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Sicurezza dei giocattoli
La sicurezza dei giocattoli è armonizzata a livello europeo per rispondere alle esigenze essenziali in occasione della loro fabbricazione. Le norme degli organismi europei di normalizzazione garantiscono la conformità alle esigenze essenziali. Sul giocattolo che rispetta tali esigenze figura il contrassegno di conformità "CE".
ATTO
Direttiva 88/378/CEE del Consiglio del 3 maggio 1988 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli [Cfr atti modificativi].
SINTESI
La presente direttiva si applica ai giocattoli, ovvero a qualsiasi prodotto concepito o manifestamente destinato ad essere utilizzato a fini di gioco da parte di bambini di età inferiore ai 14 anni.
Essa determina i criteri di sicurezza o le "esigenze essenziali" ai quali i giocattoli devono rispondere al momento della loro fabbricazione e prima dell'immissione sul mercato.
Gli organismi europei della normalizzazione hanno elaborato delle norme europee armonizzate sulla base di esigenze essenziali. Queste norme, non obbligatorie, sono notificate sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (UE).
Si presume che ogni giocattolo fabbricato conformemente alle norme armonizzate sia conforme alle esigenze essenziali.
Le procedure di valutazione della conformità dei giocattoli alle esigenze essenziali si basano sull'approccio modulare enunciato nella decisione 93/465/CEE del Consiglio sul marchio "CE" di conformità. La valutazione della conformità dei giocattoli è a carico di:
I giocattoli devono essere muniti, prima dell'immissione sul mercato, del marchio di conformità "CE" che:
Qualora un giocattolo costituisca l'oggetto di altre direttive che prevedono il marchio "CE", l'apposizione del marchio indica ugualmente che il giocattolo è conforme alle esigenze di tali direttive.
È possibile apporre sul giocattolo qualunque altro marchio, a condizione che quest'ultimo non possa essere confuso con il marchio di conformità.
Gli Stati membri emanano delle sanzioni nel caso in cui questi costatino che il marchio "CE" è stato apposto indebitamente.
La nuova direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli abroga la direttiva 88/378/CEE a partire dal 20 luglio 2011.
Riferimenti
Atto |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Direttiva 88/378/CEE |
01.01.1990 |
30.06.1989 |
GU L 187 del 16.07.1988avviso di rettifica : GU L 37 del 09.02.1991 |
Atto modificatore |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Direttiva 93/68/CEE |
01.01.1995 |
01.07.1994 |
GU L 220 del 30.08.1993 |
Le modifiche e correzioni successive della direttiva 88/378/CEE sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata ha solo valore documentale.
ATTI COLLEGATI
Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli (Testo rilevante ai fini del SEE).
VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ
Decisione 2007/224/CE della Commissione del 4 aprile 2007 relativa alla pubblicazione del riferimento della norma EN 71-1:2005 Sicurezza dei giocattoli – Parte 1: proprietà meccaniche e fisiche per quanto riguarda i requisiti tecnici applicabili ai proiettili muniti di ventosa come area di impatto conformemente alla direttiva 88/378/CEE del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli [notificata con il numero C(2007) 1460] (Testo rilevante ai fini del SEE).
Decisione 2007/184/CE della Commissione del 23 marzo 2007 concernente la pubblicazione del riferimento della norma EN 71-1:2005 Sicurezza dei giocattoli – Parte 1: proprietà meccaniche e fisiche per quanto concerne i requisiti tecnici per i giocattoli emisferici conformemente alla direttiva 88/378/CEE del Consiglio concernente la sicurezza dei giocattoli [notificata con il numero C(2007) 1256] (Testo rilevante ai fini del SEE).
Parziale non conformità della norma EN-1:1998 "Sicurezza dei giocattoli – Parte 1: proprietà meccaniche e fisiche": Decisione 2005/195/CE della Commissione [Gazzetta ufficiale n. L 063 del 10/03/2005]. Questa decisione ritira parzialmente la presunzione di conformità della norma relativa ai giocattoli fabbricati in materiali espansibili. In attesa che la norma venga modificata a tale riguardo, i giocattoli in cui sono presenti materiali espansibili devono aver ricevuto un attestato di esame CE.
Decisione 2001/579/CE della Commissione [Gazzetta ufficiale L 205 del 31.07.2001]. Questa decisione riguarda i giocattoli che utilizzano inneschi a percussione e stabilisce che il valore della pressione acustica dei giocattoli di 140 dB resti in vigore fino al 31 luglio 2001, data dopo la quale il valore passerà a 125dB.
Decisione 2004/210/CE della Commissione del 3 marzo 2004 che istituisce comitati scientifici nel settore della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell’ambiente [Gazzetta ufficiale n. L 066 del 04/03/2004]. Questa decisione istituisce tre comitati scientifici: uno di questi, il comitato scientifico dei prodotti di consumo, sarà competente in materia di sicurezza dei giocattoli immessi sul mercato. Esso rilascerà fra l’altro pareri scientifici in materia, destinati alla Commissione.
Direttiva 2005/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2005 che modifica per la ventidelesima volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (ftalati nei giocattoli e negli articoli di puericultura) [Gazzetta ufficiale L 344 del 27.12.2005]. La Commissione proroga il divieto di immissione sul mercato e di utilizzazione di 6 tipi di ftalati. A titolo di precauzione, sugli altri giocattoli e articoli di puericultura in PVC morbido destinati ai bambini di età inferiore a 3 anni, che possono essere messi nella bocca di un bambino, anche quando non si tratta della destinazione prevista dal fabbricante, dovrà assicurare un avvertimento quando contengono ftalati, per garantirne un’utilizzazione sicura in ogni circostanza.
Tali misure dovranno essere riesaminate entro il 2010.
Organismi notificati
La base dati NANDO-IS (EN) consente di trovare gli organismi europei notificati nonché quelli dei paesi terzi che sono incaricati di eseguire le procedelre di valutazione di conformità contemplate nelle direttive "Nuovo Approccio". L’elenco dei titoli e dei riferimenti degli standard armonizzati (EN) è disponibile sul sito della direzione generale Imprese e industria.
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA
Comunicazioni della Commissione:
Comunicazione della Commissione nel quadro dell’attuazione della direttiva 88/378/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli (Testo rilevante ai fini del SEE) (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva [Gazzetta ufficiale C 99 del 30.4.2009].
Comunicazione della Commissione nel quadro dell’attuazione della direttiva 88/378/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli (Testo rilevante ai fini del SEE) (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva) [Gazzetta ufficiale C 87 del 16.4.2009].
[Gazzetta ufficiale C 237 del 16.9.2008];[Gazzetta ufficiale C 201 del 29.8.2007];[Gazzetta ufficiale C 127 dell'8.6.2007];[Gazzetta ufficiale C 258 del 26.10.2006];[Gazzetta ufficiale C 157 del 6.7.2006];[Gazzetta ufficiale C 127 del 31.5.2006];[Gazzetta ufficiale C 56 dell'8.3.2006];[Gazzetta ufficiale C 188 del 2.8.2005];[Gazzetta ufficiale L 063 del 10.3.2005];[Gazzetta ufficiale C 79 del 30.3.2004];[Gazzetta ufficiale C 297 del 9.12.2003];[Gazzetta ufficiale C 216 del 10.8.2010].
Studio d'impatto della Commissione, dell'8 ottobre 2004, per la revisione della direttiva 88/378/CEE (EN) [Non pubblicato sulla Gazzetta ufficiale]. Lo studio esamina i settori nei quali le disposizioni della legislazione vigente potrebbero essere migliorate, nonché il rapporto costi-benefici per l'industria del giocattolo in relazione alle diverse modifiche proposte.
Ultima modifica: 17.09.2010