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Regime fiscale comune: fusioni, scissioni, conferimenti d’attivo, scambi d’azioni e trasferimento della sede sociale di una SE o SCE
La direttiva in oggetto istituisce un regime fiscale comune per le operazioni di ristrutturazione transfrontaliere.
ATTO
Direttiva 2009/133/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi e al trasferimento della sede sociale di una SE e di una SCE tra Stati membri.
SINTESI
La presente direttiva si applica:
Norme applicabili alle fusioni, scissioni, scissioni parziali, conferimenti d’attivo e agli scambi d’azioni
La fusione, la scissione o la scissione parziale non comporta alcuna imposizione delle plusvalenze - che sono determinate per differenza fra il valore reale degli elementi d’attivo e di passivo trasferiti e il loro valore fiscale - al momento dell’operazione in questione ma soltanto quando tali plusvalenze saranno di fatto realizzate.
I paesi dell’UE adottano le misure necessarie affinché gli accantonamenti o riserve costituiti in franchigia parziale o totale di imposta siano riprese dalle stabili organizzazioni della società beneficiaria situate nello Stato della società conferente.
L’assegnazione di titoli rappresentativi del capitale sociale della società beneficiaria o acquirente ad un socio della società conferente o acquistata non deve comportare alcuna imposizione sul reddito, gli utili o le plusvalenze di questo socio.
Norme applicabili al trasferimento della sede sociale di una SE o di una SCE
Qualora una SE o una SCE trasferisca la propria sede sociale da un paese dell’UE a un altro o acquisisca la residenza in un altro paese dell’UE, tale trasferimento non dà luogo di per sé all’imposizione del reddito, degli utili o delle plusvalenze dei soci. Tuttavia, i paesi dell’UE possono tassare gli utili derivanti dal successivo conferimento dei titoli rappresentativi del capitale sociale della SE o della SCE che trasferisce la sua sede sociale.
Nel medesimo caso, i paesi dell’UE adottano le misure necessarie affinché gli accantonamenti o riserve regolarmente costituiti in franchigia parziale o totale di imposta dalla SE o dalla SCE prima del trasferimento della sede sociale, salvo quelli provenienti da stabili organizzazioni all’estero, siano ripresi, alle stesse condizioni di franchigia di imposta, da una stabile organizzazione della SE o della SCE situata nel territorio del paese dell’UE dal quale è stata trasferita la sede sociale.
La presente direttiva abroga la direttiva 90/434/CEE.
RIFERIMENTI
Atto |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Direttiva 2009/133/CE |
15.12.2009 |
- |
GU L 310, 25.11.2009 |
Direttiva 2013/13/UE |
01.07.2013 |
- |
GU L 141, 28.5.2013 |
ATTI COLLEGATI
2012/772/UE : raccomandazione della Commissione, del 6 dicembre 2012, sulla pianificazione fiscale aggressiva [Gazzetta ufficiale L 338 del 12.12.2012].
La pianificazione fiscale aggressiva consiste nel trarre vantaggio dagli aspetti tecnici di un sistema fiscale o dalle divergenze presenti tra due o più sistemi fiscali allo scopo di ridurre gli oneri fiscali. La raccomandazione ha l’obiettivo di incoraggiare i paesi dell’UE a garantire che le convenzioni stipulate per evitare la doppia imposizione non determinino una non imposizione e ad adottare una norma generale anti-abusi comune per contrastare pratiche quali costruzioni di puro artificio.
Ultima modifica: 21.04.2014