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Eradicazione della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 1005/2008: regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento istituisce un regime dell’Unione europea (UE) per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nelle acque comunitarie e internazionali.
  • Il regolamento affianca il sistema di controllo della pesca per il controllo, l’ispezione e l’osservanza da parte delle autorità nazionali delle norme della politica comune della pesca.

PUNTI CHIAVE

  • Si presume che un peschereccio sia impegnato nella pesca INN qualora ricada in una delle seguenti categorie:
    • non possiede una valida licenza di pesca;
    • non rispetta gli obblighi in materia di registrazione o dichiarazione dei dati relativi alle catture o dei dati connessi;
    • pesca in una zona di divieto*, durante un periodo di divieto*, senza disporre di un contingente o dopo averlo esaurito o al di là della profondità consentita*;
    • pratica la pesca di specie non autorizzate;
    • utilizza attrezzi da pesca non autorizzati o non conformi;
    • falsifica o occulta le sue marcature, la sua identità o la sua immatricolazione;
    • occulta, manomette o elimina elementi di prova relativi a un’indagine;
    • ostacola l’attività degli ispettori;
    • imbarca, trasborda o sbarca pesci di taglia inferiore alla taglia minima;
    • effettua trasbordi o partecipa a operazioni di pesca congiunte con pescherecci presenti nella lista INN;
    • esercita, nella zona di competenza di una organizzazione regionale per la pesca (ORGP), attività di pesca non conformi alle misure di conservazione e di gestione di tale organizzazione e batte bandiera di uno Stato che non è parte di tale organizzazione o non coopera con essa come stabilito da tale organizzazione;
    • è un peschereccio privo di nazionalità.
  • Il regolamento stabilisce una serie di misure per bloccare l’ingresso dei prodotti della pesca INN nel mercato dell’UE.

Porti designati

  • Solo le strutture portuali designate dai paesi dell’UE possono far entrare pescherecci da paesi extra-UE.
  • Gli sbarchi e i trasbordi* di prodotti della pesca dai pescherecci di paesi dell’UE ed extra-UE, che sono vietati in mare, devono avvenire solo nei porti designati.

Ispezioni in porto

Il paese dell’UE dove è situato il porto, è responsabile del controllo dei prodotti della pesca importati nell’UE. Esso attesterà che detti prodotti siano legali e che il peschereccio sia in regola, ovvero possieda le licenze e i permessi richiesti, e rispetti le quote di pesca.

Certificati di cattura

Il certificato di cattura garantisce che i prodotti importati nell’UE non provengano dalla pesca INN. Tali certificati sono rilasciati dal paese in cui il peschereccio è registrato (stato di bandiera) e accompagnano i prodotti della pesca lungo tutta la catena dell’approvvigionamento per facilitare i controlli.

Sospetta pesca INN

  • La Commissione europea:
    • identificherà i pescherecci per i quali sono state ottenute informazioni tali da sospettare che essi siano impegnati nella pesca INN;
    • comunicherà agli stati di bandiera (ovvero i paesi extra-UE e i paesi dell’UE) nel caso di identificazione dei loro pescherecci;
    • trasmetterà tale informazione a tutti i paesi dell’UE.
  • Inoltre redigerà un elenco dei pescherecci impegnati nella pesca INN. Le procedure relative alla stesura dell’elenco prevedono misure di salvaguardia e dispositivi di ricorso per garantire un trattamento equo dei pescherecci e dei paesi coinvolti.

Paesi extra-UE non cooperanti

La Commissione identificherà altresì i paesi extra-UE che non collaborano nella lotta alla pesca INN. Un paese extra-UE può essere identificato come non cooperante se non assolve agli obblighi di stato di bandiera, stato di approdo, stato costiero o stato di commercializzazione, adottando misure atte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN.

Sanzioni

  • I paesi dell’UE devono applicare sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti di persone fisiche o giuridiche impegnate in attività di pesca INN.
  • La sanzione massima è di almeno cinque volte il valore dei prodotti della pesca ottenuti.
  • In caso di infrazione grave reiterata entro un periodo di cinque anni, i paesi dell’UE impongono una sanzione massima pari almeno a otto volte il valore dei prodotti della pesca ottenuti commettendo l’infrazione.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

È in vigore dal 1o gennaio 2010.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

* TERMINI CHIAVE

Zona di divieto: una zona vietata alla pesca commerciale per consentire il ripopolamento degli stock.

Periodo di divieto: periodo dell’anno in cui la pesca è vietata per consentire il ripopolamento degli stock.

Profondità non consentita: una profondità al di là della quale la pesca non è consentita per consentire il ripopolamento degli stock in acque profonde.

Trasbordo: il trasferimento di una cattura da un peschereccio più piccolo ad uno più grande che a sua volta lo incorpora in un lotto di spedizione.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1-32)

Rettifica del regolamento n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008) (GU L 22 del 26.1.2011, pag. 8)

Le modifiche successive al regolamento (CE) n. 1005/2008 sono state integrate nel testo di base. La presente versione consolidata ha solo valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Autorizzazione alla pesca

Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33-44).

Imbarcazioni impegnate nella pesca INN

Regolamento (UE) n. 468/2010 della Commissione, del 28 maggio 2010, che stabilisce l’elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 131 del 29.5.2010, pag. 22-26).

Si veda la versione consolidata.

Autorità competenti per i certificati di cattura

Elenco degli Stati membri ed autorità competenti ai sensi degli articoli 15 paragrafo 2, 17 paragrafo 8 e 21 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (GU C 320 del 24.12.2009, pag. 17-20)

Porti designati

Elenco dei porti negli Stati membri dell’UE in cui sono consentiti sbarchi e trasbordi di prodotti della pesca e servizi portuali accessibili ai pescherecci di paesi terzi, ai sensi dell’articolo 5 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (GU C 320 del 24.12.2009, pag. 13–16)

Ultimo aggiornamento: 11.10.2016

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