EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62002CJ0225

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 gennaio 2005.
Rosa García Blanco contro Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) e Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Juzgado de lo Social nº 3 de Orense - Spagna.
Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Vecchiaia - Disoccupazione - Periodi di assicurazione minimi - Periodi di assicurazione utili ai fini del calcolo dell'entità delle prestazioni, ma non ai fini dell'acquisizione del diritto a tali prestazioni - Periodi di disoccupazione - Cumulo.
Causa C-225/02.

European Court Reports 2005 I-00523

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2005:34

Arrêt de la Cour

Causa C-225/02

Rosa García Blanco

contro

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) e Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social n. 3 di Orense)

«Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Vecchiaia — Disoccupazione — Periodi minimi di assicurazione — Periodi di assicurazione presi in considerazione ai fini del calcolo dell’ammontare delle prestazioni, ma non del riconoscimento del diritto a tali prestazioni — Periodi di disoccupazione — Cumulo»

Conclusioni dell’avvocato generale J. Kokott, presentate il 28 ottobre 2004 ?

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 20 gennaio 2005 ?

Massime della sentenza

Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Causa pendente dinanzi al giudice del rinvio divenuta senza oggetto — Non luogo a provvedere

(Art. 234 CE)

Sia dal dettato sia dal sistema dell’art. 234 CE emerge che il procedimento pregiudiziale presuppone la pendenza dinanzi ai giudici nazionali di un’effettiva controversia, nell’ambito della quale è ad essi richiesta una pronuncia che possa tener conto della sentenza pregiudiziale.

La ratio del rinvio pregiudiziale non consiste nell’esprimere pareri a carattere consultivo su questioni generali o ipotetiche, ma risponde all’esigenza di dirimere concretamente una controversia.

Allorché le pretese del ricorrente nel procedimento principale sono state integralmente soddisfatte, una risposta della Corte alle questioni sottoposte dal giudice del rinvio non rivestirebbe alcuna utilità per quest’ultimo.

(v. punti 27-28, 30-31)





SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
20 gennaio 2005(1)


«Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Vecchiaia – Disoccupazione – Periodi minimi di assicurazione – Periodi di assicurazione presi in considerazione ai fini del calcolo dell'ammontare delle prestazioni, ma non del riconoscimento del diritto a tali prestazioni – Periodi di disoccupazione – Cumulo»

Nel procedimento C-225/02,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Juzgado de lo Social n. 3 de Orense (Spagna) con decisione 30 marzo 2002, pervenuta in cancelleria il 17 giugno 2002, nella causa

Rosa García Blanco

contro

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS),
Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS),



LA CORTE (Seconda Sezione),,



composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. R. Schintgen (relatore), P. Kūris e G. Arestis, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento ed a seguito dell'udienza del
15 settembre 2004,
viste le osservazioni presentate:

per la sig.ra García Blanco, dal sig. A. Vázquez Conde, abogado;

per l'Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) e la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), dai sigg. A.R. Trillo García e A. Llorente Alvarez, in qualità di agenti;

per il governo spagnolo, dal sig. E. Braquehais Conesa, in qualità di agente;

per il governo tedesco, dal sig. W.-D. Plessing, in qualità di agente;

per la Commissione delle Comunità europee, dalle sig.re H. Michard e I. Martínez del Peral, nonché dal sig. D. Martin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 28 ottobre 2004,

ha pronunciato la seguente



Sentenza



1
La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame riguarda l’interpretazione degli artt. 12 CE, 39 CE e 42 CE, nonché degli artt. 45 e 48, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 29 giugno 1998, n. 1606 (GU L 209, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»).

2
La detta domanda è stata presentata nel contesto di una controversia che vedeva contrapposta la fu sig.ra García Blanco all’Instituto Nacional de la Seguridad Social (Istituto nazionale della previdenza sociale; in prosieguo: l’«INSS») ed alla Tesorería General de la Seguridad Social (Tesoreria generale della previdenza sociale; in prosieguo: la «TGSS») con riferimento alla liquidazione dei diritti della ricorrente ad una pensione di vecchiaia ai sensi della legislazione spagnola.


Contesto normativo

La normativa comunitaria

3
L’art. 1, lett. r), del regolamento n. 1408/71 definisce l’espressione «periodi di assicurazione» nel modo seguente:

«i periodi di contribuzione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, quali sono definiti o riconosciuti come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti o sono considerati compiuti, nonché tutti i periodi equiparati, nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi di assicurazione».

4
L’art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71 così dispone:

«Le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed alle quali sono applicabili le disposizioni del presente regolamento, sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento».

5
L’art. 45, n. 1, dello stesso regolamento enuncia il principio della cumulabilità dei periodi di assicurazione ai fini dell’acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni nei termini seguenti:

«Se la legislazione di uno Stato membro subordina l’acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni in virtù di un regime che non è un regime speciale ai sensi del paragrafo 2 o 3, al compimento di periodi di assicurazione o di residenza, l’istituzione competente di questo Stato membro tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti – sia in un regime generale sia in un regime speciale – sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, applicabile a lavoratori subordinati o autonomi. A tal fine, essa tiene conto di detti periodi come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica».

6
L’art. 46, n. 2, del regolamento n. 1408/71 così dispone:

«Se le condizioni richieste dalla legislazione di uno Stato membro per aver diritto alle prestazioni non sono soddisfatte se non dopo l’applicazione dell’articolo 45 e/o dell’articolo 40, paragrafo 3, si applicano le norme seguenti:

a)
l’istituzione competente calcola l’importo teorico delle prestazioni cui l’interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione e/o di residenza, compiuti sotto le legislazioni degli Stati membri alle quali il lavoratore subordinato o autonomo (…) è stato soggetto, fossero stati compiuti nello Stato membro in questione e sotto la legislazione che essa applica alla data della liquidazione della prestazione. Se, in virtù di questa legislazione, l’importo della prestazione è indipendente dalla durata dei periodi compiuti, tale importo è considerato come l’importo teorico di cui alla presente lettera;

b)
l’istituzione competente determina quindi l’importo effettivo della prestazione in base all’importo teorico di cui alla lettera precedente, proporzionalmente alla durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti prima che si avverasse il rischio, sotto la legislazione che essa applica, in rapporto alla durata totale dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti, prima che il rischio si avverasse, sotto la legislazione di tutti gli Stati membri in causa».

7
In materia di liquidazione dei diritti a pensione, l’art. 48, n. 1, dello stesso regolamento prevede un’eccezione, con riferimento ai periodi di assicurazione di durata inferiore ad un anno, che è formulata nel modo seguente:

«Nonostante l’articolo 46, paragrafo 2, l’istituzione di uno Stato membro non è tenuta a corrispondere prestazioni per i periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica e che vanno presi in considerazione al momento dell’avverarsi del rischio se:

la durata di detti periodi non raggiunge un anno

e

tenuto conto di questi soli periodi, nessun diritto alle prestazioni è acquisito in virtù di questa legislazione».

La normativa nazionale

8
L’art. 161, n. 1, lett. b), della legge generale sulla previdenza sociale, nella versione codificata dal regio decreto legislativo 20 giugno 1994, n. 1/94 (BOE n. 154 del 29 giugno 1994), come modificato dalla legge 30 dicembre 1998, n. 50/98, relativa alle misure fiscali, amministrative e sociali (BOE del 31 dicembre 1998; in prosieguo: la «legge generale sulla previdenza sociale»), subordina la concessione della pensione di vecchiaia, di tipo contributivo, al compimento di un periodo minimo di quindici anni contributivi, di cui almeno due compiuti nell’ambito degli ultimi quindici anni immediatamente precedenti all’evento che fa sorgere il diritto.

9
L’art. 218 della legge generale sulla previdenza sociale dispone che, qualora l’assicurato benefici di un sussidio di disoccupazione, l’Instituto Nacional de Empleo (ente di gestione dell’assicurazione contro la disoccupazione; in prosieguo: l’«INEM») versi alla previdenza sociale contributi a diverso titolo, a seconda della natura della prestazione concessa. Così, ai sensi del n. 2 di questa disposizione:

«Quando vengono corrisposti sussidi di disoccupazione a lavoratori di età superiore a 52 anni, l’ente di gestione competente deve inoltre versare contributi all’assicurazione sociale per la pensione di vecchiaia».

10
A norma dell’art. 215, n. 1, punto 3, della legge generale sulla previdenza sociale, tale sussidio di disoccupazione spetta ai lavoratori privi di impiego che abbiano versato contributi per sei anni per l’assicurazione contro la disoccupazione e che integrino tutti i presupposti, ad eccezione dell’età pensionabile, per ottenere una pensione di vecchiaia di tipo contributivo secondo il regime di previdenza sociale spagnolo.

11
Infine, la ventottesima disposizione integrativa della legge generale sulla previdenza sociale, entrata in vigore il 1º gennaio 1999 a seguito della promulgazione della legge n. 50/98, è formulata nel modo seguente:

«I contributi versati dall’ente gestore a titolo dell’assicurazione di vecchiaia, a norma dell’art. 218, n. 2, della presente legge, vengono presi in considerazione per la determinazione della base di calcolo della pensione di vecchiaia e dell’aliquota ad essa applicabile. In nessun caso i detti contributi hanno validità ed efficacia giuridica ai fini del raggiungimento del periodo minimo di contribuzione richiesto dall’art. 161, n. 1, lett. b), della presente legge, che, a norma dell’art. 215, n. 1, punto 3, occorre aver maturato al momento della presentazione della domanda del sussidio [di disoccupazione] previsto per [i disoccupati] di età superiore a 52 anni».


Causa principale e questioni pregiudiziali

12
La sig.ra García Blanco, nata il 9 ottobre 1935 e deceduta il 14 maggio 2002, chiedeva il 18 ottobre 2000, all’età di 65 anni compiuti, la liquidazione dei suoi diritti a pensione a norma dei regimi di previdenza sociale tedesco e spagnolo. Essa aveva maturato, da un lato, tra il 1º agosto 1966 e il 31 maggio 1984, periodi effettivi di assicurazione equivalenti a 209 mesi – più di 17 anni – ai sensi della legislazione tedesca, ed aveva totalizzato, dall’altro, 4 265 giorni di contribuzione a norma della legislazione spagnola, che possono essere suddivisi nel modo seguente:

185 giorni, che rappresentano il periodo compiuto tra il 1º giugno ed il 2 dicembre 1984, durante il quale l’interessata ha percepito il sussidio contributivo di disoccupazione, e sono stati versati contributi a titolo di tutti i settori dell’assicurazione sociale legale spagnola, in particolare a titolo di assicurazione vecchiaia, dall’INEM a nome della ricorrente nel procedimento principale;

4 080 giorni, che rappresentano il periodo effettuato dalla sig.ra García Blanco tra il 9 agosto 1989 ed il 9 ottobre 2000, durante il quale essa ha percepito l’indennità di disoccupazione prevista per i disoccupati di età superiore a 52 anni, e l’INEM ha versato contributi a suo nome soltanto a titolo di assicurazione vecchiaia.

13
Risulta dal fascicolo che, a seguito del decesso della madre con la quale conviveva, la sig.ra García Blanco ha percepito, a partire dal 1º dicembre 1989, una pensione per i familiari.

14
La sig.ra García Blanco ha ottenuto una pensione versata dal regime previdenziale tedesco. Per contro, con decisione 27 aprile 2001, l’INSS ha rifiutato di concederle la pensione di vecchiaia in base alla motivazione che essa non aveva compiuto, in Spagna, il periodo minimo di contribuzione richiesto per la maturazione del diritto a pensione. Infatti, secondo l’INSS, in conformità alla ventottesima disposizione integrativa della legge generale sulla previdenza sociale, il periodo di 4 080 giorni durante il quale l’INEM ha versato contributi a nome della sig.ra García Blanco in quanto beneficiaria del sussidio speciale di disoccupazione non potrebbe essere preso in considerazione. Quanto al rimanente periodo di 185 giorni, durante il quale sono ugualmente stati versati contributi a nome dell’interessata mentre essa percepiva in Spagna sussidi contributivi a norma dell’assicurazione legale contro la disoccupazione, neppure questo potrebbe essere preso in considerazione, in conformità all’art. 48, n. 1, del regolamento n. 1408/71, perché la sua durata è inferiore ad un anno.

15
Nel maggio 2001 la sig.ra García Blanco ha esperito un ricorso contro l’INSS e la TGSS dinanzi al Juzgado de lo Social n. 3 de Orense, chiedendo a quest’ultimo di dichiarare che essa aveva diritto a percepire, a partire dal 10 ottobre 2000, una pensione di vecchiaia a norma della legislazione spagnola.

16
Secondo il giudice del rinvio, si pone, in primo luogo, la questione di stabilire se la ventottesima disposizione integrativa della legge generale sulla previdenza sociale possa legittimamente escludere la presa in considerazione dei 4 265 giorni di contribuzione di cui al punto 12 della presente sentenza, allo scopo di verificare se il periodo di assicurazione in causa superi la durata di un anno, in modo tale che, in caso affermativo, in conformità all’art. 48, n. 1, del regolamento n. 1408/71, l’INSS non sarebbe tenuto a concedere prestazioni relative a questo solo periodo.

17
In secondo luogo, si pone il problema di stabilire se la detta disposizione integrativa, in quanto esclude che siano presi in considerazione determinati contributi, quali quelli versati a solo titolo di assicurazione vecchiaia, per il calcolo dei periodi minimi previsti all’art. 161, n. 1, lett. b), della stessa legge, comporti o no una discriminazione nei confronti dei lavoratori migranti, tenuto conto che i detti periodi dovevano risultare compiuti alla data di presentazione della domanda di sussidio di disoccupazione da parte del disoccupato di età superiore a 52 anni.

18
Il giudice del rinvio prende in considerazione, in proposito, il caso di quei lavoratori che hanno percepito i detti sussidi di disoccupazione, dimostrando di aver compiuto il periodo minimo grazie al computo dei periodi di assicurazione compiuti a norma della legislazione di uno o più altri Stati membri, in conformità alla giurisprudenza della Corte (v. sentenze 20 febbraio 1997, cause riunite C‑88/95, C-102/95 e C-103/95, Martínez Losada e a., Racc. pag. I-869, e 25 febbraio 1999, causa C-320/95, Ferreiro Alvite, Racc. pag. I-951).

19
Orbene, questi stessi lavoratori non avrebbero diritto alla presa in considerazione dei contributi sociali versati dall’INEM, a titolo di assicurazione vecchiaia, durante il periodo nel corso del quale essi hanno percepito il sussidio di disoccupazione, e ciò al fine di soddisfare la condizione del periodo minimo di assicurazione previsto dall’art. 161, n. 1, lett. b), della legge generale sulla previdenza sociale.

20
È in questo contesto che il Juzgado de lo Social n. 3 de Orense ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)
Se gli artt. 12 CE e 39 CE ‑ 42 CE (…), nonché l’art. 45 del regolamento (…) n. 1408/71 (…), ostino ad una disposizione di diritto nazionale in base alla quale i contributi per la pensione di vecchiaia, che l’ente gestore dell’assicurazione contro la disoccupazione ha versato in nome di un lavoratore durante il periodo in cui questi ha percepito determinate prestazioni assistenziali per disoccupazione, non sono computabili ai fini del compimento dei vari periodi contributivi minimi stabiliti dalla normativa nazionale nonché dell’acquisizione del diritto alla prestazione di vecchiaia, nel caso in cui, a causa della prolungata situazione di disoccupazione dinanzi alla quale si intende fornire una tutela, risulti per questo lavoratore materialmente impossibile far valere contributi per la pensione di vecchiaia diversi da quelli dichiarati per legge inefficaci, di modo che solo i lavoratori che hanno fatto uso del diritto di libera circolazione vengono pregiudicati da questa norma nazionale, senza poter conseguire il diritto alla pensione nazionale di vecchiaia nonostante che, secondo quanto stabilito dall’art. 45 del menzionato regolamento CEE, i detti periodi contributivi minimi richiesti debbano considerarsi compiuti.

2)
Se gli artt. 12 CE e 39 CE ‑ 42 CE (…), nonché l’art. 48, n. 1, del regolamento (…) n. 1408/71 (…), ostino a disposizioni di diritto nazionale in base alle quali i contributi per la pensione di vecchiaia, che l’ente gestore dell’assicurazione contro la disoccupazione ha versato in nome di un lavoratore durante il periodo in cui questi ha percepito determinate prestazioni assistenziali per disoccupazione, non sono computabili al fine di considerare che la durata totale dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti in base alla normativa di tale Stato membro raggiunga un anno, nel caso in cui, in conseguenza della prolungata situazione di disoccupazione dinanzi alla quale si intende fornire una tutela, risulti per questo lavoratore materialmente impossibile far valere contributi per la pensione di vecchiaia diversi da quelli dovuti e versati durante la disoccupazione, di modo che solo i lavoratori che hanno fatto uso del diritto di libera circolazione vengono pregiudicati da questa norma nazionale, senza poter conseguire il diritto alla pensione nazionale di vecchiaia nonostante che, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 48, n. 1, del menzionato regolamento CEE, l’ente gestore nazionale non possa essere esonerato dall’obbligo di concedere prestazioni nazionali».

21
Con lettera dell’8 aprile 2003, l’INSS ha reso noto alla Corte che, con decisione 3 aprile 2003, alla sig.ra Rosa García Blanco – nel frattempo deceduta – era stata concessa a partire dal 10 ottobre 2000 la pensione legale di vecchiaia da essa domandata. Nella decisione veniva inoltre rivolto alla figlia della defunta, in qualità di sua avente causa, l’invito ad effettuare una scelta tra la detta pensione di vecchiaia e la già concessa indennità per i familiari, non essendo queste due prestazioni cumulabili. L’interessata ha optato per l’indennità per i familiari, il cui ammontare è più elevato di quello della pensione di vecchiaia.

22
Il 10 aprile 2003 il cancelliere della Corte ha chiesto al giudice del rinvio di dichiarare se, in base a tali circostanze, intendesse ritirare la sua domanda di pronuncia pregiudiziale.

23
Il giudice del rinvio ha risposto, con lettera dell’11 aprile 2003, che intendeva confermare la sua domanda, in quanto, tra l’altro, la soluzione data dalla Corte rispetto al procedimento principale avrebbe potuto risultargli utile in altri procedimenti pendenti dinanzi al medesimo giudice nazionale.

24
Con due lettere, del 7 luglio 2003 e del 18 settembre 2003, la cancelleria della Corte ha nuovamente chiesto al giudice del rinvio se il procedimento principale fosse ancora pendente dinanzi ad esso. La cancelleria ha anche sottolineato che la Corte è competente soltanto a pronunciarsi in via pregiudiziale su domande relative a procedimenti pendenti dinanzi a un giudice nazionale. Essa ha anche ricordato al Juzgado de lo Social n. 3 de Orense il fatto che rimane nella sua piena discrezionalità proporre alla Corte le medesime questioni pregiudiziali con riferimento ad un’altra controversia dinanzi ad esso pendente.

25
Con lettera di risposta del 7 ottobre 2003, il giudice del rinvio ha ribadito che il procedimento dinanzi ad esso non si era esaurito; in particolare, l’avente causa della defunta non aveva rinunciato agli atti e gli enti convenuti non avevano formalmente revocato la loro originaria decisione di rigetto del trattamento pensionistico richiesto, decisione che costituisce oggetto della causa principale.


Giudizio della Corte

26
Occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, il procedimento ex art. 234 CE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto comunitario necessari per risolvere le controversie dinanzi ad essi pendenti (v., in particolare, sentenze 8 novembre 1990, causa C‑231/89, Gmurzynska-Bscher, Racc. pag. I-4003, punto 18; 12 marzo 1998, causa C-314/96, Djabali, Racc. pag. I-1149, punto 17, nonché sentenza 21 gennaio 2003, causa C-318/00, Bacardi-Martini e Cellier des Dauphins, Racc. pag. I-905, punto 41).

27
Sia dal dettato sia dal sistema dell’art. 234 CE emerge quindi che il procedimento pregiudiziale presuppone la pendenza dinanzi ai giudici nazionali di un’effettiva controversia, nell’ambito della quale è ad essi richiesta una pronuncia che possa tener conto della sentenza pregiudiziale (v., in questo senso, sentenze 15 giugno 1995, cause riunite da C-422/93 a C-424/93, Zabala Erasun e a., Racc. pag. I‑1567, punto 28, e Djabali, cit., punto 18).

28
Infatti, la ratio del rinvio pregiudiziale non consiste nell’esprimere pareri a carattere consultivo su questioni generali o ipotetiche, ma risponde all’esigenza di dirimere concretamente una controversia (sentenze Djabali, cit., punto 19; Bacardi-Martini e Cellier des Dauphins, cit., punto 42, nonché sentenza 25 marzo 2004, cause riunite da C-480/00 a C-482/00, C-484/00, da C-489/00 a C‑491/00 e da C-497/00 a C-499/00, Azienda Agricola Ettore Ribaldi e a., Racc. pag. I-2943, punto 72).

29
Orbene, nella controversia principale, dopo che il Juzgado de lo Social n. 3 de Orense ha rivolto la sua domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte, alla sig.ra García Blanco è stata concessa la pensione di vecchiaia richiesta nell’ambito del sistema di previdenza sociale spagnolo, con effetto a partire dalla data in cui essa è stata ammessa a far valere i suoi diritti a pensione di vecchiaia. È pacifico, inoltre, che la figlia della sig.ra García Blanco, in qualità di sua avente causa, ha rinunciato alla detta pensione legale al fine di percepire l’indennità per i familiari.

30
È pertanto necessario constatare che le pretese della ricorrente nel procedimento principale sono state integralmente soddisfatte.

31
In simili circostanze, una risposta della Corte alle questioni sottoposte dal Juzgado de lo Social n. 3 de Orense non rivestirebbe alcuna utilità per il detto giudice.

32
Ne consegue che non occorre risolvere le questioni pregiudiziali.


Sulle spese

33
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle delle dette parti, non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

Non occorre risolvere le questioni pregiudiziali nella causa C-225/02.

Firme


1
Lingua processuale: lo spagnolo.

Top