Sicurezza delle navi e degli impianti portuali
SINTESI DI:
Regolamento (CE) n. 725/2004 relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali
QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?
PUNTI CHIAVE
- Tutti i paesi dell’UE dovevano applicare in modo completo la convenzione SOLAS modificata e il Codice internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali per la navigazione internazionale entro il 1o luglio 2004. Per le principali navi passeggeri interne, la scadenza era il 1o luglio 2005.
- Entro il 1o luglio 2007, tutti i paesi dell’UE, dopo aver effettuato una valutazione dei rischi di sicurezza obbligatoria, dovevano decidere in quale misura applicare queste disposizioni ad altre categorie di navigazione domestica.
- Ogni paese dell’UE informa l’IMO, la Commissione europea e gli altri paesi dell’UE sulle misure adottate. Tra queste figurano i dettagli dei punti di contatto per la sicurezza marittima nominati da ciascun paese dell’UE.
- Le navi interessate dalle misure speciali e che intendono entrare in un porto dell’UE devono fornire informazioni sulla sicurezza alle autorità nazionali incaricate:
- con almeno 24 ore di anticipo;
- al più tardi al momento in cui escono dal porto precedente, se il tempo del viaggio è inferiore a 24 ore;
- non appena conoscono il porto di scalo, se era sconosciuto al momento della partenza.
- I servizi di navigazione programmati che navigano fra porti sul territorio nazionale o fra due paesi dell’UE possono essere esentati dalla fornitura di informazioni prima dell’arrivo, purché forniscano informazioni se richiesto dalle autorità.
- Le autorità nazionali detengono un elenco delle aziende e delle navi che beneficiano dell’esenzione e lo aggiornano regolarmente.
- Entro il 1o luglio 2004 i paesi dell’UE dovevano designare un punto di contatto per la sicurezza marittima.
Ripercussioni della pandemia da Covid-19
- Poiché la crisi sanitaria pubblica in corso rende difficile per le autorità nazionali dei paesi dell’UE condurre le ispezioni e le indagini di sicurezza marittima in vista del rinnovo di determinati documenti nel campo della sicurezza marittima, il regolamento (UE) 2020/698 estende i termini per la revisione delle valutazioni di sicurezza e dei piani di sicurezza degli impianti portuali e dei porti per consentire ai paesi dell’UE e all’industria navale di adottare un approccio flessibile e pragmatico e di mantenere aperte le catene di approvvigionamento essenziali, senza compromettere la sicurezza.
- Il regolamento (UE) 2020/698 consente una certa flessibilità per le esercitazioni e gli addestramenti di sicurezza marittima, che gli atti giuridici dell’UE in materia di sicurezza marittima, come la direttiva 2005/65/CE (si veda la sintesi), richiedono di effettuare nel rispetto di determinate tempistiche.
DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
Il regolamento è in vigore dal 1o luglio 2004.
CONTESTO
Per ulteriori informazioni, si consulti:
TERMINI CHIAVE
Sicurezza marittima: una combinazione di misure preventive volte a proteggere la navigazione e gli impianti portuali dalle minacce di atti illeciti intenzionali.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6).
Le modifiche successive al regolamento (CE) n. 725/2004 sono state integrate nel testo originale. Questa versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell’epidemia di Covid‐19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10).
Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 28).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 08.07.2020
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