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Document JOC_2001_270_E_0103_01

Proposta modificata di regolamento del Consiglio relativa allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei [COM(2001) 343 def. — 2001/0011(CNS)]

OJ C 270E, 25.9.2001, p. 103–108 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001PC0343

Proposta modificata di regolamento del Consiglio relativa allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) /* COM/2001/0343 def. - CNS 2001/0011 */

Gazzetta ufficiale n. 270 E del 25/09/2001 pag. 0103 - 0108


Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativa allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

RELAZIONE

Il 13 febbraio 2001, la Commissione ha presentato la propria proposta relativa allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei [COM(2000)898 - 2001/0011(CNS)] sulla base dell'articolo 308, il quale prevede l'obbligo di consultare il Parlamento europeo quando si tratti di adottare un regolamento.

Il Parlamento ha emesso un parere in data 17 maggio 2001, proponendo 25 emendamenti, 16 dei quali accolti per intero dalla Commissione e 4 solo in parte [Relazione SCHLEICHER, Documento A5-0167/2001, Processo verbale della seduta del 17 maggio 2001, pp. 29-36].

Gli emendamenti accolti dalla Commissione sono contenuti nella presente proposta modificata.

Alcuni emendamenti adottati dal Parlamento e accolti dalla Commissione aumentano la trasparenza dei finanziamenti da fonti esterne, ma senza entrare nel merito del divieto dei finanziamenti di determinate origini, o proibiscono in modo più chiaro il finanziamento diretto o indiretto dei partiti nazionali (emendamenti 5, 10, 15, 18 e 33).

Altri (emendamenti 19, 20, 58 e, in parte, 35) rendono più severe o chiarificano le procedure di controllo, apportando quindi miglioramenti al testo.

Un'altra serie di emendamenti accolti dalla Commissione si propone di rendere più chiari i fini per i quali potrebbero usati i finanziamenti erogati in conformità del regolamento (prima parte del numero 17, numero 32).

La Commissione ha anche accolto due emendamenti (i numeri 1 e 2) che introducono un riferimento alla Carta dei diritti fondamentali.

La Commissione aveva proposto che un "comitato indipendente di personalità eminenti" si occupasse delle controversie relative al rispetto delle condizioni democratiche fondamentali di cui all'articolo 1 del regolamento. Il Parlamento però ha preferito affidare la composizione di tali controversie al proprio Ufficio di presidenza. La Commissione può accogliere quest'espressione della volontà politica del Parlamento (emendamento 13).

Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativa allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU C

visto il parere del Parlamento europeo [2],

[2] GU C

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 191 del trattato e l'articolo 12, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali riconoscono l'importanza dei partiti politici a livello europeo, ai fini dell'integrazione in seno all'Unione europea, della formazione di una coscienza europea e quale mezzo di espressione della volontà politica dei cittadini.

(2) Occorre prevedere uno statuto, nonché un programma accessibile a tutti i cittadini dell'Unione, dei partiti politici europei e garantire che essi rispettino i diritti fondamentali, i principi di democrazia e dello Stato di diritto, a norma delle disposizioni del trattato e della Carta dei diritti fondamentali, e che dispongano di propri organi.

(3) Una volta riconosciuti, i partiti politici europei devono possedere personalità giuridica.

(4) Occorre prevedere un finanziamento dei partiti politici europei per coprire in parte le loro spese di funzionamento e le spese sostenute per promuovere la democrazia nei paesi candidati all'adesione.

(5) Le condizioni di cui al presente regolamento devono applicarsi, su base di parità, al finanziamento di tutti i partiti politici europei, tenendo conto comunque dell'effettiva rappresentatività all'interno del Parlamento europeo.

(6) In base al principio di sussidiarietà, un finanziamento deve essere concesso soltanto ai partiti sufficientemente rappresentativi a livello europeo, onde evitare la concessione di finanziamenti a partiti solo nazionali o a partiti ai quali sia stato rifiutato un finanziamento a livello nazionale, per mancato rispetto dei principi democratici. Il finanziamento non può sostituire il finanziamento autonomo dei partiti.

(7) Le donazioni e i contributi di ogni altro tipo ai partiti politici europei devono seguire le regole della trasparenza.

(8) In conformità della dichiarazione del Consiglio europeo di Nizza sull'articolo 191 del trattato, il finanziamento dei partiti politici dal bilancio delle Comunità europee non può essere utilizzato per il finanziamento, indiretto o diretto, dei partiti politici a livello di singolo Stato membro.

(9) È opportuno precisare, ai sensi dell'articolo 191 del trattato e degli obiettivi dello statuto approvato, la natura della spese che possono formare oggetto di un finanziamento a norma del presente regolamento.

(10) Gli stanziamenti destinati al finanziamento dei partiti devono essere stabiliti in conformità alla procedura di bilancio annuale.

(11) L'attuazione delle misure previste dal presente regolamento contribuisce alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione nel rispetto delle procedure democratiche. I soli poteri d'azione previsti dal trattato ai fini dell'adozione del presente regolamento sono quelli di cui all'articolo 308.

(12) La validità del presente regolamento deve prendere termine alla scadenza del secondo esercizio di bilancio successivo alla sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 Statuto

I partiti politici europei o le unioni europee permanenti di tali partiti possono depositare presso il Parlamento europeo uno statuto di partito politico europeo (in prosieguo "statuto"), nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) avere sede nell'Unione europea;

b) avere costituito un gruppo politico in seno al Parlamento europeo oppure avere l'intenzione di costituirne uno o di partecipare a un gruppo esistente;

c) rispettare, nei propri programmi e nelle proprie attività, i principi fondamentali, sanciti dal trattato sull'Unione europea, in materia di democrazia, di rispetto dei diritti fondamentali e di Stato di diritto.

Lo statuto definisce in particolare gli organismi responsabili della gestione politica e finanziaria del partito.

I cittadini dell'Unione e tutte le persone fisiche o giuridiche che risiedono o hanno la loro sede sociale in uno Stato membro hanno diritto di accesso agli statuti depositati presso il Parlamento europeo.

L'intenzione di costituire o di partecipare a una formazione politica esistente deve essere manifestata mediante formale dichiarazione da depositare presso il Parlamento europeo.

Articolo 2 Personalità giuridica

I partiti politici europei possiedono personalità giuridica. Essi possono in particolare acquisire ed alienare beni mobili ed immobili nonché comparire in giudizio.

Articolo 3 Controllo dei requisiti

L'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo delibera su ogni contestazione relativa al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1.

Articolo 4Finanziamento

Un finanziamento a carico del bilancio generale delle Comunità europee può essere concesso ai partiti politici europei che abbiano depositato il proprio statuto e rispettino le condizioni seguenti:

a) abbiano eletto rappresentanti, del partito o delle sue componenti nazionali, nel Parlamento europeo, nei parlamenti nazionali o nelle assemblee regionali, in almeno cinque Stati membri; oppure

b) nelle ultime elezioni europee abbiano ottenuto almeno il cinque per cento dei voti, in almeno cinque Stati membri.

I partiti che soddisfano questi requisiti sono tenuti a pubblicare ogni anno il loro bilancio e i loro conti, nonché a dichiarare le loro fonti di finanziamento fornendo un elenco che indichi i donatori e le donazioni effettuate da ogni singolo donatore. Le donazioni anonime non sono assolutamente ammesse.

Articolo 5Natura delle spese

1. I finanziamenti concessi a norma del presente regolamento possono essere utilizzati esclusivamente per spese ai fini dell'attività politica europea ai sensi dell'articolo 191 del trattato, aventi un nesso diretto con gli obiettivi indicati nello statuto. Le spese possono consistere, in particolare, in spese amministrative, spese per attrezzature tecniche, riunioni, studi e informazioni o pubblicazioni, aventi un nesso diretto con gli obiettivi indicati nello statuto.

2. La valutazione dei beni mobili e immobili, nonché il loro ammortamento, devono essere conformi al regolamento (CE) n. 2909/2000 della Commissione [3].

[3] GU L 336 del 30.12.2000, p. 75.

3. Il Parlamento europeo può fornire, contro fattura, sostegno tecnico, locali e interpreti. La materia è disciplinata nei dettagli dall'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo sulla base del principio della parità di trattamento.

4. Nel caso di azioni effettuate congiuntamente dai partiti europei, coi partiti nazionali e altre organizzazioni, occorre che la Corte dei conti europea abbia accesso ai documenti giustificativi relativi alle spese sostenute dai partiti europei.

Articolo 6Esecuzione e controllo

Gli stanziamenti destinati al finanziamento dei partiti sono fissati in conformità alle procedure di bilancio ed eseguiti a norma delle disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

I finanziamenti concessi nel quadro del presente regolamento sono soggetti a controllo a norma delle disposizioni del regolamento finanziario e delle relative disposizioni di esecuzione.

Il controllo è inoltre effettuato in base a una certificazione annuale della contabilità ad opera di un organismo di audit esterno e indipendente. Detta certificazione è trasmessa, entro sei mesi dalla fine dell'esercizio di pertinenza, al Parlamento europeo e alla Corte dei conti.

Ai fini dell'esecuzione dei compiti di controllo, i funzionari debitamente preposti ai servizi competenti possono effettuare in loco qualsiasi missione di controllo reputata necessaria per verificare la legittimità e la regolarità di impiego dei finanziamenti concessi. Nell'esercizio delle loro funzioni, detti servizi possono consultare qualsiasi documento giustificativo e contabile o di altra natura ritenuto utile, e chiedere qualsiasi informazione necessaria per eseguire la propria missione di controllo.

I regolamenti finanziari dei partiti e le procedure di audit interne sono conformi a direttrici stabilite previa consultazione della Corte dei conti europea.

I finanziamenti erogati indebitamente sono restituiti.

I partiti politici beneficiari di pagamenti a carico del bilancio comunitario comunicano alla Corte dei conti, dietro sua richiesta, qualsiasi documento o informazione di cui essa abbia bisogno per esercitare le proprie funzioni.

Articolo 7Ripartizione

In applicazione degli articoli 1, 2 e 4, il finanziamento è ripartito ogni anno come segue:

a) il 15% dell'importo annuale è suddiviso in parti uguali tra i partiti che soddisfano le condizioni stabilite e che ne fanno richiesta debitamente documentata;

b) l'85% è suddiviso tra i partiti europei che hanno eletto rappresentanti nel Parlamento europeo, proporzionalmente al numero degli eletti.

I finanziamenti a carico del bilancio generale delle Comunità europee, compresi quelli previsti dal presente regolamento, possono essere stanziati a favore di un partito politico europeo soltanto a condizione che esso sia in grado di dimostrare che almeno il 25% del suo bilancio è finanziato da fonti diverse dal bilancio generale delle Comunità europee.

Articolo 8Relazione

Entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 9Entrata in vigore e termine di validità

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

La validità del presente regolamento prende termine alla scadenza del secondo esercizio di bilancio successivo alla sua entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

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