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Fondo europeo di sviluppo regionale (2007-2013)
Al fine di ridurre lo scarto esistente fra i vari livelli di sviluppo delle regioni europee e per consentire di recuperare il ritardo accumulato dalle regioni meno favorite, il presente regolamento definisce i tipi di azioni che possono beneficiare di un finanziamento da parte del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). Il regolamento stabilisce del pari i compiti e la portata dell'intervento del FESR nel contesto degli obiettivi «Convergenza», «Competitività regionale e occupazione» e «Cooperazione territoriale europea» della nuova politica di coesione per il periodo 2007-2013.
ATTO
Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999 [Cfr atto(i) modificatore(i)].
SINTESI
Il presente regolamento stabilisce e definisce i compiti e la portata dell'intervento del FESR. Il campo d'applicazione dell'intervento del FESR rientra nel contesto degli obiettivi «Convergenza», «Competitività regionale e occupazione» e «Cooperazione territoriale europea», così come sono definiti dalle disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione.
Obiettivo
L'obiettivo del FESR è quello di contribuire al potenziamento della coesione economica e sociale, riducendo le disparità regionali. Tale contributo avviene attraverso un sostegno allo sviluppo e attraverso l'organizzazione strutturale delle economie regionali, anche per quanto riguarda la riconversione delle regioni industriali in declino.
Campo d'applicazione
Il FESR concentra il suo intervento su alcune priorità tematiche che riflettono la natura degli obiettivi «Convergenza», «Competitività regionale e occupazione» e «Cooperazione territoriale europea». Si tratta in particolare di finanziamenti riguardanti:
Convergenza
Nel quadro dell'obiettivo «Convergenza», il FESR concentra gli aiuti sul sostegno allo sviluppo economico sostenibile integrato, nonché alla creazione di posti di lavoro durevoli. I programmi operativi negli Stati membri si prefiggono di modernizzare e di diversificare le strutture economiche regionali nei seguenti settori :
Competitività regionale e occupazione
Per quanto riguarda questo obiettivo, le priorità rientrano nei tre punti seguenti :
Cooperazione territoriale europea»
Per quanto riguarda l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea», il FESR concentra il suo intervento su tre direttrici:
Su richiesta degli Stati membri, la Commissione può proporre nuove regole per alcune categorie di spese in sostituzione delle regole nazionali.
Spetta agli Stati membri il compito di designare un'autorità unica di gestione, un'autorità di certificazione e un'autorità unica di controllo.
Come stabiliscono le disposizioni generali, gli Stati membri possono ricorrere ad uno strumento giuridico di cooperazione, il Gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera (GECT), per delegargli i compiti dell'autorità di gestione e della Segreteria tecnica congiunta.
Per essere selezionato, un progetto deve comprendere beneficiari di almeno due paesi, che devono operare in modo congiunto almeno in due dei quattro settori seguenti: sviluppo, attuazione, risorse umane e finanziamento. In caso di cooperazione transnazionale, può essere attuato un programma in un solo Stato membro, a condizione che sia stato presentato da almeno due Stati. Le reti di cooperazione e di scambio di esperienze devono comprendere almeno tre beneficiari di almeno tre regioni di almeno due Stati membri, che devono operare in modo congiunto nei quattro settori suindicati.
Il programma operativo deve contenere in particolare le informazioni seguenti:
In materia di finanziamento, esistono particolarità legate all'ubicazione. Il cofinanziamento può raggiungere:
Specificità territoriali
Il FESR presta particolare attenzione agli aspetti specifici territoriali. Le azioni relative alla dimensione urbana vengono integrate nei programmi operativi tenendo conto dell'esperienza maturata con l'iniziativa URBAN. L'azione del FESR mira infatti a risolvere i problemi economici, ambientali e sociali delle città.
Per quanto riguarda le zone rurali e le zone dipendenti dalla pesca, l’intervento del FESR deve concentrarsi sulla diversificazione economica, in particolare:
Per le zone naturalmente svantaggiate, il FESR contribuisce al finanziamento di investimenti in favore dell'accessibilità, delle attività economiche legate al patrimonio culturale, dell'uso sostenibile delle risorse e dello stimolo del settore turistico.
Infine, il FESR contribuisce a finanziare i maggiori costi determinati dall'ubicazione geografica delle regioni ultraperiferiche, nonché:
Disposizioni finali
Il regolamento non incide sugli interventi approvati prima della sua entrata in vigore. Le domande presentate nel quadro del regolamento (CE) n. 1783/99 restano valide, però tale regolamento è stato abrogato con decorrenza 1° gennaio 2007. Il presente regolamento è applicato a decorrere dal 1° gennaio 2007 e dovrà essere riesaminato entro il 31 dicembre 2013.
Riferimenti
Atto |
Data di entrata in vigore - Data di scadenza |
Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Regolamento (CE) n. 1080/2006 |
1.8.2006 |
- |
GU L 210 del 31.7.2006 |
Atto modificativo |
Entrata in vigore |
Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Regolamento (CE) n. 397/2009 |
10.6.2009 |
- |
GU L 126 del 21.5.2009 |
Regolamento (CE) n. 437/2010 |
18.6.2010 |
- |
GU L 132 del 29.5.2010 |
ATTI COLLEGATI
DISPOSIZIONI GENERALI
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999.Cfr. versione consolidata.
REGIONI E ZONE AMMISSIBILI
Decisione 2006/769/CE della Commissione, del 31 ottobre 2006, che stabilisce l’elenco delle regioni e delle zone ammissibili ad un finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro degli aspetti transfrontalieri e transnazionali dell’obiettivo cooperazione territoriale europea per il periodo 2007-2013 [Gazzetta ufficiale L 312 dell’11.11.2006].Cfr. versione consolidata.
Decisione 2006/597/CE della Commissione, del 4 agosto 2006, che fissa l’elenco delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali a titolo transitorio e specifico nell’ambito dell’obiettivo Competitività regionale e occupazione per il periodo 2007-2013 [Gazzetta ufficiale L 243 del 6.9.2006].
Decisione 2006/595/CE della Commissione, del 4 agosto 2006, che stabilisce l'elenco delle regioni ammissibili per un finanziamento da parte dei Fondi strutturali per l'obiettivo «Convergenza», per il periodo dal 2007 al 2013 [GU L 243 del 6.9.2006].
Cfr. versione consolidata.
RIPARTIZIONE INDICATIVA PER STATO MEMBRO
Decisione 2006/609/CE della Commissione, del 4 agosto 2006, che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno a titolo dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea per il periodo 2007-2013 [Gazzetta ufficiale L 247 del 9.9.2006].Cfr. versione consolidata.
Decisione 2006/594/CE della Commissione, del 4 agosto 2006, che stabilisce una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti per l'obiettivo «Convergenza», per il periodo dal 2007 al 2013 [Gazzetta ufficiale L 243 del 6.9.2006].Modificata:Decisione 2010/475/UE della Commissione [GU L 232 del 2.9.2010].
Decisione 2006/593/CE della Commissione, del 4 agosto 2006, che stabilisce una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti per l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», per il periodo dal 2007 al 2013 [Gazzetta ufficiale L 243 del 6.9.2006].Modificata:Decisione 2010/476/UE della Commissione [GU L 232 del 2.9.2010].
ORIENTAMENTI STRATEGICI COMUNITARI
Decisione 2006/702/CE del Consiglio, del 6 ottobre 2006, sugli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione [Gazzetta ufficiale L 291 del 21.10.2006].
Il progetto di Orientamenti strategici comunitari per la coesione, la crescita e l'occupazione è stato adottato dal Consiglio in data 6 ottobre 2006. Tali orientamenti strategici costituiscono un quadro indicativo per l'attuazione della politica di coesione e per l'intervento dei Fondi nel periodo 2007-2013.
Comunicazione della Commissione, del 5 luglio 2005, «Una politica di coesione per sostenere la crescita e l'occupazione – Orientamenti strategici comunitari 2007-2013» [COM(2005) 299 – Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale].
RIPRESA ECONOMICA
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, del 16 dicembre 2008, intitolata «Politica di coesione: investire nell’economia reale» [COM(2008) 876 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].
La politica di coesione è la prima fonte di finanziamento dell’economia reale comunitaria. La Commissione presenta una serie di priorità riguardanti le persone, le imprese, le infrastrutture e l’energia, nonché la ricerca e l’innovazione, al fine di contribuire alla ripresa dell’economia europea e al progresso sociale. Essa prevede un aumento degli investimenti pubblici per il periodo 2007-2013.
Comunicazione della Commissione al Consiglio europeo – Un piano europeo di ripresa economica [COM(2008) 800 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].
ENERGIA – EDILIZIA ABITATIVA
Regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l’ammissibilità degli investimenti a favore dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell’edilizia abitativa.
Il piano per la ripresa dell’economia europea incoraggia le misure a favore dell’efficienza energetica degli edifici. Il presente regolamento offre un quadro per gli investimenti pubblici destinati a questo settore. Occorre sviluppare piani d’investimento al livello territoriale più appropriato (nazionale, regionale o locale). I finanziamenti della politica di coesione devono consentire di sostenere le misure prese dai nuclei familiari più deboli.
Pertanto, per quanto riguarda le spese edilizie legate all’efficienza energetica e alle energie rinnovabili, il contributo del FESR viene esteso a tutti gli Stati membri. Le altre spese relative all’edilizia devono restare limitate agli Stati che hanno aderito all’Unione dopo il 1° maggio 2004. L’articolo 7 del regolamento 1080/2006 sull'ammissibilità di queste spese è di conseguenza modificato.
Ultima modifica: 17.09.2010