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Disciplina europea degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico
L’obiettivo della seguente disciplina è di assicurare che gli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico siano compatibili con la definizione di servizio di interesse economico generale.
ATTO
Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico [Gazzetta ufficiale C 297 del 29.11.2005].
SINTESI
La compensazione degli obblighi di servizio pubblico copre i costi sostenuti dalle imprese incaricate dell'assolvimento di obblighi di servizio stabiliti dalle autorità pubbliche di un paese dell’Unione europea.
Nel corso degli anni, sia la Commissione che la Corte di giustizia europea hanno definito:
L’obiettivo della disciplina in materia è di fissare regole e principi che definiscono a quali condizioni le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico che non rientrano nel campo d'applicazione della decisione 2005/842/CE sono compatibili con l’articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) (ex articolo 86, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea (TCE)). Questa disciplina è applicabile a tutte le attività contemplate dal trattato TFUE, ad eccezione del settore dei trasporti e del settore del servizio pubblico di radiodiffusione.
Poiché i paesi dell’Unione europea dispongono di un ampio margine di discrezionalità per quanto riguarda la natura dei servizi che possono essere definiti di interesse economico generale (SIEG), la Commissione ha il compito di vigilare affinché i paesi dell’Unione europea non si discostino dalla definizione di SIEG ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato TFUE.
A tal riguardo, la Commissione propone che la legislazione dei paesi dell’Unione europea indichi chiaramente:
La compensazione non può eccedere i costi determinati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico e può essere unicamente utilizzata per garantire il funzionamento del servizio di interesse economico generale. Essa comprende tutti i vantaggi accordati dallo Stato sotto qualsiasi forma.
La compensazione deve essere utilizzata per il funzionamento del servizio di interesse economico generale in questione: se concessa per attività al di fuori dell’ambito del servizio non è giustificata e costituisce dunque un aiuto di Stato incompatibile. I costi da prendere in considerazione sono tutti quelli sostenuti per il funzionamento del servizio di interesse economico generale.
Le entrate da prendere in considerazione devono comprendere perlomeno tutte le entrate percepite grazie al servizio di interesse economico generale. Un’impresa che riceve una compensazione degli obblighi di servizio pubblico può tuttavia realizzare un utile ragionevole. I paesi dell’Unione europea stabiliscono gli importi da considerare come utile ragionevole. A tale proposito i paesi dell’Unione europea possono introdurre criteri di incentivazione, in funzione, fra l'altro, della qualità del servizio reso e degli aumenti di efficienza produttiva.
La sovracompensazione costituisce un aiuto di Stato incompatibile poiché non è necessaria per il funzionamento del servizio di interesse economico generale. I paesi dell’Unione europea devono quindi effettuare verifiche preventive sistematiche.
Una sovracompensazione che non supera il 10 % dell'importo della compensazione annua può essere riportata all'anno successivo. Una sovracompensazione superiore al 10 % può essere eccezionalmente giustificata se il servizio di interesse economico generale presenta costi caratterizzati da una notevole variabilità. È opportuno tuttavia che queste situazioni eccezionali siano verificate ad intervalli regolari e che non durino più di quattro anni.
I trasferimenti di sovracompensazione sono ammessi qualora la stessa impresa gestisca un altro servizio di interesse economico generale. I paesi dell’Unione europea devono assicurare che tali trasferimenti siano sottoposti a un adeguato controllo contabile e rispettino le norme di trasparenza previste dalla direttiva 80/723/CEE.
La compensazione degli obblighi di servizio pubblico è soggetta all’obbligo di notifica preventiva.
La presente disciplina si applica per un periodo di sei anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale: i paesi dell’Unione europea devono adeguarvi i loro regimi di compensazione degli obblighi di servizio pubblico entro 18 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Termini chiave dell’atto
Ultima modifica: 03.11.2011