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Aromi autorizzati
Gli aromi utilizzati nei prodotti alimentari devono essere obbligatoriamente indicati sull'etichetta dei prodotti che li contengono. Gli aromi utilizzati negli alimenti, così come le loro condizioni di utilizzazione, sono stabiliti a livello europeo.
ATTO
Direttiva 88/388/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro produzione [Cfr atti modificativi].
SINTESI
La direttiva si applica agli aromi impiegati per conferire profumo e/o sapore ai prodotti alimentari. Riguarda inoltre gli aromi e i prodotti alimentari importati nella Comunità.
Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie in modo che gli aromi non possano essere commercializzati o essere utilizzati se non soddisfano le condizioni prescritte dalla direttiva, come i criteri di purezza e il tenore massimo di elementi o di sostanze pericolose o indesiderabili.
Questa direttiva prevede l'adozione di future direttive specifiche applicabili a alcune categorie di agenti aromatizzanti come le sostanze aromatizzanti otttenute per sintesi chimica.
La Commissione, in collaborazione con il comitato permanente della catena alimentare e della salute degli animali, stabilisce l'elenco delle sostanze o materie autorizzate e i metodi di analisi necessari per verificare il rispetto dei tenori prescritti e le altre modalità e criteri applicabili.
La direttiva stabilisce le procedure da seguire quando uno Stato membro constata che una delle sostanze elencate in allegato o un aroma, pur essendo conforme alle disposizioni della direttiva, è pericoloso per la salute umana.
Vengono del pari precisate le prescrizioni in materia di etichettatura per gli aromi non destinati alla vendita al consumatore finale. Si tratta, ad esempio, del nome e indirizzo del fabbricante o del confezionatore, della denominazione di vendita e delle sostanze utilizzate.
Lo stesso vale per le prescrizioni in materia di etichettatura per gli aromi destinati alla vendita al consumatore finale. Si tratta, ad esempio, del termine minimo di conservazione, dell'indicazione del lotto o delle condizioni di conservazione e di utilizzazione. Peraltro, queste indicazioni obbligatorie devono essere facilmente visibili, chiaramente leggibili, indelebili e formulate in una lingua facilmente comprensibile per gli acquirenti.
Per maggiori informazioni sulle lingue di etichettatura, si consulti la relativa scheda SCAdplus.
Etichettatura degli aromi
L'etichettatura degli aromi deve ottemperare a quanto indicato dalla normativa generale sull'etichettatura di cui alla direttiva 2000/13/CE:
Le condizioni di apposizione sull'etichetta del termine « naturale » saranno modificate da una nuova normativa che abrogherà la direttiva 88/388/CEE (cfr. in appresso: « Atti collegati », proposta di regolamento COM(2006) 427 def.).
Riferimenti
Atto |
Data di entrata in vigore |
Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Direttiva 88/388/CEE |
30.06.1988 |
29.12.1990 |
GU L 184 del 15.07.1988 |
Atto(i) modificatore(i) |
Data di entrata in vigore |
Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Direttiva 91/71/CEE |
07.02.1991 |
01.01.1994 (divieto di commercializzazione dei prodotti non conformi) |
GU L 42 del 15.02.1991 |
Regolamento (CE) n. 1882/2003 [adozione: codecisione COD/2001/0314] |
20.11.2003 |
- |
GU L 284 del 31.10.2003 |
ATTI COLLEGATI
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 luglio 2006, relativa agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari aventi proprietà aromatizzanti e destinati ad essere utilizzati in o su prodotti alimentari, che modifica il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, il regolamento (CEE) n. 2232/96 e la direttiva 2000/13/CE [COM(2006) 427 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]. Il futuro regolamento riserva il termine « naturale » alle sole sostanze o ai soli preparati derivati direttamente da una materia animale ovvero vegetale. Esso sopprime la menzione di aroma identico al naturale, che potrebbe creare confusione presso i consumatori.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 luglio 2006, che stabilisce una procedura di autorizzazione uniforme (es de en fr) per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari [COM(2006) 423 - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]. Il futuro regolamento stabilirà una procedura unica di autorizzazione per gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari. La procedura proposta è più semplice di quella attuale.
Per quanto attiene agli additivi, questa consente ai fabbricanti di presentare direttamente una domanda di autorizzazione alla Commissione, nonché di ridurre i tempi necessari per l'approvazione di una domanda. Inoltre, essa prevede l'aggiornamento dell'elenco degli additivi autorizzati.
Il futuro regolamento consentirà di applicare agli additivi, agli aromi e agli enzimi il sistema di valutazione dei rischi introdotto dal regolamento (CE) n. 178/2002.
Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati per i prodotti alimentari [Gazzetta ufficiale L 309 del 26.11.2003]. Modificato dal regolamento (CE) n. 627/2006 [Gazzetta ufficiale L 109 del 22.04.2006].
Gli aromi di fumo sono prodotti tramite condensazione di fumo fresco nell'acqua (condensati di fumo). Il fumo condensato viene successivamente purificato. Tali aromi di fumo sono spesso utilizzati al posto del fumo fresco per fornire un gusto di fumo a prodotti alimentari quali la carne, il pesce o gli snack.
Il presente regolamento stabilisce una procedura di valutazione della sicurezza e di autorizzazione dei condensati di fumo primari che possono essere utilizzati nei e sui prodotti alimentari e/o per la produzione di aromi di fumo derivati.
A tal fine, il progetto prevede che i condensati di fumo primari esaminati possano essere inclusi in un elenco di prodotti autorizzati nella Comunità. Le autorizzazioni sono limitate ad un periodo di dieci anni trascorso il quale queste dovranno essere rinnovate.
Per una domanda di autorizzazione di un prodotto primario, dovranno essere fornite dal richiedente informazioni dettagliate sul metodo di produzione, sulle future fasi della produzione di aromi di fumo derivati, sulle utilizzazioni previste nei o sui prodotti alimentari o per categorie di prodotti alimentari specifici, sulle specifiche chimiche, sugli studi tossicologici e sui metodi autorizzati di campionatura e di detenzione del prodotto primario e degli aromi di fumo derivati.
La valutazione delle domande di autorizzazione verrà affidata all'Autorità europea per la sicurezza alimentare e spetterà alla Commissione il compito di proporre una decisione sulle misure da adottare in caso di rischio.
Regolamento n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti (es de en fr) utilizzate o destinate ad essere utilizzate per i prodotti alimentari.
Direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardante gli additivi che possono essere impiegati nei prodotti destinati all'alimentazione umana [Gazzetta ufficiale L 40 dell'11.2.1989].
Per ulteriori informazioni sulla politica della Commissione europea in materia di aromi, si consulti il sito della Direzione generale Sanità e protezione dei consumatori.
Ultima modifica: 09.02.2007