This document is an excerpt from the EUR-Lex website
La gerarchia NUTS
Per ciascun paese dell’UE esistono tre livelli gerarchici di suddivisione regionale che si basa su soglie minime e massime di popolazione, come segue.
Il terzo livello è una suddivisione del secondo livello, il secondo livello è una suddivisione del primo livello e il primo livello è una suddivisione degli Stati membri. NUTS non comprende il livello locale (municipale). Se la popolazione di un intero Stato membro è inferiore al limite minimo per un determinato livello NUTS, l’intero Stato membro costituisce una unità territoriale NUTS per tale livello.
Criteri di classificazione
Le unità amministrative esistenti negli Stati membri costituiscono il primo criterio di definizione di NUTS. Il livello NUTS di un livello amministrativo esistente è determinato dalla dimensione media della popolazione delle sue unità amministrative, come mostrato di seguito.
Livello |
Popolazione minima |
Popolazione massima |
NUTS 1 |
3 milioni |
7 milioni |
NUTS 2 |
800 000 |
3 milioni |
NUTS 3 |
150 000 |
800 000 |
Se uno Stato membro non ha un livello amministrativo esistente di dimensione adeguata per un determinato livello nella classificazione, tale livello viene costituito aggregando un numero adeguato di piccole unità amministrative contigue. Le unità aggregate risultanti formano un «livello non-amministrativo» in cui ogni unità non amministrativa deve rientrare nei limiti relativi alla popolazione indicati precedentemente. Le eccezioni si verificano in particolari circostanze geografiche, socioeconomiche, storiche, culturali o ambientali, soprattutto nelle isole e nelle regioni ultraperiferiche.
Tipologie territoriali (Tercet)
Il regolamento di modifica (UE) 2017/2391 stabilisce un riconoscimento giuridico delle tipologie territoriali ai fini delle statistiche dell’Unione. Ciò consente ai regolamenti sulle statistiche tematiche e alle iniziative politiche di basarsi su tali tipologie per raccogliere statistiche dell’Unione e/o mirare a territori specifici nelle politiche, tra cui città o aree urbane, rurali o costiere e regioni.
Il regolamento riguarda le tipologie territoriali esistenti in base al livello NUTS 3 (ad es. la tipologia urbana-rurale, le regioni metropolitane) o le unità amministrative locali (ad es. il grado di urbanizzazione, le città, le zone costiere). Il regolamento riguarda inoltre il livello di un chilometro quadrato della griglia necessario per calcolare le altre tipologie, basate sulla distribuzione e la densità della popolazione nelle celle della griglia. Stabilisce inoltre le condizioni per l’adozione di atti delegati da parte della Commissione europea, ove opportuno.
L’attuale classificazione NUTS, valida dal 1o gennaio 2021, elenca 92 regioni a livello NUTS 1, 242 regioni a livello NUTS 2 e 1166 regioni a livello NUTS 3.
Ai sensi dell’atto di esecuzione, il regolamento (CE) n. 11/2008, quando viene apportata una modifica alla classificazione NUTS, lo Stato membro interessato deve comunicare alla Commissione le serie cronologiche per la nuova classificazione regionale, al fine di sostituire i dati precedenti.
Il regolamento è in vigore dall’11 luglio 2003.
Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).
Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1059/2003 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Regolamento delegato (UE) 2023/674 della Commissione, del 26 dicembre 2022, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 87 del 24.3.2023, pag. 1).
Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 1).
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1130 della Commissione, del 5 luglio 2021, che definisce l’elenco delle regioni ammissibili al finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nonché degli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2021-2027 [notificata con il numero C(2021) 4894] (GU L 244 del 9.7.2021, pag. 10).
Ultimo aggiornamento: 05.04.2023