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Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà

I nuovi orientamenti delineano l’approccio della Commissione nei casi in cui le autorità pubbliche intervengono con un sostegno finanziario a favore di imprese in difficoltà. La Commissione ha altresì adottato di recente una comunicazione sull’applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria mondiale.

ATTO

Comunicazione della Commissione – Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà [Gazzetta ufficiale C 244 dell’1.10.2004].

SINTESI

Gli orientamenti delineano l’approccio della Commissione nei casi in cui le autorità pubbliche intervengono con un sostegno finanziario a favore di imprese in difficoltà *. In virtù del principio generale che vieta gli aiuti di Stato (articolo 87, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea), gli aiuti di Stato concessi alle imprese in difficoltà non dovrebbero diventare la regola. La sparizione di imprese inefficienti dal mercato è un evento naturale e, se gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione consentono di mantenere in vita le imprese in difficoltà, ciò avviene generalmente a spese dei loro concorrenti.

Partecipazione finanziaria dell’impresa beneficiaria ai costi della sua ristrutturazione

Gli orientamenti si fondano sul principio secondo cui, in qualsiasi operazione di ristrutturazione, l’impresa beneficiaria è tenuta a finanziare una cospicua parte dei costi di ristrutturazione.

A seconda delle dimensioni del beneficiario, quote minime determinano il suo contributo al costo globale della ristrutturazione: almeno 50 % nel caso delle grandi imprese, 40 % nel caso delle medie imprese e 25 % nel caso delle piccole imprese. Gli orientamenti riguardano in particolare le grandi imprese che operano sul territorio dell’Unione europea. Tali imprese, infatti, detengono generalmente quote importanti di mercato e gli aiuti di Stato che vengono loro concessi hanno un maggiore impatto sulla concorrenza e sul commercio.

Il contributo dell’impresa beneficiaria serve, da una parte, a dimostrare che i mercati (proprietari, creditori) credono nella possibilità del ritorno alla redditività dell’impresa entro un periodo di tempo ragionevole. Dall’altra, garantisce che l’aiuto per la ristrutturazione sia limitato al minimo indispensabile per ripristinare la sua redditività, minimizzando le distorsioni della concorrenza.

Un cospicuo contributo del beneficiario alla ristrutturazione era già richiesto dagli orientamenti del 1999. Gli orientamenti del 2004 riaffermano con ancora maggiore chiarezza il principio che il contributo deve essere reale e non deve contenere elementi di aiuto.

Principio dell’«aiuto una tantum»

Gli orientamenti prevedono inoltre un periodo uniforme di dieci anni durante il quale l’impresa beneficiaria non può ricevere alcun aiuto supplementare per il salvataggio o la ristrutturazione. Tale principio di «aiuto una tantum» mira ad evitare il ricorso ripetuto ad aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione allo scopo di mantenere le imprese artificialmente in vita. Un’eccezione importante a questa regola è prevista se un aiuto per la ristrutturazione viene concesso successivamente alla concessione di un aiuto per il salvataggio nel quadro di una stessa operazione di ristrutturazione.

Definizione di aiuti per il salvataggio e di aiuti per la ristrutturazione

Gli orientamenti ampliano la nozione di «aiuti per il salvataggio» in modo da permettere al beneficiario di adottare altresì misure urgenti, anche di carattere strutturale. Le imprese in difficoltà potrebbero infatti aver bisogno di adottare, già nella fase di salvataggio, urgenti misure strutturali per arrestare o rallentare il peggioramento della situazione finanziaria.

Secondo il principio degli orientamenti del 1999, nessuna misura di ristrutturazione finanziata con aiuti di Stato poteva essere attuata nella fase di salvataggio. Il salvataggio e la ristrutturazione, sebbene obbediscano a meccanismi diversi, rappresentano spesso due aspetti di una medesima operazione. Una rigida distinzione tra salvataggio e ristrutturazione creava quindi alcune difficoltà.

Gli aiuti per il salvataggio sono, per loro stessa natura, una forma di assistenza temporanea e reversibile. Il loro obiettivo è consentire di guadagnare tempo per analizzare le circostanze all’origine delle difficoltà e per elaborare un piano idoneo a porvi rimedio. La ristrutturazione di un’impresa in difficoltà si basa su un piano concreto volto a ristabilire la redditività a lungo termine dell’impresa. Qualsiasi aiuto concesso in seguito all’adozione e all’attuazione di un piano di ristrutturazione o di liquidazione per il quale l’aiuto è stato richiesto, è considerato come aiuto per la ristrutturazione.

CONDIZIONI GENERALI PER L’AUTORIZZAZIONE DEGLI AIUTI

Regole comuni si applicano agli aiuti per il salvataggio e agli aiuti per la ristrutturazione:

  • l’impresa deve essere un’impresa in difficoltà ai sensi dei presenti orientamenti;
  • un’impresa di recente costituzione non può beneficiare di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione nel corso dei primi 3 anni dall’avvio dell’attività;

Perché possano essere autorizzati, gli aiuti per il salvataggio devono:

  • essere sotto forma di garanzie sui prestiti o di prestiti con un tasso di interesse almeno equivalente ai tassi praticati sui prestiti concessi ad imprese sane;
  • essere rimborsati entro un termine non superiore a 6 mesi dall’erogazione della prima tranche;
  • essere motivati da gravi difficoltà sociali;
  • non avere effetti di ricaduta negativa in altri Stati membri;
  • essere corredati, all’atto della notificazione, di un impegno dello Stato membro interessato a presentare alla Commissione, entro un termine non superiore a 6 mesi, un piano di ristrutturazione o un piano di liquidazione o la prova che il prestito è stato integralmente rimborsato e/o che la garanzia è stata revocata;
  • essere limitati all’importo necessario per mantenere l’impresa in attività nel periodo per il quale l’aiuto è stato autorizzato;
  • rispettare il principio di «aiuto una tantum».

Gli aiuti per la ristrutturazione pongono rischi particolari di distorsione della concorrenza. Il principio di base è quello di autorizzare un aiuto per la ristrutturazione solo se gli eventuali effetti di distorsione della concorrenza saranno compensati dai vantaggi derivanti dal mantenimento in attività dell’impresa. L’autorizzazione è subordinata al rispetto di rigide condizioni:

  • deve essere realizzato un piano di ristrutturazione onde permettere di ripristinare la redditività a lungo termine dell’impresa entro un lasso di tempo ragionevole;
  • devono essere adottate misure compensative per prevenire o minimizzare il più possibile i rischi di distorsione della concorrenza (cessione di elementi dell’attivo, riduzione della capacità o della presenza sul mercato, ecc.);
  • l’importo e l'intensità dell'aiuto devono essere limitati ai costi minimi indispensabili e le regole sul contributo del beneficiario devono essere rispettate;
  • la Commissione può imporre obblighi specifici come condizioni per l’autorizzazione dell’aiuto;
  • il piano di ristrutturazione deve essere pienamente attuato;
  • la Commissione deve essere in grado di controllare il corretto avanzamento del piano di ristrutturazione, sulla base di relazioni regolari e dettagliate, trasmesse dallo Stato membro interessato.

Le condizioni di autorizzazione dei regimi di aiuti per la ristrutturazione sono tuttavia meno rigorose per le piccole imprese. Tali aiuti, infatti, alterano la concorrenza in misura minore rispetto a quelli concessi alle medie e grandi imprese.

CAMPO D’APPLICAZIONE

Gli orientamenti si basano sull’articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato che istituisce la Comunità europea, che prevede che gli aiuti che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, possano essere considerati compatibili con il mercato comune.

I presenti orientamenti si applicano alle imprese in difficoltà operanti in tutti i settori d’attività, ivi inclusi, a talune condizioni, i settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura. I settori del carbone e dell’acciaio sono tuttavia esclusi dal campo d’applicazione dei presenti orientamenti.

CALENDARIO

La Commissione europea applica questi nuovi orientamenti dal 10 ottobre 2004. Non essendo retroattivi, essi si applicano solo agli aiuti di Stato notificati dopo tale data.

Termini chiave dell’atto

  • Impresa in difficoltà: un’impresa è considerata in difficoltà quando essa non sia in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo.

ATTI COLLEGATI

Comunicazione della Commissione intitolata «Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica» [Gazzetta ufficiale C16/3 del 22.1.2009]. La presente comunicazione intende istituire un regime di aiuti di Stato temporaneo per rispondere ai problemi generati dalla crisi economica e finanziaria iniziata nell’ottobre del 2008. Le misure supplementari temporanee previste perseguono due obiettivi principali:

  • sbloccare i prestiti bancari alle imprese;
  • incoraggiare le imprese a continuare ad investire nel futuro, in particolare in un’economia basata su una crescita sostenibile.

Per raggiungere tali obiettivi, gli Stati membri potranno, a determinate condizioni e sino alla fine del 2010, concedere:

  • un aiuto forfetario non superiore a 500 000 EUR per impresa per i prossimi due anni, al fine di aiutare le società a superare le difficoltà correnti;
  • garanzie statali per prestiti a premio ridotto;
  • prestiti agevolati, in particolare per la produzione di «prodotti verdi» (che si conformano anticipatamente a future norme di tutela ambientale non ancora in vigore o che superano tali norme);
  • aiuto a favore del capitale di rischio pari a un importo annuale massimo di 2,5 milioni di euro per PMI (in luogo degli attuali 1,5 milioni di euro) nei casi in cui almeno il 30 % (anziché l’attuale 50 %) del costo di investimento provenga da investitori privati.

Comunicazione della Commissione sull’applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria mondiale [Gazzetta ufficiale C 270/02 del 25.10.2008]. La presente comunicazione chiarisce l’applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure urgenti, nell’ottica di alleviare i problemi provocati dalla crisi finanziaria dell’ottobre 2008.

L’intervento pubblico deve essere deciso a livello nazionale, pur se all’interno di un quadro coordinato e sulla base di una serie di principi comuni dell’UE. Si opera una distinzione fra due tipi di istituzioni finanziarie che percepiscono aiuti, con effetti sull’entità della necessità di ristrutturazione in seguito all’ottenimento degli aiuti di Stato:

  • le istituzioni finanziarie fondamentalmente sane, le cui difficoltà di accesso alla liquidità derivano esclusivamente dalle condizioni generali di mercato;
  • le istituzioni finanziarie esposte a problemi endogeni risultanti dal loro particolare modello aziendale o da pratiche commerciali particolari, le cui debolezze vengono messe in luce e acuite dalla crisi dei mercati finanziari.

La comunicazione copre due principali tipi di misure a favore di tali istituzioni:

  • le garanzie a copertura delle passività delle istituzioni finanziarie. Queste comprendono in particolare le garanzie generali che tutelano i depositi al dettaglio e i titoli di debito detenuti dai clienti al dettaglio, alcuni tipi di depositi all’ingrosso e strumenti di debito a breve e medio termine. La durata e l’importo di tali garanzie devono essere limitati al minimo indispensabile e le garanzie stesse devono essere accompagnate da adeguati meccanismi per minimizzare indebite distorsioni della concorrenza;
  • la ricapitalizzazione di istituzioni finanziarie. Si tratta di fornire fondi pubblici in modo da rafforzare direttamente la base di capitale delle istituzioni. Il conferimento di capitale deve essere limitato al minimo necessario e non dovrebbe consentire al beneficiario di seguire strategie commerciali aggressive o di intraprendere un’espansione delle proprie attività.

Gli Stati membri possono voler accompagnare questi aiuti e ristrutturazioni fornendo fondi pubblici, compresi fondi della banca centrale.

Ultima modifica: 19.06.2009

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