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Conti consolidati delle società di capitali: settima direttiva
La settima direttiva sul diritto delle società coordina le legislazioni nazionali sui conti consolidati (conti di gruppi). Insieme alla quarta direttiva sui conti annuali delle società di capitali, essa appartiene alle «direttive contabili» che costituiscono l'ordinamento giuridico comunitario in materia di contabilità delle società.
ATTO
Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti consolidati [Cfr. atti modificativi].
SINTESI
Il seguente testo opera un consolidamento delle direttive esistenti in materia di conti consolidati delle società di capitali.
L'impresa madre e tutte le sue imprese figlie sono imprese da consolidare nel caso in cui o l'impresa madre o una o più delle imprese figlie siano organizzate in una società di capitali e l'impresa madre eserciti un controllo dominante sulla sua impresa figlia.
Queste direttive illustrano le condizioni di redazione dei conti consolidati. L'obbligo di redigere conti consolidati si impone a qualsiasi impresa (impresa madre) che detenga il potere legale di controllare un'altra impresa (impresa figlia). Nella prevalenza dei casi, il potere legale di controllo si esprime con il possesso della maggioranza dei diritti di voto. Gli Stati membri possono imporre la redazione di conti consolidati anche in altri casi, quando l'impresa madre detiene solo una partecipazione minoritaria, ma dispone comunque di un controllo effettivo. Le direttive stabiliscono parimenti le condizioni di esonero da tale obbligo. Per definire i gruppi che possono essere totalmente esonerati dall'obbligo di redigere conti consolidati si fa riferimento agli importi in euro della direttiva 78/660/CEE.
Le direttive determinano le modalità di redazione dei conti consolidati:
L'allegato precisa che le direttive illustrano le informazioni che devono obbligatoriamente figurare nell'allegato: indicazioni sui metodi di valutazione applicati alle voci, il nome e la sede delle imprese incluse nel consolidamento, l'importo complessivo di talune categorie di debito, ecc.
Le direttive specificano il contenuto della relazione consolidata sulla gestione. La relazione consolidata sulla gestione deve contenere almeno un fedele resoconto dell'andamento degli affari e della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, nonché alcune informazioni relative alle imprese stesse (numero e valore nominale delle azioni, ecc.).
Le direttive prevedono un regime di controllo secondo il quale l'impresa che redige i conti consolidati deve farli controllare da una o più persone abilitate ad eseguire il controllo dei conti a norma del diritto dello Stato membro cui l'impresa è soggetta. La persona o le persone incaricate del controllo dei conti consolidati devono altresì controllare che la relazione consolidata sulla gestione concordi con i conti consolidati dell'esercizio.
Contesto
Le direttive stabiliscono determinate regole relative alla redazione dei conti consolidati e alla loro pubblicità. L'obiettivo è fornire una migliore informazione ai soci e ai terzi sulla situazione finanziaria delle società interessate, grazie alla disponibilità di informazioni comparabili ed equivalenti a prescindere dal paese in cui siano stabilite queste società.
Riferimenti
Atto |
Data di entrata in vigore |
Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Direttiva 83/349/CEE [adozione: consultazione CNS/1976/1011] |
29.6.1983 |
31.12.1987 |
GU L 193 del 18.7.1983 |
Atto/i modificatore/i |
Data di entrata in vigore |
Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Direttiva 89/666/CEE |
3.1.1990 |
1. 1.1992 |
GU L 395 del 30.12.1989 |
Direttiva 90/604/CEE |
19.11.1990 |
1. 1.1993 |
GU L 317 del 16.11.1990 |
Direttiva 90/605/CEE |
20.11.1990 |
31.12.1992 |
GU L 317 del 16.11.1990 |
Direttiva 2001/65/CE |
16.11.2001 |
31.12.2003 |
GU L 283 del 27.10.2001 |
Direttiva 2003/51/CE |
17.7.2003 |
1.1.2005 |
GU L 178 del 17. 7.2003 |
Direttiva 2006/43/CE |
29.6.2006 |
29.6.2008 |
GU L 157 del 9. 6.2006 |
Direttiva 2006/46/CE |
5.9.2006 |
5.9.2008 |
GU L 224 del 16.8.2006 |
Direttiva 2006/99/CE |
1.1.2007 |
1.1.2007 |
GU L 363 del 20.12.2006 |
Direttiva 2009/49/CE |
16.7.2009 |
1.1.2011 |
GU L 164 del 26.6.2009 |
Le modifiche e le correzioni successive alla direttiva (CEE) 83/349 sono state integrate nel testo di base. La presente versione consolidata ha unicamente un valore documentale.
Ultima modifica: 02.12.2009