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Condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (fino a marzo 2011)

Il presente regolamento mira a stabilire norme eque per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, rafforzando così la concorrenza nel mercato interno dell’energia elettrica, in considerazione delle caratteristiche dei mercati nazionali e regionali. L'obiettivo è promuovere gli scambi transfrontalieri di elettricità, che sono ancora poco sviluppati rispetto ad altri settori dell’economia, attraverso la definizione di norme di base in materia di accesso alla rete per le transazioni transfrontaliere.

ATTO

Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica [Cfr. atti modificativi].

SINTESI

Il regolamento mira a promuovere gli scambi transfrontalieri di elettricità attraverso la creazione di un meccanismo di compensazione per i flussi transfrontalieri di energia elettrica e la definizione di principi armonizzati in materia di oneri di trasmissione transfrontaliera e l’assegnazione delle capacità disponibili di interconnessione tra sistemi nazionali di trasmissione.

Meccanismo di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione

I gestori del sistema di trasmissione ricevono una compensazione per i costi sostenuti per effetto del vettoriamento sulle loro reti di flussi transfrontalieri di energia elettrica. La compensazione è versata dai gestori dei sistemi nazionali di trasmissione da cui hanno origine i flussi transfrontalieri. Le compensazioni ricevute dai gestori per vettoriare i flussi transfrontalieri saranno calcolate in base ai costi dell’infrastruttura «utilizzata» per detti flussi.

I corrispettivi di accesso alle reti applicati dai gestori della rete sono trasparenti, tengono conto della necessità di garantire la sicurezza della rete e danno riscontro ai costi effettivi sostenuti.

Informazioni sulle capacità di interconnessione

I gestori del sistema di trasmissione provvedono a porre in essere meccanismi di coordinamento e di scambio di informazioni per garantire la sicurezza delle reti nel contesto della gestione della congestione. I problemi di congestione della rete sono risolti con soluzioni non discriminatorie, vale a dire metodi che non comportano una selezione tra i contratti di singoli soggetti partecipanti al mercato.

Principi generali di gestione della congestione

I soggetti partecipanti al mercato informano i gestori del sistema di trasmissione interessati, in un periodo di tempo ragionevole prima del relativo periodo di esercizio di trasmissione, se intendono utilizzare la capacità assegnata. Qualsiasi capacità assegnata che non è utilizzata è riassegnata al mercato in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria.

Nuovi interconnector

I nuovi interconnector per corrente continua possono beneficiare, a rigorose condizioni, di un’esenzione. In tale contesto, la Commissione deve controllare le decisioni degli Stati membri in materia di deroghe e la maniera restrittiva di interpretare tali disposizioni.

Orientamenti

Gli orientamenti specificano in particolare:

  • metodologie dettagliate volte a determinare la quantità dei flussi transfrontalieri vettoriati e a designare il volume di detti flussi;
  • il trattamento dettagliato nel contesto del meccanismo di compensazione tra GST dei flussi di energia elettrica che hanno origine o terminano in paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE);
  • appropriati ed efficaci segnali differenziati per località armonizzati a livello europeo.

Informazioni e riservatezza

Gli Stati membri e le autorità di regolamentazione forniscono alla Commissione, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie. La Commissione stabilisce un termine ragionevole entro il quale vanno comunicate le informazioni tenendo conto della complessità delle informazioni richieste e dell’urgenza delle stesse. La Commissione non divulga le informazioni acquisite in quanto sono protette dal segreto professionale.

Sanzioni

Gli Stati membri determinano le regole sulle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano ogni provvedimento necessario per assicurare l’applicazione delle sanzioni stesse. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 1° luglio 2004.

Riferimenti

Atto

Entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 1228/2003

4.8.2003

1.7.2004

GU L 176 del 15.7.2003

Atto(i) modificatore(i)

Entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 1223/2004

2.7.2004

-

GU L 312 dell’11.11.2006

Le successive modifiche e correzioni al regolamento (CE) n. 1228/2003 sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata ha unicamente un valore documentale.

ATTI COLLEGATI

Regolamento (UE) n. 838/2010 della Commissione, del 23 settembre 2010, che adotta orientamenti relativi ai meccanismi di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione e ad un’impostazione di regolamentazione comune dei corrispettivi di trasmissione (Testo rilevante ai fini del SEE).

Il presente regolamento fissa i parametri relativi alla creazione di un meccanismo di compensazione tra i gestori del sistema di trasmissione (meccanismo ICT). Questi ultimi ricevono una compensazione per i costi relativi al vettoriamento di flussi transfrontalieri di elettricità sulla loro rete.

I gestori del sistema di trasmissione contribuiscono al fondo ITC in proporzione al valore assoluto dei flussi netti verso e dall’insieme dei sistemi nazionali di trasmissione.

Il presente regolamento fissa inoltre i corrispettivi medi annui versati dai produttori di energia elettrica per la trasmissione.

Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE [Gazzetta ufficiale L 211 del 14.8.2009].

Ultima modifica: 28.10.2010

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