This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Il regolamento (CE) n. 401/2009 stabilisce gli scopi e gli obiettivi dell’Agenzia europea dell’ambiente (AEA) e dell’rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (Eionet). Ciò consente loro di fornire informazioni a supporto della formulazione della politica ambientale dell’Unione europea (Unione).
L’AEA è un’agenzia decentrata dell’Unione. Il suo obiettivo è fornire informazioni oggettive, affidabili e comparabili per consentire la protezione dell’ambiente, il miglioramento e il sostegno allo sviluppo sostenibile in modo che:
L’Agenzia ha i seguenti compiti principali:
I dati interessati riguardano:
Il consiglio di amministrazione dell’AEA comprende un rappresentante di ciascuno dei suoi 32 paesi membri (i 27 Stati membri, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera e Turchia), due della Commissione europea e due esperti scientifici nominati dal Parlamento europeo. Il direttore esecutivo è responsabile della gestione quotidiana.
L’AEA collabora con altri organismi dell’UE e internazionali, tra cui il Centro comune di ricerca della Commissione, Eurostat, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e l’Agenzia europea per i medicinali (EMA), nonché con il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, l’Organizzazione mondiale della sanità e l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. In particolare, nel settore delle sostanze chimiche, la cooperazione con l’ECHA, l’EFSA e l’EMA riguarda lo scambio di dati e informazioni sulle sostanze chimiche, compresi eventuali formati di dati correlati e vocabolari controllati, e lo sviluppo di metodologie scientifiche per la valutazione delle sostanze chimiche.
Eionet, coordinata dall’AEA, è la rete informativa dell’UE sulle questioni ambientali ed è composta dai 32 paesi membri dell’AEA e da sette paesi cooperanti (Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo*, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia).
Il regolamento (UE) 2021/1119 (si veda la sintesi), la normativa europea sul clima, ha aggiunto un ulteriore articolo (articolo 10 bis) al regolamento (CE) n. 401/2009 che istituisce un comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici. Tra i compiti del comitato consultivo figurano la fornitura di consulenza scientifica e la pubblicazione di relazioni sui più recenti sviluppi scientifici in materia di cambiamenti climatici e sulla coerenza con le misure dell’UE esistenti e proposte e con gli impegni internazionali dell’UE nel quadro dell’accordo di Parigi. Il comitato consultivo è composto da 15 alti esperti scientifici indipendenti che coprono un’ampia gamma di discipline pertinenti. I membri del comitato consultivo sono designati per quattro anni dal consiglio di amministrazione dell’AEA, a seguito di una procedura di selezione aperta e rigorosa. I membri sono nominati a titolo personale e selezionati sulla base della loro eccellenza scientifica, dell’ampiezza delle competenze e dell’esperienza professionale.
Il regolamento è in vigore dal .
Il regolamento (UE) n. 401/2009 ha codificato e sostituito il regolamento (CEE) n. 1210/90 e le sue modifiche successive.
Per ulteriori informazioni, si veda:
Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sull’Agenzia europea dell’ambiente e la rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (versione codificata) (GU L 126 del , pag. 13).
Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 401/2009 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione UNSCR 1244/1999 e con il parere della Corte internazionale di giustizia sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
ultimo aggiornamento: