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Procedimenti penali: presunzione di innocenza e diritto di presenziare al processo

SINTESI DI:

Direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

Essa intende tutelare:

  • la presunzione di innocenza di chiunque sia accusato o sospettato di un crimine da parte delle autorità giudiziarie o di polizia;
  • il diritto di una persona accusata di presenziare al proprio processo penale.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

  • La direttiva si applica a qualsiasi persona (persona fisica) indagata o imputata in procedimenti penali.
  • Si applica in tutte le fasi del procedimento penale, dal momento in cui una persona è sospettata o accusata di aver commesso un reato al verdetto finale.

Diritti

La direttiva stabilisce i diritti fondamentali di una persona indagata o imputata in un procedimento penale:

  • innocenza finché non ne viene dimostrata la colpevolezza
    • I paesi dell’Unione europea (UE) devono adottare misure per garantire che le dichiarazioni pubbliche da parte delle autorità e le decisioni giudiziarie (diverse da quelle sulla colpevolezza) non si riferiscano alla persona come colpevole;
    • i paesi dell’UE devono adottare misure per garantire che le persone indagate o imputate non siano presentate come colpevoli, in tribunale o in pubblico, attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica;
  • onere della prova per l’accusa;
  • diritto di rimanere in silenzio e di non autoincriminarsi;
  • diritto di presenziare al proprio processo; tuttavia, un processo può essere celebrato in assenza dell’indagato o imputato, qualora una di queste condizioni sia soddisfatta:
    • la persona sia stata informata a tempo debito del processo e delle conseguenze di una mancata comparizione;
    • la persona abbia conferito mandato a un difensore, nominato da lei o dallo Stato, per rappresentarla in giudizio.

Mezzi di ricorso

  • I paesi dell’UE devono garantire che siano istituiti mezzi di ricorso adeguati in caso di violazione dei diritti di cui sopra.
  • Qualora il diritto al silenzio o il diritto di non autoincriminarsi sia stato violato, i paesi dell’UE devono garantire che siano rispettati i diritti alla difesa e l’equità del procedimento all’atto di valutare le dichiarazioni rese.
  • Qualora un indagato o un imputato non sia presente al proprio processo e le condizioni di cui sopra non siano soddisfatte, egli avrà diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale che consenta di riesaminare il merito della causa (incluso l’esame di nuove prove).

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

Si applica a partire dal . I paesi dell’UE devono integrarla nel proprio diritto nazionale entro il .

CONTESTO

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell’, pag. 1-11)

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