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L’Agenzia europea dell’ambiente (AEA) — informazione e sorveglianza in materia ambientale

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 401/2009 sull’Agenzia europea dell’ambiente e la rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento stabilisce gli scopi e gli obiettivi dell’Agenzia europea dell’ambiente (AEA) e della rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (EIONET). Ciò consente loro di fornire informazioni a supporto della formulazione della politica ambientale dell’Unione europea (Unione).

PUNTI CHIAVE

L’AEA è un’agenzia decentrata dell’Unione. Il suo obiettivo è fornire informazioni oggettive, affidabili e comparabili per consentire la protezione dell’ambiente, il miglioramento e il sostegno allo sviluppo sostenibile in modo che:

  • vengano adottate misure volte a proteggere l’ambiente;
  • i risultati di tali misure siano valutati;
  • il pubblico sia informato riguardo allo stato dell’ambiente;
  • gli Stati membri dell’Unione e le istituzioni dell’Unione dispongano del necessario sostegno tecnico e scientifico.

L’Agenzia ha i seguenti compiti principali:

  • raccogliere, trattare e analizzare i dati per fornire all’Unione le informazioni oggettive necessarie per formulare politiche ambientali efficaci;
  • contribuire al controllo e all’attuazione dei provvedimenti concernenti l’ambiente;
  • collezionare, valutare e diffondere dati sullo stato dell’ambiente presso il grande pubblico;
  • assicurare la comparabilità dei dati a livello europeo;
  • promuovere l’integrazione dei dati dell’Unione nei programmi internazionali di sorveglianza, come quelli delle Nazioni Unite;
  • stimolare lo sviluppo di metodi per valutare il costo dei danni all’ambiente e i costi delle politiche di prevenzione, di protezione e di risanamento dell’ambiente;
  • stimolare lo scambio di informazioni sulle migliori tecnologie disponibili per prevenire o ridurre i danni all’ambiente;
  • pubblicare una relazione sullo stato, le tendenze e le prospettive in materia ambientale ogni cinque anni.

I dati interessati riguardano:

Il consiglio di amministrazione dell’AEA è composto da un rappresentante di ciascuno dei suoi 32 paesi membri (27 Stati membri, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera e Turchia), due rappresentanti della Commissione europea e due esperti scientifici nominati dal Parlamento europeo. Il direttore esecutivo è responsabile della gestione quotidiana.

L’AEA collabora con altre istituzioni internazionali e dell’Unione, quali l’Ufficio statistico e il Centro comune di ricerca della Commissione europea, il Programma delle Nazioni Unite sull’Ambiente e l’Organizzazione mondiale della sanità.

EIONET, coordinata dall’AEA, è la rete di informazione dell’Unione sulle questioni ambientali ed è composta dai 32 paesi membri del SEE e da sei paesi che cooperano (Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo*, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia).

Il regolamento (UE) 2021/1119, la normativa europea sul clima (si veda la sintesi), ha aggiunto un ulteriore articolo (articolo 10 bis) al regolamento (CE) n. 401/2009 istituendo un comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici. Il comitato consultivo è composto da 15 alti esperti scientifici indipendenti che coprono un’ampia gamma di discipline pertinenti. I membri del comitato consultivo sono designati per quattro anni dal consiglio di amministrazione dell’AEA, in seguito a una procedura di selezione aperta e rigorosa. I membri sono nominati a titolo personale e selezionati sulla base della loro eccellenza scientifica, dell’ampiezza delle competenze e dell’esperienza professionale.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 10 giugno 2009.

Il regolamento (UE) n. 401/2009 ha codificato e sostituito il regolamento (CEE) n. 1210/90 e le sue modifiche successive.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull’Agenzia europea dell’ambiente e la rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (versione codificata) (GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 401/2009 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.


* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione UNSCR 1244/1999 e con il parere della Corte internazionale di giustizia sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

Ultimo aggiornamento: 19.04.2023

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