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Commercializzazione dei mangimi: le regole dell’Unione europea

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 767/2009: immissione sul mercato e uso dei mangimi

SINTESI

CHE COSA FA IL REGOLAMENTO?

  • Stabilisce le norme relative all’immissione sul mercato e all’uso dei mangimi per animali e animali da compagnia destinati alla produzione di alimenti.
  • Esso fissa inoltre i requisiti legati all’etichettatura, all’imballaggio e alla presentazione.

PUNTI CHIAVE

Mangimi

Il regolamento copre tutte le sostanze o i prodotti, inclusi gli additivi, siano essi lavorati, parzialmente lavorati o non lavorati, destinati all’alimentazione degli animali per via orale.

Si applica indipendentemente dalle altre normative dell’Unione europea (UE) vigenti in materia di alimentazione animale e senza avere alcun effetto su di esse. Il regolamento contempla:

Commercializzazione e uso

I mangimi devono soddisfare le prescrizioni in materia di sicurezza e di commercializzazione. In particolare, essi devono essere:

  • sicuri;
  • privi di effetti nocivi diretti sull’ambiente o sul benessere degli animali;
  • sani, genuini, di qualità leale, adatti all’impiego previsto e di natura commerciabile;
  • etichettati, imballati e presentati conformemente alla legislazione applicabile.

Non devono contenere materiali la cui immissione sul mercato sia soggetta a restrizioni o vietata.

Tracciabilità

Deve essere possibile tracciare i mangimi in tutte le fasi della produzione, della lavorazione e della distribuzione. Gli operatori del settore dei mangimi devono essere in grado di identificare chi ha fornito loro:

  • mangimi;
  • animali destinati alla produzione di alimenti;
  • sostanze destinate o possibilmente destinate a essere aggiunte ai mangimi.

I mangimi destinati o possibilmente destinati all’immissione sul mercato dell’UE devono essere etichettati o identificati in maniera tale da poter essere tracciati.

Etichettatura e presentazione

Questo regolamento stabilisce le disposizioni generali relative all’etichettatura e alla presentazione di tutti i mangimi, come ad esempio l’obbligo di indicare:

  • il tipo di mangime;
  • il nome e l’indirizzo dell’operatore del settore dei mangimi;
  • il numero di riferimento della partita o del lotto;
  • il quantitativo netto;
  • l’elenco degli additivi usati;
  • il tenore di umidità.

L’etichettatura e la presentazione devono essere chiaramente leggibili e indelebili. Non devono indurre l’utilizzatore in errore per quanto concerne l’uso previsto o le caratteristiche dei mangimi.

La Commissione europea ha pubblicato ulteriori consigli per aiutare le aziende in questo senso, come ad esempio:

Imballaggio

Le materie prime per mangimi e i mangimi composti devono essere immessi sul mercato all’interno di imballaggi o recipienti sigillati. Tuttavia, alcuni mangimi possono essere commercializzati sfusi o in imballaggi o recipienti non sigillati. Questi includono:

  • materie prime per mangimi;
  • miscele di grani e frutti interi;
  • consegne di mangimi composti tra produttori;
  • mangimi sotto forma di blocchi o rulli da leccare.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

È entrato in vigore il 21 settembre 2009.

CONTESTO

«Alimentazione animale: la commercializzazione dei mangimi» sul sito web della Commissione europea

ATTO

Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (GU L 229 del 1.9.2009, pagg. 1-28)

Le modifiche successive al regolamento (CE) n. 767/2009 sono state integrate nel testo di base. La presente versione consolidata ha solo valore documentale.

ATTI COLLEGATI

Regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013, concernente il catalogo delle materie prime per mangimi (GU L 29 del 30.1.2013, pagg. 1-64)

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 24.07.2022

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