamente identiche alle disposizioni previste nel regolamento antidumping di base.

(6) Inoltre, la Commissione ha adottato una serie di misure compensative conformemente alla decisione n. 1889/98/CECA della Commissione relativa alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (qui di seguito denominata "la decisione antisovvenzioni di base") [4]. Di norma, le misure sono istituite per un periodo quinquennale conformemente all'articolo 18, paragrafo 1 della decisione antisovvenzioni di base. Tuttavia, alcune misure non saranno giunte al loro termine alla data di scadenza del trattato CECA ("misure compensative CECA"). Alcune inchieste, avviate conformemente alla decisione antisovvenzioni di base potrebbero essere ancora in corso alla data di scadenza del trattato CECA ("inchieste antisovvenzioni in corso"). Analogamente, alla data di scadenza del trattato CECA potrebbero essere pendenti denunce o altre domande per l'apertura di un'inchiesta presentate conformemente alle disposizioni della decisione antisovvenzioni di base ("domande antisovvenzioni pendenti").

[4] GU L 245 del 4.9.1998, pag. 3.

(7) È opportuno quindi garantire l'applicazione delle misure compensative CECA nel quadro del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (qui di seguito denominato "il regolamento antisovvenzioni di base") [5] dopo la data di scadenza del trattato CECA e, a decorrere da questa data, applicare a tali misure le disposizioni del regolamento antisovvenzioni di base. Ogni inchiesta antisovvenzioni eventualmente in corso alla data di scadenza del trattato CECA deve proseguire ed essere portata a termine conformemente alle disposizioni del regolamento antisovvenzioni di base e ogni misura compensativa adottata deve essere disciplinata dalle disposizioni del medesimo regolamento. Analogamente, dopo la data di scadenza del trattato CECA le domande antisovvenzioni pendenti devono essere evase conformemente alle disposizioni del regolamento antisovvenzioni di base.

[5] GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

(8) In questo contesto, va notato che le disposizioni della decisione antisovvenzioni di base, fatta eccezione per quelle sulla procedura decisionale della Comunità, sono praticamente identiche alle disposizioni previste dal regolamento antisovvenzioni di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(1) Le misure antidumping adottate conformemente alla decisione n. 2277/96/CECA della Commissione, ancora in vigore il 23 luglio 2002 (le misure antidumping menzionate nell'allegato I), sono confermate e a decorrere dal 24 luglio 2002 sono disciplinate dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio.

(2) Il calcolo della data in cui le misure antidumping di cui all'allegato I scadranno conformemente all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 284/96 del Consiglio tiene conto della data iniziale della loro entrata in vigore.

(3) Le inchieste, avviate conformemente alla decisione n. 2277/96/CECA e ancora in corso il 23 luglio 2002, o le denunce o domande per l'apertura di un'inchiesta, ancora pendenti alla stessa data, sono portate a termine e disciplinate dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 284/96 del Consiglio a decorrere dal 24 luglio 2002. Le misure antidumping adottate a seguito di tali inchieste, denunce o domande pendenti sono disciplinate dalle disposizioni del medesimo regolamento.

Articolo 2

(1) Le misure compensative adottate conformemente alla decisione n. 1898/98/CECA della Commissione, ancora in vigore il 23 luglio 2002 (le misure compensative menzionate all'allegato II), sono confermate e a decorrere dal 24 luglio 2002 sono disciplinate dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio.

(2) Il calcolo della data in cui le misure antisovvenzioni menzionate all'allegato II scadranno conformemente all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio tiene conto della data iniziale della loro entrata in vigore.

(3) Le inchieste avviate conformemente alla decisione n. 1898/98/CECA della Commissione e ancora in corso il 23 luglio 2002, o le denunce o domande per l'apertura di un'inchiesta, ancora pendenti alla stessa data, sono portate a termine e disciplinate dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio a decorrere dal 24 luglio 2002. Le misure compensative adottate a seguito di tali inchieste, denunce o domande sono disciplinate dalle disposizioni del medesimo regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il ..... 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO I

Misure antidumping CECA in vigore il 23 luglio 2002

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Misure antisovvenzioni CECA in vigore il 23 luglio 2002

>SPAZIO PER TABELLA>

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