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Document 52021AE0630

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il conferimento di competenze di esecuzione alla Commissione al fine di determinare il significato dei termini utilizzati in talune disposizioni di tale direttiva» [COM(2020) 749 final — 2020/331 (CNS)]

EESC 2021/00630

OJ C 286, 16.7.2021, p. 102–105 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 286/102


Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il conferimento di competenze di esecuzione alla Commissione al fine di determinare il significato dei termini utilizzati in talune disposizioni di tale direttiva»

[COM(2020) 749 final — 2020/331 (CNS)]

(2021/C 286/18)

Relatore:

Christophe LEFÈVRE

Consultazioni

Consiglio dell’Unione europea, 7.1.2021

Base giuridica

articolo 113 del TFUE

Sezione competente

Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale

Adozione in sezione

13.4.2021

Adozione in sessione plenaria

27.4.2021

Sessione plenaria n.

560

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

226/2/6

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il CESE sostiene l’obiettivo generale perseguito dalla proposta della Commissione, poiché garantire la certezza del diritto e la prevedibilità per quanto riguarda la direttiva IVA (1) è fondamentale per creare condizioni di parità tra gli Stati membri e promuovere ulteriormente il mercato unico.

1.2.

Come sottolineato dalla Commissione, le attuali divergenze tra gli Stati membri in rapporto sia all’interpretazione che all’attuazione della direttiva IVA sono indubbiamente dannose per il mercato unico. Il CESE sollecita pertanto un’azione rapida ed efficace al riguardo.

1.3.

In effetti, una maggiore uniformità delle norme in materia di IVA potrebbe ridurre i costi di conformità e favorire la crescita di tutte le imprese che operano nell’UE e, in particolare, delle PMI attive a livello transnazionale, in quanto esse subiscono maggiormente l’impatto delle differenze normative tra Stati membri.

1.4.

Le discrepanze nell’applicazione delle norme in materia di IVA possono provocare considerevoli distorsioni negative nel mercato interno e, di conseguenza, effetti sociali dannosi che dovrebbero essere evitati garantendo una maggiore coerenza nell’applicazione delle norme vigenti.

1.5.

Tuttavia, il CESE non può fare a meno di constatare che la proposta della Commissione, e in particolare il quadro generale delle questioni da affrontare nell’ambito del nuovo insieme di norme, rischia di scontrarsi con una forte resistenza da parte di molti Stati membri, i quali, con tutta probabilità, potrebbero sollevare «obiezioni di principio» alla proposta della Commissione.

1.6.

Il CESE invita pertanto a prendere in considerazione altre misure in grado di migliorare quanto prima il mercato unico. Nell’attuale contesto politico, il CESE suggerisce alla Commissione di valutare, come primo passo, il miglioramento e il rafforzamento dell’attuale comitato consultivo dell’IVA e del suo processo decisionale, al fine di accrescere il livello di uniformità — oggi insoddisfacente — delle norme in materia di IVA tra gli Stati membri.

1.7.

Inoltre, il CESE ritiene utile che siano debitamente individuate le applicazioni e attuazioni eterogenee a livello nazionale delle norme concordate in materia di IVA. È importante rendere trasparenti, chiare e pubbliche le differenze esistenti al fine di migliorare l’uniformità nell’ambito dell’attuale quadro normativo.

1.8.

Questo approccio potrebbe dare luogo a un sistema efficace di «pressione tra pari», rendendo molto più difficile per gli Stati membri discostarsi dalle interpretazioni e dalle pratiche di attuazione consolidate recando discapito al mercato interno.

1.9.

Il CESE ritiene inoltre importante che la Commissione effettui valutazioni d’impatto di ogni eventuale differenza, in qualsiasi Stato membro, nell’applicazione o nell’interpretazione delle norme concordate in materia di IVA. Le valutazioni d’impatto dovrebbero essere rese pubbliche, debitamente discusse e monitorate in seno al comitato IVA.

1.10.

Il CESE desidera infine richiamare l’attenzione su alcuni possibili effetti indesiderati della nuova proposta. Il ruolo di esecuzione proposto per la Commissione in relazione ad alcuni dei concetti principali della direttiva IVA potrebbe rendere difficile distinguere tra l’ambito di applicazione delle nuove competenze della Commissione, da un lato, e gli elementi che costituiranno effettivamente una modifica della direttiva IVA, dall’altro. Tale incertezza potrebbe eventualmente impedire in futuro di raggiungere l’accordo unanime necessario in sede di Consiglio per modificare la direttiva IVA.

2.   La proposta della Commissione

2.1.

La proposta legislativa in esame mette in evidenza che la Commissione non dispone attualmente di competenze di esecuzione per quanto riguarda la direttiva IVA. A tale proposito, l’unico strumento disponibile per attuare le disposizioni della direttiva è il comitato consultivo istituito a norma dell’articolo 398.

2.2.

Tale comitato è composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione ed è incaricato di esaminare le questioni relative all’applicazione delle disposizioni dell’UE in materia di IVA sollevate dalla Commissione o da uno Stato membro. Attualmente, il comitato consultivo può solo concordare orientamenti non vincolanti sull’applicazione della direttiva IVA, mentre le misure di esecuzione vincolanti possono essere adottate dal Consiglio sulla base di una proposta della Commissione.

2.3.

Secondo la Commissione, gli orientamenti esistenti non sempre garantiscono un’applicazione uniforme della legislazione dell’UE in materia di IVA, anche a causa delle difficoltà emerse nel raggiungimento di orientamenti unanimi in seno al comitato consultivo. A tale riguardo, la Commissione elenca diversi esempi di mancato raggiungimento di un accordo unanime su norme e principi relativi alle disposizioni e ai concetti strategici che figurano nella direttiva IVA.

2.4.

La Commissione sostiene inoltre che tali discrepanze potrebbero determinare diversi effetti negativi, tra cui: i) un rischio di doppia imposizione o mancata imposizione, ii) incertezza giuridica e scarsa prevedibilità, e iii) costi aggiuntivi per le imprese. A tale riguardo, per quanto utile, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) non costituirebbe, secondo la Commissione, una soluzione ottimale per dissipare tutte le incertezze derivanti dalle disposizioni della direttiva IVA.

2.5.

Pertanto, al fine di aumentare la certezza del diritto e la prevedibilità, la proposta legislativa prevede di conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione in determinati settori disciplinati dalla direttiva IVA, nonché di istituire un comitato incaricato di vigilare sulle nuove competenze della Commissione.

2.6.

Il ruolo di attuazione che si propone di conferire alla Commissione si concentrerà sui settori e i concetti specifici connessi all’IVA dell’UE che richiedono un’applicazione uniforme e per i quali occorre garantire una maggiore certezza e prevedibilità. Il Consiglio, per parte sua, manterrà le sue competenze di esecuzione che non rientrano nell’ambito dei poteri conferiti alla Commissione.

2.7.

In particolare, le nuove norme stabiliscono che la Commissione può, mediante atti di esecuzione, determinare il significato dei termini utilizzati nei seguenti ambiti/concetti della direttiva IVA: i) i soggetti passivi dell’IVA; ii) le operazioni imponibili ai fini dell’IVA; iii) il luogo delle operazioni imponibili; iv) il fatto generatore e l’esigibilità dell’IVA; v) la base imponibile dell’IVA; vi) le esenzioni dall’IVA; vii) le detrazioni dall’IVA; viii) gli obblighi dei soggetti passivi e di talune persone che non sono soggetti passivi; ix) i regimi speciali d’imposta.

2.8.

La base giuridica della proposta è l’articolo 113 del TFUE, il quale prevede che il Consiglio, deliberando all’unanimità secondo una procedura legislativa speciale, e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotti le disposizioni che riguardano l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri nel settore dell’imposizione indiretta.

2.9.

Secondo la proposta, l’attribuzione di competenze di esecuzione alla Commissione non escluderà un controllo generale da parte degli Stati membri sull’esercizio di tali competenze da parte della Commissione.

2.10.

A tal fine le nuove norme istituiscono un apposito comitato. Le disposizioni relative alla composizione e alla presidenza del comitato sono stabilite direttamente all’articolo 3 del regolamento comitatologia.

3.   Osservazioni generali e particolari

3.1.

Il CESE accoglie con favore e sostiene l’obiettivo generale perseguito dalla proposta della Commissione. Garantire la certezza del diritto e la prevedibilità per quanto riguarda la direttiva IVA è di fondamentale importanza per creare condizioni di parità e promuovere un mercato unico.

3.2.

Come sottolineato dalla Commissione, le attuali divergenze tra gli Stati membri per quanto riguarda gli atti di esecuzione sono dannose per il mercato unico. Inoltre, il quadro normativo è reso ancora più complicato dal fatto che tali divergenze potrebbero riguardare non solo gli atti di esecuzione, ma anche, e innanzitutto, l’interpretazione delle norme e dei concetti della direttiva IVA.

3.3.

In effetti, una maggiore uniformità delle norme in materia di IVA potrebbe ridurre i costi di conformità e favorire la crescita di tutte le imprese che operano nel mercato interno e, in particolare, delle PMI attive a livello transnazionale. Anche ai fini del consolidamento dello stesso mercato interno si potrebbero trarre vantaggi sostanziali da una maggiore coerenza tra gli Stati membri nel settore dell’IVA.

3.4.

Vi sono numerosi esempi di divergenze dannose nell’attuazione delle norme concordate in materia di IVA. Ad esempio, non esiste un consenso né un’interpretazione condivisa sul fatto che un «deposito» sia o no una «stabile organizzazione di un soggetto passivo» o sul significato dell’espressione «fornitore […] che spedisce o trasporta i beni esso stesso o tramite un terzo che agisce per suo conto», ai sensi dell’articolo 36 bis, paragrafo 3, della direttiva IVA.

3.5.

Il CESE fa rilevare che le discrepanze nell’applicazione delle norme in materia di IVA possono provocare considerevoli distorsioni negative nel mercato interno e, di conseguenza, effetti sociali dannosi, che sono inaccettabili e dovrebbero essere evitati garantendo una maggiore coerenza nell’applicazione delle norme vigenti sull’IVA.

3.6.

Tuttavia, il CESE non può fare a meno di constatare che la proposta della Commissione potrebbe incontrare notevoli ostacoli, sollevati da diversi Stati membri, nel raggiungimento di un accordo sulle questioni da affrontare nell’ambito della nuova normativa e su quelle da affrontare invece nel quadro delle norme esistenti riguardo alla modifica delle direttive IVA. Il CESE invita pertanto a prendere in considerazione altre misure in grado di rafforzare quanto prima il mercato unico.

3.7.

Nell’attuale contesto politico, il CESE suggerisce alla Commissione di prendere in considerazione, come primo passo, la possibilità di migliorare il funzionamento dell’attuale comitato consultivo dell’IVA. Tale comitato potrebbe essere potenziato e reso più efficace, mantenendo così un ruolo significativo per gli Stati membri e aumentando il livello di uniformità, attualmente insoddisfacente.

3.8.

Il CESE ritiene utile che siano debitamente individuate le applicazioni e attuazioni eterogenee a livello nazionale delle norme concordate in materia di IVA. È importante che queste divergenze siano rese trasparenti, chiare e pubbliche, al fine di migliorare l’uniformità nell’ambito dell’attuale quadro normativo. Nonostante tutti i vincoli e le carenze descritti dalla Commissione, il comitato consultivo ha tuttavia maturato una notevole esperienza nel trattare questioni complesse riguardanti la direttiva IVA.

3.9.

Il CESE propone un approccio basato sulla «pressione tra pari». Tale approccio potrebbe essere efficace, rendendo molto più difficile per gli Stati membri discostarsi dalle norme concordate e creare ostacoli al corretto funzionamento del mercato unico. Gli Stati membri sarebbero tenuti a spiegare perché si è verificata una deviazione nell’attuazione. Il CESE ritiene che gli Stati membri non dovrebbero opporsi alla trasparenza e alla responsabilità.

3.10.

Il CESE ritiene inoltre importante che la Commissione effettui valutazioni d’impatto di ogni eventuale differenza, in qualsiasi Stato membro, nell’applicazione o nell’interpretazione delle norme concordate in materia di IVA. Le valutazioni d’impatto dovrebbero essere rese pubbliche, nonché discusse e monitorate in seno al comitato IVA.

3.11.

Seguendo questa linea di ragionamento, sarebbe possibile contestare la motivazione di una deviazione dalle norme comuni e dalla loro attuazione concordata, rispettando al contempo i principi di proporzionalità e sussidiarietà.

3.12.

Il CESE desidera infine richiamare l’attenzione su alcuni possibili effetti indesiderati della nuova proposta. Il ruolo di esecuzione proposto per la Commissione in relazione ad alcuni dei concetti più rilevanti contenuti nella direttiva IVA potrebbe rendere difficile distinguere tra l’ambito di applicazione delle nuove competenze della Commissione, da un lato, e gli elementi che costituiranno effettivamente una modifica della direttiva IVA, dall’altro. Tale incertezza potrebbe eventualmente rendere più difficile raggiungere in futuro l’accordo unanime necessario in sede di Consiglio per modificare la direttiva IVA.

Bruxelles, 27 aprile 2021

La presidente del Comitato economico e sociale europeo

Christa SCHWENG


(1)  GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.


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