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Accordi di riammissione con i paesi dei Balcani occidentali

Gli accordi conclusi fra la Comunità europea e i paesi dei Balcani occidentali mirano a consentire la riammissione di un cittadino che non sia o che non risulti più in regola, per uno di tali paesi o di uno stato membro dell'Unione europea (UE), su richiesta di uno di questi. L'accordo riguarda i cittadini dello stato cui viene inviata la richiesta, nonché ogni individuo che si è spostato illegalmente da tale stato sul territorio dello stato richiedente.

ATTO

Decisione 2005/809/CE del Consiglio, del 7 novembre 2005, relativa alla conclusione dell'accordo fra la Comunità europea e la Repubblica d'Albania relativa alla riammissione delle persone in soggiorno irregolare.

Decisioni 2007/817/CE, 2007/818/CE, 2007/819/CE e 2007/820/CE del Consiglio, dell'8 novembre 2007, relative alla conclusione dell'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare fra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica del Montenegro, la Repubblica di Serbia e la Bosnia-Erzegovina.

SINTESI

Il paese dei Balcani occidentali non membro dell'Unione europea (UE) firmatario dell'accordo («paese partner») riammette, su richiesta di uno Stato membro, ogni cittadino nazionale che non sia in regola o non sia più in regola con le condizioni di entrata o di soggiorno in tale Stato. Esso accetta di riammettere l'interessato se si dimostra o se si presume validamente che si tratti di un proprio cittadino.

Il paese partner riammette parimenti ogni cittadino di un paese terzo che non sia in regola o che non sia più in regola con le condizioni di entrata o di soggiorno nello Stato membro richiedente, se si dimostra o se si presume validamente che tale persona sia entrata direttamente e illegalmente sul territorio dello Stato membro dopo aver soggiornato o dopo essere transitato sul suo territorio.

La Comunità europea (CE) s'impegna parimenti nei confronti del paese partner: uno Stato membro riammette, su richiesta delle autorità competenti del paese partner, ogni cittadino che non sia in regola o che non sia più in regola con le condizioni di entrata o di soggiorno nel paese partner, se si dimostra o se si presume validamente che l'interessato sia un cittadino di tale Stato membro.

Uno Stato membro riammette parimenti ogni cittadino di un paese terzo titolare di un visto o di un permesso di soggiorno rilasciato da tale Stato membro ovvero se tale persona è entrata illegalmente e direttamente nel paese partner dopo aver soggiornato o dopo essere transitata sul suo territorio.

Domanda di riammissione

Ogni trasferimento di una persona da riammettere dev'essere preceduto da una domanda detta di «riammissione» presentata dallo Stato membro richiedente e indirizzata allo Stato interessato. Peraltro, non viene richiesta nessuna domanda quando la persona è in possesso di un regolare documento di viaggio o di una carta d'identità e, se del caso, di un visto o di un'autorizzazione di soggiorno rilasciata dallo Stato interessato.

La domanda di riammissione deve comprendere il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, l'ultimo luogo di residenza, documenti attestanti la cittadinanza dell'interessato, una fotografia dell'interessato, una menzione precisante se l'interessato abbia bisogno di assistenza o di cure, nonché un'indicazione precisante se debba essere applicata per il suo trasferimento una misura di protezione o di sicurezza.

Strumenti di prova

Per quanto riguarda la riammissione dei cittadini del paese partner o degli Stati membri, l'accordo elenca i documenti necessari al fine di stabilire:

  • la prova della cittadinanza, senza che sia necessario procedere a un'indagine complementare;
  • un inizio di prova della cittadinanza. In questa fattispecie concreta, gli Stati membri e il paese partner ammettono che la cittadinanza viene stabilita salvo prova contraria.

Per quanto riguarda la riammissione dei cittadini dei paesi terzi, l'accordo elenca i documenti che costituiscono gli elementi giustificativi per consentire di stabilire:

  • la prova delle condizioni della riammissione;
  • l'inizio di prova delle condizioni della riammissione. In tale ipotesi, gli Stati membri e il paese partner ammettono che esistono le condizioni per effettuare la riammissione salvo prova contraria.

Scadenze

Lo Stato richiedente deve presentare la richiesta di riammissione di un cittadino di un paese terzo entro un anno dalla presa di conoscenza dei fatti.

La riposta alla domanda viene fornita in forma scritta entro un termine determinato (ad esempio, 10 giorni per l'accordo di riammissione concluso con la Bosnia-Erzegovina, 12 giorni per quanto riguarda l'accordo con il Montenegro, 14 giorni per l'accordo di riammissione con l'Albania) decorrente dalla data di ricevimento della domanda di riammissione. Per alcuni accordi, come quello di riammissione con la Serbia e quello di riammissione con la Macedonia, tale termine viene ridotto se la persona è stata fermata nella regione frontaliera dello Stato richiedente. Inversamente, tale termine può essere prorogato di non più di 6 giorni in determinate ipotesi.

In assenza di una risposta entro il termine prorogato, il trasferimento viene considerato approvato. In caso di domanda respinta, la riammissione non ha luogo. La decisione di rifiuto dev'essere comunque motivata dallo Stato cui è stata inviata la richiesta. In caso di accettazione della domanda, si procede alla riammissione. Il trasferimento viene in linea di principio organizzato entro 3 mesi dall'accettazione. Tale termine può essere oggetto di una proroga.

Modalità di trasferimento

Prima del rimpatrio di una persona, le autorità del paese partner e dello Stato membro interessato si concertano preliminarmente in forma scritta in ordine alla data di trasferimento, al punto di entrata e alle scorte.

Il ritorno può aver luogo per via aerea ovvero terrestre. Il trasporto aereo può svolgersi nel quadro di voli regolari o di voli charter.

Costi

L'insieme dei costi di trasporto fino alla frontiera dello Stato di destinazione finale, nel quadro delle operazioni di riammissione, è a carico dello Stato richiedente.

Comitato misto

Vengono istituiti comitati misti per controllare l'applicazione degli accordi rispettivi.

Contesto

In esito al vertice fra l'UE e i paesi dei Balcani occidentali svoltosi a Salonicco il 21 giugno 2003 («agenda di Salonicco»), le istituzioni dell'UE hanno avviato negoziati in vista della conclusione di accordi di riammissione con tutti i paesi della regione.

Il 13 novembre 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare un negoziato per un accordo di riammissione con la Serbia, la Bosnia-Erzegovina, il Montenegro e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Tali negoziati hanno portato in data 8 novembre 2007 all'adozione da parte del Consiglio di una decisione sulla conclusione degli accordi.

Per quanto riguarda l'Albania, il processo è stato anteriore; il Consiglio ha in tal caso autorizzato il 28 novembre 2002 la Commissione ad avviare i negoziati riguardanti un accordo di riammissione. Tali negoziati hanno portato all'adozione da parte del Consiglio di una decisione sulla conclusione di tale accordo.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore - Data di scadenza

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Decisione 2005/809/CE del 7 novembre 2005Repubblica d'Albania[adozione: consultazione CNS/2003/0033]

7.11.2005

-

GU L 304 del 23.11.2005

Decisione 2007/817/CERepubblica iugoslava di Macedonia[adozione: consultazione CNS/2007/0147]

8.11.2007

-

GU L 334 del 19.12.2007

Decisione 2007/818/CERepubblica del Montenegro[adozione: consultazione CNS/2007/0146]

8.11.2007

-

GU L 334 del 19.12.2007

Decisione 2007/819/CE dell'8 novembre 2007Repubblica di Serbia[adozione: consultazione CNS/2007/0153]

8.11.2007

-

GU L 334 del 19.12.2007

Decisione 2007/820/CE dell'8 novembre 2007Bosnia-Erzegovina[adozione: consultazione CNS/2007/0142]

8.11.2007

-

GU L 334 del 19.12.2007

Ultima modifica: 21.02.2008

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