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L’Agenzia europea dell’ambiente (AEA) — informazione e sorveglianza in materia ambientale

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 401/2009 sull’Agenzia europea dell’ambiente e la rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento (CE) n. 401/2009 stabilisce gli scopi e gli obiettivi dell’Agenzia europea dell’ambiente (AEA) e dell’rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (Eionet). Ciò consente loro di fornire informazioni a supporto della formulazione della politica ambientale dell’Unione europea (Unione).

PUNTI CHIAVE

L’AEA è un’agenzia decentrata dell’Unione. Il suo obiettivo è fornire informazioni oggettive, affidabili e comparabili per consentire la protezione dell’ambiente, il miglioramento e il sostegno allo sviluppo sostenibile in modo che:

  • vengano adottate misure volte a proteggere l’ambiente;
  • i risultati di tali misure siano valutati;
  • il pubblico sia informato riguardo allo stato dell’ambiente;
  • gli Stati membri e le istituzioni dell’UE dispongano del supporto tecnico e scientifico necessario per l’attuazione delle politiche ambientali dell’UE.

L’Agenzia ha i seguenti compiti principali:

  • raccogliere, trattare e analizzare i dati per fornire all’Unione le informazioni oggettive necessarie per formulare politiche ambientali efficaci;
  • contribuire al controllo e all’attuazione dei provvedimenti concernenti l’ambiente;
  • collezionare, valutare e diffondere dati sullo stato dell’ambiente presso il grande pubblico;
  • assicurare la comparabilità dei dati a livello europeo;
  • promuovere l’integrazione dei dati dell’Unione nei programmi internazionali di sorveglianza, come quelli delle Nazioni Unite;
  • stimolare lo sviluppo di metodi per valutare il costo dei danni all’ambiente e i costi delle politiche di prevenzione, di protezione e di risanamento dell’ambiente;
  • sviluppare metodologie di valutazione relative alle sostanze chimiche nei settori che rientrano nel suo mandato;
  • stimolare lo scambio di informazioni sulle migliori tecnologie disponibili per prevenire o ridurre i danni all’ambiente;
  • pubblicare ogni cinque anni una relazione sullo stato, sulle tendenze e sulle prospettive dell’ambiente.

I dati interessati riguardano:

Il consiglio di amministrazione dell’AEA comprende un rappresentante di ciascuno dei suoi 32 paesi membri (i 27 Stati membri, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera e Turchia), due della Commissione europea e due esperti scientifici nominati dal Parlamento europeo. Il direttore esecutivo è responsabile della gestione quotidiana.

L’AEA collabora con altri organismi dell’UE e internazionali, tra cui il Centro comune di ricerca della Commissione, Eurostat, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e l’Agenzia europea per i medicinali (EMA), nonché con il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, l’Organizzazione mondiale della sanità e l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. In particolare, nel settore delle sostanze chimiche, la cooperazione con l’ECHA, l’EFSA e l’EMA riguarda lo scambio di dati e informazioni sulle sostanze chimiche, compresi eventuali formati di dati correlati e vocabolari controllati, e lo sviluppo di metodologie scientifiche per la valutazione delle sostanze chimiche.

Eionet, coordinata dall’AEA, è la rete informativa dell’UE sulle questioni ambientali ed è composta dai 32 paesi membri dell’AEA e da sette paesi cooperanti (Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo*, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia).

Il regolamento (UE) 2021/1119 (si veda la sintesi), la normativa europea sul clima, ha aggiunto un ulteriore articolo (articolo 10 bis) al regolamento (CE) n. 401/2009 che istituisce un comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici. Tra i compiti del comitato consultivo figurano la fornitura di consulenza scientifica e la pubblicazione di relazioni sui più recenti sviluppi scientifici in materia di cambiamenti climatici e sulla coerenza con le misure dell’UE esistenti e proposte e con gli impegni internazionali dell’UE nel quadro dell’accordo di Parigi. Il comitato consultivo è composto da 15 alti esperti scientifici indipendenti che coprono un’ampia gamma di discipline pertinenti. I membri del comitato consultivo sono designati per quattro anni dal consiglio di amministrazione dell’AEA, a seguito di una procedura di selezione aperta e rigorosa. I membri sono nominati a titolo personale e selezionati sulla base della loro eccellenza scientifica, dell’ampiezza delle competenze e dell’esperienza professionale.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal .

Il regolamento (UE) n. 401/2009 ha codificato e sostituito il regolamento (CEE) n. 1210/90 e le sue modifiche successive.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sull’Agenzia europea dell’ambiente e la rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (versione codificata) (GU L 126 del , pag. 13).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 401/2009 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione UNSCR 1244/1999 e con il parere della Corte internazionale di giustizia sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

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