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Document 62006CJ0135

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 18 dicembre 2007.
Roderich Weißenfels contro Parlamento europeo.
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Retribuzione - Assegno per figli a carico - Deduzione dell’importo di un assegno di uguale natura proveniente da altra fonte - Competenza a conoscere della legittimità e del merito - Controversie di carattere pecuniario.
Causa C-135/06 P.

European Court Reports 2007 I-12041;FP-I-B-2-00045
European Court Reports – Staff Cases 2007 II-B-2-00357

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2007:812

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

18 dicembre 2007

Causa C-135/06 P

Roderich Weißenfels

contro

Parlamento europeo

«Impugnazione – Retribuzione – Assegno per figlio a carico – Deduzione dell’importo di un assegno di uguale natura proveniente da altra fonte – Competenza a conoscere della legittimità e del merito – Controversie di carattere pecuniario»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 25 gennaio 2006, causa T-33/04, Weißenfels/Parlamento (non pubblicata nella Raccolta).

Decisione: Annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado.

Massime

1.        Funzionari – Ricorso – Ricorso avverso una decisione confermativa – Ricevibilità in assenza di decadenza dall’impugnazione della decisione confermativa

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

2.        Funzionari – Ricorso – Competenza a conoscere della legittimità e del merito – Controversie di carattere pecuniario ai sensi dell’art. 91, n. 1, dello Statuto – Nozione

(Statuto dei funzionari, art. 91, n. 1)

3.        Funzionari – Retribuzione – Assegni familiari – Assegno raddoppiato per figli a carico

(Statuto dei funzionari, art. 67, nn. 2 e 3)

1.        Un ricorso avverso una decisione di conferma è irricevibile solo se la decisione confermata è divenuta definitiva nei confronti dell’interessato perché non è stata impugnata in sede giurisdizionale entro i termini prescritti. In caso contrario l’interessato può impugnare o la decisione confermata o la decisione confermativa oppure entrambe le decisioni.

Peraltro, sarebbe contrario ad una buona amministrazione della giustizia obbligare un ricorrente a proporre dinanzi al Tribunale un nuovo ricorso contro una decisione vertente su una questione identica a quella oggetto di una decisione antecedente. Pertanto, una domanda per l’annullamento di tale nuova decisione proposta in sede di replica è ricevibile.

2.        Costituiscono «controversie di carattere pecuniario» ai sensi dell’art. 91, n. 1, dello Statuto non solo i ricorsi per responsabilità proposti da un dipendente contro un’istituzione, bensì anche tutti quelli che mirano ad ottenere da un’istituzione il pagamento al detto dipendente di un importo che quest’ultimo ritiene essergli dovuto in forza dello Statuto o di un altro atto che disciplina il suo rapporto di lavoro.

Ne consegue che la domanda di un dipendente volta ad ottenere che l’istituzione interessata gli versi gli importi che, a suo parere, sono stati trattenuti a torto sul suo stipendio, oltre agli interessi al tasso legale, costituisce una «controversia di carattere pecuniario» ai sensi dell’art. 91, n. 1, dello Statuto.

La competenza anche di merito attribuita al giudice comunitario dall’art. 91, n. 1, dello Statuto gli conferisce l’incarico di risolvere esaustivamente le controversie sottoposte, ossia di pronunciarsi su tutti i diritti e gli obblighi del dipendente, salva la possibilità di un rinvio all’istituzione interessata, sotto il controllo del detto giudice, per l’esecuzione di talune parti della sentenza alle precise condizioni da esso stabilite.

Spetta pertanto al giudice comunitario pronunciare, se del caso, la condanna di un’istituzione al pagamento di un importo al quale il ricorrente ha diritto in forza dello Statuto o di un altro atto giuridico.

3.        L’art. 67, n. 2, dello Statuto deve essere interpretato nel senso che solo gli assegni aventi caratteristiche analoghe e il medesimo scopo degli assegni familiari statutari possono essere considerati di uguale natura ai sensi della detta disposizione.

In forza dell’art. 67, n. 3, dello Statuto, l’assegno per figli a carico può essere raddoppiato qualora il figlio sia affetto da menomazione mentale o fisica e, a causa di tale situazione, il funzionario debba sopportare oneri gravosi. Ne consegue che una prestazione avente caratteristiche analoghe potrebbe essere dedotta unicamente dalla parte dell’assegno per figli a carico che si aggiunge, a seguito del raddoppiamento, a quella di cui il dipendente deve godere in ogni caso.

L’aiuto speciale lussemburghese per disabili gravi si distingue nettamente dall’assegno statutario sotto diversi aspetti.

L’aiuto lussemburghese, che è concesso per il solo fatto di risiedere nel territorio lussemburghese e non è legato ad un rapporto di lavoro, è volto a far fronte, con misure appropriate, ad una menomazione che la legge definisce con precisione. Esso è concesso a persone delle quali una o più facoltà fisiche o mentali, nonostante un trattamento, una formazione o una rieducazione appropriati, e nonostante l’utilizzo di apparecchiature adeguate, sono diminuite in misura tale che la persona colpita non può provvedere al proprio sostentamento senza assistenza o cure da parte di un terzo. Infatti, esso deve, manifestamente, consentire di sostenere le spese necessarie per l’impiego, almeno a tempo parziale, di un terzo, non affrontabili con la parte dell’assegno statutario corrispondente al raddoppiamento di quest’ultimo e il cui importo può essere assorbito, in particolare, da costi quali spese per cure, rieducazione, apparecchi, educazione specialistica o adeguamento dell’abitazione.

Ne consegue che la parte dell’assegno per figli a carico attribuita in forza dell’art. 67, n. 3, dello Statuto e l’aiuto lussemburghese non hanno lo stesso oggetto né perseguono il medesimo scopo e non sono dunque di uguale natura ai sensi dell’art. 67, n. 2, dello Statuto.

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