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Document 62002TJ0119

Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 3 aprile 2003.
Royal Philips Electronics NV contro Commissione delle Comunità europee.
Concorrenza - Concentrazioni - Ricevibilità - Impegni presi durante la prima fase di esame - Seri dubbi sulla compatibilità con il mercato comune - Parziale rinvio alle autorità nazionali.
Causa T-119/02.

European Court Reports 2003 II-01433

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2003:101

Arrêt du Tribunal

Causa T-119/02


Royal Philips Electronics NV
contro
Commissione delle Comunità europee


«Concorrenza – Concentrazioni – Ricevibilità – Impegni presi durante la prima fase di esame – Seri dubbi sulla compatibilità con il mercato comune – Rinvio parziale alle autorità nazionali»

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 3 aprile 2003
    

Massime della sentenza

1..
Concorrenza – Concentrazioni – Esame da parte della Commissione – Adozione di una decisione che dichiara un'operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune senza apertura della fase II – Presupposto – Assenza di seri dubbi – Impegni delle imprese interessate tali da rendere l'operazione notificata compatibile con il mercato comune – Valutazioni di carattere economico – Margine discrezionale – Sindacato giurisdizionale – Oggetto – Insussistenza di errori manifesti di valutazione

[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 4064/89, art. 6, n. 1]

2..
Procedura – Intervento – Motivo non dedotto dal ricorrente – Irricevibilità

(Statuto CE della Corte di giustizia, art. 37, terzo e quarto comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 116, n. 3)

3..
Procedura – Procedimento accelerato – Presa in considerazione di un motivo dedotto per la prima volta all'udienza – Violazione dei diritti della difesa

(Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 76 bis e 116, n. 4)

4..
Concorrenza – Concentrazioni – Valutazione della compatibilità con il mercato comune – Impegni delle imprese interessate tali da rendere l'operazione notificata compatibile con il mercato comune – Necessaria compatibilità con l'art. 81 CE – Impegno di concessione di licenze di marchio corredato di una clausola che costringe il licenziatario a concentrare la vendita nel territorio di uno Stato membro – Ammissibilità

(Art. 81, nn. 1 e 3, CE; regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 2, n. 1)

5..
Concorrenza – Concentrazioni – Procedimento amministrativo – Impegni delle imprese interessate – Modifiche comunicate fuori termine – Presa in considerazione, da parte della Commissione, degli impegni modificati per dichiarare l'operazione compatibile con il mercato comune – Ammissibilità – Presupposti

[Regolamento (CE) della Commissione n. 447/98, art. 18, n. 1; comunicazione della Commissione concernente le misure correttive considerate adeguate a norma dei regolamenti n. 4064/89 e n. 447/98, punto 37]

6..
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente – Decisione di rinvio dell'esame di un'operazione di concentrazione alle autorità competenti di uno Stato membro – Impresa terza

(Art. 230, quarto comma, CE; regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 9, n. 3)

7..
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano individualmente – Decisione di rinvio dell'esame di un'operazione di concentrazione alle autorità competenti di uno Stato membro – Impresa terza

(Art. 230, quarto comma, CE; regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 9, n. 3)

8..
Concorrenza – Concentrazioni – Esame da parte della Commissione – Rinvio dell'esame di un'operazione di concentrazione alle autorità competenti di uno Stato membro – Presupposti – Sindacato giurisdizionale – Portata

[Regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 9, n. 2, lett. a)]

9..
Concorrenza – Concentrazioni – Esame da parte della Commissione – Decisione di rinvio dell'esame di un'operazione di concentrazione alle autorità competenti di uno Stato membro – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 9, n. 3)

10..
Concorrenza – Concentrazioni – Esame da parte della Commissione – Decisione di rinvio dell'esame di un'operazione di concentrazione alle autorità competenti di uno Stato membro – Presupposti – Rischio di analisi frammentata di un'unica operazione – Ininfluenza

(Regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 9, nn. 2 e 3)

11..
Concorrenza – Concentrazioni – Rinvio dell'esame di un'operazione di concentrazione alle autorità competenti di uno Stato membro – Obblighi di dette autorità – Limiti

(Art. 10 CE; regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 9)

12..
Concorrenza – Concentrazioni – Rinvio dell'esame di un'operazione di concentrazione alle autorità competenti di uno Stato membro – Effetti – Competenza esclusiva delle autorità nazionali a decidere circa l'operazione – Impossibilità per la Commissione di vincolare le autorità nazionali quanto al merito

(Regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 9, nn. 2 e 3)

13..
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di rinvio dell'esame di un'operazione di concentrazione alle autorità competenti di uno Stato membro

[Art. 253 CE; regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 9, nn. 2, lett. a), e 3]

1.
Anche se la Commissione non dispone di alcun potere discrezionale quanto alla decisione di avviare la fase II qualora si presentino seri dubbi sulla compatibilità di un'operazione di concentrazione con il mercato comune, essa fruisce tuttavia di una certa discrezionalità nella ricerca e nell'esame delle circostanze del caso di specie al fine di stabilire se queste sollevino seri dubbi o, qualora siano stati proposti alcuni impegni, se esse continuino a sollevarne. Infatti, anche se la nozione di seri dubbi ha un carattere oggettivo, la ricerca dell'esistenza di tali dubbi induce necessariamente la Commissione ad effettuare valutazioni economiche complesse, in particolare qualora essa debba verificare se gli impegni proposti dalle imprese partecipanti alla concentrazione siano sufficienti a dissipare tali seri dubbi. Qualora il giudice comunitario sia chiamato ad esaminare se tali impegni, in considerazione della loro portata e del loro contenuto, siano tali da consentire alla Commissione di adottare una decisione di approvazione senza avviare la fase II, esso deve verificare se la Commissione abbia potuto, senza commettere un manifesto errore di valutazione, ritenere che detti impegni costituissero una risposta diretta e sufficiente, tale da escludere chiaramente ogni serio dubbio. v. punti 77, 80

2.
Anche se gli artt. 37, terzo comma, dello Statuto della Corte e 116, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale non ostano a che un interveniente presenti argomenti nuovi o diversi da quelli della parte che egli sostiene, a pena di vedere il suo intervento limitato a ripetere gli argomenti avanzati nel ricorso, non si può ammettere tuttavia che tali disposizioni gli consentano di modificare o di alterare l'ambito della controversia definito dal ricorso adducendo nuovi motivi. Pertanto un interveniente che, in forza dell'art. 116, n. 3, del regolamento di procedura, deve accettare il procedimento nello stato in cui questo si trova all'atto del suo intervento e le cui conclusioni, formulate nella memoria d'intervento, possono avere ad oggetto, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, del detto Statuto, unicamente il sostegno delle conclusioni di una delle parti principali non è legittimato a sollevare un motivo non dedotto dalla parte ricorrente. Tale motivo deve essere dichiarato irricevibile. v. punti 203-204, 212-213

3.
Quando, nell'ambito di un procedimento accelerato ai sensi dell'art. 76 bis del regolamento di procedura del Tribunale, un motivo non è stato oggetto, in conformità con il n. 2 di tale disposizione, di una memoria ai sensi dell'art. 116, n. 4, del medesimo regolamento, ed è stato presentato necessariamente e ineluttabilmente per la prima volta in udienza dinanzi al giudice, esso è tale da incidere sul diritto della parte di cui mira a contrastare le pretese, in forza del principio del contraddittorio, di prendere utilmente posizione su tale punto. Se il giudice dovesse esaminare un tale motivo ed eventualmente dichiararlo fondato, ne potrebbe conseguire una violazione dei diritti della difesa nella fase del procedimento giurisdizionale. v. punto 205

4.
La Commissione non può, nell'ambito del procedimento di applicazione del regolamento n. 4064/89, accettare impegni contrari alle norme di concorrenza istituite dal Trattato perché incidenti sul mantenimento o sullo sviluppo della concorrenza effettiva nel mercato comune. In tale ambito la Commissione deve valutare la compatibilità di tali impegni, in particolare secondo i criteri dell'art. 81, nn. 1 e 3, CE. A questo proposito, una clausola che, nell'ambito di un impegno di concessione di licenze di marchio imposto alle imprese partecipanti all'operazione di concertazione, vincoli un licenziatario a concentrare la vendita di prodotti in concessione sul suo territorio non ha, in linea di principio, per scopo o per effetto di limitare la concorrenza ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE e, anche se essa dovesse interpretarsi nel senso che vieta ai licenziatari di esportare verso altri Stati membri prodotti recanti il marchio controverso, non sarebbe atta a limitare in modo sensibile la concorrenza sui mercati interessati all'interno della Comunità o a incidere in modo significativo sul commercio tra Stati membri ai sensi della detta disposizione, essendo evidente che, per i prodotti interessati, i mercati sono di dimensione nazionale e non sono teatro di importazioni parallele significative. v. punti 216-218

5.
L'art. 18, n. 1, del regolamento n. 447/98, relativo alle notificazioni, ai termini e alle audizioni di cui al regolamento n. 4064/89, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, deve essere inteso nel senso che, se è vero che le partecipanti ad una concentrazione non possono obbligare la Commissione a prendere in considerazione gli impegni e le loro modifiche intervenuti dopo il termine di tre settimane che esso ha fissato per la comunicazione, la Commissione, comunque, se ritiene di avere il tempo necessario per esaminarli, deve essere in condizione di autorizzare la concentrazione sulla base di tali impegni, anche se vi sono state apportate modifiche dopo tale termine. La presa in considerazione di tali modifiche intervenute oltre il termine citato rispetta anche la comunicazione concernente le misure correttive considerate adeguate a norma dei regolamenti n. 4064/89 e n. 447/98, adottata dalla Commissione e che vincola quest'ultima nei limiti in cui detta comunicazione non si scosta dalle norme del Trattato e del regolamento n. 4064/89, qualora tali modifiche possano essere considerate modifiche limitate ai sensi del punto 37 della detta comunicazione. v. punti 235, 239, 242, 249

6.
Per incidere direttamente su una persona fisica o giuridica ai sensi dell'art. 230 CE, un atto comunitario deve produrre direttamente effetti sulla situazione giuridica dell'interessato e la sua applicazione deve avere carattere meramente automatico e derivare dalla sola normativa comunitaria, senza intervento di altre norme intermedie. Una decisione di rinvio dell'esame di un'operazione di concentrazione alle autorità competenti di uno Stato membro, adottata dalla Commissione in applicazione dell'art. 9, n. 3, del regolamento n. 4064/89, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, non ha ad oggetto la determinazione degli effetti della concentrazione sui mercati interessati di cui trattasi nel rinvio, bensì il trasferimento della responsabilità dell'esame di taluni aspetti di quest'ultima alle dette autorità nazionali che ne hanno fatto domanda, affinché queste ultime decidano in applicazione del proprio diritto nazionale della concorrenza. Tuttavia, poiché questa decisione di rinvio produce l'effetto di privare un'impresa terza della possibilità di far esaminare dalla Commissione la regolarità dell'operazione di cui trattasi in base al regolamento n. 4064/89 e dei diritti processuali previsti da tale regolamento a favore dei terzi, nonché della tutela giurisdizionale prevista dal Trattato, essa va considerata atta ad incidere sulla situazione giuridica di tale impresa. v. punti 272, 280, 286

7.
Le persone diverse dai destinatari di una decisione possono affermare di essere individualmente interessate ai sensi dell'art. 230 CE unicamente qualora tale decisione le riguardi a causa di determinate qualità loro peculiari o di una circostanza di fatto che le distingue da chiunque altro e perciò le identifichi in modo analogo al destinatario. Qualora, in ordine all'applicazione del regolamento n. 4064/89, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, un'impresa terza sia stata considerata ─ nella sua qualità di principale concorrente delle imprese partecipanti all'operazione la cui posizione è stata presa in considerazione dalla Commissione nel procedimento amministrativo da essa condotto e in base alla sua partecipazione attiva al detto procedimento ─ come individualmente interessata da una decisione della Commissione che dichiara l'operazione compatibile con il mercato comune, essa dev'essere considerata interessata anche dalla decisione di rinvio dell'esame dell'operazione dinanzi alle autorità competenti di uno Stato membro, dato che tale decisione la priva della possibilità di contestare dinanzi al giudice comunitario determinate valutazioni che essa avrebbe potuto legittimamente contestare in mancanza del rinvio. v. punti 291-292, 297

8.
Affinché una concentrazione sia soggetta a rinvio sulla base dell'art. 9, n. 2, lett. a), del regolamento n. 4064/89, devono essere soddisfatte, ai sensi della detta disposizione, cumulativamente due condizioni. In primo luogo, la concentrazione deve minacciare di creare o di rafforzare una posizione dominante tale da ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva in un mercato all'interno dello Stato membro interessato. In secondo luogo, tale mercato deve presentare tutte le caratteristiche di un mercato distinto. Tali condizioni hanno carattere normativo e devono essere interpretate sulla base di elementi oggettivi. Per tale motivo il giudice comunitario deve esercitare, tenuto conto sia degli elementi concreti della causa sottopostagli che del carattere tecnico o complesso delle valutazioni effettuate dalla Commissione, un controllo completo per determinare se una concentrazione rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 9, n. 2, lett. a), del detto regolamento. v. punti 326-327

9.
Anche se la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale per l'esercizio della scelta di rinviare o meno alle autorità nazionali competenti di uno Stato membro l'esame di una concentrazione in forza dell'art. 9, n. 3, primo comma, del regolamento n. 4064/89, tale potere discrezionale non è illimitato. Infatti la Commissione non può decidere di effettuare il rinvio qualora, al momento dell'esame della domanda di rinvio comunicata dallo Stato membro interessato, risulti, sulla base di un insieme di indizi precisi e concordanti, che detto rinvio non è tale da consentire di preservare o ripristinare una concorrenza effettiva sui mercati interessati. Il controllo effettuato su questo punto dal giudice comunitario è un controllo vincolato che, in considerazione dell'art. 9, nn. 3 e 8, del regolamento n. 4064/89, deve limitarsi a verificare se la Commissione, al momento di adottare la decisione, abbia potuto, senza commettere un manifesto errore di valutazione, stabilire che il rinvio alle autorità nazionali garanti della concorrenza avrebbe consentito di mantenere o ripristinare una concorrenza effettiva sul mercato interessato, per cui non era necessario che provvedesse essa stessa a trattare il caso. v. punti 342-344, 346

10.
La Commissione può legittimamente considerare che il rinvio alle autorità nazionali competenti di uno Stato membro dell'esame di una concentrazione, in applicazione dell'art. 9, n. 3, del regolamento n. 4064/89, permetterebbe di preservare o ristabilire una concorrenza effettiva sui mercati interessati qualora lo Stato membro interessato disponga di una normativa specifica sul controllo delle concentrazioni, nonché di organi specializzati volti ad assicurare la sua attuazione sotto il controllo dei giudici nazionali e, qualora nella loro domanda di rinvio, le autorità nazionali abbiano identificato con precisione i problemi di concorrenza sollevati dalla concentrazione nei mercati interessati. Anche se le condizioni di rinvio previste dall'art. 9, n. 2, lett. a) e b), del detto regolamento devono essere interpretate restrittivamente, di modo che i rinvii di concentrazioni di dimensioni comunitarie alle autorità nazionali siano limitati a casi eccezionali, il rischio che le concentrazioni di dimensioni comunitarie siano soggette, in un numero elevato di casi, ad un'analisi frammentata incidente sul principio dello sportello unico non può rimettere in discussione una tale decisione di rinvio. Infatti un rischio del genere inerisce alla procedura di rinvio prevista attualmente dal regolamento n. 4064/89. Non spetta al giudice comunitario, fosse anche nell'ambito del controllo dell'esercizio da parte della Commissione del potere discrezionale di cui gode in forza dell'art. 9, n. 3, primo comma, dello stesso regolamento, sostituirsi al legislatore al fine di colmare le eventuali lacune che inficiano il meccanismo di rinvio introdotto dall'art. 9 di detto regolamento. v. punti 347-349, 354-356

11.
Le autorità nazionali, alle quali la Commissione ha rinviato la decisione vertente sulla compatibilità di un'operazione di concentrazione con il mercato comune, devono rispettare gli obblighi imposti dall'art. 9 del regolamento n. 4064/89 e adottare, ai sensi dell'art. 10 CE, tutte le misure atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal Trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni e astenersi da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del Trattato. Seppur tenute al rispetto di tali obblighi, esse sono comunque libere di decidere nel merito della concentrazione che è stata loro rinviata, in base ad un esame da esse effettuato in applicazione del diritto nazionale della concorrenza. v. punti 369-371

12.
Per adottare una decisione di rinvio in applicazione dell'art. 9 del regolamento n. 4064/89, la Commissione non è affatto tenuta, per evitare l'adozione di decisioni contraddittorie, a consultare previamente le autorità nazionali garanti della concorrenza o di avviare la fase II per quanto riguarda gli aspetti della concentrazione non rinviati, al solo scopo di mantenere la possibilità di una collaborazione con le autorità nazionali garanti della concorrenza. Infatti, la decisione di rinvio pone fine al procedimento di applicazione del regolamento n. 4064/89 per quanto riguarda gli aspetti della concentrazione oggetto del rinvio e trasferisce la competenza esclusiva per l'esame di questi ultimi alle autorità nazionali garanti della concorrenza, le quali decidono sulla base del loro diritto nazionale, di modo che la Commissione è priva di ogni competenza per trattare detti aspetti. Essa non può dunque essere ammessa ad intervenire nell'iter decisionale delle autorità nazionali garanti della concorrenza, anche se decidesse di avviare la fase II per quanto riguarda gli aspetti della concentrazione non rinviati. Pertanto, nell'ambito dell'esame delle condizioni per il rinvio previste dall'art. 9, n. 2, lett. a), del detto regolamento, la Commissione non può, senza privare della sua sostanza l'art. 9, n. 3, primo comma, lett. b), dello stesso regolamento, procedere ad un'analisi della compatibilità della concentrazione tale da vincolare nel merito le autorità nazionali interessate. Essa deve limitarsi a verificare, mediante un esame prima facie, se, sulla base degli elementi di cui dispone al momento della valutazione della fondatezza della domanda di rinvio, la concentrazione oggetto di quest'ultima minacci di creare o di rafforzare una posizione dominante nei mercati interessati. Il rischio che la decisione delle autorità nazionali sia in contraddizione, addirittura inconciliabile, con la decisione adottata dalla Commissione inerisce al meccanismo di rinvio introdotto dall'art. 9 del regolamento n. 4064/89. v. punti 372-373, 377, 381

13.
Per rispettare l'obbligo di motivazione previsto dall'art. 253 CE, una decisione di rinvio dell'esame di un'operazione di concentrazione alle autorità competenti di uno Stato membro, adottata sulla base dell'art. 9, n. 2, lett. a), del regolamento n. 4064/89, deve contenere un'indicazione sufficiente e pertinente degli elementi presi in considerazione per determinare l'esistenza, da un lato, della minaccia di creare o rafforzare una posizione dominante tale da ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva in un mercato all'interno dello Stato membro interessato e, dall'altro, di un mercato distinto. v. punto 395




SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
3 aprile 2003 (1)

«Concorrenza – Concentrazioni – Ricevibilità – Impegni presi durante la prima fase di esame – Seri dubbi sulla compatibilità con il mercato comune – Parziale rinvio alle autorità nazionali»

Nella causa T-119/02,

Royal Philips Electronics NV, con sede in Eindhoven (Paesi Bassi), rappresentata dai sigg. E. H. Pijnacker Hordijk e N. G. Cronstedt, avocats,

ricorrente,

sostenuta daDe'Longhi SpA, con sede in Treviso, rappresentata dai sigg. M. Merola, I. van Schendel, G. Crichlow e D. P. Domenicucci, avocats,

interveniente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra V. Superti e dal sig. K. Wiedner, in qualità di agenti, assistiti dal sig. J. E. Flynn, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

sostenuta daSEB SA, con sede in Écully (Francia), rappresentata dai sigg. D. Voillemot e S. Hautbourg, avocats,e daRepubblica francese, rappresentata dai sigg. G. de Bergues e F. Million, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

intervenienti,

avente ad oggetto l'annullamento, in primo luogo, della decisione della Commissione 8 gennaio 2002, SG (2002) D/228078, in applicazione dell'art. 6, nn. 1, lett. b), e 2, del regolamento (CEE) n. 4064/89 e dell'art. 57 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, di non opporsi alla concentrazione tra la SEB e la Moulinex e di dichiararla compatibile con il mercato comune e con l'accordo sullo Spazio economico europeo, a condizione che siano rispettati gli impegni proposti (caso COMP/M.2621 ─ SEB/Moulinex) e, in secondo luogo, della decisione della Commissione 8 gennaio 2002, C(2002) 38, adottata in applicazione dell'art. 9, n. 2, lett. a), del regolamento n. 4064/89, che rinvia in parte l'esame di tale concentrazione alle autorità francesi,



IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),



composto dai sigg. K. Lenaerts, presidente, J. Azizi e M. Jaeger, giudici,

cancelliere: sig. J.Plingers, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 9 ottobre 2002,

ha pronunciato la seguente



Sentenza



Normativa applicabile

1
Ai sensi del suo art. 1, il regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU L 395, pag. 1), come rettificato (GU 1990, L 257, pag. 13), e come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 30 giugno 1997, n. 1310 (GU L 180, pag. 1; in prosieguo: il regolamento n. 4064/89), si applica alle operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria, come definite all'art. 1, nn. 2 e 3, dello stesso.

2
In applicazione dell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 4064/89, le operazioni di concentrazione devono essere previamente notificate alla Commissione.

3
Peraltro, l'art. 7, n. 1, del regolamento n. 4064/89 prevede che una concentrazione non può essere realizzata prima di essere notificata, né prima di essere stata dichiarata compatibile con il mercato comune. Tuttavia, ai sensi dell'art. 7, n. 4, la Commissione può accordare, su domanda, una deroga a tale obbligo di sospendere l'operazione.

4
Conformemente all'art. 6, n. 1, lett. b), del regolamento n. 4064/89, se la Commissione constata che l'operazione di concentrazione notificata, pur rientrando nel presente regolamento, non suscita gravi perplessità per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato comune, decide di non opporvisi e la dichiara compatibile con il mercato comune (in prosieguo: la fase I).

5
Se, invece, in conformità all'art. 6, n. 1, lett. c), essa constata che l'operazione di concentrazione notificata rientra nel regolamento n. 4064/89 e suscita gravi perplessità per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato comune, decide di avviare la procedura (in prosieguo: la fase II).

6
L'art. 6, n. 2, del regolamento n. 4064/89, prevede quanto segue: Se la Commissione constata che, a seguito di modifiche apportate dalle imprese interessate, un'operazione di concentrazione notificata non suscita più seri dubbi ai sensi del paragrafo 1, lettera c), essa può decidere di dichiarare tale operazione compatibile con il mercato comune a norma del paragrafo 1, lettera b).La decisione adottata a norma del paragrafo 1, lettera b) può essere subordinata dalla Commissione a condizioni ed oneri destinati a garantire che le imprese interessate adempiano agli impegni assunti nei confronti della Commissione per rendere la concentrazione compatibile con il mercato comune.

7
In conformità all'art. 18, n. 1, del regolamento (CE) della Commissione 1° marzo 1998, n. 447, relativo alle notificazioni, ai termini e alle audizioni di cui al regolamento n. 4064/89 (GU L 61, pag. 1), [g]li impegni proposti alla Commissione dalle imprese interessate a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (...) 4064/89 che costituiscano, nelle intenzioni delle parti, la base per una decisione in forza dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento [devono essere] comunicati alla Commissione entro tre settimane dalla data di ricezione della notificazione.

8
Nella comunicazione concernente le misure correttive considerate adeguate a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 447/98 della Commissione (GU 2001, C 68, pag. 3; in prosieguo: la comunicazione sulle misure correttive), la Commissione definisce i suoi orientamenti relativamente agli impegni.

9
L'art. 21, n. 1, del regolamento n. 4064/89 prevede che la Commissione ha competenza esclusiva ad adottare le decisioni previste da tale regolamento. L'art. 21, n. 2, stabilisce che gli Stati membri non applicano la loro normativa nazionale sulla concorrenza alle operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria.

10
Tuttavia l'art. 9 del regolamento n. 4064/89 consente alla Commissione di rinviare agli Stati membri l'esame di una concentrazione di dimensione comunitaria. Tale disposizione prevede in particolare quanto segue:

1.
La Commissione può, mediante decisione, che essa notifica senza indugio alle imprese interessate e che porta a conoscenza delle autorità competenti degli altri Stati membri, rinviare alle autorità competenti dello Stato membro interessato un caso di concentrazione notificata alle seguenti condizioni.

2.
Entro tre settimane a decorrere dalla data di ricezione della copia della notifica, uno Stato membro può comunicare alla Commissione, che a sua volta ne informa le imprese interessate, che un'operazione di concentrazione:

a)
minaccia di creare o di rafforzare una posizione dominante tale da ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva in un mercato all'interno del suddetto Stato membro che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto, o

b)
incide sulla concorrenza in un mercato all'interno del suddetto Stato membro che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto e non costituisce una parte sostanziale del mercato comune.

3.
Se la Commissione ritiene che, tenuto conto del mercato dei prodotti o servizi in questione e del mercato geografico di riferimento ai sensi del paragrafo 7, tale mercato distinto e tale minaccia esistano:

a)
provvede essa stessa ad affrontare il caso per preservare o ripristinare una concorrenza effettiva sul mercato in questione, o

b)
rinvia il caso, interamente o in parte, alle autorità competenti dello Stato membro interessato, per l'applicazione della legislazione nazionale sulla concorrenza del suddetto Stato. Se, al contrario, la Commissione ritiene che tale mercato distinto o tale minaccia non esistano, essa prende una decisione al riguardo indirizzandola allo Stato membro interessato. Se uno Stato membro informa la Commissione che una operazione di concentrazione incide sulla concorrenza in un mercato distinto all'interno del suo territorio, che non costituisce una parte sostanziale del mercato comune, la Commissione rinvia tutto il caso o la parte di esso riguardante detto mercato distinto, se essa ritiene che un tale mercato distinto è interessato.

(...)

6.
La pubblicazione delle relazioni o l'annuncio delle conclusioni dell'esame dell'operazione in questione da parte delle autorità competenti dello Stato membro interessato interviene al più tardi quattro mesi dopo il rinvio da parte della Commissione.

7.
Il mercato geografico di riferimento è costituito da un territorio in cui le imprese interessate intervengono nell'offerta e nella domanda di beni e di servizi, nel quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere distinto dai territori vicini, in particolare a motivo delle condizioni di concorrenza notevolmente diverse da quelle che prevalgono in quei territori. In questa valutazione occorre tener conto segnatamente della natura e delle caratteristiche dei prodotti o servizi in questione, dell'esistenza di ostacoli all'entrata, di preferenze dei consumatori, nonché dell'esistenza, tra il territorio in oggetto e quelli vicini, di differenze notevoli di parti di mercato delle imprese o di sostanziali differenze di prezzi.

8.
Per l'applicazione del presente articolo, lo Stato membro interessato può prendere soltanto le misure strettamente necessarie per preservare o ripristinare una concorrenza effettiva sul mercato interessato.

9.
Conformemente alle disposizioni pertinenti del trattato, ogni Stato membro può ricorrere innanzi alla Corte di giustizia e chiedere in particolare l'applicazione dell'articolo 186, ai fini dell'applicazione della propria legislazione nazionale in materia di concorrenza.

(...).

I fatti

1.Imprese interessate

11
Con il presente ricorso la Royal Philips Electronics NV (in prosieguo: la Philips) domanda l'annullamento, in primo luogo, della decisione della Commissione che approva, con alcune riserve, la concentrazione tra la SEB e la Moulinex [decisione della Commissione 8 gennaio 2002, SG (2002) D/228078] e, in secondo luogo, della decisione della Commissione che rinvia in parte l'esame di tale concentrazione alle autorità francesi [decisione della Commissione 8 gennaio 2002, C(2002) 38].

12
La ricorrente è una società olandese che, in particolare, sviluppa, fabbrica e commercializza piccoli elettrodomestici. I suoi apparecchi elettrici sono venduti in Europa con il marchio Philips.

13
La SEB è una società francese che progetta, fabbrica e commercializza piccoli elettrodomestici a livello mondiale. La SEB vende i suoi prodotti con due marchi di dimensione mondiale (Tefal e Rowenta) e quattro marchi locali (Calor e SEB in Francia e Belgio, Arno in Brasile e nei paesi del Mercosur e Samurai nei paesi del Patto andino).

14
La Moulinex è una società francese attiva nel settore dell'ideazione, della fabbricazione e della commercializzazione di piccoli elettrodomestici a livello mondiale. Essa commercializza i suoi prodotti con due marchi internazionali (Moulinex e Krups) e un marchio locale (Swan nel Regno Unito).

2.Procedimento nazionale

15
Il 7 settembre 2001 il Tribunal de commerce di Nanterre (Francia) ha avviato una procedura concorsuale nei confronti della Moulinex. In conformità alla normativa francese, amministratori giudiziari nominati dal Tribunal de commerce hanno dovuto verificare se l'impresa in amministrazione controllata potesse proseguire la sua attività, dovesse essere ceduta a terzi o dovesse essere liquidata. Nel caso di specie, dato che il proseguimento delle attività della Moulinex si era rivelato impossibile, gli amministratori hanno cercato di trovare un investitore per il rilevamento totale o parziale delle attività di tale impresa.

16
Nell'ambito di tale procedimento, la SEB si è candidata a rilevare alcune attività nel settore dei piccoli elettrodomestici della Moulinex, ossia:

tutti i diritti legati allo sfruttamento dei marchi Moulinex, Krups e Swan indipendentemente dai prodotti interessati;
tutti i diritti legati allo sfruttamento dei marchi Moulinex, Krups e Swan indipendentemente dai prodotti interessati;

una parte dei beni di produzione (otto siti industriali su un totale di 18 e macchinari presenti in altri siti non rilevati) per la realizzazione di almeno alcuni modelli, per tutti i prodotti fabbricati dalla Moulinex, ad eccezione degli aspirapolvere e dei forni a microonde;
una parte dei beni di produzione (otto siti industriali su un totale di 18 e macchinari presenti in altri siti non rilevati) per la realizzazione di almeno alcuni modelli, per tutti i prodotti fabbricati dalla Moulinex, ad eccezione degli aspirapolvere e dei forni a microonde;

alcune società di commercializzazione, ossia, per l'Europa, unicamente le società tedesche e spagnole.
alcune società di commercializzazione, ossia, per l'Europa, unicamente le società tedesche e spagnole.

17
Nelle lettere inviate, rispettivamente, agli amministratori (il 20 settembre 2001) e al presidente del Tribunal de commerce (il 3 ottobre 2001), la ricorrente ha presentato proposte di rilevamento della Moulinex, ossia di tutte le attività di quest'ultima effettuate con il marchio Krups. Secondo la ricorrente le sue proposte non sono mai state prese in considerazione dagli amministratori. In ogni caso la Philips non ha mai ricevuto una risposta formale alle proposte avanzate.

18
Con decisione 22 ottobre 2001, il Tribunal de commerce di Nanterre ha accettato il piano di rilevamento proposto dalla SEB.

3.Procedimento dinanzi alla Commissione

19
Il 27 settembre 2001, su domanda della SEB, la Commissione ha accordato una deroga all'effetto sospensivo di cui all'art. 7, n. 4, del regolamento n. 4064/89. La decisione della Commissione è stata motivata principalmente dal fatto che gli amministratori giudiziari avevano imposto che ogni offerta di rilevamento fosse incondizionata. La deroga accordata dalla Commissione era limitata alla gestione degli attivi rilevati.

20
Il 13 novembre 2001 la Commissione ha ricevuto notifica, ai sensi dell'art. 4 del regolamento n. 4064/89, del progetto della SEB di rilevare talune attività della Moulinex.

21
Il 21 novembre 2001 la Commissione ha pubblicato l'avviso previsto dall'art. 4, n. 3, del regolamento n. 4064/89 nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Al punto 4 di quest'ultimo, la Commissione invitava i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

22
Il 16 novembre 2001, la Commissione ha inviato alla ricorrente una richiesta di informazioni a norma dell'art. 11 del regolamento n. 4064/89. La Philips ha risposto a tale richiesta il 26 novembre 2001.

23
La ricorrente ha inoltre incaricato la NERA di valutare l'impatto sulla concorrenza dell'operazione progettata. La relazione scritta, datata 4 dicembre 2001, è stata trasmessa dalla Philips alla Commissione nel corso dell'istruzione.

24
Il 5 dicembre 2001 le partecipanti all'operazione di concentrazione hanno proposto alla Commissione determinati impegni.

25
La ricorrente ha avuto un colloquio con la Commissione il 6 dicembre 2001.

26
Il 7 dicembre 2001 le autorità francesi garanti della concorrenza hanno formulato una domanda di rinvio parziale, in base all'art. 9, n. 2, lett. a), del regolamento n. 4064/89, per quanto riguarda gli effetti dell'operazione di concentrazione sulla concorrenza in Francia e su determinati mercati di vendita di piccoli elettrodomestici.

27
Il 10 e il 19 dicembre 2001 la ricorrente ha fornito altri elementi di prova e d'informazione alla Commissione.

28
Il 18 dicembre 2001, in risposta alle considerazioni critiche espresse dalla Commissione, le partecipanti alla concentrazione hanno modificato i loro impegni iniziali.

29
In una seconda richiesta d'informazioni ai sensi dell'art. 11 del regolamento n. 4064/89, in data 19 dicembre 2001, la Commissione ha domandato alla Philips di commentare gli impegni proposti, come risultanti dalla modifica. Nella sua risposta del 21 dicembre 2001, la Philips ha presentato alla Commissione le sue osservazioni sulle misure correttive proposte e ha spiegato i motivi per cui le riteneva insufficienti. Essa esortava la Commissione a respingere la domanda delle autorità francesi basata sull'art. 9, n. 2, lett. a), del regolamento n. 4064/89.

30
A seguito delle osservazioni dei terzi interessati, le partecipanti alla concentrazione hanno nuovamente modificato i loro impegni.

31
L'8 gennaio 2002 la Commissione ha approvato, a determinate condizioni, l'operazione di concentrazione tra la SEB e la Moulinex ai sensi dell'art. 6, nn. 1, lett. b), e 2, del regolamento n. 4064/89, nonché dell'art. 57 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) (in prosieguo: la decisione di approvazione). Tuttavia, tale decisione non riguarda il mercato francese, in quanto la Commissione, con un'altra decisione dell'8 gennaio 2002 (in prosieguo: la decisione di rinvio), ha dato seguito alla domanda di rinvio parziale presentata dalle autorità francesi.

32
La decisione di approvazione è stata comunicata alla Philips il 7 febbraio 2002. La decisione di rinvio non è stata pubblicata e non è stata comunicata alla Philips.

La decisione di approvazione

1.Mercati dei prodotti in questione

33
Secondo il considerando 16 della decisione di approvazione, il settore economico interessato dall'operazione di concentrazione è quello della vendita di piccoli elettrodomestici, che si compone di tredici categorie di prodotti: le friggitrici, i mini-forni, i tostapane, le piastre per panini e cialde, gli apparecchi per pasti informali ( pierrade, wokparty, raclette, fonduta ecc.), grill elettrici e da tavola, cuociriso e apparecchi per la cottura a vapore, caffettiere elettriche per caffé filtrato, bollitori, macchine per il caffè espresso, tritatutto e robot da cucina, ferri da stiro, apparecchi per la cura della persona (salute e bellezza). Le prime undici categorie di prodotti sono comunemente definite prodotti della gamma cucina.

34
La Commissione ritiene che ogni categoria di piccoli elettrodomestici può costituire un mercato di prodotti distinto ad eccezione dei robot da cucina, dei ferri da stiro con caldaia separata e degli apparecchi per la cura della persona. La Commissione è invece del parere che la questione se tali categorie di prodotti debbano essere suddivise ulteriormente può essere lasciata in sospeso poiché, qualunque sia la definizione adottata per tali categorie, i risultati dell'analisi della concorrenza sono identici ( considerando 25 della decisione di approvazione).

35
Le conclusioni della Commissione sono essenzialmente basate su un esame della sostituibilità per quanto riguarda la domanda, atteso che ogni categoria ha una funzione specifica ed è destinata ad un uso finale diverso.

36
Peraltro la Commissione respinge la sostituibilità relativamente all'offerta da parte del fornitore. Essa sottolinea che, anche supponendo che tutti i produttori siano in condizioni di fabbricare tutti i piccoli elettrodomestici, i costi e i tempi necessari all'entrata in un nuovo mercato di prodotti possono essere notevoli.

2.Mercati geografici interessati

37
Secondo la Commissione al termine della prima fase si deve prendere in considerazione la definizione nazionale dei mercati geografici interessati, in quanto essa è la più verosimile ( considerando 30 della decisione di approvazione).

3.Importanza dei marchi

38
La Commissione dichiara che i marchi sono uno dei principali fattori di scelta per i consumatori finali e costituiscono quindi uno degli elementi più importanti nella concorrenza tra produttori di piccoli elettrodomestici ( considerando 36 della decisione di approvazione).

39
In tale ambito, essa sottolinea che la SEB e la Moulinex investono somme rilevanti per preservare la notorietà dei loro marchi ( considerando 38 della decisione di approvazione). Essa afferma anche che le offerte ricevute al momento della vendita della Moulinex riguardavano unicamente i marchi di tale gruppo piuttosto che le sue unità produttive ( considerando 39 della decisione).

4.Analisi della concorrenza

40
Per quanto riguarda gli effetti dell'operazione controversa sulla concorrenza, la Commissione respinge anzitutto l'argomento secondo cui gli effetti della concentrazione non sono diversi da quelli della situazione di concorrenza che sarebbe derivata dalla liquidazione del gruppo Moulinex. Essa illustra a tale proposito quanto segue: Al termine della prima fase d'esame, tale argomento non può essere ammesso, dato che un determinato numero di imprese avevano manifestato, fin dalla messa in liquidazione del gruppo Moulinex, il loro interesse per un rilevamento dei marchi posseduti dal gruppo. Inoltre, non si può escludere che talune attrezzature o proprietà industriali sarebbero state rilevate da terzi diversi dalla SEB. Vista l'importanza del marchio nei mercati in questione, tali terzi investitori sarebbero stati probabilmente in grado di recuperare in tutto o in parte la capacità concorrenziale della Moulinex ( considerando 41 della decisione di approvazione).

41
A seguito del suo esame la Commissione conclude che l'operazione notificata solleva seri dubbi di compatibilità con il mercato comune in un determinato numero di mercati relativi alla gamma cucina ( considerando 44 della decisione di approvazione). A proposito dei mercati geografici esaminati nella decisione di approvazione, essa osserva sostanzialmente che:

in Portogallo, Grecia, Belgio e Paesi Bassi, ove, prima della concentrazione, la SEB e la Moulinex occupavano già posizioni molto rilevanti nel settore dei piccoli elettrodomestici, la loro posizione sarebbe rafforzata dall'acquisizione dell'altra impresa e la transazione condurrebbe a combinazioni di parti di mercato a livelli a volte elevati su gran parte delle categorie di prodotti in questione. Secondo la Commissione il potere dell'impresa risultante dalla concentrazione sarebbe accentuato da un portafoglio di marchi unico, mentre operatori quali la Philips, la Braun o la Taurus dispongono di un solo marchio ( considerando 43 e 45-47 della decisione di approvazione);
in Portogallo, Grecia, Belgio e Paesi Bassi, ove, prima della concentrazione, la SEB e la Moulinex occupavano già posizioni molto rilevanti nel settore dei piccoli elettrodomestici, la loro posizione sarebbe rafforzata dall'acquisizione dell'altra impresa e la transazione condurrebbe a combinazioni di parti di mercato a livelli a volte elevati su gran parte delle categorie di prodotti in questione. Secondo la Commissione il potere dell'impresa risultante dalla concentrazione sarebbe accentuato da un portafoglio di marchi unico, mentre operatori quali la Philips, la Braun o la Taurus dispongono di un solo marchio ( considerando 43 e 45-47 della decisione di approvazione);

in Germania, Austria, Danimarca, Svezia e Norvegia, la transazione cambierebbe sostanzialmente le condizioni di concorrenza in un determinato numero di mercati di prodotti ( considerando 43 della decisione di approvazione);
in Germania, Austria, Danimarca, Svezia e Norvegia, la transazione cambierebbe sostanzialmente le condizioni di concorrenza in un determinato numero di mercati di prodotti ( considerando 43 della decisione di approvazione);

infine, negli altri Stati membri, la transazione modificherebbe solo marginalmente le condizioni di concorrenza ( considerando 43 della decisione di approvazione).
infine, negli altri Stati membri, la transazione modificherebbe solo marginalmente le condizioni di concorrenza ( considerando 43 della decisione di approvazione).

42
A parere della Commissione la transazione notificata solleva dunque seri dubbi sulla sua compatibilità con il mercato comune nei seguenti mercati:

Germania: friggitrici e grill;
Germania: friggitrici e grill;

Austria: friggitrici e apparecchi per pasti informali;
Austria: friggitrici e apparecchi per pasti informali;

Belgio: robot da cucina, macchine per il caffè espresso, bollitori, tostapane, apparecchi per pasti informali, grill e ferri con caldaia separata;
Belgio: robot da cucina, macchine per il caffè espresso, bollitori, tostapane, apparecchi per pasti informali, grill e ferri con caldaia separata;

Danimarca: friggitrici e mini forni;
Danimarca: friggitrici e mini forni;

Grecia: friggitrici, bollitori, piastre per panini e cialde, macchine per il caffè espresso e robot da cucina;
Grecia: friggitrici, bollitori, piastre per panini e cialde, macchine per il caffè espresso e robot da cucina;

Norvegia: friggitrici e mini forni;
Norvegia: friggitrici e mini forni;

Paesi Bassi: friggitrici, macchine per il caffè espresso, mini forni, apparecchi per pasti informali, grill e ferri con caldaia separata;
Paesi Bassi: friggitrici, macchine per il caffè espresso, mini forni, apparecchi per pasti informali, grill e ferri con caldaia separata;

Portogallo: friggitrici, tostapane, macchine per il caffè espresso, bollitori, mini forni, piastre per panini e cialde, apparecchi per pasti informali e robot da cucina;
Portogallo: friggitrici, tostapane, macchine per il caffè espresso, bollitori, mini forni, piastre per panini e cialde, apparecchi per pasti informali e robot da cucina;

Svezia: friggitrici.
Svezia: friggitrici.

43
La Commissione ha invece concluso che la concentrazione notificata non solleva seri dubbi per quanto riguarda i mercati della cura della persona nei quali, a prescindere dal paese (ad eccezione della Francia) e della definizione di mercato di prodotti considerata, la quota di mercato complessiva delle partecipanti alla concentrazione è inferiore al 20% ( considerando 44 della decisione di approvazione).

5.Impegni delle partecipanti alla concentrazione

44
A seguito degli impegni proposti dalle partecipanti alla concentrazione, la Commissione ha tuttavia concluso che i seri dubbi sulla compatibilità dell'operazione con il mercato comune potevano essere dissipati, dato che tali impegni costituivano una risposta diretta e immediata ai problemi di concorrenza identificati nella decisione per tutti i mercati ad esclusione della Francia.

45
Inizialmente gli impegni offerti dalle partecipanti alla concentrazione il 5 dicembre 2001 prevedevano il ritiro da tutto il SEE per un periodo di due anni di tutti i prodotti del marchio Moulinex rientranti nelle seguenti categorie: friggitrici, mini forni, apparecchi per pasti informali, grill, ferri da stiro e ferri con caldaia separata. Tuttavia, secondo la Commissione, tali impegni iniziali non avrebbero consentito di sostituire un operatore al gruppo Moulinex e non interessavano la totalità dei mercati in cui la transazione poteva sollevare seri dubbi ( considerando 135 della decisione di approvazione).

46
Il 18 dicembre 2001 le partecipanti hanno dunque migliorato la loro proposta al fine di renderla praticabile ed effettiva ( considerando 135 della decisione di approvazione). Tale nuova proposta prevedeva una concessione esclusiva del marchio Moulinex per una durata di tre anni (abbinata all'impegno di rinunciare all'uso del marchio Moulinex per un ulteriore anno) per tutte le categorie di prodotti in Belgio, Grecia, Paesi Bassi e Portogallo e per la categoria delle friggitrici in Germania, Austria, Danimarca, Norvegia e Svezia. I beneficiari di tale concessione sarebbero stati soggetti ad un obbligo di approvvigionamento per i tostapane, le caffettiere, i bollitori e i robot da cucina.

47
Tuttavia, i terzi interpellati hanno contestato in particolare la durata della concessione e del periodo di rinuncia all'uso del marchio, l'obbligo di approvvigionamento, l'assenza di correzione degli effetti della transazione notificata sulla concorrenza in determinati mercati, l'assenza di una dimensione critica sufficiente a giustificare economicamente l'entrata di un nuovo operatore nel mercato in questione, nonché l'assenza di controllo effettivo del concessionario del marchio Moulinex nell'ambito dei rimedi relativi in particolare alle friggitrici, dato che la SEB continua a sfruttare tale marchio per gli altri prodotti ( considerando 136 della decisione di approvazione).

48
Secondo la decisione di approvazione, la SEB ha dunque perfezionato i suoi impegni estendendo la concessione del marchio a tutti i piccoli elettrodomestici per la Germania, l'Austria, la Danimarca, la Norvegia e la Svezia. La SEB ha così uniformato l'impegno per tali cinque paesi a quello già proposto per il Belgio, la Grecia, i Paesi Bassi e il Portogallo. La SEB ha parimenti prolungato la durata della concessione a cinque anni (e a tre anni la rinuncia all'uso) e soppresso l'obbligo di approvvigionamento in capo al concessionario ( considerando 137 della decisione di approvazione).

49
Al considerando 146 della decisione di approvazione gli impegni accettati dalla Commissione per ciascuno dei nove paesi interessati (Belgio, Grecia, Paesi Bassi, Portogallo, Germania, Austria, Danimarca, Svezia e Norvegia) sono riassunti come segue:

a)
l'impegno di accordare una concessione esclusiva del marchio Moulinex per una durata di cinque anni sulla vendita di piccoli elettrodomestici rientranti nelle tredici categorie di prodotti illustrate nella presente decisione e definite al punto 1, [lett.] a) degli impegni riportati in allegato alla presente;

b)
l'impegno di non commercializzare nei paesi in questione prodotti con il marchio Moulinex per la durata del contratto di concessione e per un periodo di tre anni successivi alla sua scadenza, come previsto al punto 1, [lett.] c);

c)
l'impegno di non commercializzare nei paesi in questione modelli del marchio Moulinex prodotti con marchio diverso da Moulinex nei territori in cui il concessionario, o i concessionari, abbiano concluso un contratto di approvvigionamento o un contratto effettivo di concessione di licenza relativa alla proprietà industriale di cui al punto 1, [lett.] e);

d)
l'impegno di concludere con ogni concessionario che lo richiederà un contratto di approvvigionamento (ad un prezzo di cessione corrispondente al prezzo di costo industriale aumentato dei costi generali legati alla produzione e alla consegna dei prodotti al concessionario) e/o un contratto di licenza di proprietà industriale per tutti i prodotti in questione, all'infuori dei robot da cucina in Germania, come previsto al punto 1, [lett.] d), degli impegni;

e)
l'impegno di proseguire la politica generale di sviluppo di nuovi modelli e di preservare il pieno valore economico e concorrenziale del marchio Moulinex in ciascuno dei nove Stati interessati fino alla scadenza del contratto di concessione previsto al punto 1, [lett.] h), degli impegni

.

50
I dettagli degli impegni proposti dalla SEB figurano nell'allegato alla decisione di approvazione.

51
Nella sezione 2, lett. g), dell'allegato sugli impegni, è previsto quanto segue: Se l'approvazione della presente operazione da parte di un'altra autorità garante della concorrenza fosse soggetta ad impegni contrari a quelli indicati nella presente o che conducano ad una situazione tale da eccedere quanto necessario a ristabilire la concorrenza su ogni mercato interessato, il gruppo SEB potrebbe allora domandare alla Commissione una revisione dei presenti impegni al fine di eliminare tali contrasti o di svincolare il gruppo SEB da ogni condizione ed obbligo, o da alcuni di essi, contenuti nei presenti impegni, non più necessari.

Decisione di rinvio

52
Con lettera 7 dicembre 2001 le autorità francesi hanno domandato alla Commissione il rinvio della concentrazione in questione per l'esame degli effetti dell'operazione nei mercati delle friggitrici, dei tostapane, delle caffettiere elettriche, delle macchine per il caffè espresso, dei bollitori, dei forni, delle piastre per cialde, degli apparecchi per pasti informali, dei grill, delle pentole a pressione, dei robot da cucina e dei ferri da stiro a vapore in Francia.

53
Detta domanda è stata presentata ai sensi dell'art. 9, n. 2, lett. a), del regolamento n. 4064/89, dato che le autorità francesi ritengono che, conformemente a tale disposizione, la concentrazione in esame minaccia di creare o di rafforzare una posizione dominante tale da ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva in un mercato all'interno del suddetto Stato membro che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto.

54
L'8 gennaio 2002 la Commissione ha accolto la domanda delle autorità francesi e ha adottato la decisione di rinvio.

55
Ai considerando 11-22 della decisione di rinvio la Commissione constata anzitutto che ogni categoria di piccoli elettrodomestici costituisce un mercato di prodotti distinto e che i mercati geografici dei piccoli elettrodomestici sono di dimensione nazionale.

56
Inoltre, a seguito dell'analisi effettuata ai considerando 23-41, la Commissione conclude che l'operazione in questione minaccia, prima facie, di creare una posizione dominante tale da ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva nei mercati della vendita dei piccoli elettrodomestici in Francia. La decisione di rinvio rileva a tale proposito che nei mercati interessati in Francia, da un lato, il nuovo operatore acquisirebbe una dimensione ( considerando 29-32), una gamma di prodotti ( considerando 33-35) e un portafoglio di marchi ( considerando 36-38) senza eguali, e, dall'altro, la concorrenza attuale e potenziale è insufficiente ( considerando 39-41).

57
Su tale base la Commissione ritiene che la domanda delle autorità francesi sia fondata e conforme alle disposizioni dell'art. 9, n. 3, del regolamento n. 4064/89.

58
Ai sensi del dispositivo della decisione di rinvio la Commissione osserva quanto segue: Con la presente decisione e ai sensi dell'art. 9, n. 3, del regolamento (...) 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, si rinvia la concentrazione notificata, consistente nel progetto di acquisizione di alcune attività della Moulinex da parte della SEB, alle autorità competenti della Repubblica francese, per quanto riguarda i mercati francesi dei piccoli elettrodomestici, al fine di applicare la normativa nazionale.

59
L'8 luglio 2002 il Ministro francese dell'Economia ha autorizzato l'operazione di concentrazione senza condizioni in base alla teoria dell'impresa insolvente.

Procedimento e domande delle parti

60
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 17 aprile 2002 la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

61
Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, la ricorrente ha proposto una domanda diretta ad ottenere che il Tribunale decidesse mediante un procedimento accelerato a norma dell'art. 76 bis del regolamento di procedura del Tribunale. Tale domanda è stata accolta dal Tribunale il 2 luglio 2002.

62
Il 24 giugno 2002 la Commissione ha sollevato un'eccezione di irricevibilità in applicazione dell'art. 114 del regolamento di procedura, in quanto il ricorso è diretto contro la decisione di rinvio. Il 28 giugno 2002 la ricorrente ha risposto ad un quesito scritto del Tribunale con il quale esso la invitava a giustificare la ricevibilità del suo ricorso su tale punto. Il 15 luglio 2002 la ricorrente ha depositato le sue osservazioni scritte sull'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione.

63
Con atti depositati nella cancelleria del Tribunale il 19 luglio e il 27 agosto 2002 la SEB e la Repubblica francese hanno chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione. Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale l'8 agosto 2002 la De'Longhi ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della ricorrente. Tali domande sono state accolte con ordinanza del presidente della Terza Sezione del 19 settembre 2002. La SEB e la De'Longhi sono rispettivamente state autorizzate, su loro richiesta, la prima, a depositare una memoria d'intervento e, la seconda, a produrre determinati documenti citati nella sua domanda d'intervento.

64
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di passare alla fase orale e, nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento, ha invitato le parti a produrre determinati documenti e a rispondere a quesiti posti per iscritto. Le parti hanno ottemperato a tali richieste nei termini stabiliti.

65
Le parti hanno svolto le loro difese e hanno risposto ai quesiti orali del Tribunale in occasione dell'udienza tenutasi il 9 ottobre 2002.

Conclusioni delle parti

66
La ricorrente, sostenuta dalla De'Longhi, chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di approvazione e condannare la Commissione alle spese;
annullare la decisione di approvazione e condannare la Commissione alle spese;

annullare la decisione di rinvio e condannare la Commissione alle spese.
annullare la decisione di rinvio e condannare la Commissione alle spese.

67
La Commissione, sostenuta dalla SEB e dalla Repubblica francese, chiede che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso;
respingere il ricorso;

condannare la Philips alle spese.
condannare la Philips alle spese.

In diritto

68
Poiché la ricorrente mira, con il presente ricorso, ad ottenere l'annullamento sia della decisione di approvazione sia della decisione di rinvio, occorre esaminare successivamente tali due capi delle domande.

1.Sul ricorso nella parte in cui mira all'annullamento della decisione di approvazione

69
Emerge dall'atto introduttivo che la ricorrente solleva due motivi a sostegno del suo ricorso nella parte in cui quest'ultimo mira all'annullamento della decisione di approvazione. Il primo motivo concerne l'insufficienza degli impegni offerti dalla SEB nel corso della fase I. Il secondo motivo riguarda la tardività degli impegni.

Sul primo motivo, concernente l'insufficienza degli impegni proposti dalla SEB nel corso della fase I

70
Con il presente motivo la ricorrente afferma, in sostanza, che gli impegni accettati nel corso della fase I non erano sufficienti a consentire alla Commissione di dissipare ogni serio dubbio sulla compatibilità della concentrazione con il mercato comune, di modo che la Commissione avrebbe dovuto avviare la fase II.

71
A sostegno di tale motivo la ricorrente fa valere, nella sua istanza, che l'insufficienza degli impegni emerge dai seguenti elementi:

assenza di tutela dei concessionari contro le importazioni parallele di prodotti commercializzati dalla SEB con il marchio Moulinex;
assenza di tutela dei concessionari contro le importazioni parallele di prodotti commercializzati dalla SEB con il marchio Moulinex;

breve durata delle concessioni e del periodo di ulteriore rinuncia all'uso del marchio Moulinex;
breve durata delle concessioni e del periodo di ulteriore rinuncia all'uso del marchio Moulinex;

esclusione dall'ambito di applicazione degli impegni dei mercati interessati in Francia;
esclusione dall'ambito di applicazione degli impegni dei mercati interessati in Francia;

mancata considerazione degli effetti negativi della dispersione geografica delle concessioni;
mancata considerazione degli effetti negativi della dispersione geografica delle concessioni;

possibilità di cessione delle licenze alle imprese al dettaglio;
possibilità di cessione delle licenze alle imprese al dettaglio;

possibilità di concessioni diverse a seconda degli Stati membri interessati;
possibilità di concessioni diverse a seconda degli Stati membri interessati;

possibilità di rinegoziare gli impegni a seguito del procedimento dinanzi alle autorità francesi garanti della concorrenza.
possibilità di rinegoziare gli impegni a seguito del procedimento dinanzi alle autorità francesi garanti della concorrenza.

72
In udienza, a seguito di un'osservazione del Tribunale, la ricorrente ha tuttavia ritirato l'argomento relativo alla possibilità della concessione di licenze alle imprese al dettaglio.

73
In udienza la De'Longhi ha sostenuto, dal canto suo, che l'insufficienza degli impegni emerge dai seguenti elementi:

assenza di concessione in Italia, Spagna e Finlandia;
assenza di concessione in Italia, Spagna e Finlandia;

esistenza di una divisione del mercato per quanto riguarda il marchio Moulinex;
esistenza di una divisione del mercato per quanto riguarda il marchio Moulinex;

assenza di tutela dei concessionari contro le importazioni parallele di prodotti commercializzati dalla SEB con il marchio Moulinex.
assenza di tutela dei concessionari contro le importazioni parallele di prodotti commercializzati dalla SEB con il marchio Moulinex.

a) Osservazioni preliminari

74
Ai fini dell'esame del presente motivo occorre rammentare che, al termine della fase I, la Commissione ha rilevato l'esistenza di seri dubbi relativi a diversi mercati di prodotti nel settore dei piccoli elettrodomestici in nove Stati membri del SEE, ossia la Germania, l'Austria, il Belgio, la Danimarca, la Grecia, la Norvegia, i Paesi Bassi, il Portogallo e la Svezia.

75
Emerge dalla decisione di approvazione, e in particolare dal suo considerando 44, che tali seri dubbi derivano sostanzialmente dal fatto che la concentrazione comporta, in tali nove Stati membri, combinazioni di parti di mercato che eccedono il 40% nel mercato di prodotti in questione, dal momento che tali combinazioni sono, in taluni Stati membri, accentuate dalla circostanza che il nuovo operatore deterrebbe un portafoglio di marchi unico rispetto alle sue concorrenti ( effetti di portafoglio). A seguito degli impegni proposti dalla SEB la Commissione ha tuttavia deciso di non opporsi alla concentrazione e di dichiararla compatibile con il mercato comune con una decisione adottata al termine della fase I. Gli impegni accettati dalla Commissione prevedono, in sostanza, che la SEB ha l'obbligo, in ciascuno dei nove Stati membri interessati, da un lato, di accordare per un periodo di cinque anni la concessione esclusiva sul marchio Moulinex per quanto riguarda la vendita di tredici categorie di piccoli elettrodomestici [punto 1, lett. a), primo capoverso, degli impegni] e, dall'altro, di non commercializzare con il marchio Moulinex, negli stessi Stati membri, le dette categorie di prodotti nonché altri apparecchi di uso domestico durante la durata del contratto di concessione e per un periodo di tre anni successivo alla sua scadenza [punto 1, lett. c), primo capoverso, degli impegni]. Secondo il punto 1, lett. a), terzo capoverso, degli impegni, tale concessione avrà ad oggetto l'autorizzazione dell'uso del marchio Moulinex unitamente al marchio proprio del concessionario, al fine di consentire a quest'ultimo, durante e dopo tale periodo di co-branding, di affermare o rafforzare il proprio marchio nel mercato interessato.

76
Si deve rilevare che, nell'ambito della presente causa, la ricorrente non contesta i seri dubbi descritti nella decisione di approvazione. In particolare, la ricorrente non afferma che la Commissione avrebbe dovuto sollevare altri seri dubbi oltre a quelli illustrati in tale decisione. Inoltre, la ricorrente non si oppone al fatto che gli impegni accettati dalla Commissione siano volti a dissipare i seri dubbi indicati nella decisione di approvazione. Con il presente motivo, la ricorrente contesta invece il fatto che tali impegni fossero sufficienti a consentire alla Commissione di dissipare i seri dubbi da essa esposti e asserisce che la Commissione avrebbe dovuto avviare la fase II.

77
Occorre osservare che, se è vero che la Commissione non dispone di alcun potere discrezionale quanto alla decisione di avviare la fase II qualora si presentino seri dubbi sulla compatibilità della concentrazione con il mercato comune, è pur vero che l'art. 6, n. 1, lett. c), del regolamento, prevede che, in tali casi, la Commissione decide di avviare la procedura, quindi essa fruisce di una certa discrezionalità nella ricerca e nell'esame delle circostanze del caso di specie al fine di stabilire se queste sollevino seri dubbi o, se sono stati proposti alcuni impegni, se esse continuino a sollevarne (v., per analogia, sentenza del Tribunale 15 marzo 2001, causa T-73/98, Prayon-Rupel/Commissione, Racc. pag. II-867, punti 45-47). Infatti, anche se la nozione di seri dubbi ha un carattere oggettivo, la ricerca dell'esistenza di tali dubbi induce necessariamente la Commissione ad effettuare valutazioni economiche complesse, in particolare qualora essa debba verificare se gli impegni proposti dalla partecipanti alla concentrazione siano sufficienti a dissipare tali seri dubbi.

78
Tenuto conto delle complesse analisi economiche che la Commissione deve effettuare nell'esercizio del potere discrezionale di cui gode ai fini della valutazione degli impegni proposti dalle partecipanti alla concentrazione, il ricorrente, per ottenere l'annullamento di una decisione che approvi una concentrazione con l'argomento che gli impegni sarebbero insufficienti a dissipare seri dubbi, deve provare l'esistenza di un manifesto errore di valutazione commesso dalla Commissione.

79
Tuttavia, nell'ambito dell'esercizio del suo sindacato giurisdizionale, il Tribunale deve considerare la finalità specifica degli impegni assunti nel corso della fase I, i quali, contrariamente a quelli assunti durante la fase II, non sono volti ad impedire la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante, ma a dissipare ogni serio dubbio a tale proposito. Ne consegue che gli impegni assunti nel corso della fase I devono costituire una risposta diretta e sufficiente, tale da escludere chiaramente i seri dubbi sollevati.

80
Di conseguenza, qualora il Tribunale sia chiamato ad esaminare se gli impegni assunti nel corso della fase I siano, in considerazione della loro portata e del loro contenuto, tali da consentire alla Commissione di adottare una decisione di approvazione senza avviare la fase II, esso deve verificare se la Commissione abbia potuto, senza commettere un manifesto errore di valutazione, ritenere che detti impegni costituissero una risposta diretta e sufficiente, tale da escludere chiaramente ogni serio dubbio.

81
Alla luce di tali principi si devono esaminare le censure sollevate dalla ricorrente a sostegno del presente motivo.

b) Concessioni che consentono il commercio parallelo di prodotti SEB con il marchio Moulinex

Argomenti delle parti

82
La ricorrente, sostenuta dalla De'Longhi, afferma che, autorizzando le concessioni (esclusive) temporanee invece di eliminare il marchio Moulinex, la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione, in quanto i concessionari del marchio Moulinex non sarebbero tutelati contro le importazioni parallele di prodotti col marchio Moulinex, commercializzati dalla SEB fuori dal territorio coperto dalla concessione.

83
La ricorrente rammenta che, in diritto comunitario, le concessioni non conferiscono al loro titolare una protezione assoluta contro il proprietario del marchio nel territorio coperto dalla concessione. In realtà, qualora determinati prodotti del marchio interessato vengano commercializzati dal proprietario del marchio nei territori che si è riservato, tali prodotti devono poter circolare liberamente all'interno della Comunità, e quindi anche nel territorio coperto dalla concessione.

84
Nella presente causa la ricorrente ritiene che l'assenza di tutela del concessionario contro il commercio parallelo di prodotti Moulinex commercializzati dalla SEB, anche durante il periodo di validità della concessione, da un lato, riduce gravemente l'effetto della concessione, consistente nel consentire al concessionario di appropriarsi dell'immagine del marchio collegato alla Moulinex passando gradualmente al suo marchio i prodotti venduti con il marchio Moulinex e, dall'altro, rende più verosimile che la SEB riguadagni facilmente la clientela legata al marchio Moulinex dopo il periodo di rinuncia all'uso stabilito dagli impegni.

85
A tale proposito la ricorrente evidenzia che, anche se è possibile che la Commissione abbia analizzato le vendite transfrontaliere attuali di piccoli elettrodomestici, essa non ha tuttavia chiarito entro quali limiti gli impegni proposti incoraggino il commercio parallelo.

86
A parere della ricorrente, l'unico modo di accordare (e giustificare) una tutela territoriale completa è di eliminare totalmente e irrevocabilmente il marchio in esame nei territori nei quali l'acquisizione del marchio Moulinex sollevi seri dubbi in materia di concorrenza.

87
La Commissione, sostenuta dalla Repubblica francese e dalla SEB, chiede che gli argomenti della ricorrente su tale punto siano respinti.

Giudizio del Tribunale

88
Occorre ricordare che, al momento della definizione dei mercati geografici in questione, la Commissione ha stabilito, al considerando 30 della decisione di approvazione, che al termine della prima fase si deve prendere in considerazione la definizione nazionale dei mercati geografici interessati, in quanto essa è la più verosimile.

89
Emerge dal considerando 27 della decisione di approvazione che tale affermazione si basa sui risultati dell'esame condotto dalla Commissione nel corso della fase I, dal quale è emerso che le parti di mercato in possesso degli operatori presenti su tali mercati sono fortemente eterogenee a seconda dello Stato membro e della categoria di prodotti [ considerando 27, lett. a)], che la penetrazione dei marchi è molto diversa a seconda delle zone geografiche [ considerando 27, lett. b)], che le caratteristiche dei prodotti variano a seconda dello Stato membro in relazione alle peculiarità e alle preferenze dei consumatori [ considerando 27, lett. c)], che le relazioni clienti/fornitori si costituiscono principalmente su base nazionale [ considerando 27, lett. d)], che i livelli dei prezzi fatturati ai distributori possono variare significativamente in funzione dei mercati nazionali e seguono una tendenza differenziata [ considerando 27, lett. e)], che le strutture logistiche sono nazionali [ considerando 27, lett. f)], e che le strutture di distribuzione sono nazionali, come anche è molto variabile, a seconda dello Stato membro, l'importanza relativa dei canali di distribuzione [ considerando 27, lett. g)].

90
Per quanto riguarda più in particolare le relazioni tra clienti e fornitori, la Commissione ha constatato, al considerando 27, lett. d): Le relazioni clienti/fornitori si costituiscono principalmente su base nazionale. Anche se esistono contratti mondiali con determinati gruppi della grande distribuzione insediati a livello internazionale, essi vertono unicamente su obiettivi annuali e globali di vendita. I gruppi in questione hanno confermato, nell'ambito dell'esame della Commissione, che la loro politica di approvvigionamento rimane nazionale. Così i contratti su base nazionale contengono tutte le clausole di riferimento di prodotto, prezzo, approvvigionamento e fatturazione.

91
Si deve osservare che, con la presente istanza, la ricorrente non contesta né la dimensione nazionale dei mercati interessati né alcuna constatazione effettuata dalla Commissione al considerando 27 della decisione di approvazione.

92
Proprio al contrario, occorre rilevare che le conclusioni della Commissione a tale proposito risultano dalle risposte alle richieste di informazione inviate da quest'ultima il 16 novembre 2001 alle concorrenti delle partecipanti alla concentrazione in conformità all'art. 11 del regolamento n. 4064/89 (in prosieguo: il questionario trasmesso alle concorrenti). Così, in risposta alla domanda 12 di tale questionario, la ricorrente stessa sottolinea che i mercati sono di dimensione nazionale. Parimenti, la relazione della NERA, trasmessa dalla ricorrente alla Commissione durante il procedimento amministrativo, indica esplicitamente, al suo punto 2, che i mercati interessati sono nazionali. A sostegno di tale conclusione sia la ricorrente sia la NERA indicano, in sostanza, i fattori illustrati al considerando 27 della decisione di approvazione.

93
Conseguentemente, risulta che nella fase I la Commissione abbia respinto, in particolare basandosi sulle osservazioni delle concorrenti, tra cui la ricorrente, la definizione di mercato geografico in questione proposta dalle partecipanti alla concentrazione, le quali sostenevano che tali mercati fossero di dimensione mondiale.

94
Orbene, se è vero che uno dei fattori identificati dalla Commissione per determinare l'esistenza di mercati nazionali distinti, ossia la presenza di livelli di prezzo diversi a seconda dello Stato membro, è tale da indurre lo sviluppo di importazioni parallele tra gli Stati membri, è giocoforza constatare che, invece, gli altri fattori menzionati dalla Commissione a sostegno di tale conclusione, ossia il fatto che i marchi dei prodotti e le loro caratteristiche variano a seconda dello Stato membro e che le strutture di approvvigionamento, di logistica e di distribuzione sono nazionali, sono atti ad ostacolare lo sviluppo di tali importazioni.

95
La ricorrente ha d'altronde ammesso tale circostanza durante il procedimento amministrativo, in cui ha reso noto alla Commissione, rispondendo alla domanda 16 del questionario trasmesso alle concorrenti, quanto segue: Secondo la nostra esperienza vi sono importazioni/esportazioni parallele all'interno dell'Unione europea ma non a grandi livelli, a causa delle differenti caratteristiche nazionali dei mercati nei diversi paesi dell'Unione. Riteniamo che, se i prezzi in un determinato mercato aumentassero di più del 10%, si importerebbe in più mediamente un totale del 5% di prodotti in modo parallelo.

96
Analogamente, la De'Longhi ha illustrato, in risposta alla stessa domanda: L'analisi dei mercati interessati durante gli ultimi cinque anni mostra a che punto le importazioni parallele costituiscono un fenomeno raro. Non è prevedibile che ciò cambi in un prossimo futuro.

97
Peraltro, secondo un messaggio di posta elettronica, trasmesso alla Commissione il 10 dicembre 2001, relativo alla dimensione geografica dei mercati interessati, la ricorrente, al fine di sostenere la definizione nazionale di questi ultimi, ha esposto quanto segue: Inoltre, rinviamo alle decisioni della Commissione nei casi Kingfischer/BUT (n. IV/M.1248 del 1998) e Kingfischer/Grosslabor (n. IV/M.1282 del 1999), nelle quali essa ha confermato che il commercio transfrontaliero, tra l'altro, dei tostapane e dei ferri da stiro è minimo in Europa e che numerosi fornitori, pur essendo operatori a livello mondiale, attuano una politica nazionale delle vendite a causa delle diverse preferenze dei consumatori.

98
Alla luce di ciò, occorre concludere che è pacifico tra le parti che prima della concentrazione in esame, le importazioni parallele di prodotti del marchio Moulinex erano minime nel territorio dell'Unione europea a causa della dimensione nazionale dei mercati interessati.

99
La ricorrente sostiene tuttavia che la Commissione non ha esaminato in che misura gli impegni accettati nella decisione di approvazione potrebbero stimolare le importazioni parallele. In udienza la ricorrente e la De'Longhi hanno precisato a tale proposito che la natura degli impegni potrebbe, per esempio, indurre la SEB a spingere i suoi distributori nei territori non interessati dagli impegni ad approvvigionare rivenditori indipendenti negli Stati membri oggetto degli impegni, il che avrebbe come effetto di sviluppare le importazioni parallele a scapito dei concessionari del marchio Moulinex in questi ultimi Stati.

100
Eppure si deve rilevare che la ricorrente e la De'Longhi non hanno prodotto, né durante il procedimento amministrativo né nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, alcun elemento di prova a sostegno di tali argomenti, che restano pertanto non suffragati.

101
Al contrario, in risposta alla domanda 16 del questionario trasmesso alle concorrenti, la De'Longhi stessa ha sottolineato esplicitamente che non [era] prevedibile che il carattere marginale delle importazioni parallele cambi in un prossimo futuro.

102
Inoltre, la ricorrente non contesta, analogamente alla De'Longhi, che i prodotti interessati continueranno ad appartenere a mercati nazionali distinti dopo la realizzazione della concentrazione.

103
Alla luce di quanto esposto non risulterebbe che gli impegni possano accrescere in modo sostanziale le importazioni parallele. Al contrario, la circostanza per la quale, in forza degli impegni, il marchio Moulinex possa essere accordato a concessionari diversi in ciascuno Stato membro interessato sembra essere tale da rafforzare il carattere nazionale dei mercati in questione. Infatti, in tal caso, invece di essere posseduto da un unico operatore economico, detto marchio sarà detenuto da diversi operatori economici che dispongono del diritto di uso del marchio Moulinex nel territorio loro concesso. Orbene, in udienza, la De'Longhi ha sottolineato che un tale sistema di concessioni comporta una chiusura del mercato tale da creare ostacoli supplementari agli scambi all'interno della Comunità.

104
Pertanto, l'argomento della ricorrente relativo alla mancata considerazione delle importazioni parallele non è atto a dimostrare che la Commissione abbia commesso un manifesto errore di valutazione su tale punto.

c) Durata manifestamente troppo breve delle concessioni e del periodo di divieto di vendita supplementare

Argomenti delle parti

105
La ricorrente, sostenuta dalla De'Longhi, afferma che la durata della concessione esclusiva e del periodo di divieto di vendita che vi si aggiunge successivamente è manifestamente troppo breve per consentire ad un concorrente di sfruttare l'immagine legata al marchio Moulinex.

106
Secondo la ricorrente la riuscita dell'introduzione di nuovi marchi nei mercati di prodotti in questione è veramente eccezionale e la riuscita della migrazione dei prodotti da un marchio ad un altro in mercati quali quelli interessati dura decisamente più di cinque anni.

107
Per esempio, la ricorrente spiega che, in Brasile, la Philips ha impiegato più di dieci anni a far passare la clientela dal marchio Walita al suo marchio Philips nel settore dei prodotti per la cura della persona, in un caso in cui il marchio originale doveva essere progressivamente eliminato.

108
Peraltro, contrariamente alla situazione in Brasile, nella presente fattispecie: a) la SEB resterà nei mercati vicini come proprietaria del marchio la cui clientela deve essere trasferita al concessionario, b) la SEB ripenetrerà senza dubbio nel territorio coperto dalla concessione del marchio Moulinex dopo la scadenza del divieto di commercializzazione e c) anche durante il periodo di concessione, il concessionario non è tutelato contro il commercio parallelo di prodotti SEB venduti con il marchio Moulinex. La ricorrente ritiene che tale situazione incida seriamente sulla probabilità di riuscita del trasferimento dell'immagine legata al marchio Moulinex al concessionario di quest'ultimo, consentendo tuttavia alla SEB di recuperare tale immagine dopo il periodo di rinuncia all'uso del marchio in forza degli impegni assunti.

109
A tale proposito la ricorrente sottolinea che, contrariamente a quanto sembra considerare la Commissione ( considerando 140 della decisione di approvazione), non vi è alcun legame tra la durata media di vita di un piccolo elettrodomestico (tre anni), la durata della concessione e la durata del periodo di divieto d'uso supplementare, dato che la fedeltà al marchio non è associata ai diversi prodotti.

110
Infine, la ricorrente osserva che sarà relativamente facile per la SEB rintrodurre il marchio Moulinex dopo il divieto di vendita, vista la solidità della sua posizione attuale sul mercato e il suo portafoglio di marchi, tenuto conto del fatto che essa è stata autorizzata a conservare un'attività legata al marchio Moulinex in un numero notevole di paesi CEE/SEE non inclusi nella proposta di misure correttive e atteso che il marchio Moulinex non è nuovo ma, al contrario, godeva ancora qualche anno fa di una posizione molto forte negli Stati membri nei quali sarà reintrodotto.

111
La Commissione, sostenuta dalla Repubblica francese e dalla SEB, chiede che l'argomento della ricorrente su tale punto sia respinto.

Giudizio del Tribunale

112
Al fine di esaminare le censure della ricorrente relative alla durata degli impegni, si deve ricordare che, ai sensi del punto 1, lett. a), secondo capoverso, di questi ultimi, essi sono volti ad autorizzare l'uso del marchio Moulinex unitamente al marchio proprio del concessionario, al fine di consentire a quest'ultimo, durante e dopo tale periodo di co-branding, di affermare o rafforzare il proprio marchio nel mercato interessato. Per conseguire tale obiettivo, per la durata delle concessioni sul marchio Moulinex, il concessionario sarà autorizzato ad utilizzare immediatamente il marchio Moulinex unitamente al proprio marchio o ad utilizzarlo singolarmente, in via temporanea, per poi procedere ad un co-branding. Secondo tale disposizione, il concessionario sarà ugualmente libero di passare dal co-branding al proprio marchio in qualunque momento durante la concessione.

113
Occorre anche rammentare che, per conseguire tale obiettivo, gli impegni prevedono, al punto 1, lett. g), terzo capoverso, che i concessionari, ad eccezione degli operatori che svolgano un'attività principale di vendita al dettaglio, dovranno disporre di un proprio marchio idoneo ad essere associato al marchio Moulinex.

114
Emerge da quanto precede che l'obiettivo degli impegni non è quello di consentire lo sfruttamento del marchio Moulinex in quanto tale ai singoli concessionari, bensì di permettere a questi ultimi, per un periodo transitorio durante il quale avranno il diritto di utilizzare il proprio marchio unitamente al marchio Moulinex, di assicurare la migrazione dal marchio Moulinex verso il marchio proprio, affinché i concessionari siano messi in condizione di esercitare una concorrenza effettiva al marchio Moulinex dopo tale periodo transitorio, quando la SEB sarà di nuovo legittimata ad utilizzare il marchio Moulinex nei nove Stati membri interessati.

115
Di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, gli impegni non sono volti ad introdurre nei nove Stati membri interessati un nuovo marchio, bensì a consentire ai concessionari di affermare o rafforzare il proprio marchio come marchio concorrente effettivo del marchio Moulinex.

116
Peraltro, dato che l'obiettivo degli impegni è quello di consentire ai concessionari di affermare o di rafforzare il proprio marchio come marchio concorrente effettivo del marchio Moulinex, la circostanza addotta dalla ricorrente, secondo la quale, in considerazione della sua forte presenza nel mercato attuale, del suo portafoglio di marchi e della notorietà del marchio Moulinex, la SEB sarebbe in condizioni di reintrodurlo facilmente nei nove Stati membri interessati, non è rilevante. Infatti, la questione non è se la SEB sarà in condizione di reintrodurre il marchio Moulinex negli Stati membri interessati, come occorre del resto supporre per verificare il carattere sufficiente degli impegni accettati nella decisione di approvazione, ma se i concessionari saranno in grado di affermare o rafforzare la propria posizione quali concorrenti effettivi della SEB.

117
Si deve allora verificare se la durata del periodo transitorio stabilito negli impegni sia sufficiente a conseguire tale obiettivo.

118
A tale proposito occorre, in primo luogo, rilevare che, in forza del punto 1, lett. c), primo capoverso, degli impegni, ciascuna concessione del marchio Moulinex nei nove Stati membri interessati avrà una durata di cinque anni. Peraltro, ai sensi della stessa disposizione e del punto 1, lett. c), secondo capoverso, la SEB, per la durata del contratto di concessione e per i tre anni successivi alla sua scadenza, rinuncia alla commercializzazione con il marchio Moulinex nei nove Stati membri interessati di piccoli elettrodomestici rientranti in una delle tredici categorie di prodotti in esame, nonché di altri apparecchi di uso domestico non compresi in tali categorie di prodotti, quali gli aspirapolvere o i forni a microonde.

119
Emerge da tali disposizioni che, contrariamente a quanto suggerito dalla ricorrente, la durata totale degli impegni in forza dei quali la SEB non potrà commercializzare prodotti con il marchio Moulinex non è di cinque anni, ma di otto anni, ossia cinque anni per un primo periodo durante il quale il concessionario avrà il diritto esclusivo di utilizzare il marchio Moulinex singolarmente o unitamente al proprio marchio e un secondo periodo di tre anni durante il quale la SEB rinuncerà ad ogni commercializzazione con il marchio Moulinex nei paesi di cui trattasi. Ne consegue che per otto anni la SEB sarà privata del diritto di utilizzare il marchio Moulinex negli Stati membri interessati.

120
Emerge parimenti da tali disposizioni che ogni utilizzo del marchio Moulinex cesserà, nei nove Stati membri interessati, per un periodo di almeno tre anni e, perlomeno in teoria, di otto anni al massimo. Infatti, in forza degli impegni ciascun concessionario resta libero di scegliere il momento in cui decide di passare dal co-branding al solo utilizzo del proprio marchio. Nella sua memoria d'intervento la SEB ha così reso noto al Tribunale che i candidati attuali all'ottenimento di una concessione prevedevano di migrare dal co-branding all'utilizzo del proprio marchio dopo un periodo da tre a quattro anni, il che avrebbe per conseguenza che, negli Stati membri interessati, il marchio Moulinex sparirebbe per un periodo di circa cinque anni.

121
Tale mancanza di spazi di vendita per il marchio Moulinex consentirà ai concessionari di consolidare nel tempo la notorietà del proprio marchio. Inoltre, tale assenza implica parimenti che la SEB non sarà in condizioni di recuperare le posizioni detenute dalla Moulinex nel momento in cui potrà reintrodurre il marchio nei mercati in esame, successivamente al periodo di divieto.

122
Occorre peraltro rilevare che, al considerando 140 della decisione di approvazione, la Commissione ha sostenuto, senza essere contraddetta dalla ricorrente su tale punto, che la durata di vita media dei piccoli elettrodomestici si aggira intorno ai tre anni.

123
Risulta pertanto che la durata degli impegni si estenderà quasi per un periodo corrispondente a tre cicli del prodotto, mentre il periodo durante il quale ogni utilizzo del marchio Moulinex sarà vietato corrisponde almeno ad un ciclo del prodotto.

124
A tale proposito si deve rilevare che la Commissione ha evidenziato, senza essere contestata dalla ricorrente su tale punto, che, in un mercato vicino a quello dei prodotti interessati, ossia il mercato dei grandi elettrodomestici, la Whirlpool è riuscita a realizzare la migrazione dal marchio Philips al marchio Whirlpool in tre anni, tra il 1990 e il 1993, il che corrisponde al ciclo di vita del prodotto. Tale migrazione è stata effettuata quando il marchio Philips era presente e sostenuto dalla Philips sui mercati adiacenti.

125
Si deve inoltre osservare che, nella sua comunicazione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (GU 2001, C 188, pag. 5, punto 15), la Commissione ha illustrato che, in caso di cessione d'impresa, la durata accettabile del divieto di concorrenza imposto al venditore per garantire il trasferimento all'acquirente dell'intero valore degli attivi ceduti è di massimo tre anni, qualora la cessione d'impresa si estenda all'avviamento e al know-how, e di due anni qualora si estenda unicamente all'avviamento. Orbene, nel caso di specie, il periodo durante il quale la SEB rinuncia ad utilizzare il marchio Moulinex nei territori dei concessionari sarà di otto anni.

126
In secondo luogo, si deve rilevare che, ai sensi del punto 1, lett. g), primo capoverso, degli impegni, i concessionari devono essere operatori attualmente presenti nel mercato o potenzialmente in grado di entrarvi, solvibili, indipendenti e senza alcun legame con il gruppo SEB, aventi le competenze e la motivazione necessarie per esercitare una concorrenza attiva ed effettiva nei mercati interessati. Inoltre, come suesposto, ai sensi del punto 1, lett. g), terzo capoverso, i concessionari, ad eccezione degli operatori che svolgono un'attività principale di vendita al dettaglio, dovranno disporre di un proprio marchio idoneo ad essere associato al marchio Moulinex.

127
E' giocoforza constatare che tali disposizioni, limitando le concessioni ad operatori già presenti sul mercato, o idonei ad entrarvi a breve termine, i quali possiedano un proprio marchio, sono tali da contribuire in modo efficace a rendere i concessionari concorrenti effettivi entro il termine previsto dagli impegni. Ciò è corroborato dal fatto che, secondo il punto 1, lett. g), terzo capoverso, degli impegni, pur se dispongono di marchi propri, gli operatori che svolgono un'attività principale di vendita al dettaglio sono nondimeno esclusi dal cerchio dei beneficiari potenziali di una concessione del marchio Moulinex. Infatti, ai considerando 27, lett. d), e 37 della decisione di approvazione, la Commissione ha constatato, senza essere contestata dalla ricorrente su tale punto, che i marchi propri di tali operatori, ossia i marchi di distributori, sono deboli nei mercati in questione.

128
Alla luce di quanto esposto si deve concludere che la durata degli impegni non risulta manifestamente insufficiente al fine di consentire ai concessionari del marchio Moulinex di affermare o di rafforzare il proprio marchio come marchio concorrente effettivo del marchio Moulinex nei nove Stati membri interessati.

129
Pertanto le censure della ricorrente relative alla durata degli impegni devono essere respinte.

d) Esclusione della Francia, ove i dubbi in materia di concorrenza sono più seri

Argomenti delle parti

130
Secondo la ricorrente, sostenuta dalla De'Longhi, la Commissione non ha imposto alcuna condizione per la Francia, mercato nazionale nel quale la situazione della concorrenza è più seriamente interessata dall'acquisizione del marchio, anche se è vero che, fintantoché i concessionari non avranno certezze sulla soluzione che sarà finalmente adottata per il mercato francese, e fintantoché, di conseguenza, esiste un grave rischio che la posizione della SEB sul mercato francese vanifichi gli impegni imposti per quanto riguarda gli altri Stati membri interessati, la SEB avrà difficoltà a trovare candidati seri e solvibili ai quali accordare una concessione.

131
Secondo la ricorrente, ciò è causato anzitutto dal fatto che durante tale periodo la SEB continuerà a gestire gli affari della Moulinex come fossero i propri e resterà in condizioni di sfruttare il marchio Moulinex negoziando con le reti di distribuzione nell'intera Comunità. In secondo luogo, la SEB ha accesso alle informazioni commercialmente sensibili relative alla produzione (o all'assenza di produzione), alla capacità, alla strategia e al rendimento della Moulinex sul mercato, il che le darà un vantaggio concorrenziale che le consentirà di adattare il suo comportamento nel mercato in funzione di informazioni di cui i suoi concorrenti non dispongono.

132
La Commissione, sostenuta dalla Repubblica francese e dalla SEB, chiede che l'argomento della ricorrente su tale punto sia respinto.

Giudizio del Tribunale

133
Si deve ricordare che, con decisione 8 gennaio 2002 adottata in forza dell'art. 9, n. 2, lett. a), del regolamento n. 4064/89, la Commissione ha rinviato alle autorità francesi garanti della concorrenza l'esame degli effetti della concentrazione nei mercati interessati in Francia. Di conseguenza, come indicato esplicitamente dalla Commissione al considerando 43 della decisione di approvazione, detti mercati non sono oggetto di tale decisione.

134
Dato che l'esclusione dei mercati francesi interessati dall'esame effettuato nell'ambito della decisione di approvazione conseguiva dalla decisione di rinvio, la questione se la Commissione fosse legittimata ad escludere detti mercati dall'applicazione degli impegni proposti dalle partecipanti alla concentrazione al fine di consentirle di dissipare ogni serio dubbio al termine della fase I, si confonde con l'esame della legittimità della decisione di rinvio. Tale questione sarà esaminata in prosieguo nell'ambito dell'esame del ricorso nella parte in cui mira all'annullamento della decisione di rinvio.

135
Nell'ambito dell'esame del ricorso nella parte in cui mira all'annullamento della decisione di approvazione, occorre pertanto unicamente verificare se, come sostenuto dalla ricorrente, l'efficacia degli impegni accettati dalla Commissione in ciascuno dei nove Stati membri interessati possa essere inficiata dal fatto che i mercati in questione in Francia sono soggetti ad un esame distinto condotto dalle autorità francesi garanti della concorrenza, il cui risultato, al momento dell'adozione della decisione di approvazione, non era definitivo né certo.

136
A tale proposito si deve sottolineare che, come già rilevato sopra, è pacifico tra le parti che i prodotti interessati appartengono a mercati nazionali distinti. Così, al considerando 27 della decisione di approvazione, la Commissione ha in particolare rilevato, senza essere contestata dalla ricorrente, che le relazioni tra clienti e fornitori, come anche le strutture logistiche e di distribuzione, sono organizzate a livello nazionale.

137
Peraltro, è stato sopra osservato che le importazioni parallele di prodotti interessati tra Stati membri sono marginali.

138
Alla luce di quanto esposto, è giocoforza osservare che le incertezze sull'esito del procedimento in Francia non sembravano tali da impedire la conclusione di contratti di concessione del marchio Moulinex con operatori seri e solvibili in altri Stati membri. Infatti, in considerazione della dimensione geografica nazionale dei mercati di prodotti interessati e in assenza di importazioni parallele significative tra Stati membri, i concessionari del marchio Moulinex nei nove Stati membri interessati non sono in concorrenza con l'operatore/gli operatori attivo/i con il marchio Moulinex nei mercati interessati in Francia. A fortiori, la situazione dei concessionari al di fuori della Francia non può essere influenzata dall'incertezza sull'identità del futuro operatore con il marchio Moulinex in Francia.

139
In ogni caso, anche se l'incertezza addotta dalla ricorrente fosse tale da rendere difficile la conclusione di contratti di concessione con operatori seri e solvibili nei nove Stati membri interessati, si deve osservare che, come giustamente fatto valere dalla Commissione, la scelta dei concessionari effettuata dalla SEB è, conformemente al punto 1, lett. i), degli impegni, soggetta al suo consenso, consistente nel verificare, conformemente al punto 1, lett. g), degli impegni, che i concessionari abbiano la qualità di operatori attualmente presenti nel mercato o potenzialmente in grado di entrarvi, solvibili, indipendenti e senza alcun legame con il gruppo SEB, aventi le competenze e la motivazione necessarie per esercitare una concorrenza attiva ed effettiva nei mercati interessati.

140
Inoltre, si deve rilevare che gli impegni assicurano che la durata residua dello sfruttamento del marchio Moulinex da parte della SEB per il periodo di negoziazione dei contratti di concessione non eccederà il minimo necessario alla conclusione di detti contratti poiché, ai sensi del punto 1, lett. h), degli impegni, nel caso in cui la SEB non concludesse i contratti di concessione entro i termini impartiti, se necessario prorogati per circostanze eccezionali, un mandatario indipendente approvato dalla Commissione si sostituirebbe alla SEB per l'esecuzione di tale compito. Secondo il punto 2, lett. e), iv), degli impegni, egli disporrà di un termine per portare a termine tale compito.

141
Peraltro, l'incertezza sul risultato dalla procedura in Francia è, in linea di principio, limitata dal fatto che le autorità francesi devono, in conformità all'art. 9, n. 6, del regolamento n. 4064/89, pronunciarsi sulla concentrazione entro un termine massimo di quattro mesi.

142
La ricorrente sostiene ancora che, durante il periodo di esame della concentrazione da parte delle autorità francesi garanti della concorrenza, poiché la SEB non sarà in condizioni di proporre concessionari seri e solvibili, tale impresa continuerà a gestire le attività della Moulinex e manterrà il diritto di sfruttare il marchio Moulinex negoziando con le reti di distribuzione nell'intera Comunità. Peraltro, la ricorrente ritiene che la SEB avrà accesso ad informazioni commerciali sensibili relative alla Moulinex che le consentiranno di adattare il suo comportamento nel mercato in funzione delle informazioni di cui i suoi concorrenti non dispongono.

143
Con tali argomenti la ricorrente contesta anche alla Commissione di aver consentito alla SEB di realizzare la concentrazione senza condizioni, per cui, in attesa della conclusione di tutti i contratti di concessione, la SEB mantiene il diritto di sfruttare il marchio Moulinex in tutti gli Stati membri, ivi compresi quelli previsti dagli impegni, il che le consentirà in particolare di avere accesso a determinate informazioni commerciali sensibili.

144
A parte il fatto che tale censura è senza relazione con l'esclusione dei mercati francesi interessati dall'ambito di applicazione degli impegni, si deve osservare che la ricorrente non ha sostenuto che la SEB disponesse di un termine troppo ampio per concludere i contratti di concessione.

145
Occorre inoltre constatare che lo sfruttamento del marchio Moulinex da parte della SEB durante il periodo di negoziazione dei contratti di concessione è giustificato dall'obbligo in capo alla SEB di mantenere, conformemente al punto 1, lett. h), quarto capoverso, degli impegni, il pieno valore economico e concorrenziale del marchio Moulinex in ciascuno dei nove Stati membri interessati fino alla data di conclusione di detti contratti. Lungi dall'incificiare l'efficacia degli impegni, detta clausola contribuisce indubbiamente a garantirla, poiché essa consente ai concessionari di posizionarsi immediatamente come concorrenti effettivi. Non si può in effetti negare che la conclusione di contratti di concessione in nove Stati membri diversi è un processo relativamente complesso e che l'assenza di sfruttamento del marchio Moulinex durante tale periodo sarebbe tale da incidere sulla capacità concorrenziale di detto marchio.

146
Emerge da quanto esposto che la Commissione non ha commesso un manifesto errore di valutazione nell'escludere i mercati francesi interessati dall'ambito di applicazione degli impegni.

e) Mancata considerazione dell'impatto geografico della diffusione delle concessioni

Argomenti delle parti

147
La ricorrente, sostenuta dalla De'Longhi, sostiene che un impegno ad accordare concessioni temporanee relative unicamente ad un numero limitato di Stati membri ─ in alcuni casi geograficamente isolati ─ non impone alla SEB un obbligo adeguato in materia di concorrenza.

148
In particolare, per quanto riguarda la Spagna, la ricorrente illustra che la decisione di approvazione consentirà alla SEB non solamente di acquisire una posizione dominante o di rafforzarla su un certo numero di mercati di prodotti in Spagna, ma anche di accerchiare il mercato portoghese, uno dei mercati nazionali sui quali la posizione congiunta della SEB e della Moulinex è più forte. Pertanto, la ricorrente non vede come, in condizioni economiche normali, un concessionario temporaneo potenziale del marchio Moulinex in Portogallo possa avere una prospettiva commerciale sufficientemente allettante.

149
La ricorrente sostiene che l'approvazione senza riserve della transazione per quanto riguarda il mercato spagnolo avrà conseguenze sostanziali per l'efficacia degli impegni proposti dalla SEB nel territorio del Portogallo. Essa aggiunge che la posizione consolidata della SEB nel mercato spagnolo minaccia direttamente l'efficacia di ogni misura che potrebbe essere imposta in relazione alla Francia.

150
La ricorrente fa osservare che, non prendendo in considerazione gli aspetti transfrontalieri della concorrenza nei mercati interessati e, ai fini del caso di specie, del loro impatto sull'efficacia delle misure correttive imposte, la Commissione si è discostata dalla prassi consolidata dei casi 8 marzo 2000, COMP/M.1802 ─ Unilever/Amora-Maille; 1° dicembre 1999, IV/M.1578 ─ Sanitec/Sphinx, e 10 ottobre 2000, COMP/M.2283 ─ Schneider/Legrand.

151
La Commissione, sostenuta dalla Repubblica francese e dalla SEB, chiede che l'argomento della ricorrente su tale punto sia respinto.

Giudizio del Tribunale

152
In sostanza, con la presente censura la ricorrente contesta alla Commissione di aver limitato gli impegni ai soli Stati membri in cui quest'ultima ha ritenuto esistenti seri dubbi sulla compatibilità della concentrazione con il mercato comune, e di non averli estesi agli altri Stati membri. Secondo la ricorrente, la posizione della SEB in tali Stati può inficiare l'efficacia degli impegni assunti per i primi.

153
Occorre anzitutto rilevare che, come giustamente osservato dalla Commissione, la ricorrente si limita, con la presente censura, a sostenere affermazioni generiche non suffragate. Nel ricorso il solo elemento concreto avanzato dalla ricorrente a sostegno della sua censura consiste nel sostenere che la Commissione avrebbe in particolare dovuto prendere in considerazione la situazione in Spagna poiché, in sostanza, la SEB sarebbe (...) in condizione di accerchiare il mercato portoghese, uno dei mercati nazionali nei quali la posizione congiunta dei marchi SEB e Moulinex è di gran lunga la più forte. La ricorrente adduce anche, senza suffragare in alcun modo il suo parere a tale proposito, che la posizione della SEB in Spagna minaccia l'efficacia di ogni misura che potrebbe essere imposta per quanto riguarda la Francia.

154
In risposta ad un quesito scritto del Tribunale volto a far precisare alla ricorrente la portata della sua censura su tale punto, quest'ultima ha spiegato che con tale argomento essa non contestava l'analisi concorrenziale relativa ai mercati interessati in Spagna in quanto tale, bensì unicamente il fatto che la Commissione non ha esaminato le eventuali interazioni tra i differenti mercati nazionali. Oltre alle interazioni indicate nel ricorso tra i mercati interessati in Spagna, da un lato, e i mercati interessati in Portogallo e in Francia, dall'altro, la ricorrente ha fatto riferimento nelle sue risposte alla situazione della Finlandia rispetto ai paesi scandinavi. Nelle sue risposte la ricorrente ha reiterato che, a suo parere, perché gli impegni consentissero ad un concorrente indipendente di insediarsi con successo, la Commissione avrebbe dovuto includere nell'ambito di applicazione degli impegni gli Stati membri per i quali non è stato constatato alcun serio dubbio.

155
Al fine di esaminare la presente censura, si deve anzitutto rammentare che, secondo gli impegni, la SEB si obbliga a concludere con un terzo una concessione esclusiva del marchio Moulinex in nove Stati membri, ossia l'Austria, la Germania, il Belgio, la Danimarca, la Grecia, la Norvegia, i Paesi Bassi, il Portogallo e la Svezia. D'altro canto, gli impegni non prevedono l'obbligo per la SEB di concludere un tale contratto di concessione negli altri Stati membri, ossia la Spagna, la Finlandia, la Francia, l'Irlanda, l'Italia e il Regno Unito.

156
La ricorrente rileva dunque giustamente, nell'unico esempio suffragato dell'istanza, che gli impegni prevedono la conclusione di un contratto di concessione del marchio per il Portogallo, ma non per la Spagna.

157
Occorre poi osservare che gli impegni coprono i mercati interessati in Austria, Germania, Belgio, Danimarca, Grecia, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo e Svezia, in quanto la Commissione ha constatato che, in diversi mercati di prodotti interessati in tali Stati membri, la concentrazione sollevava seri dubbi sulla sua compatibilità con il mercato comune.

158
D'altro canto, dato che la Commissione ha rinviato l'esame degli effetti della concentrazione sui mercati interessati in Francia alle autorità francesi garanti della concorrenza, tali mercati non sono coperti dagli impegni. Per quanto riguarda i mercati interessati in Spagna, Finlandia, Irlanda, Italia e Regno Unito, la Commissione ha ritenuto, conformemente all'analisi effettuata ai considerando 83-127 della decisione di approvazione, che la concentrazione cambierebbe solo marginalmente le condizioni di concorrenza in questi ultimi. Di conseguenza, essa ha concluso che la concentrazione non vi sollevava seri dubbi di compatibilità con il mercato comune.

159
Così, per quanto riguarda i mercati interessati in Spagna, la Commissione ha constatato, come esposto nei considerando 115-117, che, a scapito della forte posizione di mercato della SEB e della Moulinex in due mercati di prodotti, ossia quello dei bollitori e quello dei mini forni, i clienti rivenditori dispongono di marchi alternativi decisamente rinomati e presenti in tutta la gamma dei piccoli elettrodomestici in sostituzione di quelli delle partecipanti. Ciò premesso, la Commissione ha ritenuto che (o)gni tentativo di comportamento anticoncorrenziale su tali mercati sarebbe dunque punito con la riduzione degli acquisti di prodotti della SEB e della Moulinex sugli altri mercati in cui l'impresa congiunta realizza [tra l'85% e il 95%] del suo fatturato, il che potrebbe rendere non redditizio ogni aumento di prezzi da parte di tali imprese. In risposta a un quesito scritto del Tribunale, la ricorrente ha confermato di non contestare tali valutazioni.

160
Peraltro, si deve ricordare che, come già dimostrato, è pacifico tra le parti che i prodotti interessati appartengono a mercati nazionali distinti. A tale proposito è rilevante rammentare, come illustrato sopra ai punti 91 e seguenti, che la ricorrente stessa ha difeso la dimensione geografica nazionale dei mercati interessati durante il procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione.

161
Si può dunque ritenere pacifico che i mercati interessati in Spagna e in Portogallo sono, analogamente ai mercati interessati negli altri Stati membri, mercati nazionali distinti.

162
Infine, come sopra constatato, la ricorrente stessa ha ammesso che nei mercati interessati le importazioni parallele sono marginali.

163
Alla luce di ciò è giocoforza osservare che la concessione di una licenza per il marchio Moulinex in uno dei nove Stati membri coperti dagli impegni non può in alcun caso essere influenzata dalla situazione in cui si trova un altro Stato membro, anche se si tratta, come nel caso dei mercati interessati in Spagna, di uno Stato vicino. Infatti, poiché la ricorrente ammette, da un lato, che non vi è il rischio che si crei o si rafforzi una posizione dominante nei mercati interessati in Spagna e, dall'altro, che i mercati interessati in Spagna costituiscono mercati nazionali distinti dai mercati interessati in Portogallo e che le importazioni parallele tra tali mercati sono marginali, se ne deve dedurre ch'essa riconosce che non era il caso d'imporre la conclusione di un contratto di concessione in Spagna e che la situazione concorrenziale in questo paese non è tale da influenzare la posizione concorrenziale del concessionario del marchio Moulinex in Portogallo.

164
A proposito della circostanza evidenziata dalla ricorrente, secondo cui la posizione dei marchi Moulinex e SEB in Portogallo sarebbe tra le più forti, si deve osservare che, lungi dallo stabilire che una concessione per i marchi in esame in Portogallo sarebbe poco interessante, essa risulta al contrario tale da indurre un operatore a richiedere una concessione per tali mercati, tanto più che un'elevata quota di mercato in tale Stato membro è detenuta non dalla SEB ma dalla Moulinex.

165
Data l'identità della motivazione, le stesse considerazioni valgono per i pretesi effetti di rafforzamento della posizione della SEB in Spagna sugli impegni eventualmente imposti in Francia, o per i pretesi effetti del rafforzamento della posizione della SEB in Finlandia sugli impegni imposti in Svezia, Norvegia e Danimarca.

166
Infine, occorre precisare che le conclusioni che precedono non possono più essere rimesse in discussione dal fatto che la Commissione ha esteso, a causa degli effetti di portafoglio, la concessione del marchio in ciascuno dei nove Stati membri coperti dagli impegni a tutti i prodotti interessati, compresi quelli per i quali la concentrazione non crea o non rafforza posizioni dominanti.

167
Infatti, emerge dal considerando 141 della decisione di approvazione che l'estensione degli impegni all'insieme dei prodotti in questione è motivata dalla preoccupazione della Commissione d'impedire che la SEB utilizzi il marchio Moulinex in concorrenza con i concessionari nei nove Stati membri interessati. Orbene, è giocoforza constatare che, invece, il fatto che la SEB possa continuare ad utilizzare il marchio Moulinex nei mercati nazionali non coperti dagli impegni non la pone in concorrenza con i concessionari negli Stati membri per i quali la Commissione ha sollevato seri dubbi, dato che i concessionari vi detengono una licenza esclusiva. Conseguentemente, i motivi sottesi al considerando 141 della decisione impugnata non obbligherebbero la Commissione ad estendere gli impegni a tutti gli Stati membri.

168
La presente censura della ricorrente non induce pertanto a constatare che la Commissione abbia commesso un manifesto errore di valutazione. Essa deve pertanto essere respinta.

f) Possibilità di avere diversi concessionari per diversi Stati membri

Argomenti delle parti

169
La ricorrente, sostenuta dalla De'Longhi, fa valere che la possibilità, nell'ambito degli impegni, che vi siano diversi concessionari per diversi Stati membri inficerebbe seriamente l'efficacia delle misure correttive sulla situazione del mercato, aumentando il rischio che i concessionari scelti dalla SEB non siano in realtà concorrenti solvibili.

170
La Commissione, sostenuta dalla Repubblica francese e dalla SEB, chiede che l'argomento della ricorrente su tale punto sia respinto.

Giudizio del Tribunale

171
Si deve ricordare che, secondo il punto 1, lett. a), primo capoverso, degli impegni, la SEB si vincola a concludere un contratto di concessione esclusiva del marchio Moulinex in ciascuno dei nove Stati membri interessati. Secondo gli impegni, in particolare il punto 1, lett. c), ultimo capoverso, detti contratti di concessione possono essere conclusi con uno o più concessionari.

172
Per esaminare la censura della ricorrente occorre anzitutto sottolineare nuovamente che è pacifico tra le parti che i prodotti interessati appartengono a mercati nazionali distinti. Peraltro, dato che le concessioni previste dagli impegni sono esclusive, un solo concessionario del marchio Moulinex sarà designato in ciascuno Stato membro interessato. Secondo il punto 1, lett. c), ultimo capoverso, ciascun concessionario deve impegnarsi peraltro a commercializzare i prodotti del marchio Moulinex unicamente sul territorio o sui territori che gli sono stati accordati e ai quali sono destinati i prodotti. Di conseguenza, si deve osservare che i concessionari del marchio Moulinex non saranno, in linea di principio, direttamente in concorrenza gli uni con gli altri.

173
Occorre poi rammentare che è stato sopra stabilito che le importazioni parallele di prodotti interessati tra Stati membri sono marginali. Di conseguenza, le importazioni parallele di prodotti del marchio Moulinex introdotti nel mercato da ciascuno dei concessionari nei loro rispettivi territori determineranno una concorrenza marginale nei confronti degli altri concessionari.

174
Ciò premesso, l'esistenza di concessionari diversi a seconda dello Stato membro non può in alcun caso mettere in pericolo la solvibilità dei concessionari. In ogni caso, occorre rammentare che, ai sensi del punto 1, lett. g) e i), gli impegni prevedono che i concessionari debbano soddisfare determinati requisiti il cui rispetto è soggetto al controllo della Commissione.

175
Conseguentemente, si deve concludere che la Commissione non ha commesso alcun manifesto errore di valutazione. Pertanto, la censura della ricorrente deve essere respinta.

g) Possibilità di rinegoziare gli impegni a seguito della valutazione delle autorità francesi

Argomenti delle parti

176
La ricorrente, sostenuta dalla De'Longhi, adduce che la Commissione ha commesso un grave errore di valutazione nell'accettare la riserva contenuta al punto 2, lett. g), degli impegni.

177
Secondo la ricorrente, tale riserva produce l'effetto che, se le autorità francesi propongono una soluzione conforme o eccedente quanto necessario a ristabilire una situazione concorrenziale normale sui mercati esterni alla Francia, la SEB potrà domandare alla Commissione la revisione degli impegni sottoscritti (può quindi svincolarsi da questi ultimi).

178
La ricorrente fa valere che ciò comporta la concreta possibilità che le autorità francesi, nell'accettare impegni diversi da quelli previsti dalla Commissione, vanifichino le misure correttive imposte da quest'ultima o forniscano alla SEB la possibilità di rinegoziare gli impegni con essa stabiliti.

179
La ricorrente considera che la semplice esistenza di tale rischio incide gravemente sulla stabilità delle condizioni alle quali la Commissione ha assoggettato l'approvazione della concentrazione negli Stati membri diversi dalla Francia. Inoltre, tale riserva priva di ogni interesse commerciale le concessioni che la SEB deve accordare per altri Stati membri, data la natura incerta degli impegni offerti da quest'ultima alla Commissione.

180
La Commissione, sostenuta dalla Repubblica francese e dalla SEB, chiede che l'argomento della ricorrente su tale punto sia respinto.

Giudizio del Tribunale

181
Occorre ricordare che, ai sensi del punto 2, lett. g), degli impegni, è previsto quanto segue: Se l'approvazione della presente operazione da parte di un'altra autorità garante della concorrenza fosse soggetta ad impegni contrari a quelli indicati nella presente o che conducano ad una situazione tale da eccedere quanto necessario a ristabilire la concorrenza su ogni mercato interessato, il gruppo SEB potrebbe allora domandare alla Commissione una revisione dei presenti impegni al fine di eliminare tali contrasti o di svincolare il gruppo SEB da ogni condizione ed obbligo, o da alcuni di essi, contenuti nei presenti impegni, non più necessari.

182
In risposta ad un quesito scritto del Tribunale a tale proposito, la Commissione ha precisato che l'obiettivo di tale disposizione era di evitare una situazione in cui le partecipanti alla concentrazione sarebbero obbligate a proporre impegni alle autorità francesi garanti della concorrenza, alle quali la Commissione ha rinviato l'esame degli effetti della concentrazione sui mercati interessati in Francia, il cui contenuto sarebbe sproporzionato rispetto allo scopo di ristabilire una concorrenza effettiva. Così, la Commissione ha illustrato, nelle sue risposte, che gli impegni stabiliti dalle autorità francesi garanti della concorrenza entrerebbero in contraddizione con gli impegni accettati dalla Commissione, per esempio, qualora prevedessero l'obbligo per la SEB di cedere unità di produzione. In tal caso, la SEB non sarebbe infatti più in grado di concludere, su richiesta dei concessionari, un contratto di approvvigionamento per tutti o per una parte dei prodotti interessati, come previsto dal punto 1, lett. d), primo capoverso, degli impegni.

183
Occorre ammettere, d'accordo con la ricorrente, che il punto 2, lett. g), degli impegni (in prosieguo: la clausola di rinegoziazione) può incidere sugli impegni accettati nella decisione di approvazione. Infatti, come emerge dall'esempio fornito dalla Commissione per illustrare l'ipotesi in cui determinati impegni entrerebbero in contraddizione, l'applicazione di detta clausola può condurre la Commissione a rivedere gli impegni accettati nella decisione di approvazione al fine di prendere in considerazione l'esito del procedimento dinanzi alle autorità francesi garanti della concorrenza. Così, nel caso preso ad esempio dalla Commissione, essa potrebbe, in applicazione di detta clausola, eliminare l'obbligo in capo alla SEB, previsto al punto 1, lett. d), primo capoverso, degli impegni, di approvvigionare i concessionari su loro richiesta.

184
Si deve parimenti constatare che l'efficacia degli impegni accettati nella decisione di approvazione può essere inficiata in duplice modo dalla clausola di rinegoziazione. Da un lato, detta clausola può condurre alla revisione ulteriore di tali impegni, incidendo in tal modo sui diritti acquisiti dai concessionari in base agli impegni accettati nella decisione di approvazione. Dall'altro, per il semplice fatto che essa prevede una possibilità di revisione ulteriore degli impegni, la clausola di rinegoziazione è tale da dissuadere gli operatori dal richiedere una concessione del marchio Moulinex.

185
Occorre esaminare i motivi e gli argomenti della ricorrente tenendo conto di tale duplice prospettiva.

186
Per quanto, in primo luogo, con il presente motivo la ricorrente contesti alla Commissione di aver accettato detta clausola di rinegoziazione anche se quest'ultima può comportare la revisione degli impegni previsti dalla decisione di approvazione, si deve rammentare che le autorità francesi garanti della concorrenza, con decisione 8 luglio 2002 resa su rinvio, hanno approvato la concentrazione in questione senza imporre impegni.

187
Ciò premesso, si deve constatare che, come rilevato giustamente dalla Commissione nelle sue risposte ai quesiti scritti del Tribunale, la SEB non potrebbe invocare l'applicazione del punto 2, lett. g), degli impegni, in quanto quest'ultimo richiede a tal fine che l'approvazione da parte delle autorità francesi garanti della concorrenza sia soggetta a determinati impegni.

188
Conseguentemente, atteso che la censura della ricorrente è divenuta priva di oggetto nel momento in cui il Tribunale è chiamato a statuire, non si deve decidere su di essa.

189
In ogni caso, anche se le autorità francesi garanti della concorrenza avessero approvato la concentrazione imponendo alcuni impegni, si deve osservare che, dato che la revisione degli impegni accettati nella decisione di approvazione è soggetta, ai sensi del punto 2, lett. g), degli impegni stessi, ad una previa domanda della SEB, la situazione giuridica della ricorrente non sarebbe stata interessata nella fase del presente ricorso e quindi il motivo sarebbe stato irricevibile.

190
Infatti, la situazione giuridica della ricorrente sarebbe stata interessata unicamente nell'ipotesi in cui la SEB avesse introdotto una domanda di rinegoziazione, a seguito della quale la Commissione avrebbe rivisto gli impegni previsti nella decisione di approvazione. In tal caso, sarebbe spettato alla ricorrente presentare, eventualmente, un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale. A tale proposito, si deve sottolineare che detto ricorso avrebbe avuto ad oggetto non il punto 2, lett. g), degli impegni, ma la nuova decisione adottata dalla Commissione al fine di modificare gli impegni previsti nella decisione di approvazione.

191
Per quanto, in secondo luogo, con il presente motivo la ricorrente contesti alla Commissione di aver accettato la clausola di rinegoziazione in quanto quest'ultima, per il solo fatto di essere prevista nella decisione di approvazione, è tale da dissuadere determinati operatori dal richiedere una concessione, si deve esaminare la natura degli effetti di detta clausola su tali operatori al momento dell'adozione della decisione di approvazione.

192
A tale proposito occorre osservare che, al momento dell'adozione della decisione di approvazione, l'incidenza della clausola di rinegoziazione sulla situazione giuridica dei potenziali richiedenti di una concessione del marchio Moulinex derivava allora dall'incertezza sull'esito del procedimento dinanzi alle autorità francesi garanti della concorrenza.

193
Tale incertezza era tuttavia destinata ad essere dissipata dall'adozione della decisione delle autorità francesi garanti della concorrenza. Alla luce di ciò risulta dunque che la clausola di rinegoziazione produceva l'effetto non d'impedire, ma piuttosto di ritardare la conclusione dei contratti di concessione del marchio Moulinex fino al momento in cui gli operatori interessati da quest'ultima fossero in condizioni di conoscere l'esito del procedimento in Francia.

194
Orbene, occorre rilevare che il ritardo relativo alla conclusione dei contratti di concessione non era senza limite. Infatti, ai sensi dell'art. 9, n. 6, del regolamento n. 4064/89, la pubblicazione delle relazioni o l'annuncio delle conclusioni dell'esame dell'operazione in questione da parte delle autorità competenti dello Stato membro interessato deve intervenire al più tardi quattro mesi dopo il rinvio da parte della Commissione. Inoltre, ai sensi del punto 1, lett. h), degli impegni, la conclusione di contratti di concessione da parte della SEB è vincolata al rispetto di determinati termini, i quali possono essere prorogati in circostanze eccezionali. In udienza le parti hanno informato il Tribunale che una tale proroga era appunto stata accordata al fine di consentire ai candidati alla concessione di venire a conoscenza dell'esito del procedimento dinanzi alle autorità francesi garanti della concorrenza. Infine, ai sensi del punto 2, lett. e), iv), nel caso in cui la SEB non dovesse riuscire a concludere i contratti di concessione entro i termini previsti dal punto 1, lett. h), essa sarà sostituita da un mandatario nell'esecuzione di tale compito.

195
Di conseguenza, non risulta che il punto 2, lett. g), degli impegni fosse tale da inficiare l'efficacia di questi ultimi al momento dell'adozione della decisione. Il motivo della ricorrente su tale punto è pertanto infondato.

h) Sull'assenza di concessioni in Italia, Spagna e Finlandia

Argomenti delle parti

196
In udienza la De'Longhi ha addotto che gli impegni non consentivano di dissipare i seri dubbi sulla compatibilità della concentrazione in determinati mercati interessati in Italia, Spagna e Finlandia.

197
Così, per quanto riguarda i mercati interessati in Italia, la De'Longhi fa osservare che, in forza della decisione di approvazione stessa, la nuova impresa deterrebbe quote di mercato superiori al 40% per tre mercati di prodotti interessati, ossia quello dei robot da cucina, quello degli apparecchi per pasti informali e quello dei bollitori. Orbene, la De'Longhi rileva che la Commissione non ha imposto alcun impegno in tale Stato membro. Infatti, dopo aver ritenuto, al considerando 121 della decisione, che la concentrazione avrà un impatto debole sulla concorrenza nel mercato dei robot da cucina, dato che la nuova impresa è soggetta alla concorrenza in particolare della Braun (dal 10% al 20%), della Philips (dallo 0 al 10%) e della De'Longhi (dallo 0 al 10%), la Commissione avrebbe concluso, al considerando 123, che la concentrazione non sollevava seri dubbi in relazione al mercato dei bollitori e degli apparecchi per pasti informali in quanto, dato che tali singoli mercati rappresentano solamente dallo 0 al 5% circa del valore dell'insieme della famiglia cucina dei piccoli elettrodomestici, i clienti rivenditori avrebbero la possibilità di punire ogni tentativo di comportamento anticoncorrenziale su tali mercati con riduzioni degli acquisti di prodotti della SEB/Moulinex negli altri mercati in cui l'impresa derivante dalla concentrazione realizza dal 90% al 100% del suo fatturato. Secondo la Commissione, tale possibilità rende non redditizio ogni aumento di prezzo effettuato dalle parti nei due mercati interessati.

198
La De'Longhi nota che un ragionamento identico viene seguito per quanto riguarda i mercati interessati in Spagna ( considerando 115-117) e in Finlandia ( considerando 118-120).

199
Secondo la De'Longhi, un tale ragionamento non è assolutamente fondato. Essa considera al contrario che, piuttosto che adottare misure di ritorsione, i rivenditori attivi nel settore della grande distribuzione preferiranno cooperare con la SEB al fine di escludere da tale forma di distribuzione i fornitori concorrenti della SEB che non sono in grado di offrire le stesse condizioni di approvvigionamento offerte da quest'ultima.

200
La Commissione, sostenuta dalla Repubblica francese e dalla SEB, chiede che l'argomento della De'Longhi sia respinto.

Giudizio del Tribunale

201
Occorre rammentare che emerge dalla risposta della ricorrente a un quesito scritto del Tribunale, volto a far precisare il suo motivo relativo all'assenza d'impegni in taluni Stati membri, che con tale motivo essa non contesta l'analisi relativa ai mercati interessati in Italia, Spagna e Finlandia in quanto tale, bensì unicamente il fatto che la Commissione non abbia esaminato le interazioni tra i diversi mercati nazionali.

202
Orbene, con l'argomento suesposto, la De'Longhi mira precisamente a contestare l'analisi effettuata dalla Commissione per quanto riguarda i mercati interessati in Italia, Spagna e Finlandia.

203
E' giocoforza constatare che in tal modo la De'Longhi modifica l'ambito della controversia come definito nel ricorso. Orbene, se gli artt. 40, terzo comma, dello Statuto (CE) della Corte di giustizia e 116, n. 3, del regolamento di procedura non ostano a che un interveniente presenti argomenti nuovi o diversi da quelli della parte sostenuta, a pena di vedere il suo intervento limitato a ripetere gli argomenti sollevati nel ricorso, non si può ammettere tuttavia che tali disposizioni le consentano di modificare o di alterare l'ambito della controversia definito dal ricorso adducendo nuovi motivi (v., in tal senso, sentenze della Corte 23 febbraio 1961, causa 30/59, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Alta Autorità, Racc. pag. 1, in particolare pag. 37; 24 marzo 1993, causa C-313/90, CIRFS e a./Commissione, Racc. pag. I-1125, punto 22, e 8 luglio 1999, causa C-245/92 P, Chemie Linz/Commissione, Racc. pag. I-4643, punto 32; sentenze del Tribunale 8 giugno 1995, causa T-459/93, Siemens/Commissione, Racc. pag. II-1675, punto 21; 25 giugno 1998, cause riunite T-371/94 e T-394/94, British Airways e a./Commissione, Racc. pag. II-2405, punto 75; 1° dicembre 1999, cause riunite T-125/96 e T-152/96, Boehringer/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-3427, punto 183, e 28 febbraio 2002, causa T-395/94, Atlantic Container Line e a./Commissione, Racc. pag. II-875, punto 382).

204
Si deve quindi affermare che, dato che le intervenienti, in forza dell'art. 116, n. 3, del regolamento di procedura, devono accettare il procedimento nello stato in cui questo si trova all'atto del loro intervento, e dato che le conclusioni della loro istanza d'intervento possono avere ad oggetto, ai sensi dell'art. 40, quarto comma, dello Statuto della Corte, unicamente il sostegno delle conclusioni di una delle parti principali, la De'Longhi, in quanto interveniente, non è legittimata a sollevare il presente motivo relativo all'assenza di concessioni in Italia, Spagna e Finlandia. Conseguentemente, il presente motivo sollevato dall'interveniente deve essere dichiarato irricevibile.

205
Peraltro, si deve osservare che, se il Tribunale dovesse esaminare tale motivo ed eventualmente dichiararlo fondato, ne potrebbe conseguire una violazione dei diritti della difesa nella fase del procedimento giurisdizionale. Infatti, poiché nell'ambito del presente procedimento accelerato ai sensi dell'art. 76 bis del regolamento di procedura, detto motivo, in conformità al paragrafo 2 di tale disposizione, non è stato oggetto di una memoria ai sensi dell'art. 116, n. 4, del regolamento di procedura, e che è stato presentato necessariamente e ineluttabilmente per la prima volta in udienza dinanzi al Tribunale, esso è tale da incidere sul diritto della Commissione, in forza del principio del contraddittorio, di prendere utilmente posizione su tale punto (v., in tal senso, sentenze della Corte 10 gennaio 2002, causa C-480/99 P, Plant e a./Commissione e South Wales Small Mines, Racc. pag. I-277, punti 24 e 33, e 14 maggio 1998, causa C-259/96 P, Consiglio/De Nil e Impens, Racc. pag. I-2915, punto 31).

206
Il presente motivo deve essere pertanto respinto.

i) Sulla ripartizione del mercato per quanto riguarda il marchio Moulinex

Argomenti delle parti

207
In udienza la De'Longhi ha fatto valere per la prima volta che gli impegni accettati nella decisione di approvazione conducono ad una ripartizione del mercato per quanto riguarda il marchio Moulinex. Essa sottolinea che tale ripartizione di mercato è consolidata dal punto 1, lett. c), ultimo capoverso, degli impegni, il quale vieta ai concessionari di esportare i prodotti che commercializzano con il marchio Moulinex nei territori di altri concessionari e in quelli della SEB.

208
Secondo la De'Longhi, una tale ripartizione di mercato non è prevista dal regolamento (CE) della Commissione 31 gennaio 1996, n. 240, relativo all'applicazione dell'articolo [81], paragrafo 3 del trattato CE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia (GU L 31, pag. 2) e, conseguentemente, è vietata dall'art. 81, n. 1.

209
La De'Longhi, che ha attirato l'attenzione della Commissione su tale problematica durante il procedimento amministrativo, ritiene che la Commissione avrebbe dovuto verificare se gli impegni sollevassero dubbi a tale proposito.

210
La Commissione, sostenuta dalla Repubblica francese e dalla SEB, chiede che l'argomento della De'Longhi sia respinto.

Giudizio del Tribunale

211
Occorre osservare che, nel sostenere che gli impegni realizzano una ripartizione di mercato per quanto riguarda il marchio Moulinex, la De'Longhi invoca un motivo che non è stato sollevato dalla ricorrente.

212
Orbene, se è vero che gli artt. 37, terzo comma, dello Statuto della Corte, e 116, n. 3, del regolamento di procedura non ostano a che un interveniente presenti argomenti nuovi o diversi da quelli della parte che sostiene, a pena di vedere il suo intervento limitato a ripetere gli argomenti avanzati nel ricorso, non si può ammettere tuttavia che tali disposizioni gli consentano di modificare o di alterare l'ambito della controversia definito dal ricorso adducendo nuovi motivi (v., in tal senso, sentenze De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Haute Autorité, cit.; CIRFS e a./Commissione, cit., punto 22; Chemie Linz/Commissione, cit., punto 32; Siemens/Commissione, cit., punto 21; British Airways e a./Commissione, cit., punto 75; Boehringer/Consiglio e Commissione, cit., punto 183, e Atlantic Container Line e a./Commissione, cit., punto 382).

213
Si deve pertanto considerare che, dato che le intervenienti, in forza dell'art. 116, n. 3, del regolamento di procedura, devono accettare il procedimento nello stato in cui questo si trova all'atto del loro intervento, e dato che le conclusioni della loro memoria d'intervento possono avere ad oggetto, ai sensi dell'art. 40, quarto comma, dello Statuto della Corte, unicamente il sostegno delle conclusioni di una delle parti principali, la De'Longhi, in quanto interveniente, non è legittimata a sollevare il presente motivo relativo alla ripartizione di mercato realizzata dagli impegni. Di conseguenza, il presente motivo sollevato dall'interveniente deve essere dichiarato irricevibile.

214
In ogni caso, anche se fosse stato ricevibile, il motivo sollevato dall'interveniente non sarebbe fondato.

215
Emerge dall'art. 2, n. 1, del regolamento n. 4064/89 che, quando, nell'ambito del suo esame della compatibilità di un'operazione di concentrazione con il mercato comune, la Commissione valuta se un'operazione di concentrazione crea o rafforza una posizione dominante ai sensi del n. 2 di tale disposizione, essa deve [tener conto] della necessità di preservare e sviluppare una concorrenza effettiva nel mercato comune alla luce segnatamente della struttura di tutti i mercati interessati e della concorrenza reale o potenziale di imprese situate all'interno o esterno della Comunità.

216
E' conseguentemente corretto, come evidenziato dalla De'Longhi, che la Commissione non può, nell'ambito del procedimento di applicazione del regolamento n. 4064/89, accettare impegni che sono contrari alle norme di concorrenza istituite dal Trattato, nei limiti in cui essi incidono sulla preservazione o sullo sviluppo della concorrenza effettiva nel mercato comune. In tale ambito la Commissione deve valutare la compatibilità di tale impegni, in particolare secondo i criteri dell'art. 81, nn. 1 e 3, CE (che, con riferimento all'art. 83 CE, costituisce uno dei fondamenti normativi del regolamento n. 4064/89) (v. sentenza del Tribunale 20 novembre 2002, causa T-251/00, Lagardère/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 85).

217
Tuttavia, nel caso di specie, occorre rilevare in primo luogo che, ai sensi del punto 1, lett. c), ultimo capoverso, degli impegni ciascun concessionario si impegnerà a commercializzare i prodotti del marchio Moulinex unicamente sul territorio o sui territori che gli sono stati accordati e ai quali sono destinati i prodotti. Contrariamente a quanto sostiene la De'Longhi, non emerge dal tenore di tale clausola che gli impegni impongano in modo implicito un divieto di esportazione ai concessionari del marchio Moulinex verso gli altri Stati membri. Detta clausola può in effetti essere interpretata nel senso che si limita ad obbligare i concessionari a commercializzare i prodotti con il marchio Moulinex nel territorio che è stato loro assegnato. Orbene, una clausola che vincoli un concessionario a concentrare la vendita di prodotti in concessione sul suo territorio non ha, in linea di principio, per scopo o per effetto di limitare la concorrenza ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE.

218
In secondo luogo, è giocoforza constatare che, anche se la clausola controversa debba essere interpretata, come sostenuto dalla ricorrente, nel senso che vieti ai concessionari di esportare i prodotti con il marchio Moulinex verso altri Stati membri, la De'Longhi non chiarisce in che modo tale clausola sarebbe contraria, nel caso di specie, all'art. 81, n. 1, CE. Infatti, la De'Longhi non spiega come, in considerazione della dimensione geografica nazionale dei mercati di prodotti interessati e in assenza di importazioni parallele significative tra Stati membri, la clausola controversa sarebbe atta a limitare in modo sensibile la concorrenza nel mercato interessato all'interno della Comunità o a incidere in modo significativo sul commercio tra Stati membri ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE. Orbene, è costante in giurisprudenza che persino un accordo di esclusiva con protezione territoriale assoluta esula dal divieto di cui all'art. 81, n. 1, CE, se incide sul mercato in modo irrilevante (sentenze della Corte 28 aprile 1998, causa C-306/96, Javico, Racc. pag. I-1983, punto 17; 7 giugno 1983, cause riunite da 100/80 a 103/80, Musique diffusion française e a./Commissione, Racc. pag. 1825, punto 85, e 9 luglio 1969, causa 5/69, Völk, Racc. pag. 295, punto 7).

219
Inoltre la De'Longhi non dimostra che un concessionario del marchio Moulinex, il quale non sarebbe tutelato contro la concorrenza, almeno attiva, da parte di altri concessionari per lo spazio territoriale che gli è stato assegnato, potrebbe essere indotto ad accettare il rischio della commercializzazione di prodotti sotto tale marchio in co-branding con il marchio proprio. Si deve a tale proposito ricordare che l'obiettivo degli impegni è quello di consentire ai concessionari, per un periodo transitorio durante il quale avranno il diritto di utilizzare il proprio marchio unitamente al marchio Moulinex, di assicurare la migrazione dal marchio Moulinex verso il marchio proprio, affinché i concessionari siano messi in condizione di esercitare una concorrenza effettiva al marchio Moulinex dopo tale periodo transitorio, quando la SEB sarà di nuovo legittimata ad utilizzare il marchio Moulinex nei nove Stati membri interessati. Orbene, si deve ammettere che, in tale contesto, l'assenza di ogni tutela dei concessionari contro la concorrenza, almeno attiva, degli altri concessionari potrebbe essere nociva al rafforzamento di marchi concorrenti del marchio Moulinex e potrebbe così incidere sulla concorrenza nel mercato interessato sul territorio della Comunità. Di conseguenza non si può considerare che le previsioni della clausola controversa, per quanto esse vietino le vendite attive, abbiano necessariamente un carattere restrittivo della concorrenza ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE (v., in tal senso, sentenze della Corte 8 giugno 1982, causa 258/78, Nungesser e Eisele/Commissione, Racc. pag. 2015, punto 57, e 6 ottobre 1982, causa 262/81, Coditel e a., Racc. pag. 3381, punto 15).

220
Emerge da tali considerazioni che l'argomento della De'Longhi relativo alla ripartizione del mercato realizzata dagli impegni deve essere respinto.

j) Conclusioni sul primo motivo

221
Consegue dall'insieme delle considerazioni suesposte che nessun motivo e argomento sollevato dalla ricorrente è tale da dimostrare che la Commissione abbia commesso un manifesto errore di valutazione nell'accettare gli impegni proposti dalla SEB al termine della fase I.

222
Di conseguenza, il primo motivo deve essere integralmente respinto.

Sul secondo motivo, relativo alla tardività degli impegni

a) Argomenti delle parti

223
La ricorrente, sostenuta dalla De'Longhi, fa valere che la Commissione non avrebbe dovuto autorizzare la SEB ad apportare modifiche sostanziali alla sua proposta di misure correttive dopo l'esame del mercato, bensì avrebbe dovuto adottare una decisione ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. c), del regolamento n. 4064/89.

224
La ricorrente sostiene che le misure correttive della fase I possono essere modificate solo minimamente dopo l'esame del mercato, in quanto tali impegni devono essere concepiti in modo da fornire una risposta immediata a problemi relativi alla concorrenza chiaramente individuabili (punto 37 della comunicazione sulle misure correttive). Nel caso di specie, gli impegni proposti inizialmente dalla SEB nella fase I erano, a parere della ricorrente, gravemente e manifestamente insufficienti.

225
La Commissione, sostenuta dalla Repubblica francese e dalla SEB, chiede che l'argomento della ricorrente su tale punto sia respinto.

b) Giudizio del Tribunale

226
Occorre ricordare che nel corso della fase I le partecipanti alla concentrazione hanno proposto determinati impegni alla Commissione in tre occasioni, ossia il 5 dicembre 2001, il 18 dicembre 2001 e in un'altra data, non altrimenti specificata, precedente l'adozione della decisione di approvazione dell'8 gennaio 2002.

227
In sostanza, il contenuto di ciascuno di tali impegni era il seguente:

nella loro versione iniziale del 5 dicembre 2001 (in prosieguo: la versione iniziale degli impegni), gli impegni prevedevano il ritiro da tutto il SEE, per un periodo di due anni, di cinque categorie di prodotti interessati del marchio Moulinex;
nella loro versione iniziale del 5 dicembre 2001 (in prosieguo: la versione iniziale degli impegni), gli impegni prevedevano il ritiro da tutto il SEE, per un periodo di due anni, di cinque categorie di prodotti interessati del marchio Moulinex;

nella loro versione modificata del 18 dicembre 2001 (in prosieguo: la versione modificata degli impegni), gli impegni prevedevano la concessione esclusiva del marchio Moulinex per una durata di tre anni, abbinata all'impegno di rinunciare all'uso del marchio Moulinex per un ulteriore anno successivo alla scadenza della concessione, per tutte le categorie di prodotti in Belgio, Grecia, Paesi Bassi e Portogallo, e per la categoria delle friggitrici in Germania, Austria, Danimarca, Norvegia e Svezia, nonché all'obbligo di approvvigionamento a carico dei concessionari per quattro categorie di prodotti interessati;
nella loro versione modificata del 18 dicembre 2001 (in prosieguo: la versione modificata degli impegni), gli impegni prevedevano la concessione esclusiva del marchio Moulinex per una durata di tre anni, abbinata all'impegno di rinunciare all'uso del marchio Moulinex per un ulteriore anno successivo alla scadenza della concessione, per tutte le categorie di prodotti in Belgio, Grecia, Paesi Bassi e Portogallo, e per la categoria delle friggitrici in Germania, Austria, Danimarca, Norvegia e Svezia, nonché all'obbligo di approvvigionamento a carico dei concessionari per quattro categorie di prodotti interessati;

infine, nella loro versione finale accettata nella decisione di approvazione (in prosieguo: la versione finale degli impegni), gli impegni prevedono una concessione esclusiva del marchio Moulinex della durata di cinque anni, abbinata all'impegno di rinunciare all'uso del marchio Moulinex per tre anni successivi alla scadenza della concessione, per tutte le categorie di piccoli elettrodomestici in Austria, Germania, Belgio, Danimarca, Grecia, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo e Svezia, nonché all'obbligo di approvvigionamento della durata di due anni a carico del concessionario in Germania per una categoria di prodotti interessati.
infine, nella loro versione finale accettata nella decisione di approvazione (in prosieguo: la versione finale degli impegni), gli impegni prevedono una concessione esclusiva del marchio Moulinex della durata di cinque anni, abbinata all'impegno di rinunciare all'uso del marchio Moulinex per tre anni successivi alla scadenza della concessione, per tutte le categorie di piccoli elettrodomestici in Austria, Germania, Belgio, Danimarca, Grecia, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo e Svezia, nonché all'obbligo di approvvigionamento della durata di due anni a carico del concessionario in Germania per una categoria di prodotti interessati.

228
Si deve rilevare che, ai sensi dell'art. 18, n. 1, del regolamento n. 447/98: Gli impegni proposti alla Commissione dalle imprese interessate a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (...) n. 4064/89 che costituiscano, nelle intenzioni delle parti, la base per una decisione in forza dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento [devono essere] comunicati alla Commissione entro tre settimane dalla data di ricezione della notificazione.

229
Nel caso di specie, poiché la notifica della concentrazione era stata effettuata il 13 novembre 2001, il termine per proporre impegni alla Commissione nel corso della fase I scadeva, in applicazione del metodo di computazione dei termini definito agli artt. 6-9 e 18, n. 3, del regolamento n. 447/98, il 5 dicembre 2001. Ne consegue che la versione iniziale degli impegni è stata depositata alla Commissione entro i termini stabiliti dall'art. 18, n. 1, del regolamento n. 447/98.

230
E' tuttavia indubbio che la versione iniziale degli impegni non è quella finalmente accettata dalla Commissione nella decisione di approvazione. Ai sensi del considerando 135 della decisione di approvazione, la versione iniziale degli impegni non consentiva infatti alla Commissione di dissipare ogni serio dubbio sulla compatibilità della concentrazione con il mercato comune, in quanto essa non avrebbe consentito di sostituire un operatore alla Moulinex e non riguardava la totalità dei mercati in cui la concentrazione poteva sollevare seri dubbi.

231
Orbene, è pacifico che sia la versione modificata degli impegni sia la versione finale di questi ultimi sono state depositate dalle partecipanti alla concentrazione oltre il termine di tre settimane previsto dall'art. 18, n. 1, del regolamento n. 447/98. Alla luce di ciò occorre esaminare se la Commissione potesse accettare detti impegni senza violare quest'ultima disposizione.

232
Per effettuare tale esame si devono anzitutto prendere in considerazione i termini delle disposizioni applicabili dei regolamenti nn. 4064/89 e 447/98.

233
Si deve rilevare che, ai sensi dell'art. 18, n. 1, del regolamento n. 447/98, i partecipanti alla concentrazione devono comunicare alla Commissione entro il termine di tre settimane gli impegni che costituiscano nelle intenzioni delle parti, la base per una decisione adottata al termine della fase I.

234
Analogamente, in forza dell'art. 10, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 4064/89, è previsto che la fase I sia estesa a sei settimane se, successivamente alla notifica di un'operazione di concentrazione, le imprese interessate presentano impegni, ai sensi dell'articolo 6, n. 2, del medesimo regolamento, affinché essi siano presi in considerazione, nell'interesse delle parti in una decisione conclusiva della fase I.

235
Emerge dal tenore di tali disposizioni che il termine di tre settimane previsto dall'art. 18, n. 1, del regolamento n. 447/98 è vincolante per le partecipanti alla concentrazione, nel senso che, se queste ultime propongono impegni dopo la scadenza di tale termine, la Commissione non è tenuta a prenderli in considerazione nel corso della fase I. Non si evince invece dal tenore delle disposizioni precitate che è vietato alla Commissione di prendere in considerazione tali impegni tardivi.

236
Al fine di determinare se l'art. 18, n. 1, del regolamento n. 447/98 debba tuttavia essere interpretato in tal senso, occorre esaminare i termini di detta disposizione alla luce degli scopi da essa perseguiti.

237
A tale proposito occorre rilevare che detta disposizione è stata introdotta dal regolamento n. 447/98, il quale ha abrogato il regolamento (CE) della Commissione 21 dicembre 1994, n. 3384, relativo alle notificazioni, ai termini e alle audizioni di cui al regolamento n. 4064/89 (GU L 377, pag. 1) a seguito dell'adozione del regolamento n. 1310/97. Quest'ultimo ha introdotto nel regolamento n. 4064/89 un quadro normativo per l'offerta di impegni nel corso della fase I. Ai sensi del considerando 16 del regolamento n. 447/98, la Commissione indica che i termini per la presentazione degli impegni previsti da detto regolamento sono necessari [per] consentire alla Commissione di valutare adeguatamente gli impegni proposti al fine di rendere la concentrazione compatibile con il mercato comune e di provvedere alle debite consultazioni con le altre parti interessate, i terzi e le autorità degli Stati membri.

238
Emerge così da tale considerando che, con l'introduzione del termine previsto dall'art. 18, n. 1, del regolamento n. 447/98, la Commissione ha inteso assicurarsi di disporre del tempo necessario per valutare gli impegni e consultare i terzi. Orbene, se è vero che il perseguimento di tale obiettivo richiede necessariamente che il termine previsto da detta disposizione sia vincolante per le partecipanti alla concentrazione, di modo che queste ultime siano private della possibilità di presentare impegni, prima della conclusione della fase I, entro un termine che non consenta alla Commissione di disporre del tempo necessario per valutarli e consultare i terzi, esso non impone tuttavia in alcun modo che tale termine sia vincolante anche per la Commissione, dato che quest'ultima può perfettamente decidere, alla luce delle circostanze del caso di specie, che un termine più breve sia sufficiente per procedere a dette valutazioni e consultazioni.

239
Da ciò consegue che l'art. 18, n. 1, del regolamento n. 447/98 deve essere inteso nel senso che, se è vero che le partecipanti ad una concentrazione non possono obbligare la Commissione a prendere in considerazione impegni e loro modifiche intervenuti dopo il termine di tre settimane, è pur vero che la Commissione, se ritiene di avere il tempo necessario per esaminarli, deve essere in condizione di autorizzare la concentrazione sulla base di tali impegni, anche se intervengono modifiche dopo il termine di tre settimane.

240
Da quanto precede consegue quindi che la Commissione poteva accettare la versione modificata degli impegni e la versione finale di questi ultimi dopo la scadenza del termine di tre settimane previsto dall'art. 18, n. 1, del regolamento n. 447/98, dato che tale termine non era per essa vincolante.

241
In ogni caso, si deve constatare che, contrariamente a quanto fatto valere dalla ricorrente, la Commissione si è conformata, nell'accettare tali impegni, ai principi illustrati in materia nella comunicazione sulle misure correttive.

242
In via preliminare si deve a tale proposito sottolineare che, contrariamente a quanto suggerito dalla Commissione nella sua comparsa di risposta, detta comunicazione non è priva di ogni obbligo giuridico vincolante. Infatti, la Commissione è vincolata dalle comunicazioni da essa emanate in materia di controllo delle concentrazioni nei limiti in cui queste ultime non derogano a norme del Trattato e del regolamento n. 4064/89 (v., in tal senso, sentenze della Corte 13 giugno 2002, causa C-382/99, Paesi Bassi/Commissione, Racc. pag. I-5163, punto 24, e 26 settembre 2002, causa C-351/98, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-8031, punto 53). Peraltro, la Commissione non può discostarsi dalle norme che essa si è imposta (v., in particolare, sentenza del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T-7/89, Hercules Chemicals/Commissione, Racc. pag. II-1711, punto 53).

243
Orbene, nella comunicazione sulle misure correttive, la Commissione ha indicato: 37. Qualora la valutazione riveli che gli impegni offerti non sono sufficienti per eliminare i problemi relativi alla concorrenza suscitati dalla concentrazione, le parti vengono informate in merito. Dato che le misure correttive della fase I sono concepite in modo da fornire una risposta immediata a problemi relativi alla concorrenza chiaramente individuabili, possono essere accettate solo modifiche limitate agli impegni proposti. Dette modifiche, presentate come risposta immediata alle conclusioni delle consultazioni, comprendono chiarimenti, precisazioni e/o altri miglioramenti volti a garantire che gli impegni siano fattibili ed efficaci.

244
Nel caso di specie, relativamente alle modifiche apportate dalla versione finale degli impegni alla versione modificata, è palese, e non contestato dalla ricorrente, che esse sono limitate ai sensi del punto 37 della comunicazione sulle misure correttive. Rispetto alla versione anteriore, la versione finale degli impegni proroga infatti solamente la durata della concessione esclusiva e dell'ulteriore divieto di utilizzare il marchio, estende ad altri cinque Stati membri il principio applicato ai primi quattro, secondo cui la concessione avrà ad oggetto tutti i piccoli elettrodomestici e, infine, riduce la portata dell'obbligo di approvvigionamento. Poiché tali modifiche riguardano unicamente l'ambito di applicazione, nel tempo, in relazione ai prodotti e al territorio geografico, degli obblighi previsti nella versione modificata degli impegni, le si può ritenere modifiche limitate, volte a migliorare o a perfezionare la versione modificata degli impegni ai sensi dell'art. 37 della comunicazione sulle misure correttive.

245
A proposito dei cambiamenti apportati dalla versione modificata alla versione iniziale degli impegni, consistenti nel trasformare un obbligo di ritiro del marchio Moulinex in un obbligo di concessione di una licenza esclusiva di tale marchio, si deve constatare che, come il ritiro del marchio, anche la concessione di una licenza esclusiva produce l'effetto di privare il titolare del marchio Moulinex, nel caso di specie la SEB, del diritto di utilizzare detto marchio nei territori interessati. Alla luce di ciò, la circostanza secondo cui la concessione di una licenza esclusiva consente, inoltre, ad un terzo di utilizzare il marchio, può essere considerata come un miglioramento rispetto al semplice ritiro.

246
Peraltro, nel caso di specie, la versione modificata degli impegni prevedeva, al punto 1, n. 1, lett. b), primo capoverso, e al punto 1, n. 2, lett. b), primo capoverso, che la SEB rinunciasse ad utilizzare il marchio Moulinex per un periodo di un anno successivo alla scadenza dei contratti di concessione. Inoltre, era previsto, al punto 1, n. 1, lett. a), secondo capoverso, e al punto 1, n. 2, lett. a), terzo capoverso, che i concessionari potessero cessare di utilizzare il marchio Moulinex in ogni momento durante i tre anni di durata della concessione, al fine di migrare definitivamente verso il proprio marchio. In applicazione di tali disposizioni, il marchio Moulinex sarebbe stato ritirato dal mercato per un periodo di almeno un anno e, almeno in teoria, di massimo quattro anni. A seguito dell'adozione della versione finale degli impegni, la durata della concessione è stata estesa a cinque anni e l'obbligo per la SEB di non utilizzare il marchio Moulinex successivamente alla scadenza del contratto di concessione è stato portato a tre anni, di modo che il marchio Moulinex sarà ritirato dal mercato per un periodo di almeno tre anni e, almeno in teoria, di massimo quattro anni. Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la versione modificata e la versione finale degli impegni non si sono limitate a sostituire al ritiro del marchio Moulinex previsto dalla versione iniziale la concessione di licenze per il detto marchio, ma hanno consolidato tale ritiro obbligando la SEB ad accordare una concessione. Anche per questo motivo, la versione modificata e la versione finale degli impegni costituiscono un miglioramento rispetto alla versione iniziale di questi ultimi.

247
Inoltre, anche se sembra che i terzi non siano stati esplicitamente consultati in merito alla versione iniziale degli impegni, tale miglioramento può essere considerato come una risposta immediata alle conclusioni delle consultazioni dei terzi, destinata a rendere gli impegni fattibili ed efficaci. Infatti, in risposta alla domanda 25 del questionario trasmesso alle concorrenti, la ricorrente stessa ha sottolineato che, per assicurare una posizione durativa su ogni mercato nazionale interessato, due criteri rivestono un'importanza fondamentale: la fedeltà al marchio e l'accesso strutturale alle diverse reti di distribuzione. In considerazione di tali elementi di risposta, la Commissione ha potuto logicamente dedurre dalla consultazione dei terzi che una concessione del marchio Moulinex costituiva una risposta immediata ai problemi identificati da questi ultimi, poiché, contrariamente al semplice ritiro del marchio, una tale concessione consente di sostituire alla Moulinex un operatore che dispone di un marchio noto e che ha accesso ai canali di distribuzione.

248
Emerge peraltro dal fascicolo dinanzi al Tribunale che, in una nota del 17 dicembre 2001 sugli impegni eventuali della SEB, la De'Longhi ha esplicitamente indicato alla Commissione che, come alternativa alla cessione, si potrebbe pretendere da parte della SEB un impegno alla concessione di licenze a terzi acquirenti per il marchio Moulinex in tutti i mercati nazionali in cui l'operazione comporti effetti anticoncorrenziali particolarmente importanti. Se è vero che, come ha fatto valere in udienza, la De'Longhi ha accennato a tale presa di posizione nella sua risposta al questionario sugli impegni del 3 gennaio 2002, è pur vero che quest'ultima costituisce un indizio atto a confermare che la Commissione ha potuto ritenere che un impegno di concessione costituisse una risposta immediata alle consultazioni dei terzi, dato che la De'Longhi stessa ha suggerito tale opzione prima che essa fosse proposta dalla SEB.

249
Per tutte le ragioni esposte, la versione modificata degli impegni e la versione finale di questi ultimi possono essere considerate modifiche limitate che, ai sensi del punto 37 della comunicazione sulle misure correttive, possono essere accettate dalla Commissione successivamente alla scadenza del termine previsto dall'art. 18, n. 1, del regolamento n. 447/98.

250
Di conseguenza, il secondo motivo deve essere respinto integralmente.

Conclusione sul ricorso nella parte in cui mira all'annullamento della decisione di approvazione

251
Consegue dall'insieme delle considerazioni suesposte che l'istanza della ricorrente, nella parte in cui mira all'annullamento della decisione di approvazione, deve essere dichiarata infondata.

2.Sul ricorso nella parte in cui mira all'annullamento della decisione di rinvio

252
Poiché la ricevibilità del ricorso nella parte in cui mira all'annullamento della decisione di rinvio è stata contestata dalla Commissione, occorre anzitutto esaminare se la ricorrente è legittimata a contestare detta decisione.

Sulla ricevibilità

253
La Commissione eccepisce l'irricevibilità del ricorso per due motivi. In primo luogo, essa fa valere che la ricorrente non è direttamente e individualmente interessata dalla decisione di rinvio. In secondo luogo, essa sostiene che il ricorso, nella parte in cui mira all'annullamento della decisione di rinvio, non è conforme ai requisiti formali previsti dal regolamento di procedura.

a) Sull'interesse diretto e individuale della ricorrente

Argomenti delle parti

254
La Commissione, sostenuta dalla Repubblica francese e dalla SEB, fa valere, in conformità all'art. 114 del regolamento di procedura, che il ricorso è integralmente irricevibile in quanto verte sulla decisione di rinvio, che non è stata indirizzata alla Philips e che non riguarda direttamente e individualmente tale impresa.

255
La Commissione sottolinea che la decisione di rinvio è indirizzata unicamente alla Repubblica francese di modo che, non essendo destinataria di tale decisione, la Philips deve dimostrare di essere direttamente e individualmente interessata ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE.

256
La Commissione ritiene che una decisione di rinvio adottata ai sensi dell'art. 9 costituisce una decisione ai sensi dell'art. 230 CE. Essa va al di là dei provvedimenti aventi natura meramente preparatoria in un procedimento amministrativo, poiché essa trasferisce definitivamente alle autorità dello Stato membro interessato la responsabilità della valutazione degli aspetti relativi alla concentrazione notificata oggetto del rinvio da parte della Commissione.

257
Tuttavia la Commissione sostiene che, contrariamente a una decisione ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. a), del regolamento n. 4064/89 (v., per esempio, sentenze del Tribunale 4 marzo 1999, causa T-87/96, Assicurazioni Generali e Unicredito/Commissione, Racc. pag. II-203, e 19 maggio 1994, causa T-2/93, Air France/Commissione, Racc. pag. II-323), una decisione, come la decisione di rinvio, adottata sulla base dell'art. 9 del medesimo regolamento non ha effetto sulla situazione giuridica di terzi, quali la Philips. Secondo la Commissione tale decisione produce effetti sulla situazione giuridica dello Stato membro al quale la concentrazione è rinviata. La Commissione non presenta osservazioni in merito alla questione se la decisione possa produrre effetti sulla situazione giuridica delle partecipanti che hanno effettuato la notifica.

258
In primo luogo la Commissione sottolinea che, nell'ambito di una decisione adottata ai sensi dell'art. 9 del regolamento n. 4064/89, gli aspetti dell'operazione rinviata devono obbligatoriamente essere oggetto di esame da parte delle autorità nazionali. A tale proposito essa spiega che tale decisione può essere adottata unicamente nei casi menzionati all'art. 9, n. 2, lett. a) e b), i quali presuppongono l'esistenza effettiva di una questione di concorrenza che le autorità nazionali interessate sono in grado di trattare. La Commissione aggiunge che il rinvio è effettuato per l'applicazione della legislazione nazionale sulla concorrenza del suddetto Stato [art. 9, n. 3, lett. b)], e che l'art. 9, n. 8, prevede che lo Stato membro interessato può prendere soltanto le misure strettamente necessarie per preservare o ripristinare una concorrenza effettiva sul mercato interessato. Secondo la Commissione ne consegue che la questione di concorrenza sollevata nella domanda di rinvio deve essere esaminata e non pregiudica né influenza in alcun modo l'esito del procedimento di esame nazionale.

259
In secondo luogo la Commissione sottolinea che i terzi non rivestono assolutamente alcun ruolo nel procedimento di cui all'art. 9 del regolamento n. 4064/89, dato che quest'ultimo è interamente bilaterale, tra la Commissione e lo Stato membro richiedente. A suo parere ciò induce decisamente a pensare che il legislatore voleva che tali decisioni non producessero effetti sulla situazione giuridica dei terzi, altrimenti avrebbe probabilmente previsto la possibilità di domandare loro di presentare osservazioni.

260
Peraltro la Commissione afferma che la situazione giuridica della Philips è interessata unicamente dalla decisione finale adottata dalle autorità francesi. A suo avviso, la valutazione degli effetti dell'operazione sul mercato francese è dunque totalmente aperta e ogni azione della Philips relativa alla situazione su tale mercato è dunque prematura e, per quanto concerne la Commissione, non correttamente orientata. Essa aggiunge che la Philips disporrebbe delle possibilità offerte dal diritto francese per contestare la posizione adottata dalle autorità di tale Stato in caso di disaccordo.

261
Conseguentemente, la Commissione respinge ogni argomento invocato dalla ricorrente a sostegno della ricevibilità del suo ricorso.

262
Per quanto riguarda la partecipazione attiva della Philips al trattamento del caso, la Commissione ricorda che i terzi non rivestono alcun ruolo nel procedimento comunitario che si conclude con la decisione di rinvio. Il fatto che la Philips abbia chiesto alla Commissione di non accettare la domanda delle autorità francesi non influenza in alcun modo tale considerazione. Poiché la Philips fa riferimento alla sua partecipazione al procedimento dinanzi alle autorità francesi, la Commissione ritiene che tale circostanza può essere rilevante per ogni azione che l'impresa desiderasse esercitare in Francia contro tale procedimento, ma non presenta alcun interesse nell'ambito di un ricorso proposto contro una decisione adottata da un'altra autorità, ossia dalla Commissione.

263
Per quanto riguarda il fatto che la Commissione abbia valutato la situazione della concorrenza tenendo conto in particolare della situazione della Philips quale principale concorrente delle partecipanti alla concentrazione, la Commissione sottolinea che la Philips associa esplicitamente tale argomento alla decisione di approvazione. La Commissione ne evince che la Philips non ha l'intenzione di invocare tale argomento in relazione alla ricevibilità dell'azione esercitata contro la decisione di rinvio. La Commissione ritiene manifestamente giustificato il fatto che la Philips non si fondi sui termini della decisione di approvazione in relazione ad un mercato la cui analisi è stata affidata dalla Commissione ad un'altra autorità.

264
Per quanto riguarda il fatto che la Philips sia stata uno dei candidati (senza successo) per determinate attività della Moulinex e che la sua situazione sul mercato sarà sensibilmente interessata dalla decisione del Ministro francese e dalle condizioni imposte dalla Commissione in base all'art. 6, n. 2, del regolamento n. 4064/89, quest'ultima rileva nuovamente che, nei limiti in cui tali argomenti si riferiscono alla decisione che le autorità francesi devono adottare, essi possono essere rilevanti nell'ambito di ogni azione esercitata dalla Philips contro tale decisione. D'altro canto, la Commissione sottolinea che la decisione di rinvio non ha avuto alcun effetto sulla situazione della Philips nel mercato francese.

265
Per l'insieme delle ragioni esposte, la Commissione chiede che il ricorso sia dichiarato irricevibile in quanto diretto contro la decisione di rinvio. Essa domanda al Tribunale di decidere specificatamente sulla ricevibilità di tale aspetto della causa, che è il suo motivo principale per quanto riguarda la decisione di rinvio e costituisce una questione d'importanza notevole per la Commissione, dato che contestazioni analoghe a quelle della Philips potrebbero, se dichiarate ricevibili, incidere gravemente sul trattamento efficace e rapido dei casi nell'ambito di tale regolamento.

266
La ricorrente, sostenuta dalla De'Longhi, ritiene di essere direttamente e individualmente interessata dalla decisione di rinvio e sostiene che, conseguentemente, il suo ricorso, per la parte in cui mira all'annullamento della decisione di rinvio, è ricevibile.

Giudizio del Tribunale

267
Con la sua eccezione di irricevibilità la Commissione non contesta il fatto che la decisione di rinvio presenti il carattere di una decisione idonea ad essere oggetto di un ricorso per annullamento. Essa sostiene invece che il ricorso non è ricevibile in quanto la ricorrente non dimostra di essere direttamente e individualmente interessata da detta decisione.

268
Occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, [q]ualsiasi persona fisica o giuridica può proporre (...) un ricorso contro le decisioni prese nei suo confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente e individualmente.

269
La ricorrente non è destinataria della decisione impugnata, dal momento che quest'ultima era indirizzata dalla Commissione allo Stato membro, il quale aveva presentato una domanda di rinvio in applicazione dell'art. 9, n. 2, del regolamento n. 4064/89. Ciò premesso, si deve esaminare se la ricorrente sia direttamente e individualmente interessata da detta decisione.

─ Sull'interesse diretto

270
Ai sensi della sua eccezione di irricevibilità, la Commissione sostiene che la decisione di rinvio, benché produca effetti giuridici per lo Stato membro interessato, non ne produce per i terzi, poiché detta decisione non pregiudica in alcun modo la decisione finale che sarà adottata nel merito dalle autorità francesi garanti della concorrenza sugli aspetti della concentrazione loro rinviati. Solo tale decisione sarà, secondo la tesi della Commissione, tale da incidere sulla posizione concorrenziale della ricorrente nei mercati interessati in Francia.

271
Con tale tesi la Commissione contesta quindi che la decisione di rinvio riguardi direttamente la ricorrente.

272
Secondo una costante giurisprudenza, affinché il provvedimento comunitario contestato incida direttamente su un ricorrente privato, occorre che esso produca direttamente effetti sulla situazione giuridica dell'interessato e che la sua applicazione abbia carattere meramente automatico e derivi dalla sola normativa comunitaria, senza intervento di altre norme intermedie (v., in particolare, sentenza della Corte 5 maggio 1998, causa C-386/96 P, Dreyfus/Commissione, Racc. pag. I-2309, punto 43, e sentenza del Tribunale 22 novembre 2001, causa T-9/98, Mitteldeutsche Erdöl-Raffinerie/Commissione, Racc. pag. II-3367, punto 47).

273
Lo stesso vale, in particolare, qualora la possibilità per i destinatari di non dare seguito all'atto comunitario sia puramente teorica, in quanto la loro volontà di trarre conseguenze conformi a quest'ultimo sia fuori dubbio (sentenze della Corte 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki-Patraiki e a./Commissione, Racc. pag. 207, punti 8-10, e Dreyfus/Commissione, cit., punto 44).

274
Nel caso di specie occorre pertanto verificare se la decisione di rinvio possa produrre effetti giuridici diretti e automatici per la ricorrente o se, al contrario, detti effetti risulterebbero dalla decisione adottata su rinvio dalle autorità francesi garanti della concorrenza.

275
A tale proposito si deve ammettere, d'accordo con la Commissione, che la decisione di rinvio non è tale da incidere direttamente sulla posizione concorrenziale della ricorrente nei mercati interessati in Francia. Infatti, in considerazione della decisione di rinvio, la Commissione non ha, nella decisione di approvazione, statuito sulla compatibilità della concentrazione con il mercato comune per quanto riguarda i suoi effetti sui mercati interessati in Francia, bensì essa ha rinviato l'esame di tale questione alle autorità francesi garanti della concorrenza, che avevano a tal fine presentato domanda il 7 dicembre 2001. Ai sensi dell'art. 9, n. 3, primo comma, lett. b), del regolamento n. 4064/89, queste ultime sono incaricate di esaminare gli effetti della concentrazione nei mercati interessati in Francia rispetto al proprio diritto nazionale della concorrenza. Gli unici obblighi imposti a tale proposito dal regolamento n. 4064/89 alle autorità francesi garanti della concorrenza sono, da un lato, in forza dell'art. 9, n. 6, di decidere entro un termine massimo di quattro mesi dal rinvio effettuato dalla Commissione e, dall'altro, ai sensi dell'art. 9, n. 8, di prendere soltanto le misure strettamente necessarie per preservare o ripristinare una concorrenza effettiva sul mercato interessato. Poiché tali obblighi non erano tuttavia tali da determinare in modo preciso e certo il risultato dell'esame effettuato nel merito dalle autorità francesi garanti della concorrenza, si deve ammettere che la decisione di rinvio non può incidere direttamente sulla posizione concorrenziale della ricorrente nei mercati interessati in Francia, dato che solo la decisione finale adottata dalle autorità francesi garanti della concorrenza può produrre un tale effetto.

276
Tuttavia, ciò non dimostra che la decisione impugnata non riguarda direttamente la ricorrente. Infatti, la questione se un terzo sia direttamente interessato da un atto comunitario di cui non è destinatario deve essere esaminata in relazione allo scopo di tale atto. Orbene, la decisione di rinvio non ha ad oggetto la determinazione degli effetti della concentrazione sui mercati interessati di cui trattasi nel rinvio, bensì il trasferimento della responsabilità dell'esame di taluni aspetti di quest'ultima alle autorità nazionali che ne hanno fatto domanda, affinché queste ultime decidano in applicazione del proprio diritto nazionale della concorrenza. In considerazione di tale scopo non è rilevante, nel caso di specie, che la decisione impugnata non incida direttamente sulla posizione concorrenziale della ricorrente nei mercati francesi interessati.

277
Per determinare se la ricorrente sia direttamente interessata dalla decisione di rinvio, si deve unicamente verificare se detta decisione, nei limiti in cui ha ad oggetto il rinvio dell'esame di una parte della concentrazione alle autorità francesi garanti della concorrenza, produca effetti giuridici diretti e automatici per la ricorrente.

278
A tale proposito si deve rammentare che, ai sensi degli artt. 1, n. 1, e 22, n. 1, del regolamento n. 4064/89, quest'ultimo è normalmente applicabile solo alle concentrazioni di dimensione comunitaria come definite all'art. 1, nn. 2 e 3, dello stesso. Così, in forza dell'art. 21, n. 2, primo comma, del regolamento n. 4064/89, le concentrazioni di dimensione comunitaria si sottraggono, in linea di principio, all'applicazione della legislazione degli Stati membri sulla concorrenza.

279
Orbene, nel caso di specie, rinviando l'esame di taluni aspetti della concentrazione di cui trattasi alle autorità francesi garanti della concorrenza, la Commissione ha posto fine al procedimento di applicazione del regolamento n. 4064/89, avviato con la notifica dell'accordo che prevedeva l'acquisizione parziale da parte della SEB di attivi detenuti dalla Moulinex, dopo aver constatato che le condizioni per il rinvio previste dall'art. 9, n. 2, lett. a), di detto regolamento erano soddisfatte, e cioè che l'operazione di concentrazione minaccia di creare o di rafforzare una posizione dominante tale da ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva in un mercato all'interno del suddetto Stato membro che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto. Infatti, in forza dell'art. 9, n. 3, primo comma, lett. b), del regolamento n. 4064/89, dopo aver determinato l'esistenza di tale mercato distinto e di tale minaccia, la Commissione rinvia integralmente o in parte la concentrazione di dimensione comunitaria alle autorità competenti dello Stato membro interessato, le quali applicano la propria legislazione nazionale sulla concorrenza.

280
Ne consegue che la decisione di rinvio oggetto del presente ricorso produce l'effetto, da un lato, di escludere l'applicazione del regolamento n. 4064/89 alla partecipante alla concentrazione oggetto del rinvio e, dall'altro, di assoggettare tale parte della concentrazione al controllo esclusivo delle autorità francesi garanti della concorrenza, le quali decidono in base alla propria legislazione nazionale sulla concorrenza.

281
E' giocoforza constatare che, in tal modo, la decisione di rinvio incide sulla situazione giuridica della ricorrente.

282
Infatti la decisione contestata, determinando mediante il rinvio al diritto nazionale della concorrenza i criteri di valutazione della regolarità dell'operazione in esame nonché la procedura e le eventuali sanzioni ad essa applicabili, modifica la situazione giuridica della ricorrente privandola della possibilità di far esaminare dalla Commissione la regolarità dell'operazione di cui trattasi in base al regolamento n. 4064/89 (v., per analogia, sentenza Assicurazioni Generali e Unicredito/Commissione, cit. supra, punti 37-44).

283
Orbene, il controllo di un'operazione di concentrazione, operato in base alla legislazione nazionale, non può essere assimilato per quanto riguarda la sua portata e i suoi effetti a quello esercitato dalla Commissione in forza del regolamento n. 4064/89 (sentenza del Tribunale 24 marzo 1994, causa T-3/93, Air France/Commissione, Racc. pag. II-121, punto 69).

284
Peraltro, ponendo fine al procedimento previsto dal regolamento n. 4064/89, la decisione di rinvio ha come effetto di privare i terzi di diritti processuali di cui godono in forza dell'art. 18, n. 4, del regolamento n. 4064/89 e dei quali, invece, avrebbero potuto beneficiare nell'ipotesi in cui la Commissione avesse aperto la fase II.

285
Infine, con detta decisione la Commissione impedisce ai terzi di beneficiare della tutela giurisdizionale conferita loro dal Trattato. Infatti, rinviando l'esame degli effetti della concentrazione sui mercati interessati in Francia alle autorità francesi garanti della concorrenza, che decidono sulla base del proprio diritto nazionale della concorrenza, la Commissione priva i terzi della possibilità di contestare anche dinanzi al Tribunale, ai sensi dell'art. 230 CE, le valutazioni che saranno operate dalle autorità nazionali su tale punto, mentre, se non si fosse proceduto al rinvio, le valutazioni effettuate dalla Commissione avrebbero potuto essere oggetto di una tale contestazione.

286
Di conseguenza, poiché la decisione di rinvio produce l'effetto di privare la ricorrente sia dell'applicazione del regolamento n. 4064/89 sia dei diritti processuali previsti da tale regolamento in favore dei terzi, nonché della tutela giurisdizionale prevista dal Trattato, si deve considerare tale decisione atta ad incidere sulla situazione giuridica della ricorrente.

287
Orbene, occorre rilevare che tale atto incide in modo diretto in quanto la decisione impugnata non necessita di alcuna misura di esecuzione supplementare perché il rinvio sia effettivo. Infatti non appena la decisione di rinvio viene adottata dalla Commissione, il rinvio è immediato per lo Stato membro interessato che diviene, pertanto, competente ad esaminare la parte della concentrazione oggetto del rinvio in base al proprio diritto nazionale della concorrenza.

288
In aggiunta si deve ricordare che, conformemente all'art. 9, n. 2, del regolamento n. 4064/89, le autorità francesi hanno domandato alla Commissione di rinviare loro l'esame degli effetti della concentrazione nei mercati interessati in Francia. Alla luce di ciò, era escluso che le autorità francesi non dessero seguito alla decisione impugnata, il che trova conferma, per il caso di specie, nel fatto che le autorità francesi garanti della concorrenza hanno adottato, l'8 luglio 2002, la decisione finale sugli aspetti della concentrazione loro rinviati.

289
Di conseguenza, si deve affermare che la decisione impugnata interessa direttamente la ricorrente.

290
Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dal fatto, evidenziato dalla Commissione, che le ricorrenti avrebbero potuto impugnare la decisione dell'autorità nazionale ricorrendo ai rimedi giurisdizionali interni e, se del caso, proporre, in tale ambito, una domanda di rinvio pregiudiziale in conformità all'art. 234 CE. Infatti, l'esistenza di rimedi giurisdizionali interni eventualmente esperibili dinanzi al giudice nazionale non esclude la possibilità di contestare direttamente dinanzi al giudice comunitario la legittimità di una decisione adottata da un'istituzione comunitaria sulla base dell'art. 230 CE (sentenza 24 marzo 1994, Air France/Commissione, cit. supra, punto 69).

─ Sull'interesse individuale

291
Si deve ricordare che le persone diverse dai destinatari di una decisione possono affermare di essere individualmente interessate unicamente qualora tale decisione le riguardi in ragione di determinate loro peculiari qualità, o di una circostanza di fatto che le distingue da chiunque altro e perciò le identifica in modo analogo al destinatario (v., in particolare, sentenze della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 197, in particolare pag. 223, e 25 luglio 2002, causa C-50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, Racc. pag. I-6677, punto 36).

292
Nel caso di specie la Commissione non contesta che la posizione concorrenziale della ricorrente sia individualmente interessata dalla decisione di approvazione. E' pacifico infatti che la ricorrente è uno dei principali concorrenti attuali delle partecipanti alla concentrazione nei mercati in esame. Al considerando 32 la decisione di approvazione indica quindi la ricorrente come uno degli operatori che offrono, analogamente alla SEB, alla Moulinex, alla Bosch, alla Braun e alla De'Longhi, un'ampia gamma di prodotti nel settore dei piccoli elettrodomestici e che sono presenti in tutta Europa. Peraltro, in più punti della decisione di approvazione, in particolare ai considerando 51, 57, 65 e 75, la Commissione ha valutato la concentrazione tenendo conto in particolare della posizione della ricorrente. Infine, la ricorrente ha partecipato in modo attivo al procedimento amministrativo unico che si è concluso con l'adozione della decisione di approvazione e ha formulato osservazioni che hanno potuto influenzare la valutazione effettuata dalla Commissione sulla concentrazione e sugli impegni proposti per risolvere i problemi di concorrenza sollevati da quest'ultima.

293
La Commissione fa valere tuttavia che tali elementi, benché atti ad individuare la ricorrente nell'ambito del suo ricorso, nella misura in cui mira all'annullamento della decisione di approvazione, non sono pertinenti nella fase dell'esame della ricevibilità del ricorso nella parte in cui mira all'annullamento della decisione di rinvio.

294
Tale tesi non può essere accolta.

295
Infatti, poiché, in considerazione degli elementi suesposti, non contestati, la ricorrente è individualmente interessata dalla decisione di approvazione, occorre affermare che in assenza di rinvio la ricorrente sarebbe stata legittimata a contestare, nell'ambito di un ricorso per annullamento in base all'art. 230 CE, le valutazioni effettuate dalla Commissione sugli effetti della concentrazione nei mercati interessati in Francia.

296
A tale proposito occorre sottolineare che, anche se la Commissione sostiene che la decisione di approvazione non tratta la posizione della ricorrente nei mercati interessati in Francia, essa tuttavia non afferma che la ricorrente non sarebbe uno dei concorrenti attuali e principali delle partecipanti alla concentrazione in detti mercati. Nella decisione di rinvio la Commissione ha peraltro esplicitamente indicato, al considerando 34, che nei mercati interessati in Francia la ricorrente possedeva la maggiore gamma di prodotti dopo le partecipanti alla concentrazione. Analogamente, nella loro domanda di rinvio, le autorità francesi illustrano che il marchio Philips è il marchio concorrente principale della SEB e della Moulinex in Francia.

297
Atteso che la decisione impugnata ha come effetto quello di privare la ricorrente della possibilità di contestare dinanzi al Tribunale determinate valutazioni che essa avrebbe potuto legittimamente contestare in mancanza del rinvio, si deve riconoscere che la decisione impugnata riguarda individualmente la ricorrente allo stesso modo in cui l'avrebbe riguardata la decisione di approvazione in mancanza del rinvio (v., per analogia, sentenza della Corte 26 novembre 1996, causa C-68/95, T. Port, Racc. pag. I-6065, punto 59).

298
Di conseguenza si deve affermare che la decisione impugnata riguarda individualmente la ricorrente.

─ Conclusione

299
Emerge da quanto esposto che la decisione di rinvio riguarda direttamente e individualmente la ricorrente.

300
Pertanto essa può contestare la legittimità di detta decisione ai sensi dell'art. 230 CE.

b) Sulla conformità del ricorso ai requisiti di forma previsti dal regolamento di procedura

Argomenti delle parti

301
La Commissione, sostenuta dalla Repubblica francese e dalla SEB, evidenzia che la Philips, nonostante volesse presentare ricorso e domandare un procedimento accelerato in applicazione dell'art. 76 bis del regolamento di procedura, non ha mai richiesto alla Commissione una copia (o una versione non confidenziale) della decisione di rinvio. Tale negligenza l'ha condotta a proporre un ricorso irregolare, in quanto l'atto che essa mira a contestare non è allegato, contrariamente ai requisiti dell'art. 44, n. 4, del regolamento di procedura.

302
In udienza, in risposta ad un quesito del Tribunale su tale punto, la Commissione ha pertanto confermato l'eccezione di irricevibilità per vizio di forma del ricorso.

Giudizio del Tribunale

303
In conformità all'art. 21, secondo comma, dello Statuto della Corte, applicabile al Tribunale in forza dell'art. 44, n. 4, del regolamento di procedura, all'istanza deve essere allegato, ove occorra, l'atto di cui è richiesto l'annullamento.

304
Nel caso di specie è pacifico che la decisione di rinvio non è allegata all'istanza.

305
Tuttavia si deve rilevare, in primo luogo, che il regolamento di procedura non prevede che l'omissione di allegare l'atto impugnato all'istanza comporti automaticamente l'irricevibilità di quest'ultima. Infatti, l'art. 44, n. 4, del regolamento di procedura prevede unicamente che l'istanza sia accompagnata ove occorra dall'atto impugnato. Inoltre, ai sensi dell'art. 44, n. 6, del regolamento di procedura, se l'istanza non è conforme agli obblighi prescritti dall'art. 44, nn. 3-5, il cancelliere deve fissare al ricorrente un termine ragionevole ai fini della regolarizzazione dell'istanza. Altrimenti il Tribunale decide se l'inosservanza di tali condizioni comporta l'irricevibilità formale dell'istanza. Orbene, nel caso di specie, il cancelliere non ha invitato la ricorrente a regolarizzare la sua istanza.

306
In secondo luogo, benché la ricorrente abbia ammesso nelle sue risposte ai quesiti scritti del Tribunale di non aver richiesto alla Commissione una copia della decisione di rinvio, essa ha prodotto in udienza una lettera con la quale avrebbe effettuato tale richiesta, in risposta alla quale la Commissione le avrebbe trasmesso, il 7 febbraio 2002, una copia della decisione di approvazione, ma non della decisione di rinvio. La Commissione non ha contestato tale osservazione. Orbene, essa stessa ha indicato in udienza che, se tale richiesta fosse stata avanzata e fosse stata rifiutata dalla Commissione, l'omissione di allegare la decisione di rinvio non sarebbe tale da inficiare l'istanza.

307
Pertanto l'eccezione di irricevibilità sollevata su tale punto dalla Commissione deve essere respinta.

c) Conclusione sulla ricevibilità

308
Emerge da quanto esposto che il ricorso, nella parte in cui mira all'annullamento della decisione di rinvio, è ricevibile.

Nel merito

309
La ricorrente solleva quattro motivi volti ad ottenere l'annullamento della decisione di rinvio. Il primo motivo concerne la violazione dei principi sottesi all'art. 9 del regolamento n. 4064/89. Il secondo motivo riguarda il fatto che la Commissione si sarebbe discostata in modo irragionevole dalla sua prassi consolidata nell'ambito dell'art. 9 del regolamento n. 4064/89. Il terzo motivo ha ad oggetto la violazione dell'art. 6, n. 1, lett. c), e dell'art. 6, n. 2, del regolamento n. 4064/89, in quanto la decisione di rinvio incide sulla decisione di approvazione. Il quarto motivo riguarda l'assenza di motivazione o la violazione del principio di buona amministrazione.

310
In risposta ad un quesito scritto del Tribunale la ricorrente ha precisato che il punto 87 della sua istanza, intitolato abuso di potere e di responsabilità in applicazione del regolamento n. 4064/89 non costituiva un motivo distinto, ma era unicamente volto a riassumere i quattro motivi precedenti. Di conseguenza non si deve trattare tale punto dell'istanza come motivo distinto.

a) Sul primo e secondo motivo, relativi, da un lato, alla violazione dei principi sottesi all'art. 9 del regolamento n. 4064/89 e, dall'altro, ad una contraddizione irragionevole con la prassi consolidata nell'ambito di detta disposizione

Argomenti delle parti

311
In primo luogo la ricorrente, sostenuta dalla De'Longhi, afferma che, a prescindere dalla lettera dell'art. 9, n. 3, del regolamento n. 4064/89 ─ che lascia intendere che, se il criterio di cui all'art. 9, n. 2, è soddisfatto, la Commissione è libera di trattare essa stessa il caso o di rinviare la parte pertinente del caso alle autorità competenti dello Stato membro interessato ─ tale libertà di scelta di cui gode la Commissione non è illimitata.

312
La ricorrente nota che, quando il regolamento n. 4064/89 è stato adottato (e modificato), il Consiglio e la Commissione hanno dichiarato: [Q]ualora un mercato distinto costituisca una parte sostanziale del mercato comune, la procedura di rinvio prevista all'art. 9 [dovrebbe] essere applicata soltanto in casi eccezionali. Occorre infatti partire dal principio che una concentrazione che crea o rafforza una posizione dominante in una parte sostanziale del mercato comune [deve] essere dichiarata incompatibile con il mercato comune. Il Consiglio e la Commissione ritengono che siffatta applicazione dell'art. 9 debba essere limitata ai casi in cui gli interessi dello Stato membro relativi alla concorrenza non possano essere sufficientemente protetti in altro modo. ( Diritto di controllo delle concentrazioni nell'Unione europea, Commissione europea, Bruxelles-Lussemburgo, 1998, pag. 54).

313
Nella presente causa la ricorrente ritiene che nulla induce a pensare che non si possano correttamente tutelare gli interessi della Francia senza rinviare alle autorità francesi.

314
A tale proposito la ricorrente sottolinea anzitutto che la Commissione non indica nella decisione di approvazione ( considerando 27) che le caratteristiche strutturali dei diversi mercati nazionali di prodotti interessati nel caso di specie erano differenti e, peraltro, che in casi recenti la Commissione ha mostrato di essere in condizione di trattare problemi di concorrenza apparsi nel mercato francese (v., per esempio, causa 10 ottobre 2001, COMP/M.2283, Schneider/Legrand, e causa 9 febbraio 2000, COMP/M.1628, TotalFina/Elf).

315
In secondo luogo la ricorrente sostiene che la decisione di rinvio si discosta dalla prassi consolidata della Commissione, dato che la situazione sui mercati nazionali interessati nel caso di specie non è strutturalmente diversa da quella di altri mercati.

316
La ricorrente fa osservare che, poiché in tutti i mercati nazionali in ogni Stato membro i marchi sono la chiave del successo e che in tutti i mercati nazionali il portafoglio dei marchi SEB/Moulinex è senza rivali, il solo aspetto dei mercati francesi che può distinguerli dagli altri è che essi sollevano dubbi più seri in materia di concorrenza, ossia una questione d'intensità piuttosto che di natura. La ricorrente fa valere che ciò non può costituire un motivo valido di rinvio parziale.

317
Al contrario, la ricorrente afferma che le questioni, le quali sollevano in un gran numero di mercati nazionali dubbi tanto seri quanto quelli sollevati nel caso di specie, non devono essere separate, poiché una tale frammentazione metterebbe unicamente in pericolo la valutazione coerente del caso e l'attuazione di misure correttive efficaci. A titolo di esempio la ricorrente rinvia al caso Carnival Corporation/P & O Princess, nel quale la Commissione ha dichiarato: La Commissione ha vagliato attentamente gli argomenti a favore e contro il rinvio, e in particolare il fatto che l'offerta concorrente su P & O Princess lanciata da Royal Caribbean è al momento oggetto di esame nel Regno Unito. Tuttavia, dato che l'esame preliminare da essa condotto ha messo in luce che l'operazione proposta da Carnival solleva problemi di concorrenza anche in altri Stati membri, la Commissione ritiene più opportuno in tali circostanze che non si proceda ad uno stralcio del caso e che non si conducano inchieste parallele in Europa (comunicato stampa 11 aprile 2002, IP/02/552).

318
La De'Longhi ha sottolineato in udienza che la procedura di rinvio introdotta dall'art. 9 del regolamento n. 4064/89 costituisce una deroga al principio di competenza esclusiva della Commissione sulle concentrazioni di dimensione comunitaria. Essa sostiene che, a pena di dover constatare una grave lacuna nel sistema di controllo comunitario delle concentrazioni, tale disposizione si deve interpretare nel senso che la procedura di rinvio non incide sull'applicazione uniforme del diritto comunitario e sull'efficacia delle misure correttive adottate dalla Commissione al fine di garantire un regime di concorrenza non falsata nell'Unione europea. Secondo la De'Longhi, lungi dal dimostrare che la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale, il fatto che, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 9, n. 2, lett. a), la Commissione possa, ai sensi dell'art. 9, n. 3, primo comma, provvedere essa stessa a trattare la concentrazione o rinviarla alle autorità nazionali indica, al contrario, che la Commissione è tenuta ad applicare con precauzione la procedura di rinvio, dato che l'art. 9, n. 3, primo comma, non impone tale rinvio.

319
La Commissione, sostenuta dalla Repubblica francese e dalla SEB, chiede che tale motivo sia respinto.

Giudizio del Tribunale

320
Si deve ricordare, in via preliminare, che ai sensi dell'art. 9, n. 2, del regolamento n. 4064/89 un rinvio può essere effettuato in due casi distinti.

321
Nel primo caso, previsto dall'art. 9, n. 2, lett. a), lo Stato membro interessato deve dimostrare nella sua domanda di rinvio che un'operazione di concentrazione minaccia di creare o di rafforzare una posizione dominante tale da ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva in un mercato all'interno del suddetto Stato membro che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto. Ai sensi dell'art. 9, n. 3, primo comma, del regolamento n. 4064/89, se la Commissione ritiene che, tenuto conto del mercato dei prodotti o servizi in questione e del mercato geografico di riferimento, tale mercato distinto e tale minaccia esistano, o, in conformità alla disposizione prevista alla lett. a), provvede essa stessa ad affrontare il caso per preservare o ripristinare una concorrenza effettiva sul mercato in questione o, in conformità alla disposizione prevista alla lett. b), rinvia il caso, interamente o in parte, alle autorità competenti dello Stato membro interessato, per l'applicazione della legislazione nazionale sulla concorrenza del suddetto Stato.

322
Nel secondo caso, previsto dall'art. 9, n. 2, lett. b), lo Stato membro interessato deve dimostrare nella sua domanda di rinvio che un'operazione di concentrazione incide sulla concorrenza in un mercato all'interno del suddetto Stato membro che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto e non costituisce una parte sostanziale del mercato comune. Ai sensi dell'art. 9, n. 3, secondo comma, [s]e uno Stato membro informa la Commissione che un'operazione di concentrazione incide sulla concorrenza in un mercato distinto all'interno del suo territorio, che non costituisce una parte sostanziale del mercato comune, la Commissione rinvia tutto il caso o la parte di esso riguardante detto mercato distinto, se essa ritiene che un tale mercato distinto è interessato.

323
Nel caso di specie è pacifico che le autorità francesi hanno domandato il rinvio parziale della concentrazione di cui trattasi al fine di esaminare gli effetti di quest'ultima nei mercati di prodotti interessati in Francia sulla base dell'art. 9, n. 2, lett. a), del regolamento n. 4064/89. Ai sensi della decisione di rinvio la Commissione ha osservato che le condizioni previste da tale disposizione erano soddisfatte e, in applicazione dell'art. 9, n. 3, primo comma, lett. b), essa ha deciso di non trattare essa stessa l'esame degli effetti della concentrazione nei mercati interessati in Francia, ma di rinviare quest'ultimo alle autorità francesi garanti della concorrenza che decidono in base al diritto nazionale della concorrenza.

324
Con il suo primo e secondo motivo, la ricorrente contesta in sostanza alla Commissione di aver effettuato il rinvio in violazione dell'art. 9 del regolamento n. 4064/89. In risposta ad un quesito del Tribunale in udienza, la ricorrente ha confermato che, con tali motivi, essa evidenzia che la decisione di rinvio è contraria sia all'art. 9, n. 2, lett. a), sia all'art. 9, n. 3, del regolamento n. 4064/89.

325
Di conseguenza, al fine di verificare la fondatezza dei presenti motivi, si deve esaminare, in primo luogo, se le condizioni di rinvio previste dall'art. 9, n. 2, lett. a), erano soddisfatte nel caso di specie e, in secondo luogo, se la Commissione ha applicato correttamente l'art. 9, n. 3, nel decidere di rinviare l'esame degli effetti della concentrazione nei mercati interessati in Francia alle autorità francesi della concorrenza, piuttosto che provvedere essa stessa ad affrontare il caso.

326
Per quanto riguarda, in primo luogo, il rispetto delle condizioni di rinvio previste dall'art. 9, n. 2, lett. a), si deve rilevare, in via preliminare, che esse hanno carattere normativo e devono essere interpretate sulla base di elementi oggettivi. Per tale ragione il giudice comunitario deve esercitare, tenuto conto sia degli elementi concreti della causa sottopostagli sia del carattere tecnico o complesso delle valutazioni effettuate dalla Commissione, un controllo completo per determinare se una concentrazione rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 9, n. 2, lett. a).

327
A tale proposito si deve constatare che, affinché una concentrazione sia soggetta a rinvio sulla base dell'art. 9, n. 2, lett. a), ai sensi di detta disposizione devono essere soddisfatte cumulativamente due condizioni. In primo luogo, la concentrazione deve minacciare di creare o di rafforzare una posizione dominante tale da ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva in un mercato all'interno dello Stato membro interessato. In secondo luogo, tale mercato deve presentare tutte le caratteristiche di un mercato distinto.

328
Per quanto riguarda la prima condizione si deve constatare che, nella decisione di rinvio, la Commissione ha concluso al considerando 41 che la concentrazione, prima facie, minaccia di creare una posizione dominante tale da ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva nei mercati della vendita di piccoli elettrodomestici in Francia.

329
Emerge dalla decisione di rinvio che la Commissione si basa a tale proposito su quattro argomenti:

il primo elemento concerne il fatto che, nei mercati interessati in Francia, la nuova impresa raggiungerà una dimensione senza eguali. Ai sensi dei considerando 29-32, la Commissione considera in particolare che le partecipanti avranno quote di mercato che eccedono il 60% su undici mercati di prodotti interessati, che la nuova impresa diventerà quattro volte più grande del suo concorrente più vicino e che entrambe le partecipanti alla concentrazione occupavano già posizioni molto rilevanti prima dell'operazione. Secondo la Commissione ne consegue che la concentrazione non costituisce la fusione di due operatori di medie dimensioni che acquisiscono il primo posto nel settore, bensì il rafforzamento sostanziale del leader esistente, e conduce all'eliminazione del concorrente immediato;
il primo elemento concerne il fatto che, nei mercati interessati in Francia, la nuova impresa raggiungerà una dimensione senza eguali. Ai sensi dei considerando 29-32, la Commissione considera in particolare che le partecipanti avranno quote di mercato che eccedono il 60% su undici mercati di prodotti interessati, che la nuova impresa diventerà quattro volte più grande del suo concorrente più vicino e che entrambe le partecipanti alla concentrazione occupavano già posizioni molto rilevanti prima dell'operazione. Secondo la Commissione ne consegue che la concentrazione non costituisce la fusione di due operatori di medie dimensioni che acquisiscono il primo posto nel settore, bensì il rafforzamento sostanziale del leader esistente, e conduce all'eliminazione del concorrente immediato;

il secondo elemento concerne la gamma di prodotti senza eguali che sarà posseduta dalla nuova impresa nei mercati interessati in Francia. Ai considerando 33-35 la Commissione rileva in special modo che la concentrazione consentirà alla nuova impresa non di completare la sua gamma, ma di diventare leader per tutti i prodotti della gamma esistente, rafforzando in tal modo il suo potere di negoziazione nei confronti dei clienti rivenditori;
il secondo elemento concerne la gamma di prodotti senza eguali che sarà posseduta dalla nuova impresa nei mercati interessati in Francia. Ai considerando 33-35 la Commissione rileva in special modo che la concentrazione consentirà alla nuova impresa non di completare la sua gamma, ma di diventare leader per tutti i prodotti della gamma esistente, rafforzando in tal modo il suo potere di negoziazione nei confronti dei clienti rivenditori;

il terzo elemento riguarda il portafoglio di marchi senza eguali posseduto dalla nuova impresa nei mercati interessati in Francia. Ai considerando 36-38 la Commissione rileva in particolare che le partecipanti alla concentrazione possiedono sette marchi, di cui due, la SEB e la Calor, sono venduti per la maggiore in Francia;
il terzo elemento riguarda il portafoglio di marchi senza eguali posseduto dalla nuova impresa nei mercati interessati in Francia. Ai considerando 36-38 la Commissione rileva in particolare che le partecipanti alla concentrazione possiedono sette marchi, di cui due, la SEB e la Calor, sono venduti per la maggiore in Francia;

infine, il quarto elemento risiede nel fatto che in Francia la concorrenza attuale e potenziale è insufficiente. Ai considerando 39-41 la Commissione osserva in sostanza che gli ostacoli all'entrata sarebbero considerevolmente rafforzati tenuto conto delle dimensioni della nuova impresa in tutti i mercati interessati in Francia, della sua gamma di prodotti e del suo portafoglio di marchi.
infine, il quarto elemento risiede nel fatto che in Francia la concorrenza attuale e potenziale è insufficiente. Ai considerando 39-41 la Commissione osserva in sostanza che gli ostacoli all'entrata sarebbero considerevolmente rafforzati tenuto conto delle dimensioni della nuova impresa in tutti i mercati interessati in Francia, della sua gamma di prodotti e del suo portafoglio di marchi.

330
E' giocoforza ammettere, peraltro in assenza di contestazioni, che detti elementi sono tali da dimostrare che la concentrazione minaccia di creare o di rafforzare una posizione dominante nei mercati interessati in Francia ai sensi dell'art. 9, n. 2, lett. a), del regolamento n. 4064/89. Pertanto la Commissione ha correttamente stabilito nella decisione di rinvio l'esistenza di tale minaccia. Quindi si deve ritenere soddisfatta la prima condizione di rinvio di cui all'art. 9, n. 2, lett. a).

331
Occorre dunque esaminare se la seconda condizione relativa all'esistenza di un mercato distinto era parimenti soddisfatta.

332
A tale proposito si deve rilevare che, ai sensi dell'art. 9, n. 3, primo comma, del regolamento n. 4064/89, l'esistenza di un mercato distinto è determinata dalla Commissione tenuto conto del mercato dei prodotti o servizi in questione e del mercato geografico di riferimento ai sensi del paragrafo 7 (cit. supra al punto 10).

333
Emerge così dal combinato disposto dell'art. 9, n. 3, primo comma, e dell'art. 9, n. 7, del regolamento n. 4064/89 che, per determinare se uno Stato membro costituisce un mercato distinto ai sensi dell'art. 9, n. 2, di detto regolamento, la Commissione deve tener conto dei criteri enunciati all'art. 9, n. 7, dello stesso, i quali riguardano, in particolare, la natura e le caratteristiche dei prodotti o servizi in questione, l'esistenza di ostacoli all'entrata, di preferenze dei consumatori, nonché l'esistenza di differenze notevoli di parti di mercato delle imprese o di sostanziali differenze di prezzi tra territori.

334
Orbene, nel caso di specie, come già constatato nell'ambito dell'esame delle conclusioni volte all'annullamento della decisione di approvazione, è pacifico che i prodotti interessati appartengono a mercati nazionali distinti.

335
Così, nella decisione di rinvio, la Commissione indica, al considerando 22, che, per stabilire l'esistenza di mercati nazionali distinti, essa ha tenuto conto, in particolare, del fatto che i) le parti di mercato sono eterogenee a livello sia degli Stati membri sia delle categorie di prodotti, ii) la penetrazione dei marchi è molto diversa a seconda dei mercati, iii) i livelli di prezzo possono variare decisamente in funzione di mercati nazionali e, inoltre, seguono tendenze differenziate, iv) le politiche commerciali e di marketing sono nazionali per tenere conto delle particolarità e delle preferenze dei consumatori, variabili a seconda dello Stato membro, v) le strutture logistiche sono nazionali, vi) le strutture di distribuzione sono nazionali e l'importanza relativa dei diversi canali di distribuzione (grande distribuzione, catene specializzate, grandi magazzini ecc.) è molto variabile in funzione dello Stato membro e, vii) le relazioni clienti/fornitori si costituiscono principalmente su base nazionale, anche qualora si tratti di gruppi di grande distribuzione insediati a livello internazionale.

336
Si deve ammettere che detti criteri sono idonei a determinare, in conformità all'art. 9, n. 7, del regolamento n. 4064/89, che le condizioni di concorrenza nei mercati interessati in ogni Stato membro, tra cui la Francia, sono notevolmente diverse da quelle che prevalgono nei mercati interessati in altri Stati membri.

337
Per quanto riguarda i mercati interessati in Francia emerge, peraltro, dal considerando 20 della decisione di rinvio che, secondo le autorità francesi, i mercati interessati in Francia presentano condizioni di concorrenza specifiche, in ragione i) delle parti di mercato molto elevate possedute dalla nuova impresa in Francia e minori in altri paesi, dal momento che il livello di importazione e i bassi costi di trasporto avrebbero dovuto favorire la loro omogeneizzazione, ii) del portafoglio di marchi senza eguali che avrà la nuova impresa, tale da creare specifici ostacoli all'entrata nel mercato francese e iii) di una struttura specifica della grande distribuzione in Francia, diversamente da altri paesi, e dei contratti di approvvigionamento che restano conclusi a livello nazionale.

338
Alla luce di tali elementi la ricorrente non può sostenere che i mercati interessati in Francia non presentano differenze strutturali rispetto a quelli di altri Stati membri. Infatti, la circostanza che la nuova impresa deterrebbe in Francia una parte di mercato più elevata che negli altri Stati membri, che gli ostacoli all'entrata sono significativi e che la rivendita al dettaglio dei prodotti interessati ha luogo essenzialmente attraverso la grande distribuzione, è tale da conferire ai mercati interessati in Francia una struttura concorrenziale distinta rispetto a quella degli altri Stati membri.

339
La ricorrente ammette, peraltro, esplicitamente, che i mercati interessati in Francia si distinguono dai mercati degli altri Stati membri per il fatto che essi sollevano i dubbi più seri in materia di concorrenza. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, tale differenza relativa non alla natura, bensì all'intensità della concorrenza è tale da individuare uno Stato membro ai sensi dell'art. 9, n. 2, del regolamento n. 4064/89. Infatti, tra i criteri enunciati all'art. 9, n. 7, ai quali rinvia l'art. 9, n. 3, primo comma, figura espressamente l' esistenza, tra il territorio in oggetto e quelli vicini, di differenze notevoli di parti di mercato delle imprese.

340
Alla luce dell'insieme delle osservazioni suesposte si deve dunque ammettere che i mercati interessati in Francia sono mercati distinti ai sensi dell'art. 9, n. 2, lett. a), del regolamento n. 4064/89. Pertanto, essendo soddisfatta la seconda condizione di rinvio prevista da detta disposizione, la Commissione ha ritenuto correttamente che la concentrazione di cui trattasi poteva essere oggetto di rinvio in applicazione dell'art. 9, n. 3, primo comma.

341
Tuttavia si deve ancora, in secondo luogo, verificare se, nel rinviare effettivamente l'esame degli effetti della concentrazione sui mercati interessati in Francia alle autorità francesi garanti della concorrenza, la Commissione ha applicato correttamente tale disposizione. Infatti, come sottolineato giustamente dalla De'Longhi, ai sensi dell'art. 9, n. 3, primo comma, anche se la Commissione ritiene che le condizioni di rinvio siano soddisfatte, essa non è obbligata a rinviare l'esame della concentrazione alle autorità competenti dello Stato membro interessato, ma può ugualmente decidere di provvedere essa stessa ad affrontare il caso.

342
A tale proposito emerge certamente dal tenore dell'art. 9, n. 3, primo comma, che la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale per l'esercizio di tale scelta. Tuttavia, come ammesso dalla Commissione stessa nel suo controricorso, tale potere discrezionale non è illimitato. Infatti, occorre rilevare che l'art. 9, n. 3, primo comma, lett. a), precisa che la Commissione può decidere di provvedere essa stessa a trattare il caso per preservare o ripristinare una concorrenza effettiva sul mercato in questione. Peraltro, l'art. 9, n. 8, prevede che lo Stato membro interessato può prendere soltanto le misure strettamente necessarie per preservare o ripristinare una concorrenza effettiva sul mercato interessato.

343
Emerge da tali disposizioni che, anche se l'art. 9, n. 3, primo comma, del regolamento n. 4064/89 conferisce alla Commissione un ampio potere discrezionale relativamente alla decisione di rinviare o meno una concentrazione, essa non può decidere di effettuare il rinvio qualora, al momento dell'esame della domanda di rinvio comunicata dallo Stato membro interessato risulta, sulla base di un insieme di indizi precisi e concordanti, che detto rinvio non è tale da consentire di preservare o ripristinare una concorrenza effettiva sui mercati interessati.

344
Pertanto si deve considerare che il controllo, effettuato dal giudice comunitario per accertare se la Commissione abbia fatto corretto uso del suo potere discrezionale nel decidere di rinviare o meno una concentrazione, è un controllo vincolato che, in considerazione dell'art. 9, nn. 3 e 8, del regolamento n. 4064/89, deve limitarsi a verificare se la Commissione abbia potuto, senza commettere un manifesto errore di valutazione, stabilire che il rinvio alle autorità nazionali garanti della concorrenza avrebbe consentito di preservare o ripristinare una concorrenza effettiva sul mercato interessato, per cui non era necessario che essa provvedesse a trattare il caso.

345
Nel caso di specie si deve constatare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, la quale ha approvato la concentrazione di cui trattasi solo in seguito all'offerta di impegni relativi al marchio Moulinex, le autorità francesi garanti della concorrenza, con decisione 8 luglio 2002, hanno approvato tale concentrazione, per quanto riguarda i suoi effetti sui mercati interessati in Francia, senza imporre impegni, basandosi sulla teoria detta dell'impresa insolvente.

346
Si deve tuttavia ricordare che la legittimità di un atto deve essere valutata al momento della sua adozione. Così, nel caso di specie, non essendo necessario pronunciarsi sulla compatibilità della decisione delle autorità francesi garanti della concorrenza con la decisione di approvazione della Commissione, la quale respinge esplicitamente, al considerando 41, l'applicazione della teoria dell' impresa insolvente, per verificare se la Commissione abbia esercitato correttamente il potere discrezionale riconosciutole dall'art. 9, n. 3, primo comma, del regolamento n. 4064/89, si deve unicamente determinare se, al momento in cui la Commissione ha adottato la decisione di rinvio, essa era in condizioni di verificare che detto rinvio consentiva di preservare o ristabilire una concorrenza effettiva sui mercati interessati.

347
Orbene, a tale proposito, si deve rilevare, senza contestazioni da parte della ricorrente, che lo Stato membro interessato dispone di una normativa specifica sul controllo delle concentrazioni, nonché di organi specializzati volti ad assicurare la sua attuazione sotto il controllo dei giudici nazionali. Peraltro, nella loro domanda di rinvio, le autorità francesi hanno identificato con precisione i problemi di concorrenza sollevati dalla concentrazione nei mercati interessati in Francia.

348
Alla luce di ciò si deve ammettere che la Commissione ha potuto ragionevolmente considerare che le autorità francesi garanti della concorrenza avrebbero adottato, nella decisione resa su rinvio, misure atte a preservare o ristabilire una concorrenza effettiva sui mercati interessati. Ciò è a maggior ragione vero, contrariamente a quanto fatto valere dalla ricorrente, poiché i prodotti interessati appartengono a mercati nazionali distinti, e dunque il rinvio alle autorità francesi garanti della concorrenza non era atto ad incidere sulla decisione di approvazione e sugli impegni accettati da quest'ultima.

349
La circostanza sottolineata dalla ricorrente e, in udienza, dalla De'Longhi, secondo la quale il rinvio alle autorità francesi garanti della concorrenza ha avuto ad effetto la frammentazione dell'esame della concentrazione, mettendo così in pericolo una valutazione coerente di quest'ultima, non potrebbe rimettere in discussione tale conclusione.

350
Tale frammentazione non appare certo auspicabile in considerazione del principio dello sportello unico sul quale si basa il regolamento n. 4064/89, in forza del quale la Commissione dispone di una competenza esclusiva ad esaminare le concentrazioni di dimensione comunitaria. Non si può infatti negare che il rinvio sistematico di concentrazioni di dimensione comunitaria, che riguardano prodotti appartenenti a mercati nazionali distinti, potrebbe privare tale principio di ogni sostanza. Nel controricorso la Commissione ha anche indicato che, in un caso come quello in esame, in cui ogni Stato membro costituisce un mercato nazionale distinto, essa potrebbe essere indotta a rinviare l'esame di una concentrazione a ogni Stato membro che ne fa domanda.

351
Orbene, al momento dell'adozione del regolamento n. 4064/89, il Consiglio e la Commissione hanno evidenziato, ai sensi della dichiarazione citata supra al punto [312], che [l]'applicazione dell'art. 9 [dovrebbe] essere limitata ai casi in cui gli interessi dello Stato membro relativi alla concorrenza non possano essere sufficientemente protetti in altro modo.

352
Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione nel presente ricorso, tali dichiarazioni rimangono pertinenti dopo che il regolamento n. 1310/97 ha modificato il regolamento n. 4064/89. Infatti, le modifiche apportate dal regolamento n. 1310/97 non riguardano, essenzialmente, le condizioni di rinvio previste dall'art. 9, n. 2, lett. a), le quali sono in sostanza rimaste invariate dall'adozione del regolamento n. 4064/89, bensì le condizioni di rinvio previste dall'art. 9, n. 2, lett. b), il quale non è oggetto del caso di specie. Così, nel libro verde precedente l'adozione del regolamento n.  1310/97 [libro verde della Commissione sulla revisione del regolamento sulle concentrazioni 31 gennaio 1996, COM(96) 19 def.], la Commissione ha rammentato lo scopo perseguito dalla procedura di rinvio nei seguenti termini: 94 [Essa] ritiene che, specialmente se non vi sarà alcun abbassamento delle soglie, qualsiasi modifica apportata all'art. 9 dovrà avere portata limitata, al fine di non pregiudicare il delicato equilibrio assicurato dalle attuali disposizioni di rinvio né annullare i vantaggi del principio dello sportello unico. Un ricorso troppo frequente all'art. 9 rischierebbe infatti di ridurre la certezza del diritto garantita alle imprese e dovrebbe probabilmente accompagnarsi all'armonizzazione delle principali caratteristiche dei sistemi nazionali di controllo delle concentrazioni.

353
Parimenti, al considerando 10 del regolamento n. 1310/97, il Consiglio indica che [le regole che disciplinano il rinvio] tutelano opportunamente gli interessi degli Stati membri in materia di concorrenza e tengono conto della necessità della certezza del diritto e del principio dello sportello unico.

354
E' giocoforza constatare che tali dichiarazioni indicano chiaramente che, secondo l'intenzione del Consiglio e della Commissione, le condizioni di rinvio previste dall'art. 9, n. 2, lett. a) e b), del regolamento n. 4064/89 devono essere interpretate restrittivamente di modo che i rinvii di concentrazioni di dimensioni comunitarie alle autorità nazionali siano limitati a casi eccezionali.

355
Tuttavia, poiché, come deciso sopra, la lettera dell'art. 9, nn. 2 e 7, del regolamento n 4064/89 consente alla Commissione di rinviare l'esame di una concentrazione alle autorità nazionali qualora siano presi in considerazione mercati nazionali distinti, si deve constatare che il rischio che le concentrazioni di dimensioni comunitarie siano soggette, in un numero elevato di casi, ad un'analisi frammentata incidente sul principio dello sportello unico, inerisce alla procedura di rinvio prevista attualmente dal regolamento n. 4064/89.

356
Orbene, contrariamente a quanto fatto valere dalla De'Longhi, non spetta al Tribunale, fosse anche nell'ambito del controllo dell'esercizio da parte della Commissione del potere discrezionale di cui essa gode in forza dell'art. 9, n. 3, primo comma, del regolamento n. 4064/89, sostituirsi al legislatore al fine di colmare le eventuali lacune che inficiano il meccanismo di rinvio introdotto dall'art. 9 di detto regolamento.

357
Allo stesso modo, la circostanza addotta dalla ricorrente secondo cui, nel caso di specie, la Commissione non avrebbe seguito la sua prassi anteriore in materia, circostanza peraltro esplicitamente riconosciuta dalla Commissione nelle sue risposte ai quesiti scritti del Tribunale, non è pertinente in quanto la prassi seguita nella decisione di rinvio oggetto del presente ricorso rientra nel quadro normativo definito all'art. 9 del regolamento n. 4064/89, in particolare ai nn. 2, lett. a) e b), e 3, primo comma. Per quanto riguarda il fatto che la Commissione, nella concentrazione Carnival/P & O, avrebbe rifiutato il rinvio domandato dal Regno Unito in quanto più opportuno che non si proceda ad uno stralcio del caso e non si conducano inchieste parallele in Europa, esso deve analogamente essere respinto in quanto irrilevante, dato che i mercati interessati in tale caso erano diversi da quelli di cui trattasi nella fattispecie.

358
Emerge allora dalle considerazioni che precedono che, da un lato, le condizioni di rinvio previste dall'art. 9, n. 2, lett. a), del regolamento n. 4064/89 erano, nel caso di specie, soddisfatte e, dall'altro, la Commissione ha applicato correttamente l'art. 9, n. 3, primo comma, di detto regolamento nel rinviare l'esame degli effetti della concentrazione sui mercati interessati in Francia alle autorità francesi garanti della concorrenza.

359
Di conseguenza si devono respingere integralmente il primo e il secondo motivo.

b) Sul terzo motivo, relativo alla violazione dell'art. 6, n. 1, lett. c), e dell'art. 6, n. 2, del regolamento n. 4064/89, in quanto la decisione di rinvio incide sulla decisione di approvazione

Argomenti delle parti

360
La ricorrente, sostenuta dalla De'Longhi, fa valere che la decisione di rinvio priva la Commissione di ogni mezzo d'intervenire nel caso in cui le autorità francesi approvino il riacquisto incondizionato o accettino impegni tali da vanificare gli impegni accettati dalla Commissione e/o non idonei a risolvere completamente i seri problemi di concorrenza esistenti in Francia.

361
Date le parti di mercato estremamente elevate e il portafoglio solido della SEB/Moulinex in Francia, la ricorrente è del parere che l'unico impegno appropriato è di obbligare la SEB a cedere il marchio Moulinex a un concorrente per un suo utilizzo nel mercato francese. Ogni altro impegno di portata inferiore vanificherebbe, a suo avviso, gli impegni assunti per i nove altri Stati membri e non porrebbe rimedio ai seri problemi di concorrenza sollevati dalla concentrazione SEB/Moulinex nel mercato francese.

362
In particolare, la ricorrente osserva che un impegno sulla scia di quelli accettati dalla Commissione per altri mercati nazionali non costituirebbe una misura sufficiente e adeguata, in quanto, anche se la SEB fosse in grado di trovare un concorrente solvibile che voglia disporre di una licenza del marchio Moulinex di durata limitata, un periodo di cinque più tre anni non sarebbe sufficiente a far passare la fedeltà del consumatore dal ben noto marchio Moulinex al marchio del concorrente.

363
Infine, la ricorrente nota che, accettando la possibilità di rinegoziare gli impegni all'esito del procedimento in Francia, la Commissione non ha solamente trasferito la responsabilità principale del caso a tali autorità, ma ha anche creato un serio rischio che la soluzione finale scelta dal ministro francese incida ex post sugli impegni già presi dalla SEB per quanto riguarda gli altri Stati membri. Se le autorità francesi dovessero imporre misure correttive che oltrepassino quanto accettato dalla Commissione per gli altri Stati membri, la SEB potrebbe domandare la rinegoziazione di tali impegni in quanto contraddittori o eccessivi.

364
La De'Longhi ha sottolineato in udienza che, in considerazione del fatto che la procedura di rinvio introdotta dall'art. 9 del regolamento n. 4064/89 costituisce una deroga al principio della competenza esclusiva della Commissione sulle concentrazioni di dimensione comunitaria, spetta alla Commissione applicare tale procedura con prudenza e rigore. Così, in primo luogo, la De'Longhi ritiene che la Commissione avrebbe potuto consultare previamente l'autorità nazionale. In secondo luogo, essa rileva che la Commissione avrebbe potuto avviare la fase II per quanto riguarda gli aspetti della concentrazione non oggetto del rinvio, al fine di mantenere la possibilità di una collaborazione con le autorità francesi garanti della concorrenza. Infine, in terzo luogo, essa adduce che, nei limiti in cui l'art. 9, n. 2, lett. a), del regolamento n. 4064/89 consente il rinvio unicamente qualora la concentrazione minacci di creare o di rafforzare una posizione dominante, la Commissione, nell'adottare la decisione di rinvio in base a tale disposizione, ha necessariamente escluso che le autorità francesi garanti della concorrenza potessero approvare la concentrazione basandosi sulla teoria detta dell' impresa insolvente, poiché quest'ultima prende in considerazione il caso in cui una concentrazione non minaccia di creare o di rafforzare una posizione dominante (sentenza della Corte 31 marzo 1998, cause riunite C-68/94 e C-30/95, Francia e a./Commissione, Racc. pag. I-1375, punto 110).

365
La Commissione, sostenuta dalla Repubblica francese e dalla SEB, chiede che tale motivo sia respinto.

Giudizio del Tribunale

366
In via preliminare si deve precisare che, poiché, con il presente motivo, la ricorrente contesta alla Commissione di aver previsto, ai sensi degli impegni accettati nella decisione di approvazione, la possibilità di rinegoziare gli impegni all'esito della procedura dinanzi alle autorità francesi garanti della concorrenza, tale censura è già stata respinta durante l'esame del ricorso nella parte in cui mira all'annullamento della decisione di approvazione.

367
Con il presente motivo la ricorrente evidenzia tuttavia anche la circostanza per cui il rinvio parziale della concentrazione alle autorità francesi garanti della concorrenza può dare luogo a decisioni contraddittorie senza possibilità d'intervento da parte della Commissione.

368
Si deve a tale proposito ricordare che, come già deciso nell'ambito dell'esame dell'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione, nel rinviare l'esame di taluni aspetti della concentrazione di cui trattasi alle autorità francesi garanti della concorrenza, in base all'art. 9, n. 2, lett. a), e all'art. 9, n. 3, primo comma, del regolamento n. 4064/89, la Commissione ha posto fine al procedimento di applicazione del regolamento n. 4064/89 e lo ha trasferito alle autorità francesi garanti della concorrenza, le quali decidono in base al proprio diritto nazionale della concorrenza.

369
Ai sensi dell'art. 9 del regolamento n. 4064/89, gli obblighi imposti alle autorità francesi garanti della concorrenza nell'esercizio delle loro competenze consistono, da un lato, ai sensi del n. 6 di tale disposizione, nel decidere entro un termine massimo di quattro mesi dopo il rinvio da parte della Commissione e, dall'altro, ai sensi del suo n. 8, nell'adottare unicamente le misure strettamente necessarie per preservare o ripristinare una concorrenza effettiva sul mercato interessato.

370
Peraltro, si deve ricordare che, ai sensi dell'art. 10 CE, gli Stati membri devono adottare tutte le misure atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal Trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni e devono astenersi da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del Trattato.

371
Fintantoché esse rispettano tali disposizioni, le autorità francesi garanti della concorrenza sono tuttavia libere di decidere nel merito della concentrazione che è stata loro rinviata, in base ad un esame da esse effettuato in applicazione del diritto nazionale della concorrenza.

372
Di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto dalla De'Longhi, la Commissione non aveva assolutamente l'obbligo, al fine di evitare l'adozione di decisioni contraddittorie, di consultare previamente le autorità francesi garanti della concorrenza. Infatti, poiché la Commissione, con l'adozione della decisione di rinvio, ha posto fine al procedimento di applicazione del regolamento n. 4064/89 per quanto riguarda gli aspetti della concentrazione oggetto del rinvio e ha trasferito la competenza esclusiva per l'esame di quest'ultimo alle autorità francesi garanti della concorrenza, le quali decidono sulla base del loro diritto nazionale, essa è, per tale unica ragione, priva di ogni competenza per trattare detti aspetti. Essa non può dunque essere ammessa ad intervenire nell'iter decisionale delle autorità francesi garanti della concorrenza.

373
Allo stesso modo, contrariamente a quanto fatto valere dalla De'Longhi, la Commissione non aveva l'obbligo di avviare la fase II, per quanto riguarda gli aspetti della concentrazione non rinviati, al solo scopo di mantenere la possibilità di una collaborazione con le autorità francesi garanti della concorrenza. Infatti, qualora la Commissione constati che gli impegni, proposti dalle parti che hanno provveduto alla notifica nel corso della fase I, sono sufficienti a dissipare ogni serio dubbio sulla compatibilità della concentrazione con il mercato comune, essa, in conformità all'art. 6, n. 2, del regolamento n. 4064/89, può approvare la concentrazione al termine della fase I senza avviare la fase II. In ogni caso, anche se la Commissione avesse deciso di avviare la fase II per quanto riguarda gli aspetti della concentrazione non rinviati, come già indicato sopra, essa sarebbe stata privata di ogni competenza per decidere sigli aspetti rinviati alle autorità nazionali, in quanto, con l'adozione della decisione di rinvio, la Commissione li ha trasferiti alle autorità francesi garanti della concorrenza.

374
Infine, la De'Longhi sostiene a torto che il fatto che la decisione di rinvio sia fondata sull'art. 9, n. 2, lett. a), del regolamento n. 4064/89 impediva alle autorità francesi garanti della concorrenza di approvare la concentrazione sulla base della teoria detta dell' impresa insolvente.

375
Certamente, per effettuare un rinvio sulla base dell'art. 9, n. 2, lett. a), la Commissione deve constatare che la concentrazione in esame minaccia di creare o di rafforzare una posizione dominante. Orbene, nell'approvare la concentrazione in base alla teoria dell' impresa insolvente, le autorità francesi garanti della concorrenza hanno ritenuto necessariamente, in conformità alla giurisprudenza della Corte (sentenza Francia e a./Commissione, cit., punto 110), che detta concentrazione, per quanto riguarda i suoi effetti sui mercati interessati in Francia, non minacciava di creare o di rafforzare una posizione dominante.

376
Tuttavia, come sottolineato durante l'esame dell'eccezione d'irricevibilità sollevata dalla Commissione, la decisione di rinvio non persegue lo scopo di decidere sulla compatibilità della concentrazione nel merito, bensì di rinviare tale esame alle autorità nazionali che hanno domandato il rinvio, affinché esse decidano, conformemente all'art. 9, n. 3, primo comma, lett. b), in applicazione del proprio diritto nazionale. Con l'adozione di tale decisione di rinvio, la Commissione ha posto anche termine al procedimento di applicazione del regolamento n. 4064/89 per quanto riguarda gli aspetti della concentrazione oggetto del rinvio e ha trasferito la competenza esclusiva per l'esame di questi ultimi alle autorità francesi garanti della concorrenza.

377
Pertanto, nell'ambito dell'esame delle condizioni per il rinvio previste dall'art. 9, n. 2, lett. a), la Commissione non può, senza privare della sua sostanza l'art. 9, n. 3, primo comma, lett. b), procedere ad un'analisi della compatibilità della concentrazione tale da vincolare nel merito le autorità nazionali interessate, ma deve limitarsi a verificare, mediante un esame prima facie, se, sulla base degli elementi di cui dispone al momento della valutazione della fondatezza della domanda di rinvio, la concentrazione oggetto di quest'ultima minacci di creare o di rafforzare una posizione dominante nei mercati interessati.

378
Orbene, nel caso di specie è giocoforza constatare che né la ricorrente né la De'Longhi contestano il fatto che la concentrazione minacciasse di creare una posizione dominante nei mercati interessati in Francia. Analogamente, nella loro domanda di rinvio, le autorità francesi hanno ampiamente evidenziato, al fine di giustificare il rinvio, le numerose ragioni per le quali la concentrazione minacciava di creare o di rafforzare una posizione dominante in tali mercati.

379
Ciò premesso, analogamente a quanto deciso nell'ambito dell'esame del primo e del secondo motivo, non si può pertanto contestare alla Commissione di aver stabilito, al termine di un esame prima facie effettuato sulla base degli elementi di cui disponeva al momento della valutazione della fondatezza della domanda di rinvio, l'esistenza di una tale minaccia al considerando 41 della decisione di rinvio. A tale proposito, è irrilevante che, ai sensi di un esame approfondito effettuato ulteriormente sulla base del diritto nazionale, le autorità francesi garanti della concorrenza siano pervenute alla conclusione che la concentrazione non causava tale minaccia, dato che l'esame condotto da queste ultime aveva un oggetto diverso dall'esame effettuato dalla Commissione.

380
E' vero che, in considerazione dei fatti della presente fattispecie e in particolare del tenore della decisione adottata dalle autorità francesi garanti della concorrenza l'8 luglio 2002, può essere auspicabile che, al fine di evitare decisioni contraddittorie, il regolamento n. 4064/89 imponga obblighi più vincolanti agli Stati membri che hanno domandato e ottenuto un rinvio. Tuttavia, come già deciso nell'ambito dell'esame del primo e del secondo motivo, non spetta al Tribunale sostituirsi al legislatore al fine di colmare le eventuali lacune inficianti il meccanismo di rinvio introdotto dall'art. 9 di detto regolamento.

381
Di conseguenza, allo stadio attuale il Tribunale può solo constatare che, nell'ipotesi di un rinvio parziale alle autorità nazionali, il rischio che la decisione di queste ultime sia in contraddizione, ovvero inconciliabile, con la decisione adottata dalla Commissione, inerisce al meccanismo di rinvio introdotto dall'art. 9 del regolamento n. 4064/89.

382
Alla luce di ciò, non si può pertanto contestare alla Commissione di non essere in condizioni d'intervenire nel processo decisionale delle autorità nazionali.

383
Tuttalpiù, se lo Stato membro interessato dovesse violare gli obblighi su di esso incombenti in forza dell'art. 10 CE, nonché dell'art. 9, nn. 6 e 8, del regolamento n. 4064/89, la Commissione potrebbe, se del caso, decidere di intentare il ricorso previsto dall'art. 226 CE contro tale Stato membro. Per quanto riguarda gli individui, essi dispongono della possibilità di contestare la decisione presa su rinvio dalle autorità nazionali in conformità ai rimedi giurisdizionali interni previsti dal diritto nazionale.

384
Consegue dall'insieme delle considerazioni suesposte che il terzo motivo deve essere respinto.

c) Sul quarto motivo, relativo alla violazione dell'art. 253 CE o, in subordine, del principio di buona amministrazione

Argomenti delle parti

385
La ricorrente, sostenuta dalla De'Longhi, afferma che la Commissione ha violato l'art. 253 CE o, in subordine, il principio di buona amministrazione, in quanto non ha fornito alcuna motivazione a sostegno della sua decisione di autorizzare il rinvio alle autorità francesi.

386
A parere della ricorrente, poiché la prassi di non pubblicare le decisioni adottate in forza dell'art. 9, nn. 3 e 4, del regolamento n. 4064/89, incide seriamente sulla possibilità per gli interessati (ossia le parti che notificano e le loro concorrenti) di beneficiare di una tutela giuridica adeguata contro tali decisioni, la Commissione avrebbe dovuto compensare in parte tale assenza di chiarezza illustrando i motivi nella decisione con la quale approvava la concentrazione notificata, nei limiti in cui essa non è stata rinviata, nonché nel comunicato stampa riguardante la decisione di rinvio.

387
La ricorrente fa osservare che l'assenza di motivazione nel caso di specie per quanto riguarda il rinvio si discosta dalla prassi normale della Commissione (v. comunicati stampa concernenti i rinvii parziali nei casi COMP/M.2389 ─ Shell/DEA, COMP/M.2533 ─ BP/E.ON, IP/01/1222 e IP/01/1247, e COMP/M.2706 ─ Carnival Corporation/P & O Princess, IP/02/552).

388
La Commissione, sostenuta dalla Repubblica francese e dalla SEB, chiede che il presente motivo sia respinto.

Giudizio del Tribunale

389
Si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza, l'obbligo di motivazione di una decisione individuale è finalizzato a fornire all'interessato indicazioni sufficienti per giudicare se la decisione sia fondata ovvero se sia eventualmente inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità, e di consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato sulla legittimità della decisione, dovendosi precisare che la portata di tale obbligo dipende dalla natura dell'atto in questione e dal contesto nel quale l'atto è stato emanato (v., in particolare, sentenza del Tribunale 11 dicembre 1996, causa T-49/95, Van Megen Sports/Commissione, Racc. pag. II-1799, punto 51).

390
Ai sensi dell'istanza, la ricorrente mirava sostanzialmente a far dichiarare dal Tribunale che nella decisione di approvazione il rinvio non era sufficientemente motivato in diritto.

391
Tuttavia, poiché la motivazione di un atto dipende dalla natura dello stesso, nei limiti in cui la decisione di approvazione non ha ad oggetto il rinvio dell'esame della concentrazione alle autorità nazionali sulla base dell'art. 9 del regolamento n. 4064/89, si deve considerare che il rispetto dell'art. 253 CE non imponeva alla Commissione di indicarvi i motivi sottesi alla decisione di rinvio. E ciò a maggior ragione in quanto, se è vero che l'art. 9, n.  1, del regolamento n. 4064/89, non prevede la notifica delle decisioni di rinvio ai terzi, nulla impediva alla ricorrente di richiedere alla Commissione una versione non confidenziale della decisione di rinvio al fine di proporre il presente ricorso. In udienza la ricorrente ha peraltro fatto riferimento, senza essere contraddetta dalla Commissione su tale punto, ad una lettera attestante tale richiesta.

392
Per quanto riguarda la presunta assenza di motivazione del rinvio nel comunicato stampa relativo alla concentrazione in esame, è sufficiente osservare che tale omissione è irrilevante, poiché la ricorrente non sostiene che detto comunicato stampa conteneva la decisione di rinvio. Infatti, dato che il comunicato stampa relativo alla concentrazione in esame non contiene una decisione atta ad essere oggetto di ricorso per annullamento ai sensi dell'art. 230 CE, non si può contestare il fatto che esso non contiene la motivazione dell'atto impugnato.

393
Si deve dunque esaminare se la decisione di rinvio, come prodotta dalla Commissione su richiesta del Tribunale, sia sufficientemente motivata. In udienza, la ricorrente ha peraltro indicato che, in considerazione della decisione prodotta nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento, il suo motivo doveva essere interpretato in tal senso.

394
A tale proposito si deve ricordare che la decisione di rinvio è stata adottata in base all'art. 9, n. 2, lett. a), del regolamento n. 4064/89. E' già stato osservato sopra, nell'ambito dell'esame del primo e del secondo motivo, che, affinché una concentrazione possa essere oggetto di rinvio in forza di tale disposizione, devono essere soddisfatte due condizioni. In primo luogo, la concentrazione deve minacciare di creare o di rafforzare una posizione dominante tale da ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva in un mercato all'interno dello Stato membro interessato. In secondo luogo, tale mercato deve presentare tutte le caratteristiche di un mercato distinto.

395
Occorre pertanto considerare che, per rispettare l'obbligo di motivazione previsto all'art. 253 CE, una decisione di rinvio adottata sulla base dell'art. 9, n. 2, lett. a), del regolamento n. 4064/89, deve contenere un'indicazione sufficiente e pertinente degli elementi presi in considerazione per determinare l'esistenza, da un lato, della minaccia di creare o rafforzare una posizione dominante tale da ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva in un mercato all'interno dello Stato membro interessato e, dall'altro, di un mercato distinto.

396
Per quanto riguarda la prima condizione, si deve rilevare che la decisione di rinvio espone chiaramente, ai considerando 27-41, i motivi per i quali la Commissione ritiene, prima facie, che l'operazione in questione minacci di creare una posizione dominante tale da ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva nei mercati della vendita di piccoli elettrodomestici in Francia. Tali motivi riguardano il fatto che, nei mercati interessati in Francia, da un lato, il nuovo operatore acquisirebbe una dimensione ( considerando 29-32), una gamma di prodotti ( considerando 33-35) e un portafoglio di marchi ( considerando 36-38) senza eguali e, dall'altro, la concorrenza attuale e potenziale sarebbe insufficiente ( considerando 39-41).

397
Per quanto riguarda la seconda condizione, si deve constatare parimenti che la decisione di rinvio espone chiaramente, al considerando 22, i motivi per i quali si ritiene che i mercati interessati in Francia siano mercati nazionali distinti. Ai sensi di tale considerando, la Commissione constata in effetti che gran parte dei clienti e dei concorrenti delle partecipanti indicano chiaramente l'esistenza di mercati nazionali per i piccoli elettrodomestici, tenuto conto in particolare del fatto che i) le parti di mercato sono eterogenee a livello sia degli Stati membri sia delle categorie di prodotti, ii) la penetrazione dei marchi è molto diversa a seconda dei mercati, iii) i livelli di prezzo possono variare decisamente in funzione di mercati nazionali e, inoltre, seguono tendenze differenziate, iv) le politiche commerciali e di marketing sono nazionali per tenere conto delle particolarità e delle preferenze dei consumatori, variabili a seconda dello Stato membro, v) le strutture logistiche sono nazionali, vi) le strutture di distribuzione sono nazionali e l'importanza relativa dei diversi canali di distribuzione (grande distribuzione, catene specializzate, grandi magazzini ecc.) è molto variabile in funzione dello Stato membro e, vii) le relazioni clienti/fornitori si costituiscono principalmente su base nazionale, anche qualora si tratti di gruppi di grande distribuzione insediati a livello internazionale.

398
Ciò premesso, si deve concludere che la decisione di rinvio è sufficientemente motivata.

399
Per quanto riguarda la pretesa violazione del principio di buona amministrazione, nei limiti in cui essa tende a contestare alla Commissione una carenza di motivazione, è già stato sopra osservato che la decisione di rinvio è sufficientemente motivata. Per quanto, con tale affermazione, la ricorrente intenda avanzare un motivo autonomo nel merito, è sufficiente rilevare ch'essa non è in alcun modo suffragata nell'istanza e che deve, di conseguenza, essere respinta.

400
Pertanto, il quarto motivo deve essere respinto.

401
Consegue dall'insieme delle considerazioni suesposte che il ricorso, per quanto riguarda l'annullamento della decisione di rinvio, deve essere respinto integralmente.


Sulle spese

402
Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione e la SEB, interveniente, ne hanno fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sopportate da queste ultime.

403
In applicazione dell'art. 87, n. 4, terzo comma, del regolamento di procedura, la De'Longhi, interveniente, sopporterà le proprie spese.

404
Ai sensi dell'art. 87, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura, gli Stati membri intervenienti nella causa sopportano le proprie spese. Pertanto, la Repubblica francese sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)
Il ricorso è respinto.

2)
La ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione e dalla SEB.

3)
La De'Longhi sopporterà le proprie spese.

4)
La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.

Lenaerts

Azizi

Jaeger

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 3 aprile 2003.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

K. Lenaerts



1
Lingua processuale: l'inglese.

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