Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Proteggere le lavoratrici gestanti e le giovani madri

 

SINTESI DI:

Direttiva 92/85/CEE concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

La direttiva punta a proteggere la salute e la sicurezza delle lavoratrici gestanti* o puerpere* e delle lavoratrici in periodo di allattamento*.

PUNTI CHIAVE

  • Gli Stati membri dell’Unione europea (Unione) sono tenuti a informare i datori di lavoro e le lavoratrici in merito alle linee guida della Commissione europea relative ai rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro posti da sostanze pericolose e processi industriali.
  • Nel caso siano identificati rischi, i datori di lavoro sono tenuti a prendere provvedimenti per proteggere le lavoratrici interessate, ad esempio spostandole in un’altra posizione o accordando il congedo di maternità.
  • Qualora tale congedo sia concesso, il datore di lavoro deve garantire i diritti connessi con il contratto di lavoro e il pagamento di un’indennità adeguata che compensi l’eventuale perdita di reddito.
  • Le lavoratrici gestanti non sono tenute a effettuare turni di notte, con riserva della presentazione di un certificato medico.
  • Le lavoratrici gestanti possono sottoporsi a esami clinici prenatali durante l’orario di lavoro senza perdita della retribuzione.
  • La direttiva prevede un minimo di 14 settimane continue di congedo di maternità prima e/o dopo il parto, comprese almeno due settimane di congedo di maternità obbligatorio.
  • Le donne non devono essere licenziate a causa della loro gravidanza e maternità.
  • Il regolamento di modifica (UE) 2019/1243 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per apportare modifiche strettamente tecniche all’allegato I, per tenere conto dei progressi tecnici, delle modifiche alle normative o delle specifiche internazionali e delle nuove scoperte.
  • L’allegato I contiene un elenco non esauriente di agenti, processi e condizioni di lavoro di cui all’articolo 4 della direttiva (valutazione e informazione).
  • L’allegato II contiene un elenco non esauriente di agenti e condizioni di lavoro di cui all’articolo 6 della direttiva (casi in cui l’esposizione è vietata).

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva è in vigore dal 24 novembre 1992 e doveva diventare legge negli Stati membri entro il 24 novembre 1994.

CONTESTO

  • L’articolo 153 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea conferisce all’UE l’autorità di adottare misure legislative nel campo della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro, per sostenere e integrare le attività degli Stati membri.
  • La direttiva 92/85/CEE fa parte di diverse «direttive derivate» adottate ai sensi della direttiva quadro 89/391/CEE sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul posto di lavoro (si veda la sintesi).
  • Il principio 10 del Pilastro europeo dei diritti sociali afferma che i lavoratori hanno diritto a un elevato livello di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.
  • Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Lavoratrice gestante. Una donna che informa del suo stato il proprio datore di lavoro, conformemente alla normativa e/o alla prassi nazionale.
Lavoratrice puerpera. Una puerpera che, ai sensi della normativa e/o prassi nazionale, informi del suo stato il proprio datore di lavoro, conformemente a detta normativa e/o prassi.
Lavoratrice in periodo di allattamento. Una donna in periodo di allattamento che, ai sensi della normativa e/o prassi nazionale, informi del suo stato il proprio datore di lavoro, conformemente a tale normativa e/o prassi.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1).

Le successive modifiche alla direttiva 92/85/CEE sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo X — Politica sociale — Articolo 153 (ex articolo 137 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 114).

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 07.05.2024

Top