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Document 62012CO0264

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 26 giugno 2014.
Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins contro Fidelidade Mundial – Companhia de Seguros SA.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal do Trabalho do Porto.
Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Normativa nazionale che stabilisce riduzioni salariali per alcuni lavoratori del settore pubblico – Inconfigurabilità di un’attuazione del diritto dell’Unione – Manifesta incompetenza della Corte.
Causa C‑264/12.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:2036

ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

26 giugno 2014 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Normativa nazionale che stabilisce riduzioni salariali per alcuni lavoratori del settore pubblico — Mancata attuazione del diritto dell’Unione — Manifesta incompetenza della Corte»

Nella causa C‑264/12,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal do Trabalho do Porto (Portogallo), con decisione del 22 maggio 2012, pervenuta in cancelleria il 29 maggio 2012, nel procedimento

Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins

contro

Fidelidade Mundial – Companhia de Seguros SA,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da A. Borg Barthet, presidente di sezione, E. Levits (relatore) e M. Berger, giudici,

avvocato generale: N. Jääskinen

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per Fidelidade Mundial – Companhia de Seguros SA, da R. Simões Correia, advogada,

per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes, V. Silva e F. Almeida, in qualità di agenti,

per il governo dei Paesi Bassi, da M. Bulterman e J. Langer, in qualità di agenti,

per la Commissione europea, da M. França, J.‑P. Keppenne e D. Martin, in qualità di agenti,

vista la decisione adottata, sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 20, 21, paragrafo 1, e 31, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2

Detta domanda è stata presentata nel contesto di una controversia che oppone il Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins alla Fidelidade Mundial – Companhia de Seguros SA (in prosieguo: la «Fidelidade Mundial»), in merito alla soppressione degli assegni per ferie e dei premi natalizi che erano versati ai dipendenti di quest’ultima.

Contesto normativo

3

In Portogallo, la legge n. 64‑B/2011, del 30 dicembre 2011, relativa alla legge finanziaria per il 2012 (Diário da República, serie I, n. 250, del 30 dicembre 2011; in prosieguo: la «legge finanziaria per il 2012»), prevede, al suo articolo 20, che le riduzioni retributive per i lavoratori del settore pubblico, adottate con la legge n. 55‑A/2010, del 31 dicembre 2010 (Diário da República, serie I, n. 25, del 31 dicembre 2010, in prosieguo: la «legge finanziaria per il 2011»), restano in vigore per il 2012.

4

L’articolo 21 della legge finanziaria per il 2012, intitolato «Sospensione del versamento degli assegni per ferie e dei premi natalizi o prestazioni equivalenti», così dispone:

«1   – Durante la vigenza del programma di assistenza economica e finanziaria (PAEF), a titolo di misura eccezionale per la stabilità di bilancio, è sospeso il versamento degli assegni per ferie e dei premi natalizi, nonché di ogni altra prestazione corrispondente alla tredicesima o alla quattordicesima, ai soggetti di cui all’articolo 19, paragrafo 9, della [legge finanziaria per il 2011], modificata dalle leggi n. 48/2011 del 26 agosto 2011 e n. 60‑A/2011 del 30 novembre 2011, la cui retribuzione mensile di base sia superiore a EUR 1 100.

2   – Per i soggetti di cui all’articolo 19, paragrafo 9, della [legge finanziaria per il 2011], modificata dalle leggi n. 48/2011 del 26 agosto 2011 e n. 60‑A/2011 del 30 novembre 2011, la cui retribuzione mensile di base sia pari o superiore a EUR 600 e non maggiore di EUR 1 100, le retribuzioni e le prestazioni menzionate al paragrafo precedente sono ridotte di un importo calcolato nel seguente modo: retribuzioni/prestazioni = 1 320 - 1,2 x retribuzione mensile di base.

3   – Le disposizioni dei paragrafi precedenti si applicano a tutte le prestazioni che, indipendentemente dalla loro denominazione formale, siano direttamente o indirettamente equivalenti alle retribuzioni e prestazioni ivi indicate, in particolare a titolo di retribuzioni aggiuntive alla retribuzione mensile di base.

4   – Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano anche ai contratti di prestazione di servizi conclusi con persone fisiche o giuridiche, con modalità di prestazione continuata, che comportino pagamenti mensili integrati da una o due prestazioni di pari importo.

5   – Il presente articolo si applica dopo avere effettuato le riduzioni retributive previste dall’articolo 19 della [legge finanziaria per il 2011], come modificata dalle leggi n. 48/2011 del 26 agosto 2011 e n. 60‑A/2011 del 30 novembre 2011, nonché dall’articolo 23 della medesima legge.

6   – Il presente articolo si applica agli assegni per ferie cui avrebbero avuto diritto i soggetti sopra menzionati, in relazione sia a ferie già maturate all’inizio del 2012, sia a ferie maturate successivamente, comprese le quote delle indennità previste in caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro.

7   – Il paragrafo precedente si applica altresì, con i necessari adattamenti, al premio natalizio annuale.

8   – Il presente articolo si applica inoltre ai lavoratori in aspettativa o equiparati, a prescindere dalla circostanza che siano stati assegnati o meno a un impiego.

9   – Il regime stabilito dal presente articolo ha carattere imperativo ed eccezionale e prevale su qualsiasi altra norma contraria, speciale o eccezionale, e altresì sugli strumenti di contrattazione collettiva del lavoro e sui contratti di lavoro, non potendo essere derogato o modificato da questi ultimi».

5

Ai sensi della clausola 35, paragrafo 3, del contratto collettivo di lavoro concluso tra l’Associação Portuguesa de Seguradores (Associazione portoghese degli assicuratori) e i Sindicatos da actividade Seguradora (sindacati del settore assicurativo), applicabile alle parti nel procedimento principale (in prosieguo: il «contratto collettivo»), «l’assegno per ferie corrisponde alla retribuzione effettiva del lavoratore risultante al 31 ottobre dell’anno in cui le ferie vengono godute».

6

Secondo la clausola 44 del medesimo contratto collettivo, «il lavoratore ha diritto ad un importo equivalente alla sua retribuzione effettiva, dovuto unitamente alla retribuzione del mese di novembre. Tale importo è pari a quello cui il lavoratore ha diritto al 31 dicembre».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

7

La Fidelidade Mundial, una compagnia di assicurazione portoghese, è una società per azioni a capitale interamente pubblico; essa è firmataria del contratto collettivo.

8

In applicazione della legge finanziaria per il 2012, mirata a ridurre la spesa pubblica, la Fidelidade Mundial ha soppresso interamente il versamento dell’assegno per ferie per i lavoratori la cui retribuzione mensile è pari o superiore a EUR 1 100 e parzialmente quello del medesimo assegno per i lavoratori la cui retribuzione mensile è pari o superiore a EUR 600 e non maggiore di EUR 1 100; tali assegni sono previsti dal contratto collettivo.

9

La legge finanziaria per il 2012 ha completato le disposizioni della legge finanziaria per il 2011, anch’essa mirata a ridurre la spesa pubblica.

10

Adito di un’altra controversia riguardante l’articolo 19 della legge finanziaria per il 2011 e nutrendo seri dubbi sulla conformità di detto articolo con il diritto dell’Unione, il Tribunal do Trabalho do Porto aveva già proposto una domanda di pronuncia pregiudiziale a tale riguardo, pervenuta alla Corte l’8 marzo 2012 (causa C‑128/12).

11

Senza attendere che la Corte si pronunciasse su detta causa, lo stesso giudice ha rivolto alla Corte il presente rinvio pregiudiziale, che solleva questioni analoghe a quelle poste nella causa C‑128/12.

12

In tali circostanze, la decisione della Corte relativa al presente rinvio pregiudiziale è stata sospesa fino alla pronuncia di quest’ultima nella causa C‑128/12.

13

Detta causa ha dato luogo all’ordinanza Sindicato dos Bancários do Norte e a. (C‑128/12, EU:C:2013:149). Al punto 12 di detta ordinanza, la Corte ha constatato che, malgrado i dubbi espressi dal giudice del rinvio riguardo alla conformità della legge finanziaria per il 2011 con i principi e gli obiettivi sanciti dai Trattati, la decisione di rinvio non conteneva alcun elemento concreto che consentisse di ritenere che detta legge fosse intesa ad attuare il diritto dell’Unione. Pertanto, al punto 14 della stessa ordinanza, la Corte si è dichiarata manifestamente incompetente a conoscere della domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal do Trabalho do Porto riguardante l’articolo 19 della legge finanziaria per il 2011.

14

A seguito della suddetta ordinanza, il Tribunal do Trabalho do Porto è stato invitato a pronunciarsi sul mantenimento o meno della sua domanda di pronuncia pregiudiziale nella presente causa.

15

Detto giudice ha risposto in senso affermativo, riformulando la propria decisione di rinvio e reiterando i propri dubbi riguardanti la conformità dell’articolo 21 della legge finanziaria per il 2012 con il diritto dell’Unione.

16

In tale situazione il Tribunal do Trabalho do Porto ha mantenuto la propria decisione di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se il principio della parità di trattamento dal quale discende il divieto di discriminazione debba essere interpretato nel senso che risulta applicabile ai lavoratori del settore pubblico.

2)

Se la decisione dello Stato di non versare le retribuzioni dovute in anticipo a titolo di assegni per ferie e premi natalizi, adottata con la legge finanziaria per il 2012 e applicata unicamente ai lavoratori che esercitano le loro funzioni nel settore statale o nel settore imprenditoriale pubblico, sia contraria al divieto di discriminazione e quindi configuri una discriminazione basata sul carattere pubblico del rapporto di lavoro.

3)

Se il diritto di lavorare in condizioni dignitose, sancito dall’articolo 31, paragrafo 1, della [Carta], debba essere interpretato nel senso che implica il divieto di apportare riduzioni retributive senza l’accordo del lavoratore interessato, qualora il contratto non venga modificato.

4)

Se il diritto a condizioni di lavoro dignitose di cui all’articolo 31, paragrafo 1, della [Carta] debba essere interpretato nel senso che implica il diritto a una retribuzione equa, che garantisca ai lavoratori e alle loro famiglie un livello di vita soddisfacente.

5)

Qualora la sospensione del versamento degli assegni per ferie e dei premi natalizi non costituisca l’unica misura possibile, necessaria e fondamentale nell’ambito dei tentativi volti al risanamento delle finanze pubbliche, in una situazione di grave crisi economico-finanziaria del paese, se tale sospensione sia contraria al diritto sancito dall’articolo 31, paragrafo 1, della [Carta], in quanto mette in pericolo il livello di vita e gli impegni finanziari assunti dai lavoratori e dalle loro rispettive famiglie, i quali non potevano prevedere una riduzione delle loro retribuzioni annue corrispondente a due mesi di salari.

6)

Se la riduzione di due mesi di salari imposta in tal modo dallo Stato portoghese, in quanto non era prevedibile né attesa da parte dei lavoratori, sia contraria al diritto a condizioni di lavoro dignitose.

7)

Se la citata legge finanziaria per il 2012, nella parte in cui stabilisce che il summenzionato regime di sospensione degli assegni per ferie e dei premi natalizi non può essere derogato in forza di contratti collettivi e prevale sugli stessi, sia in contrasto con il diritto alla contrattazione collettiva».

Sulla competenza della Corte

17

In forza dell’articolo 53, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura, la Corte può, senza proseguire il procedimento, sentito l’avvocato generale, quando è manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso, statuire con ordinanza motivata.

18

Nell’ambito di un rinvio pregiudiziale a titolo dell’articolo 267 TFUE, la Corte può unicamente interpretare il diritto dell’Unione nei limiti delle competenze attribuite all’Unione europea (v. ordinanze Corpul Naţional al Poliţiştilor, C‑434/11, EU:C:2011:830, punto 13, nonché Sindicato dos Bancários do Norte e a., EU:C:2013:149, punto 9).

19

A tal riguardo, occorre ricordare che, nella sua ordinanza Sindicato dos Bancários do Norte e a. (EU:C:2013:149), la Corte ha constatato la propria manifesta incompetenza a conoscere delle questioni poste dal Tribunal do Trabalho do Porto concernenti la legge finanziaria per il 2011, visto che la decisione di rinvio non conteneva alcun elemento concreto che consentisse di ritenere che detta legge fosse intesa ad attuare il diritto dell’Unione.

20

Orbene, i dubbi espressi dal giudice del rinvio riguardo alla conformità della legge finanziaria per il 2012 con il diritto dell’Unione sono della stessa natura di quelli che avevano indotto lo stesso giudice ad adire la Corte nell’ambito della causa che ha dato luogo all’ordinanza Sindicato dos Bancários do Norte e a. (EU:C:2013:149) e che riguardavano la conformità della legge finanziaria per il 2011 con il suddetto diritto. Inoltre, occorre constatare che le questioni sollevate nella presente causa sono analoghe a quelle sulle quali la Corte ha pronunciato detta ordinanza.

21

Ne risulta che il semplice fatto di aver riformulato la propria decisione di rinvio, reiterando i dubbi già espressi in occasione del rinvio pregiudiziale concernente la legge finanziaria per il 2011, non può attribuire la competenza alla Corte a rispondere alla presente domanda di pronuncia pregiudiziale.

22

Pertanto, si deve dichiarare che la Corte è manifestamente incompetente a conoscere della presente domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal do Trabalho do Porto.

Sulle spese

23

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) così provvede:

 

La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a conoscere della domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal do Trabalho do Porto (Portogallo) con decisione del 22 maggio 2012 (causa C‑264/12).

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il portoghese.

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