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Document JOC_2002_075_E_0316_01
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 2236/95 laying down general rules for the granting of Community financial aid in the field of trans-European networks (COM(2001) 545 final — 2001/0226(COD)) (Text with EEA relevance)
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee [COM(2001) 545 def. — 2001/0226(COD)] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee [COM(2001) 545 def. — 2001/0226(COD)] (Testo rilevante ai fini del SEE)
OJ C 75E, 26.3.2002, p. 316–317
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee /* COM/2001/0545 def. - COD 2001/0226 */
Gazzetta ufficiale n. 075 E del 26/03/2002 pag. 0316 - 0317
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. Dopo più di cinque di attuazione del regolamento del Consiglio (CE) n. 2236/95 del 18 settembre 1995 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee, modificato dal regolamento (CE) n. 1655/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 1999, bisogna ora procedere ad una modifica tecnica delle sue disposizioni per rispecchiare le attuali priorità politiche concernenti la rete transeuropea di trasporto (TEN-T). 2. La politica sulla rete transeuropea di trasporto a metà degli anni '90 ha comportato appropriati strumenti finanziari per consentire alla Comunità di sostenere progetti con il massimo valore aggiunto europeo. Il regolamento (CE) n. 2236/95 consentiva un sostegno fino al 50% del costo totale di studi e fino al 10% del costo totale di investimento. Nel periodo 1995-1999, la maggior parte dei progetti TEN-T era in una fase iniziale di attuazione e quindi il sostegno comunitario nel quadro della TEN-T si concentrava su studi relativi a questi progetti. Alla fine del periodo, la natura dei progetti TEN-T cofinanziati era cambiata. Quasi tutti i progetti avevano raggiunto un grado di maturità sufficiente per l'attuazione su cui si sono quindi concentrati i finanziamenti. A tale momento si sono constatati i limiti del regolamento, soprattutto in materia di cofinanziamento dei lavori. 3. Il regolamento conteneva una clausola di revisione "Entro la fine del 1999, il Consiglio ... decide se ed in quali condizioni le misure previste dal presente regolamento saranno mantenute". Nel 1998 la Commissione ha ritenuto opportuno avviare la revisione del regolamento, dato che il periodo finanziario iniziale di 5 anni giungeva a termine e anche perché alla luce dell'esperienza risultavano necessari alcuni adeguamenti e miglioramenti. La revisione era prevista come parte del pacchetto Agenda 2000 della Commissione per il periodo finanziario di 7 anni (2000-2006), a prescindere dalla data di adesione dei nuovi Stati membri. 4. La Commissione ha pertanto proposto nuove disposizioni come il sostegno a fondi di capitale di rischio per i progetti TEN, la possibilità di istituire programmi pluriennali indicativi per le TEN trasporti e la possibilità di aumentare l'importo massimo di sostegno dal 10% al 20% del costo totale di investimento, per progetti di trasporto concernenti più di uno Stato membro o progetti di grande interesse transeuropeo, compresi quelli con un'importante dimensione ambientale. L'aumento del sostegno massimo al costo totale di investimento di un progetto, dal 10 al 20% concerneva soltanto i progetti di marcato interesse transeuropeo, come collegamenti transfrontalieri mancanti o progetti con un'importante dimensione ambientale. 5. Il regolamento adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 19 luglio 1999 come parte dell'Agenda 2000 (regolamento (CE) n. 1655/1999 che modifica il regolamento (CE) n. 2236/95) prevede la possibilità di aumentare il livello di sostegno comunitario dal 10% al 20%, ma unicamente per progetti concernenti sistemi di navigazione e posizionamento via satellite e soltanto a partire dal 1° gennaio 2003. 6. La crescita del traffico dell'ultimo decennio - in particolare di quello pesante - ha aggravato la congestione e l'inquinamento in tutto il territorio comunitario e l'attuale capacità dell'infrastruttura stradale, ferroviaria e delle vie navigabili è lungi dall'essere ottimale. Nell'attuazione dei progetti della rete transeuropea di trasporto, l'esperienza ha ripetutamente mostrato che i maggiori ritardi concernono progetti ferroviari transfrontalieri situati in zone con ostacoli naturali dato che questi progetti implicano la costruzione di infrastrutture costose come gallerie o ponti di notevole lunghezza. Sono anche stati rilevati ritardi nella costruzione di progetti transfrontalieri volti ad eliminare strozzature alle frontiere con i paesi candidati. Il Libro bianco sulla politica comune dei trasporti [1] dà praticamente per scontato un aumento significativo del traffico tra la parte occidentale e quella orientale dell'Europa nel prossimo decennio. Questo traffico supplementare aggraverà i problemi di congestione e di sicurezza sui principali corridoi che collegano l'Unione con i paesi candidati. [1] COM(2001) 370. Dopo l'ultima proposta di revisione del regolamento finanziario del 1998, sono stati adottati il pacchetto sulle ferrovie e il Libro bianco della Commissione sulla politica comune dei trasporti per il 2010. Secondo il Libro bianco, il contributo comunitario ai progetti di trasporto transeuropei dovrebbe essere portato al 20% per i progetti "critici" con un elevato valore aggiunto per la rete transeuropea, ma con un basso tasso di redditività. Si tratta di progetti ferroviari transfrontalieri attraverso barriere naturali, come catene montagnose o corsi d'acqua, che necessitano de facto grandi opere di ingegneria come lunghi tunnel o ponti. 7. Come indicato nella comunicazione della Commissione relativa all'impatto dell'ampliamento sulle regioni confinanti con i paesi candidati [2], si potranno registrare difficoltà di realizzazione per i progetti transfrontalieri con questi paesi, a causa di limitazioni finanziarie e pertanto i progetti concernenti l'eliminazione di precise strozzature alle frontiere con i paesi candidati potranno usufruire di un tasso del 20%. La priorità sarà data a progetti ferroviari transfrontalieri con i paesi candidati e ad altri progetti con un valore aggiunto particolarmente elevato in termini di miglioramento della sicurezza e riduzione della congestione. [2] COM(2001) 437. 8. La Commissione ritiene pertanto che il massimo sostegno ai progetti della rete di trasporto transeuropea che rientrano nella categoria dei progetti ferroviari transfrontalieri attraverso barriere naturali o che sono volti ad eliminare precise strozzature alle frontiere con i paesi candidati dovrebbe essere portato dal 10% al 20%, per conseguire un effetto leva e attirare in particolare investitori privati. 9. Una delle priorità del Programma pluriennale indicativo concordato tra gli Stati membri e la Commissione per il finanziamento dei progetti TEN è lo sviluppo di progetti transfrontalieri. Al riguardo sono molto importanti i progetti transfrontalieri con i paesi candidati, soprattutto quelli sostenuti dall'ISPA nei paesi di adesione. In questo contesto, a complemento del sostegno ISPA, si potrebbe prevedere nella linea di bilancio TEN un'assistenza finanziaria supplementare per gli Stati membri di 100 milioni di EUR nel periodo 2003-2006, per i miglioramenti più urgenti da apportare all'infrastruttura di trasporto transfrontaliera con i paesi candidati. Il quadro finanziario (figurante all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1655/1999) sarà quindi corrispondentemente aumentato nelle prospettive finanziarie 2000-2006. Come indicato nella sua comunicazione sulle regioni frontaliere (COM(2001) 437), la Commissione riassegnerà 50 milioni di EUR - nell'ambito dell'attuale bilancio TEN-T - a favore di questi stessi progetti transfrontalieri. Ciò potrebbe essere fatto, inter alia, mediante la revisione del Programma pluriennale indicativo. In questa occasione si potrebbe anche modificare la procedura di comitato figurante nel regolamento per conformarsi alla decisione del Consiglio del 1999 sulla comitatologia [3]. Sembra soprattutto opportuno modificare l'attuale procedura di comitato nella procedura di gestione definita all'articolo 4 di detta decisione. [3] Decisione 1999/468/CE del 28 giugno 1999, GU L 184 del 17.7.1999. 2001/0226 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 156, primo comma, vista la proposta della Commissione [4], [4] GU C ... visto il parere del Comitato economico e sociale [5], [5] GU C ... visto il parere del Comitato delle Regioni [6], [6] GU C ... deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [7], [7] GU C ... considerando quanto segue: (1) L'aumento del traffico nell'ultimo decennio, e in particolare dell'autotrasporto pesante, ha portato ad un maggior congestionamento ed inquinamento in tutto il territorio comunitario. L'attuale capacità della rete stradale e dell'infrastruttura ferroviaria è tutt'altro che ottimale e le tratte transfrontaliere sono gli elementi più deboli; i forti ritardi nell'attuazione della rete transeuropea dei trasporti interessano i progetti di collegamento ferroviario transfrontaliero che implicano grandi opere infrastrutturali, come la costruzione di gallerie o ponti di notevole lunghezza. In presenza di questi fattori, l'efficienza economico-finanziaria dei progetti è spesso fortemente limitata. (2) È inoltre necessario prevedere un contributo maggiorato sino al 20% dei costi complessivi dell'investimento per i progetti relativi alle strozzature transfrontaliere della rete ferroviaria e per i progetti ai confini con i paesi candidati, purché concorrano notevolmente al miglioramento della rete transeuropea istituita con decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti [8]. [8] GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione 1346/2001/CE (GU L 185 del 6.7.2001, pag. 1.) (3) Poiché la realizzazione dei progetti transfrontalieri ai confini dei paesi candidati può risultare difficile a causa di ostacoli di natura finanziaria, appare opportuno predisporre finanziamenti addizionali per i più urgenti interventi di miglioria riguardanti le infrastrutture di trasporto ai confini con tali paesi. La potenziale redditività dei progetti deve essere opportunamente valutata. I fondi destinati agli specifici progetti riguardano il periodo 2003-2006, indipendentemente dalla data di adesione dei nuovi Stati membri. (4) Le disposizioni del regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, del 18 settembre 1995, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee [9], devono essere adeguate alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [10]. [9] GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1655/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (L 197 del 29.7.1999, pag. 1). [10] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (5) La dotazione finanziaria per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2236/95 deve essere aumentata al fine di finanziare i più urgenti interventi di miglioria riguardanti infrastrutture di trasporto ai confini con i paesi candidati. (6) Il regolamento (CE) n. 2236/95 deve essere modificato di conseguenza, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 2236/95 è modificato come segue: 1) Nell'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3. Indipendentemente dalla forma d'intervento prescelta, l'importo totale del contributo comunitario ai sensi del presente regolamento non deve superare il 10% del costo totale dell'investimento. Tuttavia l'importo totale del contributo comunitario può eccezionalmente raggiungere, a decorrere dal 1° gennaio 2003, il 20% del costo totale dell'investimento nei seguenti casi: (a) progetti relativi a strozzature transfrontaliere del sistema ferroviario e/o a raccordi mancanti in aree in cui le barriere naturali ostacolano la libera circolazione delle merci e delle persone, che possano contribuire notevolmente alla riduzione degli squilibri tra modi di trasporto e al miglioramento del trasporto per ferrovia nel quadro della rete di trasporto transeuropea istituita dalla decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*; (b) progetti relativi a strozzature ferroviarie ai confini con i paesi candidati, che rechino un beneficio particolarmente elevato in termini di miglioramento della sicurezza e riduzione della congestione; e (c) progetti relativi ai sistemi di posizionamento e di navigazione via satellite di cui all'articolo 17 della decisione n. 1692/96/CE. * GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1." 2) L'articolo 17 è sostituito dal seguente: "Articolo 17 Comitato 1. La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. 2. Quando è fatto riferimento alla procedura specificata nel presente articolo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE* del Consiglio, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa. 3. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato in due mesi. * GU L 184 del.17.7.1999, pag. 23". 3) Nell'articolo 18, il primo comma è sostituito dal seguente: "La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente regolamento per il periodo 2000-2006 è pari a 4 700 milioni di euro". Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per il Consiglio La Presidente Il Presidente SCHEDA FINANZIARIA DELL'ATTO NORMATIVO Settore(i) di intervento: Trasporti Attività: Rete transeuropea dei trasporti Titolo dell'azione: Sostegno Finanziario Per Progetti Di Interesse Comune Nella Rete Transeuropea Dei Trasporti (L'azione accompagna la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee) 1. LINEA(E) DI BILANCIO + DENOMINAZIONE B5-700: Sostegno finanziario ai progetti di interesse comune della rete transeuropea di trasporto 2. DATI GLOBALI IN CIFRE 2.1 Dotazione totale dell'azione (parte B): Cento milioni di euro supplementari in stanziamenti di impegno (SI), che portano la dotazione finanziaria per l'applicazione del presente regolamento TEN per il periodo 2000-2006 da 4 600 milioni di euro a 4 700 milioni di euro. A tale importo si aggiungono 50 milioni di euro che saranno riassegnati all'interno della dotazione TEN-T attuale, come indicato nella Comunicazione della Commissione sulle regioni frontaliere (COM(2001) 437). 2.2 Periodo d'applicazione: 2003 - 2006 2.3 Stima globale pluriennale delle spese: Scadenzario stanziamenti d'impegno/stanziamenti di pagamento (intervento finanziario) milioni di euro (al terzo decimale) >SPAZIO PER TABELLA> 2.4 Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie [X] La proposta esige la riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie. Si rammenta quanto segue: (1) La dotazione finanziaria globale pluriennale TEN per il periodo 2000-2006 ammonta a 4 600 milioni di euro per i tre settori (trasporti, energia e telecomunicazioni). (2) Di cui 4 170 milioni di euro attribuiti alle TEN trasporti e 430 milioni di euro alle TEN energia e telecomunicazioni. (3) La programmazione pluriennale 2003-2006 stabilita dalla commissione per le TEN trasporti è pari a (in milioni di euro): >SPAZIO PER TABELLA> (4) Se l'azione proposta per il periodo 2003-2006 sarà adottata la programmazione pluriennale TEN trasporti si configurerà come segue: >SPAZIO PER TABELLA> (5) La rubrica 3 delle prospettive finanziarie prevede il massimale per il finanziamento del provvedimento. 3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO >SPAZIO PER TABELLA> 4. BASE GIURIDICA Regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, del 18 settembre 1995, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee, modificato dal regolamento (CE) n. 1655/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 1999. Decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, modificata dalla decisione n. 1346/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, che modifica la decisione n. 1692/96/CE relativamente ai porti marittimi, ai porti di navigazione interna ed ai terminali intermodali, nonché al progetto n. 8 dell'allegato III. 5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE 5.1 Necessità dell'intervento comunitario L'intervento comunitario è motivato dall'obbligo di contribuire alla costruzione e allo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, considerata una politica essenziale per il buon funzionamento del mercato interno e per la coesione economica e sociale (articoli 154-156). Il contributo si configura come finanziamento congiunto dei progetti di interesse comune identificati negli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (decisione n. 1692/96/CE del 23 luglio 1996). Nella realizzazione dei progetti della rete transeuropea dei trasporti l'esperienza insegna che i principali ritardi concernono i progetti relativi alle strozzature della rete ai valichi di frontiera ai confini con i paesi candidati. Il Libro bianco sulla politica comune dei trasporti [11] prevede un significativo aumento del traffico fra l'Europa occidentale e quella orientale nel decennio in corso. L'aumento del traffico rischia di moltiplicare i problemi di congestione e sicurezza degli utenti nei principali corridoi che collegano l'Unione ai paesi candidati. [11] COM(2001) 370 Libro bianco - la politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte. Si osservi che il presente intervento comunitario accompagna la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee. In tale proposta la Commissione considera che l'importo globale del contributo comunitario ai progetti della rete transeuropea che rientrano nella categoria dei progetti transfrontalieri ferroviari che devono superare barriere naturali o dei progetti destinati ad eliminare strozzature ferroviarie chiaramente identificate ai confini con i paesi candidati dovrebbe aumentare, passando dal 10% al 20%, per scatenare un effetto stimolatore e attirare gli investimenti privati. La Comunicazione della Commissione del 25 luglio 2001 relativa all'impatto dell'ampliamento sulle regioni confinanti con i paesi candidati - Azione comunitaria a favore delle regioni frontaliere [12] propone di aumentare al 20% l'importo di finanziamento, pari attualmente al 10%, per i progetti TEN-Trasporti transfrontalieri che presentano un valore aggiunto particolarmente elevato per i paesi partecipanti. La comunicazione propone inoltre di concedere per il periodo 2003-2006 un'assistenza finanziaria speciale, pari a 150 milioni di euro (di cui 50 milioni di euro provenienti da riassegnazioni nel quadro del bilancio TEN, per esempio dai Programmi indicativi pluriennali (PIP). Tale revisione è già prevista nella decisione quadro sui Programmi indicativi pluriennali [13]. Si prevede che l'impegno toccherà il vertice nella prima parte del periodo 2003-2006. Il grafico degli impegni è pertanto caratterizzato da un picco nel 2003-2004. Tale finanziamento complementare sarebbe destinato all'esecuzione di miglioramenti urgenti delle infrastrutture transfrontaliere di trasporto. [12] COM(2001) 437 Comunicazione della Commissione, del 25 luglio 2001, relativa all'impatto dell'ampliamento sulle regioni confinanti con i paesi candidati - Azione comunitaria a favore delle regioni frontaliere. [13] Decisione della Commissione n. C(2001) 2654 def. del 19.9.2001. Nella comunicazione relativa all'impatto dell'ampliamento sulle regioni confinanti con i paesi candidati, la Commissione osserva che la realizzazione dei progetti transfrontalieri in tali regioni potrebbe risultare ardua per ragioni di finanziamento. Per le TEN è necessario prevedere la revisione del regolamento TEN, per permettere l'intervento comunitario di 100 milioni di euro (sull'importo globale di 150 milioni di euro indicato nella comunicazione) in stanziamenti supplementari per il periodo 2003-2006. Tale importo sarà impegnato con decorrenza dal 2003, nel quadro della revisione dei PIP. In tale contesto si attribuisce particolare importanza ai progetti transfrontalieri con i paesi candidati, e in particolare a quelli sostenuti da ISPA. Alla ricerca di una sinergia tra l'impegno dei paesi candidati e degli Stati membri nelle regioni transfrontaliere, un'assistenza finanziaria speciale pari a 100 milioni di euro per la linea di bilancio TEN potrebbe essere erogata nel 2003-2006 agli Stati membri, per gli interventi più urgenti sulle strutture transfrontaliere ai confini con i paesi candidati. Sarà data priorità ai progetti ferroviari nelle regioni frontaliere che confinano con i paesi candidati e agli altri progetti il cui valore aggiunto è particolarmente significativo per il miglioramento della sicurezza degli utenti o la riduzione della congestione. Obiettivi perseguiti: - migliorare lo scorrimento del traffico e ridurre i tempi di attesa sui collegamenti transfrontalieri, con vantaggio degli utenti e delle imprese; - accelerare la realizzazione, ad opera degli Stati membri, dei progetti transfrontalieri di interesse comune delle rete transeuropea dei trasporti nelle regioni frontaliere confinanti con i paesi candidati; - superare gli ostacoli finanziari che possono presentarsi nella fase di avvio dei progetti, grazie in particolare a studi di fattibilità, e garantire l'ottimizzazione del finanziamento dei progetti, riducendo al minimo il ricorso ai fondi pubblici, grazie a modalità di intervento elastiche; - promuovere la partecipazione dei capitali privati al finanziamento dei progetti e il partenariato pubblico-privato. 5.2 Azioni previste e modalità dell'intervento di bilancio Gruppi destinatari Amministrazioni nazionali e regionali dei trasporti, società e consorzi che realizzano i progetti, istituti e fondazioni tecniche, gruppi economici a interesse europeo, utenti delle infrastrutture di trasporto. A norma della regolamentazione finanziaria TEN le domande di partecipazione sono presentate alla Commissione dalle imprese o dagli enti direttamente interessati, tanto pubblici che privati. Scelta delle modalità di intervento Come precedentemente indicato, la Commissione considera necessario portare dal 10 al 20% il contributo comunitario massimo ai progetti della rete dei trasporti che rientrano nella categoria dei progetti ferroviari transfrontalieri che devono superare barriere naturali o dei progetti destinati a eliminare strozzature chiaramente identificate ai confini con i paesi candidati, per scatenare un effetto stimolatore ed attirare investimenti privati. Le modalità di intervento per i progetti specifici dipendono in primo luogo dalla situazione e dal grado di maturazione dei singoli progetti. Gli studi di fattibilità rappresentano uno strumento atto a garantire che i progetti siano definiti correttamente, dalla fase di ideazione fino al varo. Gli altri tipi di intervento, cioè abbuoni di interessi o contributi alle spese di garanzia di prestiti, sono scelti in modo da garantire che il tipo di finanziamento scelto sia il più adeguato per lo sviluppo del progetto. Ciò vale anche per le sovvenzioni che, aggiungendosi agli altri tipi di intervento, possono permettere di accelerare la realizzazione di progetti che erano stati ostacolati dalla carenza di fondi e dal fatto che non erano economicamente redditizi. In caso di finanziamento pubblico limitato sarà necessario incrementare l'effetto stimolatore degli strumenti finanziari comunitari (in particolare ISPA), facendo ricorso anche al partenariato pubblico-privato. Per gli studi ed i progetti ammissibili al finanziamento gli Stati membri o i promotori forniscono informazioni precise, secondo le indicazioni citate nei formulari di domanda di contributo finanziario, indicando la valutazione dei costi ammissibili. Gli Stati membri o i promotori redigono il piano di finanziamento servendosi della tabella "Ripartizione delle spese e piano di finanziamento", contenuta nel formulario di domanda di contributo. Sono tenuti inoltre a dichiarare di aver verificato la possibilità di far ricorso ad altre fonti di finanziamento, segnatamente private. Gli orientamenti TEN comprendono una serie di progetti di interesse comune, che necessitano un intervento finanziario comunitario, fra cui progetti che collegano gli Stati membri con i paesi candidati. La maggior parte di questi progetti riguarda l'eliminazione di strozzature, la riduzione della congestione e il miglioramento della sicurezza per gli utenti. La revisione degli orientamenti adottata dalla Commissione ha incluso lo sviluppo di nuovi collegamenti, per preparare l'adesione. Anche tali collegamenti potrebbero fruire di un intervento, tramite il bilancio suppletivo. Gli Stati membri interessati hanno proposto un primo elenco di progetti potenziali nelle regioni contigue ai paesi candidati. Sono stati identificati oltre 80 progetti, senza far distinzione fra i modi di trasporto, il cui valore aggiunto è significativo e che concernono l'eliminazione di strozzature, la diminuzione della congestione e il miglioramento della sicurezza degli utenti. Una prima valutazione, fondata sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri, permette di concludere che alcuni di questi progetti corrispondono agli obiettivi TEN. A norma del regolamento TEN le domande di contributo finanziario devono essere presentate alla Commissione dagli Stati membri o dai promotori; sono quindi oggetto di attento esame, per appurare che sia conforme la dotazione finanziaria dei singoli progetti, compresi quelli transfrontalieri. Si tiene conto, a norma del regolamento, dei seguenti punti: a) grado del contributo del progetto specifico al conseguimento degli obiettivi del trattato e degli obiettivi e delle priorità definiti negli orientamenti comunitari per lo sviluppo della TEN; b) vitalità economica potenziale; c) insufficiente redditività finanziaria; d) maturità del progetto (compresa la precedente esecuzione del bilancio); e) effetto stimolante dell'intervento comunitario sui finanziamenti pubblici e privati; f) ripercussioni socioeconomiche dirette e indirette, in particolare sull'occupazione; g) impatto ambientale; h) coordinamento dei tempi delle varie parti del progetto (specialmente in caso di progetti transfrontalieri); coordinamento del finanziamento comunitario, principalmente con ISPA. 5.3 Modalità di attuazione Gestione diretta da parte della Commissione, esclusivamente con personale statutario o esterno. 6. INCIDENZA FINANZIARIA 6.1 Incidenza finanziaria totale sulla parte B (per l'intero periodo di programmazione) SI in milioni di euro (al terzo decimale) >SPAZIO PER TABELLA> 6.2. Calcolo del costo per ciascuna delle misure previste nella parte B (per l'intero periodo di programmazione) [14] [14] Per ulteriori informazioni, cfr. il documento illustrativo distinto. >SPAZIO PER TABELLA> * Dato il carattere e le forme estremamente diverse delle azioni finanziate nel campo delle TEN-Trasporti (realtà geografica, dati tecnici, azioni pluriennali ovvero una tantum) una valutazione in termini di costo unitario è impossibile. 7. INCIDENZA SUL PERSONALE E SULLE SPESE DI FUNZIONAMENTO 7.1. Effetti in termini di risorse umane >SPAZIO PER TABELLA> 8. CONTROLLO E VALUTAZIONE 8.1 Disposizioni di controllo A norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1655/1999 la realizzazione di ogni progetto è sottoposta a controllo e valutazione. Si prevede inoltre che le decisioni della Commissione includono, se del caso, il ricorso ad indicatori fisici, stabiliti di concerto con gli Stati membri. A norma delle decisioni-tipo della Commissione inoltre, i beneficiari devono fornire ogni anno informazioni sullo stato di avanzamento dei progetti, che serviranno ad avviare le analisi che permettono di valutare, di concerto con gli Stati membri, le modalità di realizzazione dei progetti. Gli studi per i quali non possono essere elaborati indicatori saranno valutati di concerto con gli Stati membri, in funzione degli obiettivi perseguiti. L'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento prevede una relazione annuale sottoposta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni. La relazione contiene la valutazione dei risultati conseguiti grazie all'intervento comunitario. Secondo la logica del ciclo generico dei progetti di infrastruttura, è evidente che gli indicatori prioritari dei risultati conseguiti (base per il controllo) sono: - conseguimento delle principali tappe fisiche, secondo gli obiettivi dei singoli progetti; - numero di chilometri di infrastruttura stradale o ferroviaria aggiunti, elettrificati ecc.; - numero di impianti di segnaletica, gestione di traffico, ecc.; - studi economici, geotecnici, ambientali ecc. condotti a termine in tempo utile; - ammortamento dei prestiti da parte dell'esecutore; - evoluzione dell'esecuzione del bilancio. 8.2 Modalità e periodicità della valutazione Indicatori di impatto secondo gli obiettivi perseguiti L'impatto e i risultati nei confronti degli obiettivi specifici saranno valutati, nei limiti del possibile, in funzione degli effetti derivati: - aumento della capacità e dell'efficacia delle infrastrutture nelle zone transfrontaliere; - sicurezza dei trasporti (passeggeri, trasporti di merci pericolose, ecc.) e diminuzione del numero degli incidenti; - evoluzione degli indicatori socioeconomici rispetto alla valutazione ex ante; - diminuzione dell'inquinamento; - valutazione qualitativa presso gli utenti delle reti; - vantaggi economici suscitati dall'intervento comunitario (ivi compresa la motivazione della scelta degli strumenti finanziari: abbuoni di interessi, sovvenzioni dirette, contributo ai premi di garanzia, ecc.). Tali indicatori riceveranno una valutazione numerica in funzione del tipo di azione esaminata e dopo discussione con gli Stati membri. Valutazione specifica: per un numero limitato di azioni possono essere avviate valutazioni di impatto più classiche, a medio termine o ex post, dato che è più facile valutare il conseguimento dei risultati in una prospettiva a breve o a medio termine. 9. MISURE ANTIFRODE Gli articoli 12 e 15 del regolamento (CE) n. 1655/1999 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità, contengono disposizioni antifrode, che figurano altresì in tutte le decisioni della Commissione e nei contratti fra la Commissione e i promotori dei progetti. A norma dell'articolo 12, paragrafo 1, la verifica delle spese e dell'esecuzione dei progetti finanziati ai sensi del regolamento (CE) n. 1655/1999 è effettuata dagli Stati membri e, ove del caso, dalla Commissione, tenendo conto delle disposizioni contrattuali e dei principi di economia e buona gestione finanziaria. A norma dell'articolo 12, paragrafi 4 e 5 del medesimo regolamento, i servizi della Commissione effettuano regolarmente controlli in loco dell'esecuzione dei progetti.