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Conti annuali delle società di capitali: quarta direttiva
La presente direttiva coordina le disposizioni nazionali degli Stati membri riguardanti la struttura e il contenuto dei conti annuali e della relazione sulla gestione, i metodi di valutazione nonché la pubblicità di tali documenti per tutte le società di capitali.
ATTO
Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società [cfr. atti modificativi].
SINTESI
Il testo che segue presenta un consolidamento delle direttive esistenti in materia di conti annuali delle società di capitali.
Queste direttive (ovvero la direttiva 86/635/CEE relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari e la direttiva 91/674/CEE relativa ai conti consolidati delle imprese di assicurazione) si applicano a tutte le società di capitali. Esse si applicano anche a talune forme di società di persone.
I conti annuali comprendono lo stato patrimoniale, il conto profitti e perdite e l’allegato. Questi documenti formano un tutto inscindibile. Tali direttive formulano i principi che regolano l’elaborazione di questi documenti.
Struttura dello stato patrimoniale: le direttive propongono due schemi per la presentazione dello stato patrimoniale, lasciando agli Stati membri la scelta tra questi due schemi. Esse poi formulano e commentano le varie voci dello stato patrimoniale.
Struttura del conto profitti e perdite: le direttive propongono più schemi ai fini della presentazione del conto profitti e perdite, lasciando agli Stati membri la scelta tra questi ultimi. Ne commentano in seguito alcune voci.
Le direttive illustrano i principi generali sui quali devono basarsi le regole di valutazione delle voci dei conti annuali: il principio della prudenza, il principio di non modificabilità dei modi di valutazione, ecc. Esse specificano inoltre le regole di valutazione delle voci.
Le direttive specificano le informazioni che devono obbligatoriamente figurare nell’allegato: indicazioni concernenti i metodi di valutazione delle voci, le imprese nelle quali la società possiede una certa percentuale di capitale, l’importo di alcuni tipi di debito della società, l’importo complessivo degli impegni finanziari che non figurano nello stato patrimoniale, ecc.
La relazione sulla gestione deve contenere un fedele resoconto dell’andamento degli affari e della situazione della società. Tale relazione deve anche contenere indicazioni concernenti i fatti di rilievo sopravvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, l’evoluzione prevedibile della società e le attività in materia di ricerca e di sviluppo della società.
Le direttive fissano alcune regole riguardanti la pubblicità (documenti da pubblicare, ecc.).
Infine, le direttive prevedono un regime di controllo in base al quale le società devono far controllare i loro conti annuali da una o più persone abilitate ai sensi della legge nazionale alla revisione dei conti. Tali persone devono altresì controllare che la relazione sulla gestione concordi con i conti annuali di esercizio.
Regimi più favorevoli sono previsti per le società di piccole e medie dimensioni. Gli Stati membri possono così ad esempio limitare gli obblighi in materia di pubblicità dei conti annuali per tali società o esonerare le piccole società dall’obbligo di controllo dei loro conti.
Le piccole società sono quelle che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di due dei tre criteri seguenti:
Per le società di medie dimensioni, i criteri sono i seguenti:
Contesto
Le presenti direttive sono state adottate conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, lettera f) della direttiva 68/151/CEE per rispondere alla necessità di coordinare le regole nazionali riguardanti la struttura, il contenuto e la pubblicità dei conti annuali per le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata.
Riferimenti
Atto |
Data di entrata in vigore |
Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Direttiva 78/660/CEE [adozione : consultazione CNS/1971/1012] |
31.7.1978 |
In base all’art. 55:30.7.1980 o 31.7.198030.1.1982 o 31.1.198230.7.1985 o 31.7.1985 |
GU L 222 del 14.8.1978 |
Atto(i) modificatore(i) |
Data di entrata in vigore |
Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Direttiva 83/349/CEE |
29.6.1983 |
31.12.1987 |
GU L 193 del 18.7.1983 |
Direttiva 84/569/CEE |
24.12.1984 |
- |
GU L 314 del 4.12.1984 |
Direttiva 89/666/CEE |
3.1.1990 |
1.1.1992 |
GU L 395 del 30.12.1989 |
Direttiva 90/604/CEE |
19.11.1990 |
1.1.1993 |
GU L 317 del 16.11.1990 |
Direttiva 90/605/CEE |
20.11.1990 |
31.12.1992 |
GU L 317 del 16.11.1990 |
Direttiva 94/8/CE |
25.3.1994 |
- |
GU L 82 del 25.3.1994 |
Direttiva 1999/60/CE (abrogata dalla direttiva 2003/38/CE) |
26.6.1999 |
- |
GU L 162 del 26.6.1999 |
Direttiva 2001/65/CE |
16.11.2001 |
31.12.2003 |
GU L 283 del 27.10.2001 |
Direttiva 2003/38/CE |
15.5.2003 |
- |
GU L 120 del 15.5.2003 |
Direttiva 2003/51/CE |
17.7.2003 |
1.1.2005 |
GU L 178 del 17.7.2003 |
Direttiva 2006/43/CE |
29.6.2006 |
29.6.2008 |
GU L 157 del 9.6.2006 |
Direttiva 2006/46/CE |
5.9.2006 |
5.9.2008 |
GU L 224 del 16.8.2006 |
Direttiva 2006/99/CE |
1.1.2007 |
1.1.2007 |
GU L 363 del 20.12.2006 |
Direttiva 2009/49/CE |
16.7.2009 |
1.1.2011 |
GU L 164 del 26.6.2009 |
Le modifiche e le correzioni successive alla direttiva (CEE) 78/660 sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata ha solo un valore documentale.
ATTI COLLEGATI
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2009, recante modifica della direttiva 78/660/CEE del Consiglio relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto riguarda le microentità (Testo rilevante ai fini del SEE) [COM(2009) 83 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].
La presente proposta mira ad accrescere la competitività delle microentità e a realizzare il loro potenziale di crescita. Si tratta di ridurre gli oneri amministrativi, garantendo allo stesso tempo una tutela e un’informazione adeguate delle parti in causa.
La proposta prevede quindi delle deroghe all’applicazione degli obblighi previsti dalla direttiva 78/660/CEE per le microentità che rispondono ai criteri seguenti:
Procedura di codecisione (COD/2009/0035)
Raccomandazione sugli aspetti ambientali nei conti annuali e nelle relazioni sulla gestione delle società Il 30 maggio 2001 la Commissione europea ha adottato una raccomandazione sulla presa in considerazione degli aspetti ambientali nei conti annuali e nelle relazioni sulla gestione delle società, in particolare dal punto di vista della rilevazione, della valutazione e della divulgazione di tali informazioni [C(2001) 453 – pubblicata nella Gazzetta ufficiale L 156 del 13.6.2001].
Questa raccomandazione chiarisce le regole contabili e indica come migliorare la qualità, la trasparenza e la comparabilità dei dati sull’ambiente che figurano nei conti annuali e nelle relazioni sulla gestione delle società. Infatti, l’assenza di un insieme comune di regole per la divulgazione dei dati ambientali nei rendiconti finanziari impedisce di comparare in modo efficace le società. Questo testo aiuta e incoraggia le società a migliorare le informazioni in materia ambientale rese note alle autorità di regolamentazione, agli investitori, agli analisti finanziari e al pubblico in generale. Si applica alle direttive contabili riguardanti taluni tipi di società (quarta direttiva e settima direttiva), come pure le banche e le compagnie d’assicurazione, e tiene inoltre conto delle disposizioni che impongono alle società quotate in borsa di applicare le norme contabili internazionali (IAS) a partire dal 2005.
Comunicazione interpretativa in merito ad alcuni articoli della quarta e della settima direttiva Il 7 gennaio 1998 la Commissione ha adottato una comunicazione interpretativa in merito ad alcuni articoli della quarta e della settima direttiva del Consiglio sui conti delle società [Gazzetta ufficiale C 16 del 20.1.1998].
Ultima modifica: 02.12.2009