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FESR: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Il regolamento precisa il campo d'intervento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per il periodo 2000-2006. Esso mira a promuovere la coesione economica e sociale attraverso la correzione dei principali squilibri regionali e la partecipazione allo sviluppo e alla riconversione delle regioni, garantendo al tempo stesso una sinergia con gli interventi degli altri Fondi strutturali.

ATTO

Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale [Gazzetta ufficiale L 213 del 13.08.1999].

SINTESI

Ambito e compiti

Il regolamento (CE) n. 1783/1999 rientra nel contesto globale introdotto con il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (regolamento generale). Esso dispone l'intervento del FESR nell'ambito degli obiettivi 1 e 2, delle iniziative comunitarie a favore della cooperazione transnazionale, transfrontaliera e interregionale (Interreg III) e del rilancio economico e sociale delle città e dei quartieri in crisi (Urban II) e a sostegno di azioni innovatrici e misure di assistenza tecnica, contemplate dal regolamento generale.

Onde ridurre lo scarto tra i livelli di sviluppo delle diverse regioni ed il ritardo delle regioni o isole svantaggiate, comprese le zone rurali, il FESR contribuisce ad uno sviluppo armonioso, equilibrato e durevole delle attività economiche, ad un grado elevato di competitività, ad un alto livello occupazionale e di protezione ambientale e alla parità tra uomini e donne.

Campo d'applicazione

Per svolgere i suoi compiti a favore dello sviluppo regionale, il FESR partecipa al finanziamento delle seguenti misure:

  • investimenti produttivi che permettano di creare o salvaguardare posti di lavoro durevoli;
  • investimenti nel settore delle infrastrutture che contribuiscano, nelle regioni dell'obiettivo 1, allo sviluppo, all'adeguamento strutturale, alla creazione ed alla salvaguardia dell'occupazione, e, in tutte le regioni ammissibili, alla diversificazione, al rilancio, all'integrazione e al rinnovamento di aree economiche e comprensori industriali in declino, di aree urbane degradate, di zone rurali e di quelle dipendenti dalla pesca. Questi investimenti possono anche riguardare lo sviluppo delle reti transeuropee nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia nelle regioni dell'obiettivo 1;
  • sviluppo del potenziale endogeno attraverso misure di sostegno alle iniziative per lo sviluppo locale e l'occupazione nonché alle attività delle piccole e medie imprese: tali aiuti riguardano i servizi in favore delle aziende, il trasferimento di tecnologie, lo sviluppo di idonei strumenti di finanziamento, gli aiuti diretti agli investimenti, la realizzazione d'infrastrutture zonali e gli incentivi alle strutture di servizi zonali;
  • investimenti per l'istruzione e la sanità, unicamente nell'ambito dell'obiettivo 1.

I settori sostenuti da queste misure sono in particolare lo sviluppo dell'ambiente produttivo, la ricerca e lo sviluppo tecnologico e della società dell'informazione, la protezione e il miglioramento dell'ambiente, la parità tra uomini e donne nel campo dell'occupazione, la cooperazione transnazionale, transfrontaliera, transnazionale e interregionale.

Secondo il regolamento generale, l'iniziativa comunitaria Interreg III e le azioni innovatrici (studi, progetti pilota e scambi di esperienze) nel campo dello sviluppo regionale o locale sono finanziate unicamente dal FESR. Tuttavia, il campo d'applicazione di tale Fondo potrà essere esteso a quello di altri Fondi strutturali per coprire misure necessarie alla realizzazione dei programmi d'iniziativa o del progetto pilota in questione.

Modalità d'applicazione

Potranno essere adottate delle modalità d'applicazione del regolamento FESR previo parere del Comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni.

Altre disposizioni

Il presente regolamento abroga il regolamento (CEE) n. 4254/88 a decorrere dal 1° gennaio 2000. Si prevede di riesaminarlo entro il 31 dicembre 2006.

Atto

Datadi entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Regolamento CE 1260/1999

16.08.1999

-

ATTI CONNESSI

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2004, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale [COM(2004) 495 def.].

Questo documento propone l'abrogazione del presente regolamento.

Proposta di regolamento del Consiglio, del 14 luglio 2004, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione [COM(2004) 492 def.].

AZIONI INNOVATRICI DEL FESR

Comunicazione della Commissione del 31 gennaio 2001: "Le regioni nella nuova economia. Orientamenti relativi alle azioni innovative del FESR nel periodo 2000-2006" [COM(2001) 60 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale] La comunicazione (esdeenfr), basata sull'articolo 22 del regolamento n. 1260/99 del Consiglio, pone come obiettivo delle azioni innovative (studi, progetti pilota e scambi di esperienze), alle quali partecipa il FESR, il potenziamento della competitività europea riducendo il divario tra le regioni, promuovendo l'innovazione, la RST e l'utilizzazione delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Essa si iscrive pertanto nella nuova strategia europea, approvata nel Consiglio europeo di Lisbona (23-24 marzo 2000), intesa a rafforzare l'occupazione, la competitività economica e la coesione sociale nel quadro di un'economia fondata sulla conoscenza.

Le azioni innovative del periodo 2000-2006 devono pertanto essere incentrate su tre tematiche prioritarie:

  • l'economia regionale fondata sulla conoscenza e sull'innovazione tecnologica: aiutare le regioni svantaggiate a potenziare il loro ricorso alla tecnologia;
  • la società dell'informazione al servizio dello sviluppo regionale (e Europa-Regio);
  • l'identità regionale e lo sviluppo sostenibile: promuovere la coesione e la competitività regionale mediante un'impostazione integrata delle attività economiche, ambientali e sociali.

L'attuazione delle azioni innovative dovrebbe inoltre consentire:

  • il miglioramento della qualità degli interventi nell'ambito dei programmi degli obiettivi 1 e 2 ai quali partecipa il FESR;
  • la valorizzazione e il potenziamento del partenariato regionale pubblico-privato;
  • lo sfruttamento delle sinergie tra la politica regionale e le altre politiche comunitarie;
  • gli scambi tra regioni e l'apprendimento collettivo grazie al raffronto e alla divulgazione delle migliori pratiche.

Le azioni innovative sono inserite in programmi regionali specifici, la cui strategia è definita da un comitato direttivo nel rispetto del principio del partenariato regionale. Le proposte dei programmi devono essere presentate alla Commissione entro il 31 maggio di ogni anno dal 2001 al 2005; la Commissione provvede a selezionare quelli che saranno cofinanziati dal FESR.

Alle azioni innovative è riservata una dotazione di 400 milioni di euro, pari allo 0,4 dello stanziamento annuale assegnato al FESR. Il cofinanziamento potrà coprire:

  • fino all'80 % dei costi nelle regioni dell'obiettivo 1;
  • fino al 50 % dei costi, o al 60 % qualora le azioni innovative presentino un interesse comunitario, nelle regioni dell'obiettivo 2.

Per motivi di coerenza sarebbe preferibile che i responsabili del pagamento e del controllo dei programmi di azioni innovative fossero gli stessi designati nel quadro dei programmi degli obiettivi 1 e 2.

Programmazione conformemente al regolamento generale (CE) n. 1260/1999.

See also

Per ulteriori informazioni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR):

Sito della direzione generale responsabile della politica regionale.

Ultima modifica: 29.03.2007

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