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Document 62002TJ0388
Judgment of the Court of First Instance (Seventh Chamber) of 10 December 2008. # Kronoply GmbH & Co. KG and Kronotex GmbH & Co. KG v Commission of the European Communities. # State aid - Commission decision not to raise objections - Action for annulment - Time-limit for bringing proceedings - Publication of a summary notice - No significant effect on the competitive position - Inadmissibility - Status as party concerned - Admissibility - Failure to initiate the formal investigation procedure - No serious difficulties. # Case T-388/02.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) del 10 dicembre 2008.
Kronoply GmbH & Co. KG e Kronotex GmbH & Co. KG contro Commissione delle Comunità europee.
Aiuti di Stato - Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni - Ricorso di annullamento - Termine di ricorso - Pubblicazione di una comunicazione sintetica - Insussistenza di lesione sostanziale della posizione concorrenziale - Irricevibilità - Status di interessato - Ricevibilità - Omesso avvio del procedimento d’indagine formale - Insussistenza di difficoltà gravi.
Causa T-388/02.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) del 10 dicembre 2008.
Kronoply GmbH & Co. KG e Kronotex GmbH & Co. KG contro Commissione delle Comunità europee.
Aiuti di Stato - Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni - Ricorso di annullamento - Termine di ricorso - Pubblicazione di una comunicazione sintetica - Insussistenza di lesione sostanziale della posizione concorrenziale - Irricevibilità - Status di interessato - Ricevibilità - Omesso avvio del procedimento d’indagine formale - Insussistenza di difficoltà gravi.
Causa T-388/02.
European Court Reports 2008 II-00305*
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2008:556
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 10 dicembre 2008 – Kronoply e Kronotex / Commissione
(causa T‑388/02)
«Aiuti di Stato – Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni – Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Pubblicazione di una comunicazione sintetica – Insussistenza di lesione sostanziale della posizione concorrenziale – Irricevibilità – Status di interessato – Ricevibilità – Omesso avvio del procedimento d’indagine formale – Insussistenza di difficoltà gravi»
1. Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Data di pubblicazione – Data in cui si è avuta conoscenza dell’atto – Natura subordinata – Atto che, secondo una prassi costante dell’istituzione, costituisce oggetto di una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (Art. 230, quinto comma, CE) (v. punti 29‑32)
2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione che dichiara un aiuto di Stato compatibile con il mercato comune senza avviare il procedimento d’indagine formale – Ricorso di un’impresa concorrente che non dimostri di aver subito una lesione sostaziale della sua posizione sul mercato – Irricevibilità (Artt. 88, nn. 2 e 3, CE e 230, quarto comma, CE) (v. punti 62, 64)
3. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione che dichiara un aiuto di Stato compatibile con il mercato comune senza avviare il procedimento d’indagine formale – Ricorso degli interessati ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE – Ricevibilità – Presupposti (Artt. 88, nn. 2 e 3, CE e 230, quarto comma, CE) (v. punti 60, 70‑72)
4. Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Fase preliminare e fase contraddittoria – Compatibilità di un aiuto con il mercato comune – Decisione di non avviare il procedimento formale di esame – Ammissibilità – Presupposto (Artt. 88, nn. 2 e 3, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 4, n. 4) (v. punti 92‑93)
5. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Potere discrezionale della Commissione – Possibilità di adottare discipline [Artt. 3, lett. g), CE e 87, n. 3, CE] (v. punti 143‑144)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 19 giugno 2002 di non sollevare obiezioni in merito all’aiuto concesso dalle autorità tedesche in favore della Zellstoff Stendal per la costruzione di uno stabilimento per la produzione di cellulosa. |
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Kronoply GmbH & Co. KG e la Kronotex GmbH & Co. KG sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione delle Comunità europee nonché dalla Zellstoff Stendal GmbH e dal Land Sachsen‑Anhalt. |
3) |
La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese. |