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Classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose (fase di transizione fino al 1o giugno 2015)
La classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose sono stati armonizzati dal 1967 per garantire la tutela della salute e dell’ambiente e per garantire la libera circolazione di tali prodotti. Questo sistema è stato sostanzialmente modificato dal regolamento (CE) n. 1272/2008, che sta sostituendo la direttiva originaria in più fasi.
ATTO
Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose.
SINTESI
La direttiva sulle sostanze pericolose (DSP) è il primo testo di armonizzazione nel settore dei prodotti chimici. Essa impone ai fornitori di classificare, etichettare e imballare le sostanze pericolose secondo norme armonizzate. L’obiettivo è quello di proteggere meglio le persone e l’ambiente dai rischi rappresentati da questi prodotti, garantendo al contempo la libera circolazione dei prodotti.
L’entrata in vigore, nel gennaio 2009, del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio dei preparati e delle sostanze pericolose (regolamento CLP) avviò un periodo transitorio durante il quale entrambi i sistemi erano in funzioneogiugno 2015. Questo significa che il regolamento CLP, avendo già sostituito molte delle disposizioni della DSP, la sostituirà in modo permanente a decorrere dal 1ogiugno 2015.
Definizioni e campo di applicazione
La DSP si applica alle sostanze, vale a dire gli elementi chimici e i loro composti, presenti allo stato naturale o ottenuti mediante lavorazioni industriali. I preparati, ovvero le miscele o soluzioni composte da due o più sostanze, sono disciplinate dalla direttiva 1999/45/CE (DPD).
Conformemente alla direttiva, le sostanze che rientrano in una delle seguenti 15 categorie di pericolo sono considerate pericolose:
Taluni prodotti sono espressamente esclusi dal campo di applicazione del testo (ad esempio, farmaci e cosmetici, sostanze radioattive, rifiuti ecc.). Il testo non si applica altresì al trasporto di merci pericolose. In questo settore le normative vigenti sono basate su testi internazionali.
Doppia classificazione fino al 1ogiugno 2015
La classificazione di una sostanza riflette sia il tipo che il livello di rischio della sostanza, vale a dire i rischi potenziali per l’uomo o per l’ambiente. I fornitori di prodotti chimici devono classificare questi prima di immetterli sul mercato, qualora siano costituiti da sostanze:
Fase di transizione
A partire dal 1o dicembre 2010 e fino al 1o giugno 2015 le sostanze devono essere classificate in base sia alla DSP che al regolamento CLP. In particolare, questo significa che durante questo periodo entrambe le classificazioni devono apparire insieme nelle schede di sicurezza. Queste schede contengono informazioni, fra le altre cose, sulle proprietà, i pericoli, le precauzioni di manipolazione della sostanza e il loro scopo è quello di garantire un uso sicuro.
Imballaggio ed etichettatura
L’etichettatura è la principale fonte di informazioni essenziali e sintetiche fornite all’utente sui rischi relativi ad una sostanza e sulle precauzioni necessarie durante l’utilizzo. Un fornitore deve quindi etichettare tutti gli imballaggi contenenti una sostanza classificata come pericolosa prima di immetterla sul mercato.
Dal 1o dicembre 2010 le sostanze devono essere etichettate e imballate in conformità al regolamento CLP che ha abrogato e sostituito le disposizioni della DSP.
RIFERIMENTI
Atto |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
Direttiva 67/548/CEE |
29.6.1967 |
1.2.19721.1.1975 (Irlanda) |
GU L 196 del 16.8.1967 |
Atto(i) modificatore(i) |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
Direttiva 71/144/CEE |
24.3.1971 |
- |
GU L 74 del 29.3.1971 |
Direttiva 73/146/CEE |
24.5.1973 |
24.11.1973 |
GU L 167 del 25.6.1973 |
Direttiva 75/409/CEE |
27.6.1975 |
1.6.1976 |
GU L 183 del 14.7.1975 |
Direttiva 79/831/CEE |
19.7.1979 |
18.9.1981 misure specifiche per gli articoli sul mercato prima di questa data18.9.1983 data limite per i restanti articoli |
GU L 259 del 15.10.1979 |
Direttiva 92/32/CEE |
22.5.1992 |
31.10.1993 |
GU L 154 del 5.6.1992 |
Direttiva 96/56/CE |
21.9.1996 |
1.6.1998 |
GU L 236, 18.9.1996 |
Direttiva 1999/33/CE |
19.8.1999 |
30.7.2000 |
GU L 199 del 30.7.1999 |
Regolamento (CE) n. 807/2003 |
5.6.2003 |
- |
GU L 122 del 16.5.2003 |
Direttiva 2006/121/CE |
19.1.2007 |
1.6.2008 |
GU L 396 del 30.12.2006 |
Regolamento (CE) n. 1272/2008 |
20.1.2009 |
- |
GU L 353 del 30.12.2008 |
Regolamento (CE) n. 790/2009 |
25.9.2009 |
- |
GU L 235 del 5.9.2009 |
Regolamento (UE) n. 286/2011 |
19.4.2011 |
- |
GU L 83 del 30.3.2011 |
Regolamento (UE) n. 618/2012 |
31.7.2012Le principali disposizioni del regolamento si applicano dall’1.12.2013 |
- |
GU L 179 dell’11.7.2012 |
Regolamento (UE) n. 487/2013 |
21.6.2013 |
- |
GU L 149 dell’1.6.2013 |
Regolamento (UE) n. 758/2013 |
13.8.2013 |
- |
GU L 216 del 10.8.2013 |
Regolamento (UE) n. 944/2013 |
23.10.2013 |
- |
GU L 261 del 3.10.2013 |
Ultima modifica: 30.07.2014