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Fondo europeo per la pesca

Il regolamento istituisce un nuovo Fondo europeo per la pesca (FEP) per il periodo 2007-2013. Il Fondo prevede un aiuto finanziario per agevolare l'applicazione della riforma del 2002 della politica comune della pesca (PCP) e sostenere le necessarie ristrutturazioni correlate all'evoluzione del settore.

ATTO

Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca [Cfr. Atto(i) modificatore(i)].

SINTESI

Il Fondo europeo per la pesca (FEP) deve contribuire alla realizzazione degli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) ossia deve garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine. A tal fine, il Fondo può accordare un sostegno finanziario inteso a:

  • garantire la stabilità delle attività di pesca e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche;
  • ridurre la pressione sugli stock equilibrando le capacità della flotta comunitaria rispetto alle risorse disponibili;
  • promuovere lo sviluppo sostenibile della pesca nelle acque interne;
  • potenziare lo sviluppo di imprese economicamente redditizie nel settore ittico e la competitività delle strutture destinate a garantire lo sfruttamento delle risorse;
  • favorire la tutela dell’ambiente e la conservazione delle risorse marine;
  • incentivare lo sviluppo sostenibile e migliorare le condizioni di vita nelle zone in cui vengono praticate attività nel settore della pesca;
  • promuovere la parità di genere tra gli addetti del settore della pesca.

Assi prioritari

Il FEP si articola intorno a cinque assi prioritari.

  • Misure a favore dell’adeguamento della flotta peschereccia comunitariaUn aiuto finanziario può essere concesso ai pescatori e ai proprietari di un peschereccio interessati dalle misure adottate per contrastare l'eccessivo sfruttamento delle risorse o tutelare la salute pubblica, nonché per il ritiro temporaneo o permanente di pescherecci, la formazione, la riconversione professionale o il prepensionamento dei pescatori. A parte quelle destinate alla demolizione, le imbarcazioni oggetto di ritiro permanente possono essere assegnate ad attività diverse dalla pesca o alla creazione di barriere artificiali. Il FEP può contribuire al miglioramento delle condizioni di lavoro, della qualità dei prodotti, dell'efficienza energetica e della selettività della cattura. Esso può altresì erogare contributi per la sostituzione dei motori, nonché per la concessione di indennità una tantum ai pescatori interessati da un arresto definitivo dell'attività di pesca e di premi ai giovani pescatori che intendono acquistare il loro primo peschereccio. Tuttavia gli aiuti finanziari non possono in alcun caso comportare un aumento della capacità di cattura o della potenza motrice della nave.
  • Acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazioneIl FEP favorisce l'acquisizione e l'utilizzo di attrezzature e di tecniche atte a ridurre l'impatto ambientale della produzione dell’acquacoltura e a migliorare la qualità dei prodotti e le condizioni in materia di igiene e di salute umana o animale. Gli aiuti sono riservati alle micro, piccole e medie imprese, nonché ad alcune grandi imprese con meno di 750 impiegati o un fatturato inferiore a 200 milioni di euro. Viene tuttavia data priorità alle microimprese e alle piccole imprese.
  • Azioni collettiveAlcune azioni collettive possono beneficiare di un aiuto a titolo del FEP a condizione che contribuiscano allo sviluppo sostenibile o alla conservazione di risorse, al miglioramento dei servizi offerti dai porti pescherecci, al potenziamento dei mercati dei prodotti della pesca o alla promozione di partenariati tra esperti e professionisti del settore della pesca.
  • Sviluppo sostenibile delle zone di pescaIl FEP sostiene le misure e le iniziative finalizzate alla diversificazione e al potenziamento dello sviluppo economico nelle zone di pesca colpite dal declino delle attività alieutiche.
  • Assistenza tecnicaIl Fondo può finanziare le azioni di preparazione, monitoraggio, sostegno amministrativo e tecnico, valutazione, audit e controllo necessarie per l’attuazione del presente regolamento.

Programmazione

Una delle principali finalità del FEP è semplificare l'assegnazione e la gestione dei Fondi. Per essere ammessi a beneficiare di un aiuto a titolo del Fondo europeo per la pesca, gli Stati membri devono presentare alla Commissione un piano strategico e un programma operativo.

Il piano strategico nazionale stabilisce gli obiettivi e le priorità nazionali per l'attuazione della PCP. Entro il 31 dicembre 2011 la Commissione avvierà un dibattito con gli Stati membri al fine di valutare i progressi compiuti nell'attuazione dei piani strategici sulla base delle conclusioni delle valutazioni intermedie.

I piani strategici servono come base per elaborare dei programmi operativi volti ad attuare le politiche e le priorità per le quali è previsto un cofinanziamento del FEP. La Commissione approva detti programmi mediante decisione, dopo averne verificato la conformità agli obiettivi del FEP. All’occorrenza essa può chiedere un adeguamento del programma operativo.

I programmi operativi vengono sottoposti a tre valutazioni. Agli Stati membri competono le valutazioni preliminari e intermedie, mentre la Commissione realizza la valutazione finale. Per il finanziamento delle valutazioni può essere utilizzata la dotazione riservata all'assistenza tecnica.

Competenze

Il regolamento definisce le competenze degli Stati membri e della Commissione in relazione al FEP. Agli Stati membri compete in particolare l'obbligo di informare il pubblico, i potenziali beneficiari e le parti interessate delle possibilità offerte dal FEP, in modo da garantire la trasparenza degli interventi del Fondo, e valorizzare il ruolo della Comunità.

Quadro finanziario

Il FEP ha una dotazione di 4 304 milioni di euro per il periodo 2007-2013. Durante questo periodo, la Commissione propone di assegnare in media 615 milioni di euro all’anno agli Stati membri che hanno deciso di beneficiare degli aiuti del FEP (tutti gli Stati membri eccetto il Lussemburgo).

Gli importi vengono suddivisi tra gli Stati membri secondo l’importanza del settore della pesca, il numero di addetti e gli adeguamenti ritenuti necessari per la pesca e per la continuità delle attività.

Ad eccezione di talune spese effettuate dalla Commissione e rimborsate al 100 % dal FEP, il contributo massimo del Fondo è sempre calcolato in relazione alla spesa pubblica totale. Esso varia in funzione degli assi prioritari ed è più elevato nelle regioni più svantaggiate e nei nuovi Stati membri, che rientrano cioè nel nuovo obiettivo di convergenza nell'ambito dei Fondi strutturali. Inoltre l'intensità dell'aiuto pubblico autorizzato per operazione finanziata varia in funzione degli stessi parametri (cfr. allegato II del presente regolamento).

Il regolamento stabilisce norme in materia di ammissibilità delle spese (articolo 55), gestione finanziaria, rettifiche finanziarie, stanziamenti di bilancio e rimborso. Esso istituisce un comitato del Fondo europeo per la pesca incaricato di assistere la Commissione nella gestione del FEP.

La partecipazione dell’Unione non può essere superiore al contributo pubblico e al massimale dell’intervento del FEP per ciascun asse prioritario e ciascun obiettivo. Sono tuttavia possibili deroghe a fronte di richeste scritte di uno Stato membro e in determinate condizioni (vedasi articolo 76).

Gestione, sorveglianza e controllo

Per poter presentare domande di pagamento gli Stati membri sono tenuti a designare:

  • un'autorità di gestione del programma incaricata di selezionare e controllare le operazioni finanziate;
  • un'autorità di certificazione incaricata di certificare che le spese sono state effettuate nel rispetto delle norme comunitarie;
  • un'autorità di audit incaricata di verificare il corretto funzionamento delle autorità di gestione e di certificazione;
  • un comitato di sorveglianza, al quale partecipa un rappresentante della Commissione con funzione consultiva, incaricato di valutare i progressi verso il conseguimento degli obiettivi del programma operativo.

Ogni anno le autorità di gestione devono presentare alla Commissione una relazione annuale sulla quale la Commissione formula le proprie osservazioni. La Commissione elabora una sintesi delle relazioni e la integra nella propria relazione annuale che trasmette al Parlamento, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Gli Stati membri devono inoltre presentare, anteriormente al 31 marzo 2017, una relazione finale sull'attuazione del programma operativo.

Contesto

Il FEP è il nuovo strumento di programmazione della pesca nell'ambito delle prospettive finanziarie dell’UE per il periodo 2007-2013; esso sostituisce lo Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP).

Come per gli altri Fondi europei, il FEP riflette i principi del nuovo approccio orientato alla semplificazione, alla trasparenza, alla pianificazione strategica e a una maggiore responsabilità degli Stati membri riguardo alla scelta e all’attuazione dei Fondi. Per il finanziamento delle spese realizzate nell'ambito della PCP, il FEP rappresenta uno dei due strumenti disponibili.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 1198/2006

4.9.2006

-

GU L 223 del 15.8.2006

Atto(i) modificatore(i)

Entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 387/2012

16.5.2012

-

GU L 129 del 16.5.2012

Le modifiche e correzioni successive al regolamento (CE) n. 1198/2006 sono state integrate nel testo di base.

ATTI COLLEGATI

Decisione 2008/693/CE della Commissione, del 13 agosto 2008, recante modifica della decisione C(2006) 4332, che fissa, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, una ripartizione annuale indicativa per Stato membro degli stanziamenti d’impegno comunitari del Fondo europeo per la pesca [Gazzetta ufficiale L 229 del 28.8.2008].

Ultima modifica: 13.01.2013

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