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Document 62016CJ0559

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 settembre 2017.
Birgit Bossen e a. contro Brussels Airlines SA/NV.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hamburg.
Rinvio pregiudiziale – Trasporto – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 7, paragrafo 1 – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Volo effettuato su diverse tratte – Nozione di “distanza” da considerare.
Causa C-559/16.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:644

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

7 settembre 2017 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Trasporto – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 7, paragrafo 1 – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Volo effettuato su diverse tratte – Nozione di “distanza” da considerare»

Nella causa C‑559/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Amtsgericht Hamburg (Tribunale circoscrizionale di Amburgo, Germania), con decisione del 4 ottobre 2016, pervenuta in cancelleria il 4 novembre 2016, nel procedimento

Birgit Bossen,

Anja Bossen,

Gudula Gräßmann

contro

Brussels Airlines SA/NV,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da M. Vilaras, presidente di sezione, J. Malenovský (relatore) e M. Safjan, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per B. Bossen, A. Bossen e G. Gräßmann, da F. Puschkarski, Rechtsanwältin;

per la Brussels Airlines SA/NV, da D. Smielick, Rechtsanwalt;

per il governo francese, da D. Colas, E. de Moustier e M‑L. Kitamura, in qualità di agenti;

per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da P. Garofoli, avvocato dello Stato;

per la Commissione europea, da W. Mölls e N. Yerrell, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, Birgit Bossen, Anja Bossen e Gudula Gräßmann e, dall’altro, la Brussels Airlines SA/NV, in merito all’importo della compensazione pecuniaria loro dovuta a causa del ritardo prolungato verificatosi su un volo di tale compagnia aerea.

Contesto normativo

3

L’articolo 2, lettera h), del regolamento n. 261/2004, rubricato «Definizioni», dispone quanto segue:

«Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

(…)

h)

“destinazione finale”: la destinazione indicata sul biglietto esibito al banco di accettazione o, in caso di coincidenza diretta, la destinazione dell’ultimo volo; i voli alternativi in coincidenza disponibili non sono presi in considerazione se viene rispettato l’orario di arrivo originariamente previsto».

4

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del suddetto regolamento:

«1.   In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri coinvolti:

(…)

c)

spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell’articolo 7, a meno che:

i)

siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto; oppure

ii)

siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l’orario d’arrivo previsto; oppure

iii)

siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto».

5

L’articolo 6 di detto regolamento è formulato nei seguenti termini:

«Ritardo

1.   Qualora possa ragionevolmente prevedere che il volo sarà ritardato, rispetto all’orario di partenza previsto

a)

di due o più ore per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km; o

b)

di tre o più ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1500 e 3500 km; o

c)

di quattro o più ore per tutte le altre tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b),

il vettore aereo operativo presta ai passeggeri:

i)

l’assistenza prevista nell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e nell’articolo 9, paragrafo 2; e

ii)

quando l’orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere è rinviato di almeno un giorno rispetto all’orario di partenza precedentemente previsto, l’assistenza di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c); e

iii)

quando il ritardo è di almeno cinque ore, l’assistenza prevista nell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a).

2.   In ogni caso l’assistenza è fornita entro i termini stabiliti dal presente articolo in funzione di ogni fascia di distanza».

6

L’articolo 7 dello stesso regolamento prevede quanto segue:

«Diritto a compensazione pecuniaria

1.   Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri ricevono una compensazione pecuniaria pari a:

a)

250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri;

b)

400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri;

c)

600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b).

Nel determinare la distanza si utilizza come base di calcolo l’ultima destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo all’arrivo rispetto all’orario previsto a causa del negato imbarco o della cancellazione del volo.

(…)

4.   Le distanze di cui ai paragrafi 1 e 2 sono misurate secondo il metodo della rotta ortodromica».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

7

Le ricorrenti prenotavano presso la Brussels Airlines un viaggio per recarsi da Roma (Italia) ad Amburgo (Germania), con una coincidenza a Bruxelles (Belgio). Il decollo del volo con partenza da Roma e destinazione Bruxelles era previsto per le ore 10:25, con atterraggio alle 12:40, quello con partenza da Bruxelles e destinazione Amburgo doveva decollare alle 13:35 e atterrare alle 14:45.

8

Il volo da Roma con destinazione Bruxelles è stato ritardato. L’atterraggio a Bruxelles è avvenuto solo alle 13:22 e le ricorrenti non sono riuscite a prendere il volo di coincidenza in tempo.

9

Esse sono in seguito state imbarcate sul successivo volo per Amburgo, atterrato alle 18:35, ossia con un ritardo di tre ore e cinquanta minuti rispetto all’orario di arrivo inizialmente previsto.

10

Secondo il metodo della rotta ortodromica, la distanza tra Roma e Amburgo equivale a 1326 km. La distanza tra Roma e Bruxelles ammonta a 1173 km e la distanza tra Bruxelles e Amburgo è pari a 483 km, ovvero una distanza totale per tali due voli combinati di 1656 km.

11

Le ricorrenti hanno proposto un ricorso dinanzi all’Amtsgericht Hamburg (Tribunale circoscrizionale di Amburgo, Germania), al fine di ricevere una compensazione pecuniaria pari a EUR 400 ciascuna, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2004.

12

Il giudice del rinvio precisa che le parti concordano nel ritenere che le ricorrenti abbiano diritto ad una compensazione pecuniaria a causa del ritardo prolungato sopravvenuto, avendo inoltre la Brussels Airlines già versato a ciascuna EUR 250 a tale titolo.

13

Le ricorrenti chiedono ora un importo ulteriore di EUR 150 ciascuna in quanto, secondo loro, il calcolo della distanza dovrebbe comprendere le loro due tratte, e dunque essere superiore a 1500 km, e non la distanza ortodromica tra Roma e Amburgo.

14

È in tali circostanze che l’Amtsgericht Hamburg (Tribunale circoscrizionale di Amburgo) ha deciso di sospendere il procedimento e di sollevare dinanzi alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 7, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento (CE) n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che la nozione di “distanza” includa solamente la distanza diretta, da stabilire secondo il metodo della rotta ortodromica, tra il luogo di partenza e l’ultima destinazione e ciò a prescindere dalla distanza di volo effettivamente percorsa».

Sulla questione pregiudiziale

15

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che la nozione di «distanza» include, in caso di collegamenti aerei con una o più coincidenze, solamente la distanza tra il luogo del primo decollo e la destinazione finale, da stabilire secondo il metodo della rotta ortodromica, e ciò a prescindere dalla distanza di volo effettivamente percorsa.

16

In via preliminare occorre constatare che è pacifico che le ricorrenti nel procedimento principale hanno subito, all’arrivo alla loro destinazione finale, un ritardo che dà loro diritto a una compensazione pecuniaria. La sola determinazione dell’importo di siffatta compensazione pecuniaria alle condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2004 è dunque in discussione in tale causa.

17

Occorre, innanzitutto, ricordare che il testo dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2004 enuncia, in particolare, che, quando è fatto riferimento a tale articolo, i passeggeri ricevono una compensazione pecuniaria variabile da EUR 250 a EUR 600, in relazione alla distanza percorsa dai voli di cui trattasi, tenuto conto dell’ultima destinazione del passeggero coinvolto e fermo restando che siffatta distanza deve essere calcolata, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento, secondo il metodo della rotta ortodromica.

18

A tale riguardo, occorre rilevare che, pur se l’articolo 5 del regolamento n. 261/2004, relativo alla cancellazione del volo, rinvia all’articolo 7 di tale regolamento, non può dirsi, viceversa, altrettanto a proposito dell’articolo 6 dello stesso regolamento, riguardante il ritardo.

19

Tuttavia, la Corte ha ricordato che tutti gli atti dell’Unione devono essere interpretati in conformità con l’insieme del diritto primario, compreso il principio della parità di trattamento che richiede che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, salvo che siffatto trattamento non sia obiettivamente giustificato (v., in tal senso, sentenza del 23 ottobre 2012, Nelson e a., C‑581/10 e C‑629/10, EU:C:2012:657, punto 33).

20

Orbene, la Corte ha statuito che i passeggeri di voli ritardati di tre o più ore e i passeggeri di voli cancellati e imbarcati su un volo alternativo a condizioni che non rispettano i limiti previsti dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento n. 261/2004 devono essere considerati in situazioni paragonabili, in quanto subiscono un disagio simile, che costituisce la base della loro compensazione pecuniaria (v., in tal senso, sentenza del 23 ottobre 2012, Nelson e a., C‑581/10 e C‑629/10, EU:C:2012:657, punto 34).

21

Ne consegue che è necessario interpretare il regolamento n. 261/2004 nel senso che i passeggeri di voli che subiscono ritardi di tre o più ore devono beneficiare della stessa compensazione pecuniaria prevista per i passeggeri di voli cancellati, imbarcati su un volo alternativo a condizioni che non rispettano i limiti previsti all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento n. 261/2004 (sentenza del 23 ottobre 2012, Nelson e a., C‑581/10 e C‑629/10, EU:C:2012:657, punto 38).

22

Tale giurisprudenza deve essere interpretata nel senso che richiede che le due categorie di passeggeri menzionate al punto precedente siano trattate in maniera uguale non soltanto in relazione all’insorgenza stessa del diritto a compensazione pecuniaria, ma anche per quanto riguarda l’importo di siffatta compensazione.

23

Dunque, è alla luce di tale requisito che devono essere interpretati l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2004, nonché l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto iii), di tale regolamento.

24

Orbene, come si evince dalla loro formulazione, tali disposizioni prevedono un diritto a compensazione pecuniaria per i passeggeri senza distinguere a seconda che essi raggiungano la propria destinazione finale tramite un volo diretto o un volo con coincidenze.

25

Lo stesso deve valere per il calcolo dell’importo di siffatta compensazione pecuniaria.

26

La scelta e l’ampiezza delle diverse misure adottate nell’ambito del regolamento n. 261/2004 dal legislatore dell’Unione variano, infatti, in funzione dell’importanza dei danni subiti dai passeggeri (v., in tal senso, sentenza del 10 gennaio 2006, IATA e ELFAA, C‑344/04, EU:C:2006:10, punto 85). Si deve pertanto ritenere che i diversi scaglioni dell’importo della compensazione pecuniaria dovuta ai passeggeri rispecchino le differenze dell’entità del disagio che i passeggeri coinvolti subiscono nelle ipotesi di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere da a) a c), del regolamento n. 261/2004.

27

A tale riguardo, la Corte ha già precisato che ciò che giustifica la compensazione pecuniaria dei passeggeri di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del suddetto regolamento, è il fatto che, a causa della cancellazione in extremis del loro volo, sono privati in concreto della possibilità di riorganizzare liberamente il proprio spostamento. Di conseguenza, se per un motivo o per l’altro essi sono assolutamente costretti a raggiungere la loro destinazione finale in un determinato momento, non possono in alcun modo evitare la perdita di tempo relativa alla nuova situazione, dal momento che non dispongono in proposito di alcun margine di manovra (sentenza del 23 ottobre 2012, Nelson e a., C‑581/10 e C‑629/10, EU:C:2012:657, punto 35).

28

In relazione alla natura del disagio così subito, il fatto che taluni passeggeri di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento n. 261/2004 raggiungano la loro destinazione finale non tramite un volo diretto, ma, viceversa, tramite un volo con coincidenze, che comporta un aumento effettivo della distanza percorsa in quest’ultimo caso, non aggrava di per sé l’entità di tale disagio rispetto a quello subito dai passeggeri di un volo diretto.

29

Occorre dunque considerare, nella determinazione dell’importo della compensazione pecuniaria, unicamente la distanza tra il luogo del primo decollo e la destinazione finale, a prescindere da eventuali voli in coincidenza.

30

Inoltre, come deriva dal requisito menzionato al punto 21 della presente sentenza, si deve adottare lo stesso metodo di calcolo per quanto riguarda i passeggeri dei voli ritardati di tre e più ore.

31

Più in particolare, la Corte ha precisato che il fondamento della loro compensazione pecuniaria si rinviene nel disagio che consiste nell’aver subito una perdita di tempo pari o superiore a tre ore rispetto alla pianificazione iniziale del loro viaggio, come constatata, anche in caso di voli con coincidenze, all’arrivo alla loro destinazione finale (v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2013, Folkerts, C‑11/11, EU:C:2013:106, punto 35).

32

Orbene, in relazione alla natura del disagio in tal modo subito, eventuali differenze in merito alla distanza effettivamente percorsa di per sé non incidono affatto sull’entità di tale disagio.

33

Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «distanza» include, in caso di collegamenti aerei con una o più coincidenze, solamente la distanza tra il luogo del primo decollo e la destinazione finale, da stabilire secondo il metodo della rotta ortodromica, e ciò a prescindere dalla distanza di volo effettivamente percorsa.

Sulle spese

34

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

 

L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «distanza» include, in caso di collegamenti aerei con una o più coincidenze, solamente la distanza tra il luogo del primo decollo e la destinazione finale, da stabilire secondo il metodo della rotta ortodromica, e ciò a prescindere dalla distanza di volo effettivamente percorsa.

 

Firme


( *1 ) Lingua di procedura: il tedesco.

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