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Document 62015CJ0275

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 1° marzo 2017.
ITV Broadcasting Limited e a. contro TVCatchup Limited e a.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division).
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2001/29/CE – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Articolo 9 – Accesso ai servizi di diffusione via cavo – Nozione di “cavo” – Ritrasmissione da parte di terzi mediante Internet di programmi di emittenti televisive commerciali – “Live streaming”.
Causa C-275/15.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:144

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

1o marzo 2017 ( 1 )

«Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2001/29/CE — Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione — Articolo 9 — Accesso ai servizi di diffusione via cavo — Nozione di “cavo” — Ritrasmissione da parte di terzi mediante Internet di programmi di emittenti televisive commerciali — “Live streaming”»

Nella causa C‑275/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Corte d’appello (Inghilterra e Galles) (sezione civile), Regno Unito], con decisione del 2 giugno 2015, pervenuta in cancelleria l’8 giugno 2015, nel procedimento

ITV Broadcasting Limited,

ITV2 Limited,

ITV Digital Channels Limited,

Channel Four Television Corporation,

4 Ventures Limited,

Channel 5 Broadcasting Limited,

ITV Studios Limited

contro

TVCatchup Limited (in amministrazione controllata),

TVCatchup (UK) Limited,

Media Resources Limited,

con l’intervento di:

The Secretary of State for Business, Innovation and Skills,

Virgin Media Limited,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da T. von Danwitz (relatore), presidente di sezione, E. Juhász, C. Vajda, K. Jürimäe e C. Lycourgos, giudici,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: V. Giacobbo-Peyronnel, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 maggio 2016,

considerate le osservazioni presentate:

per ITV Broadcasting Limited, ITV2 Limited, ITV Digital Channels Limited, Channel Four Television Corporation, 4 Ventures Limited, Channel 5 Broadcasting Limited, ITV Studios Limited, da J. Mellor, QC, e Q. Cregan, barrister, per conto di P. Stevens et J. Vertes, solicitors;

per TVCatchup (UK) Limited e Media Resources Limited, da M. Howe, QC, per conto di L. Gilmore, solicitor;

per Virgin Media Limited, da T. de la Mare, QC, per conto di B. Allgrove, solicitor;

per il governo del Regno Unito, inizialmente da V. Kaye, in qualità di agente, assistita da C. May, QC, e da J. Riordan, barrister, successivamente da J. Kraehling, in qualità di agente, assistita da A. Robertson, QC;

per la Commissione europea, da T. Scharf e J. Samnadda, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 settembre 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 9 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra ITV Broadcasting Limited, ITV2 Limited, ITV Digital Channels Limited, Channel Four Television Corporation, 4 Ventures Limited, Channel 5 Broadcasting Limited et ITV Studios Limited, da un lato, e TVCatchup Limited, in amministrazione controllata (in prosieguo: «TVC»), TVCatchup (UK) Limited (in prosieguo: «TVC UK») e Media Resources Limited, dall’altro, in merito alla diffusione via Internet da parte di queste ultime di programmi televisivi delle ricorrenti nel procedimento principale.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

I considerando 4, 20, 23, 32 e 60 della direttiva 2001/29 enunciano:

«(4)

Un quadro giuridico armonizzato in materia di diritto d’autore e di diritti connessi, creando una maggiore certezza del diritto e prevedendo un elevato livello di protezione della proprietà intellettuale, promuoverà notevoli investimenti in attività creatrici ed innovatrici, segnatamente nelle infrastrutture delle reti, e di conseguenza una crescita e una maggiore competitività dell’industria europea, (…)

(…)

(20)

La presente direttiva si basa su principi e regole già definiti dalle direttive in vigore in tal campo, tra cui le direttive [91/250/CEE, 92/100/CEE, 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU 1993, L 248, pag. 15), 93/98/CEE e 96/9/CE] e sviluppa detti principi e regole e li integra nella prospettiva della società dell’informazione. Le disposizioni della presente direttiva devono lasciare impregiudicate le disposizioni di dette direttive, salvo quanto diversamente previsto nella presente direttiva.

(…)

(23)

La presente direttiva dovrebbe armonizzare ulteriormente il diritto d’autore applicabile alla comunicazione di opere al pubblico. Tale diritto deve essere inteso in senso lato in quanto concernente tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine. (…)

(…)

(32)

La presente direttiva fornisce un elenco esaustivo delle eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione e al diritto di comunicazione al pubblico. (…)

(…)

(60)

La protezione prevista dalla presente direttiva non dovrebbe ostare all’applicazione delle disposizioni di diritto nazionale o comunitario in altri settori, come la proprietà industriale, la protezione dei dati, l’accesso condizionato, l’accesso ai documenti pubblici e la norma della cronologia dell’utilizzo dei media, che possono pregiudicare la tutela del diritto di autore o dei diritti connessi».

4

L’articolo 1 della direttiva 2001/29, rubricato «Campo d’applicazione», così dispone:

«1.   La presente direttiva riguarda la tutela giuridica del diritto d’autore e dei diritti connessi nell’ambito del mercato interno, con particolare riferimento alla società dell’informazione.

2.   Salvo i casi di cui all’articolo 11, la presente direttiva non modifica e non pregiudica le vigenti disposizioni comunitarie in materia di:

(…)

c)

diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo;

(…)».

5

Ai sensi dell’articolo 2 di tale direttiva, rubricato «Diritto di riproduzione»:

«Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

a)

agli autori, per quanto riguarda le loro opere;

(…)

e)

agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite».

6

L’articolo 3 di detta direttiva, rubricato «Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti», prevede:

«1.   Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

2.   Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente:

(…)

d)

agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite.

(…)».

7

Ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/29, rubricato «Eccezioni e limitazioni»:

«3.   Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 nei casi seguenti:

(…)

5.   Le eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare».

8

L’articolo 9 di tale direttiva, rubricato «Applicazione impregiudicata di altre disposizioni legali», dispone:

«La presente direttiva non osta all’applicazione delle disposizioni concernenti segnatamente brevetti, marchi, disegni o modelli, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, caratteri tipografici, accesso condizionato, accesso ai servizi di diffusione via cavo, la protezione dei beni appartenenti al patrimonio nazionale, gli obblighi di deposito legale, le norme sulle pratiche restrittive e sulla concorrenza sleale, il segreto industriale, la sicurezza, la riservatezza, la tutela dei dati e il rispetto della vita privata, l’accesso ai documenti pubblici, il diritto contrattuale».

Il diritto del Regno Unito

9

Il Copyright, Designs and Patents Act 1998 (legge del 1988 in materia di diritto d’autore, modelli e brevetti), come modificato dal Copyright and Related Rights Regulations 2003 (decreto del 2003 in materia di diritto d’autore e diritti connessi) (in prosieguo: il «CDPA»), che ha recepito la direttiva 2001/29, dispone, all’articolo 73, rubricato «Ricezione di una trasmissione senza fili e ritrasmissione della medesima via cavo», quanto segue:

«(1)   Il presente articolo si applica ove una trasmissione senza fili effettuata da un luogo del Regno Unito sia ricevuta e immediatamente ritrasmessa via cavo.

(2)   Il diritto d’autore sulla trasmissione non è violato:

(a)

se la trasmissione via cavo risponde a un’esigenza di cui tenere conto, o

(b)

se e nella misura in cui la trasmissione è destinata alla ricezione nella zona in cui viene ritrasmessa via cavo e fa parte di un servizio qualificante.

(3)   Il diritto d’autore su qualsiasi opera inclusa nella trasmissione non è violato se e nella misura in cui la trasmissione è destinata alla ricezione nella zona in cui viene ritrasmessa via cavo (…)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

10

Le ricorrenti nel procedimento principale sono emittenti televisive commerciali titolari di diritti d’autore, in base al diritto nazionale, sui loro programmi televisivi nonché sui film e sugli altri elementi inclusi nei loro programmi. Esse sono finanziate dalla pubblicità veicolata da questi ultimi.

11

La TVC offriva su Internet servizi di diffusione di programmi televisivi, consentendo agli utenti di ricevere «in diretta» via Internet flussi di programmi televisivi gratuiti, compresi i programmi televisivi diffusi dalle ricorrenti nel procedimento principale. A seguito della sottoposizione della TVC ad amministrazione controllata, la sua attività commerciale è attualmente svolta e i suoi servizi sono prestati dalla TVC UK, in forza di una licenza concessa dalla Media Resources Limited.

12

Le ricorrenti di cui al procedimento principale hanno convenuto la TVC dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), Chancery Division, Regno Unito] per violazione dei loro diritti d’autore. Tale giudice ha sottoposto alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull’interpretazione della nozione di «comunicazione al pubblico» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29.

13

Sulla scorta della sentenza del 7 marzo 2013, ITV Broadcasting e a. (C‑607/11, EU:C:2013:147), la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), Chancery Division, Regno Unito] ha constatato che la TVC aveva violato i diritti d’autore delle ricorrenti di cui al procedimento principale con una comunicazione al pubblico. Per quanto riguarda tre canali televisivi, ossia i canali ITV, Channel 4 e Channel 5, detto giudice ha tuttavia ritenuto che la TVC potesse avvalersi del mezzo di tutela di cui all’articolo 73, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, del CDPA.

14

Le ricorrenti nel procedimento principale hanno proposto impugnazione dinanzi al giudice del rinvio. La TVC UK e la Media Resources Limited sono state aggiunte in quanto convenute dinanzi a tale giurisdizione.

15

Il giudice del rinvio rileva che l’articolo 73 del CDPA stabilisce un mezzo di tutela contro un’azione per violazione del diritto d’autore su una trasmissione senza fili o su ogni trasmissione inclusa nella trasmissione senza fili, applicabile «ove una trasmissione senza fili effettuata da un luogo nel Regno Unito sia ricevuta e immediatamente ritrasmessa via cavo». Esso precisa che il mezzo di tutela dinanzi ad esso controverso non va riferito all’articolo 73, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3, del CDPA, da cui risulta, segnatamente, che il diritto d’autore relativo alla trasmissione senza fili non è violato «se la trasmissione via cavo risponde a un’esigenza di cui tenere conto», ma unicamente all’articolo 73, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, di tale legge, che enuncia che tale diritto non è violato «se e nella misura in cui la trasmissione è destinata alla ricezione nella zona in cui viene ritrasmessa via cavo e fa parte di un servizio qualificante».

16

Ritenendo che convenga interpretare l’articolo 73 del CDPA alla luce dell’articolo 9 della direttiva 2001/29, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Corte d’appello (Inghilterra e Galles) (sezione civile), Regno Unito] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«Sull’interpretazione dell’articolo 9 della direttiva 2001/29, in particolare della frase “[l]a presente direttiva non osta all’applicazione delle disposizioni concernenti segnatamente (…) [l’]accesso ai servizi di diffusione via cavo”:

1)

Se la frase citata consenta l’applicazione impregiudicata di una disposizione di diritto nazionale in base a una definizione di “cavo” fornita dalla legislazione nazionale, o se l’ambito di applicazione di questa parte dell’articolo 9 sia determinato da un significato di “cavo” definito dal diritto dell’Unione.

2)

Qualora il termine “cavo” di cui all’articolo 9 sia definito dal diritto dell’Unione, quale sia il suo significato. In particolare:

a)

se abbia un significato specifico dal punto di vista tecnologico, limitato alle reti cablate tradizionali gestite da prestatori di servizi via cavo tradizionali;

b)

in alternativa, se abbia un significato neutrale dal punto di vista tecnologico che include servizi funzionalmente analoghi trasmessi via Internet;

c)

in entrambi i casi, se comprenda la trasmissione di energia a microonde tra punti terrestri fissi.

3)

Se la frase citata si riferisca a disposizioni che richiedono reti cablate per ritrasmettere determinati programmi o a disposizioni che consentono la ritrasmissione via cavo di programmi a) ove le ritrasmissioni sono simultanee e limitate alle zone alle quali le trasmissioni erano destinate e/o b) ove le ritrasmissioni riguardano programmi su canali soggetti a determinati obblighi di servizio pubblico.

4)

Qualora la portata del termine “cavo” di cui all’articolo 9 sia definita dal diritto nazionale, se la disposizione di diritto nazionale sia soggetta ai principi del diritto dell’Unione di proporzionalità e di giusto equilibrio tra i diritti dei titolari del diritto d’autore, dei proprietari dei cavi e l’interesse pubblico.

5)

Se l’articolo 9 si riferisca soltanto alle disposizioni di diritto nazionale in vigore alla data in cui la direttiva è stata approvata, alla data della sua entrata in vigore o alla data ultima per la sua attuazione, o se si applichi anche alle successive disposizioni di diritto nazionale che riguardano l’accesso ai servizi di diffusione via cavo».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla terza questione

17

Con il suo terzo quesito, che occorre esaminare in primo luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 9 della direttiva 2001/29, con particolare riferimento alla nozione di «accesso ai servizi di diffusione via cavo», debba essere interpretato nel senso che rientra nell’ambito di applicazione di tale disposizione, ed è autorizzata da questa, una normativa nazionale che esclude una violazione del diritto d’autore in caso di ritrasmissione immediata via cavo, eventualmente anche mediante Internet, nella zona di trasmissione iniziale, di opere diffuse su canali televisivi soggetti a determinati obblighi di servizio pubblico.

18

A tale riguardo, occorre constatare che, in mancanza di un rinvio espresso al diritto degli Stati membri, la nozione di «accesso ai servizi di diffusione via cavo», di cui all’articolo 9 della direttiva 2001/29, deve ricevere, in tutta l’Unione, un’interpretazione autonoma e uniforme che deve essere individuata tenendo conto della formulazione di tale disposizione, del contesto nel quale si inserisce e degli obiettivi della normativa di cui essa fa parte (v., in tal senso, sentenze del 21 ottobre 2010, Padawan, C‑467/08, EU:C:2010:620, punto 32, e del 10 novembre 2016, Private Equity Insurance Group, C‑156/15, EU:C:2016:851, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

19

In primo luogo, deriva dagli stessi termini «accesso via cavo» che tale nozione differisce da quella di «ritrasmissione via cavo», la sola che designa, nell’ambito della direttiva 2001/29, la diffusione di un contenuto audiovisivo.

20

Per quanto riguarda, in secondo luogo, il contesto dell’articolo 9 della direttiva 2001/29, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 55 delle sue conclusioni, essa contempla già, al suo articolo 1, paragrafo 2, lettera c), una disposizione che tratta espressamente della «ritrasmissione via cavo», per escludere dall’ambito di applicazione di tale direttiva le disposizioni del diritto dell’Unione che disciplinano tale questione, nella fattispecie quelle della direttiva 93/83.

21

Per quanto è necessario, occorre rilevare che le disposizioni della direttiva 93/83 sono prive di rilevanza rispetto alla causa principale. Infatti, quest’ultima riguarda una ritrasmissione nell’ambito di un solo Stato membro mentre la direttiva 93/83 prevede l’armonizzazione minima di taluni aspetti della protezione dei diritti d’autore e dei diritti connessi unicamente in caso di comunicazione al pubblico via satellite o di ritrasmissione via cavo di trasmissioni provenienti da altri Stati membri (sentenza del 7 dicembre 2006, SGAE, C‑306/05, EU:2006:764, punto 30).

22

In terzo luogo, quanto alla finalità della direttiva 2001/29, essa persegue quale obiettivo principale la realizzazione di un livello elevato di protezione a favore degli autori, consentendo ai medesimi di ottenere un adeguato compenso per l’utilizzazione delle loro opere, in particolare in occasione di una comunicazione al pubblico (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., C‑403/08 e C‑429/08, EU:C:2011:631, punto 186).

23

Tenuto conto di tale livello elevato di protezione a favore degli autori, la Corte, adita in via pregiudiziale nell’ambito del procedimento principale in prima istanza, ha già giudicato che la nozione di comunicazione al pubblico di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 dev’essere intesa in senso ampio, come espressamente affermato nel considerando 23 della direttiva medesima, e che una ritrasmissione mediante un flusso Internet, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, costituisce una tale comunicazione (v., in tale senso, sentenza del 7 marzo 2013, ITV Broadcasting e a., C‑607/11, EU:C:2013:147, punti 2040).

24

Ne consegue che, senza il consenso dell’autore interessato, non è permessa, in principio, una tale ritrasmissione, a meno che essa non rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 5 di tale direttiva, che prevede un elenco esaustivo di eccezioni e limitazioni al diritto di comunicazione al pubblico stabilito all’articolo 3 di detta direttiva, come confermato al considerando 32 di quest’ultima.

25

In questo caso, è pacifico che la ritrasmissione in discussione non rientri in nessuna delle eccezioni e limitazioni tassativamente previste all’articolo 5 della direttiva 2001/29.

26

Quanto all’articolo 9 della direttiva 2001/29, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 37 e 38 delle sue conclusioni, emerge da tale disposizione, letta alla luce del considerando 60 di tale direttiva, che essa mira a mantenere l’efficacia delle disposizioni applicabili in taluni settori diversi da quello armonizzato da detta direttiva.

27

Orbene, un’interpretazione dell’articolo 9 della direttiva 2001/29 secondo cui esso permetterebbe una ritrasmissione come quella di cui al procedimento principale senza il consenso degli autori in casi diversi da quelli previsti dall’articolo 5 di tale direttiva sarebbe contraria non solo all’obiettivo di tale articolo 9, ma parimenti al carattere esaustivo di detto articolo 5 e pregiudicherebbe la realizzazione dell’obiettivo principale di tale direttiva di stabilire un livello elevato di protezione in favore degli autori.

28

A tal riguardo, è irrilevante che la diffusione iniziale delle opere protette sia avvenuta, o meno, su canali televisivi soggetti a obblighi di servizio pubblico. Infatti, non esiste alcuna base giuridica nella direttiva 2001/29 che giustificherebbe di accordare una protezione minore ai contenuti di tali canali.

29

Alla luce dell’insieme di tali considerazioni, occorre rispondere alla terza questione che l’articolo 9 della direttiva 2001/29, in particolare la nozione di «accesso ai servizi di diffusione via cavo», deve essere interpretato nel senso che non rientra nell’ambito di applicazione di tale disposizione e che non è autorizzata da questa una normativa nazionale che esclude una violazione del diritto d’autore in caso di ritrasmissione immediata via cavo, eventualmente anche mediante Internet, nella zona di trasmissione iniziale, di opere diffuse su canali televisivi soggetti a determinati obblighi di servizio pubblico.

Sulle questioni prima, seconda, quarta e quinta

30

Tenuto conto della risposta fornita alla terza questione, non occorre rispondere alla prima, seconda, quarta e quinta questione.

Sulle spese

31

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

 

L’articolo 9 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, con particolare riferimento alla nozione di «accesso ai servizi di diffusione via cavo», deve essere interpretato nel senso che non rientra nell’ambito di applicazione di tale disposizione e non è autorizzata da questa una normativa nazionale che esclude una violazione del diritto d’autore in caso di ritrasmissione immediata via cavo, eventualmente anche mediante Internet, nella zona di trasmissione iniziale, di opere diffuse su canali televisivi soggetti a determinati obblighi di servizio pubblico.

 

Firme


( 1 ) Lingua processuale: l’inglese.

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