Regole tecniche nazionali e libera circolazione delle merci
SINTESI DEL:
Regolamento (CE) n. 764/2008 - procedure relative all’applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro paese dell’UE
QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?
- Esso è volto a migliorare la libera circolazione delle merci nell’UE.
- Stabilisce le norme e le procedure cui devono attenersi le autorità dei paesi dell’UE quando adottano o si propongono di adottare una decisione che potrebbe ostacolare la libera circolazione di un prodotto legalmente commercializzato in un altro paese dell’UE e non disciplinato dalle regole armonizzate a livello comunitario.
PUNTI CHIAVE
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle decisioni amministrative fondate su una regola tecnica che produca direttamente o indirettamente uno dei seguenti effetti:
- il divieto di immettere sul mercato un prodotto;
- la modifica di quel prodotto o l’effettuazione di prove supplementari per poterlo immettere sul mercato;
- il ritiro di quel prodotto dal mercato.
Il regolamento non si applica:
Procedure
Il regolamento disciplina la valutazione della conformità dei prodotti alle regole tecniche nazionali. Le autorità competenti dei paesi dell’UE devono rispettare alcune regole e procedure riguardanti:
- la raccolta d’informazioni sul prodotto in questione;
- il riconoscimento di certificati o rapporti di prova rilasciati da un organismo di valutazione della conformità accreditato conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008 (accreditamento e vigilanza del mercato): I paesi dell’UE non possono rifiutare certificati o rapporti di prova per motivi relativi alla competenza di tale organismo;
- la valutazione dell’esigenza di applicare una regola tecnica: la decisione deve essere motivata sulla base di elementi tecnici o scientifici da cui risulti la proporzionalità della misura prevista, viene notificata all’impresa in questione e può essere impugnata;
- la sospensione temporanea della commercializzazione di un prodotto: essa è vietata durante la procedura di valutazione, salvo in caso di rischio grave o se il prodotto è oggetto di un divieto in un paese dell’UE per motivi di moralità o di pubblica sicurezza.
Punti di contatto prodotti
Ciascun paese dell’UE deve designare uno o più punti di contatto prodotti sul proprio territorio e comunicarne gli estremi alla Commissione europea e agli altri paesi dell’UE. Questi punti forniscono informazioni su:
- le regole tecniche applicabili nel territorio in cui sono stabiliti;
- gli estremi delle autorità competenti;
- i mezzi di ricorso esperibili.
Relazioni e riesame
Ogni anno i paesi dell’UE devono inviare alla Commissione una relazione sull’applicazione del regolamento. Quest’ultima riesaminerà ogni cinque anni l’applicazione del regolamento e pubblicherà un elenco dei prodotti che non sono soggetti alla normativa comunitaria di armonizzazione.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
È stato applicato dal 13 maggio 2009.
CONTESTO
La presente direttiva abroga e sostituisce la direttiva 3052/95/CE.
Per maggiori informazioni, si consulti:
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all’applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 21).
Ultimo aggiornamento: 01.08.2018