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Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea - Lotta contro la frode

Dal 1995, è in vigore una convenzione che mira a tutelare penalmente gli interessi finanziari dell’Unione europea (UE) e dei suoi contribuenti. Nel corso degli anni, la Convenzione sulla protezione degli interessi finanziari delle Comunità europee è stata integrata da una serie di protocolli.

ATTO

Atto del Consiglio, del 26 luglio 1995, che stabilisce la convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48-57)

SINTESI

Dal 1995, è in vigore una convenzione che mira a tutelare penalmente gli interessi finanziari dell’Unione europea (UE) e dei suoi contribuenti. Nel corso degli anni, la Convenzione sulla protezione degli interessi finanziari delle Comunità europee è stata integrata da una serie di protocolli.

CHE COSA FA QUESTA CONVENZIONE?

La Convenzione e i suoi protocolli

  • forniscono una definizione giuridica armonizzata di frode;
  • impongono ai loro firmatari di adottare sanzioni penali in caso di frode.

PUNTI CHIAVE

I paesi dell’UE devono introdurre sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive per affrontare le frodi a danno degli interessi finanziari dell’UE.

La convenzione distingue tra le frodi in materia di spese e le frodi in materia di entrate.

  • Esempi di frode in materia di spese comprendono qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa a:
    • l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio dell’UE;
    • la mancata comunicazione di un’informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto;
    • la distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi.
  • Esempi di frode in materia di entrate comprendono qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa a:
    • l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua la diminuzione illegittima di risorse del bilancio dell’UE;
    • la mancata comunicazione di un’informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto;
    • la distrazione di un beneficio lecitamente ottenuto (per esempio, l’uso improprio dei pagamenti fiscali legalmente ottenuti) cui consegua lo stesso effetto.

Nei casi di frode grave, tali sanzioni devono includere pene privative della libertà che possono dar luogo all’estradizione in alcuni casi.

Il primo protocollo della convenzione, adottato nel 1996, distingue tra corruzione «attiva» * e corruzione «passiva» * di pubblici ufficiali. Definisce anche un «ufficiale» (sia a livello nazionale che comunitario) e armonizza le sanzioni per reati di corruzione.

Responsabilità delle persone giuridiche

Ogni paese dell’UE deve adottare una legislazione affinché i dirigenti d’impresa o qualsiasi persona che eserciti il potere di decisione o di controllo all’interno di un’impresa (ovvero una persona giuridica) possano essere dichiarati penalmente responsabili. Il secondo protocollo, adottato nel 1997, ha ulteriormente chiarito la convenzione per quanto riguarda le questioni legate alla responsabilità delle persone giuridiche, alla confisca e al riciclaggio di denaro.

Tribunali nazionali

Nel 1996, è stato adottato un protocollo che attribuisce una competenza interpretativa alla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE). Questo protocollo permette ai giudici nazionali, in caso di dubbio su come interpretare la convenzione e i suoi protocolli, di adire alla Corte di giustizia dell’Unione europea per pronunciarsi in via pregiudiziale.

Ogni paese dell’UE deve adottare le misure necessarie per stabilire la propria competenza giurisdizionale sugli illeciti stabiliti conformemente ai suoi obblighi ai sensi della convenzione.

Casi di frode che coinvolgono due o più paesi

Se una frode costituisce un illecito penale e riguarda almeno due paesi dell’UE, i paesi devono collaborare in modo effettivo all’inchiesta, ai procedimenti giudiziari e all’esecuzione delle sanzioni imposte per esempio per mezzo dell’assistenza giudiziaria, dell’estradizione, del trasferimento dei procedimenti o dell’esecuzione delle sentenze pronunciate in un altro paese dell’UE.

Controversie fra paesi dell’UE

In caso di controversia in merito all’interpretazione o all’applicazione della convenzione, il caso deve prima essere esaminato in sede di Consiglio. Se il Consiglio non trova una soluzione entro sei mesi, una parte in causa può adire la Corte di giustizia dell’Unione europea. La Corte di giustizia è competente anche per le controversie tra i paesi dell’UE e la Commissione europea.

A PARTIRE DA QUANDO SI È APPLICATA LA CONVENZIONE?

La convenzione è entrata in vigore il 17 ottobre 2002, unitamente al suo primo protocollo e al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia. Il secondo protocollo è entrato in vigore il 19 maggio 2009.

La convenzione e i suoi protocolli sono aperti alla firma di qualsiasi paese che entri a far parte dell’UE.

Per ulteriori informazioni, consultare l’Ufficio europeo per la lotta antifrode.

TERMINI CHIAVE

* Corruzione attiva: un reato commesso da un pubblico ufficiale che dà o promette una tangente.

* Corruzione passiva: un reato commesso da un pubblico ufficiale che riceve una tangente.

ATTI COLLEGATI

Atto del Consiglio, del 27 settembre 1996, che stabilisce un protocollo alla convenzione relativa agli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 313 del 23.10.1996, pag. 1-10)

Atto del Consiglio, del 29 novembre 1996, che stabilisce, sulla base dell’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea, il protocollo concernente l’interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia e delle Comunità europee, della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 151 del 20.5.1997, pag. 1-14)

Atto del Consiglio, del 19 giugno 1997, che stabilisce il secondo protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 221 del 19.7.1997, pag. 11-22)

Decisione 2008/40/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007, relativa all’adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione, elaborata in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, al protocollo del 27 settembre 1996, al protocollo del 29 novembre 1996, e al secondo protocollo del 19 giugno 1997 (GU L 9 del 12.1.2008, pag. 23-24)

Ultimo aggiornamento: 24.08.2015

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